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Sentenza 17 aprile 2025
Sentenza 17 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Foggia, sentenza 17/04/2025, n. 980 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Foggia |
| Numero : | 980 |
| Data del deposito : | 17 aprile 2025 |
Testo completo
N. R.G. 2559/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE di FOGGIA
Sezione Lavoro
Il Tribunale, nella persona del Giudice Onorario dott. Antonia De Nicolo' all'odierna udienza del
17/04/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. 2559/2025 R.G. promossa da:
(C.F. , quale esercente la potestà sul minore Parte_1 C.F._1 Per_1
, con il patrocinio dell'avv. SFORZA CARMELA
[...]
RICORRENTE contro
(C.F. ) CP_1 P.IVA_1
RESISTENTE
Oggetto: Accertamento Tecnico Preventivo ex art. 445 bis c.p.c.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 10/03/2025 proponeva istanza per Parte_1 accertamento tecnico preventivo ex art.445 bis c.p.c., chiedendo procedersi alla nomina di un CTU al fine di accertare la sussistenza dei requisiti sanitari necessari per il riconoscimento dell'indennità di frequenza per il minore.
Con decreto depositato il 23.3.2025 e comunicato il 24.3.2025, il Tribunale fissava l'udienza di comparizione delle parti per il giorno 17.4.2025 ed assegnava alla parte ricorrente il termine del giorno
2.4.2025 per la notificazione del ricorso alla controparte.
All'odierna udienza la parte ricorrente, rilevando di non aver notificato il ricorso, chiedeva di essere rimessa in termini per procedere alla notificazione del ricorso.
All'odierna udienza, previa discussione, la causa è decisa come da sentenza contestuale depositata telematicamente.
*****
pagina 1 di 3 Ritiene il giudicante che la richiesta di rimessione nei termini per la notificazione del ricorso, avanzata dalla parte ricorrente all'odierna udienza, non possa trovare accoglimento.
Ed invero, l'art. 445 bis c.p.c. stabilisce, al primo comma, quanto segue:
“1. Nelle controversie in materia di invalidità civile, cecità civile, sordità civile, handicap e disabilità, nonché di pensione di inabilità e di assegno di invalidità, disciplinati dalla legge 12 giugno 1984, n. 222, chi intende proporre in giudizio domanda per il riconoscimento dei propri diritti presenta con ricorso al giudice competente ai sensi dell'articolo 442 codice di procedura civile, presso il Tribunale del circondario in cui risiede l'attore, istanza di accertamento tecnico per la verifica preventiva delle condizioni sanitarie legittimanti la pretesa fatta valere. Il giudice procede a norma dell'articolo 696-bis codice di procedura civile, in quanto compatibile nonché secondo le previsioni inerenti all'accertamento peritale di cui all'articolo
10, comma 6-bis, del decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203, convertito, con modificazioni, dalla legge
2 dicembre 2005, n. 248, e all'articolo 195”.
Ai sensi dell'art. 696 bis c.p.c. (consulenza tecnica preventiva ai fini della composizione della lite), il giudice deve procedere a norma del terzo comma dell'art.696 c.p.c..
Ai sensi dell'art. 696 (accertamento tecnico ed ispezione giudiziale), comma 3, c.p.c. il giudice provvede nelle forme stabilite negli artt. 694 e 695 c.p.c., in quanto applicabili, nomina il CTU e fissa la data di inizio delle operazioni peritali.
Infine, ai sensi dell'art. 694 c.p.c. (ordine di comparizione), “il presidente del tribunale o il giudice di pace fissa, con decreto, l'udienza di comparizione e stabilisce il termine perentorio per la notificazione del decreto”.
Il quadro normativo, così come ricostruito e richiamato dall'art.445 bis c.p.c., prevede dunque che il termine fissato per la notificazione del decreto con il quale viene fissata l'udienza di comparizione abbia natura perentoria.
Tanto era stato, del resto, precisato nel decreto pronunciato in data 23.3.2025.
Sennonchè, la parte ricorrente non ha provveduto alla notifica del ricorso, sicchè il termine fissato nell'anzidetto decreto è inutilmente spirato.
Per altro verso, non v'è prova – nè, ancor prima, specifica allegazione – che la parte sia incorsa in decadenza per causa a sè non imputabile (art. 153, comma 2°, c.p.c.).
Alla stregua delle argomentazioni che precedono, l'istanza di rimessione in termini non può trovare accoglimento ed il ricorso deve essere dichiarato improcedibile.
CP_ Nulla per le spese processuali, non essendo costituito in giudizio l .
P.Q.M.
definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da nei confronti di con Parte_1 CP_1 ricorso depositato il 10/03/2025 , nella causa iscritta al n. 2559 /2025 R.G.A.C. così provvede:
- dichiara il ricorso improcedibile;
- nulla per le spese processuali.
pagina 2 di 3 Foggia, 17/04/2025 ore 14,40
Il Giudice
Antonia De Nicolo'
pagina 3 di 3
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE di FOGGIA
Sezione Lavoro
Il Tribunale, nella persona del Giudice Onorario dott. Antonia De Nicolo' all'odierna udienza del
17/04/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. 2559/2025 R.G. promossa da:
(C.F. , quale esercente la potestà sul minore Parte_1 C.F._1 Per_1
, con il patrocinio dell'avv. SFORZA CARMELA
[...]
RICORRENTE contro
(C.F. ) CP_1 P.IVA_1
RESISTENTE
Oggetto: Accertamento Tecnico Preventivo ex art. 445 bis c.p.c.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 10/03/2025 proponeva istanza per Parte_1 accertamento tecnico preventivo ex art.445 bis c.p.c., chiedendo procedersi alla nomina di un CTU al fine di accertare la sussistenza dei requisiti sanitari necessari per il riconoscimento dell'indennità di frequenza per il minore.
Con decreto depositato il 23.3.2025 e comunicato il 24.3.2025, il Tribunale fissava l'udienza di comparizione delle parti per il giorno 17.4.2025 ed assegnava alla parte ricorrente il termine del giorno
2.4.2025 per la notificazione del ricorso alla controparte.
All'odierna udienza la parte ricorrente, rilevando di non aver notificato il ricorso, chiedeva di essere rimessa in termini per procedere alla notificazione del ricorso.
All'odierna udienza, previa discussione, la causa è decisa come da sentenza contestuale depositata telematicamente.
*****
pagina 1 di 3 Ritiene il giudicante che la richiesta di rimessione nei termini per la notificazione del ricorso, avanzata dalla parte ricorrente all'odierna udienza, non possa trovare accoglimento.
Ed invero, l'art. 445 bis c.p.c. stabilisce, al primo comma, quanto segue:
“1. Nelle controversie in materia di invalidità civile, cecità civile, sordità civile, handicap e disabilità, nonché di pensione di inabilità e di assegno di invalidità, disciplinati dalla legge 12 giugno 1984, n. 222, chi intende proporre in giudizio domanda per il riconoscimento dei propri diritti presenta con ricorso al giudice competente ai sensi dell'articolo 442 codice di procedura civile, presso il Tribunale del circondario in cui risiede l'attore, istanza di accertamento tecnico per la verifica preventiva delle condizioni sanitarie legittimanti la pretesa fatta valere. Il giudice procede a norma dell'articolo 696-bis codice di procedura civile, in quanto compatibile nonché secondo le previsioni inerenti all'accertamento peritale di cui all'articolo
10, comma 6-bis, del decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203, convertito, con modificazioni, dalla legge
2 dicembre 2005, n. 248, e all'articolo 195”.
Ai sensi dell'art. 696 bis c.p.c. (consulenza tecnica preventiva ai fini della composizione della lite), il giudice deve procedere a norma del terzo comma dell'art.696 c.p.c..
Ai sensi dell'art. 696 (accertamento tecnico ed ispezione giudiziale), comma 3, c.p.c. il giudice provvede nelle forme stabilite negli artt. 694 e 695 c.p.c., in quanto applicabili, nomina il CTU e fissa la data di inizio delle operazioni peritali.
Infine, ai sensi dell'art. 694 c.p.c. (ordine di comparizione), “il presidente del tribunale o il giudice di pace fissa, con decreto, l'udienza di comparizione e stabilisce il termine perentorio per la notificazione del decreto”.
Il quadro normativo, così come ricostruito e richiamato dall'art.445 bis c.p.c., prevede dunque che il termine fissato per la notificazione del decreto con il quale viene fissata l'udienza di comparizione abbia natura perentoria.
Tanto era stato, del resto, precisato nel decreto pronunciato in data 23.3.2025.
Sennonchè, la parte ricorrente non ha provveduto alla notifica del ricorso, sicchè il termine fissato nell'anzidetto decreto è inutilmente spirato.
Per altro verso, non v'è prova – nè, ancor prima, specifica allegazione – che la parte sia incorsa in decadenza per causa a sè non imputabile (art. 153, comma 2°, c.p.c.).
Alla stregua delle argomentazioni che precedono, l'istanza di rimessione in termini non può trovare accoglimento ed il ricorso deve essere dichiarato improcedibile.
CP_ Nulla per le spese processuali, non essendo costituito in giudizio l .
P.Q.M.
definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da nei confronti di con Parte_1 CP_1 ricorso depositato il 10/03/2025 , nella causa iscritta al n. 2559 /2025 R.G.A.C. così provvede:
- dichiara il ricorso improcedibile;
- nulla per le spese processuali.
pagina 2 di 3 Foggia, 17/04/2025 ore 14,40
Il Giudice
Antonia De Nicolo'
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