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Sentenza 21 maggio 2025
Sentenza 21 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lecce, sentenza 21/05/2025, n. 1625 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lecce |
| Numero : | 1625 |
| Data del deposito : | 21 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI LECCE
PRIMA SEZIONE CIVILE
in persona della dr.ssa Viviana Mele, quale giudice monocratico, ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa civile di primo grado iscritta al n. 9187 del R.G.A.C.C. dell'anno 2022, trattenuta in decisione nell'udienza del 17/04/2025 e vertente
TRA
e Parte_1 Controparte_1 rappresentati e difesi dall'avv. LATERZA LAURA
ATTORI
E
Controparte_2
CONVENUTA CONTUMACE
Oggetto: Usucapione
Conclusioni delle parti: come da verbale di udienza del 17/04/2025
1
Nel proprio atto di citazione, e hanno Parte_1 Controparte_1 esposto di aver esercitato il possesso pacifico, pubblico, ininterrotto ed ultraventennale sulla quota di proprietà indivisa pari ad ½ del terreno denominato
“Palude” sito nel Comune di Melendugno (LE), della superficie complessiva di are
62 (sessantadue) e centiare 75 (settantacinque), identificato nel Catasto Terreni del
Comune di Melendugno al foglio 22, particella 144, qualità seminativo, classe 3, superficie are 53 ca 91, reddito dominicale euro 15,31, reddito agrario euro 12,53;
- 145, qualità canneto, classe 2, superficie are 08 ca 84, reddito dominicale euro
3,88, reddito agrario euro 1,83, ed hanno chiesto che il giudice ne accerti il proprio acquisto per usucapione.
La parte convenuta non si è costituita in giudizio e ne è stata dichiarata la contumacia.
La causa è stata istruita con prova testimoniale ed è stata trattenuta in decisione, con concessione del termine di gg. 30 per comparsa conclusionale.
***
Va premesso in generale che l'usucapione, detta anche prescrizione acquisitiva, è disciplinata dagli artt. 1158-1167 c.p.c. e costituisce un modo di acquisto a titolo originario della proprietà o di un altro diritto reale. Con tale istituto il legislatore ha predisposto uno strumento a tutela di colui che esercita di fatto l'uso della res,
a fronte di un totale disinteresse da parte dell'effettivo proprietario della stessa.
Già dal 1988 la Corte di Cassazione, seconda Sezione Civile, ha precisato questa posizione di favore del legislatore nei confronti del possessore non titolare, nella sentenza n. 3463 del 18.5.1988.
I requisiti indispensabili perché si compia l'usucapione sono il possesso in senso tecnico da parte di chi non è titolare del diritto corrispondente e la durata dello stesso per un certo tempo stabilito dalla legge, entrambi accompagnati dall' animus rem sibi habendi (Cass. Civ., sez. II, n. 1176, del 18.2.1980).
Per possesso deve intendersi, come qualificato dall'art.1140 c.c., il potere sulla cosa che si manifesta in un'attività corrispondente all'esercizio del diritto di proprietà o
2 di altro diritto reale. Giurisprudenza e dottrina sono concordi ormai nel ritenere che, ai fini del compimento dell'usucapione, questo potere debba estrinsecarsi in un comportamento continuo, ininterrotto, pacifico, pubblico ed inequivoco (cfr Trib.
Firenze, 22.4.1998).
E' inoltre necessario che la signoria sul bene non sia dovuta a mera tolleranza, la quale è da ravvisarsi tutte le volte che il godimento della cosa tragga origine da spirito di condiscendenza o da ragioni di amicizia o di buon vicinato con il titolare effettivo del bene ( così Cass. Civ, sez. II, 18.7.1989, n.3344).
Va poi ricordato il principio della presunzione del possesso intermedio di cui all'art.1142 c.c.: il possessore attuale che ha posseduto in tempo più remoto, si presume che abbia posseduto anche in tempo intermedio. Questa presunzione, nell'ipotesi di usucapione, comporta l'inversione dell'onere della prova: il possessore non è tenuto a dimostrare la continuità del possesso, ma è onere della controparte provare l'intervenuta interruzione (vedi Cass.Civ., sez. II, 25.9.2002, n.
13921).
Il possesso deve dunque essere continuo; la continuità si ravvisa ogniqualvolta il possessore esplichi costantemente la signoria di fatto sul bene e lo manifesti con atti di possesso conformi alla qualità e destinazione della cosa.
È altresì necessario, perché si compia l'usucapione, che il possesso sia ininterrotto, ossia che non vi sia stata una interruzione nell'esercizio del possesso per più di un anno, per effetto dell'intervento di un terzo o di un evento naturale.
Il possesso deve altresì essere connotato, secondo l'espressa disposizione dell'art.1163 c.c., dal carattere della pacificità. Nel caso di possesso acquisito mediante violenza e clandestinamente, infatti, i termini per usucapire decorrono dal momento in cui violenza e clandestinità sono cessate. Sull'argomento la giurisprudenza ha precisato che è irrilevante che la violenza, morale o fisica, sia stata esercitata in un momento successivo all'acquisto del possesso;
a sua volta la clandestinità va riferita non agli atti che il possessore può compiere per apparire proprietario, bensì al fatto che il possesso sia stato acquistato in modo visibile e pubblicamente (Cass. Civ., 17.7.98, n. 6997).
Ulteriore requisito è la non equivocità: il possesso deve consistere, in modo certo e indubbio, nell'attività corrispondente all'esercizio della proprietà o di un altro diritto reale.
3 Infine il possesso, così caratterizzato, deve protrarsi per un certo periodo stabilito per legge. Il legislatore ha previsto: una durata minima ventennale per l'usucapione immobiliare ordinaria ex art.1158 c.c., che può ridursi in dieci anni nell'usucapione abbreviata ex art.1159 c.c.; una durata di quindici anni (o cinque se c'è la buona fede) nell'usucapione speciale per la piccola proprietà rurale ex art. 1159 bis c.c..
L'inizio del decorso del tempo per usucapire coincide con il primo giorno successivo al possesso e termina con la consumazione dell'ultimo giorno stabilito dalla legge.
È inoltre possibile, nel determinare il tempo dell'usucapione, applicare le regole dell'accessione al possesso, consistente nella possibilità, per il possessore usucapiente, di aggiungere al proprio, il tempo del possesso sul medesimo bene del suo dante causa, secondo l'art. 1146 c.c..
Nel caso di specie, parte attrice ha dimostrato in modo chiaro di aver usucapito i beni immobili oggetto di causa.
In primo luogo, gli attori hanno depositato fotografie dalle quali emerge la pulizia del terreno nel corso del giudizio.
In secondo luogo, la prova testimoniale ha confermato il loro possesso esclusivo del bene in questione.
In particolare, il teste ha dichiarato di essere stato chiamato Testimone_1 dagli attori ogni ¾ mesi per la pulizia del terreno e i testi e hanno Tes_2 Parte_1 confermato che gli attori si sono occupati in modo esclusivo dell'immobile, coltivando anche pomodori fino al momento di introduzione del giudizio;
i testimoni hanno anche negato di conoscere i formali titolari del bene e hanno confermato di aver visto solo gli attori sul bene oggetto di causa.
Infine, in forma documentale è stato provato che la convenuta risiede in Francia da circa 40 anni in modo stabile, senza fare ritorno in Italia.
In ragione di quanto sopra, la domanda è accolta.
Le spese sono interamente compensate, attesa l'omessa opposizione della convenuta.
P.Q.M.
Il Tribunale di Lecce – Prima Sezione Civile, definitivamente decidendo nella causa n. 9187/2022 R.G., ogni diversa istanza ed eccezione disattesa:
4 1. Accerta e dichiara che nato a [...] il Parte_1
21.08.1953 (C.F. ) e nata in C.F._1 Controparte_1
Francia il 21.08.1952 (C.F. , hanno acquistato per C.F._2 usucapione la quota di proprietà indivisa pari ad ½ del terreno denominato
“Palude” sito nel Comune di Melendugno (LE), della superficie complessiva di are 62 (sessantadue) e centiare 75 (settantacinque), identificato nel Catasto
Terreni del Comune di Melendugno al foglio 22, particelle: - 144, qualità seminativo, classe 3, superficie are 53 ca 91, reddito dominicale euro 15,31, reddito agrario euro 12,53; - 145, qualità canneto, classe 2, superficie are 08 ca
84, reddito dominicale euro 3,88, reddito agrario euro 1,83;
2. Ordina al Conservatore dei RR.II. di Lecce di provvedere all'annotazione della presente sentenza con esonero da ogni responsabilità;
3. Compensa interamente tra le parti le spese di lite.
Lecce, 21/05/2025
Il giudice
Dott.ssa Viviana Mele
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