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Sentenza 21 novembre 2025
Sentenza 21 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Bari, sentenza 21/11/2025, n. 1183 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Bari |
| Numero : | 1183 |
| Data del deposito : | 21 novembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1365/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Corte D'Appello di Bari
SEZIONE LAVORO
La Corte D'Appello di Bari, SEZIONE LAVORO, in persona dei magistrati:
Dott.ssa Vittoria Orlando Presidente
Dott.ssa Ernesta Tarantino Consigliere
Dott.ssa Valeria Spagnoletti Consigliere relatore all'udienza in data 20/11/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella controversia individuale di lavoro di II grado tra
(C.F. ) e assistite e difese Parte_1 C.F._1 Parte_2 dall'Avv. GUIDA GABRIELLA
appellanti
e
(C.F. , in persona del l.r.p.t., assistito e difeso dagli Avv.ti DAMOLI CP_1 P.IVA_1
LA, TO EN, NA IA e LP IO appellata nonché
in persona del l.r.p.t., assistito e difeso dall'Avv. DELLA Controparte_2
TA DO NO appellata
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con ricorso depositato in data 17.6.2021 dinanzi al Tribunale del lavoro di Foggia, Pt_1
e , premesso: - di aver lavorato alle dipendenze della in forza
[...] Parte_2 CP_1 di contratti a tempo determinato, scaduti, a seguito di proroghe, il 3.3.2021; - di essere state adibite al servizio CED della;
- che l'apposizione del termine ai contratti era illegittima CP_2 per carenza delle ragioni sostitutive previste dalla legge;
- di avere perciò diritto alla trasformazione a tempo indeterminato dei rapporti di lavoro, ex art. 19, commi 1 e 1-bis, d.lgs. n.81/2015; - di essere state, peraltro, illegittimamente escluse dalla selezione per titoli ed esami indetta da affidataria della gestione in house providing della Controparte_2 funzione di supporto ai servizi informativi della , nell'ambito dell'attività strumentale CP_2 integrata di accoglienza/front office e back office per i servizi all'utenza e le attività istituzionali, in applicazione della clausola sociale;
hanno chiesto: “- IN VIA CAUTELARE che l'On.le Tribunale
Ordinario di Foggia, in funzione di Giudice unico specializzato nelle controversie di lavoro, previa fissazione dell'udienza di comparizione delle parti, voglia, conseguentemente, emettere, ex art.700 c.p.c., i provvedimenti di urgenza che appaiono, secondo le circostanze, più idonei ad assicurare alle ricorrenti gli effetti della emananda sentenza definitiva di merito e, in particolare, ordinare alla in persona del CP_1 legale rappresentante pro tempore, l'assunzione delle ricorrenti a tempo indeterminato con orario parziale per
n.20 ore settimanali con immediato ripristino dei due rapporti di lavoro illegittimamente interrotti in data 3 marzo 2021 e, per l'effetto, ordinare alla di procedere immediatamente Controparte_2 alla selezione delle ricorrenti con le stesse modalità degli altri 19 lavoratori inclusi nell'elenco degli aventi Cont diritto alla clausola sociale, giusta delibera del direttore generale dell' FG n.1701 del 1° dicembre 2020 e conseguente avviso di selezione della dell'11 dicembre 2020. - NEL MERITO Controparte_2
(…) a) accertare e dichiarare che il rapporto di lavoro a tempo determinato con orario a tempo parziale di 20 ore settimanali di ciascuna delle ricorrenti e con per la commessa Parte_1 Parte_2 CP_1
CED dell' si è trasformato in due distinti contratti a tempo parziale indeterminato con decorrenza CP_2 dal 4 maggio 2019, per inesistenza delle ragioni sostitutive, ai sensi dell'art.19, comma 1-bis, d.lgs.
n.81/2015; b) per l'effetto, ordinare alla l'immediato ripristino di ciascuno dei rapporti di lavoro CP_1 delle ricorrenti nel ruolo e con le mansioni precedentemente svolte fino agli illegittimi recessi dei contratti a tempo determinato alla data del 3 marzo 2021; c) condannare l'azienda al risarcimento dei danni CP_1 patiti dalle ricorrenti, nella misura compresa tra 2,5 e 12 mensilità dell'ultima retribuzione globale mensile di fatto, ai sensi dell'art. 28, comma 2, d.lgs. n.81/2015; d) per l'effetto, ordinare a Controparte_2 di procedere immediatamente alla selezione delle ricorrenti con le stesse modalità degli altri 19
[...] lavoratori inclusi nell'elenco degli aventi diritto alla clausola sociale, giusta delibera del direttore generale Cont dell' FG n.1701 del 1° dicembre 2020, con conseguente diritto, in caso di superamento della selezione, alla prosecuzione del rapporto a tempo indeterminato e con orario parziale con la stessa CP_2 alle stesse condizioni di lavoro degli altri 19 dipendenti ex GPI s.p.a. internalizzati con
[...] rapporto di lavoro a tempo pieno e indeterminato;
e) condannare la in persona del legale CP_1 rappresentante pro tempore, al pagamento delle spese, diritti ed onorari del presente giudizio di merito e della fase cautelare”.
1.1. L'adito Tribunale, disattesa preliminarmente l'istanza cautelare, con sentenza in data
18.5.2023, ha così provveduto: “
1. rigetta le domande attoree;
2. condanna le ricorrenti, in solido tra loro, al pagamento delle spese di lite in favore delle parti convenute, liquidandole in complessivi €. 4.000,00 quanto
a (non costituitasi nella fase cautelare) e in complessivi €. 5.400,00 quanto a CP_1 Controparte_2
pag. 2/4 (di cui €. 1.700,00 per la fase cautelare ed €. 3.700,00 per la fase di merito), oltre rimborso spese CP_2 generali al 15%, iva e cpa come per legge”.
2. Avverso detta sentenza, con ricorso depositato in data 18.11.2023, le lavoratrici hanno interposto appello, per chiedere la riforma della decisione impugnata.
Le società e hanno resistito al gravame, CP_1 Controparte_2 depositando apposita memoria.
Acquisiti i documenti prodotti dalle parti ed il fascicolo d'ufficio del giudizio di primo grado, questa Corte ha esperito il tentativo di conciliazione e concesso termine alle parti per coltivare trattative di bonario componimento.
All'udienza del 20.11.2025, le parti hanno infine dato atto di aver raggiunto l'intesa transattiva e concordemente chiesto dichiararsi cessata la materia del contendere;
la causa è stata, quindi, decisa allo stato degli atti, come da separato ed infrascritto dispositivo.
3. In via del tutto preliminare, deve essere dichiarata la cessazione della materia del contendere, in conformità con le concordi richieste delle parti.
Infatti, all'udienza del 20.11.2025, le parti hanno dato atto di aver interamente conciliato la controversia, alle condizioni di cui al separato verbale di conciliazione giudiziale, contestualmente sottoscritto, ed hanno invocato una pronuncia di cessazione della materia del contendere (cfr. verbale ud. in atti).
Orbene, la conciliazione intervenuta fra le parti determina il venir meno di ogni ragione di contrasto che possa importare la necessità di una decisione nel merito della controversia (cfr., ex plurimis, Cass. 27 ottobre 2005, n. 20860; Cass. 8 novembre 2003 n. 16785).
E' noto che la cessazione della materia del contendere dà luogo a una pronuncia di carattere processuale e si verifica, per costante giurisprudenza, quando, come nella specie, sopravvenga una situazione che elimini la ragione del contendere delle parti, facendo venir meno l'interesse ad agire e contraddire, che consiste nell'esigenza di ottenere un risultato utile, giuridicamente apprezzabile e non conseguibile senza l'intervento del giudice, da accertare avendo riguardo all'azione proposta e alle difese svolte dal convenuto, a ciò non ostando la perdurante esistenza di una conflittualità in ordine alle sole spese di lite (cfr. ex multis Cass. 28 luglio 2004, n. 14194; cfr. altresì, nello stesso senso, Cass. 2 agosto 2004, n. 14775: “Il giudice può, in qualsiasi stato e grado del processo, dare atto d'ufficio della cessazione della materia del contendere intervenuta nel corso del giudizio, se ne riscontri i presupposti, e cioè se risulti ritualmente acquisita o concordemente ammessa una situazione dalla quale emerga che è venuta meno ogni ragione di contrasto tra le parti, a ciò non ostando la perdurante esistenza di una situazione di conflittualità in ordine alle spese, dovendo il giudice provvedere sulle stesse secondo il principio della soccombenza virtuale”; Cass. 20 maggio 1998, n. 5029: “La dichiarazione della cessazione della materia del contendere può essere dichiarata dal giudice d'ufficio quando sia sopravvenuta una situazione riconosciuta ed ammessa da entrambi le parti che ne abbia eliminato la posizione di contrasto
pag. 3/4 […] abbia perciò fatto venire meno oggettivamente la necessità della pronuncia del giudice in quanto costituiva l'oggetto della controversia”).
4. Di conseguenza, in riforma dell'impugnata sentenza, va dichiarata la cessazione della materia del contendere, anche in ordine alla regolamentazione delle spese processuali di entrambi i gradi di giudizio, atteso che le parti hanno perso ogni interesse a ottenere una pronuncia del giudice sul merito della res litigiosa ed hanno consensualmente definito anche il regime delle spese di lite
(cfr. verbale di conciliazione, in atti, in particolare punti 3 e 11).
P.Q.M.
La Corte di Appello di Bari, sezione lavoro, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da e Parte_1 Parte_2
, con ricorso depositato in data 18.11.2023, avverso la sentenza resa dal Tribunale di
[...]
Foggia, in funzione di giudice del lavoro, in data 18.5.2023, nei confronti di e di CP_1 in persona dei rispettivi ll..rr. p.t., in riforma dell'impugnata Controparte_2 sentenza, dichiara cessata la materia del contendere, anche in ordine alle spese di lite.
Così deciso in Bari, il 20.11.2025.
Il Consigliere relatore/estensore Il Presidente
Dott.ssa Valeria Spagnoletti Dott.ssa Vittoria Orlando
pag. 4/4
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Corte D'Appello di Bari
SEZIONE LAVORO
La Corte D'Appello di Bari, SEZIONE LAVORO, in persona dei magistrati:
Dott.ssa Vittoria Orlando Presidente
Dott.ssa Ernesta Tarantino Consigliere
Dott.ssa Valeria Spagnoletti Consigliere relatore all'udienza in data 20/11/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella controversia individuale di lavoro di II grado tra
(C.F. ) e assistite e difese Parte_1 C.F._1 Parte_2 dall'Avv. GUIDA GABRIELLA
appellanti
e
(C.F. , in persona del l.r.p.t., assistito e difeso dagli Avv.ti DAMOLI CP_1 P.IVA_1
LA, TO EN, NA IA e LP IO appellata nonché
in persona del l.r.p.t., assistito e difeso dall'Avv. DELLA Controparte_2
TA DO NO appellata
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con ricorso depositato in data 17.6.2021 dinanzi al Tribunale del lavoro di Foggia, Pt_1
e , premesso: - di aver lavorato alle dipendenze della in forza
[...] Parte_2 CP_1 di contratti a tempo determinato, scaduti, a seguito di proroghe, il 3.3.2021; - di essere state adibite al servizio CED della;
- che l'apposizione del termine ai contratti era illegittima CP_2 per carenza delle ragioni sostitutive previste dalla legge;
- di avere perciò diritto alla trasformazione a tempo indeterminato dei rapporti di lavoro, ex art. 19, commi 1 e 1-bis, d.lgs. n.81/2015; - di essere state, peraltro, illegittimamente escluse dalla selezione per titoli ed esami indetta da affidataria della gestione in house providing della Controparte_2 funzione di supporto ai servizi informativi della , nell'ambito dell'attività strumentale CP_2 integrata di accoglienza/front office e back office per i servizi all'utenza e le attività istituzionali, in applicazione della clausola sociale;
hanno chiesto: “- IN VIA CAUTELARE che l'On.le Tribunale
Ordinario di Foggia, in funzione di Giudice unico specializzato nelle controversie di lavoro, previa fissazione dell'udienza di comparizione delle parti, voglia, conseguentemente, emettere, ex art.700 c.p.c., i provvedimenti di urgenza che appaiono, secondo le circostanze, più idonei ad assicurare alle ricorrenti gli effetti della emananda sentenza definitiva di merito e, in particolare, ordinare alla in persona del CP_1 legale rappresentante pro tempore, l'assunzione delle ricorrenti a tempo indeterminato con orario parziale per
n.20 ore settimanali con immediato ripristino dei due rapporti di lavoro illegittimamente interrotti in data 3 marzo 2021 e, per l'effetto, ordinare alla di procedere immediatamente Controparte_2 alla selezione delle ricorrenti con le stesse modalità degli altri 19 lavoratori inclusi nell'elenco degli aventi Cont diritto alla clausola sociale, giusta delibera del direttore generale dell' FG n.1701 del 1° dicembre 2020 e conseguente avviso di selezione della dell'11 dicembre 2020. - NEL MERITO Controparte_2
(…) a) accertare e dichiarare che il rapporto di lavoro a tempo determinato con orario a tempo parziale di 20 ore settimanali di ciascuna delle ricorrenti e con per la commessa Parte_1 Parte_2 CP_1
CED dell' si è trasformato in due distinti contratti a tempo parziale indeterminato con decorrenza CP_2 dal 4 maggio 2019, per inesistenza delle ragioni sostitutive, ai sensi dell'art.19, comma 1-bis, d.lgs.
n.81/2015; b) per l'effetto, ordinare alla l'immediato ripristino di ciascuno dei rapporti di lavoro CP_1 delle ricorrenti nel ruolo e con le mansioni precedentemente svolte fino agli illegittimi recessi dei contratti a tempo determinato alla data del 3 marzo 2021; c) condannare l'azienda al risarcimento dei danni CP_1 patiti dalle ricorrenti, nella misura compresa tra 2,5 e 12 mensilità dell'ultima retribuzione globale mensile di fatto, ai sensi dell'art. 28, comma 2, d.lgs. n.81/2015; d) per l'effetto, ordinare a Controparte_2 di procedere immediatamente alla selezione delle ricorrenti con le stesse modalità degli altri 19
[...] lavoratori inclusi nell'elenco degli aventi diritto alla clausola sociale, giusta delibera del direttore generale Cont dell' FG n.1701 del 1° dicembre 2020, con conseguente diritto, in caso di superamento della selezione, alla prosecuzione del rapporto a tempo indeterminato e con orario parziale con la stessa CP_2 alle stesse condizioni di lavoro degli altri 19 dipendenti ex GPI s.p.a. internalizzati con
[...] rapporto di lavoro a tempo pieno e indeterminato;
e) condannare la in persona del legale CP_1 rappresentante pro tempore, al pagamento delle spese, diritti ed onorari del presente giudizio di merito e della fase cautelare”.
1.1. L'adito Tribunale, disattesa preliminarmente l'istanza cautelare, con sentenza in data
18.5.2023, ha così provveduto: “
1. rigetta le domande attoree;
2. condanna le ricorrenti, in solido tra loro, al pagamento delle spese di lite in favore delle parti convenute, liquidandole in complessivi €. 4.000,00 quanto
a (non costituitasi nella fase cautelare) e in complessivi €. 5.400,00 quanto a CP_1 Controparte_2
pag. 2/4 (di cui €. 1.700,00 per la fase cautelare ed €. 3.700,00 per la fase di merito), oltre rimborso spese CP_2 generali al 15%, iva e cpa come per legge”.
2. Avverso detta sentenza, con ricorso depositato in data 18.11.2023, le lavoratrici hanno interposto appello, per chiedere la riforma della decisione impugnata.
Le società e hanno resistito al gravame, CP_1 Controparte_2 depositando apposita memoria.
Acquisiti i documenti prodotti dalle parti ed il fascicolo d'ufficio del giudizio di primo grado, questa Corte ha esperito il tentativo di conciliazione e concesso termine alle parti per coltivare trattative di bonario componimento.
All'udienza del 20.11.2025, le parti hanno infine dato atto di aver raggiunto l'intesa transattiva e concordemente chiesto dichiararsi cessata la materia del contendere;
la causa è stata, quindi, decisa allo stato degli atti, come da separato ed infrascritto dispositivo.
3. In via del tutto preliminare, deve essere dichiarata la cessazione della materia del contendere, in conformità con le concordi richieste delle parti.
Infatti, all'udienza del 20.11.2025, le parti hanno dato atto di aver interamente conciliato la controversia, alle condizioni di cui al separato verbale di conciliazione giudiziale, contestualmente sottoscritto, ed hanno invocato una pronuncia di cessazione della materia del contendere (cfr. verbale ud. in atti).
Orbene, la conciliazione intervenuta fra le parti determina il venir meno di ogni ragione di contrasto che possa importare la necessità di una decisione nel merito della controversia (cfr., ex plurimis, Cass. 27 ottobre 2005, n. 20860; Cass. 8 novembre 2003 n. 16785).
E' noto che la cessazione della materia del contendere dà luogo a una pronuncia di carattere processuale e si verifica, per costante giurisprudenza, quando, come nella specie, sopravvenga una situazione che elimini la ragione del contendere delle parti, facendo venir meno l'interesse ad agire e contraddire, che consiste nell'esigenza di ottenere un risultato utile, giuridicamente apprezzabile e non conseguibile senza l'intervento del giudice, da accertare avendo riguardo all'azione proposta e alle difese svolte dal convenuto, a ciò non ostando la perdurante esistenza di una conflittualità in ordine alle sole spese di lite (cfr. ex multis Cass. 28 luglio 2004, n. 14194; cfr. altresì, nello stesso senso, Cass. 2 agosto 2004, n. 14775: “Il giudice può, in qualsiasi stato e grado del processo, dare atto d'ufficio della cessazione della materia del contendere intervenuta nel corso del giudizio, se ne riscontri i presupposti, e cioè se risulti ritualmente acquisita o concordemente ammessa una situazione dalla quale emerga che è venuta meno ogni ragione di contrasto tra le parti, a ciò non ostando la perdurante esistenza di una situazione di conflittualità in ordine alle spese, dovendo il giudice provvedere sulle stesse secondo il principio della soccombenza virtuale”; Cass. 20 maggio 1998, n. 5029: “La dichiarazione della cessazione della materia del contendere può essere dichiarata dal giudice d'ufficio quando sia sopravvenuta una situazione riconosciuta ed ammessa da entrambi le parti che ne abbia eliminato la posizione di contrasto
pag. 3/4 […] abbia perciò fatto venire meno oggettivamente la necessità della pronuncia del giudice in quanto costituiva l'oggetto della controversia”).
4. Di conseguenza, in riforma dell'impugnata sentenza, va dichiarata la cessazione della materia del contendere, anche in ordine alla regolamentazione delle spese processuali di entrambi i gradi di giudizio, atteso che le parti hanno perso ogni interesse a ottenere una pronuncia del giudice sul merito della res litigiosa ed hanno consensualmente definito anche il regime delle spese di lite
(cfr. verbale di conciliazione, in atti, in particolare punti 3 e 11).
P.Q.M.
La Corte di Appello di Bari, sezione lavoro, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da e Parte_1 Parte_2
, con ricorso depositato in data 18.11.2023, avverso la sentenza resa dal Tribunale di
[...]
Foggia, in funzione di giudice del lavoro, in data 18.5.2023, nei confronti di e di CP_1 in persona dei rispettivi ll..rr. p.t., in riforma dell'impugnata Controparte_2 sentenza, dichiara cessata la materia del contendere, anche in ordine alle spese di lite.
Così deciso in Bari, il 20.11.2025.
Il Consigliere relatore/estensore Il Presidente
Dott.ssa Valeria Spagnoletti Dott.ssa Vittoria Orlando
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