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Sentenza 31 marzo 2025
Sentenza 31 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Sciacca, sentenza 31/03/2025, n. 145 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Sciacca |
| Numero : | 145 |
| Data del deposito : | 31 marzo 2025 |
Testo completo
N. R.G. 782/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di SCIACCA
Sezione Civile Unica
Il Tribunale, in composizione collegiale in persona dei seguenti magistrati: dr. Antonio Tricoli Presidente dr.ssa Valentina Del Rio Giudice rel. dr.ssa Veronica Messana Giudice
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 782/2024 promossa da:
(C.F.: ), nata a [...], in data [...], Parte_1 C.F._1
rappresentata e difesa, per procura in atti, dall'Avv. Claudia Marta Muscarella ed elettivamente domiciliata presso lo studio del predetto difensore in Castelvetrano (TP) via Marconi 50; ricorrente
Contro
(C.F.: ), nato ad [...], il [...] e Controparte_1 C.F._2
residente a [...];
resistente e con l'intervento del P.M. in sede interveniente necessario
OGGETTO: Separazione giudiziale
Concisa esposizione delle ragioni in fatto ed in diritto della decisione.
Con ricorso ai sensi dell'art. 473 bis ss. c.p.c., 153 e 337 bis cc. esponeva: di essersi unita Parte_1
in matrimonio con il 6.10.1999; che il suddetto matrimonio è stato celebrato a Controparte_1
Poggioreale (TP) ed è stato trascritto nei Registri di Stato Civile del Comune di Poggioreale con Atto n.
3, Parte II, Serie A, Anno 1999; che dalla loro unione, sono nati due figli: nata a [...] il Per_1
3.2.2000, e nato a [...] il [...], entrambi maggiorenni ed economicamente Per_2 pagina 1 di 4 autosufficienti;
che dopo un iniziale periodo di armonia e reciproco sostegno, l'unione coniugale si è andata deteriorando per diversi motivi. Che da tempo i coniugi non condividono più un legame affettivo e sentimentale ed essendo venuta meno la comunione materiale e spirituale, la convivenza sotto lo stesso tetto è divenuta insostenibile avendo il marito violato i doveri di fedeltà e di assistenza morale e materiale, accusando ingiustificatamente la ricorrente di averlo tradito ed avendo inviato foto di parti intime e un video pornografico ai figli nel 2023, sostenendo che fossero riferibili alla stessa, quale prova del tradimento. Che quindi il resistente ha denigrato e offeso l'onore della moglie utilizzando i figli come mezzo per diffamarla.
Che, prima di allora, il marito si era reso partecipe di altri atteggiamenti che palesano l'indole violenta dello stesso avendo colpito con un piccone il muro esterno della parete di casa e distrutto un mobile di legno sito nella loro abitazione. Che la ricorrente è inoltre venuta a conoscenza del fatto che il faccia uso di stupefacenti, avendo trovato della polvere bianca sul comodino della camera da CP_1
letto e su un piatto di porcellana presente sul camion usato dallo stesso per motivi di lavoro.
Che, alla luce di quanto sopra, l'11.12.2023 ha sporto denuncia presso la Stazione dei Carabinieri di
Poggioreale.
Che, successivamente, i coniugi si sono riconciliati ma, poco dopo, il sig. ha ripreso i CP_1
comportamenti che hanno dato origine ai conflitti tanto che, la ricorrente, ad aprile 2024 sporgeva denuncia querela per i comportamenti violenti e disonorevoli tenuti nei suoi confronti. Pa Che, ancora una volta, la si. ritirava la denuncia querela perdonando il marito;
che tuttavia Pt_1
allo stato la prosecuzione della convivenza è divenuta intollerabile e il ha ripreso ad CP_1
ingiuriare e diffamare la resistente non accettando la fine della relazione, affermando nel gruppo whatsapp ove partecipano i familiari della ricorrente di essere in possesso di un video a contenuto sessuale, comprovante il a suo dire, il tradimento posto in essere dalla stessa con un altro uomo. Che inoltre starebbe mostrando detto video ad amici e conoscenti con l'intento di lederne l'onore e la dignità; che il resistente genera discordia e si è impossessato della camera da letto matrimoniale, essendo stata la ricorrente costretta a dormire nella camera da letto dei figli e che, quindi, di fatto, la separazione già è in essere da tempo.
Che il 16.11.2024 si avvedeva che il aveva lasciato la casa coniugale senza preavviso, per CP_1
poi tornare il 19.11.2024; che in costanza di matrimonio hanno contratto prestiti che le sono stati interamente intestati, avendo la stessa una busta paga.
Ha rappresentato di percepire solo 650,00 euro al mese, importo che non le consente di far fronte alle esigenze primarie della famiglia;
che inoltre il non partecipa nemmeno alle spese per le CP_1
utenze di casa.
pagina 2 di 4 Ha concluso chiedendo: “Premessi gli incombenti di legge e previa fissazione della data di comparizione delle parti, esperito il rituale tentativo di conciliazione e per l'eventualità che questo fallisca, determinare i provvedimenti temporanei e urgenti ed in particolare: - Accertare
l'impossibilità di riconciliazione e autorizzare i coniugi a vivere separati, assegnando alla sig.ra
la casa coniugale, sita a Poggioreale (TP), in via Roma n. 4, essendo la stessa unica intestataria Pt_1
di un regolare contratto di locazione avente ad oggetto tale immobile ed essendo i coniugi in regime di separazione dei beni. - Porre a carico del sig. un assegno mensile a favore della Controparte_1 sig.ra non inferiore ad € 300,00 da corrispondere entro e non oltre giorno 5 di ogni Parte_1
mese sul codice iban che sarà debitamente comunicato;
- Porre a carico del sig. Controparte_1
l'obbligo di versare mensilmente € 172,38 (quota al 50%) a favore di Compass S.p.A. ed € 116,50
(quota al 50%) a favore di Findomestic Banca S.p.A. per l'estinzione dei due prestiti meglio indicati in narrativa, fino all'effettivo soddisfo;
Ciò posto, si chiede che VOGLIA L'ECC.MO TRIBUNALE DI
SCIACCA - Pronunciare la separazione personale dei coniugi , nata a [...]_1
(TP), in data 08.09.1977 e residente a [...], C.F.:
e , nato ad [...], il [...] e residente a C.F._1 Controparte_1
Poggioreale (TP), in via Corte n. 5, C.F.: , uniti in matrimonio in data C.F._2
06.10.1999, con atto trascritto nei Registri di Stato Civile del Comune di Poggioreale al n. 3, Parte II,
Serie A, Anno 1999, con addebito al sig. ; - Porre a carico del sig. un CP_1 Controparte_1 assegno mensile a favore della sig.ra non inferiore ad € 300,00 da corrispondere entro e Parte_1
non oltre giorno 5 di ogni mese sull' iban che sarà debitamente comunicato;
Porre a carico del sig.
l'obbligo di versare mensilmente €172,38 (quota al 50%) a favore di Compass Controparte_1
S.p.A. ed €116,50 (quota al 50%) a favore di Findomestic Banca S.p.A. per l'estinzione dei due prestiti meglio indicati in narrativa, fino all'effettivo soddisfo;
- Con ogni provvedimento di legge e con vittoria di spese, competenze e onorari di giudizio”.
Con decreto 473 bis 14 c.p.c. del 27.11.2024 il Presidente del Tribunale ha fissato udienza di comparizione delle parti per il giorno 4.3.2025 ed assegnato il fascicolo alla scrivente.
Il Pubblico Ministero ha apposto il visto il 2.12.2024.
Il 1.2.2025 la ricorrente ha depositato una memoria con cui ha dichiarato di non aver alcun interesse alla prosecuzione del giudizio e di rinunciarvi.
All'udienza del 4.3.2025 nessuno compariva e veniva disposto un rinvio ai sensi degli articoli 181 e
309 c.p.c.
Successivamente, all'udienza dell'11.3.2025 nessuno compariva e la causa veniva rimessa al collegio per la decisione.
pagina 3 di 4 Tanto premesso, deve essere dichiarata l'estinzione del giudizio avendo parte ricorrente, prima della costituzione del resistente, depositato una memoria, sottoscritta anche dalla parte personalmente, con la quale ha dichiarato di rinunciare agli atti del presente giudizio.
Inoltre, va evidenziato che le parti non sono comparse per due udienze consecutive essendo maturati anche i presupposti per una estinzione ai sensi dell'art. 309 c.p.c..
Nulla va disposto in ordine alle spese del giudizio.
Sul punto infatti la Cassazione civile ha stabilito che: “Nell'ipotesi di rinuncia agli atti del giudizio effettuata prima della costituzione della controparte, il provvedimento dichiarativo dell'estinzione non deve statuire sulle spese processuali, che, ai sensi dell'art. 306, comma 4, c.p.c., vanno poste a carico del rinunciante solo ove la controparte, già costituita, abbia accettato la rinuncia, senza che, peraltro, assuma rilevanza la costituzione in causa all'esclusivo fine di ottenere il rimborso delle spese, in quanto è necessario l'opponente alla rinuncia vanti un interesse giuridicamente rilevante, ossia che possa ottenere dalla decisione sul merito un'utilità maggiore rispetto a quella derivante dall'estinzione” (Cass. civ. Sez. VI – 2 Ord., 09/10/2017, n. 23620).
P.Q.M.
Il Tribunale, ogni altra istanza disattesa o assorbita, così dispone: visto l'art. 306 c.p.c.
Dichiara l'estinzione del giudizio.
Nulla sulle spese.
Così deciso nella camera di consiglio del 19.3.2025
Il Giudice rel. Il Presidente
Valentina Del Rio Antonio Tricoli
pagina 4 di 4
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di SCIACCA
Sezione Civile Unica
Il Tribunale, in composizione collegiale in persona dei seguenti magistrati: dr. Antonio Tricoli Presidente dr.ssa Valentina Del Rio Giudice rel. dr.ssa Veronica Messana Giudice
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 782/2024 promossa da:
(C.F.: ), nata a [...], in data [...], Parte_1 C.F._1
rappresentata e difesa, per procura in atti, dall'Avv. Claudia Marta Muscarella ed elettivamente domiciliata presso lo studio del predetto difensore in Castelvetrano (TP) via Marconi 50; ricorrente
Contro
(C.F.: ), nato ad [...], il [...] e Controparte_1 C.F._2
residente a [...];
resistente e con l'intervento del P.M. in sede interveniente necessario
OGGETTO: Separazione giudiziale
Concisa esposizione delle ragioni in fatto ed in diritto della decisione.
Con ricorso ai sensi dell'art. 473 bis ss. c.p.c., 153 e 337 bis cc. esponeva: di essersi unita Parte_1
in matrimonio con il 6.10.1999; che il suddetto matrimonio è stato celebrato a Controparte_1
Poggioreale (TP) ed è stato trascritto nei Registri di Stato Civile del Comune di Poggioreale con Atto n.
3, Parte II, Serie A, Anno 1999; che dalla loro unione, sono nati due figli: nata a [...] il Per_1
3.2.2000, e nato a [...] il [...], entrambi maggiorenni ed economicamente Per_2 pagina 1 di 4 autosufficienti;
che dopo un iniziale periodo di armonia e reciproco sostegno, l'unione coniugale si è andata deteriorando per diversi motivi. Che da tempo i coniugi non condividono più un legame affettivo e sentimentale ed essendo venuta meno la comunione materiale e spirituale, la convivenza sotto lo stesso tetto è divenuta insostenibile avendo il marito violato i doveri di fedeltà e di assistenza morale e materiale, accusando ingiustificatamente la ricorrente di averlo tradito ed avendo inviato foto di parti intime e un video pornografico ai figli nel 2023, sostenendo che fossero riferibili alla stessa, quale prova del tradimento. Che quindi il resistente ha denigrato e offeso l'onore della moglie utilizzando i figli come mezzo per diffamarla.
Che, prima di allora, il marito si era reso partecipe di altri atteggiamenti che palesano l'indole violenta dello stesso avendo colpito con un piccone il muro esterno della parete di casa e distrutto un mobile di legno sito nella loro abitazione. Che la ricorrente è inoltre venuta a conoscenza del fatto che il faccia uso di stupefacenti, avendo trovato della polvere bianca sul comodino della camera da CP_1
letto e su un piatto di porcellana presente sul camion usato dallo stesso per motivi di lavoro.
Che, alla luce di quanto sopra, l'11.12.2023 ha sporto denuncia presso la Stazione dei Carabinieri di
Poggioreale.
Che, successivamente, i coniugi si sono riconciliati ma, poco dopo, il sig. ha ripreso i CP_1
comportamenti che hanno dato origine ai conflitti tanto che, la ricorrente, ad aprile 2024 sporgeva denuncia querela per i comportamenti violenti e disonorevoli tenuti nei suoi confronti. Pa Che, ancora una volta, la si. ritirava la denuncia querela perdonando il marito;
che tuttavia Pt_1
allo stato la prosecuzione della convivenza è divenuta intollerabile e il ha ripreso ad CP_1
ingiuriare e diffamare la resistente non accettando la fine della relazione, affermando nel gruppo whatsapp ove partecipano i familiari della ricorrente di essere in possesso di un video a contenuto sessuale, comprovante il a suo dire, il tradimento posto in essere dalla stessa con un altro uomo. Che inoltre starebbe mostrando detto video ad amici e conoscenti con l'intento di lederne l'onore e la dignità; che il resistente genera discordia e si è impossessato della camera da letto matrimoniale, essendo stata la ricorrente costretta a dormire nella camera da letto dei figli e che, quindi, di fatto, la separazione già è in essere da tempo.
Che il 16.11.2024 si avvedeva che il aveva lasciato la casa coniugale senza preavviso, per CP_1
poi tornare il 19.11.2024; che in costanza di matrimonio hanno contratto prestiti che le sono stati interamente intestati, avendo la stessa una busta paga.
Ha rappresentato di percepire solo 650,00 euro al mese, importo che non le consente di far fronte alle esigenze primarie della famiglia;
che inoltre il non partecipa nemmeno alle spese per le CP_1
utenze di casa.
pagina 2 di 4 Ha concluso chiedendo: “Premessi gli incombenti di legge e previa fissazione della data di comparizione delle parti, esperito il rituale tentativo di conciliazione e per l'eventualità che questo fallisca, determinare i provvedimenti temporanei e urgenti ed in particolare: - Accertare
l'impossibilità di riconciliazione e autorizzare i coniugi a vivere separati, assegnando alla sig.ra
la casa coniugale, sita a Poggioreale (TP), in via Roma n. 4, essendo la stessa unica intestataria Pt_1
di un regolare contratto di locazione avente ad oggetto tale immobile ed essendo i coniugi in regime di separazione dei beni. - Porre a carico del sig. un assegno mensile a favore della Controparte_1 sig.ra non inferiore ad € 300,00 da corrispondere entro e non oltre giorno 5 di ogni Parte_1
mese sul codice iban che sarà debitamente comunicato;
- Porre a carico del sig. Controparte_1
l'obbligo di versare mensilmente € 172,38 (quota al 50%) a favore di Compass S.p.A. ed € 116,50
(quota al 50%) a favore di Findomestic Banca S.p.A. per l'estinzione dei due prestiti meglio indicati in narrativa, fino all'effettivo soddisfo;
Ciò posto, si chiede che VOGLIA L'ECC.MO TRIBUNALE DI
SCIACCA - Pronunciare la separazione personale dei coniugi , nata a [...]_1
(TP), in data 08.09.1977 e residente a [...], C.F.:
e , nato ad [...], il [...] e residente a C.F._1 Controparte_1
Poggioreale (TP), in via Corte n. 5, C.F.: , uniti in matrimonio in data C.F._2
06.10.1999, con atto trascritto nei Registri di Stato Civile del Comune di Poggioreale al n. 3, Parte II,
Serie A, Anno 1999, con addebito al sig. ; - Porre a carico del sig. un CP_1 Controparte_1 assegno mensile a favore della sig.ra non inferiore ad € 300,00 da corrispondere entro e Parte_1
non oltre giorno 5 di ogni mese sull' iban che sarà debitamente comunicato;
Porre a carico del sig.
l'obbligo di versare mensilmente €172,38 (quota al 50%) a favore di Compass Controparte_1
S.p.A. ed €116,50 (quota al 50%) a favore di Findomestic Banca S.p.A. per l'estinzione dei due prestiti meglio indicati in narrativa, fino all'effettivo soddisfo;
- Con ogni provvedimento di legge e con vittoria di spese, competenze e onorari di giudizio”.
Con decreto 473 bis 14 c.p.c. del 27.11.2024 il Presidente del Tribunale ha fissato udienza di comparizione delle parti per il giorno 4.3.2025 ed assegnato il fascicolo alla scrivente.
Il Pubblico Ministero ha apposto il visto il 2.12.2024.
Il 1.2.2025 la ricorrente ha depositato una memoria con cui ha dichiarato di non aver alcun interesse alla prosecuzione del giudizio e di rinunciarvi.
All'udienza del 4.3.2025 nessuno compariva e veniva disposto un rinvio ai sensi degli articoli 181 e
309 c.p.c.
Successivamente, all'udienza dell'11.3.2025 nessuno compariva e la causa veniva rimessa al collegio per la decisione.
pagina 3 di 4 Tanto premesso, deve essere dichiarata l'estinzione del giudizio avendo parte ricorrente, prima della costituzione del resistente, depositato una memoria, sottoscritta anche dalla parte personalmente, con la quale ha dichiarato di rinunciare agli atti del presente giudizio.
Inoltre, va evidenziato che le parti non sono comparse per due udienze consecutive essendo maturati anche i presupposti per una estinzione ai sensi dell'art. 309 c.p.c..
Nulla va disposto in ordine alle spese del giudizio.
Sul punto infatti la Cassazione civile ha stabilito che: “Nell'ipotesi di rinuncia agli atti del giudizio effettuata prima della costituzione della controparte, il provvedimento dichiarativo dell'estinzione non deve statuire sulle spese processuali, che, ai sensi dell'art. 306, comma 4, c.p.c., vanno poste a carico del rinunciante solo ove la controparte, già costituita, abbia accettato la rinuncia, senza che, peraltro, assuma rilevanza la costituzione in causa all'esclusivo fine di ottenere il rimborso delle spese, in quanto è necessario l'opponente alla rinuncia vanti un interesse giuridicamente rilevante, ossia che possa ottenere dalla decisione sul merito un'utilità maggiore rispetto a quella derivante dall'estinzione” (Cass. civ. Sez. VI – 2 Ord., 09/10/2017, n. 23620).
P.Q.M.
Il Tribunale, ogni altra istanza disattesa o assorbita, così dispone: visto l'art. 306 c.p.c.
Dichiara l'estinzione del giudizio.
Nulla sulle spese.
Così deciso nella camera di consiglio del 19.3.2025
Il Giudice rel. Il Presidente
Valentina Del Rio Antonio Tricoli
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