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Sentenza 21 gennaio 2025
Sentenza 21 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Catania, sentenza 21/01/2025, n. 492 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Catania |
| Numero : | 492 |
| Data del deposito : | 21 gennaio 2025 |
Testo completo
N. 9725/2023 R.G.A.C.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CATANIA
PRIMA SEZIONE CIVILE
composto dai Magistrati:
dott. Massimo Escher Presidente
dott.ssa Eleonora Guarnera Giudice
dott. Davide Capizzello Giudice rel.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di primo grado iscritta al n. 9725/2023 R.G.A.C., avente per oggetto: “Altri
istituti di diritto di famiglia”
PROMOSSA DA
, nata a [...] il [...], cod. fisc.: , Parte_1 C.F._1
elettivamente domiciliata in Sant'Agata Li Battiati (CT), Via G. De Felice n. 20/A, presso lo studio dell'avv. SCANNALIATO GIOVANNI, che la rappresenta e difende, giusta procura in atti;
CONTRO
, nato a [...] il [...], cod. fisc.: Controparte_1
C.F._2
Con il parere favorevole del Pubblico Ministero
1 Conclusioni: il procuratore della ricorrente ha precisato le conclusioni, riportandosi a quanto dedotto nei propri atti e nei verbali di causa.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Va premesso che dall'unione di e Parte_1 Controparte_1
è nata la figlia , il 07.04.2020.
[...] Persona_1
ha chiesto di disporre l'affidamento esclusivo della figlia Parte_1
minorenne e di porre a carico del resistente il pagamento di un assegno mensile di mantenimento in favore della figlia minorenne, oltre il pagamento del 50% delle spese straordinarie.
non si è costituito in giudizio, e va pertanto dichiarata la Controparte_1
sua contumacia, essendo regolari le notifiche nei suoi confronti.
Nel merito, il ricorso è fondato e va accolto.
Sentita in udienza, la ricorrente ha esposto, testualmente: “Lavoro saltuariamente in un
panificio di mio cugino. Percepisco Euro 93,00 al mese di c.d. assegno di inclusione e Euro
200,00 per gli assegni familiari. Il resistente so che in passato lavorava in un supermercato,
ora non so cosa faccia;
ogni tanto vede la bambina. Il resistente non versa nulla per il
mantenimento della figlia. Mi aiutano economicamente i miei genitori e mia sorella. Ho
problemi in ordine a sbrigare le pratiche amministrative inerenti alla figlia minorenne, visto
che il resistente non collabora mai e mi fa sempre questioni al telefono”.
Ebbene, appare opportuno disporre l'affidamento esclusivo della figlia minorenne alla ricorrente: infatti, va considerato che la mancata collaborazione del resistente, che non ha avuto cura neppure di costituirsi in giudizio, rappresenta oggettivamente un problema per la ricorrente,
tanto è vero che lamenta di essere impossibilitata a provvedere agli adempimenti inerenti agli obblighi scolastici e amministrativi della figlia minorenne.
Non va assegnata la casa familiare, in mancanza della relativa domanda.
2 Le modalità del diritto di visita, in mancanza di accordi o nella eventualità di insorgenza di problematiche tra le parti, vanno disciplinate come in dispositivo.
Va poi rilevato che la ricorrente ha esposto che attualmente percepisce il c.d. reddito di inclusione dell'importo mensile di Euro 93,00, nonché Euro 200,00 a titolo di assegni familiari.
La ricorrente non ha, comunque, depositato le dichiarazioni reddituali.
In ogni caso, appare opportuno porre a carico del resistente il pagamento di un assegno mensile di mantenimento in favore della figlia minorenne dell'importo di Euro 250,00, da pagare entro il giorno 5 di ogni mese, da rivalutare annualmente secondo gli indici ISTAT, oltre il pagamento del 50% delle spese straordinarie;
va, infatti, rispettato un importo pari o comunque prossimo al c.d. minimo vitale, dovendo questo Tribunale disciplinare, anche d'ufficio, i rapporti patrimoniali nel solo ed esclusivo interesse dei figli minorenni, interesse del tutto preminente rispetto a quello portato dalle odierne parti in giudizio, con decorrenza dalla data della domanda.
I profili esaminati appaiono del tutto assorbenti.
Le spese vanno poste a carico del resistente, soccombente in giudizio, e vanno liquidate in favore dell'Erario, poiché la ricorrente è stata ammessa, in via provvisoria, al beneficio del patrocinio a spese dello Stato.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra domanda, eccezione e conclusione disattesa, così provvede:
dispone l'affidamento esclusivo della figlia minorenne alla Persona_1
ricorrente ; Parte_1
dispone che il resistente possa sempre vedere e tenere con Controparte_1
sé la figlia minorenne compatibilmente con le esigenze dell'altro Persona_1
genitore e della figlia stessa (e segnatamente di quelle scolastiche), e comunque in mancanza di accordi diversi: ogni martedì, dalle ore 15,00, o in alternativa dall'uscita da scuola, alle ore
20,00; a settimane alterne, il sabato oppure la domenica, dalle ore 10,00 alle ore 19,00; per sette
3 giorni, comprensivi ad anni alterni della festività del Natale o di quella del Capodanno, nel periodo natalizio;
per tre giorni, comprensivi ad anni alterni della Domenica di Pasqua o del
Lunedì dell'Angelo, nel periodo pasquale;
per trenta giorni, dei quali almeno quindici giorni continuativamente, nel periodo estivo;
ad anni alterni il giorno del compleanno;
in modalità
alternata le ulteriori festività previste in calendario;
dispone che il resistente contribuisca al mantenimento Controparte_1
della figlia minorenne versando, entro il giorno 5 di ogni mese, un Persona_1
assegno mensile dell'importo di Euro 250,00, da rivalutare annualmente secondo gli indici
ISTAT di svalutazione della moneta, oltre il pagamento del 50% delle spese straordinarie, con decorrenza dalla data della domanda;
condanna al pagamento delle spese di giudizio in favore Controparte_1
dell'Erario, che liquida nella somma di Euro 2.600,00 per compenso di avvocato, oltre I.V.A.,
c.p.a., rimborso delle spese generali nella misura del 15% del compenso e spese riportate nel c.d. foglio notizie.
Così deciso in Catania, nella camera di consiglio della Prima Sezione Civile del Tribunale,
il 17 Gennaio 2025.
Il Giudice rel. Il Presidente
dott. Davide Capizzello dott. Massimo Escher
4
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CATANIA
PRIMA SEZIONE CIVILE
composto dai Magistrati:
dott. Massimo Escher Presidente
dott.ssa Eleonora Guarnera Giudice
dott. Davide Capizzello Giudice rel.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di primo grado iscritta al n. 9725/2023 R.G.A.C., avente per oggetto: “Altri
istituti di diritto di famiglia”
PROMOSSA DA
, nata a [...] il [...], cod. fisc.: , Parte_1 C.F._1
elettivamente domiciliata in Sant'Agata Li Battiati (CT), Via G. De Felice n. 20/A, presso lo studio dell'avv. SCANNALIATO GIOVANNI, che la rappresenta e difende, giusta procura in atti;
CONTRO
, nato a [...] il [...], cod. fisc.: Controparte_1
C.F._2
Con il parere favorevole del Pubblico Ministero
1 Conclusioni: il procuratore della ricorrente ha precisato le conclusioni, riportandosi a quanto dedotto nei propri atti e nei verbali di causa.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Va premesso che dall'unione di e Parte_1 Controparte_1
è nata la figlia , il 07.04.2020.
[...] Persona_1
ha chiesto di disporre l'affidamento esclusivo della figlia Parte_1
minorenne e di porre a carico del resistente il pagamento di un assegno mensile di mantenimento in favore della figlia minorenne, oltre il pagamento del 50% delle spese straordinarie.
non si è costituito in giudizio, e va pertanto dichiarata la Controparte_1
sua contumacia, essendo regolari le notifiche nei suoi confronti.
Nel merito, il ricorso è fondato e va accolto.
Sentita in udienza, la ricorrente ha esposto, testualmente: “Lavoro saltuariamente in un
panificio di mio cugino. Percepisco Euro 93,00 al mese di c.d. assegno di inclusione e Euro
200,00 per gli assegni familiari. Il resistente so che in passato lavorava in un supermercato,
ora non so cosa faccia;
ogni tanto vede la bambina. Il resistente non versa nulla per il
mantenimento della figlia. Mi aiutano economicamente i miei genitori e mia sorella. Ho
problemi in ordine a sbrigare le pratiche amministrative inerenti alla figlia minorenne, visto
che il resistente non collabora mai e mi fa sempre questioni al telefono”.
Ebbene, appare opportuno disporre l'affidamento esclusivo della figlia minorenne alla ricorrente: infatti, va considerato che la mancata collaborazione del resistente, che non ha avuto cura neppure di costituirsi in giudizio, rappresenta oggettivamente un problema per la ricorrente,
tanto è vero che lamenta di essere impossibilitata a provvedere agli adempimenti inerenti agli obblighi scolastici e amministrativi della figlia minorenne.
Non va assegnata la casa familiare, in mancanza della relativa domanda.
2 Le modalità del diritto di visita, in mancanza di accordi o nella eventualità di insorgenza di problematiche tra le parti, vanno disciplinate come in dispositivo.
Va poi rilevato che la ricorrente ha esposto che attualmente percepisce il c.d. reddito di inclusione dell'importo mensile di Euro 93,00, nonché Euro 200,00 a titolo di assegni familiari.
La ricorrente non ha, comunque, depositato le dichiarazioni reddituali.
In ogni caso, appare opportuno porre a carico del resistente il pagamento di un assegno mensile di mantenimento in favore della figlia minorenne dell'importo di Euro 250,00, da pagare entro il giorno 5 di ogni mese, da rivalutare annualmente secondo gli indici ISTAT, oltre il pagamento del 50% delle spese straordinarie;
va, infatti, rispettato un importo pari o comunque prossimo al c.d. minimo vitale, dovendo questo Tribunale disciplinare, anche d'ufficio, i rapporti patrimoniali nel solo ed esclusivo interesse dei figli minorenni, interesse del tutto preminente rispetto a quello portato dalle odierne parti in giudizio, con decorrenza dalla data della domanda.
I profili esaminati appaiono del tutto assorbenti.
Le spese vanno poste a carico del resistente, soccombente in giudizio, e vanno liquidate in favore dell'Erario, poiché la ricorrente è stata ammessa, in via provvisoria, al beneficio del patrocinio a spese dello Stato.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra domanda, eccezione e conclusione disattesa, così provvede:
dispone l'affidamento esclusivo della figlia minorenne alla Persona_1
ricorrente ; Parte_1
dispone che il resistente possa sempre vedere e tenere con Controparte_1
sé la figlia minorenne compatibilmente con le esigenze dell'altro Persona_1
genitore e della figlia stessa (e segnatamente di quelle scolastiche), e comunque in mancanza di accordi diversi: ogni martedì, dalle ore 15,00, o in alternativa dall'uscita da scuola, alle ore
20,00; a settimane alterne, il sabato oppure la domenica, dalle ore 10,00 alle ore 19,00; per sette
3 giorni, comprensivi ad anni alterni della festività del Natale o di quella del Capodanno, nel periodo natalizio;
per tre giorni, comprensivi ad anni alterni della Domenica di Pasqua o del
Lunedì dell'Angelo, nel periodo pasquale;
per trenta giorni, dei quali almeno quindici giorni continuativamente, nel periodo estivo;
ad anni alterni il giorno del compleanno;
in modalità
alternata le ulteriori festività previste in calendario;
dispone che il resistente contribuisca al mantenimento Controparte_1
della figlia minorenne versando, entro il giorno 5 di ogni mese, un Persona_1
assegno mensile dell'importo di Euro 250,00, da rivalutare annualmente secondo gli indici
ISTAT di svalutazione della moneta, oltre il pagamento del 50% delle spese straordinarie, con decorrenza dalla data della domanda;
condanna al pagamento delle spese di giudizio in favore Controparte_1
dell'Erario, che liquida nella somma di Euro 2.600,00 per compenso di avvocato, oltre I.V.A.,
c.p.a., rimborso delle spese generali nella misura del 15% del compenso e spese riportate nel c.d. foglio notizie.
Così deciso in Catania, nella camera di consiglio della Prima Sezione Civile del Tribunale,
il 17 Gennaio 2025.
Il Giudice rel. Il Presidente
dott. Davide Capizzello dott. Massimo Escher
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