Articolo 10 della Legge 22 luglio 1966, n. 607
Articolo 9Articolo 11
Versione
7 agosto 1966
Art. 10.
In deroga alle vigenti norme fiscali, nel procedimento pretorio previsto dalla presente legge, tutti gli atti e tutti i documenti sono in esenzione da bolli, proventi e diritti di ogni specie.
I diritti e gli onorari dei procuratori legali, degli avvocati e dei consulenti sono ridotti alla meta'.
Entrata in vigore il 7 agosto 1966
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