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Sentenza 25 febbraio 2026
Sentenza 25 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Lazio, sez. VIII, sentenza 25/02/2026, n. 1218 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Lazio |
| Numero : | 1218 |
| Data del deposito : | 25 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 1218/2026
Depositata il 25/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado del LAZIO Sezione 8, riunita in udienza il 17/12/2025 alle ore 11:00 con la seguente composizione collegiale:
FILOCAMO FRANCESCO, Presidente
NISPI LANDI MARIO, Relatore
AQUINO VINCENZO, Giudice
in data 17/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'istanza di riassunzione dell'appello n. 4014/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Roma 1
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 22367/2015 emessa dalla Commissione Tributaria Provinciale ROMA sez. 62 e pubblicata il 28/10/2015
Atti impositivi:
- DINIEGO RIMBORSO IRPEF-REDDITI DI CAPITALE
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 3979/2025 depositato il
17/12/2025
Richieste delle parti: /
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. Ricorrente_1 ha presentato ricorso in riassunzione ai sensi dell'art. 63 del D.lgs. n. 546 del 1992, del giudizio d'appello concluso con sentenza della CTR Lazio n. 551, depositata il 7 aprile 2017, riformata dalla Corte di Cassazione con ordinanza n. 35077 del 2024.
2. Di seguito una sintesi dei fatti e dello svolgimento del processo.
2.1. Ricorrente_1 impugnava presso la CTP di Roma il diniego di rimborso relativo alle maggiori ritenute IRPEF che assumeva aver ingiustamente subito da parte del sostituto d'imposta (Cassa di Previdenza_1) sulla liquidazione di quanto dovuto a titolo di pensione integrativa, ritenendo non dovuta la ritenuta applicata agli interessi netti maturati e accreditati sul conto corrente del ricorrente, già soggetti a ritenuta alla fonte a titolo d'imposta, che avrebbero dovuto al massimo essere tassate con l'aliquota ridotta del 12,5%.
2.2. Con sentenza n. 22367 del 2015, la CTP di Roma accoglieva il ricorso, ritenendo illegittimo il silenzio osservato dall'Amministrazione sulla richiesta del contribuente, in quanto quest'ultimo aveva pienamente provato con idonea documentazione e precisi riferimenti giurisprudenziali il fondamento del ricorso.
2.3. La CTR Lazio con sentenza 551 del 2017 respingeva l'appello dell'Agenzia delle Entrate.
La Corte riteneva ampiamente condivisibili le motivazioni della sentenza di primo grado, ritenendo che la stessa Agenzia delle Entrate aveva implicitamente ammesso la erroneità del diniego di rimborso.
Risultava inoltre che il contribuente aveva adempiuto al proprio onere probatorio, facendo riferimento a documenti facilmente rinvenibili dall'Amministrazione finanziaria.
2.4. Avverso la predetta sentenza l'Agenzia delle Entrate presentava ricorso presso la Corte di cassazione, affidato a tre motivi.
3. Con l'ordinanza citata al punto 1. il Giudice di legittimità accoglieva, previa trattazione congiunta, i primi due motivi del ricorso, con assorbimento del terzo.
Osserva la citata ordinanza n. 35077 che “l'onere del contribuente di provare quale sia la parte dell'indennità ricevuta ascrivibile a rendimenti frutto d'investimento sui mercati di riferimento, non può ritenersi assolto mediante il mero rinvio al conteggio proveniente dal datore di lavoro o dal fondo di previdenza, allorchè quest'ultimo non consente di evidenziare quali siano i criteri utilizzati per la quantificazione della voce 'rendimento', così da chiarire se si tratti effettivamente di incremento della quota individuale del fondo attribuita al dipendente in forza di investimenti effettuati dal gestore sul mercato”.
La medesima ordinanza dichiarava inammissibile il ricorso incidentale presentato dal contribuente, con il quale lamentava il mancato esame da parte del Giudice d'appello di alcuni motivi evidenziati nelle controdeduzioni osservando che non si trattava di un'ipotesi di violazione di legge, e, in ogni caso, un'eventuale non corretta valutazione del compendio probatorio è riservata al Giudice di merito.
4. Con il ricorso in riassunzione citato al punto 1. Ricorrente_1, premessa un'ampia ricostruzione dello svolgimento del processo, nella consapevolezza che il giudizio di rinvio è vincolato all'applicazione del principio di diritto enunciato dalla Corte di cassazione, ritiene tuttavia che in questa sede possa essere riesaminata la questione proposta con il ricorso incidentale, in quanto dichiarata inammissibile per motivi procedurali, senza alcun esame nel merito.
Il ricorso incidentale, infatti, era stato dichiarato inammissibile in quanto avrebbe dovuto essere prospettato come omessa pronuncia e non già come violazione di legge.
La pronuncia di inammissibilità della Corte di cassazione è errata anche con riferimento all'insindacabilità dei criteri di riparto dell'onere probatorio.
Il Giudice di legittimità, per un evidente equivoco, ha posto a base della propria decisione il diverso caso di forme assicurative rientranti nella normale previdenza integrativa, mentre la fattispecie in esame rientra nella diversa ipotesi di Previdenza di tipo “Finanziario” (e con rendicontazione dettagliata annuale tramite estratti conto personali) che investimento diretto dei fondi degli iscritti, in titoli soggetti a ritenuta a titolo di imposta e quindi non ulteriormente tassabili.
Conclusivamente ritiene il riassumente, fermo restando il principio di diritto enunciato dalla Corte di cassazione, di aver dimostrato con idonea documentazione la quota di capitale effettivamente investita nel mercato finanziario, assoggettata alla fonte della trattenuta a titolo di imposta definitiva sugli interessi maturati.
5. Con controdeduzioni l'Agenzia delle Entrate ribadisce che la Corte di cassazione ha ritenuto non assolto l'onere della prova gravante sul contribuente.
Ribadisce che il giudizio di rinvio è un giudizio “chiuso”, nel quale il Giudice di merito può esclusivamente svolgere le attività necessarie a conformarsi al principio di diritto enunciato dal Giudice di legittimità.
Osserva ancora che dalla documentazione offerta dal contribuente, in gran parte rilasciata dal sostituto d'imposta, non è dato evincere in dettaglio la somma da attribuire ad interessi derivanti da investimenti sul mercato finanziario.
6. Con ulteriori memorie il ricorrente osserva che in realtà aveva allegato alla richiesta di rimborso non solo il CUD 2006, ma anche ulteriori documenti, quali prospetti di liquidazione e ricostruzione dei versamenti effettuati, che evidenziavano sia i contributi versati dall'iscritto e dal datore di lavoro che i proventi finanziari netti ogni anno maturati.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Il giudizio in riassunzione all'esame ripropone la complessa questione relativa alla corretta tassazione delle somme versate a titolo di previdenza integrativa, e in particolare dell'applicazione della ritenuta del
12.50% sugli interessi maturati a seguito di investimenti effettuati dal fondo pensione sul mercato finanziario e di riferimento.
2. La questione giuridica all'esame, fin dal primo grado di giudizio, riguardava il rispetto da parte del contribuente dell'onere probatorio su di lui incombente di provare effettivamente in dettaglio gli importi sui quali avrebbe dovuto essere applicata tale forma agevolata di prelievo fiscale.
3. In relazione a quanto sopra, la Corte di cassazione ha inequivocabilmente statuito che tale onere probatorio non era stato rispettato dal ricorrente, in quanto la documentazione depositata non evidenzia il rendimento conseguito in relazione al concreto impiego sul mercato del capitale accantonato da parte del fondo.
Ad avviso del Giudice di legittimità, manca “in vero, qualsiasi dimostrazione dell'effettivo rendimento dei capitali sul mercato finanziario e dei risultati ottenuti, dimostrazione che è a carico del contribuente che voglia avvalersi della più favorevole ritenuta pari al 12,5%”.
In relazione a quanto sopra, allora, non può in questa sede essere rimessa in discussione la valenza probatoria della documentazione in atti, neppure sotto il profilo di un'eventuale doppia imposizione derivante dalla diversa natura di tipo finanziario della specifica tipologia di previdenza integrativa.
4. Va pertanto riformata la sentenza d'appello n. 551 del 2017, con accoglimento del ricorso presentato dall'Agenzia delle Entrate.
5. Considerata comunque la complessità della materia, il Collegio ritiene di poter compensare le spese dell'intero giudizio, compreso quello di legittimità.
Per mero errore materiale, il dispositivo comunicato alle parti e inserito nel fascicolo telematico reca la seguente dizione: Respinge l'appello presentato dall'Ufficio -Agenzia delle Entrate-. Spese compensate.
Per i motivi sopra esposti, il predetto dispositivo va sostituito con quello corretto di seguito riportato.
P.Q.M.
Accoglie l'appello dell'Agenzia delle Entrate. Spese compensate per l'intero giudizio.
Roma, 17 dicembre 2025.
Il Relatore Il Presidente
Dott. Mario Nispi Landi Dott. Francesco Filocamo
Depositata il 25/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado del LAZIO Sezione 8, riunita in udienza il 17/12/2025 alle ore 11:00 con la seguente composizione collegiale:
FILOCAMO FRANCESCO, Presidente
NISPI LANDI MARIO, Relatore
AQUINO VINCENZO, Giudice
in data 17/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'istanza di riassunzione dell'appello n. 4014/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Roma 1
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 22367/2015 emessa dalla Commissione Tributaria Provinciale ROMA sez. 62 e pubblicata il 28/10/2015
Atti impositivi:
- DINIEGO RIMBORSO IRPEF-REDDITI DI CAPITALE
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 3979/2025 depositato il
17/12/2025
Richieste delle parti: /
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. Ricorrente_1 ha presentato ricorso in riassunzione ai sensi dell'art. 63 del D.lgs. n. 546 del 1992, del giudizio d'appello concluso con sentenza della CTR Lazio n. 551, depositata il 7 aprile 2017, riformata dalla Corte di Cassazione con ordinanza n. 35077 del 2024.
2. Di seguito una sintesi dei fatti e dello svolgimento del processo.
2.1. Ricorrente_1 impugnava presso la CTP di Roma il diniego di rimborso relativo alle maggiori ritenute IRPEF che assumeva aver ingiustamente subito da parte del sostituto d'imposta (Cassa di Previdenza_1) sulla liquidazione di quanto dovuto a titolo di pensione integrativa, ritenendo non dovuta la ritenuta applicata agli interessi netti maturati e accreditati sul conto corrente del ricorrente, già soggetti a ritenuta alla fonte a titolo d'imposta, che avrebbero dovuto al massimo essere tassate con l'aliquota ridotta del 12,5%.
2.2. Con sentenza n. 22367 del 2015, la CTP di Roma accoglieva il ricorso, ritenendo illegittimo il silenzio osservato dall'Amministrazione sulla richiesta del contribuente, in quanto quest'ultimo aveva pienamente provato con idonea documentazione e precisi riferimenti giurisprudenziali il fondamento del ricorso.
2.3. La CTR Lazio con sentenza 551 del 2017 respingeva l'appello dell'Agenzia delle Entrate.
La Corte riteneva ampiamente condivisibili le motivazioni della sentenza di primo grado, ritenendo che la stessa Agenzia delle Entrate aveva implicitamente ammesso la erroneità del diniego di rimborso.
Risultava inoltre che il contribuente aveva adempiuto al proprio onere probatorio, facendo riferimento a documenti facilmente rinvenibili dall'Amministrazione finanziaria.
2.4. Avverso la predetta sentenza l'Agenzia delle Entrate presentava ricorso presso la Corte di cassazione, affidato a tre motivi.
3. Con l'ordinanza citata al punto 1. il Giudice di legittimità accoglieva, previa trattazione congiunta, i primi due motivi del ricorso, con assorbimento del terzo.
Osserva la citata ordinanza n. 35077 che “l'onere del contribuente di provare quale sia la parte dell'indennità ricevuta ascrivibile a rendimenti frutto d'investimento sui mercati di riferimento, non può ritenersi assolto mediante il mero rinvio al conteggio proveniente dal datore di lavoro o dal fondo di previdenza, allorchè quest'ultimo non consente di evidenziare quali siano i criteri utilizzati per la quantificazione della voce 'rendimento', così da chiarire se si tratti effettivamente di incremento della quota individuale del fondo attribuita al dipendente in forza di investimenti effettuati dal gestore sul mercato”.
La medesima ordinanza dichiarava inammissibile il ricorso incidentale presentato dal contribuente, con il quale lamentava il mancato esame da parte del Giudice d'appello di alcuni motivi evidenziati nelle controdeduzioni osservando che non si trattava di un'ipotesi di violazione di legge, e, in ogni caso, un'eventuale non corretta valutazione del compendio probatorio è riservata al Giudice di merito.
4. Con il ricorso in riassunzione citato al punto 1. Ricorrente_1, premessa un'ampia ricostruzione dello svolgimento del processo, nella consapevolezza che il giudizio di rinvio è vincolato all'applicazione del principio di diritto enunciato dalla Corte di cassazione, ritiene tuttavia che in questa sede possa essere riesaminata la questione proposta con il ricorso incidentale, in quanto dichiarata inammissibile per motivi procedurali, senza alcun esame nel merito.
Il ricorso incidentale, infatti, era stato dichiarato inammissibile in quanto avrebbe dovuto essere prospettato come omessa pronuncia e non già come violazione di legge.
La pronuncia di inammissibilità della Corte di cassazione è errata anche con riferimento all'insindacabilità dei criteri di riparto dell'onere probatorio.
Il Giudice di legittimità, per un evidente equivoco, ha posto a base della propria decisione il diverso caso di forme assicurative rientranti nella normale previdenza integrativa, mentre la fattispecie in esame rientra nella diversa ipotesi di Previdenza di tipo “Finanziario” (e con rendicontazione dettagliata annuale tramite estratti conto personali) che investimento diretto dei fondi degli iscritti, in titoli soggetti a ritenuta a titolo di imposta e quindi non ulteriormente tassabili.
Conclusivamente ritiene il riassumente, fermo restando il principio di diritto enunciato dalla Corte di cassazione, di aver dimostrato con idonea documentazione la quota di capitale effettivamente investita nel mercato finanziario, assoggettata alla fonte della trattenuta a titolo di imposta definitiva sugli interessi maturati.
5. Con controdeduzioni l'Agenzia delle Entrate ribadisce che la Corte di cassazione ha ritenuto non assolto l'onere della prova gravante sul contribuente.
Ribadisce che il giudizio di rinvio è un giudizio “chiuso”, nel quale il Giudice di merito può esclusivamente svolgere le attività necessarie a conformarsi al principio di diritto enunciato dal Giudice di legittimità.
Osserva ancora che dalla documentazione offerta dal contribuente, in gran parte rilasciata dal sostituto d'imposta, non è dato evincere in dettaglio la somma da attribuire ad interessi derivanti da investimenti sul mercato finanziario.
6. Con ulteriori memorie il ricorrente osserva che in realtà aveva allegato alla richiesta di rimborso non solo il CUD 2006, ma anche ulteriori documenti, quali prospetti di liquidazione e ricostruzione dei versamenti effettuati, che evidenziavano sia i contributi versati dall'iscritto e dal datore di lavoro che i proventi finanziari netti ogni anno maturati.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Il giudizio in riassunzione all'esame ripropone la complessa questione relativa alla corretta tassazione delle somme versate a titolo di previdenza integrativa, e in particolare dell'applicazione della ritenuta del
12.50% sugli interessi maturati a seguito di investimenti effettuati dal fondo pensione sul mercato finanziario e di riferimento.
2. La questione giuridica all'esame, fin dal primo grado di giudizio, riguardava il rispetto da parte del contribuente dell'onere probatorio su di lui incombente di provare effettivamente in dettaglio gli importi sui quali avrebbe dovuto essere applicata tale forma agevolata di prelievo fiscale.
3. In relazione a quanto sopra, la Corte di cassazione ha inequivocabilmente statuito che tale onere probatorio non era stato rispettato dal ricorrente, in quanto la documentazione depositata non evidenzia il rendimento conseguito in relazione al concreto impiego sul mercato del capitale accantonato da parte del fondo.
Ad avviso del Giudice di legittimità, manca “in vero, qualsiasi dimostrazione dell'effettivo rendimento dei capitali sul mercato finanziario e dei risultati ottenuti, dimostrazione che è a carico del contribuente che voglia avvalersi della più favorevole ritenuta pari al 12,5%”.
In relazione a quanto sopra, allora, non può in questa sede essere rimessa in discussione la valenza probatoria della documentazione in atti, neppure sotto il profilo di un'eventuale doppia imposizione derivante dalla diversa natura di tipo finanziario della specifica tipologia di previdenza integrativa.
4. Va pertanto riformata la sentenza d'appello n. 551 del 2017, con accoglimento del ricorso presentato dall'Agenzia delle Entrate.
5. Considerata comunque la complessità della materia, il Collegio ritiene di poter compensare le spese dell'intero giudizio, compreso quello di legittimità.
Per mero errore materiale, il dispositivo comunicato alle parti e inserito nel fascicolo telematico reca la seguente dizione: Respinge l'appello presentato dall'Ufficio -Agenzia delle Entrate-. Spese compensate.
Per i motivi sopra esposti, il predetto dispositivo va sostituito con quello corretto di seguito riportato.
P.Q.M.
Accoglie l'appello dell'Agenzia delle Entrate. Spese compensate per l'intero giudizio.
Roma, 17 dicembre 2025.
Il Relatore Il Presidente
Dott. Mario Nispi Landi Dott. Francesco Filocamo