TRIB
Sentenza 21 ottobre 2025
Sentenza 21 ottobre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Marsala, sentenza 21/10/2025, n. 560 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Marsala |
| Numero : | 560 |
| Data del deposito : | 21 ottobre 2025 |
Testo completo
Tribunale Ordinario di Marsala
SEZIONE CIVILE
Proc. N. 35 /2025
Nell'udienza del 21/10/2025 innanzi al GOT dott. Marcello Bellomo è presente alle ore 10.57 per parte attrice l'Avv. PALAZZOLO MONICA la quale contesta la istanza di rimessione in termini depositata da controparte opponendosi al relativo accoglimento atteso che controparte avrebbe potuto costituirsi anche alla prima udienza accertato che comunque il deposito telematico non era andato a buon fine già al primo aprile con al conseguenza che la parte aveva a disposizione oltre due mesi per effettuare detta costituzione anche alla prima udienza. Per il caso di accoglimento della istanza in discussione, nel merito contesta il contenuto e le eccezioni sollevate nella comparsa di costituzione da controparte;
considerato che
la opposta fa un excursus sulle norme da applicare alla fattispecie in oggetto che nel caso di specie non sono contestate, rileva che sono invece oggetto di contestazione le modalità di calcolo con le quali sono state richieste le spese di trasferta essendo stata eccepita la mancanza di una apposita disciplina ed un disciplinare di incarico che espressamente prevedano le modalità con le quali le spese di trasferta dovevano essere liquidate.
Evidenzia in particolare l'esistenza di una direttiva dell'Assessorato Regionale ricolta ai revisori per i quali avrebbe dovuto trovare applicazione la normativa prevista per i dirigenti regionali;
evidenzia che l'emissione della fattura non costituisce atto idoneo ad interrompere la decorrenza del termine di prescrizione mancando una vera diffida e messa in mora come già evidenziato nell'opposizione; si riporta a tale ultimo atto opponendosi alla richiesta di concessione della provvisoria esecuzione del decreto e qualora il giudice dovesse accogliere la istanza di rimessione in termini si oppone alla istanza di esibizione documenti in quanto tardiva ai sensi dell'art 171 ter n. 2 cpc;
chiede la revoca del decreto ingiuntivo e per il caso in cui il GI dovesse ritenere fondata la domanda di controparte che venga applicata la normativa prevista per i dirigenti regionali ed il vademecum che riassume i criteri per il calcolo della indennità di trasferta rappresentando però ed in ogni caso che in realtà la parte opposta non ha mai dato prova -non depositando scontrini, fatture o altro- di ver effettivamente sostenuto detti esborsi;
rileva infine che la controparte non è mai stata autorizzata all'utilizzo del mezzo proprio per effettuare le trasferte.
Il Giudice dato atto di quanto precede rilevato che alle ore 11.07 nessuno è comparso per parte convenuta si ritira in camera di consiglio.
Riaperto il verbale alle ore 11.35 sono presenti per parte attrice l'avv. Palazzolo e per parte convenuta l'avv. Mariella Gulotta in sostituzione dell'avv. Lorenzo Rizzuto, si dà lettura della seguente ordinanza.
Il giudice rileva preliminarmente che parte convenuta ha depositato in data 20.10.2025 note di udienza da ritenere inammissibili laddove configurino una memoria non autorizzata e comunque per non essere stato adottato alcun provvedimento ai sensi dell'art 127 ter cpc;
Vista la istanza di rimessione in termini depositata da parte convenuta il 14.10.2025;
Considerato che la convenuta ha allegato a detta istanza i messaggi di posta elettronica certificata relativi al deposito effettuato in data 31.3.2025 compreso il messaggio "ESITO CONTROLLI
AUTOMATICI DEPOSITO MI IR OPP A DI_D31-03-25_18-21-33” delle ore 18:32:45 ricevuto lo stesso 31.3.2025 e di analogo messaggio ricevuto il dì 1.4.2025 delle ore 07:04:55 indicante come “codice esito deposito” il n. “1” ed avente il seguente contenuto “Errore imprevisto, sono necessarie verifiche tecniche da parte dell'ufficio ricevente”;
-che la parte ritiene ad essa non imputabile la mancata tempestiva costituzione “deducendo la causa non imputabile (rifiuto/rifiuto tardivo/errore della cancelleria) e la tempestività della reazione, allegando le
PEC”;
-ritenuto di contro ed in disparte ogni valutazione sulla tempestività dell'istanza de qua:
-che effettuato il deposito della comparsa di costituzione in data 31.3.2025 e ricevuti in data 31.3 ed
1.4 i messaggi inerenti l'esito automatico del controllo che evidenziavano un errore in detto depositato, non risulta che parte istante si sia diligentemente attivata ai fini di evitare la maturazione delle decadenze processuali e ciò tenuto conto del fatto che l'udienza di comparizione era stata in citazione indicata per il 9.6.2025 differita al 10.6.2025 prima udienza utile del GI cui è stata assegnata la trattazione del fascicolo -e quindi con la decorrenza di settanta giorni per poter la parte verificare le ragioni del comunicato errore nel deposito ed eventualmente effettuarlo ex novo;
– che tra l'udienza di comparizione e quella del 14.10.2025 sono trascorsi oltre 4 mesi periodo durante il quale la parte avrebbe potuto diligentemente verificare l'esito della prima udienza (della cui data, come detto, era a conoscenza) e chiedere ove sussistenti i presupposti la rimessione in termini senza necessità alcuna di attendere l'udienza fissata ai sensi dell'art 281 sexies cpc;
Considerato pertanto che la condotta della parte è tale da poter escludere la sussistenza di una causa non imputabile rigetta l'istanza di rimessione in termini ed invita le parti a precisare le conclusioni ed a discutere la controversia. L'avv. Palazzolo conclude come da atto di citazione contestando le eccezioni ex adverso formulate e rappresentato nella comparsa di costituzione e si riporta alle conclusioni di cui all'atto di citazione in opposizione e alle memorie integrative depositate.
L'avv. Gulotta conclude come da comparsa di costituzione e chiede il rigetto dell'opposizione con conferma del decreto ingiuntivo opposto
Le procuratrici discutono la controversia riportandosi ai rispettivi atti ed in particolare l'avv
Palazzolo richiamando anche a quanto oggi verbalizzato
Il giudice alle ore 11.42 si ritira in camera di consiglio.
Riaperto il verbale alle ore 16.20, assenti le parti il Giudice dà lettura del dispositivo della sentenza di seguito redatta che completa di motivazione contestualmente deposita.
Il Giudice
Dott. Marcello Bellomo REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI MARSALA IN COMPOSIZIONE MONOCRATICA nella persona del Giudice Onorario della Sezione Civile dott. Marcello Bellomo, ha pronunziato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 35 /2025 R.G.A.C.C. oggetto: Prestazione d'opera intellettuale vertente tra
CF , Parte_1 P.IVA_1
rappresentata e difesa dall'Avv. PALAZZOLO MONICA giusta procura in atti, attore nei confronti di
, nata a [...] il [...], CF Controparte_1
, rappresentata e difesa dall'Avv. RIZZUTO LORENZO, giusta procura in C.F._1
atti, convenuto
CONCLUSIONI DELLE PARTI
All'udienza odierna le parti hanno precisato le conclusioni e discusso la causa come da verbale che precede.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione ritualmente notificato, parte attrice ha proposto opposizione “al
Decreto Ingiuntivo n. 549/2024 del 02/12/2024 (R.G. 1621/2024) emesso dal Tribunale di Marsala, Dott.
LE OL, e notificato a mezzo Pec il 03.12.2024, con il quale è stato ingiunto all'IR – Istituto
Regionale dello Sviluppo delle Attività Produttive - in persona del legale rapp.te pro-tempore, Dott. CP_2
di pagare in favore della Dott.ssa la somma di € 14.500,30”.
[...] Controparte_1
Dopo aver premesso che “la pretesa creditoria vantata della Dott.ssa Controparte_1
in qualità di Commercialista, trova origine dall'incarico di revisore dei conti dalla medesima ricevuto dall con decorrenza dal maggio 2015 al giugno 2020 (giusto D.P.R n.107 del 13/04/2015 Parte_1
che ha costituito il Collegio dei revisori dell' ) e, precipuamente, dalle spese di trasferta a/r che l'odierna Pt_1
opposta avrebbe asseritamente sostenuto per recarsi a Caltanissetta, presso la sede istituzionale per le riunioni del Collegio dei Revisori, oltre quelle sostenute, sempre ai fini istituzionali ed attinenti al mandato, per presenziare a Palermo alle assemblee del CdA e partecipazione a corsi di formazione obbligatori”
l'Istituito allegava a sostegno dell'opposizione “In via preliminare. Prescrizione del diritto azionato ai sensi dell'art. 2956 n. 2 c.c.”; “
1. In via principale. Violazione e/o falsa applicazione della L.R. 12 maggio
2010 n. 11”; “
2. In via subordinata. Carenza di prova in ordine all'attività svolta” e contestava “
3. In via ulteriormente subordinata. Modalità di determinazione di compensi e rimborsi per gli organi di controllo.
Inapplicabilità delle tabelle ACI e violazione della disciplina regionale”.
Chiedeva pertanto “Disattesa ogni contraria istanza eccezione e difesa - In via preliminare, ritenere e dichiarare l'intervenuta prescrizione del diritto azionato, con revoca del D.I. n. 549/2024(R.G.
1621/2024) emesso dal Tribunale di Marsala. - In via preliminare, ritenere e dichiarare per i motivi esposti nullo e/o inefficace il Decreto Ingiuntivo n. 549/2024 (R.G. 1621/2024) emesso dal Tribunale di Marsala e, per l'effetto, revocarlo integralmente. - Nel merito ritenere e dichiarare che nulla è dovuto dall'IR –
Istituto Regionale Sviluppo Attività Produttive - alla Dott.ssa in relazione alle Controparte_1
domande contenute nel citato Decreto Ingiuntivo n. 549/2024 opposto, per i motivi sopra esposti. - In subordine, revocare, in ogni caso, il decreto ingiuntivo opposto e/o ridurre le somme ingiunte, riconducendo gli importi eventualmente dovuti entro i limiti previsti dalla normativa regionale applicabile, specificamente per i dirigenti regionali. - In ulteriore subordine, nell'ipotesi in cui l'Ill.mo Decidente dovesse ritenere fondate le domande proposte, comunque revocare il Decreto Ingiuntivo opposto per carenza di adeguata documentazione giustificativa delle spese asseritamente sostenute, rinviando alla fase istruttoria
l'accertamento dei fatti -Con vittoria di spese, competenze, ed onorari di giudizio, comprensivi di IVA e CPA come per legge da distrarsi in favore del procuratore costituito antistatario”.
Non si costituiva la convenuta della quale all'udienza del 10.6.2025 è stata dichiarata la contumacia
Il processo è stato istruito con l'acquisizione dei documenti depositati da parte attrice è all'udienza odierna è stato posto in decisione come da verbale che precede. All'udienza del 14.10.2025 fissata ai sensi dell'art. 281 sexies cpc si costituiva tardivamente la creditrice opposta la quale contestava quanto dedotto dall'attore e chiedeva “In via preliminare, ritenuto che l'opposizione non è fondata su prova scritta né è di pronta soluzione, concedere – ai sensi dell'art. 648 cpc – l'esecuzione provvisoria del decreto ingiuntivo n. 594/2024”
In quell'udienza dato atto della intervenuta costituzione, il giudice si ritirava in camera di consiglio senonché successivamente alla trattazione del fascicolo la convenuta depositava istanza di rimessione in termini;
il Giudice fissava pertanto l'udienza odierna per instaurare il contraddittorio sul punto.
Rigettata l'istanza per le ragioni specificate nel verbale di udienza le parti sono state invitate a precisare le conclusioni ed a discutere la controversia
Nel merito si osserva quanto segue.
Il giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo è stato ormai da tempo definito dalla
Suprema Corte di Cassazione, come suddiviso in due fasi, la prima a cognizione sommaria e la seconda a cognizione piena ragione per cui "(l)'opposizione a decreto ingiuntivo non è
l'impugnazione del decreto".
Ha specificato quel Giudice che "l'opposizione prevista dall'art. 645 c.p.c., non è un'actio nullitatis o un'azione di impugnativa nei confronti dell'emessa ingiunzione, ma è un ordinario giudizio sulla domanda del creditore che si svolge in prosecuzione del procedimento monitorio", non quale "giudizio autonomo, ma come fase ulteriore (anche se eventuale) del procedimento iniziato con il ricorso per ottenere il decreto ingiuntivo".
Il procedimento per opposizione a decreto ingiuntivo deve quindi "considerarsi un ordinario processo di cognizione anzichè un mezzo di impugnazione"; esso "ha natura di giudizio di cognizione piena che devolve al giudice della opposizione il completo esame del rapporto giuridico controverso, e non il semplice controllo della legittimità della pronuncia del decreto d'ingiunzione".
In definitiva la (eventuale) fase di opposizione a decreto ingiuntivo "completa il giudizio di primo grado", trattandosi di "giudizio di primo grado bifasico", sicchè "le due fasi fanno parte di un medesimo giudizio che si svolge nel medesimo ufficio". Il creditore opposto riveste quindi la qualità di attore in senso sostanziale ed il debitore opponente quella di convenuto rispetto alla pretesa azionata, con la conseguenza che spetta al creditore provare la sussistenza del suo credito.
L'opponente assume quindi solo formalmente il ruolo di attore, mentre, in concreto, è convenuto rispetto alla pretesa azionata dalla sua controparte sin dal momento della presentazione del ricorso.
L'onere probatorio resta pertanto ripartito secondo le regole generali di cui all'art. 2697 c.c., ed incombe al creditore opposto la prova piena del credito azionato, con la conseguenza che il mancato rispetto della regola dell'onere probatorio determina l'accoglimento dell'opposizione e la revoca del decreto ingiuntivo.
Ciò posto in punto di natura del giudizio de quo e in punto di ripartizione dell'onere della prova tra le odierne parti processuali si rileva che manca in atti la prova del credito azionato in via monitoria
Parte attrice ha infatti espressamente contestato tanto l'an che il quantum della pretesa creditoria della convenuta la quale non ha provato l'esistenza e l'ammontare del credito asseritamente vantato
Sul punto non possono valere le sole fatture pure richiamate dall'attrice nel ricorso monitorio atteso che per pacifica giurisprudenza di legittimità la fattura commerciale, avuto riguardo alla sua formazione unilaterale ed alla funzione di far risultare documentalmente elementi relativi all'esecuzione di un contratto, si inquadra fra gli atti giuridici a contenuto partecipativo, consistendo nella dichiarazione, indirizzata all'altra parte, di fatti concernenti un rapporto già costituito, sicché, quando tale rapporto sia contestato, non può costituire valido elemento di prova delle prestazioni eseguite ma, al più, un mero indizio (Cass. Sez. 2, Sentenza n.
299 del 12/01/2016, Rv. 638451 – 01 e più di recente Cass. Sez. 3, Ordinanza n. 34831 del
29/12/2024, Rv. 673341 - 01).
Né la prova del credito può essere desunta dai documenti depositati unitamente alla comparsa di costituzione atteso che essendosi la convenuta costituitasi tardivamente detti documenti sono inammissibili in quanto depositati successivamente al maturare delle preclusioni processuali di cui all'art 171 ter cpc Ne deriva l'accoglimento dell'opposizione.
Le spese del giudizio seguono la soccombenza e si liquidano tenuto conto del valore della controversia come dichiarato in citazione (€ 14.500,30), considerati i parametri previsti dal DM
55/2014 come integrato dal DM 147/2022, applicata la riduzione massima del compenso medio in considerazione dell'attività effettivamente posta in essere, della natura non complessa delle questioni giuridiche affrontate, della non complessità della espletata istruttoria, in complessivi €.
2.538,50 (di cui per la fase di studio € 459,50; per la fase introduttiva € 388,50; per la fase istruttoria
€ 840, per la fase decisoria € 850,50) oltre rimborso spese generali cassa ed Iva nella misura di legge se dovute per compensi ed € 118,50 per esborsi da distrarre in favore dell'avv. Monica Palazzolo dichiaratasi antistataria.
P.Q.M.
Il Tribunale di Marsala Sezione Civile nella persona del Giudice onorario dott. Marcello Bellomo, definitivamente pronunciando nella causa iscritta al n. 35/2025 r.g.a.c., ogni diversa domanda, eccezione e difesa rigettata:
- accoglie l'opposizione proposta dall'Istituto Regionale dello Sviluppo delle Attività Produttive avverso il decreto ingiuntivo del Tribunale di Marsala n. 549/2024 – reso nell'ambito del procedimento RG. n. 1621/2024 il 02.12.2024, che pertanto revoca;
- condanna al pagamento in favore dell'attore delle spese del giudizio che Controparte_1
liquida in complessivi € 2.538,50 oltre rimborso spese generali cassa ed Iva nella misura di legge se dovuti per compensi ed € 118,50 per esborsi da distrarre in favore dell'avv. Monica Palazzolo dichiaratasi antistataria.
Così deciso in Marsala, nell'udienza del 21 ottobre 2025
Il Giudice
Dott. Marcello Bellomo
SEZIONE CIVILE
Proc. N. 35 /2025
Nell'udienza del 21/10/2025 innanzi al GOT dott. Marcello Bellomo è presente alle ore 10.57 per parte attrice l'Avv. PALAZZOLO MONICA la quale contesta la istanza di rimessione in termini depositata da controparte opponendosi al relativo accoglimento atteso che controparte avrebbe potuto costituirsi anche alla prima udienza accertato che comunque il deposito telematico non era andato a buon fine già al primo aprile con al conseguenza che la parte aveva a disposizione oltre due mesi per effettuare detta costituzione anche alla prima udienza. Per il caso di accoglimento della istanza in discussione, nel merito contesta il contenuto e le eccezioni sollevate nella comparsa di costituzione da controparte;
considerato che
la opposta fa un excursus sulle norme da applicare alla fattispecie in oggetto che nel caso di specie non sono contestate, rileva che sono invece oggetto di contestazione le modalità di calcolo con le quali sono state richieste le spese di trasferta essendo stata eccepita la mancanza di una apposita disciplina ed un disciplinare di incarico che espressamente prevedano le modalità con le quali le spese di trasferta dovevano essere liquidate.
Evidenzia in particolare l'esistenza di una direttiva dell'Assessorato Regionale ricolta ai revisori per i quali avrebbe dovuto trovare applicazione la normativa prevista per i dirigenti regionali;
evidenzia che l'emissione della fattura non costituisce atto idoneo ad interrompere la decorrenza del termine di prescrizione mancando una vera diffida e messa in mora come già evidenziato nell'opposizione; si riporta a tale ultimo atto opponendosi alla richiesta di concessione della provvisoria esecuzione del decreto e qualora il giudice dovesse accogliere la istanza di rimessione in termini si oppone alla istanza di esibizione documenti in quanto tardiva ai sensi dell'art 171 ter n. 2 cpc;
chiede la revoca del decreto ingiuntivo e per il caso in cui il GI dovesse ritenere fondata la domanda di controparte che venga applicata la normativa prevista per i dirigenti regionali ed il vademecum che riassume i criteri per il calcolo della indennità di trasferta rappresentando però ed in ogni caso che in realtà la parte opposta non ha mai dato prova -non depositando scontrini, fatture o altro- di ver effettivamente sostenuto detti esborsi;
rileva infine che la controparte non è mai stata autorizzata all'utilizzo del mezzo proprio per effettuare le trasferte.
Il Giudice dato atto di quanto precede rilevato che alle ore 11.07 nessuno è comparso per parte convenuta si ritira in camera di consiglio.
Riaperto il verbale alle ore 11.35 sono presenti per parte attrice l'avv. Palazzolo e per parte convenuta l'avv. Mariella Gulotta in sostituzione dell'avv. Lorenzo Rizzuto, si dà lettura della seguente ordinanza.
Il giudice rileva preliminarmente che parte convenuta ha depositato in data 20.10.2025 note di udienza da ritenere inammissibili laddove configurino una memoria non autorizzata e comunque per non essere stato adottato alcun provvedimento ai sensi dell'art 127 ter cpc;
Vista la istanza di rimessione in termini depositata da parte convenuta il 14.10.2025;
Considerato che la convenuta ha allegato a detta istanza i messaggi di posta elettronica certificata relativi al deposito effettuato in data 31.3.2025 compreso il messaggio "ESITO CONTROLLI
AUTOMATICI DEPOSITO MI IR OPP A DI_D31-03-25_18-21-33” delle ore 18:32:45 ricevuto lo stesso 31.3.2025 e di analogo messaggio ricevuto il dì 1.4.2025 delle ore 07:04:55 indicante come “codice esito deposito” il n. “1” ed avente il seguente contenuto “Errore imprevisto, sono necessarie verifiche tecniche da parte dell'ufficio ricevente”;
-che la parte ritiene ad essa non imputabile la mancata tempestiva costituzione “deducendo la causa non imputabile (rifiuto/rifiuto tardivo/errore della cancelleria) e la tempestività della reazione, allegando le
PEC”;
-ritenuto di contro ed in disparte ogni valutazione sulla tempestività dell'istanza de qua:
-che effettuato il deposito della comparsa di costituzione in data 31.3.2025 e ricevuti in data 31.3 ed
1.4 i messaggi inerenti l'esito automatico del controllo che evidenziavano un errore in detto depositato, non risulta che parte istante si sia diligentemente attivata ai fini di evitare la maturazione delle decadenze processuali e ciò tenuto conto del fatto che l'udienza di comparizione era stata in citazione indicata per il 9.6.2025 differita al 10.6.2025 prima udienza utile del GI cui è stata assegnata la trattazione del fascicolo -e quindi con la decorrenza di settanta giorni per poter la parte verificare le ragioni del comunicato errore nel deposito ed eventualmente effettuarlo ex novo;
– che tra l'udienza di comparizione e quella del 14.10.2025 sono trascorsi oltre 4 mesi periodo durante il quale la parte avrebbe potuto diligentemente verificare l'esito della prima udienza (della cui data, come detto, era a conoscenza) e chiedere ove sussistenti i presupposti la rimessione in termini senza necessità alcuna di attendere l'udienza fissata ai sensi dell'art 281 sexies cpc;
Considerato pertanto che la condotta della parte è tale da poter escludere la sussistenza di una causa non imputabile rigetta l'istanza di rimessione in termini ed invita le parti a precisare le conclusioni ed a discutere la controversia. L'avv. Palazzolo conclude come da atto di citazione contestando le eccezioni ex adverso formulate e rappresentato nella comparsa di costituzione e si riporta alle conclusioni di cui all'atto di citazione in opposizione e alle memorie integrative depositate.
L'avv. Gulotta conclude come da comparsa di costituzione e chiede il rigetto dell'opposizione con conferma del decreto ingiuntivo opposto
Le procuratrici discutono la controversia riportandosi ai rispettivi atti ed in particolare l'avv
Palazzolo richiamando anche a quanto oggi verbalizzato
Il giudice alle ore 11.42 si ritira in camera di consiglio.
Riaperto il verbale alle ore 16.20, assenti le parti il Giudice dà lettura del dispositivo della sentenza di seguito redatta che completa di motivazione contestualmente deposita.
Il Giudice
Dott. Marcello Bellomo REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI MARSALA IN COMPOSIZIONE MONOCRATICA nella persona del Giudice Onorario della Sezione Civile dott. Marcello Bellomo, ha pronunziato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 35 /2025 R.G.A.C.C. oggetto: Prestazione d'opera intellettuale vertente tra
CF , Parte_1 P.IVA_1
rappresentata e difesa dall'Avv. PALAZZOLO MONICA giusta procura in atti, attore nei confronti di
, nata a [...] il [...], CF Controparte_1
, rappresentata e difesa dall'Avv. RIZZUTO LORENZO, giusta procura in C.F._1
atti, convenuto
CONCLUSIONI DELLE PARTI
All'udienza odierna le parti hanno precisato le conclusioni e discusso la causa come da verbale che precede.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione ritualmente notificato, parte attrice ha proposto opposizione “al
Decreto Ingiuntivo n. 549/2024 del 02/12/2024 (R.G. 1621/2024) emesso dal Tribunale di Marsala, Dott.
LE OL, e notificato a mezzo Pec il 03.12.2024, con il quale è stato ingiunto all'IR – Istituto
Regionale dello Sviluppo delle Attività Produttive - in persona del legale rapp.te pro-tempore, Dott. CP_2
di pagare in favore della Dott.ssa la somma di € 14.500,30”.
[...] Controparte_1
Dopo aver premesso che “la pretesa creditoria vantata della Dott.ssa Controparte_1
in qualità di Commercialista, trova origine dall'incarico di revisore dei conti dalla medesima ricevuto dall con decorrenza dal maggio 2015 al giugno 2020 (giusto D.P.R n.107 del 13/04/2015 Parte_1
che ha costituito il Collegio dei revisori dell' ) e, precipuamente, dalle spese di trasferta a/r che l'odierna Pt_1
opposta avrebbe asseritamente sostenuto per recarsi a Caltanissetta, presso la sede istituzionale per le riunioni del Collegio dei Revisori, oltre quelle sostenute, sempre ai fini istituzionali ed attinenti al mandato, per presenziare a Palermo alle assemblee del CdA e partecipazione a corsi di formazione obbligatori”
l'Istituito allegava a sostegno dell'opposizione “In via preliminare. Prescrizione del diritto azionato ai sensi dell'art. 2956 n. 2 c.c.”; “
1. In via principale. Violazione e/o falsa applicazione della L.R. 12 maggio
2010 n. 11”; “
2. In via subordinata. Carenza di prova in ordine all'attività svolta” e contestava “
3. In via ulteriormente subordinata. Modalità di determinazione di compensi e rimborsi per gli organi di controllo.
Inapplicabilità delle tabelle ACI e violazione della disciplina regionale”.
Chiedeva pertanto “Disattesa ogni contraria istanza eccezione e difesa - In via preliminare, ritenere e dichiarare l'intervenuta prescrizione del diritto azionato, con revoca del D.I. n. 549/2024(R.G.
1621/2024) emesso dal Tribunale di Marsala. - In via preliminare, ritenere e dichiarare per i motivi esposti nullo e/o inefficace il Decreto Ingiuntivo n. 549/2024 (R.G. 1621/2024) emesso dal Tribunale di Marsala e, per l'effetto, revocarlo integralmente. - Nel merito ritenere e dichiarare che nulla è dovuto dall'IR –
Istituto Regionale Sviluppo Attività Produttive - alla Dott.ssa in relazione alle Controparte_1
domande contenute nel citato Decreto Ingiuntivo n. 549/2024 opposto, per i motivi sopra esposti. - In subordine, revocare, in ogni caso, il decreto ingiuntivo opposto e/o ridurre le somme ingiunte, riconducendo gli importi eventualmente dovuti entro i limiti previsti dalla normativa regionale applicabile, specificamente per i dirigenti regionali. - In ulteriore subordine, nell'ipotesi in cui l'Ill.mo Decidente dovesse ritenere fondate le domande proposte, comunque revocare il Decreto Ingiuntivo opposto per carenza di adeguata documentazione giustificativa delle spese asseritamente sostenute, rinviando alla fase istruttoria
l'accertamento dei fatti -Con vittoria di spese, competenze, ed onorari di giudizio, comprensivi di IVA e CPA come per legge da distrarsi in favore del procuratore costituito antistatario”.
Non si costituiva la convenuta della quale all'udienza del 10.6.2025 è stata dichiarata la contumacia
Il processo è stato istruito con l'acquisizione dei documenti depositati da parte attrice è all'udienza odierna è stato posto in decisione come da verbale che precede. All'udienza del 14.10.2025 fissata ai sensi dell'art. 281 sexies cpc si costituiva tardivamente la creditrice opposta la quale contestava quanto dedotto dall'attore e chiedeva “In via preliminare, ritenuto che l'opposizione non è fondata su prova scritta né è di pronta soluzione, concedere – ai sensi dell'art. 648 cpc – l'esecuzione provvisoria del decreto ingiuntivo n. 594/2024”
In quell'udienza dato atto della intervenuta costituzione, il giudice si ritirava in camera di consiglio senonché successivamente alla trattazione del fascicolo la convenuta depositava istanza di rimessione in termini;
il Giudice fissava pertanto l'udienza odierna per instaurare il contraddittorio sul punto.
Rigettata l'istanza per le ragioni specificate nel verbale di udienza le parti sono state invitate a precisare le conclusioni ed a discutere la controversia
Nel merito si osserva quanto segue.
Il giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo è stato ormai da tempo definito dalla
Suprema Corte di Cassazione, come suddiviso in due fasi, la prima a cognizione sommaria e la seconda a cognizione piena ragione per cui "(l)'opposizione a decreto ingiuntivo non è
l'impugnazione del decreto".
Ha specificato quel Giudice che "l'opposizione prevista dall'art. 645 c.p.c., non è un'actio nullitatis o un'azione di impugnativa nei confronti dell'emessa ingiunzione, ma è un ordinario giudizio sulla domanda del creditore che si svolge in prosecuzione del procedimento monitorio", non quale "giudizio autonomo, ma come fase ulteriore (anche se eventuale) del procedimento iniziato con il ricorso per ottenere il decreto ingiuntivo".
Il procedimento per opposizione a decreto ingiuntivo deve quindi "considerarsi un ordinario processo di cognizione anzichè un mezzo di impugnazione"; esso "ha natura di giudizio di cognizione piena che devolve al giudice della opposizione il completo esame del rapporto giuridico controverso, e non il semplice controllo della legittimità della pronuncia del decreto d'ingiunzione".
In definitiva la (eventuale) fase di opposizione a decreto ingiuntivo "completa il giudizio di primo grado", trattandosi di "giudizio di primo grado bifasico", sicchè "le due fasi fanno parte di un medesimo giudizio che si svolge nel medesimo ufficio". Il creditore opposto riveste quindi la qualità di attore in senso sostanziale ed il debitore opponente quella di convenuto rispetto alla pretesa azionata, con la conseguenza che spetta al creditore provare la sussistenza del suo credito.
L'opponente assume quindi solo formalmente il ruolo di attore, mentre, in concreto, è convenuto rispetto alla pretesa azionata dalla sua controparte sin dal momento della presentazione del ricorso.
L'onere probatorio resta pertanto ripartito secondo le regole generali di cui all'art. 2697 c.c., ed incombe al creditore opposto la prova piena del credito azionato, con la conseguenza che il mancato rispetto della regola dell'onere probatorio determina l'accoglimento dell'opposizione e la revoca del decreto ingiuntivo.
Ciò posto in punto di natura del giudizio de quo e in punto di ripartizione dell'onere della prova tra le odierne parti processuali si rileva che manca in atti la prova del credito azionato in via monitoria
Parte attrice ha infatti espressamente contestato tanto l'an che il quantum della pretesa creditoria della convenuta la quale non ha provato l'esistenza e l'ammontare del credito asseritamente vantato
Sul punto non possono valere le sole fatture pure richiamate dall'attrice nel ricorso monitorio atteso che per pacifica giurisprudenza di legittimità la fattura commerciale, avuto riguardo alla sua formazione unilaterale ed alla funzione di far risultare documentalmente elementi relativi all'esecuzione di un contratto, si inquadra fra gli atti giuridici a contenuto partecipativo, consistendo nella dichiarazione, indirizzata all'altra parte, di fatti concernenti un rapporto già costituito, sicché, quando tale rapporto sia contestato, non può costituire valido elemento di prova delle prestazioni eseguite ma, al più, un mero indizio (Cass. Sez. 2, Sentenza n.
299 del 12/01/2016, Rv. 638451 – 01 e più di recente Cass. Sez. 3, Ordinanza n. 34831 del
29/12/2024, Rv. 673341 - 01).
Né la prova del credito può essere desunta dai documenti depositati unitamente alla comparsa di costituzione atteso che essendosi la convenuta costituitasi tardivamente detti documenti sono inammissibili in quanto depositati successivamente al maturare delle preclusioni processuali di cui all'art 171 ter cpc Ne deriva l'accoglimento dell'opposizione.
Le spese del giudizio seguono la soccombenza e si liquidano tenuto conto del valore della controversia come dichiarato in citazione (€ 14.500,30), considerati i parametri previsti dal DM
55/2014 come integrato dal DM 147/2022, applicata la riduzione massima del compenso medio in considerazione dell'attività effettivamente posta in essere, della natura non complessa delle questioni giuridiche affrontate, della non complessità della espletata istruttoria, in complessivi €.
2.538,50 (di cui per la fase di studio € 459,50; per la fase introduttiva € 388,50; per la fase istruttoria
€ 840, per la fase decisoria € 850,50) oltre rimborso spese generali cassa ed Iva nella misura di legge se dovute per compensi ed € 118,50 per esborsi da distrarre in favore dell'avv. Monica Palazzolo dichiaratasi antistataria.
P.Q.M.
Il Tribunale di Marsala Sezione Civile nella persona del Giudice onorario dott. Marcello Bellomo, definitivamente pronunciando nella causa iscritta al n. 35/2025 r.g.a.c., ogni diversa domanda, eccezione e difesa rigettata:
- accoglie l'opposizione proposta dall'Istituto Regionale dello Sviluppo delle Attività Produttive avverso il decreto ingiuntivo del Tribunale di Marsala n. 549/2024 – reso nell'ambito del procedimento RG. n. 1621/2024 il 02.12.2024, che pertanto revoca;
- condanna al pagamento in favore dell'attore delle spese del giudizio che Controparte_1
liquida in complessivi € 2.538,50 oltre rimborso spese generali cassa ed Iva nella misura di legge se dovuti per compensi ed € 118,50 per esborsi da distrarre in favore dell'avv. Monica Palazzolo dichiaratasi antistataria.
Così deciso in Marsala, nell'udienza del 21 ottobre 2025
Il Giudice
Dott. Marcello Bellomo