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Sentenza 7 marzo 2025
Sentenza 7 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Monza, sentenza 07/03/2025, n. 482 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Monza |
| Numero : | 482 |
| Data del deposito : | 7 marzo 2025 |
Testo completo
N. R.G. 7800 /2024
REPUBBLICA ITALIANA
NEL NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI MONZA
SEZIONE QUARTA CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott. Laura Gaggiotti Presidente Rel.
Dott. Carmen Arcellaschi Giudice
Dott. Ethel Matilde Ancona Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel procedimento civile iscritto al numero di ruolo di cui sopra, promosso con ricorso depositato in data 26 novembre 2024, vertente tra
(c.f. ) nato a [...] il [...] elettivamente domiciliato presso Parte_1 C.F._1 lo Studio dell'Avv. CANNIZZARO PIERGIORGIO che lo rappresenta e difende giusta procura in atti;
e
(c.f. ) nata a [...] il [...] Parte_2 C.F._2 elettivamente domiciliato presso lo Studio dell'Avv. ALIBERTI LUCIA e dell'Avv. LUCCHESE MORENA che la rappresentano e difendono come da procura in atti;
e con l'intervento del
PUBBLICO MINISTERO – SEDE
OGGETTO: Modifica delle condizioni di divorzio
Conclusioni congiunte
- il signor provvederà al versamento, in favore della signora Parte_1 Parte_2 dell'assegno di contributo al mantenimento del figlio – pari, a seguito di rivalutazione, ad Euro 350,00 Per_1 mensili a far data dallo scorso mese di ottobre 2024 – fino al prossimo mese di marzo 2025 compreso;
l'adeguamento da ottobre a gennaio, pari ad Euro 200,00, verrà ricompreso nella somma sotto specificata a titolo di aggiornamento ISTAT;
- il signor provvederà al versamento, in favore della signora Parte_1 Parte_2 dell'assegno di contributo al mantenimento del figlio pari, a seguito di rivalutazione, ad Euro 350,00 Per_2 mensili, a far data dallo scorso mese di ottobre 2024 in avanti;
l'adeguamento da ottobre a gennaio, pari ad
Euro 200,00, verrà ricompreso nella somma sotto specificata a titolo di aggiornamento ISTAT;
- il signor corrisponderà alla signora arretrati ISTAT, concordemente Parte_1 Parte_2 quantificati in complessivi Euro 4.200,00, da corrispondere in 17 rate mensili da Euro 250,00 ciascuna a partire dal prossimo mese di aprile 2025, una volta sospeso il versamento dell'assegno mensile di contributo al mantenimento del figlio Per_1
- ferme tutte le altre condizioni di cui alla sentenza di divorzio.
Motivi della decisione
Premesso che:
- con ricorso in data 26.11.2024 agiva nei confronti di Parte_1 Parte_2 per ottenere parziale modifica in relazione alle condizioni del loro divorzio, definito con Sentenza del
Tribunale di Monza n. 603/2017 pubblicata il 28 febbraio 2017;
- in data 4.03.2025 le parti davano atto di aver raggiunto un accordo e depositavano conclusioni congiunte.
Ritenuto che:
- le condizioni pattuite tra le parti ed oggetto di conclusioni conformi possono essere approvate e recepite nella presente sentenza, in quanto non contrarie a disposizioni di legge e tali da comporre un quadro di equilibrato contemperamento dei contrapposti interessi
- le spese, considerata la natura del procedimento, devono essere integralmente compensate;
P Q M
Il Tribunale, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da e Parte_1 [...]
a parziale modifica delle condizioni di cui alla Sentenza di divorzio n. 603/2017 del Parte_2
Tribunale di Monza, così provvede:
1. Provvede in conformità agli accordi raggiunti tra le parti e recepiti nelle conclusioni di cui in epigrafe, da intendersi qui riportate e trascritte.
2. Spese compensate.
Così deciso in Monza, nella Camera di Consiglio, in data 6 marzo 2025.
Il Presidente Estensore
Dott. Laura Gaggiotti
REPUBBLICA ITALIANA
NEL NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI MONZA
SEZIONE QUARTA CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott. Laura Gaggiotti Presidente Rel.
Dott. Carmen Arcellaschi Giudice
Dott. Ethel Matilde Ancona Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel procedimento civile iscritto al numero di ruolo di cui sopra, promosso con ricorso depositato in data 26 novembre 2024, vertente tra
(c.f. ) nato a [...] il [...] elettivamente domiciliato presso Parte_1 C.F._1 lo Studio dell'Avv. CANNIZZARO PIERGIORGIO che lo rappresenta e difende giusta procura in atti;
e
(c.f. ) nata a [...] il [...] Parte_2 C.F._2 elettivamente domiciliato presso lo Studio dell'Avv. ALIBERTI LUCIA e dell'Avv. LUCCHESE MORENA che la rappresentano e difendono come da procura in atti;
e con l'intervento del
PUBBLICO MINISTERO – SEDE
OGGETTO: Modifica delle condizioni di divorzio
Conclusioni congiunte
- il signor provvederà al versamento, in favore della signora Parte_1 Parte_2 dell'assegno di contributo al mantenimento del figlio – pari, a seguito di rivalutazione, ad Euro 350,00 Per_1 mensili a far data dallo scorso mese di ottobre 2024 – fino al prossimo mese di marzo 2025 compreso;
l'adeguamento da ottobre a gennaio, pari ad Euro 200,00, verrà ricompreso nella somma sotto specificata a titolo di aggiornamento ISTAT;
- il signor provvederà al versamento, in favore della signora Parte_1 Parte_2 dell'assegno di contributo al mantenimento del figlio pari, a seguito di rivalutazione, ad Euro 350,00 Per_2 mensili, a far data dallo scorso mese di ottobre 2024 in avanti;
l'adeguamento da ottobre a gennaio, pari ad
Euro 200,00, verrà ricompreso nella somma sotto specificata a titolo di aggiornamento ISTAT;
- il signor corrisponderà alla signora arretrati ISTAT, concordemente Parte_1 Parte_2 quantificati in complessivi Euro 4.200,00, da corrispondere in 17 rate mensili da Euro 250,00 ciascuna a partire dal prossimo mese di aprile 2025, una volta sospeso il versamento dell'assegno mensile di contributo al mantenimento del figlio Per_1
- ferme tutte le altre condizioni di cui alla sentenza di divorzio.
Motivi della decisione
Premesso che:
- con ricorso in data 26.11.2024 agiva nei confronti di Parte_1 Parte_2 per ottenere parziale modifica in relazione alle condizioni del loro divorzio, definito con Sentenza del
Tribunale di Monza n. 603/2017 pubblicata il 28 febbraio 2017;
- in data 4.03.2025 le parti davano atto di aver raggiunto un accordo e depositavano conclusioni congiunte.
Ritenuto che:
- le condizioni pattuite tra le parti ed oggetto di conclusioni conformi possono essere approvate e recepite nella presente sentenza, in quanto non contrarie a disposizioni di legge e tali da comporre un quadro di equilibrato contemperamento dei contrapposti interessi
- le spese, considerata la natura del procedimento, devono essere integralmente compensate;
P Q M
Il Tribunale, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da e Parte_1 [...]
a parziale modifica delle condizioni di cui alla Sentenza di divorzio n. 603/2017 del Parte_2
Tribunale di Monza, così provvede:
1. Provvede in conformità agli accordi raggiunti tra le parti e recepiti nelle conclusioni di cui in epigrafe, da intendersi qui riportate e trascritte.
2. Spese compensate.
Così deciso in Monza, nella Camera di Consiglio, in data 6 marzo 2025.
Il Presidente Estensore
Dott. Laura Gaggiotti