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Sentenza 23 settembre 2025
Sentenza 23 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Biella, sentenza 23/09/2025, n. 101 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Biella |
| Numero : | 101 |
| Data del deposito : | 23 settembre 2025 |
Testo completo
N. 2111/2025 R.G. V.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI BIELLA nelle persone dei magistrati dott. Emanuele Migliore Presidente rel. est. dott.ssa Maria Donata Garambone Giudice dott.ssa Margherita Cerizza Giudice ha emesso la seguente
SENTENZA
nel procedimento promosso congiuntamente da nato a [...] il 4 luglio Parte_1
1981, (c.f. ) e nata a [...] il [...], C.F._1 Parte_2
(c.f. ), entrambi rappresentati e difesi dall'Avv. Gessica POLICASTRO del C.F._2
Foro di Torino
con l'intervento del Pubblico Ministero
avente ad oggetto
scioglimento del matrimonio
sulle seguenti conclusioni
per entrambe le parti: come da note di trattazione scritta del 21.07.2025
per il P.M.: nulla oppone
MOTIVI DELLA DECISIONE
I signori e hanno contratto matrimonio civile in Parte_2 Parte_1
NO NA (VA) in data 4.9.2008. L'atto matrimoniale è stato iscritto ex art. 63, comma 1, lett. a) del DPR n. 396/2000 nel Registro degli atti di matrimonio del comune di NO NA (VA), atto n. 27 – Parte II – Serie C - Anno 2008.
Dal matrimonio è nata la figlia in data 26.5.2012. PE Con ricorso dep. in data 26.5.2025, le parti hanno chiesto pronunciarsi lo scioglimento del matrimonio civile e di omologare/prendere atto delle condizioni ivi riportate.
Tanto premesso, ravvisata la competenza di questa Autorità giudiziaria ai sensi dell'art. 473 bis. 51
c.p.c., essendo entrambe le parti residenti in comune del circondario di questo Tribunale, la domanda, congiuntamente proposta dalle parti, volta ad ottenere la pronuncia di scioglimento del matrimonio civile è divenuta procedibile e può essere accolta.
Sussiste infatti la prova di una precedente accordo di separazione raggiunto a seguito di negoziazione assistita da un avvocato1 e del superamento del limite temporale di sei mesi dalla data certificata nel predetto accordo ex art. 3, ult. comma, L. n. 898/1970 (come modificato dal D. lgs. n. 149/2022).
Entrambe le parti hanno comunque dato atto della mancata ripresa della convivenza dopo la separazione e dell'impossibilità di ricostituzione della comunione spirituale e materiale tra i coniugi
Ad ogni modo, l'eventuale interruzione non potrebbe essere rilevata d'ufficio.
Pertanto, va pronunciato lo scioglimento del matrimonio civile, ad ogni conseguente effetto.
Ritiene poi il Collegio che possano essere omologate le condizioni relative all'affidamento e mantenimento della figlia minorenne in quanto rispondenti a un equilibrato esercizio della PE responsabilità genitoriale, anche per quanto concerne i tempi di permanenza della figlia presso ciascun genitore.
Non si è proceduto all'ascolto della minore ex art. 473 bis.4, ult, comma, c.p.c., in ragione degli accordi raggiunti.
Il Collegio prende poi atto che le parti dichiarano di essere economicamente indipendenti di rinunciare a ogni domanda di assegno divorzile.
Le spese di lite possono essere integralmente compensate in ragione degli accordi raggiunti.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente provvedendo, così dispone:
- pronuncia lo scioglimento del matrimonio civile tra nato a [...] il 4 luglio Parte_1
1981, (c.f. ) e nata a [...] il [...], C.F._1 Parte_2 (c.f. ), celebrato in NO NA (VA) il 04 settembre 2008, C.F._2 successivamente iscritto nel Registro degli Atti di Matrimonio dello stesso Comune nell'Anno 2008,
Atto n. 27, Parte II, Serie C;
- dispone la comunicazione della presente sentenza all'ufficiale dello stato civile del Comune di
NO NA per gli incombenti di legge (atto n. 27 – Parte II – Serie C - Anno 2008);
- omologa/ prende atto degli accordi intervenuti tra le parti, qui da intendersi integralmente richiamati e trascritti e per l'effetto:
- prende atto che è venuto meno il diritto all'assegnazione della casa sita in Cossato, Via Amendola,
n. 389, di proprietà del IG. alla signora in quanto già Parte_1 Parte_2 trasferitasi insieme alla minore in altra abitazione sita in Cossato, via Trento 29 ove ha fissato la sua residenza e che nell'abitazione di Cossato, via Amendola n.29 tornerà ad abitare il signor
Parte_1
- dispone l'affidamento condiviso ad entrambi i genitori della figlia minore che manterrà la propria residenza e la collocazione abituale presso l'abitazione della madre, in Cossato, via Amendola
n.29;
- conferma le modalità di visita previste nell'accordo di separazione ed in particolare, il padre potrà vedere la figlia quando vorrà e tenerla con sé, compatibilmente con gli impegni scolastici ed extrascolastici, nel rispetto del benessere e delle esigenze della medesima, con le seguenti modalità:
• Fine settimana alternati, dalle ore 19,00 del venerdì pomeriggio sino alla domenica sera alle ore 21,00 allorché avrà cura di riaccompagnarla presso l'abitazione materna;
solo su accordo espresso di entrambi i genitori, potrà trascorrere anche la domenica sera con il padre PE ed, in tal caso, sempre su accordo dei genitori, sarà riaccompagnata a scuola dal padre PE stesso o dalla madre che l'andrà a prendere a casa del signor Pt_1
• Un pomeriggio infrasettimanale dall'uscita da scuola sino all'indomani mattina ove il padre avrà cura di riaccompagnarla a scuola;
• 7 giorni anche non consecutivi durante le vacanze natalizie alternativamente coincidenti un anno con il giorno di Natale e l'anno successivo con il giorno di Capodanno;
• 3 giorni anche non consecutivi durante le vacanze pasquali alternativamente coincidenti un anno con il giorno di Pasqua e l'anno successivo con il giorno del Lunedi dell'Angelo; • 15 giorni anche non consecutivi durante le vacanze estive da concordarsi tra i genitori entro il 31.05 di ciascun anno, disponendo che i genitori si impegnino a comunicare il luogo ove verrà condotta la figlia;
- dispone in capo al padre il contributo al mantenimento della figlia nella misura di euro 250,00
(euro duecentocinquanta/00) mensili, mediante bonifico bancario da versarsi in favore della madre entro il giorno 15 di ogni mese;
importo annualmente indicizzabile secondo i dati ISTAT;
- prende atto che la IG.ra beneficerà interamente dell'importo relativo all'assegno Parte_2 unico universale (AUU);
- dispone che le spese straordinarie relative alla figlia minore saranno a carico di entrambi i PE genitori con suddivisione al 50%, sulla base del Protocollo del Tribunale di Biella 10.04.2018 che si intende qui integralmente richiamato;
- prende atto che le Parti dichiarano di essere economicamente autosufficienti;
- compensa integralmente tra le parti le spese di lite;
- dispone che in caso di diffusione siano omesse le generalità e gli altri dati identificativi delle persone interessate ex art. 52 D. Lgs. 196/2003.
Così deciso nella camera di consiglio in data 9.9.2025.
Il Presidente est.
Emanuele Migliore 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 1 Cfr. accordo di separazione personale a seguito di negoziazione assistita stipulato in data 4.10.2024, autorizzato dal Procuratore della Repubblica di Biella con successivo provvedimento in data 8.10.2024 e annotato all'Atto di Matrimonio del Comune di NO NA.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI BIELLA nelle persone dei magistrati dott. Emanuele Migliore Presidente rel. est. dott.ssa Maria Donata Garambone Giudice dott.ssa Margherita Cerizza Giudice ha emesso la seguente
SENTENZA
nel procedimento promosso congiuntamente da nato a [...] il 4 luglio Parte_1
1981, (c.f. ) e nata a [...] il [...], C.F._1 Parte_2
(c.f. ), entrambi rappresentati e difesi dall'Avv. Gessica POLICASTRO del C.F._2
Foro di Torino
con l'intervento del Pubblico Ministero
avente ad oggetto
scioglimento del matrimonio
sulle seguenti conclusioni
per entrambe le parti: come da note di trattazione scritta del 21.07.2025
per il P.M.: nulla oppone
MOTIVI DELLA DECISIONE
I signori e hanno contratto matrimonio civile in Parte_2 Parte_1
NO NA (VA) in data 4.9.2008. L'atto matrimoniale è stato iscritto ex art. 63, comma 1, lett. a) del DPR n. 396/2000 nel Registro degli atti di matrimonio del comune di NO NA (VA), atto n. 27 – Parte II – Serie C - Anno 2008.
Dal matrimonio è nata la figlia in data 26.5.2012. PE Con ricorso dep. in data 26.5.2025, le parti hanno chiesto pronunciarsi lo scioglimento del matrimonio civile e di omologare/prendere atto delle condizioni ivi riportate.
Tanto premesso, ravvisata la competenza di questa Autorità giudiziaria ai sensi dell'art. 473 bis. 51
c.p.c., essendo entrambe le parti residenti in comune del circondario di questo Tribunale, la domanda, congiuntamente proposta dalle parti, volta ad ottenere la pronuncia di scioglimento del matrimonio civile è divenuta procedibile e può essere accolta.
Sussiste infatti la prova di una precedente accordo di separazione raggiunto a seguito di negoziazione assistita da un avvocato1 e del superamento del limite temporale di sei mesi dalla data certificata nel predetto accordo ex art. 3, ult. comma, L. n. 898/1970 (come modificato dal D. lgs. n. 149/2022).
Entrambe le parti hanno comunque dato atto della mancata ripresa della convivenza dopo la separazione e dell'impossibilità di ricostituzione della comunione spirituale e materiale tra i coniugi
Ad ogni modo, l'eventuale interruzione non potrebbe essere rilevata d'ufficio.
Pertanto, va pronunciato lo scioglimento del matrimonio civile, ad ogni conseguente effetto.
Ritiene poi il Collegio che possano essere omologate le condizioni relative all'affidamento e mantenimento della figlia minorenne in quanto rispondenti a un equilibrato esercizio della PE responsabilità genitoriale, anche per quanto concerne i tempi di permanenza della figlia presso ciascun genitore.
Non si è proceduto all'ascolto della minore ex art. 473 bis.4, ult, comma, c.p.c., in ragione degli accordi raggiunti.
Il Collegio prende poi atto che le parti dichiarano di essere economicamente indipendenti di rinunciare a ogni domanda di assegno divorzile.
Le spese di lite possono essere integralmente compensate in ragione degli accordi raggiunti.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente provvedendo, così dispone:
- pronuncia lo scioglimento del matrimonio civile tra nato a [...] il 4 luglio Parte_1
1981, (c.f. ) e nata a [...] il [...], C.F._1 Parte_2 (c.f. ), celebrato in NO NA (VA) il 04 settembre 2008, C.F._2 successivamente iscritto nel Registro degli Atti di Matrimonio dello stesso Comune nell'Anno 2008,
Atto n. 27, Parte II, Serie C;
- dispone la comunicazione della presente sentenza all'ufficiale dello stato civile del Comune di
NO NA per gli incombenti di legge (atto n. 27 – Parte II – Serie C - Anno 2008);
- omologa/ prende atto degli accordi intervenuti tra le parti, qui da intendersi integralmente richiamati e trascritti e per l'effetto:
- prende atto che è venuto meno il diritto all'assegnazione della casa sita in Cossato, Via Amendola,
n. 389, di proprietà del IG. alla signora in quanto già Parte_1 Parte_2 trasferitasi insieme alla minore in altra abitazione sita in Cossato, via Trento 29 ove ha fissato la sua residenza e che nell'abitazione di Cossato, via Amendola n.29 tornerà ad abitare il signor
Parte_1
- dispone l'affidamento condiviso ad entrambi i genitori della figlia minore che manterrà la propria residenza e la collocazione abituale presso l'abitazione della madre, in Cossato, via Amendola
n.29;
- conferma le modalità di visita previste nell'accordo di separazione ed in particolare, il padre potrà vedere la figlia quando vorrà e tenerla con sé, compatibilmente con gli impegni scolastici ed extrascolastici, nel rispetto del benessere e delle esigenze della medesima, con le seguenti modalità:
• Fine settimana alternati, dalle ore 19,00 del venerdì pomeriggio sino alla domenica sera alle ore 21,00 allorché avrà cura di riaccompagnarla presso l'abitazione materna;
solo su accordo espresso di entrambi i genitori, potrà trascorrere anche la domenica sera con il padre PE ed, in tal caso, sempre su accordo dei genitori, sarà riaccompagnata a scuola dal padre PE stesso o dalla madre che l'andrà a prendere a casa del signor Pt_1
• Un pomeriggio infrasettimanale dall'uscita da scuola sino all'indomani mattina ove il padre avrà cura di riaccompagnarla a scuola;
• 7 giorni anche non consecutivi durante le vacanze natalizie alternativamente coincidenti un anno con il giorno di Natale e l'anno successivo con il giorno di Capodanno;
• 3 giorni anche non consecutivi durante le vacanze pasquali alternativamente coincidenti un anno con il giorno di Pasqua e l'anno successivo con il giorno del Lunedi dell'Angelo; • 15 giorni anche non consecutivi durante le vacanze estive da concordarsi tra i genitori entro il 31.05 di ciascun anno, disponendo che i genitori si impegnino a comunicare il luogo ove verrà condotta la figlia;
- dispone in capo al padre il contributo al mantenimento della figlia nella misura di euro 250,00
(euro duecentocinquanta/00) mensili, mediante bonifico bancario da versarsi in favore della madre entro il giorno 15 di ogni mese;
importo annualmente indicizzabile secondo i dati ISTAT;
- prende atto che la IG.ra beneficerà interamente dell'importo relativo all'assegno Parte_2 unico universale (AUU);
- dispone che le spese straordinarie relative alla figlia minore saranno a carico di entrambi i PE genitori con suddivisione al 50%, sulla base del Protocollo del Tribunale di Biella 10.04.2018 che si intende qui integralmente richiamato;
- prende atto che le Parti dichiarano di essere economicamente autosufficienti;
- compensa integralmente tra le parti le spese di lite;
- dispone che in caso di diffusione siano omesse le generalità e gli altri dati identificativi delle persone interessate ex art. 52 D. Lgs. 196/2003.
Così deciso nella camera di consiglio in data 9.9.2025.
Il Presidente est.
Emanuele Migliore 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 1 Cfr. accordo di separazione personale a seguito di negoziazione assistita stipulato in data 4.10.2024, autorizzato dal Procuratore della Repubblica di Biella con successivo provvedimento in data 8.10.2024 e annotato all'Atto di Matrimonio del Comune di NO NA.