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Sentenza 14 aprile 2025
Sentenza 14 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bologna, sentenza 14/04/2025, n. 946 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bologna |
| Numero : | 946 |
| Data del deposito : | 14 aprile 2025 |
Testo completo
N. R.G. 11448/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di BOLOGNA
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Stefano Giusberti Presidente dott. Francesca Neri Giudice Relatore dott. Alessandra Villecco Giudice Onorario
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 11448/2023 avente ad oggetto: regolamentazione esercizio responsabilità genitoriale promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. PAGLIA FEDERICA, Parte_1 C.F._1 elettivamente domiciliata in Viale Trento Trieste, 87 41124 Modena (MO) presso il difensore avv. PAGLIA FEDERICA
RICORRENTE contro
C.F. , contumace CP_1 C.F._2
RESISTENTE
Con l'intervento del PM – atti comunicati al PM in data 11.11.2023
CONCLUSIONI
Per parte ricorrente come da note scritte di trattazione per l'udienza di precisazione delle conclusioni:
“Disporre l'affidamento esclusivo dei minori (Bologna, 27/08/2009, Cod. Fisc. Per_1
), (Bologna, 03/10/2015, Cod. Fisc. ) e C.F._3 Parte_2 C.F._4
(Bologna, 04/10/2018, Cod. Fisc. ) in favore della madre Sig.ra Per_2 C.F._5 [...] con collocamento prevalente dei minori presso l'abitazione di quest'ultima sita in Valsamoggia Pt_1
(BO), in Via Samoggia n. 2/B.
Condannare il Sig. a versare, a far data dalla domanda, la somma di € 600,00 mensili a titolo di CP_1 Per_ Per_ mantenimento dei tre figli , d (€ 200,00 ciascuno), che sarà rivalutata annualmente in Pt_2 base alla variazione degli indici ISTAT oltre al rimborso nella misura del 50% (cinquanta per cento) di tutte le spese straordinarie sostenute dalla Sig.ra nell'interesse dei figli minori, dietro Pt_1 semplice presentazione del documento fiscale comprovante la relativa spesa, in ossequio al Protocollo delle spese straordinarie del Tribunale di Bologna a cui si rimanda.
pagina 1 di 8 Disporre il 100% dell'assegno unico in favore della Sig.ra che tuttora lo sta percependo Parte_1 con il consenso del Sig. o quantomeno dare atto che per pregresso accordo fra le parti l'assegno CP_1 unico per i figli è percepito integralmente dalla madre;
Per quanto riguarda le modalità dell'esercizio del diritto di visita da parte del padre si richiede che venga disposto con il seguente calendario: il padre ogni settimana nella giornata di venerdì andrà a prendere i figli a Savigno all'uscita della scuola alle ore 16.15 e li riporterà alla madre alternativamente una settimana alle ore 18.00 della domenica ed una settimana alle ore 21,00 circa del sabato dopo cena, consentendo in questo modo alla ricorrente di trascorrere una domenica su due in compagnia dei propri figli. I trasporti dei figli minori saranno a carico del Sig. salvo diverso CP_1 accordo intercorso tra i genitori. La Sig.ra nulla oppone al fatto che il Sig. eserciti il Pt_1 CP_1 diritto di visita in misura superiore a tale pattuizione, a condizione che vengano rispettati gli impegni scolastici ed extrascolastici dei figli. Con riferimento alle festività, i minori trascorreranno tempo in compagnia di entrambi i genitori: il calendario dovrà essere concordato in base agli impegni lavorativi entro il giorno 30/11/2023. In riferimento alle festività Pasquali i minori trascorreranno con la madre il giorno di Pasqua e con il padre il giorno di Pasquetta di ogni anno. Per il periodo estivo di chiusura delle scuole, i minori trascorreranno quindici giorni (anche non continuativi) in compagnia di entrambi i genitori. I genitori concorderanno ogni anno, entro il 30 Maggio, il periodo di due settimane, anche non consecutive, in cui ognuno avrà con sé i figli. I genitori dovranno fornire l'indirizzo delle località di vacanza dove Per_ Per_ porteranno i figli. Ciascuno di essi avrà diritto di avere notizie e di conferire con , ed Pt_2
a mezzo telefono almeno una volta al giorno. Riguardo ad ogni altra festività, vacanza e simili sopra Per_ Per_ non indicate, , e staranno con il genitore presso il quale già si troveranno a motivo Pt_2 della consueta ed ordinaria collocazione. Con vittoria di spese di lite.”
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso depositato in data 11-09-2023 esponeva di aver intrattenuto una convivenza Parte_1 more uxorio con dall'unione erano nati tre figli, in data 27-08-2009, in data CP_1 Per_1 Pt_2 Per_ 03-10-2015 e in data 4-10-2018. Col tempo, tuttavia, l'unione affettiva e sentimentale della coppia veniva meno;
pertanto, nel novembre del 2022 il sig. abbandonava la casa familiare sita in CP_1
Valsamoggia (BO) e si stabiliva a Tolè (BO), mentre la ricorrente rimaneva a vivere nella casa familiare insieme ai tre figli minori. La ricorrente deduceva di aver successivamente sempre consentito al padre di frequentare i minori;
tuttavia, il sig. avrebbe esercitato il diritto di visita in maniera irregolare e, dal punto di vista CP_1 economico, avrebbe corrisposto in maniera discontinua somme variabili determinate dal medesimo. Fallito il tentativo di raggiungere un accordo bonario con l'ex compagno, la sig.ra incardinava Pt_1 il presente giudizio al fine di ottenere la regolamentazione delle condizioni di affido dei minori. Chiedeva, dunque, all'intestato Tribunale disporsi l'affido congiunto dei minori, con collocamento prevalente presso la madre;
la fissazione di un contributo al mantenimento per i tre figli a carico del padre pari a 750 euro mensili, oltre al rimborso del 50% delle spese straordinarie e la predisposizione di un calendario di frequentazione padre-figli, non opponendosi ad un eventuale esercizio più ampio del diritto di visita subordinato al rispetto degli impegni dei minori. Il sig. nonostante la ritualità della notifica del ricorso, non si costituiva e veniva CP_1 dichiarato contumace. All'udienza in data 16-01-2024 il Giudice disponeva la trasmissione da parte dell'Agenzia delle Entrate e dell'INPS delle dichiarazioni dei redditi e dell'estratto contributivo relativi al resistente.
Con ordinanza ex art. 473 bis n. 22 c.p.c. in data 28-05-2024 il Giudice disponeva l'affido condiviso dei minori a entrambi i genitori con collocamento prevalente presso la madre;
l'assegnazione a pagina 2 di 8 quest'ultima della casa familiare, condotta in locazione, sita in Valsamoggia (BO) e fissava un calendario di visita padre-figli. In merito ai provvedimenti economici, disponeva che, dalla data della domanda, il padre contribuisse al mantenimento ordinario dei figli versando una somma mensile pari a
200 euro per ciascun figlio alla madre collocataria;
poneva a carico di ciascuno dei genitori le spese straordinarie per i figli nella misura del 50% ciascuno.
In sede di precisazione delle conclusioni la ricorrente, in relazione alla gestione dei minori, deduceva che il sig. avrebbe assunto atteggiamenti non collaborativi, rendendo complessa l'organizzazione CP_1 domestica e l'adempimento di tutte le operazioni, anche burocratiche, legate alla vita dei figli. Dal punto di vista economico, il sig. avrebbe, poi, corrisposto il contributo per i minori in maniera CP_1 non costante. A fronte di tali elementi, la sig.ra modificava la propria domanda di affido Pt_1 condiviso della prole formulata in sede di ricorso introduttivo e chiedeva disporsi l'affido esclusivo dei tre figli minori, chiedendo fissarsi un contributo al mantenimento da parte del padre pari a 600 euro mensili complessivi, oltre al 50% delle spese straordinarie.
All'udienza del 22-10-2024 il Giudice disponeva la notifica della precisazione delle conclusioni contenente la suddetta domanda nei confronti del sig. il quale non si costituiva nemmeno a fronte CP_1 della modifica delle richieste avanzate ricorrente. In pari data, a parziale modifica dell'ordinanza ex art. 473 bis n.22 c.p.c., veniva attribuita, poi, alla ricorrente la facoltà di procedere autonomamente, senza necessità del consenso paterno, alla richiesta e al ritiro del passaporto per il figlio minore in Per_1 quanto il padre del minore, nonostante la richiesta della ex compagna, non aveva prestato il necessario consenso. Preso atto della mancata costituzione del resistente, anche a fronte della rituale notifica delle conclusioni in ordine all'affido dei minori rassegnate dalla sig.ra all'udienza del 30-01-2025 la Pt_1 causa veniva rimessa al Collegio per la decisione.
In relazione alla domanda di affido esclusivo dei minori svolta dalla ricorrente, si osserva quanto segue. L'art. 337 quater c.c. prescrive che “il giudice può disporre l'affidamento dei figli a uno solo dei genitori qualora ritenga con provvedimento motivato che l'affidamento all'altro sia contrario all'interesse del minore”. L'affido esclusivo deve essere, dunque, disposto nel caso in cui l'interesse dei minori possa essere pregiudicato dall'affido condiviso. La giurisprudenza di legittimità ha sancito sul tema che “il giudice deve attenersi al criterio fondamentale rappresentato dall'esclusivo interesse morale e materiale della prole, privilegiando quel genitore che appaia il più idoneo a ridurre al m. il pregiudizio derivante dalla disgregazione del nucleo familiare e ad assicurare il migliore sviluppo della personalità del minore. L'individuazione di tale genitore deve essere fatta sulla base di un giudizio prognostico circa la capacità del padre o della madre di crescere ed educare il figlio, che potrà fondarsi sulle modalità con cui il medesimo ha svolto in passato il proprio ruolo, con particolare riguardo alla sua capacità di relazione affettiva, di attenzione, di comprensione, di educazione, di disponibilità ad un assiduo rapporto, nonché sull'apprezzamento della personalità del genitore, delle sue consuetudini di vita e dell'ambiente che è in grado di offrire al minore. La questione dell'affidamento della prole è poi rimessa alla valutazione discrezionale del giudice di merito, il quale, ove dia sufficientemente conto delle ragioni della decisione adottata, esprime un apprezzamento di fatto non suscettibile di censura in sede di legittimità da questa Corte (Cass. 4 novembre 2019, n. 28244; Cass. 27 giugno 2006, n. 14840).” (Cass., 19-09-2022, n. 27348).
Ancora sul punto si è evidenziato che “il perseguimento dell'obiettivo di assicurare l'esclusivo interesse morale e materiale della prole può comportare anche l'adozione di provvedimenti contenitivi
o restrittivi di diritti individuali di libertà dei genitori (quale l'affidamento c.d. super esclusivo del
pagina 3 di 8 figlio a un genitore, all'esito dell'accertamento dell'inidoneità genitoriale dell'altro), senza che occorra operare un bilanciamento fra questi ultimi e l'interesse superiore del minore (Cass. 4056/2023; cfr. anche Cass. 32876/2022).” (Cass., 11-10-2024, n. 26517).
In questa sede, dunque, conformemente a quanto affermato dalla giurisprudenza di legittimità, è necessario verificare, perché si possa derogare al principio dell'affido condiviso, la sussistenza di una condizione di inidoneità educativa di uno dei due genitori tale da incidere negativamente e recare pregiudizio alla prole.
Nel caso di specie si osserva che la sig.ra ha dedotto che il padre dei minori nel corso dell'anno Pt_1
2024 sarebbe stato poco collaborativo nella gestione dei tre figli e che, nonostante si fosse impegnato a trascorrere una settimana di vacanze estive con loro, non li avrebbe poi tenuti con sé. Inoltre, non avrebbe esercitato il diritto di visita per due mesi nel corso dello stesso anno.
La ricorrente ha dedotto, inoltre, che il sig. non si sarebbe presentato in più occasioni a prendere i CP_1 figli nel fine settimana e che non avrebbe adempiuto con puntualità agli obblighi di mantenimento nei confronti dei minori, né a quanto era stato prescritto in sede di provvedimenti provvisori e urgenti.
Tali circostanze avrebbero reso più complessa l'organizzazione della ricorrente, in particolar modo per quanto concerne le operazioni burocratiche inerenti ai minori in campo scolastico, sportivo e sanitario che richiedono documenti e firme da parte del sig. CP_1
Ha allegato, poi, che le comunicazioni fra le parti sarebbero divenute assai complesse, poiché il sig. ignorava messaggi, e-mail e raccomandate e non avrebbe nemmeno prestato il necessario CP_1 consenso per la richiesta e rilascio del passaporto per il figlio al fine di partecipare a un viaggio Per_1 organizzato dalla scuola. Per tali ragioni, con provvedimento in data 22-10-2024 il Giudice aveva attribuito alla ricorrente la facoltà di procedere autonomamente, senza necessità di consenso paterno, alla richiesta e ritiro del passaporto per il minore Alla luce di tali elementi la sig.ra Per_1 Pt_1 sebbene avesse inizialmente domandato l'affido condiviso dei minori, ha poi formulato domanda di affido esclusivo, allegando un peggioramento della condotta del padre, il quale avrebbe appunto rifiutato di comunicare con lei anche per questioni fondamentali relative ai figli.
Valutati questi elementi, può dirsi che il sig. appaia inaffidabile rispetto ad esigenze preminenti CP_1 relative alla vita dei minori e ometta di prestare la dovuta collaborazione alla sig. anche nella Pt_1 gestione delle esigenze burocratiche della prole, a cui dovrebbe tempestivamente interessarsi. Emergono, dunque, profili di inidoneità in capo al padre, il quale ha assunto un atteggiamento di disinteresse nei confronti dei figli, prestando una collaborazione irregolare anche dal punto di vista organizzativo. Tali circostanze sono confermate anche dal contegno che il sig. ha assunto CP_1 nell'ambito del presente giudizio, rimanendo contumace anche a seguito della notifica della domanda di affido esclusivo spiegata dalla ricorrente e mostrando indifferenza rispetto alle sorti del procedimento. Alla luce delle esposte considerazioni, deve ritenersi che risponda all'interesse dei minori disporre l'affido esclusivo c.d. “rafforzato” in capo alla sig.ra Alla ricorrente, dunque, competerà la Pt_1 facoltà di assumere anche le decisioni di maggior interesse per i figli, secondo quanto disposto dall'art. 337 quater c.c. secondo cui “le decisioni di maggior interesse per i figli sono assunte da entrambi i genitori, salvo che non sia diversamente stabilito.”
Dovrà essere disposto il collocamento prevalente dei minori presso la madre nell'abitazione familiare, sita a Valsamoggia (BO), la quale andrà, conseguentemente, assegnata alla ricorrente. Si dà atto che il sig. risulta, comunque, attualmente residente nel Comune di Vergato (BO). CP_1
pagina 4 di 8 Quanto alla frequentazione dei figli da parte del sig. è opportuno accogliere le richieste che ha CP_1 formulato la ricorrente, poiché il calendario proposto appare equilibrato e volto ad un coinvolgimento del padre nella vita dei minori, con possibilità di frequentarli ogni fine settimana e anche per tempi superiori, se compatibili con gli impegni dei minori stessi.
Pertanto, il padre potrà tenere con sé i figli secondo il seguente calendario: il sig. ogni settimana CP_1 nella giornata di venerdì, andrà a prendere i figli a Savigno all'uscita della scuola alle ore 16.15 e li riporterà alla madre alternativamente una settimana alle ore 18.00 della domenica ed una settimana alle ore 21,00 circa del sabato dopo cena, consentendo in questo modo alla ricorrente di trascorrere una domenica su due in compagnia dei propri figli. I trasporti dei figli minori saranno a carico del resistente salvo diverso accordo intercorso tra i genitori. Il diritto di visita da parte del padre potrà essere CP_1 esercitato anche in misura superiore a tale pattuizione su accordo delle parti, a condizione che vengano rispettati gli impegni scolastici ed extrascolastici dei figli. Con riferimento alle festività, i minori trascorreranno tempo in compagnia di entrambi i genitori: il calendario dovrà essere concordato in base agli impegni lavorativi entro il giorno 30 novembre di ogni anno. In riferimento alle festività Pasquali i minori trascorreranno con la madre il giorno di Pasqua e con il padre il giorno di Pasquetta di ogni anno. Per il periodo estivo di chiusura delle scuole, i minori trascorreranno quindici giorni (anche non continuativi) in compagnia di entrambi i genitori. I genitori concorderanno ogni anno, entro il 30 maggio, il periodo di due settimane, anche non consecutive, in cui ognuno avrà con sé i figli. I genitori dovranno fornire l'indirizzo delle località di vacanza dove Per_ porteranno i figli;
ciascuno di essi avrà diritto di avere notizie e di conferire con d a Per_1 Pt_2 mezzo telefono almeno una volta al giorno. Riguardo ad ogni altra festività, vacanza e simili sopra non Per_ indicate, e staranno con il genitore presso il quale già si troveranno a motivo della Per_1 Pt_2 consueta ed ordinaria collocazione.
Con riferimento alle questioni economiche, la ricorrente ha ridotto in sede di precisazione delle conclusioni la richiesta di contributo al mantenimento per i figli a un importo pari a 600 euro mensili complessivi. L'art. 337 ter c.c. sancisce l'obbligo in capo a ciascun genitore di provvedere al mantenimento dei figli in misura proporzionale al proprio reddito, dovendosi tenere conto delle esigenze dei figli e dei tempi di permanenza presso ciascuno. La sig.ra lavora come parrucchiera part-time, deduce di aver Pt_1 prestato la propria attività di lavoro subordinato presso il centro Sabry & C. Parrucchieri s.a.s. di Zilioli
Giada dal 2008 al 2023, anno in cui si è spostata presso il salone di parrucchieri in cui CP_2 le è consentita una maggior flessibilità oraria per la cura dei tre figli.
Dalle CU depositate relative agli anni 2020, 2021 e 2022 la sig. risulta aver percepito un Pt_1 reddito da lavoro dipendente rispettivamente pari a 10.411 euro, 11.710 euro e 11.780 euro. Attualmente, a seguito dell'inizio del lavoro presso il nuovo salone, la ricorrente afferma di percepire circa 900 euro mensili, in linea con quanto già guadagnava precedentemente. Risulta proprietaria di un immobile, nel quale abitano i genitori, e di un'autorimessa, nonchè di un'auto. Percepisce, inoltre, integralmente l'assegno unico per i tre figli per un importo mensile pari a 760 euro complessivi dal gennaio 2024, in base ad accordo intervenuto con l'ex compagno.
Quanto agli esborsi che deve sostenere, ha allegato copia del contratto di locazione di immobile sito a
Valsamoggia, loc. Savigno (BO), stipulato nel 2017 dalla ricorrente e dal sig. con scadenza in CP_1 data 31-05-2023 e canone di locazione pari a 500 euro mensili. Ha allegato, altresì, proroga del contratto fino al 31-05-2025, dalla quale si evince che nel giugno del 2023 è intervenuta la cessione del contratto e la ricorrente è divenuta unica intestataria del rapporto.
La ricorrente ha, inoltre, documentato di sopportare un esborso pari a circa 500 euro mensili a titolo di rata di finanziamento contratto nel febbraio del 2024, per estinguere debiti pregressi assunti durante la convivenza per esigenze familiari.
pagina 5 di 8 Per quanto concerne la posizione economica del sig. egli risulta lavorare presso la Green Tech CP_1
Impianti s.r.l.. Dalle CU trasmesse dall'Agenzia delle Entrate è emerso che egli ha percepito un reddito medio mensile rispettivamente pari a 1.535 euro netti mensili per l'anno 2020, 1.670 euro netti mensili per l'anno 2021 e 1.711 euro netti mensili per l'anno 2022. Dall'estratto conto previdenziale INPS relativo al 2023 si evince, poi, una retribuzione da lavoro dipendente pari a 22.702 euro. Il resistente può, dunque contare su un reddito medio mensile pari a circa 1.700 euro. Quanto agli esborsi che sostiene, la ricorrente ha dichiarato a verbale all'udienza del 9-4-2024 che, per quanto a sua conoscenza, il sig. abita in un alloggio sito a Tolè - a circa 10 CP_1 chilometri dall'abitazione della stessa ricorrente che vive a Savigno - e corrisponde un canone di locazione pari a circa 350 euro mensili.
In base al complesso degli elementi sopra rappresentati, considerate le età dei minori e i tempi di permanenza degli stessi presso il padre, appare congruo confermare quanto già disposto in sede di provvedimenti temporanei e urgenti e fissare un contributo al mantenimento per i figli a carico del sig. da corrispondere alla sig.ra pari a 600 euro mensili complessivi, oltre al 50 % delle CP_1 Pt_1 spese straordinarie.
In merito alla spettanza dell'assegno unico, l'art. 6, comma 4, D. lgs. 230/2021 stabilisce che
“l'assegno è corrisposto dall'INPS ed è erogato al richiedente ovvero, a richiesta, anche successiva, in pari misura tra coloro che esercitano la responsabilità genitoriale. In caso di affidamento esclusivo, l'assegno spetta, in mancanza di accordo, al genitore affidatario.” L'assegno unico spetta, pertanto, nella misura del 100% alla ricorrente affidataria esclusiva dei minori.
Le spese di lite seguono la soccombenza e vanno poste a carico del resistente;
si liquidano in dispositivo sulla base dei valori compresi fra i medi e i minimi per tutte le fasi, atteso che si è trattato di causa contumaciale e l'istruttoria si è limitata all'acquisizione di documenti.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così provvede:
1- dispone l'affido esclusivo dei figli minori e alla madre;
ella Per_1 Parte_2 Per_2 potrà assumere anche le decisioni di maggiore interesse per i figli, quali quelle relative all'istruzione, all'educazione e alla salute e alla scelta della residenza abituale, alla richiesta di documenti validi per l'espatrio, al disbrigo di tutte pratiche amministrative relative ai minori;
il genitore cui i figli non sono affidati ha il diritto e il dovere di vigilare sulla loro istruzione e educazione e può ricorrere al Giudice quanto ritenga che siano state assunte iniziative pregiudizievoli per il loro interesse;
2- costituisce obbligo di ciascun genitore di comunicare all'altro, ai sensi dell'art. 337 sexies, comma 2 c.c., l'avvenuto cambiamento di residenza o di domicilio nel termine perentorio di trenta giorni;
avverte che la mancata comunicazione obbliga al risarcimento del danno eventualmente verificatosi a carico dell'altro genitore o dei figli per la difficoltà di reperire il soggetto;
3- dispone il collocamento prevalente dei figli minori presso la madre;
4- assegna alla madre la casa familiare condotta in locazione sita in Valsamoggia (BO), Via
Samoggia n. 2/B e i beni mobili in essa contenuti, affinché vi abiti assieme ai figli minori;
5- dispone che il padre possa vedere e tenere con sé i figli secondo il seguente calendario: il sig.
ogni settimana nella giornata di venerdì, andrà a prendere i figli a Savigno all'uscita della CP_1 scuola alle ore 16.15 e li riporterà alla madre alternativamente una settimana alle ore 18.00 della pagina 6 di 8 domenica ed una settimana alle ore 21,00 circa del sabato dopo cena, consentendo in questo modo alla ricorrente di trascorrere una domenica su due in compagnia dei propri figli. I trasporti dei figli minori saranno a carico del resistente salvo diverso accordo intercorso tra i CP_1 genitori. Il diritto di visita da parte del padre potrà essere esercitato anche in misura superiore a tale pattuizione su accordo delle parti, a condizione che vengano rispettati gli impegni scolastici ed extrascolastici dei figli. Con riferimento alle festività, i minori trascorreranno tempo in compagnia di entrambi i genitori: il calendario dovrà essere concordato in base agli impegni lavorativi entro il giorno 30 novembre di ogni anno. In riferimento alle festività Pasquali i minori trascorreranno con la madre il giorno di Pasqua e con il padre il giorno di Pasquetta di ogni anno. Per il periodo estivo di chiusura delle scuole, i minori trascorreranno quindici giorni
(anche non continuativi) in compagnia di entrambi i genitori. I genitori concorderanno ogni anno, entro il 30 maggio, il periodo di due settimane, anche non consecutive, in cui ognuno avrà con sé i figli. I genitori dovranno fornire l'indirizzo delle località di vacanza dove porteranno i Per_ figli;
ciascuno di essi avrà diritto di avere notizie e di conferire con ed a Per_1 Pt_2 mezzo telefono almeno una volta al giorno. Riguardo ad ogni altra festività, vacanza e simili Per_ sopra non indicate, staranno con il genitore presso il quale già si troveranno Per_1 Pt_2
a motivo della consueta ed ordinaria collocazione;
6- dalla data della domanda, detratto quanto già versato al medesimo titolo, pone a carico del padre l'obbligo di contribuire al mantenimento ordinario dei figli versando entro il giorno 5 di ogni mese la somma pari a 600 euro complessivi alla madre collocataria su conto corrente intestato alla medesima che gli verrà tempestivamente comunicato;
tale somma sarà rivalutata annualmente secondo l'indice ISTAT;
pone a carico di ciascuno dei genitori le spese straordinarie per i figli nella misura del 50% ciascuno;
si applica il vigente Protocollo del
Tribunale di Bologna, che di seguito integralmente si riporta: Spese ricomprese nel contributo ordinario al mantenimento: spese necessarie alla soddisfazione delle esigenze primarie di vita dei figli: quindi vitto, alloggio, abbigliamento ordinario, mensa scolastica e spese per l'ordinaria cura della persona. Spese straordinarie da non concordare preventivamente in quanto ritenute in via generale nell'interesse dei figli:
spese corrispondenti a scelte già condivise dei genitori e dotate della caratteristica della continuità, a meno che non intervengano a causa o dopo lo scioglimento dell'unione tra i genitori documentati mutamenti connessi a primarie esigenze di vita tali da rendere la spesa eccessivamente gravosa. A titolo esemplificativo : spese mediche precedute dalla scelta concordata dello specialista, ivi comprese le spese per i trattamenti e i farmaci prescritti;
spese scolastiche costituenti conseguenza delle scelte concordata dai genitori in ordine alla frequenza dell'istituto scolastico;
spese sportive, precedute dalla scelta concordata dello sport (ivi incluse le spese per l'acquisto delle relative attrezzature e corredo sportivo); spese ludico - ricreativo - culturali, precedute dalla scelta concordata della attività (ivi incluse le spese per l'acquisto delle relative attrezzature).
Campi scuola estivi, baby-sitter, pre-scuola e post scuola se necessitate dalle esigenze lavorative del genitore collocatario e se il genitore non collocatario, anche per tramite della rete famigliare di riferimento (nonni, etc) non offre tempestive alternative.
Spese necessarie per il conseguimento della patente di guida.
Abbonamento mezzi di trasporto pubblici.
Spese scolastiche di iscrizione e dotazione scolastica iniziale come da indicazione dell'istituto scolastico frequentato;
uscite scolastiche senza pernottamento.
Visite specialistiche prescritte dal medico di base;
ticket sanitari e apparecchi dentistici o oculistici ivi comprese le lenti a contatto, se prescritti;
spese mediche aventi carattere d'urgenza. Tutte le altre spese straordinarie vanno concordate tra i genitori, con le seguenti modalità. Il genitore che propone la spesa dovrà informarne l'altro per iscritto (raccomandata, fax o mail) anche in relazione all'entità della spesa. Il tacito consenso dell'altro genitore sarà presunto decorsi trenta giorni dalla richiesta formale se quest'ultimo non abbia manifestato il proprio dissenso per iscritto (raccomandata, fax o mail) motivandolo adeguatamente, salvo diversi accordi. Rimborso delle spese straordinarie
Il rimborso delle spese straordinarie a favore del genitore anticipatario avverrà dietro esibizione di adeguata documentazione comprovante la spesa. pagina 7 di 8 La richiesta di rimborso dovrà avvenire in prossimità dell'esborso. Il rimborso dovrà avvenire tempestivamente dalla esibizione del documento di spesa e non oltre quindici giorni dalla richiesta, salvo diversi accordi.
La documentazione fiscale deve essere intestata ai figli ai fini della corretta deducibilità della stessa. Gli eventuali rimborsi e/o sussidi disposti dalla Stato e/o altro Ente Pubblico o Privato per spese scolastiche e/o sanitarie relative alla prole vanno a beneficio di entrambi i genitori nella stessa proporzionale quota di riparto delle spese straordinarie;
7- l'assegno unico spetta nella misura del 100% alla madre affidataria esclusiva dei minori;
8- condanna altresì parte resistente a rimborsare a parte ricorrente le spese di lite del presente giudizio, che si liquidano in € 40 per spese, € 4.000 per compensi, oltre 15 % per spese generali e accessori come per legge.
Così è deciso in Bologna nella Camera di consiglio in data 8-4-2025.
Il Giudice Estensore Il Presidente dott. Francesca Neri dott. Stefano Giusberti
pagina 8 di 8
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di BOLOGNA
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Stefano Giusberti Presidente dott. Francesca Neri Giudice Relatore dott. Alessandra Villecco Giudice Onorario
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 11448/2023 avente ad oggetto: regolamentazione esercizio responsabilità genitoriale promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. PAGLIA FEDERICA, Parte_1 C.F._1 elettivamente domiciliata in Viale Trento Trieste, 87 41124 Modena (MO) presso il difensore avv. PAGLIA FEDERICA
RICORRENTE contro
C.F. , contumace CP_1 C.F._2
RESISTENTE
Con l'intervento del PM – atti comunicati al PM in data 11.11.2023
CONCLUSIONI
Per parte ricorrente come da note scritte di trattazione per l'udienza di precisazione delle conclusioni:
“Disporre l'affidamento esclusivo dei minori (Bologna, 27/08/2009, Cod. Fisc. Per_1
), (Bologna, 03/10/2015, Cod. Fisc. ) e C.F._3 Parte_2 C.F._4
(Bologna, 04/10/2018, Cod. Fisc. ) in favore della madre Sig.ra Per_2 C.F._5 [...] con collocamento prevalente dei minori presso l'abitazione di quest'ultima sita in Valsamoggia Pt_1
(BO), in Via Samoggia n. 2/B.
Condannare il Sig. a versare, a far data dalla domanda, la somma di € 600,00 mensili a titolo di CP_1 Per_ Per_ mantenimento dei tre figli , d (€ 200,00 ciascuno), che sarà rivalutata annualmente in Pt_2 base alla variazione degli indici ISTAT oltre al rimborso nella misura del 50% (cinquanta per cento) di tutte le spese straordinarie sostenute dalla Sig.ra nell'interesse dei figli minori, dietro Pt_1 semplice presentazione del documento fiscale comprovante la relativa spesa, in ossequio al Protocollo delle spese straordinarie del Tribunale di Bologna a cui si rimanda.
pagina 1 di 8 Disporre il 100% dell'assegno unico in favore della Sig.ra che tuttora lo sta percependo Parte_1 con il consenso del Sig. o quantomeno dare atto che per pregresso accordo fra le parti l'assegno CP_1 unico per i figli è percepito integralmente dalla madre;
Per quanto riguarda le modalità dell'esercizio del diritto di visita da parte del padre si richiede che venga disposto con il seguente calendario: il padre ogni settimana nella giornata di venerdì andrà a prendere i figli a Savigno all'uscita della scuola alle ore 16.15 e li riporterà alla madre alternativamente una settimana alle ore 18.00 della domenica ed una settimana alle ore 21,00 circa del sabato dopo cena, consentendo in questo modo alla ricorrente di trascorrere una domenica su due in compagnia dei propri figli. I trasporti dei figli minori saranno a carico del Sig. salvo diverso CP_1 accordo intercorso tra i genitori. La Sig.ra nulla oppone al fatto che il Sig. eserciti il Pt_1 CP_1 diritto di visita in misura superiore a tale pattuizione, a condizione che vengano rispettati gli impegni scolastici ed extrascolastici dei figli. Con riferimento alle festività, i minori trascorreranno tempo in compagnia di entrambi i genitori: il calendario dovrà essere concordato in base agli impegni lavorativi entro il giorno 30/11/2023. In riferimento alle festività Pasquali i minori trascorreranno con la madre il giorno di Pasqua e con il padre il giorno di Pasquetta di ogni anno. Per il periodo estivo di chiusura delle scuole, i minori trascorreranno quindici giorni (anche non continuativi) in compagnia di entrambi i genitori. I genitori concorderanno ogni anno, entro il 30 Maggio, il periodo di due settimane, anche non consecutive, in cui ognuno avrà con sé i figli. I genitori dovranno fornire l'indirizzo delle località di vacanza dove Per_ Per_ porteranno i figli. Ciascuno di essi avrà diritto di avere notizie e di conferire con , ed Pt_2
a mezzo telefono almeno una volta al giorno. Riguardo ad ogni altra festività, vacanza e simili sopra Per_ Per_ non indicate, , e staranno con il genitore presso il quale già si troveranno a motivo Pt_2 della consueta ed ordinaria collocazione. Con vittoria di spese di lite.”
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso depositato in data 11-09-2023 esponeva di aver intrattenuto una convivenza Parte_1 more uxorio con dall'unione erano nati tre figli, in data 27-08-2009, in data CP_1 Per_1 Pt_2 Per_ 03-10-2015 e in data 4-10-2018. Col tempo, tuttavia, l'unione affettiva e sentimentale della coppia veniva meno;
pertanto, nel novembre del 2022 il sig. abbandonava la casa familiare sita in CP_1
Valsamoggia (BO) e si stabiliva a Tolè (BO), mentre la ricorrente rimaneva a vivere nella casa familiare insieme ai tre figli minori. La ricorrente deduceva di aver successivamente sempre consentito al padre di frequentare i minori;
tuttavia, il sig. avrebbe esercitato il diritto di visita in maniera irregolare e, dal punto di vista CP_1 economico, avrebbe corrisposto in maniera discontinua somme variabili determinate dal medesimo. Fallito il tentativo di raggiungere un accordo bonario con l'ex compagno, la sig.ra incardinava Pt_1 il presente giudizio al fine di ottenere la regolamentazione delle condizioni di affido dei minori. Chiedeva, dunque, all'intestato Tribunale disporsi l'affido congiunto dei minori, con collocamento prevalente presso la madre;
la fissazione di un contributo al mantenimento per i tre figli a carico del padre pari a 750 euro mensili, oltre al rimborso del 50% delle spese straordinarie e la predisposizione di un calendario di frequentazione padre-figli, non opponendosi ad un eventuale esercizio più ampio del diritto di visita subordinato al rispetto degli impegni dei minori. Il sig. nonostante la ritualità della notifica del ricorso, non si costituiva e veniva CP_1 dichiarato contumace. All'udienza in data 16-01-2024 il Giudice disponeva la trasmissione da parte dell'Agenzia delle Entrate e dell'INPS delle dichiarazioni dei redditi e dell'estratto contributivo relativi al resistente.
Con ordinanza ex art. 473 bis n. 22 c.p.c. in data 28-05-2024 il Giudice disponeva l'affido condiviso dei minori a entrambi i genitori con collocamento prevalente presso la madre;
l'assegnazione a pagina 2 di 8 quest'ultima della casa familiare, condotta in locazione, sita in Valsamoggia (BO) e fissava un calendario di visita padre-figli. In merito ai provvedimenti economici, disponeva che, dalla data della domanda, il padre contribuisse al mantenimento ordinario dei figli versando una somma mensile pari a
200 euro per ciascun figlio alla madre collocataria;
poneva a carico di ciascuno dei genitori le spese straordinarie per i figli nella misura del 50% ciascuno.
In sede di precisazione delle conclusioni la ricorrente, in relazione alla gestione dei minori, deduceva che il sig. avrebbe assunto atteggiamenti non collaborativi, rendendo complessa l'organizzazione CP_1 domestica e l'adempimento di tutte le operazioni, anche burocratiche, legate alla vita dei figli. Dal punto di vista economico, il sig. avrebbe, poi, corrisposto il contributo per i minori in maniera CP_1 non costante. A fronte di tali elementi, la sig.ra modificava la propria domanda di affido Pt_1 condiviso della prole formulata in sede di ricorso introduttivo e chiedeva disporsi l'affido esclusivo dei tre figli minori, chiedendo fissarsi un contributo al mantenimento da parte del padre pari a 600 euro mensili complessivi, oltre al 50% delle spese straordinarie.
All'udienza del 22-10-2024 il Giudice disponeva la notifica della precisazione delle conclusioni contenente la suddetta domanda nei confronti del sig. il quale non si costituiva nemmeno a fronte CP_1 della modifica delle richieste avanzate ricorrente. In pari data, a parziale modifica dell'ordinanza ex art. 473 bis n.22 c.p.c., veniva attribuita, poi, alla ricorrente la facoltà di procedere autonomamente, senza necessità del consenso paterno, alla richiesta e al ritiro del passaporto per il figlio minore in Per_1 quanto il padre del minore, nonostante la richiesta della ex compagna, non aveva prestato il necessario consenso. Preso atto della mancata costituzione del resistente, anche a fronte della rituale notifica delle conclusioni in ordine all'affido dei minori rassegnate dalla sig.ra all'udienza del 30-01-2025 la Pt_1 causa veniva rimessa al Collegio per la decisione.
In relazione alla domanda di affido esclusivo dei minori svolta dalla ricorrente, si osserva quanto segue. L'art. 337 quater c.c. prescrive che “il giudice può disporre l'affidamento dei figli a uno solo dei genitori qualora ritenga con provvedimento motivato che l'affidamento all'altro sia contrario all'interesse del minore”. L'affido esclusivo deve essere, dunque, disposto nel caso in cui l'interesse dei minori possa essere pregiudicato dall'affido condiviso. La giurisprudenza di legittimità ha sancito sul tema che “il giudice deve attenersi al criterio fondamentale rappresentato dall'esclusivo interesse morale e materiale della prole, privilegiando quel genitore che appaia il più idoneo a ridurre al m. il pregiudizio derivante dalla disgregazione del nucleo familiare e ad assicurare il migliore sviluppo della personalità del minore. L'individuazione di tale genitore deve essere fatta sulla base di un giudizio prognostico circa la capacità del padre o della madre di crescere ed educare il figlio, che potrà fondarsi sulle modalità con cui il medesimo ha svolto in passato il proprio ruolo, con particolare riguardo alla sua capacità di relazione affettiva, di attenzione, di comprensione, di educazione, di disponibilità ad un assiduo rapporto, nonché sull'apprezzamento della personalità del genitore, delle sue consuetudini di vita e dell'ambiente che è in grado di offrire al minore. La questione dell'affidamento della prole è poi rimessa alla valutazione discrezionale del giudice di merito, il quale, ove dia sufficientemente conto delle ragioni della decisione adottata, esprime un apprezzamento di fatto non suscettibile di censura in sede di legittimità da questa Corte (Cass. 4 novembre 2019, n. 28244; Cass. 27 giugno 2006, n. 14840).” (Cass., 19-09-2022, n. 27348).
Ancora sul punto si è evidenziato che “il perseguimento dell'obiettivo di assicurare l'esclusivo interesse morale e materiale della prole può comportare anche l'adozione di provvedimenti contenitivi
o restrittivi di diritti individuali di libertà dei genitori (quale l'affidamento c.d. super esclusivo del
pagina 3 di 8 figlio a un genitore, all'esito dell'accertamento dell'inidoneità genitoriale dell'altro), senza che occorra operare un bilanciamento fra questi ultimi e l'interesse superiore del minore (Cass. 4056/2023; cfr. anche Cass. 32876/2022).” (Cass., 11-10-2024, n. 26517).
In questa sede, dunque, conformemente a quanto affermato dalla giurisprudenza di legittimità, è necessario verificare, perché si possa derogare al principio dell'affido condiviso, la sussistenza di una condizione di inidoneità educativa di uno dei due genitori tale da incidere negativamente e recare pregiudizio alla prole.
Nel caso di specie si osserva che la sig.ra ha dedotto che il padre dei minori nel corso dell'anno Pt_1
2024 sarebbe stato poco collaborativo nella gestione dei tre figli e che, nonostante si fosse impegnato a trascorrere una settimana di vacanze estive con loro, non li avrebbe poi tenuti con sé. Inoltre, non avrebbe esercitato il diritto di visita per due mesi nel corso dello stesso anno.
La ricorrente ha dedotto, inoltre, che il sig. non si sarebbe presentato in più occasioni a prendere i CP_1 figli nel fine settimana e che non avrebbe adempiuto con puntualità agli obblighi di mantenimento nei confronti dei minori, né a quanto era stato prescritto in sede di provvedimenti provvisori e urgenti.
Tali circostanze avrebbero reso più complessa l'organizzazione della ricorrente, in particolar modo per quanto concerne le operazioni burocratiche inerenti ai minori in campo scolastico, sportivo e sanitario che richiedono documenti e firme da parte del sig. CP_1
Ha allegato, poi, che le comunicazioni fra le parti sarebbero divenute assai complesse, poiché il sig. ignorava messaggi, e-mail e raccomandate e non avrebbe nemmeno prestato il necessario CP_1 consenso per la richiesta e rilascio del passaporto per il figlio al fine di partecipare a un viaggio Per_1 organizzato dalla scuola. Per tali ragioni, con provvedimento in data 22-10-2024 il Giudice aveva attribuito alla ricorrente la facoltà di procedere autonomamente, senza necessità di consenso paterno, alla richiesta e ritiro del passaporto per il minore Alla luce di tali elementi la sig.ra Per_1 Pt_1 sebbene avesse inizialmente domandato l'affido condiviso dei minori, ha poi formulato domanda di affido esclusivo, allegando un peggioramento della condotta del padre, il quale avrebbe appunto rifiutato di comunicare con lei anche per questioni fondamentali relative ai figli.
Valutati questi elementi, può dirsi che il sig. appaia inaffidabile rispetto ad esigenze preminenti CP_1 relative alla vita dei minori e ometta di prestare la dovuta collaborazione alla sig. anche nella Pt_1 gestione delle esigenze burocratiche della prole, a cui dovrebbe tempestivamente interessarsi. Emergono, dunque, profili di inidoneità in capo al padre, il quale ha assunto un atteggiamento di disinteresse nei confronti dei figli, prestando una collaborazione irregolare anche dal punto di vista organizzativo. Tali circostanze sono confermate anche dal contegno che il sig. ha assunto CP_1 nell'ambito del presente giudizio, rimanendo contumace anche a seguito della notifica della domanda di affido esclusivo spiegata dalla ricorrente e mostrando indifferenza rispetto alle sorti del procedimento. Alla luce delle esposte considerazioni, deve ritenersi che risponda all'interesse dei minori disporre l'affido esclusivo c.d. “rafforzato” in capo alla sig.ra Alla ricorrente, dunque, competerà la Pt_1 facoltà di assumere anche le decisioni di maggior interesse per i figli, secondo quanto disposto dall'art. 337 quater c.c. secondo cui “le decisioni di maggior interesse per i figli sono assunte da entrambi i genitori, salvo che non sia diversamente stabilito.”
Dovrà essere disposto il collocamento prevalente dei minori presso la madre nell'abitazione familiare, sita a Valsamoggia (BO), la quale andrà, conseguentemente, assegnata alla ricorrente. Si dà atto che il sig. risulta, comunque, attualmente residente nel Comune di Vergato (BO). CP_1
pagina 4 di 8 Quanto alla frequentazione dei figli da parte del sig. è opportuno accogliere le richieste che ha CP_1 formulato la ricorrente, poiché il calendario proposto appare equilibrato e volto ad un coinvolgimento del padre nella vita dei minori, con possibilità di frequentarli ogni fine settimana e anche per tempi superiori, se compatibili con gli impegni dei minori stessi.
Pertanto, il padre potrà tenere con sé i figli secondo il seguente calendario: il sig. ogni settimana CP_1 nella giornata di venerdì, andrà a prendere i figli a Savigno all'uscita della scuola alle ore 16.15 e li riporterà alla madre alternativamente una settimana alle ore 18.00 della domenica ed una settimana alle ore 21,00 circa del sabato dopo cena, consentendo in questo modo alla ricorrente di trascorrere una domenica su due in compagnia dei propri figli. I trasporti dei figli minori saranno a carico del resistente salvo diverso accordo intercorso tra i genitori. Il diritto di visita da parte del padre potrà essere CP_1 esercitato anche in misura superiore a tale pattuizione su accordo delle parti, a condizione che vengano rispettati gli impegni scolastici ed extrascolastici dei figli. Con riferimento alle festività, i minori trascorreranno tempo in compagnia di entrambi i genitori: il calendario dovrà essere concordato in base agli impegni lavorativi entro il giorno 30 novembre di ogni anno. In riferimento alle festività Pasquali i minori trascorreranno con la madre il giorno di Pasqua e con il padre il giorno di Pasquetta di ogni anno. Per il periodo estivo di chiusura delle scuole, i minori trascorreranno quindici giorni (anche non continuativi) in compagnia di entrambi i genitori. I genitori concorderanno ogni anno, entro il 30 maggio, il periodo di due settimane, anche non consecutive, in cui ognuno avrà con sé i figli. I genitori dovranno fornire l'indirizzo delle località di vacanza dove Per_ porteranno i figli;
ciascuno di essi avrà diritto di avere notizie e di conferire con d a Per_1 Pt_2 mezzo telefono almeno una volta al giorno. Riguardo ad ogni altra festività, vacanza e simili sopra non Per_ indicate, e staranno con il genitore presso il quale già si troveranno a motivo della Per_1 Pt_2 consueta ed ordinaria collocazione.
Con riferimento alle questioni economiche, la ricorrente ha ridotto in sede di precisazione delle conclusioni la richiesta di contributo al mantenimento per i figli a un importo pari a 600 euro mensili complessivi. L'art. 337 ter c.c. sancisce l'obbligo in capo a ciascun genitore di provvedere al mantenimento dei figli in misura proporzionale al proprio reddito, dovendosi tenere conto delle esigenze dei figli e dei tempi di permanenza presso ciascuno. La sig.ra lavora come parrucchiera part-time, deduce di aver Pt_1 prestato la propria attività di lavoro subordinato presso il centro Sabry & C. Parrucchieri s.a.s. di Zilioli
Giada dal 2008 al 2023, anno in cui si è spostata presso il salone di parrucchieri in cui CP_2 le è consentita una maggior flessibilità oraria per la cura dei tre figli.
Dalle CU depositate relative agli anni 2020, 2021 e 2022 la sig. risulta aver percepito un Pt_1 reddito da lavoro dipendente rispettivamente pari a 10.411 euro, 11.710 euro e 11.780 euro. Attualmente, a seguito dell'inizio del lavoro presso il nuovo salone, la ricorrente afferma di percepire circa 900 euro mensili, in linea con quanto già guadagnava precedentemente. Risulta proprietaria di un immobile, nel quale abitano i genitori, e di un'autorimessa, nonchè di un'auto. Percepisce, inoltre, integralmente l'assegno unico per i tre figli per un importo mensile pari a 760 euro complessivi dal gennaio 2024, in base ad accordo intervenuto con l'ex compagno.
Quanto agli esborsi che deve sostenere, ha allegato copia del contratto di locazione di immobile sito a
Valsamoggia, loc. Savigno (BO), stipulato nel 2017 dalla ricorrente e dal sig. con scadenza in CP_1 data 31-05-2023 e canone di locazione pari a 500 euro mensili. Ha allegato, altresì, proroga del contratto fino al 31-05-2025, dalla quale si evince che nel giugno del 2023 è intervenuta la cessione del contratto e la ricorrente è divenuta unica intestataria del rapporto.
La ricorrente ha, inoltre, documentato di sopportare un esborso pari a circa 500 euro mensili a titolo di rata di finanziamento contratto nel febbraio del 2024, per estinguere debiti pregressi assunti durante la convivenza per esigenze familiari.
pagina 5 di 8 Per quanto concerne la posizione economica del sig. egli risulta lavorare presso la Green Tech CP_1
Impianti s.r.l.. Dalle CU trasmesse dall'Agenzia delle Entrate è emerso che egli ha percepito un reddito medio mensile rispettivamente pari a 1.535 euro netti mensili per l'anno 2020, 1.670 euro netti mensili per l'anno 2021 e 1.711 euro netti mensili per l'anno 2022. Dall'estratto conto previdenziale INPS relativo al 2023 si evince, poi, una retribuzione da lavoro dipendente pari a 22.702 euro. Il resistente può, dunque contare su un reddito medio mensile pari a circa 1.700 euro. Quanto agli esborsi che sostiene, la ricorrente ha dichiarato a verbale all'udienza del 9-4-2024 che, per quanto a sua conoscenza, il sig. abita in un alloggio sito a Tolè - a circa 10 CP_1 chilometri dall'abitazione della stessa ricorrente che vive a Savigno - e corrisponde un canone di locazione pari a circa 350 euro mensili.
In base al complesso degli elementi sopra rappresentati, considerate le età dei minori e i tempi di permanenza degli stessi presso il padre, appare congruo confermare quanto già disposto in sede di provvedimenti temporanei e urgenti e fissare un contributo al mantenimento per i figli a carico del sig. da corrispondere alla sig.ra pari a 600 euro mensili complessivi, oltre al 50 % delle CP_1 Pt_1 spese straordinarie.
In merito alla spettanza dell'assegno unico, l'art. 6, comma 4, D. lgs. 230/2021 stabilisce che
“l'assegno è corrisposto dall'INPS ed è erogato al richiedente ovvero, a richiesta, anche successiva, in pari misura tra coloro che esercitano la responsabilità genitoriale. In caso di affidamento esclusivo, l'assegno spetta, in mancanza di accordo, al genitore affidatario.” L'assegno unico spetta, pertanto, nella misura del 100% alla ricorrente affidataria esclusiva dei minori.
Le spese di lite seguono la soccombenza e vanno poste a carico del resistente;
si liquidano in dispositivo sulla base dei valori compresi fra i medi e i minimi per tutte le fasi, atteso che si è trattato di causa contumaciale e l'istruttoria si è limitata all'acquisizione di documenti.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così provvede:
1- dispone l'affido esclusivo dei figli minori e alla madre;
ella Per_1 Parte_2 Per_2 potrà assumere anche le decisioni di maggiore interesse per i figli, quali quelle relative all'istruzione, all'educazione e alla salute e alla scelta della residenza abituale, alla richiesta di documenti validi per l'espatrio, al disbrigo di tutte pratiche amministrative relative ai minori;
il genitore cui i figli non sono affidati ha il diritto e il dovere di vigilare sulla loro istruzione e educazione e può ricorrere al Giudice quanto ritenga che siano state assunte iniziative pregiudizievoli per il loro interesse;
2- costituisce obbligo di ciascun genitore di comunicare all'altro, ai sensi dell'art. 337 sexies, comma 2 c.c., l'avvenuto cambiamento di residenza o di domicilio nel termine perentorio di trenta giorni;
avverte che la mancata comunicazione obbliga al risarcimento del danno eventualmente verificatosi a carico dell'altro genitore o dei figli per la difficoltà di reperire il soggetto;
3- dispone il collocamento prevalente dei figli minori presso la madre;
4- assegna alla madre la casa familiare condotta in locazione sita in Valsamoggia (BO), Via
Samoggia n. 2/B e i beni mobili in essa contenuti, affinché vi abiti assieme ai figli minori;
5- dispone che il padre possa vedere e tenere con sé i figli secondo il seguente calendario: il sig.
ogni settimana nella giornata di venerdì, andrà a prendere i figli a Savigno all'uscita della CP_1 scuola alle ore 16.15 e li riporterà alla madre alternativamente una settimana alle ore 18.00 della pagina 6 di 8 domenica ed una settimana alle ore 21,00 circa del sabato dopo cena, consentendo in questo modo alla ricorrente di trascorrere una domenica su due in compagnia dei propri figli. I trasporti dei figli minori saranno a carico del resistente salvo diverso accordo intercorso tra i CP_1 genitori. Il diritto di visita da parte del padre potrà essere esercitato anche in misura superiore a tale pattuizione su accordo delle parti, a condizione che vengano rispettati gli impegni scolastici ed extrascolastici dei figli. Con riferimento alle festività, i minori trascorreranno tempo in compagnia di entrambi i genitori: il calendario dovrà essere concordato in base agli impegni lavorativi entro il giorno 30 novembre di ogni anno. In riferimento alle festività Pasquali i minori trascorreranno con la madre il giorno di Pasqua e con il padre il giorno di Pasquetta di ogni anno. Per il periodo estivo di chiusura delle scuole, i minori trascorreranno quindici giorni
(anche non continuativi) in compagnia di entrambi i genitori. I genitori concorderanno ogni anno, entro il 30 maggio, il periodo di due settimane, anche non consecutive, in cui ognuno avrà con sé i figli. I genitori dovranno fornire l'indirizzo delle località di vacanza dove porteranno i Per_ figli;
ciascuno di essi avrà diritto di avere notizie e di conferire con ed a Per_1 Pt_2 mezzo telefono almeno una volta al giorno. Riguardo ad ogni altra festività, vacanza e simili Per_ sopra non indicate, staranno con il genitore presso il quale già si troveranno Per_1 Pt_2
a motivo della consueta ed ordinaria collocazione;
6- dalla data della domanda, detratto quanto già versato al medesimo titolo, pone a carico del padre l'obbligo di contribuire al mantenimento ordinario dei figli versando entro il giorno 5 di ogni mese la somma pari a 600 euro complessivi alla madre collocataria su conto corrente intestato alla medesima che gli verrà tempestivamente comunicato;
tale somma sarà rivalutata annualmente secondo l'indice ISTAT;
pone a carico di ciascuno dei genitori le spese straordinarie per i figli nella misura del 50% ciascuno;
si applica il vigente Protocollo del
Tribunale di Bologna, che di seguito integralmente si riporta: Spese ricomprese nel contributo ordinario al mantenimento: spese necessarie alla soddisfazione delle esigenze primarie di vita dei figli: quindi vitto, alloggio, abbigliamento ordinario, mensa scolastica e spese per l'ordinaria cura della persona. Spese straordinarie da non concordare preventivamente in quanto ritenute in via generale nell'interesse dei figli:
spese corrispondenti a scelte già condivise dei genitori e dotate della caratteristica della continuità, a meno che non intervengano a causa o dopo lo scioglimento dell'unione tra i genitori documentati mutamenti connessi a primarie esigenze di vita tali da rendere la spesa eccessivamente gravosa. A titolo esemplificativo : spese mediche precedute dalla scelta concordata dello specialista, ivi comprese le spese per i trattamenti e i farmaci prescritti;
spese scolastiche costituenti conseguenza delle scelte concordata dai genitori in ordine alla frequenza dell'istituto scolastico;
spese sportive, precedute dalla scelta concordata dello sport (ivi incluse le spese per l'acquisto delle relative attrezzature e corredo sportivo); spese ludico - ricreativo - culturali, precedute dalla scelta concordata della attività (ivi incluse le spese per l'acquisto delle relative attrezzature).
Campi scuola estivi, baby-sitter, pre-scuola e post scuola se necessitate dalle esigenze lavorative del genitore collocatario e se il genitore non collocatario, anche per tramite della rete famigliare di riferimento (nonni, etc) non offre tempestive alternative.
Spese necessarie per il conseguimento della patente di guida.
Abbonamento mezzi di trasporto pubblici.
Spese scolastiche di iscrizione e dotazione scolastica iniziale come da indicazione dell'istituto scolastico frequentato;
uscite scolastiche senza pernottamento.
Visite specialistiche prescritte dal medico di base;
ticket sanitari e apparecchi dentistici o oculistici ivi comprese le lenti a contatto, se prescritti;
spese mediche aventi carattere d'urgenza. Tutte le altre spese straordinarie vanno concordate tra i genitori, con le seguenti modalità. Il genitore che propone la spesa dovrà informarne l'altro per iscritto (raccomandata, fax o mail) anche in relazione all'entità della spesa. Il tacito consenso dell'altro genitore sarà presunto decorsi trenta giorni dalla richiesta formale se quest'ultimo non abbia manifestato il proprio dissenso per iscritto (raccomandata, fax o mail) motivandolo adeguatamente, salvo diversi accordi. Rimborso delle spese straordinarie
Il rimborso delle spese straordinarie a favore del genitore anticipatario avverrà dietro esibizione di adeguata documentazione comprovante la spesa. pagina 7 di 8 La richiesta di rimborso dovrà avvenire in prossimità dell'esborso. Il rimborso dovrà avvenire tempestivamente dalla esibizione del documento di spesa e non oltre quindici giorni dalla richiesta, salvo diversi accordi.
La documentazione fiscale deve essere intestata ai figli ai fini della corretta deducibilità della stessa. Gli eventuali rimborsi e/o sussidi disposti dalla Stato e/o altro Ente Pubblico o Privato per spese scolastiche e/o sanitarie relative alla prole vanno a beneficio di entrambi i genitori nella stessa proporzionale quota di riparto delle spese straordinarie;
7- l'assegno unico spetta nella misura del 100% alla madre affidataria esclusiva dei minori;
8- condanna altresì parte resistente a rimborsare a parte ricorrente le spese di lite del presente giudizio, che si liquidano in € 40 per spese, € 4.000 per compensi, oltre 15 % per spese generali e accessori come per legge.
Così è deciso in Bologna nella Camera di consiglio in data 8-4-2025.
Il Giudice Estensore Il Presidente dott. Francesca Neri dott. Stefano Giusberti
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