Sentenza 21 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 21/05/2025, n. 5065 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 5065 |
| Data del deposito : | 21 maggio 2025 |
Testo completo
N.R.G.A.C. 28286/2021
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Napoli - Prima Sezione Civile - riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei seguenti Magistrati:
Dott. Raffaele Sdino - Presidente-
Dott.ssa Immacolata Cozzolino - Giudice -
Dott.ssa Gabriella Ferrara - Giudice rel.-
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 28286 del Ruolo Generale degli Affari Civili Contenziosi dell'anno 2021, avente ad oggetto: divorzio (scioglimento del matrimonio) promossa con ricorso
DA
(nato a [...] il [...] C.F. C.F. 1 Parte 1
rappresentato e difeso, giusta procura in calce al ricorso, dall'avv. ANGELA AURIEMMA presso la quale elettivamente domicilia in Sant'Anastasia (NA) alla Via Emilio Merone n.57
RICORRENTE
CONTRO
(nata a [...] il [...] C.F.
- C.F. 2 CP 1
rappresentata e difesa, giusta procura in calce alla memoria di costituzione di nuovo difensore, dall'avv. FRANCESCA GALATERI DI GENOLA presso la elettivamente domicilia in
Napoli alla Via Duomo n.45
RESISTENTE
NONCHÉ
( nata a [...] il [...]) con studio in Napoli alla Via Riviera di Chiaia n.267
INTERVENTORE EX LEGE
NONCHE'
Il Pubblico Ministero presso il Tribunale di Napoli
INTERVENTORE EX LEGE
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da note di trattazione scritta dell'udienza del 23/12/2024.
Il curatore speciale ha concluso per l'affido condiviso della minore e per il recepimento, in ordine alle ulteriori pattuizioni, dell'accordo intervenuto tra le parti.
Il Pubblico Ministero ha concluso per la pronuncia di divorzio aderendo alle richieste del curatore.
MOTIVI DELLA DECISIONE
'premesso di averCon ricorso depositato in data 25.11.2021 Parte 1 contratto matrimonio con in Napoli il 14.01.2013; che dalla loro unione era CP 1
nata una figlia, PE_1 a Napoli il 13.08.2013; che tra le parti era intervenuta sentenza di separazione n.986/2017, resa dall'intestato Tribunale in data 23.12.2016 e pubblicata il
25.01.2017 e che da quando furono autorizzate a vivere separatamente la comunione materiale e spirituale tra le parti non si era più ricostituita;
che in sede di separazione era stato disposto l'affido esclusivo della minore alla madre, con disciplina dei tempi di permanenza presso di sé
e posto a suo carico l'obbligo di contribuire al mantenimento della figlia versando mensilmente l'importo di Euro 350,00, oltre il 50% delle spese straordinarie ed oltre adeguamento ISTAT;
che i rapporti padre-figlia erano notevolmente migliorati, tutto ciò premesso il ricorrente chiedeva dichiararsi la cessazione degli effetti civili del matrimonio e, quanto alla disciplina delle condizioni accessorie al divorzio, chiedeva modificarsi il regime di affido della minore da esclusivo a condiviso e ridursi l'importo posto a suo carico per il mantenimento della figlia da
Euro 350,00 ad Euro 250,00 mensili.
Si procedeva allo svolgimento del processo e con decreto veniva fissata l'udienza presidenziale. Si costituiva la resistente la quale aderiva alla domanda di divorzio formulata dal ricorrente, ma si opponeva sia alla richiesta di affido condiviso della minore, che rappresentava essere affetta da una alterazione cromosomica (sindrome da delezione 21Q) che le comportava un'alterazione dello sviluppo psicofisico e un disturbo da comportamento, e sia alla riduzione dell'assegno di mantenimento per la figlia, che, anzi, chiedeva aumentare ad 450,00.
All'udienza presidenziale del 18.05.2022 le parti comparivano personalmente, fallito il tentativo di conciliazione, veniva confermata la disciplina adottata in sede di separazione e le parti venivano rimesse innanzi al Giudice istruttore.
Il G.I. dapprima disponeva un'indagine socioambientale da parte dei Servizi Sociali, investiti di verificare anche i rapporti della minore con entrambi i genitori, dalla quale emergeva che gli incontri padre figlia avvenivano regolarmente e che quest'ultima aveva piacere a stare con il padre, successivamente, rilevato che l'elevata conflittualità tra i genitori, che aveva portato il collegio in sede di separazione ad affidare la minore in via esclusiva alla madre, era ancora persistente e in particolare tenuto conto della difficoltà dei rapporti personali tra le parti, nominava un curatore speciale per la minore.
Si costituiva il curatore speciale il quale, preso atto della conflittualità esistente tra i genitori che deponeva a detrimento del benessere fisico e psichico della minore, già provata per il suo stato precario di salute, evidenziata la necessità che gli stessi si seguissero un percorso di valutazione e sostegno della genitorialità, chiedeva la conferma della disciplina in atto e in caso di mancata adesione delle parti a tale progetto di recupero delle competenze genitoriali, disporre CTU per la valutazione delle loro competenze.
All'udienza dell'8.06.2023 le parti comparivano personalmente assistite dai rispettivi difensori e si dichiaravano disposte ad intraprendere sia il percorso congiunto di sostegno della genitorialità e sia percorsi individuali di psicoterapia.
All'udienza del 14.12.2023 celebrata in modalità cartolare il curatore speciale chiedeva disporsi un rinvio sulla premessa che i percorsi intrapresi dalle parti erano stati da poco avviati e dunque si attendeva una relazione aggiornata sugli stessi. Nelle medesime note di trattazione il curatore evidenziava che PE 1 incontrava il padre con regolarità e che entrambi i genitori erano supportati nelle attività scolastiche ed extrascolastiche dai Servizi Sociali investiti.
La causa veniva rinviata in prosieguo onde consentire di acquisire la relazione aggiornata sui percorsi intrapresi dalle parti a sostegno della genitorialità. Depositata la predetta relazione, emergeva un quadro nettamente migliore rispetto alla situazione preesistente. Veniva evidenziata una evoluzione in positivo delle capacità genitoriali delle parti nonché uno sforzo evidente profuso dalle stesse in un'ottica collaborativa e nell'interesse della minore.
Rinviata la causa per la precisazione delle conclusioni, il curatore speciale depositava note scritte di trattazione alle quali allegava l'accordo raggiunto dalle parti in ordine alle statuizioni accessorie alla pronuncia di divorzio con esclusione del regime di affido insistendo il ricorrente per l'affido condiviso e la resistente per l'affido esclusivo della minore. Di seguito si riporta l'accordo tra le parti:
a) Ciascun coniuge è libero di scegliere per sé il domicilio o la residenza che vorrà, fermo restando l'obbligo di comunicare all'altro eventuali variazioni rispetto a quello attuale. b) sul regime di affidamento le parti si rimettono al Tribunale tenuto conto che la madre non intende rinunciare alla domanda di affido esclusivo. c)La minore PE_1 in ogni caso incontrerà il padre secondo il seguente calendario: Ogni quindici giorni, dal sabato alla domenica pomeriggio;
tenuto conto degli impegni lavorativi del padre e delle esigenze della minore. Il padre potrà tenere con sé la figlia tutte le volte che le stesse ne farà richiesta e comunque il mercoledì pomeriggio ovvero tutte le volte che la madre ne farà richiesta. Le festività natalizie dal 23 al 25 dicembre con il padre e dal 30 dicembre al 2 gennaio con la madre ad anni alterni, così come l'intero periodo delle festività pasquali. La minore trascorrerà con il padre 15 giorni durante le vacanze estive. Le predette modalità di visita sono state determinate tenuto conto dell'età della figlia, degli impegni scolastici e sanitari della minore e sempre salvo miglior accordo. d) I coniugi rinunciano reciprocamente, pro bono pacis, a qualsiasi assegno di mantenimento. e) Il sig. verserà alla moglie, entro il giorno 5 di ogni mese, a mezzo accredito Parte 1
bancario o equipollente, a titolo di contributo al mantenimento della figlia la somma di € 350,00 mensili;
il predetto assegno sarà rivalutato a decorrere dal mese di gennaio 2026 secondo gli
-
indici Istat;
-le spese straordinarie (mediche, scolastiche, ludiche e sportive) cadranno a carico di entrambi i genitori nella misura del 50% e comunque le parti per le medesime si atterrano al protocollo redatto tra il Tribunale di Napoli ed il Consiglio dell'ordine degli avvocati di Napoli;
Le parti concordano di avere con le presenti pattuizioni definito ogni rapporto di carattere patrimoniale derivante dal presente giudizio i) Le spese e competenze dovute ai costituiti difensori si dichiarano compensate tra le parti e gli avv.ti dichiarano di rinunciare al vincolo di solidarietà D PE quant'altro non espressamente previsto nel presente atto, le parti si riportano alle disposizioni di legge che regolano la materia. In particolare si rimettono alla decisione del Tribunale in ordine al regime di affidamento, insistendo la madre per l'affidamento esclusivo a cui si oppongono, invece, sia il padre che il curatore speciale."
La causa veniva rimessa al Collegio per la decisione con la concessione dei termini ex art.190
c.p.c. e previa acquisizione del parere del PM.
La domanda di divorzio è fondata e va pertanto accolta.
Invero si è realizzata la ipotesi di cui all'art. 3 n. 2 lettera b) L. 898/1970, così come modificata dall'art. 1 della legge 6 maggio 2015 n. 55, essendo decorso oltre un anno dalla data di comparizione dei coniugi innanzi al Presidente del Tribunale di Napoli nel procedimento di separazione giudiziale concluso con sentenza passata in giudicato, come da attestazione in calce alla copia della stessa (cfr. copia sentenza allegata al fascicolo di parte munita di attestazione di passaggio in giudicato) e da quella data è perdurato lo stato di separazione che, in mancanza di eccezione, deve presumersi ininterrotta.
Passando alla disciplina delle condizioni accessorie al divorzio, il Collegio è chiamato a pronunziarsi preliminarmente sul regime di affido della minore, unico aspetto controverso.
Ebbene dalle risultanze di causa ed in particolare dalle relazioni dei SS. territorialmente competenti, tenuto conto dei percorsi seguiti dalle parti, dell'età di PE_1 che ha maturato una relazione significativa con il padre, non emergono più motivi ostativi all'affidamento condiviso della minore.
PEtanto va disposto l'affido condiviso di PE 1 ad entrambi i genitori con collocazione prevalente presso la madre, come peraltro richiesto anche dal curatore speciale e dal PM.
Quanto ai tempi di permanenza della minore presso il padre, il Collegio ritiene che la disciplina concordata dalle parti non garantisca del tutto il principio della bigenitorialità e pertanto va integrata nel senso di prevedere che la minore trascorra con il padre almeno due pomeriggi durante la settimana da individuarsi, in mancanza di accordo nei giorni di mercoledì e venerdì, oltre ai tempi come disciplinati nell'accordo.
Passando, infine, agli aspetti di carattere economico, le parti hanno concordato un importo mensile di Euro 350,00 da porre a carico del Pt 1 per il mantenimento della figlia. E però tale era l'importo già posto in sede di separazione a carico del Pt 1 . Poiché su tale importo è maturata ex lege la rivalutazione ISTAT a decorrere da gennaio 2018, come indicato nella sentenza di separazione, all'attualità il padre è tenuto a versare a titolo di contributo nel mantenimento della figlia l'importo di Euro 418,60, oltre al 50% delle spese straordinarie da individuarsi alla strega del Protocollo tra Presidente del Tribunale di Napoli e Presidente del COA il 7.03.2018 ed oltre rivalutazione ISTAT da aprile 2026.
Avuto riguardo alla natura e all'esito del giudizio, sussistono i giusti motivi per dichiarare interamente compensate tra le parti le spese di lite come del resto richiesto dalle stesse parti.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando nella controversia promossa da Parte_1
[...]
contro
CP 1 così provvede:
a) pronunzia lo scioglimento del matrimonio contratto a Napoli il 14.01.2013 da
(atto n.3 parte I, s. sez.AR reg. AttiParte 1 e CP 1
matrimonio anno 2013);
b) affida la figlia minore ad entrambi i genitori con collocazione prevalente presso la madre;
c) regolamenta i tempi di permanenza della minore presso il padre come da accordo tra le parti così come integrato in parte motiva;
d) pone a carico di l'obbligo di versare, entro il giorno 5 di Parte 1
l'importo di Euro 418,60 a titolo di contributo al ogni mese a CP 1
mantenimento della figlia oltre il 50% delle spese straordinarie come da Protocollo del 7.03.2018 siglato dal Presidente del Tribunale di Napoli e dal Presidente del
COA ed oltre rivalutazione ISTAT con decorrenza come in parte motiva indicato;
e) ordina che la presente sentenza sia trasmessa a cura della cancelleria in copia autentica all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Napoli per la trascrizione, le annotazioni e le ulteriori incombenze di cui agli artt. 134 R.D.
9.7.1939 n. 1238, 49 lett. g) e 69 lett. f) D.P.R. 3.11.2000
n. 396 (Ordinamento dello Stato Civile) in conformità dell'art. 10 L.
1.12.1970 n.898, come modificata dalla L.
6.3.1987 n.74;
f) compensa tra le parti le spese di giudizio.
Così deciso in Napoli nella camera di consiglio del 21.03.2025.
IL GIUDICE ESTENSORE IL PRESIDENTE
Dott.ssa Gabriella Ferrara Dott. Raffaele Sdino