TRIB
Sentenza 9 ottobre 2025
Sentenza 9 ottobre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Busto Arsizio, sentenza 09/10/2025, n. 873 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Busto arsizio |
| Numero : | 873 |
| Data del deposito : | 9 ottobre 2025 |
Testo completo
R.G. n. 119/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI BUSTO ARSIZIO
PRIMA SEZIONE CIVILE - LAVORO in persona del Giudice del Lavoro dr.ssa LA DE ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al numero di ruolo generale sopra riportato promossa con ricorso depositato il 23/01/2025 da
con il patrocinio delle avv.te ANTONIA e ARIANNA Parte_1 C.F._1
IO elettivamente domiciliata presso il difensore
RICORRENTE
Contro
Controparte_1
- codice fiscale – in persona del Direttore Generale,
[...] P.IVA_1 rappresentato e difeso dall'Avv. Gaetano Citrigno ai sensi dell'art. 417 bis comma 1 c. p. c. presso i cui Uffici siti in Varese alla Via Copelli, 6 domicilia
, in persona del suo Legale Controparte_2
Rappresentante pro tempore con il patrocinio dell'Avv. Grazia Guerra elettivamente CP_ domiciliato presso l'avvocatura a Varese, via Volta, 3
RESISTENTI
OGGETTO Altre ipotesi
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato il 23/01/2025 assunta con contratto a tempo Parte_1 indeterminato con decorrenza giuridica dal 1 settembre 2013 ed economica dal 1 settembre 2001, attualmente in servizio, deduceva che, all'atto della ricostruzione della carriera successiva all'immissione in ruolo, l'anzianità di servizio al fine della progressione economica era stata erroneamente valutata escludendo l'annualità 2013 dal computo degli scatti di anzianità sulla scorta dell'art. 9, commi 1 e 2 del d.l. 31.05.2010 n. 78 (conv. con
1
L. 30.07.2010 n. 122), come modificato dall'art. 1, co. 1 lettera b) del d.P.R. 04.09.2013 n.
122.
Rilevando l'illegittimità di tale esclusione ha chiesto il riconoscimento dell'anno 2013 a fini giuridici, economici e contributivi e la condanna del all'attribuzione delle corrette CP_1 classi stipendiali ed al pagamento di euro 3.214,48 quali differenze retributive maturate.
Ritualmente costituitosi in giudizio, il ha eccepito Controparte_1 preliminarmente l'intervenuta prescrizione quinquennale dalla data di esigibilità delle somme richieste aventi natura retributiva, ribadendo la corretta ricostruzione della carriera operata in virtù delle leggi vigenti, come ribadito dalla Corte di Cassazione. Ha chiesto pertanto il rigetto del ricorso. CP_ Costituendosi ha rilevato che la posizione contributiva della ricorrente non presentava problemi essendo stai ritualmente versati i contributi relativi a tale annualità.
Non avendo le parti evidenziato disponibilità conciliativa, disposta la discussione a trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c., depositate le note delle parti, la causa viene decisa con sentenza che si deposita.
La domanda relativa al riconoscimento dell'annualità 2013 ai fini giuridici è inammissibile per carenza di interesse ad agire. Il non contesta infatti tale riconoscimento a fini CP_1 giuridici e la normativa sul blocco non lo prevede.
Il tema il presente giudizio, oggetto di ampio contenzioso, è stato definitivamente risolto a parere di questo Giudice dalla sentenza della Corte di Cassazione 13619/25 del 21 maggio 2025, che si richiama interamente anche ex art. 118 disp. Att. c.p.c., la quale ha statuito quanto segue: “L'art. 9, comma 23, del d. L n. 78/2010, convertito dalla legge n.
122/2010, come prorogato dall'art. 1, comma 1, lett. b) del d.P.R. n. 122/2013, nel prevedere che per il personale docente, amministrativo, tecnico e ausiliario della scuola gli anni 2010, 2011, 2012 e 2013 non sono utili ai fini della maturazione delle posizioni stipendiali e dei relativi incrementi economici, determina una sterilizzazione delle annualità indicate che si proietta nel tempo anche successivo al periodo interessato dalla normativa di blocco, senza alcun limite temporale, destinata a venir meno solo per effetto della contrattazione collettiva condizionata dal preventivo reperimento delle risorse. La disciplina si differenzia da quella dettata per le progressioni di carriera in senso proprio e per i passaggi tra aree del personale non contrattualizzato, rispetto ai quali il legislatore ha previsto il solo differimento degli effetti economici alle annualità successive al termine del blocco, mantenendo immediata la produzione degli effetti giuridici, poiché le progressioni orizzontali e verticali non conseguono alla sola maturazione di maggiore anzianità di servizio ma presuppongono procedure selettive o concorsuali nelle quali l'anzianità
2
produce effetti solo se congiunta al merito. Gli avanzamenti automatici del personale scolastico derivano invece da un sistema retributivo fondato su fasce stipendiali legate esclusivamente all'anzianità di servizio, che producono effetti solo sul piano economico e non sono assimilabili allo sviluppo professionale. La sterilizzazione delle annualità, pur proiettandosi nel tempo, non determina sacrificio diverso ed ulteriore rispetto a quello richiesto dalla normativa di blocco, poiché il meccanismo di progressione riprende a decorrere alla cessazione del periodo di blocco determinando unicamente un ritardo nell'acquisizione della fascia stipendiale superiore che resta comunque garantita. La non utilita degli anni di servizio va limitata ai soli effetti economici e non si estende a quelli giuridici, che riguardano in ambito scolastico la mobilità, le selezioni interne e
l'individuazione delle posizioni eccedentarie. Nei casi di ricostruzione della carriera occorre mantenere distinta l'anzianità utile ai fini dell'inserimento nelle fasce stipendiali, interessata dalla normativa di blocco, da quella che il dipendente può far valere a tutti gli altri fini giuridici, che non può risentire della sterilizzazione economica. L'annualità del 2013 concorre quindi a determinare la complessiva anzianità di servizio, restando solo escluso che della stessa si debba tener conto ai fini dell'inserimento nelle fasce stipendiali sino a quando, reperite le necessarie risorse, il recupero sarà espressamente previsto dalla contrattazione collettiva.”
Per tali motivazioni, anche la domanda relativa alla progressione economica e conseguente riconoscimento di differenze retributiva va respinta. La normativa sul punto è chiara, come la Suprema Corte ha evidenziato e come è stato ampiamente esposto nella memoria di costituzione del convenuto. CP_1
Le censure di violazione di principi costituzionali allegate da parte ricorrente non sono condivisibili in quanto il sacrificio del diritto alla retribuzione commisurata al lavoro svolto e del diritto di accedere alla contrattazione collettiva non è, nel quadro normativo che regola la materia in questione, né irragionevole, né sproporzionato.
Dal momento che l'intervento della Corte di Cassazione è recente e in considerazione anche della qualità delle parti, le spese di lite vanno compensate.
P.Q.M.
definitivamente pronunziando, ogni diversa istanza, difesa, deduzione disattesa
Rigetta il ricorso;
Compensa integralmente tra le parti le spese di lite.
Busto Arsizio, 09/10/2025 il Giudice del Lavoro
LA DE
3