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Sentenza 14 aprile 2025
Sentenza 14 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torino, sentenza 14/04/2025, n. 678 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torino |
| Numero : | 678 |
| Data del deposito : | 14 aprile 2025 |
Testo completo
N.18925/2024 V.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI TORINO
Settima Sezione Civile
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Alberto Tetamo Presidente Rel. dott. Serafina Aceto Giudice dott. Isabella Messina Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. 18925/2024 V.G. promossa da:
, (C.F. ) Parte_1 C.F._1
e
, (C.F. Parte_2 C.F._2
entrambi elettivamente domiciliati in PIAZZA VITTORIO VENETO N.
5-10064 PINEROLO, presso lo studio dell'avv. VOLPIN MONICA in virtù di procura in atti
RICORRENTI
Con l'intervento del Pubblico Ministero
CONCLUSIONI
Per i ricorrenti: come da ricorso presentato congiuntamente.
Per il P.M.: visto, nulla oppone.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
I signori e contraevano matrimonio concordatario in Parte_1 Parte_2
BIBIANA (TO) il 22/09/2007.
L'atto di matrimonio veniva trascritto nei registri dello Stato Civile del Comune di BIBIANA (atto n.10 parte II serie A del registro degli atti di matrimonio dell'anno 2007).
Dal matrimonio sono nati i figli: il 08/01/2009, , il 12/03/2013 e il 08/09/2014. Per_1 Per_2 Per_3
Con ricorso depositato il 31/07/2024 i coniugi hanno chiesto a questo Tribunale di pronunciare la separazione personale dei coniugi. pagina 1 di 5 I ricorrenti, nel termine perentorio loro assegnato, facevano pervenire note scritte in sostituzione dell'udienza di comparizione personale ex artt. 127 ter e 473-bis.51 c.p.c., insistendo nelle loro comuni istanze.
Il Pubblico Ministero nulla ha opposto all'accoglimento della domanda.
La domanda di separazione personale dei coniugi è accoglibile poiché risulta integrata la fattispecie di cui all'art. 151 co. 1 c.c.
Vi è accordo economico e le condizioni relative alla prole minorenne rispondono al prevalente interesse della stessa, il cui ascolto è manifestamente superfluo ed in ogni caso non necessario ex art. 473-bis.4 c.p.c.
Spese di lite come da accordo tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunziando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, visto l'art. 473-bis.51 c.p.c.
PRONUNCIA la separazione personale tra e . Parte_1 Parte_2
OMOLOGA gli accordi intervenuti tra le parti e per l'effetto:
ASSEGNA la casa coniugale ubicata in Bibiana (TO) via Ruata, col mobilio e i complementi di arredo che la compongono, alla moglie che la abiterà unitamente ai tre figli minori.
DA' ATTO che: il signor ha lasciato il 17 gennaio 2024 per trasferirsi in Luserna San Giovanni (TO) via Tegas Pt_2
43/4.
DISPONE che:
-i minori vengano affidati ad entrambi i genitori, con facoltà per i genitori medesimi di agire in via disgiunta per l'ordinaria amministrazione (quale, a titolo esemplificativo e non esaustivo, autorizzazioni per gite scolastiche in giornata, privacy, scuola ecc.) e con residenza dei figli minori presso la madre in
Bibiana via Ruata 16.
Calendario scolastico ed extrascolastico – festività vacanze:
I figli rimarranno coi genitori secondo il seguente schema/ calendario settimanale – valido anche per il periodo extra-scolastico ed estivo fatti salvi diversi e migliori accordi e in considerazione degli attuali impegni lavorativi dei genitori:
I figli rimarranno prevalentemente con la mamma fatti salvi i fine settimana alternati e le sere infrasettimanali di cui infra. Rimarranno col padre come da schema che segue:
Precisamente:
lunedì martedi mercoledì giovedì venerdì sabato domenica
pagina 2 di 5 mattino scuola scuola scuola scuola scuola Persona_4
pomeriggio Controparte_1
sera e cena Controparte_1 Controparte_1
lunedì martedi mercoledì giovedì venerdì sabato domenica
mattino scuola scuola scuola scuola scuola CP_1
pomeriggio Controparte_1 CP_1
sera e cena CP_1 Controparte_1
– settimana in cui il fine settimana sarà di spettanza della mamma,
– il giovedì sera negli orari di cui sopra, nella settimana in cui il fine settimana sarà di spettanza del padre.
Nella settimana in cui il padre non trascorrerà il fine settimana coi figli, rimarrà infatti con loro dal tardo pomeriggio del martedì e del giovedì: il padre si occuperà di portarli e prenderli a/da gli allenamenti (attualmente i figli sono impegnati con la pallacanestro). Rimarranno per la cena col padre che poi li riaccompagnerà a casa dalla madre per la notte.
I figli potranno stare col padre ogni volta in cui vorranno anche per la notte. Quanto sopra, come premesso, fatti salvi migliori accordi.
- Vacanze estive: i genitori potranno trascorrere coi figli un periodo di vacanza fino a due settimane anche non consecutive.
I genitori comunicheranno reciprocamente entro il 31 maggio di ogni anno il periodo di vacanza coi figli.
– Vacanze natalizie, pasquali ed infra-annuali: nel periodo natalizio, i figli trascorreranno – partendo dal Natale 2024 - la Vigilia con la mamma e il Natale col padre e così via ad anni alterni fatti salvi diversi accordi.
– Considerato che il padre non sospenderà l'attività lavorativa dal 26 dicembre al 6 gennaio, le parti si accorderanno in modo da consentire al padre di trascorrere del tempo coi figli durante le vacanze natalizie.
I figli rimarranno con la mamma per la Pasqua 2025, mentre col papà a Pasquetta;
ciò così via anni alterni (quindi, per la Pasqua 2026: a Pasqua con il papà e a Pasquetta con la mamma e così via in alternanza) fatti salvi diversi e migliori accordi.
pagina 3 di 5 Per le vacanze scolastiche di Carnevale e di Pasqua e tutte le restanti Festività infrannuali (25 aprile,
1 maggio, 2 giugno, 8 dicembre e altre) le parti definiranno il calendario seguendo un criterio di alternanza fatti salvi diversi e migliori accordi e in considerazione degli impegni e delle esigenze dei figli.
DISPONE che:
-il signor versi alla IG un assegno per il mantenimento Parte_2 Parte_1 dei figli pari ad € 800,00 mensili fatta salva la rivalutazione ISTAT di legge e con carico delle spese straordinarie nella misura del 60% a carico del papà come da Protocollo in essere presso il Tribunale di
Torino ivi richiamato (le parti concordano e definiscono che le spese per la scuola privata attualmente frequentata da e di quelle eventualmente in futuro scelte e frequentate dai figli, saranno Per_1
ricomprese nelle spese straordinarie suddivise con la percentuale indicata senza necessità di accordo ad hoc avendo le parti già fatto tale scelta per negli anni passati). La somma verrà pagata entro il Per_1
giorno diciotto (18) del mese sul conto corrente UNICREDIT n. 106996084 intestato alla Signora
[...]
. Pt_1
DA' ATTO che:
-alcun contributo al mantenimento verrà reciprocamente pagato dai coniugi;
in merito pertanto le parti, con la sottoscrizione del presente atto, rinunciano ad ogni domanda relativa al mantenimento o ad altre richieste economiche diverse da quelle di cui al successivo punto.
ASPETTI PATRIMONIALI CONNESSI
Le parti intendono, al momento, soprassedere in merito alla regolamentazione patrimoniale relativa alla contitolarità dell'immobile di Bibiana, al mutuo sul medesimo gravante e alla garanzia prestata dalla moglie. Fino al 31.12.2025 e/o fino al divorzio e/o fino a nuove determinazioni il marito provvederà, come tenutovi ex contratto, al pagamento dell'intera rata del mutuo che varrà anche quale forma di mantenimento.
La moglie, che attualmente dispone di contratto di lavoro a tempo determinato e part-time, si riserva di comunicare entro il termine di cui sopra del 31.12.2025 e/o entro il divorzio e/o appena noto, la scelta di accollare a sé l'intera rata del mutuo con liberazione dell'attuale parte mutuataria e Parte_2
con intestazione esclusiva a sé del debito residuo alla condizione della cessione senza corrispettivo della quota di proprietà del 50% di cui infra.
A fronte di tale futura formalità, contestualmente al cambio di intestazione e/o all'accollo liberatorio e/o ad altra forma di subentro nel debito ex mutuo, il signor si impegna a cedere senza oneri Parte_2
pagina 4 di 5 e/o corrispettivi alla IG la propria quota del 50% dell'immobile sito in Bibiana (TO) Parte_1
via Ruata 16 (F. 22, numero 358, sub 1 – cat. A/3 - e sub 2 – cat. C/2) per un corrispettivo pari al saldo della quota del mutuo residuo alla data del trasferimento e mediante accollo di detta quota del mutuo in capo alla IG . All'esito la IG sarà unica proprietaria dell'immobile e Pt_1 Parte_1
unico soggetto obbligato al pagamento del mutuo. Rispetto alle somme versate dalle parti per l'acquisto e/o la ristrutturazione dell'immobile, le medesime si riservano di definire tale questione entro i termini di cui sopra.
Nell'ipotesi futura di accollo in capo alla moglie del mutuo come sovra esposto, il marito si impegna fin da ora ad aumentare il contributo al mantenimento dei figli in favore della madre.
DOCUMENTI – ASSEGNO UNICO – PARTE FISCALE E VARIE
-Le parti prestano reciprocamente il consenso per il rilascio di documenti di identità e altri documenti validi per l'espatrio con annotazione e indicazione del nominativo dei figli minori e Per_1 Per_2
Per_3
-L'assegno unico verrà percepito al 100% dal padre fatti salvi diversi e futuri accordi.
-Con la definizione di quanto sopra i coniugi dichiarano di avere già definito tra gli stessi ogni altra questione di tipo patrimoniale fatta eccezione per la questione di cui al punto 8).
NULLA SULLE SPESE:
Così deciso nella Camera di Consiglio della sezione VII civile del Tribunale di Torino in data 07/04/2025
Il Presidente rel/est.
Dott. Alberto Tetamo
Ai sensi dell'art. 52 comma 3 Codice Privacy si dispone che in caso di diffusione del presente provvedimento vengano omesse le generalità e gli altri dati identificativi delle parti e di ogni altro terzo citato nel provvedimento.
pagina 5 di 5
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI TORINO
Settima Sezione Civile
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Alberto Tetamo Presidente Rel. dott. Serafina Aceto Giudice dott. Isabella Messina Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. 18925/2024 V.G. promossa da:
, (C.F. ) Parte_1 C.F._1
e
, (C.F. Parte_2 C.F._2
entrambi elettivamente domiciliati in PIAZZA VITTORIO VENETO N.
5-10064 PINEROLO, presso lo studio dell'avv. VOLPIN MONICA in virtù di procura in atti
RICORRENTI
Con l'intervento del Pubblico Ministero
CONCLUSIONI
Per i ricorrenti: come da ricorso presentato congiuntamente.
Per il P.M.: visto, nulla oppone.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
I signori e contraevano matrimonio concordatario in Parte_1 Parte_2
BIBIANA (TO) il 22/09/2007.
L'atto di matrimonio veniva trascritto nei registri dello Stato Civile del Comune di BIBIANA (atto n.10 parte II serie A del registro degli atti di matrimonio dell'anno 2007).
Dal matrimonio sono nati i figli: il 08/01/2009, , il 12/03/2013 e il 08/09/2014. Per_1 Per_2 Per_3
Con ricorso depositato il 31/07/2024 i coniugi hanno chiesto a questo Tribunale di pronunciare la separazione personale dei coniugi. pagina 1 di 5 I ricorrenti, nel termine perentorio loro assegnato, facevano pervenire note scritte in sostituzione dell'udienza di comparizione personale ex artt. 127 ter e 473-bis.51 c.p.c., insistendo nelle loro comuni istanze.
Il Pubblico Ministero nulla ha opposto all'accoglimento della domanda.
La domanda di separazione personale dei coniugi è accoglibile poiché risulta integrata la fattispecie di cui all'art. 151 co. 1 c.c.
Vi è accordo economico e le condizioni relative alla prole minorenne rispondono al prevalente interesse della stessa, il cui ascolto è manifestamente superfluo ed in ogni caso non necessario ex art. 473-bis.4 c.p.c.
Spese di lite come da accordo tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunziando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, visto l'art. 473-bis.51 c.p.c.
PRONUNCIA la separazione personale tra e . Parte_1 Parte_2
OMOLOGA gli accordi intervenuti tra le parti e per l'effetto:
ASSEGNA la casa coniugale ubicata in Bibiana (TO) via Ruata, col mobilio e i complementi di arredo che la compongono, alla moglie che la abiterà unitamente ai tre figli minori.
DA' ATTO che: il signor ha lasciato il 17 gennaio 2024 per trasferirsi in Luserna San Giovanni (TO) via Tegas Pt_2
43/4.
DISPONE che:
-i minori vengano affidati ad entrambi i genitori, con facoltà per i genitori medesimi di agire in via disgiunta per l'ordinaria amministrazione (quale, a titolo esemplificativo e non esaustivo, autorizzazioni per gite scolastiche in giornata, privacy, scuola ecc.) e con residenza dei figli minori presso la madre in
Bibiana via Ruata 16.
Calendario scolastico ed extrascolastico – festività vacanze:
I figli rimarranno coi genitori secondo il seguente schema/ calendario settimanale – valido anche per il periodo extra-scolastico ed estivo fatti salvi diversi e migliori accordi e in considerazione degli attuali impegni lavorativi dei genitori:
I figli rimarranno prevalentemente con la mamma fatti salvi i fine settimana alternati e le sere infrasettimanali di cui infra. Rimarranno col padre come da schema che segue:
Precisamente:
lunedì martedi mercoledì giovedì venerdì sabato domenica
pagina 2 di 5 mattino scuola scuola scuola scuola scuola Persona_4
pomeriggio Controparte_1
sera e cena Controparte_1 Controparte_1
lunedì martedi mercoledì giovedì venerdì sabato domenica
mattino scuola scuola scuola scuola scuola CP_1
pomeriggio Controparte_1 CP_1
sera e cena CP_1 Controparte_1
– settimana in cui il fine settimana sarà di spettanza della mamma,
– il giovedì sera negli orari di cui sopra, nella settimana in cui il fine settimana sarà di spettanza del padre.
Nella settimana in cui il padre non trascorrerà il fine settimana coi figli, rimarrà infatti con loro dal tardo pomeriggio del martedì e del giovedì: il padre si occuperà di portarli e prenderli a/da gli allenamenti (attualmente i figli sono impegnati con la pallacanestro). Rimarranno per la cena col padre che poi li riaccompagnerà a casa dalla madre per la notte.
I figli potranno stare col padre ogni volta in cui vorranno anche per la notte. Quanto sopra, come premesso, fatti salvi migliori accordi.
- Vacanze estive: i genitori potranno trascorrere coi figli un periodo di vacanza fino a due settimane anche non consecutive.
I genitori comunicheranno reciprocamente entro il 31 maggio di ogni anno il periodo di vacanza coi figli.
– Vacanze natalizie, pasquali ed infra-annuali: nel periodo natalizio, i figli trascorreranno – partendo dal Natale 2024 - la Vigilia con la mamma e il Natale col padre e così via ad anni alterni fatti salvi diversi accordi.
– Considerato che il padre non sospenderà l'attività lavorativa dal 26 dicembre al 6 gennaio, le parti si accorderanno in modo da consentire al padre di trascorrere del tempo coi figli durante le vacanze natalizie.
I figli rimarranno con la mamma per la Pasqua 2025, mentre col papà a Pasquetta;
ciò così via anni alterni (quindi, per la Pasqua 2026: a Pasqua con il papà e a Pasquetta con la mamma e così via in alternanza) fatti salvi diversi e migliori accordi.
pagina 3 di 5 Per le vacanze scolastiche di Carnevale e di Pasqua e tutte le restanti Festività infrannuali (25 aprile,
1 maggio, 2 giugno, 8 dicembre e altre) le parti definiranno il calendario seguendo un criterio di alternanza fatti salvi diversi e migliori accordi e in considerazione degli impegni e delle esigenze dei figli.
DISPONE che:
-il signor versi alla IG un assegno per il mantenimento Parte_2 Parte_1 dei figli pari ad € 800,00 mensili fatta salva la rivalutazione ISTAT di legge e con carico delle spese straordinarie nella misura del 60% a carico del papà come da Protocollo in essere presso il Tribunale di
Torino ivi richiamato (le parti concordano e definiscono che le spese per la scuola privata attualmente frequentata da e di quelle eventualmente in futuro scelte e frequentate dai figli, saranno Per_1
ricomprese nelle spese straordinarie suddivise con la percentuale indicata senza necessità di accordo ad hoc avendo le parti già fatto tale scelta per negli anni passati). La somma verrà pagata entro il Per_1
giorno diciotto (18) del mese sul conto corrente UNICREDIT n. 106996084 intestato alla Signora
[...]
. Pt_1
DA' ATTO che:
-alcun contributo al mantenimento verrà reciprocamente pagato dai coniugi;
in merito pertanto le parti, con la sottoscrizione del presente atto, rinunciano ad ogni domanda relativa al mantenimento o ad altre richieste economiche diverse da quelle di cui al successivo punto.
ASPETTI PATRIMONIALI CONNESSI
Le parti intendono, al momento, soprassedere in merito alla regolamentazione patrimoniale relativa alla contitolarità dell'immobile di Bibiana, al mutuo sul medesimo gravante e alla garanzia prestata dalla moglie. Fino al 31.12.2025 e/o fino al divorzio e/o fino a nuove determinazioni il marito provvederà, come tenutovi ex contratto, al pagamento dell'intera rata del mutuo che varrà anche quale forma di mantenimento.
La moglie, che attualmente dispone di contratto di lavoro a tempo determinato e part-time, si riserva di comunicare entro il termine di cui sopra del 31.12.2025 e/o entro il divorzio e/o appena noto, la scelta di accollare a sé l'intera rata del mutuo con liberazione dell'attuale parte mutuataria e Parte_2
con intestazione esclusiva a sé del debito residuo alla condizione della cessione senza corrispettivo della quota di proprietà del 50% di cui infra.
A fronte di tale futura formalità, contestualmente al cambio di intestazione e/o all'accollo liberatorio e/o ad altra forma di subentro nel debito ex mutuo, il signor si impegna a cedere senza oneri Parte_2
pagina 4 di 5 e/o corrispettivi alla IG la propria quota del 50% dell'immobile sito in Bibiana (TO) Parte_1
via Ruata 16 (F. 22, numero 358, sub 1 – cat. A/3 - e sub 2 – cat. C/2) per un corrispettivo pari al saldo della quota del mutuo residuo alla data del trasferimento e mediante accollo di detta quota del mutuo in capo alla IG . All'esito la IG sarà unica proprietaria dell'immobile e Pt_1 Parte_1
unico soggetto obbligato al pagamento del mutuo. Rispetto alle somme versate dalle parti per l'acquisto e/o la ristrutturazione dell'immobile, le medesime si riservano di definire tale questione entro i termini di cui sopra.
Nell'ipotesi futura di accollo in capo alla moglie del mutuo come sovra esposto, il marito si impegna fin da ora ad aumentare il contributo al mantenimento dei figli in favore della madre.
DOCUMENTI – ASSEGNO UNICO – PARTE FISCALE E VARIE
-Le parti prestano reciprocamente il consenso per il rilascio di documenti di identità e altri documenti validi per l'espatrio con annotazione e indicazione del nominativo dei figli minori e Per_1 Per_2
Per_3
-L'assegno unico verrà percepito al 100% dal padre fatti salvi diversi e futuri accordi.
-Con la definizione di quanto sopra i coniugi dichiarano di avere già definito tra gli stessi ogni altra questione di tipo patrimoniale fatta eccezione per la questione di cui al punto 8).
NULLA SULLE SPESE:
Così deciso nella Camera di Consiglio della sezione VII civile del Tribunale di Torino in data 07/04/2025
Il Presidente rel/est.
Dott. Alberto Tetamo
Ai sensi dell'art. 52 comma 3 Codice Privacy si dispone che in caso di diffusione del presente provvedimento vengano omesse le generalità e gli altri dati identificativi delle parti e di ogni altro terzo citato nel provvedimento.
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