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Sentenza 3 aprile 2025
Sentenza 3 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Foggia, sentenza 03/04/2025, n. 678 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Foggia |
| Numero : | 678 |
| Data del deposito : | 3 aprile 2025 |
Testo completo
N. R.G. 5171/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di Foggia
Contenzioso - SECONDA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Giuseppe Sciscioli ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 5171/2023 promossa da:
(C.F. ), (C.F. ) Parte_1 C.F._1 Parte_2 CodiceFiscale_2
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. RUTIGLIANO Parte_3 C.F._3
RAFFAELE
OPPONENTI contro
C.F. ), con il patrocinio dell'avv. RUSSI ALESSANDRO Controparte_1 P.IVA_1
OPPOSTA
C.F. ), quale mandataria di odice fiscale Controparte_2 P.IVA_2 Parte_4 e n. iscr. al Registro Imprese , con il patrocinio dell'avv. AVINO GIUSEPPE P.IVA_3
BOLINA (C.F. ), e per essa quale procuratrice speciale Parte_4 P.IVA_4 [...] (c.f. e p.iva ), con il patrocinio dell'avv. MASSIMEI Parte_5 P.IVA_5 GIANLUCA e dell'avv. PADOVANI STEFANO INTERVENUTI EX ART. 111 c.p.c.
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da note scritte depositate.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
L'opposizione è in parte inammissibile ed in parte infondata.
La Banca Popolare di Milano ha chiesto ed ottenuto l'emissione di ingiunzione solidale a carico di e rispettivamente debitore principale e fideiussore, per il Parte_2 Parte_3 pagamento della somma complessiva di euro 91.452,17 oltre interessi, in forza del contratto di finanziamento ipotecario del 26.3.2001 a rogito del notaio rep. 62810 racc. 9244 Persona_1 dell'importo originario di lire 300.000.000. Il decreto ingiuntivo è stato ritualmente notificato ai debitori ingiunti e non è stato opposto nel termine di legge. Nel corso della procedura esecutiva immobiliare successivamente promossa dalla Banca Popolare di
Milano il G.E. ha così disposto, richiamando la nota pronuncia a Sezioni Unite della Suprema Corte n.
pagina 1 di 5 9479/2023: “rilevato che sono presenti nel fascicolo telematico: 1) il decreto ingiuntivo n. 251/2008 emesso dal Tribunale di Foggia- sez. distaccata di San Severo – depositato in cancelleria in data 29 Dicembre 2008 ed iscritto al n. RG. 807/08; 2) il contratto di finanziamento del 26 Marzo 2021 redatto dal Notaio Rep. 62.810/9.244
PQM
informa ed autorizza i debitori che entro 40 giorni da oggi Per_1 possono proporre opposizione a decreto ingiuntivo ai sensi dell'art. 650 c.p.c. innanzi citato per far accertare solo ed esclusivamente l'eventuale abusività delle clausole, con effetti sull'emesso decreto ingiuntivo”.
(mutuatario), (fideiussore e terza datrice d'ipoteca) e Parte_2 Parte_3 Parte_1 (che nelle more ha acquistato da l'immobile ipotecato a garanzia del mutuo) hanno Parte_3 dunque proposto la presente opposizione tardiva ex art. 650 c.p.c., eccependo: la vessatorietà, ai sensi della disciplina consumeristica, della clausola di deroga all'art. 1957 c.c. di cui al negozio fideiussorio contenuto nel contratto di mutuo del 26.3.2001; la nullità della fideiussione per violazione dell'art. 2 comma lett. a) L. n. 287 del 1990, in relazione al provvedimento n. 55 del 2005 della Banca D'Italia; l'abusività della clausola di deroga alla ordinaria competenza territoriale di cui all'art. 13 del contratto di mutuo;
la liberazione del garante ex art. 1956 c.c.; la violazione del dovere di buona fede da parte della banca;
l'illegittima l'asserita pattuizione/applicazione di interessi usurari.
Si è costituito in giudizio (incorporante per fusione la Banca Popolare di Milano), Controparte_1 eccependo in via preliminare la carenza di legittimazione di e l'inammissibilità dei motivi Parte_1 di opposizione non vertenti sull'abusività delle clausole del contratto di mutuo ai sensi della disciplina consumeristica e chiedendo in ogni caso nel merito il rigetto dell'opposizione.
Si sono poi costituite in giudizio, ai sensi dell'art. 111 c.p.c., prima e poi Parte_4 CP_3
succedutesi nella titolarità del credito ingiunto in virtù di operazioni di cessione di crediti in
[...] blocco ai sensi e per gli effetti di cui al combinato disposto degli articoli 1, 4 e 7.1 della Legge sulla
Cartolarizzazione.
Orbene, sono fondate le eccezioni preliminari sollevate dalla società opposta e dalle società terze interventrici.
, nella sua esclusiva qualità di terza datrice d'ipoteca (per aver acquistato da Parte_1 [...]
l'immobile ipotecato a garanzia del mutuo) non è legittimata a proporre la presente Parte_3 opposizione tardiva ex art. 650 c.p.c., in quanto non è titolare dell'obbligazione dedotta a fondamento della domanda monitoria e definitivamente accertata con l'emissione del decreto ingiuntivo divenuto esecutivo.
Ancora in via preliminare, sono inammissibili in questa sede i motivi di opposizione non vertenti sull'abusività delle clausole del contratto di mutuo ai sensi della disciplina consumeristica. Infatti, nella nota sentenza n. 9479 del 6.4.2023 le Sezioni Unite della Cassazione, nel delineare un'interpretazione dell'art. 650 c.p.c. conforme alla disciplina eurounitaria, con riguardo alla sola ipotesi di mancato controllo giudiziale sull'abusività delle clausole contrattuali nella fase monitoria, ha enunciato i seguenti principi di diritto:
“Fase monitoria: il giudice del monitorio: a) deve svolgere, d'ufficio, il controllo sull'eventuale carattere abusivo delle clausole del contratto stipulato tra professionista e consumatore in relazione all'oggetto della controversia… comma 1) se rileva l'abusività della clausola, ne trarrà le conseguenze in ordine al rigetto o all'accoglimento parziale del ricorso…
Fase di cognizione - Il giudice dell'opposizione tardiva ex art. 650 c.p.c.: a) una volta investito dell'opposizione (solo ed esclusivamente sul profilo di abusività delle clausole contrattuali), avrà il potere di sospendere, ex art. 649 c.p.c., l'esecutorietà del decreto ingiuntivo, in
pagina 2 di 5 tutto o in parte, a seconda degli effetti che l'accertamento sull'abusività delle clausole potrebbe comportare sul titolo giudiziale;
b) procederà, quindi, secondo le forme di rito”.
Nella motivazione si legge: par. 9.1] “- L'opposizione tardiva consente al debitore consumatore di recuperare la tutela, piena ed effettiva, di cui non ha potuto usufruire e permette al giudice di svolgere…quella delibazione integrale non effettuata in precedenza…, con conseguente revoca del decreto ingiuntivo, totale o parziale, sia quando la nullità riguardi una clausola che inficia solo il quantum debeatur, sia quando essa incida integralmente sull'an debeatur…”
- “Ne' può dirsi che l'opposizione ex art. 650 c.p.c. sia rimedio non aderente ai principi espressi dalla giurisprudenza della CGUE (anche con le sentenze del 17 maggio 2022), adducendo che esso, pur garantendo il necessario controllo officioso sul carattere abusivo delle clausole contrattuali ad opera del giudice dell'esecuzione, demanda, però, ad una sede giudiziale distinta la declaratoria di nullità di esse…”. par. 9.2] “Viene, poi, in rilievo - nei termini in precedenza delineati (p.p. 5, 6 e 8.1.) - il piano che intercetta il principio dell'autonomia procedurale degli Stati membri. - Sotto questo profilo, l'opposizione tardiva si lascia preferire perché è rimedio che l'ordinamento stesso appresta contro il giudicato (cfr. Cass., S.U., 16 novembre 1998, n. 11549; Cass., 6 ottobre 2005, n. 19429; Cass., 24 marzo 2021, n. 8299) e, quindi, consente, anzitutto, di mantenere ferma la configurazione del decreto ingiuntivo non opposto quale provvedimento idoneo a passare in giudicato formale e a produrre effetti di giudicato sostanziale. - Inoltre, in quanto rimedio di sistema contro il giudicato, tale soluzione permette, anche nel limitato campo del decreto ingiuntivo non opposto in materia consumeristica, di fare salvo il principio secondo cui il giudicato copre il dedotto e il deducibile - Al tempo stesso,
l'opposizione ex art. 650 c.p.c. si presenta come risposta coerente rispetto ai dicta della CGUE, giacché è idonea a rimettere in discussione il risultato di condanna conseguito dal creditore con il decreto ingiuntivo non opposto proprio in ragione del carattere abusivo della clausola del contratto fonte del diritto azionato in via monitoria, così da poter determinare la caducazione di quel decreto ovvero la riduzione del suo importo quale conseguenza della dichiarazione della natura abusiva di una o più clausole, con sentenza - come detto - suscettibile di passare in giudicato formale e con attitudine al giudicato sostanziale.
Ed ancora, tale soluzione consente di non derogare alla regola (tra le tante, Cass., 18 febbraio 2015, n. 3277 e Cass., 14 febbraio 2020, n. 3716) secondo cui in sede di opposizione all'esecuzione, ove alla base dell'opposizione sia posto un titolo esecutivo giudiziale, non possono farsi valere fatti impeditivi anteriori alla formazione del titolo, così da non mettere in discussione la natura di titolo esecutivo giudiziale del decreto ingiuntivo non opposto.”.
E d'altra parte lo stesso G.E., nell'ordinanza sopra richiamata, ha segnato i confini della presente opposizione in linea con il principio affermato dalle Sezioni Unite:
“informa ed autorizza i debitori che entro 40 giorni da oggi possono proporre opposizione a decreto ingiuntivo ai sensi dell'art. 650 c.p.c. innanzi citato per far accertare solo ed esclusivamente l'eventuale abusività delle clausole, con effetti sull'emesso decreto ingiuntivo”.
Pertanto, sono inammissibili in questa sede i motivi di opposizione vertenti sull'applicazione di interessi usurari, sulla liberazione del fideiussore ai sensi dell'art. 1956 c.c., sulla violazione del dovere di buona fede e sulla nullità della fideiussione per violazione dell'art. 2 comma lett. a) L. n. 287 del
1990 in relazione al provvedimento n. 55 del 2005 della Banca D'Italia. Peraltro, con riguardo a tale ultimo profilo, va considerato che le Sezioni Unite della Cassazione, con la nota sentenza n. 41994 del 30 dicembre 2021, hanno affermato la nullità parziale (e non integrale) delle pagina 3 di 5 fideiussioni che riproducano determinate clausole incluse nel modello di fideiussione omnibus predisposto dall'ABI ed oggetto di censura da parte della nella qualità di Autorità Antitrust, e Pt_6 specificamente: la clausola che prevede la rinuncia ai termini di cui all'art. 1957 cod. civ.; la clausola nota come "clausola di reviviscenza", secondo la quale il fideiussore è tenuto a rimborsare alla banca le somme che dalla banca stessa fossero state incassate in pagamento di obbligazioni garantite e che dovessero essere restituite a seguito di annullamento, inefficacia o revoca dei pagamenti stessi, o per qualsiasi altro motivo;
la clausola che estende la garanzia anche agli obblighi di restituzione del debitore derivanti dall'invalidità del rapporto principale.
Ora, nel caso di specie, al di là di ogni altra questione, va rilevato che la fideiussione prestata dalla
è una fideiussione specifica, riferita al finanziamento ipotecario del 26.3.2001. Pt_3
Il debito da essa garantito, dunque, non deriva da ipotetiche e indeterminate operazioni del soggetto garantito che possono cagionare una oscillazione della misura della garanzia.
È perciò evidente che nella fattispecie in esame l'impegno di garanzia non deriva dalla conclusione di fideiussioni omnibus ma da una fideiussione ordinaria, riferendosi non ad obbligazioni future ma ad un credito esattamente individuato.
Per tale motivo l'opponente non può giovarsi dell'accertamento della B.I., che ha riguardato esclusivamente lo schema contrattuale elaborato dall'ABI per le fideiussioni omnibus senza investire il settore delle fideiussioni rilasciate a garanzia di obbligazioni derivanti da specifiche operazioni bancarie (cfr. in particolare il punto 2 e il punto 9 del Provv. n. 55 del 2005, ove si chiarisce che
"l'istruttoria riguarda lo schema contrattuale relativo alla "fideiussione a garanzia delle operazioni bancarie", che disciplina la prestazione della garanzia fornita da un soggetto (fideiussore) a beneficio di qualunque obbligazione, presente e futura, del debitore di una banca"; cfr. anche i punti 13, 27 e ss., 35,
42, 43 e ss., 53, 59, 72 e ss., 78 e ss., 86).
In effetti, le determinazioni della riguardavano specificamente il settore bancario e le ripercussioni Pt_6 significative sul mercato del credito conseguenti alla violazione alla normativa antitrust (art. 2 L. n. 287 del 1990), mentre la garanzia in contestazione in questa sede non ha ad oggetto operazioni bancarie né obbligazioni future - e cioè ipotetiche ed indeterminate operazioni del soggetto garantito che possano determinare un'oscillazione della misura della garanzia - bensì accede ad un singolo negozio giuridico ed ha ad oggetto un credito esattamente individuato.
La presente causa va pertanto inquadrata tra le cause che non possono giovarsi, ai fini dell'accertamento dell'illecito antitrust dedotto, di provvedimenti sanzionatori o meno provenienti dall'autorità (all'epoca) operante a tutela della concorrenza nel mercato bancario (e cioè le cosiddette cause follow on), ma al contrario parte opponente è onerata dell'allegazione e dimostrazione di tutti gli elementi costitutivi della fattispecie, tra i quali rientra quello della stessa esistenza di un'intesa illecita all'epoca della sottoscrizione del contratto impugnato (causa stand alone).
In merito a tale aspetto non è stato tuttavia fornito alcun elemento in grado di provare, anche solo a livello indiziario, l'esistenza dell'illecito concorrenziale dedotto in giudizio.
In particolare, l'opponente non ha depositato documenti né articolato mezzi di prova da cui sia dato evincere che all'epoca di sottoscrizione della fideiussione contestata un numero significativo di istituti di credito, all'interno del medesimo mercato, avesse coordinato la propria azione al fine di sottoporre alla clientela dei modelli uniformi di fideiussione per operazioni specifiche in modo da privare quella stessa clientela del diritto ad una scelta effettiva e non solo apparente tra prodotti alternativi e in reciproca concorrenza.
Esaminando invece gli unici motivi di opposizione ammissibili in questa sede, vale a dire quelli vertenti sull'abusività della clausola fideiussoria di deroga all'art. 1957 c.c. di cui all'art. 12 del contratto di mutuo e della clausola di deroga alla competenza territoriale di cui all'art. 13 del medesimo pagina 4 di 5 contratto, è sufficiente rilevate che dette clausole, contenute in un contratto stipulato nella forma solenne dell'atto notarile, sono state oggetto di una specifica trattativa individuale e, pertanto, sono sottratte all'applicazione della disciplina consumeristica in tema di clausole abusive (cfr. previgente art. 1469 ter c.c., ora art. 34 Codice del Consumo).
Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo in base ai valori medi di cui al d.m. 147/22, con esclusione della fase istruttoria non espletata. Quanto alla posizione delle società terze intervenute, ritiene questo giudicante di dover liquidare in favore di le spese relative alle fasi di studio ed introduttiva ed in favore di Parte_4 CP_3 le spese relative alla fase decisoria, tenendo conto dell'attività difensiva effettivamente svolta da
[...] ciascuna di esse.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
dichiara in parte inammissibile e rigetta nel resto l'opposizione e, per l'effetto, dichiara definitivamente esecutivo il decreto ingiuntivo opposto;
condanna la parte opponente a rimborsare alle altre parti le spese di lite, che si liquidano per onorari in
€ 8400,00 in favore di ed € 4100,00 in favore di ciascuna delle società intervenute, oltre CP_1
i.v.a., c.p.a. e spese generali.
Foggia, 3.4.2025
Il Giudice
dott. Giuseppe Sciscioli
pagina 5 di 5
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di Foggia
Contenzioso - SECONDA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Giuseppe Sciscioli ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 5171/2023 promossa da:
(C.F. ), (C.F. ) Parte_1 C.F._1 Parte_2 CodiceFiscale_2
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. RUTIGLIANO Parte_3 C.F._3
RAFFAELE
OPPONENTI contro
C.F. ), con il patrocinio dell'avv. RUSSI ALESSANDRO Controparte_1 P.IVA_1
OPPOSTA
C.F. ), quale mandataria di odice fiscale Controparte_2 P.IVA_2 Parte_4 e n. iscr. al Registro Imprese , con il patrocinio dell'avv. AVINO GIUSEPPE P.IVA_3
BOLINA (C.F. ), e per essa quale procuratrice speciale Parte_4 P.IVA_4 [...] (c.f. e p.iva ), con il patrocinio dell'avv. MASSIMEI Parte_5 P.IVA_5 GIANLUCA e dell'avv. PADOVANI STEFANO INTERVENUTI EX ART. 111 c.p.c.
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da note scritte depositate.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
L'opposizione è in parte inammissibile ed in parte infondata.
La Banca Popolare di Milano ha chiesto ed ottenuto l'emissione di ingiunzione solidale a carico di e rispettivamente debitore principale e fideiussore, per il Parte_2 Parte_3 pagamento della somma complessiva di euro 91.452,17 oltre interessi, in forza del contratto di finanziamento ipotecario del 26.3.2001 a rogito del notaio rep. 62810 racc. 9244 Persona_1 dell'importo originario di lire 300.000.000. Il decreto ingiuntivo è stato ritualmente notificato ai debitori ingiunti e non è stato opposto nel termine di legge. Nel corso della procedura esecutiva immobiliare successivamente promossa dalla Banca Popolare di
Milano il G.E. ha così disposto, richiamando la nota pronuncia a Sezioni Unite della Suprema Corte n.
pagina 1 di 5 9479/2023: “rilevato che sono presenti nel fascicolo telematico: 1) il decreto ingiuntivo n. 251/2008 emesso dal Tribunale di Foggia- sez. distaccata di San Severo – depositato in cancelleria in data 29 Dicembre 2008 ed iscritto al n. RG. 807/08; 2) il contratto di finanziamento del 26 Marzo 2021 redatto dal Notaio Rep. 62.810/9.244
PQM
informa ed autorizza i debitori che entro 40 giorni da oggi Per_1 possono proporre opposizione a decreto ingiuntivo ai sensi dell'art. 650 c.p.c. innanzi citato per far accertare solo ed esclusivamente l'eventuale abusività delle clausole, con effetti sull'emesso decreto ingiuntivo”.
(mutuatario), (fideiussore e terza datrice d'ipoteca) e Parte_2 Parte_3 Parte_1 (che nelle more ha acquistato da l'immobile ipotecato a garanzia del mutuo) hanno Parte_3 dunque proposto la presente opposizione tardiva ex art. 650 c.p.c., eccependo: la vessatorietà, ai sensi della disciplina consumeristica, della clausola di deroga all'art. 1957 c.c. di cui al negozio fideiussorio contenuto nel contratto di mutuo del 26.3.2001; la nullità della fideiussione per violazione dell'art. 2 comma lett. a) L. n. 287 del 1990, in relazione al provvedimento n. 55 del 2005 della Banca D'Italia; l'abusività della clausola di deroga alla ordinaria competenza territoriale di cui all'art. 13 del contratto di mutuo;
la liberazione del garante ex art. 1956 c.c.; la violazione del dovere di buona fede da parte della banca;
l'illegittima l'asserita pattuizione/applicazione di interessi usurari.
Si è costituito in giudizio (incorporante per fusione la Banca Popolare di Milano), Controparte_1 eccependo in via preliminare la carenza di legittimazione di e l'inammissibilità dei motivi Parte_1 di opposizione non vertenti sull'abusività delle clausole del contratto di mutuo ai sensi della disciplina consumeristica e chiedendo in ogni caso nel merito il rigetto dell'opposizione.
Si sono poi costituite in giudizio, ai sensi dell'art. 111 c.p.c., prima e poi Parte_4 CP_3
succedutesi nella titolarità del credito ingiunto in virtù di operazioni di cessione di crediti in
[...] blocco ai sensi e per gli effetti di cui al combinato disposto degli articoli 1, 4 e 7.1 della Legge sulla
Cartolarizzazione.
Orbene, sono fondate le eccezioni preliminari sollevate dalla società opposta e dalle società terze interventrici.
, nella sua esclusiva qualità di terza datrice d'ipoteca (per aver acquistato da Parte_1 [...]
l'immobile ipotecato a garanzia del mutuo) non è legittimata a proporre la presente Parte_3 opposizione tardiva ex art. 650 c.p.c., in quanto non è titolare dell'obbligazione dedotta a fondamento della domanda monitoria e definitivamente accertata con l'emissione del decreto ingiuntivo divenuto esecutivo.
Ancora in via preliminare, sono inammissibili in questa sede i motivi di opposizione non vertenti sull'abusività delle clausole del contratto di mutuo ai sensi della disciplina consumeristica. Infatti, nella nota sentenza n. 9479 del 6.4.2023 le Sezioni Unite della Cassazione, nel delineare un'interpretazione dell'art. 650 c.p.c. conforme alla disciplina eurounitaria, con riguardo alla sola ipotesi di mancato controllo giudiziale sull'abusività delle clausole contrattuali nella fase monitoria, ha enunciato i seguenti principi di diritto:
“Fase monitoria: il giudice del monitorio: a) deve svolgere, d'ufficio, il controllo sull'eventuale carattere abusivo delle clausole del contratto stipulato tra professionista e consumatore in relazione all'oggetto della controversia… comma 1) se rileva l'abusività della clausola, ne trarrà le conseguenze in ordine al rigetto o all'accoglimento parziale del ricorso…
Fase di cognizione - Il giudice dell'opposizione tardiva ex art. 650 c.p.c.: a) una volta investito dell'opposizione (solo ed esclusivamente sul profilo di abusività delle clausole contrattuali), avrà il potere di sospendere, ex art. 649 c.p.c., l'esecutorietà del decreto ingiuntivo, in
pagina 2 di 5 tutto o in parte, a seconda degli effetti che l'accertamento sull'abusività delle clausole potrebbe comportare sul titolo giudiziale;
b) procederà, quindi, secondo le forme di rito”.
Nella motivazione si legge: par. 9.1] “- L'opposizione tardiva consente al debitore consumatore di recuperare la tutela, piena ed effettiva, di cui non ha potuto usufruire e permette al giudice di svolgere…quella delibazione integrale non effettuata in precedenza…, con conseguente revoca del decreto ingiuntivo, totale o parziale, sia quando la nullità riguardi una clausola che inficia solo il quantum debeatur, sia quando essa incida integralmente sull'an debeatur…”
- “Ne' può dirsi che l'opposizione ex art. 650 c.p.c. sia rimedio non aderente ai principi espressi dalla giurisprudenza della CGUE (anche con le sentenze del 17 maggio 2022), adducendo che esso, pur garantendo il necessario controllo officioso sul carattere abusivo delle clausole contrattuali ad opera del giudice dell'esecuzione, demanda, però, ad una sede giudiziale distinta la declaratoria di nullità di esse…”. par. 9.2] “Viene, poi, in rilievo - nei termini in precedenza delineati (p.p. 5, 6 e 8.1.) - il piano che intercetta il principio dell'autonomia procedurale degli Stati membri. - Sotto questo profilo, l'opposizione tardiva si lascia preferire perché è rimedio che l'ordinamento stesso appresta contro il giudicato (cfr. Cass., S.U., 16 novembre 1998, n. 11549; Cass., 6 ottobre 2005, n. 19429; Cass., 24 marzo 2021, n. 8299) e, quindi, consente, anzitutto, di mantenere ferma la configurazione del decreto ingiuntivo non opposto quale provvedimento idoneo a passare in giudicato formale e a produrre effetti di giudicato sostanziale. - Inoltre, in quanto rimedio di sistema contro il giudicato, tale soluzione permette, anche nel limitato campo del decreto ingiuntivo non opposto in materia consumeristica, di fare salvo il principio secondo cui il giudicato copre il dedotto e il deducibile - Al tempo stesso,
l'opposizione ex art. 650 c.p.c. si presenta come risposta coerente rispetto ai dicta della CGUE, giacché è idonea a rimettere in discussione il risultato di condanna conseguito dal creditore con il decreto ingiuntivo non opposto proprio in ragione del carattere abusivo della clausola del contratto fonte del diritto azionato in via monitoria, così da poter determinare la caducazione di quel decreto ovvero la riduzione del suo importo quale conseguenza della dichiarazione della natura abusiva di una o più clausole, con sentenza - come detto - suscettibile di passare in giudicato formale e con attitudine al giudicato sostanziale.
Ed ancora, tale soluzione consente di non derogare alla regola (tra le tante, Cass., 18 febbraio 2015, n. 3277 e Cass., 14 febbraio 2020, n. 3716) secondo cui in sede di opposizione all'esecuzione, ove alla base dell'opposizione sia posto un titolo esecutivo giudiziale, non possono farsi valere fatti impeditivi anteriori alla formazione del titolo, così da non mettere in discussione la natura di titolo esecutivo giudiziale del decreto ingiuntivo non opposto.”.
E d'altra parte lo stesso G.E., nell'ordinanza sopra richiamata, ha segnato i confini della presente opposizione in linea con il principio affermato dalle Sezioni Unite:
“informa ed autorizza i debitori che entro 40 giorni da oggi possono proporre opposizione a decreto ingiuntivo ai sensi dell'art. 650 c.p.c. innanzi citato per far accertare solo ed esclusivamente l'eventuale abusività delle clausole, con effetti sull'emesso decreto ingiuntivo”.
Pertanto, sono inammissibili in questa sede i motivi di opposizione vertenti sull'applicazione di interessi usurari, sulla liberazione del fideiussore ai sensi dell'art. 1956 c.c., sulla violazione del dovere di buona fede e sulla nullità della fideiussione per violazione dell'art. 2 comma lett. a) L. n. 287 del
1990 in relazione al provvedimento n. 55 del 2005 della Banca D'Italia. Peraltro, con riguardo a tale ultimo profilo, va considerato che le Sezioni Unite della Cassazione, con la nota sentenza n. 41994 del 30 dicembre 2021, hanno affermato la nullità parziale (e non integrale) delle pagina 3 di 5 fideiussioni che riproducano determinate clausole incluse nel modello di fideiussione omnibus predisposto dall'ABI ed oggetto di censura da parte della nella qualità di Autorità Antitrust, e Pt_6 specificamente: la clausola che prevede la rinuncia ai termini di cui all'art. 1957 cod. civ.; la clausola nota come "clausola di reviviscenza", secondo la quale il fideiussore è tenuto a rimborsare alla banca le somme che dalla banca stessa fossero state incassate in pagamento di obbligazioni garantite e che dovessero essere restituite a seguito di annullamento, inefficacia o revoca dei pagamenti stessi, o per qualsiasi altro motivo;
la clausola che estende la garanzia anche agli obblighi di restituzione del debitore derivanti dall'invalidità del rapporto principale.
Ora, nel caso di specie, al di là di ogni altra questione, va rilevato che la fideiussione prestata dalla
è una fideiussione specifica, riferita al finanziamento ipotecario del 26.3.2001. Pt_3
Il debito da essa garantito, dunque, non deriva da ipotetiche e indeterminate operazioni del soggetto garantito che possono cagionare una oscillazione della misura della garanzia.
È perciò evidente che nella fattispecie in esame l'impegno di garanzia non deriva dalla conclusione di fideiussioni omnibus ma da una fideiussione ordinaria, riferendosi non ad obbligazioni future ma ad un credito esattamente individuato.
Per tale motivo l'opponente non può giovarsi dell'accertamento della B.I., che ha riguardato esclusivamente lo schema contrattuale elaborato dall'ABI per le fideiussioni omnibus senza investire il settore delle fideiussioni rilasciate a garanzia di obbligazioni derivanti da specifiche operazioni bancarie (cfr. in particolare il punto 2 e il punto 9 del Provv. n. 55 del 2005, ove si chiarisce che
"l'istruttoria riguarda lo schema contrattuale relativo alla "fideiussione a garanzia delle operazioni bancarie", che disciplina la prestazione della garanzia fornita da un soggetto (fideiussore) a beneficio di qualunque obbligazione, presente e futura, del debitore di una banca"; cfr. anche i punti 13, 27 e ss., 35,
42, 43 e ss., 53, 59, 72 e ss., 78 e ss., 86).
In effetti, le determinazioni della riguardavano specificamente il settore bancario e le ripercussioni Pt_6 significative sul mercato del credito conseguenti alla violazione alla normativa antitrust (art. 2 L. n. 287 del 1990), mentre la garanzia in contestazione in questa sede non ha ad oggetto operazioni bancarie né obbligazioni future - e cioè ipotetiche ed indeterminate operazioni del soggetto garantito che possano determinare un'oscillazione della misura della garanzia - bensì accede ad un singolo negozio giuridico ed ha ad oggetto un credito esattamente individuato.
La presente causa va pertanto inquadrata tra le cause che non possono giovarsi, ai fini dell'accertamento dell'illecito antitrust dedotto, di provvedimenti sanzionatori o meno provenienti dall'autorità (all'epoca) operante a tutela della concorrenza nel mercato bancario (e cioè le cosiddette cause follow on), ma al contrario parte opponente è onerata dell'allegazione e dimostrazione di tutti gli elementi costitutivi della fattispecie, tra i quali rientra quello della stessa esistenza di un'intesa illecita all'epoca della sottoscrizione del contratto impugnato (causa stand alone).
In merito a tale aspetto non è stato tuttavia fornito alcun elemento in grado di provare, anche solo a livello indiziario, l'esistenza dell'illecito concorrenziale dedotto in giudizio.
In particolare, l'opponente non ha depositato documenti né articolato mezzi di prova da cui sia dato evincere che all'epoca di sottoscrizione della fideiussione contestata un numero significativo di istituti di credito, all'interno del medesimo mercato, avesse coordinato la propria azione al fine di sottoporre alla clientela dei modelli uniformi di fideiussione per operazioni specifiche in modo da privare quella stessa clientela del diritto ad una scelta effettiva e non solo apparente tra prodotti alternativi e in reciproca concorrenza.
Esaminando invece gli unici motivi di opposizione ammissibili in questa sede, vale a dire quelli vertenti sull'abusività della clausola fideiussoria di deroga all'art. 1957 c.c. di cui all'art. 12 del contratto di mutuo e della clausola di deroga alla competenza territoriale di cui all'art. 13 del medesimo pagina 4 di 5 contratto, è sufficiente rilevate che dette clausole, contenute in un contratto stipulato nella forma solenne dell'atto notarile, sono state oggetto di una specifica trattativa individuale e, pertanto, sono sottratte all'applicazione della disciplina consumeristica in tema di clausole abusive (cfr. previgente art. 1469 ter c.c., ora art. 34 Codice del Consumo).
Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo in base ai valori medi di cui al d.m. 147/22, con esclusione della fase istruttoria non espletata. Quanto alla posizione delle società terze intervenute, ritiene questo giudicante di dover liquidare in favore di le spese relative alle fasi di studio ed introduttiva ed in favore di Parte_4 CP_3 le spese relative alla fase decisoria, tenendo conto dell'attività difensiva effettivamente svolta da
[...] ciascuna di esse.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
dichiara in parte inammissibile e rigetta nel resto l'opposizione e, per l'effetto, dichiara definitivamente esecutivo il decreto ingiuntivo opposto;
condanna la parte opponente a rimborsare alle altre parti le spese di lite, che si liquidano per onorari in
€ 8400,00 in favore di ed € 4100,00 in favore di ciascuna delle società intervenute, oltre CP_1
i.v.a., c.p.a. e spese generali.
Foggia, 3.4.2025
Il Giudice
dott. Giuseppe Sciscioli
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