Sentenza 16 febbraio 2021
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Venezia, sez. II, sentenza 16/02/2021, n. 220 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Venezia |
| Numero : | 220 |
| Data del deposito : | 16 febbraio 2021 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 16/02/2021
N. 00220/2021 REG.PROV.COLL.
N. 00648/2020 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto
(Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 648 del 2020, proposto da
Autodemolizione NE S.n.c. di TO RT & C., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati Sergio Dal Pra', Luca Dona', Alessandro Janna, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio Sergio Dal Pra' in Padova, via Morgagni n. 44;
contro
Comune di Campodarsego, in persona del Sindaco pro tempore , rappresentato e difeso dall'avvocato Vittorio Domenichelli, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso il suo studio in Padova, Gall. G. Berchet n. 8;
per la condanna
del Comune di Campodarsego al risarcimento di tutti i danni subiti da Autodemolizione NE s.n.c. a titolo di responsabilità contrattuale ai sensi degli artt. 1218 c.c. e ss., nonché per violazione del generale principio di tutela di buona fede e correttezza, o in via subordinata a titolo di responsabilità precontrattuale ai sensi degli artt. 1337 e 1338 c.c.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Comune di Campodarsego;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 14 gennaio 2021, svoltasi da remoto con modalità di videocollegamento, la Dr.ssa Daria Valletta e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
Con l’atto introduttivo del giudizio la società ricorrente ha dedotto di essere proprietaria, nel Comune di Campodarsego, di un’area produttiva con sovrastante fabbricato artigianale, ubicata lungo la S.R. n. 307 (“Strada del Santo”), in parte inclusa nell’ambito del progetto approvato con l’Accordo di Programma siglato in data 25.1.1999 dal Comune stesso, la Provincia di Padova e la Regione Veneto. Ha, altresì, rappresentato che l’incidenza negativa dell’intervento programmato sulla proprietà della ricorrente era già stata evidenziata con ricorso n. 772/2008 R.G. proposto al T.A.R. Veneto, con cui era stata impugnata la delibera della Giunta Comunale di Campodarsego del 5.2.2008 n. 15, avente ad oggetto l’ “ Approvazione del progetto definitivo della viabilità di collegamento tra la S.R. n. 307 e le opere stradali realizzate da S.F.M.R. per l’eliminazione del passaggio a livello sulla S.P. n. 70 in Comune di Campodarsego” .
In seguito all’introduzione di detto giudizio le parti pervenivano a una transazione, in forza della quale, a fronte della rinuncia al ricorso, il Comune di Campodarsego “ per quanto di sua competenza, si impegna a mantenere, come rappresentato nel progetto di cui alle premesse, i quattro accessi carrabili che permettono l’ingresso e l’uscita diretti, a doppio senso, sia di autovetture che di furgoncini, camioncini, autocarri ed autoraticolati, consentendo le otto “svolte a sinistra” per entrare nel sito da nord e per uscire dal sito verso sud (direzione Padova) per tutti i veicoli”.
Poiché il Comune si rendeva inadempiente agli obblighi assunti con tale transazione, la ricorrente introduceva giudizio civile per ottenere il risarcimento dei danni conseguenti a tale inadempimento: il Tribunale ordinario concludeva il giudizio declinando la propria giurisdizione in favore del Giudice Amministrativo, ai sensi dell’art. 133, comma 1, lett. a), n. 2) del d.lgs. 104/2010.
Sulla scorta di tali premesse la società Autodemolizione NE ha chiesto la condanna dell’ente resistente al risarcimento dei danni contrattuali causati dalla propria condotta: in particolare, la ricorrente afferma che gli interventi concretamente effettuati sulla sede viaria avrebbero determinato l’alterazione delle modalità di accesso alle sue aree, riducendo le svolte a sinistra a sole quattro rispetto alle otto iniziali; inoltre, l’installazione di dissuasori stradali e la segnaletica apposta avrebbe reso più complessa l’effettuazione di tutte le manovre di svolta (sia in entrata, che in uscita) dai quattro gli accessi presenti in loco .
L’inadempimento del Comune, si osserva, si coglierebbe anche in relazione alla violazione degli obblighi di buona fede e correttezza che regolano il rapporto contrattuale, tenuto conto del potere del Comune di partecipare alle scelte progettuali relative all’organizzazione della sede viaria, eventualmente promuovendo soluzioni alternative satisfattive degli interessi del privato.
La ricorrente ha, dunque, concluso precisando che oggetto della domanda proposta non è l’adempimento degli obblighi assunti in transazione, ma la condanna dell’Amministrazione al risarcimento del danno da inadempimento, quantificato in misura corrispondente alle spese da sostenersi per la realizzazione di una nuova viabilità interna, necessaria a garantire una adeguata funzionalità produttiva dell’azienda, pari a € 220.000,00, ovvero alla diversa somma determinata dal TAR secondo equità.
In via subordinata, si chiede che il Comune sia comunque condannato a risarcire i medesimi danni a titolo di responsabilità precontrattuale ex artt. 1337 e 1338 c.c., per il caso in cui volesse ritenersi che non era “ di sua competenza ” mantenere i quattro accessi alla proprietà della ricorrente, con le modalità di svolta invariate.
Si è costituito in giudizio il Comune di Campodarsego, chiedendo la reiezione del ricorso.
All’udienza in data 14.01.2021, svoltasi da remoto con modalità di videocollegamento, la causa è stata trattenuta in decisione.
DIRITTO
Con il ricorso in disamina la società Autodemolizione NE ha chiesto la condanna del Comune di Campodarsego al risarcimento dei danni causati in ragione dell’inadempimento agli obblighi assunti dall’ente con la stipula della transazione sottoscritta in data 9.12.2008, il cui schema era stato previamente approvato con la deliberazione della G.C. n. 124 del 04.12.2008 ( cfr . doc. 1 II elenco documenti della produzione di parte resistente).
Si assume, in particolare, che in ragione di tale accordo il Comune si sarebbe impegnato a mantenere inalterati i quattro accessi carrabili all’area di proprietà della ricorrente, che permettono l’ingresso e l’uscita diretti, a doppio senso, e consentono le otto svolte a sinistra per entrare nel sito da nord e per uscire dal sito verso sud per tutti i veicoli; in sede di esecuzione di un intervento sulla sede viaria, le svolte a sinistra sarebbero state ridotte a sole quattro rispetto alle otto iniziali, e sarebbero state complessivamente rese meno agevoli le modalità di accesso alla proprietà, a causa dell’installazione di dissuasori e del tratteggio della segnaletica stradale.
Occorre, in primo luogo, verificare se sussista il lamentato inadempimento agli obblighi contrattualmente assunti da parte dell’ente resistente.
Giova, a tal fine, trascrivere il contenuto, nella parte di interesse, della transazione le cui previsioni si assumono violate: a fronte della rinuncia al ricorso nr. 772/08 da parte della ricorrente, il Comune si impegnava “ per quanto di sua competenza” a mantenere “come rappresentato nel progetto di cui alle premesse, i quattro accessi carrabili che permettono l’ingresso e l’uscita diretti, a doppio senso, sia di autovetture che di furgoncini, camioncini, autocarri ed autoarticolati, consentendo le otto svolte a sinistra per entrare nel sito da nord e per uscire dal sito verso sud (direzione Padova) per tutti i veicoli ” ( cfr . doc. 1 II elenco documenti del Comune: in particolare, allegato doc. 2 alla comparsa di costituzione e risposta nel giudizio civile).
Occorre rilevare che il testo dell’accordo risulta contenere, in parte de qua , una contraddizione tra le espressioni utilizzate e il contenuto del progetto elaborato dalla Provincia richiamato nelle premesse, giacché tale progetto prevedeva già, per uno dei quattro accessi alla proprietà della ricorrente (e cioè quello indicato come accesso nr. 2), l’esclusione della possibilità di svolta a sinistra: tale circostanza non è stata contestata dalla ricorrente ( cfr . all. 9 al doc. 2 del II elenco della produzione di parte resistente).
Del pari pacifico tra le parti è che, in sede di successiva realizzazione dell’opera, vi è stata la soppressione di due ulteriori svolte a sinistra nell’accesso n. 3.
Ciò premesso, il Collegio ritiene che alla stregua del contenuto della pattuizione invocata non sia possibile ritenere la sussistenza del lamentato inadempimento da parte del Comune.
Viene, in primo luogo, in rilievo un progetto di risistemazione viabilistica di competenza della Provincia di Padova, oggetto di un accordo di programma sottoscritto anche dal Comune di Campodarsego in riferimento ai lavori relativi al territorio comunale.
Risulta chiaro dal tenore della transazione richiamata (e, segnatamente, dall’inciso “per quanto di sua competenza ”) che l’impegno assunto dal Comune era relativo esclusivamente agli interventi rientranti nella competenza propria dell’ente, senza assunzione di alcuno specifico obbligo (né diversamente avrebbe potuto essere) di incidere sul progetto elaborato dalla Provincia, richiamato nelle premesse, determinandone una variazione.
Tale progetto, come già evidenziato, già prevedeva la riduzione da otto a sei delle svolte a sinistra praticabili dagli accessi insistenti sulla proprietà privata: deve, dunque, ritenersi che le parti, nel richiamare le “ otto svolte a sinistra ” asseritamente consentite dal progetto, ne abbiano equivocato i contenuti, cadendo in errore.
Prescindendo in questa sede da ogni riflessione, in quanto non pertinente in mancanza di ogni deduzione delle parti sul punto, circa l’eventuale rilievo dell’errore sulle sorti della transazione, il Collegio osserva che debba escludersi l’esistenza di un inadempimento agli obblighi contrattuali assunti dal Comune, giacché, come osservato, il contenuto di tale obbligo deve essere ricondotto al rispetto delle previsioni del progetto richiamato (seppur oggetto di errata comprensione, comune alle parti), nell’ambito, comunque, delle competenze proprie dell’ente.
Né, d’altro canto, a fronte di quanto osservato dal Comune circa la competenza dell’ente Provincia alla materiale realizzazione dell’intervento, parte ricorrente ha dedotto che l’eliminazione delle due ulteriori possibilità di svolta a sinistra in fase esecutiva, ovvero l’apposizione dei dissuasori e della segnaletica di strada, siano da ricondurre ad attività posta in essere dall’ente resistente, in violazione degli obblighi assunti. Ne discende che, anche relativamente a tali condotte, non si configura alcun inadempimento agli obblighi discendenti dalla transazione.
Parte ricorrente assume ancora, in via subordinata, che sarebbe configurabile una responsabilità dell’ente ai sensi degli artt. 1337 e 1338 c.c., giacché il Comune avrebbe dovuto conoscere i limiti della propria competenza e del corrispondente proprio potere di intervento sul progetto in questione e, dunque, avrebbe dovuto rendere edotta Autodemolizione NE s.n.c. dell’impossibilità dell’oggetto della propria prestazione.
Tale argomentazione non coglie nel segno: il tenore delle espressioni utilizzate nell’atto di transazione non conduce a ritenere, come vorrebbe la ricorrente, che il Comune si sia impegnato a intervenire sulla progettazione o sull’attività di esecuzione del progetto, entrambe di competenza della Provincia, al fine di assicurare che venisse preservato lo stato dei luoghi esistente al momento della stipula dell’atto. Come in precedenza osservato, l’ente ha invece assunto l’impegno di mantenere, per quanto di sua competenza, i quattro accessi carrabili alla proprietà della ricorrente con le correlate possibilità di svolta, ritenendo di fare ciò in aderenza alle previsioni del progetto approvato dalla Provincia, sulla scorta dell’errore comune alle parti in precedenza evidenziato.
In tal senso, non consta che l’ente abbia assunto impegni esulanti l’ambito delle proprie competenze, in violazione dei generali doveri di correttezza e buona fede gravanti sulle parti in ogni momento dello svolgersi del rapporto contrattuale.
Conclusivamente, il ricorso deve essere rigettato.
Alla luce delle motivazioni a sostegno della presente decisione, come in precedenza illustrate, appare equo compensare integralmente tra le parti le spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'Autorità amministrativa.
Così deciso in Venezia nella camera di consiglio del giorno 14 gennaio 2021, svoltasi da remoto con modalità di videocollegamento, con l'intervento dei magistrati:
Alberto Pasi, Presidente
Marco Rinaldi, Primo Referendario
Daria Valletta, Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Daria Valletta | Alberto Pasi |
IL SEGRETARIO