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Sentenza 25 giugno 2025
Sentenza 25 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Teramo, sentenza 25/06/2025, n. 442 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Teramo |
| Numero : | 442 |
| Data del deposito : | 25 giugno 2025 |
Testo completo
N. R.G. 330/2021
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di TERAMO
GIUDICE DEL LAVORO
Il Tribunale, nella persona del Giudice del Lavoro dott.ssa Daniela d'Adamo
All'udienza del 25.6.2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Con motivazione contestuale pubblicata all'esito dell'udienza svolta in modalità cartolare nella causa promossa da:
società appartenente al gruppo Controparte_1 [...]
con sede legale in Milano, Piazza Tre Torri n. 3, CAP 20145, (P. Iva n. CP_2
), in persona dei procuratori e legali rappresentanti, rappresentata e difesa dal Prof. P.IVA_1
Avv. Giovanni Battista Bisogni del Foro di Roma ed elettivamente domiciliato in L'Aquila presso lo Studio dell'Avv. Danilo Iannarelli, via Guido Polinoro n. 1;
RICORRENTE
Contro
nata Charleroi -Belgio- 17.7.1961 (cod. fisc. Controparte_3
) residente a[...]H, Roseto degli Abruzzi (TE), C.F._1 rappresentata e difesa, dall'Avv. Manola Di Pasquale e dall'Avv. Matteo Lupi, elettivamente domiciliata in Teramo via F. Ciotti n. 17 presso nello studio di essi avvocati con domicilio E telematico manola. – Email_1 Email_3
RESISTENTE
CONCLUSIONI
Alla odierna udienza di discussione le parti hanno discusso la causa mediante produzione di note sostitutive dell'udienza del 25.6.2025 ex art. 127-ter c.p.c.
Per parte ricorrente: “Piaccia all'Ill.mo Giudice adito, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione respinta e disattesa, accogliere il presente ricorso e, conseguentemente:
- accertare e dichiarare l'inesistenza della giusta causa ex art. 2119 c.c., invocata dalla Sig.ra al momento delle proprie Dimissioni e conseguentemente dichiarare il diritto di CP_3
a vedersi corrispondere dall'Agente le somme dovute a titolo di indennità di preavviso, CP_1 quantificate in Euro 127,35;
- accertare e dichiarare il diritto di a ottenere in restituzione, ex art. 2033 c.c., le CP_1 somme di Euro 31.481,80 anticipate a titolo di Compensi Straordinari alla Sig.ra CP_3
in virtù del richiamato Contratto di agenzia e della Lettera di Incentivazione;
[...]
- accertare e dichiarare il diritto di a ottenere la restituzione delle somme dovute a CP_1 titolo di Benefit Polizza e “Servizi Ipad per le fatture da agosto a settembre 2015”, rispettivamente pari ad Euro 134,17 ed Euro 53,04, come da documentazione versata in atti;
- per l'effetto, condannare la Sig.ra al pagamento di complessivi Euro Controparte_3
31.780,33, oltre interessi e rivalutazione dal giorno della domanda, per le motivazioni diffusamente esposte.
- con vittoria di spese, diritti ed onorari di giudizio”; per parte resistente: “Voglia l'Ill.mo Tribunale adito:
1) rigettare la domanda formulate da perché Controparte_1 infondata in punto di fatto e di diritto per le ragioni tutte espresse nel corpo dell'atto e che risulteranno nel corso di causa.
2) Condannare al danno da lite temeraria;
Controparte_1
3) Dichiarato legittimo il recesso per giusta causa e ritenere riservata la ulteriore e conseguente domanda tesa al riconoscimento delle indennità tutte di fine rapporto derivanti dal contratto e del danno patrimoniale, Perdita di chance e lucro cessante conseguente.
4) Sempre con vittoria di spese e competenze di lite”.
OGGETTO: rapporto di agenzia e altri rapporti di collaborazione ex art. 409 n. 3 c.p.c.
FATTO E MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con ricorso promosso ex articolo 414 c.p.c. depositato in data 23.2.2021,
[...] ha evocato in giudizio chiedendo Parte_1 Controparte_3
l'accoglimento delle seguenti conclusioni:
Pag. 2 di 16 “- accertare e dichiarare il diritto di di ottenere in restituzione, ex art. 2033 c.c., CP_1 le somme di Euro 31.481,80 anticipate a titolo di Compensi Straordinari alla Sig.ra
in virtù del richiamato Contratto di agenzia e della Lettera di Incentivazione;
CP_3
- accertare e dichiarare l'inesistenza della giusta causa ex art. 2119 c.c., invocata dalla
Sig.ra al momento delle proprie Dimissioni e conseguentemente dichiarare il CP_3 diritto di a vedersi corrispondere dall'Agente le somme dovute a titolo di CP_1 indennità di preavviso, quantificate in Euro 127,35;
- accertare e dichiarare il diritto di di ottenere la restituzione delle somme CP_1 dovute a titolo di Benefit Polizza e “Servizi Ipad per le fatture da agosto a settembre
2015”, rispettivamente pari ad Euro 134,17 ed Euro 53,04, come da documentazione versata in atti;
- per l'effetto, condannare la Sig.ra al pagamento di complessivi Euro CP_3
31.780,33, oltre interessi e rivalutazione dal giorno della domanda, per le motivazioni diffusamente esposte;
- con vittoria di spese, diritti ed onorari di giudizio”.
A sostegno delle proprie richieste ha dedotto: a) che tra le parti sarebbe intercorso, nell'agosto 2013, contratto di agenzia, con cui la conferiva alla Promotrice CP_4
l'incarico di promuovere la conclusione di contratti aventi ad oggetto prodotti dell'istituto di credito;
b) che il negozio giuridico principale (denominato “contratto”) veniva integrato, nelle proprie disposizioni precettive, da un richiamo, per relationem, al contenuto di una specifica lettera di incentivazione, sottoscritta dalla stessa resistente, e da una lettera di intenti;
c) che, tra gli emolumenti economici destinati all'incentivazione della promotrice, vi era anche il cd. compenso straordinario, specificamente disciplinato dall'art. 2 della lettera, a tenore del quale: “la prevede a Suo favore un compenso CP_4 provvigionale mensile (di seguito anche “compenso straordinario”) a partire dal mese di decorrenza del Contratto di Agenzia, da calcolarsi e da erogarsi subordinatamente a quanto disposto successivamente:
2.1 il compenso straordinario, pari ad euro 4.500,00, Le verrà riconosciuto per una durata massima di 48 mesi;
2.2. il compenso straordinario Le sarà assicurato attraverso una integrazione provvigionale di quanto da Lei mensilmente maturato in virtù delle provvigioni scaturenti dal Contratto di Agenzia nonché di ogni altra forma di remunerazione sia ordinaria che straordinaria comunque di Sua spettanza (…).
Pag. 3 di 16
2.5 La Banca, in base a quanto con Lei discusso e a quanto da Lei dichiarato, Le fissa nella tabella sottoindicata gli obiettivi intermedi FNT17 al cui raggiungimento è subordinato il rinnovo del compenso straordinario concordato (…)
2.6 ad ogni singola Scadenza la Banca verificherà il raggiungimento dell'obiettivo di
FNT1 preventivamente concordato di cui alla precedente tabella e: (…) c) nel caso in cui il risultato di FNT1 fosse inferiore al 50% del relativo obiettivo di FNT1, il compenso straordinario verrà automaticamente interrotto fino alla scadenza successiva, senza necessità di comunicazione alcuna”; c) che, peraltro, l'art. 3 del medesimo accordo statuiva: “Con riferimento ai provvedimenti di incentivazione (…) qualora la cessazione dal contratto di Agenzia avvenisse per Suo recesso (…) Lei dovrà restituire alla Banca tutti i compensi a Lei precedentemente eventualmente corrisposti a titolo di incentivazione in virtù dei provvedimenti di cui sopra senza necessità di formale richiesta da parte della Banca (…)” ; d) che, pertanto, sulla base delle espresse disposizioni contrattuali, debitamente approvate per iscritto ex art. 1341 c.c., la CP_3 si era impegnata a restituire tale compenso aggiuntivo in ipotesi di recesso proveniente dal promotore;
e) che, con raccomandata del 20.9.2015, essa resistente comunicava il proprio intento di determinare la cessazione degli effetti del contratto per giusta causa, a seguito di numerose asserite inadempienze imputabili ad;
f) che, pertanto, la CP_1
avrebbe diritto di ripetere tale compenso straordinario, ex art. 2033 c.c., sulla CP_4 base di quanto stabilito dalle disposizioni contrattuali debitamente approvate ed a fronte della natura “anticipatoria” di tale emolumento, trattandosi, in sostanza, di un acconto provvigionale, ex se subordinato al raggiungimento dei risultati specificamente indicati nell'allegato alla documentazione contrattuale, ; g) che, pertanto, a fronte del mancato raggiungimento degli obbiettivi cui era subordinata la esigibilità del diritto a conseguire il suddetto corrispettivo, tali compensi sarebbero stati esautorati della propria ratio giustificatrice;
h) che, infatti, la avrebbe percepito e mantenuto gli importi CP_3 erogati (e relativi al periodo tra agosto 2013 e febbraio 2014) senza aver mai raggiunto il cd. Obiettivo FNT1 progressivo al cui conseguimento, peraltro, era subordinato il rinnovo del compenso straordinario;
i) che, pertanto, non solo la aveva interrotto CP_4
l'erogazione del suddetto emolumento ma che il mancato raggiungimento degli obiettivi, unito alle anticipate dimissioni della rendevano le somme erogate un indebito CP_3 pagamento;
j) che, comunque, gli addotti motivi di “giusta causa” posti alla base delle dimissioni spiegate dalla (concernenti, in estrema sintesi, l'aver disatteso CP_3
Pag. 4 di 16 l'impegno di collocare la stessa presso una filiale di imminente aperura, la mancata creazione di un team, di strutture idonee a fornire gli strumenti di attrazione per la clientela, fondamentali nell'attività di procacciamento di affari, la mancata implementazione, a differenza di quanto previamente promesso, di corsi di formazione specifici) non potevano dirsi in alcun modo fondati, dal momento che tali doglianze avrebbero ad oggetto aspetti integralmente rientranti nell'autonomia organizzativa e gestionale del promotore, per nulla imputabili ad e, comunque, inidonei – per la CP_1 loro genericità – a fondare la cd. giusta causa del recesso;
k) che, ad ogni buon conto, la sarebbe stata affiancata da tre figure professionali poste a suo supporto, CP_3 deputate ad implementare la sua competenza e formazione, ossia un Tutor:
[...]
un Business Manager, ed un Executive Manager, Per_1 Persona_2 Per_3
; l) che la stessa avrebbe svolto, su iniziativa della ricorrente, diversi corsi di
[...] formazione, con annessi numerosi confronti operativi tra colleghi, organizzati e tenuti dal Business Manager, con cadenza mensile;
m) che, pertanto, l'assenza di una causa giustificatrice delle dimissioni del promotore avrebbe comportato l'onere di corrispondere la cd. indennità da mancato preavviso, ex artt. 2118 e 1750 c.c.; n) che la stessa resistente avrebbe beneficiato di “Benefit Polizza” e della “rata IPad” , oggetto di trattenuta da parte della dal netto da corrispondere al Promotore, indebitamente CP_4 versate e trattenute dalla trattandosi, ex art. 11 del Contratto, di oneri e CP_3 contributi a carico dell'agente e, pertanto, percepite mantenute sine causa.
Si è costituita in giudizio parte resistente, la quale, nel contestare tutto quanto ex adverso articolato, ha dedotto sinteticamente: 1) che le clausole vessatorie sottoscritte dalla resistente, ivi inclusa quella che prevedeva la restituzione delle somme incamerate a titolo di “compenso straordinario” in caso di recesso del promotore, sarebbero inoperanti, in quanto non vi sarebbe stato il rispetto degli oneri cui è subordinata l'efficacia delle clausole stesse, dal momento che il requisito della specifica approvazione per iscritto non può dirsi integrato dal generico richiamo in blocco delle condizioni generali di contratto o di gran parte di esse, circostanza verificatasi nel caso di specie, e considerato che sia nel contratto che nella lettera di intenti e nella lettera volta a disciplinare le misure incentivanti, si operava un generico richiamo a tutte o alla maggior parte delle clausole pattuite nei documenti contrattuali, ricomprendendovi, peraltro, anche disposizioni del tutto avulse, ex art. 1341 co. 2 c.c., dal vaglio di vessatorietà, non comportando, queste ultime, alcuna limitazione o diversa distribuzione
Pag. 5 di 16 delle rispettive responsabilità o limitazioni di facoltà ecc., confondendosi, pertanto, normalissime clausole tese a disciplinare gli aspetti normativi ed economici del rapporto instaurato con disposizioni realmente limitative dei diritti del Promotore, come quella su cui, oggi, la ricorrente fonda la pretesa restitutoria;
2) che i compensi straordinari non potrebbero essere comunque qualificati a titolo di acconti o anticipi provvigionali, essendo palese, dal tenore letterale delle statuizioni negoziali, la loro natura di incentivi, destinati, pertanto, a formare un quid pluris volto a sommarsi alle provvigioni;
3) che, stante la diversa natura giuridica della posta creditoria vantata da , trattandosi di CP_1 un compenso ulteriore idoneo a sommarsi a quanto pattuito a titolo provvigionale, controparte non potrebbe pretenderne la restituzione a titolo di pagamento indebito ex art. 2033 c.c., quanto, piuttosto, di arricchimento sine causa (rimedio non specificamente articolato), dovendosi, oltretutto, fare riferimento anche a quanto disposto nell'art. 1185
c.c., non potendo il debitore pretendere la restituzione di quanto pagato e dovuto al creditore, anche ove abbia ignorato l'esistenza del termine;
4) che le dimissioni della sarebbero supportate da giusta causa, rappresentata nella lettera con cui veniva CP_3 comunicato il recesso, nella quale quest'ultima dava atto di come la avesse CP_4 integralmente disatteso le promesse e le prospettive professionali delineate in sede di trattative, avendo collocato la promotrice, per più di sette mesi, in una sede inidonea, priva di rudimentali sportelli bancari adibiti a front-office, servizi di clientela ecc.
(necessari nell'espletamento dell'attività di “procacciamento”), non avendo affatto investito nella sua formazione professionale, rispondendo con una totale assenza di supporto formativo e di crescita, dal momento che i referenti indicati da controparte nel proprio atto introduttivo erano tutt'altro che presenti in loco e, ad ogni buon conto, carenti nella coordinazione e nell'assistenza nei confronti dei promotori, la cui attività doveva essere valorizzata ed orientata.
La causa è stata istruita documentalmente e tramite prove testimoniali.
Pervenuta sul ruolo dell'odierno Giudicante in data 28.5.2025, la stessa è stata trattenuta in decisione, all'esito dell'udienza cartolare di discussione, in data 25.6.2025, previa concessione dei termini per il deposito di note conclusive autorizzate.
*
La domanda è fondata solo parzialmente e nei termini che seguono.
Tra le parti è incontestabilmente intercorso un rapporto inquadrabile nella fattispecie di cui al n. 3 dell'art. 409 c.p.c., regolato da più fonti negoziali integranti il contratto
Pag. 6 di 16 dell'8.8.2013 (doc. 5), ossia la lettera di intenti del maggio 2013 (doc.3 ) e la lettera di incentivazione dell'8.8.2013 (doc. 4).
Ciò che costituisce oggetto del contendere nell'odierno giudizio è, in primo luogo, la debenza dell'obbligo dell'agente di restituire quanto riscosso in termini di “compenso straordinario”, nonché l'obbligo della stessa di corrispondere l'indennità da mancato preavviso, stante l'esplicito disposto di cui all'art. 1750 c.c., a tenore del quale se è a tempo indeterminato, ciascuna delle parti può recedere dal contratto dandone preavviso all'altra entro un termine stabilito, nonché il vaglio circa la sussistenza dei presupposti per ripetere quanto illegittimamente incamerato a titolo di “benefit polizza” e servizi I-
Pad.
Ebbene, a fronte di una certa sovrapposizione di concetti introdotti mediante la domanda attorea, occorre fare un po' di chiarezza ed enucleare la causa petendi posta alla base della propria domanda restitutoria.
Infatti, il ricorrente ha, da una parte, chiesto la restituzione delle somme erogate a titolo di incentivazione (come espressamente pattuito nella lettera sottoscritta dalla controparte) dal momento che l'art.
3.1. di suddetto accordo stabiliva: “Con riferimento ai provvedimenti di incentivazione (…) qualora la cessazione dal contratto di Agenzia avvenisse per Suo recesso (…) Lei dovrà restituire alla tutti i compensi a Lei CP_4 precedentemente eventualmente corrisposti a titolo di incentivazione in virtù dei provvedimenti di cui sopra senza necessità di formale richiesta da parte della CP_4
(…)” e, dall'altra, ha sottolineato come la natura di tale erogazione (corrisposta a titolo di acconto provvigionale) e il mancato concreto raggiungimento degli obiettivi funzionali all'erogazione dell'indennità, unita al prematuro recesso dal contratto di collaborazione, avrebbero reso, ex post, indebita l'erogazione economica effettuata, con conseguente possibilità, per il preponente, di agire ex art. 2033 c.c., per la restituzione di quanto corrisposto pur in assenza di una valida controprestazione eseguita e, quindi, determinandosi una sopravvenuta carenza del substrato causale-giustificativo della suddetta erogazione, assumendo, pertanto, i contorni di un pagamento sine causa.
Come appare ictu oculi evidente, purtuttavia, i due profili sono e devono rimanere distinti, dovendo gli stessi essere esaminati in via separata. Da una parte, infatti, occorre precisare come il punto 3.1. della lettera di incentivazione non preveda affatto un onere di restituzione dei compensi straordinari erogati subordinatamente al mancato raggiungimento degli obiettivi, bensì l'indistinto obbligo di restituire ed il
Pag. 7 di 16 corrispondente diritto di ottenere, ad nutum e, quindi, prescindendo dal regolare espletamento dell'incarico e dal raggiungimento degli obiettivi, quanto corrisposto a titolo di incentivazione e, quindi, anche il compenso straordinario.
Ed infatti, le conseguenze relative all'ipotesi di mancato raggiungimento degli obiettivi, in rapporto all'onere di erogare gli introiti incentivanti, è disciplinato dall'art. 2, allorquando, come pure evidenziato dal ricorrente, si prevede non la restituzione del compenso bensì l'interruzione, pro futuro, della erogazione del medesimo:“ad ogni singola Scadenza la Banca verificherà il raggiungimento dell'obiettivo di FNT1 preventivamente concordato di cui alla precedente tabella e: (…) c) nel caso in cui il risultato di FNT1 fosse inferiore al 50% del relativo obiettivo di FNT1, il compenso straordinario verrà automaticamente interrotto fino alla scadenza successiva, senza necessità di comunicazione alcuna”. (Punto 2.6, art. 2)”.
Ebbene, aldilà del fatto che ciò incide, come si vedrà, sulla qualificazione giuridica del suddetto introito, quello che rileva, in via preliminare, è sottolineare come sia necessario effettuare, da una parte, un vaglio sulla sussistenza dell'obbligo restitutorio in base all'espresso disposto normativo di cui all'art.
3.1 della Lettera e, dall'altro, un esame sostanziale dell'obbligo di restituzione in base alla natura del suddetto compenso, potendosi pervenire ad affermane la matrice “indebita” del pagamento solo allorquando si accerti che, effettivamente, tale somma fosse stata erogata a titolo di acconto sul pagamento provvigionale.
Ebbene, con riferimento al primo profilo, coglie nel segno l'eccezione di parte resistente relativamente alla natura vessatoria della clausola che prevedeva il suddetto obbligo restitutorio ed il mancato soddisfacimento dei requisiti di cui all'art. 1341 c.c.
Ferma la natura incontestabilmente vessatoria di detta disposizione, dal momento che – come accennato – essa limita la libertà dell'altra parte nell'esercizio del diritto di recesso, stabilendo che, indipendentemente dalle ragioni sottese alle dimissioni, dalla legittimità dell'esercizio del diritto e dall'effettivo conseguimento degli obiettivi,
l'agente debba restituire tutti gli importi incamerati a titolo di incentivazione e pur senza espressa formale richiesta della Banca, non risultano rispettati i parametri cui resta subordinata l'efficacia della clausola vessatoria ex art. 1341 co. 2 c.c.
Come noto, il requisito della specifica approvazione per iscritto ex art. 1341 comma 2
c.c., non appare essere pienamente rispettato nell'ipotesi di richiamo in blocco di tutte le
Pag. 8 di 16 condizioni generali di contratto o di gran parte di esse, comprese quelle prive di carattere vessatorio, poiché con tale modalità non è garantita l'attenzione del contraente debole verso la clausola a lui sfavorevole, in quanto ricompresa tra le altre richiamate.
Ed infatti, il co. 2 dell'art. 1341 c.c. espressamente stabilisce: “In ogni caso non hanno effetto, se non sono specificamente approvate per iscritto, le condizioni che stabiliscono, a favore di colui che le ha predisposte, limitazioni di responsabilita', facolta' di recedere dal contratto o di sospenderne l'esecuzione, ovvero sanciscono a carico dell'altro contraente decadenze, limitazioni alla facolta' di opporre eccezioni, restrizioni alla liberta' contrattuale nei rapporti coi terzi, tacita proroga o rinnovazione del contratto, clausole compromissorie o deroghe alla competenza dell'autorita' giudiziaria”.
Ne deriva, pertanto, che le clausole comportanti limitazioni meritano una specifica approvazione che non può esaurirsi nel generale richiamo di tutte le condizioni generali di contratto “in blocco”, snaturandosi, in questo modo, la ratio stessa della disposizione, che – a differenza di quanto avviene con le altre condizioni generali di contratto, ove si rimette alla diligenza media del contraente ed al principio di autoresponsabilità la possibilità di conoscere le condizioni pattuite, ponendo, sull'altro contraente, un più blando onere di garantire solo la conoscibilità delle suddette – ove si tratti di clausole vessatorie esige un più pregnante obbligo in capo a chi ha redatto la disposizione, proprio funzionale a condurre l'altra parte a conoscere e non ignorare le previsioni a sé sfavorevoli, nell'ambito di contrattazioni accompagnate da moduli prestampati e non negoziati.
Pertanto, va dato seguito al principio di diritto affermato dalla giurisprudenza di legittimità, la quale, aderendo all'indirizzo più rigoroso della miglior dottrina, ha precisato di recente che "il richiamo in blocco di tutte le condizioni generali di contratto
o di gran parte di esse, comprese quelle prive del carattere vessatorio, e la sottoscrizione indiscriminata delle stesse, sia pure apposta sotto la loro elencazione secondo il numero d'ordine, non determina la validità e l'efficacia, ai sensi dell'art.
1341, secondo comma, c.c. di quelle onerose, non potendosi ritenere che in tal caso sia garantita l'attenzione del contraente debole verso la clausola a lui sfavorevole fra quelle richiamate" (Cass. 11 giugno 2012, n. 9492).
Pag. 9 di 16 Non integra, quindi, il requisito della specifica approvazione per iscritto ex art. 1341 comma 2 c.c. il richiamo in blocco di tutte le condizioni generali di contratto o di gran parte di esse, comprese quelle prive di carattere vessatorio, e quindi la loro sottoscrizione indiscriminata, poiché con tale modalità non è garantita l'attenzione del contraente debole verso la clausola a lui sfavorevole, in quanto ricompresa tra le altre richiamate: trattasi infatti di una modalità di approvazione della clausola vessatoria tale da rendere oggettivamente difficoltosa la percezione della stessa, giacché la genericità di tale riferimento priva l'approvazione della specificità richiesta dall'art. 1341 c.c., in quanto la norma richiede non solo la sottoscrizione separata, ma anche la scelta di una tecnica redazionale idonea a suscitare l'attenzione del sottoscrittore sul significato delle clausole specificamente approvate (Tribunale di Reggio Emilia, 24.4.2018, n.623).
Ebbene, riportando tali coordinate ermeneutiche al caso di specie, è agevole constatare come il disposto qui attenzionato (contenuto nel punto 3.1. della lettera di intenti) è parte di un accordo negoziale collaterale composto da 3 articoli, tutti complessivamente richiamati, ex art. 1341 co. 2 c.p.c., nella parte finale del documento negoziale ai fini della approvazione.
E, dunque, appare autoevidente come il generico riferimento a tutte le fattispecie negoziali contenute nella lettera non consenta di ritenere che siano stati rispettati i parametri di efficacia della clausola vessatoria.
Del resto, ed in ogni caso, la medesima tecnica redazionale è stata utilizzata nel contratto stipulato il 19.8.2013 (nel quale vengono omnicomprensivamente richiamati, per relationem, quasi tutti gli articoli di cui il contratto di agenzia era composto, ivi inclusi quelli contenenti disposizioni non integranti vessatorietà, come ad esempio l'art. 5, volto a disciplinare le modalità di svolgimento dell'incarico) nonché nella lettera di intenti
(avente peraltro contenuto di negozio preparatorio e, in quanto tale, sostituito integralmente dal contratto successivamente stipulato nell'agosto del 2013), in cui si assiste ad un generico richiamo delle clausole riportate nello schema negoziale, ivi incluse quelle contenenti disposizioni non integranti i presupposti di cui all'art. 1341 co.
2 c.p.c.
Ne deriva, dunque, che la nullità parziale della fattispecie di cui all'art.
3.1. della lettera di incentivazione renda inoperante l'obbligo restitutorio in essa previsto.
Quanto all'altro profilo oggetto di vaglio in questa sede, lo stesso è infondato.
Pag. 10 di 16 Come si è già detto, parte resistente ha sottolineato come la fondatezza dell'obbligo restitutorio poggiasse sulla natura del compenso corrisposto (a titolo di anticipo di quanto dovuto in termini di provvigione) e, dunque, sulla natura – da vagliarsi ex post – indebita del suddetto pagamento, dal momento che lo scioglimento prematuro del rapporto, unito al mancato raggiungimento degli obiettivi, avrebbe qualificato in ottica retrospettiva come indebito l'emolumento riscosso.
Nello specifico, secondo la tesi di , le somme erogate alla resistente in qualità di CP_1 compensi straordinari, altro non sarebbero che anticipi/acconti delle provvigioni non ancora maturate e che, nel caso di specie, mai sarebbero maturate a fronte del recesso della dal contratto di agenzia. CP_3
La deduzione non trova riscontro oggettivo nella documentazione versata in atti.
L'anticipo provvigionale è un emolumento corrisposto in via anticipata al promotore/agente nell'ottica prospettiva di remunerarlo sulla scorta dell'attività che andrà in concreto ad espletare nell'esecuzione del mandato e, pertanto, trova la sua ratio giustificatrice nella necessità di corrispondere, in via anticipata, anche per consentire allo stesso di sostenere al meglio le spese legate all'esercizio delle proprie incombenze, quanto causalmente connesso con la propria produttività. Ne deriva, pertanto, che tale introito ha natura pur sempre provvigionale ed è legato alla mole di incarichi portati a buon fine ed all'esito positivo del procacciamento di clientela, pur essendo erogato in un momento antecedente alla sua maturazione.
Pertanto, nell'ipotesi in cui l'agente non dovesse conseguire i risultati sperati e programmati, tale pagamento diverrebbe indebito ex post, venendo meno la relativa causa solvendi.
Ebbene, in tema di ripetizione di indebito per costante giurisprudenza della Corte di
Cassazione
“l'onere della prova grava sul creditore istante, il quale è tenuto a provare i fatti costitutivi della sua pretesa, perciò, sia l'avvenuto pagamento, sia la mancanza di una causa che lo giustifichi (ovvero il venir meno di questa), prova che può essere fornita dimostrando
l'esistenza di un fatto negativo contrario, o anche mediante presunzioni". (Cass. 13 novembre 2003, n. 1146; Cass. 10 novembre 2010, n. 22872); anche mediante testimoni
(Cass. 9 agosto 2010, n. 18483).” (vedi da ultimo Cass. 14/05/2012 n.7501).
Pag. 11 di 16 Nel caso di specie parte ricorrente non ha dimostrato che tale emolumento avesse natura di anticipo delle provvigioni né, tantomeno, che la parte resistente non avesse portato a termine gli obiettivi connessi al compenso straordinario.
In ordine al primo profilo, appare evidente, da una semplice interpretazione letterale del contenuto della lettera di incentivazione, come tutti gli introiti in essa delineati, proprio al fine di promuovere ed incentivare, nelle fasi iniziali, l'attività svolta dall'agente, non assumessero la valenza di anticipi sulle future provvigioni, bensì avessero carattere di emolumenti iniziali aggiuntivi rispetto alla provvigione ordinariamente conseguita sulla scorta della produttività concretamente resa.
Nella parte definitoria relativa alla natura dei provvedimenti di incentivazione, infatti, si legge chiaramente di cosa si tratti, dal momento che viene esplicitato: “la intende CP_4 incentivare l'inizio della sua attività di promotore finanziario di riconoscendole, CP_1 in sostituzione di qualsiasi piano di incentivazione (…), un incentivo provvigionale come di seguito meglio precisato”.
Trattasi, dunque, di un quid pluris rispetto alla provvigione ordinaria.
L'art. 2 del medesimo accordo, poi, nel parlare specificamente del compenso straordinario, lo definisce quale integrazione provvigionale, e, nel delineare le modalità di accredito del suddetto emolumento, parla di un introito corrispondente ad euro
4.500,00 mensili lordi, riconosciuti per una durata massima di 48 mesi, e subordinatamente al vaglio del quantum di provvigioni guadagnate.
Si tratta, in sostanza, di un'integrazione del compenso proporzionata al guadagno mensile ordinario e, pertanto, calcolato, nel quantum, ex post, una volta vagliato il raggiungimento dei singoli obiettivi periodici.
Non solo, il punto.
2.6. precisava che: “ad ogni singola scadenza la Banca verificherà il raggiungimento dell'obiettivo FNT1 preventivamente concordato” al fine di rinnovare l'erogazione del compenso straordinario.
Ne deriva, dunque: a) che non si tratta di un acconto della provvigione ordinaria, ma di un incentivo aggiuntivo ed ultroneo, garantito, pur in misura variabile nel quantum, nei primi mesi (massimo 48) di svolgimento dell'attività di promozione;
b) che si palesa quale emolumento che viene erogato solo ex post, a fronte di un vaglio effettivo sulla produttività del singolo agente e ponderato sul quantum complessivo delle provvigioni ordinarie.
Pag. 12 di 16 Di tale evidenza si ha conferma anche solo osservando la remunerazione periodica delle somme (contenuta nelle fatture versate in atti dal ricorrente)
Ad ogni buon conto, ed anche qualora tale emolumento fosse stato interpretato quale anticipo provvigionale, la domanda non avrebbe meritato comunque accoglimento, dal momento che la Banca ricorrente non ha dimostrato in alcun modo l'ammontare delle provvigioni che la resistente avrebbe illegittimamente trattenuto (a fonte della natura ridotta degli obiettivi raggiunti) essendosi limitata ad allegare un documento di formazione unilaterale contenente un riepilogo (di oscura comprensione) degli incentivi erogati, oltre ad un generico riconteggio delle somme dovute (doc. 8).
Sarebbe stato onere del ricorrente, invece, dimostrare precipuamente che la resistente avesse ricevuto ed incamerato somme indebite in quanto relative a margini di attività di promozione mai concretamente svolta, non essendo sufficiente dedurre ed allegare la natura indebita dell'emolumento periodico erogato a fronte del recesso della resistente
(intervenuto a due anni dalla stipula del contratto e quando, peraltro, la stessa non percepiva più l'introito integrativo).
Ed infatti, in tema di ripetizione di indebito oggettivo, la prova dell'inesistenza della causa debendi (nella specie, relativa all'erroneo doppio pagamento della medesima somma) incombe sulla parte che propone la domanda, trattandosi di elemento costitutivo della stessa ancorché abbia ad oggetto fatti negativi, dei quali può essere data prova mediante dimostrazione di uno specifico fatto positivo contrario o anche mediante presunzioni da cui desumersi il fatto negativo.
Con riferimento all'indennità da mancato preavviso, occorre al riguardo considerare che l'art. 1750 c.c. in tema di contratto di agenzia prevede che “Se il contratto di agenzia è a tempo indeterminato, ciascuna delle parti può recedere dal contratto stesso dandone preavviso all'altra entro un termine stabilito. Il termine di preavviso non può comunque essere inferiore ad un mese per il primo anno di durata del contratto, a due mesi per il secondo anno iniziato, a tre mesi per il terzo anno iniziato, a quattro mesi per il quarto anno, a cinque mesi per il quinto anno e a sei mesi per il sesto anno e per tutti gli anni successivi. Le parti possono concordare termini di preavviso di maggiore durata, ma il preponente non può osservare un termine inferiore a quello posto a carico dell'agente”. Nella suindicata versione dell'art. 1750 c.c., introdotta dal D. Lgs.
303/1991, è stato eliminato il riferimento alla possibilità di sostituire il preavviso con il pagamento di un'indennità, espressamente prevista nella versione ante 1991. Tuttavia,
Pag. 13 di 16 l'istituto dell'indennità di mancato preavviso permanga tutt'ora, grazie alla contrattazione collettiva e individuale, per cui tale indennità continua ad essere dovuta in ogni caso di recesso esercitato in mancanza del dovuto preavviso, ad eccezione della sola ipotesi di scioglimento per giusta causa. Nonostante il mutamento del dato normativo, infatti, la contrattazione collettiva ha mantenuto l'istituto dell'indennità di mancato preavviso.
Peraltro, la previsione del preavviso è stata altresì disciplinata dall'art. 13 dello stesso contratto di agenzia.
È noto che per quanto attiene al concetto di "giusta causa", la formula dell'art. 2119 c.c., peraltro richiamata anche dall'art.1751 c.c., è pacificamente estesa anche al rapporto di agenzia, con la conseguenza che per giusta causa deve intendersi una "causa che non consenta la prosecuzione, anche provvisoria, del rapporto".
In altri termini, va affermata l'applicabilità anche al rapporto di agenzia dell'istituto del recesso per giusta causa, previsto dall'art.2119 c.c., per l'evidente analogia che sussiste tra la disciplina del recesso nel contratto di agenzia e quella dello scioglimento del rapporto di lavoro subordinato, fondati entrambi su di un rapporto fiduciario (in questo senso si è mossa la stessa sentenza rescindente che ha espressamente richiamato l'art.2119 c.c.).
Ebbene, come noto, in questi casi, per fondare il recesso per giusta causa,
l'inadempimento deve essere di tale intensità da far venire meno l'elemento fiduciario posto alla base del rapporto (ex multis, Trib Trieste, sent. 202/2015), impedendone la prosecuzione, anche provvisoria.
Non risulta che, nel caso di specie, fossero emerse circostanze tali da impedire la prosecuzione, pur temporanea, del rapporto di lavoro, idonee a fondare una giusta causa di recesso.
Ebbene, la giurisprudenza considera, a mero titolo esemplificativo, cause idonee ad eludere il termine di preavviso, il mancato pagamento delle provvigioni, la violazione dell'esclusiva, il rifiuto sistematico di dar corso alle proposte dell'agente ecc.
Nel caso di specie, invece, parte resistente ha posto alla base della causa del mancato preavviso comportamenti che, per quanto astrattamente idonei ad integrare inadempimento (considerando che l'art. 1749 c.c. obbliga il preponente ad agire in buona fede nei rapporti con l'agente) non si palesano di una gravità tale da giustificare il mancato rispetto del termine contrattuale.
Pag. 14 di 16 Del resto, la giurisprudenza ha espressamente escluso che situazioni di contrasto interno, nonché la complessiva adozione delle politiche del preponente (non condivise e diverse da quelle prospettate all'agente in fase di trattative) possano fondare la giusta causa del recesso (CdA Roma sent. n. 3593/2021).
La infatti, ha dedotto, nella lettera di dimissioni, che le cause principali del CP_3 recesso sarebbero da rinvenire nelle promesse disattese inerenti: a) all'apertura della nuova filiale (avvenuta solo 7 mesi dopo) avvenuta in una sede inadeguata allo scopo di garantire la proficua attività dell'agente (essendo persino carente di sportelli ed ATM);
b) alla prospettata presenza di un team e di referenti per lo svolgimento dell'attività e per la crescita professionale, in realtà insussistente, che avrebbe determinato un sostanziale isolamento della stessa resistente.
Ebbene tali circostanze, afferendo ad aspetti relativi alla complessiva gestione dell'attività da parte del preponente non sono elementi tali da ritenere integrata la giusta causa, non si tratta, cioè, di un inadempimento di tale intensità da rendere del tutto improseguibile, anche temporaneamente, il rapporto.
Non sono dovute, invece, le somme richieste a titolo di benefit polizza e rata I-Pad in quanto, anche rispetto ad esse, parte ricorrente non ha dimostrato la debenza dell'insoluto (avendo allegato, in via esclusiva, un documento di formazione unilaterale relativo ad un generico riconteggio delle somme dovute, debitamente contestato dalla
. CP_3
Sulla scorta dell'articolato argomentativo sopra congegnato, parte resistente deve essere condannata al pagamento di euro 127,35 a titolo di indennità da mancato preavviso.
Trattandosi di un credito di valore sono dovuti altresì gli interessi nella misura legale dalla data delle dimissioni a quella della pubblicazione della sentenza.
La domanda deve essere, per il resto, integralmente rigettata.
Nella regolamentazione delle spese non può che tenersi conto del netto divario tra petitum (31.780,33) e decisum (euro 127,35), circostanza che giustifica la compensazione delle spese di lite.
Ed infatti, per giurisprudenza consolidata, l'art. 92 c.p.c. deve essere interpretato nel senso che, nel caso di rilevante divario tra petitum e decisum, l'attore parzialmente vittorioso non può essere condannato alla rifusione di un'aliquota delle spese di lite in favore della controparte;
può soltanto disporsi la compensazione totale o parziale, in
Pag. 15 di 16 presenza degli altri presupposti previsti dall'art. 92 c.p.c., comma 2 (Cass., Sez. Un., 31 ottobre 2022, n. 32061).
P.Q.M.
Il Tribunale di Teramo, in funzione di Giudice del Lavoro, definitivamente pronunciando nel giudizio iscritto al R.G. n. 330/2021 così provvede:
• accoglie parzialmente la domanda e, per l'effetto, condanna parte resistente al pagamento della somma di euro 127,35 a titolo di indennità da mancato preavviso, oltre interessi come in parte motiva;
• compensa integralmente le spese di lite tra le parti.
Teramo, 25.6.2025 Il Giudice
Dott.ssa Daniela d'Adamo
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di TERAMO
GIUDICE DEL LAVORO
Il Tribunale, nella persona del Giudice del Lavoro dott.ssa Daniela d'Adamo
All'udienza del 25.6.2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Con motivazione contestuale pubblicata all'esito dell'udienza svolta in modalità cartolare nella causa promossa da:
società appartenente al gruppo Controparte_1 [...]
con sede legale in Milano, Piazza Tre Torri n. 3, CAP 20145, (P. Iva n. CP_2
), in persona dei procuratori e legali rappresentanti, rappresentata e difesa dal Prof. P.IVA_1
Avv. Giovanni Battista Bisogni del Foro di Roma ed elettivamente domiciliato in L'Aquila presso lo Studio dell'Avv. Danilo Iannarelli, via Guido Polinoro n. 1;
RICORRENTE
Contro
nata Charleroi -Belgio- 17.7.1961 (cod. fisc. Controparte_3
) residente a[...]H, Roseto degli Abruzzi (TE), C.F._1 rappresentata e difesa, dall'Avv. Manola Di Pasquale e dall'Avv. Matteo Lupi, elettivamente domiciliata in Teramo via F. Ciotti n. 17 presso nello studio di essi avvocati con domicilio E telematico manola. – Email_1 Email_3
RESISTENTE
CONCLUSIONI
Alla odierna udienza di discussione le parti hanno discusso la causa mediante produzione di note sostitutive dell'udienza del 25.6.2025 ex art. 127-ter c.p.c.
Per parte ricorrente: “Piaccia all'Ill.mo Giudice adito, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione respinta e disattesa, accogliere il presente ricorso e, conseguentemente:
- accertare e dichiarare l'inesistenza della giusta causa ex art. 2119 c.c., invocata dalla Sig.ra al momento delle proprie Dimissioni e conseguentemente dichiarare il diritto di CP_3
a vedersi corrispondere dall'Agente le somme dovute a titolo di indennità di preavviso, CP_1 quantificate in Euro 127,35;
- accertare e dichiarare il diritto di a ottenere in restituzione, ex art. 2033 c.c., le CP_1 somme di Euro 31.481,80 anticipate a titolo di Compensi Straordinari alla Sig.ra CP_3
in virtù del richiamato Contratto di agenzia e della Lettera di Incentivazione;
[...]
- accertare e dichiarare il diritto di a ottenere la restituzione delle somme dovute a CP_1 titolo di Benefit Polizza e “Servizi Ipad per le fatture da agosto a settembre 2015”, rispettivamente pari ad Euro 134,17 ed Euro 53,04, come da documentazione versata in atti;
- per l'effetto, condannare la Sig.ra al pagamento di complessivi Euro Controparte_3
31.780,33, oltre interessi e rivalutazione dal giorno della domanda, per le motivazioni diffusamente esposte.
- con vittoria di spese, diritti ed onorari di giudizio”; per parte resistente: “Voglia l'Ill.mo Tribunale adito:
1) rigettare la domanda formulate da perché Controparte_1 infondata in punto di fatto e di diritto per le ragioni tutte espresse nel corpo dell'atto e che risulteranno nel corso di causa.
2) Condannare al danno da lite temeraria;
Controparte_1
3) Dichiarato legittimo il recesso per giusta causa e ritenere riservata la ulteriore e conseguente domanda tesa al riconoscimento delle indennità tutte di fine rapporto derivanti dal contratto e del danno patrimoniale, Perdita di chance e lucro cessante conseguente.
4) Sempre con vittoria di spese e competenze di lite”.
OGGETTO: rapporto di agenzia e altri rapporti di collaborazione ex art. 409 n. 3 c.p.c.
FATTO E MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con ricorso promosso ex articolo 414 c.p.c. depositato in data 23.2.2021,
[...] ha evocato in giudizio chiedendo Parte_1 Controparte_3
l'accoglimento delle seguenti conclusioni:
Pag. 2 di 16 “- accertare e dichiarare il diritto di di ottenere in restituzione, ex art. 2033 c.c., CP_1 le somme di Euro 31.481,80 anticipate a titolo di Compensi Straordinari alla Sig.ra
in virtù del richiamato Contratto di agenzia e della Lettera di Incentivazione;
CP_3
- accertare e dichiarare l'inesistenza della giusta causa ex art. 2119 c.c., invocata dalla
Sig.ra al momento delle proprie Dimissioni e conseguentemente dichiarare il CP_3 diritto di a vedersi corrispondere dall'Agente le somme dovute a titolo di CP_1 indennità di preavviso, quantificate in Euro 127,35;
- accertare e dichiarare il diritto di di ottenere la restituzione delle somme CP_1 dovute a titolo di Benefit Polizza e “Servizi Ipad per le fatture da agosto a settembre
2015”, rispettivamente pari ad Euro 134,17 ed Euro 53,04, come da documentazione versata in atti;
- per l'effetto, condannare la Sig.ra al pagamento di complessivi Euro CP_3
31.780,33, oltre interessi e rivalutazione dal giorno della domanda, per le motivazioni diffusamente esposte;
- con vittoria di spese, diritti ed onorari di giudizio”.
A sostegno delle proprie richieste ha dedotto: a) che tra le parti sarebbe intercorso, nell'agosto 2013, contratto di agenzia, con cui la conferiva alla Promotrice CP_4
l'incarico di promuovere la conclusione di contratti aventi ad oggetto prodotti dell'istituto di credito;
b) che il negozio giuridico principale (denominato “contratto”) veniva integrato, nelle proprie disposizioni precettive, da un richiamo, per relationem, al contenuto di una specifica lettera di incentivazione, sottoscritta dalla stessa resistente, e da una lettera di intenti;
c) che, tra gli emolumenti economici destinati all'incentivazione della promotrice, vi era anche il cd. compenso straordinario, specificamente disciplinato dall'art. 2 della lettera, a tenore del quale: “la prevede a Suo favore un compenso CP_4 provvigionale mensile (di seguito anche “compenso straordinario”) a partire dal mese di decorrenza del Contratto di Agenzia, da calcolarsi e da erogarsi subordinatamente a quanto disposto successivamente:
2.1 il compenso straordinario, pari ad euro 4.500,00, Le verrà riconosciuto per una durata massima di 48 mesi;
2.2. il compenso straordinario Le sarà assicurato attraverso una integrazione provvigionale di quanto da Lei mensilmente maturato in virtù delle provvigioni scaturenti dal Contratto di Agenzia nonché di ogni altra forma di remunerazione sia ordinaria che straordinaria comunque di Sua spettanza (…).
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2.5 La Banca, in base a quanto con Lei discusso e a quanto da Lei dichiarato, Le fissa nella tabella sottoindicata gli obiettivi intermedi FNT17 al cui raggiungimento è subordinato il rinnovo del compenso straordinario concordato (…)
2.6 ad ogni singola Scadenza la Banca verificherà il raggiungimento dell'obiettivo di
FNT1 preventivamente concordato di cui alla precedente tabella e: (…) c) nel caso in cui il risultato di FNT1 fosse inferiore al 50% del relativo obiettivo di FNT1, il compenso straordinario verrà automaticamente interrotto fino alla scadenza successiva, senza necessità di comunicazione alcuna”; c) che, peraltro, l'art. 3 del medesimo accordo statuiva: “Con riferimento ai provvedimenti di incentivazione (…) qualora la cessazione dal contratto di Agenzia avvenisse per Suo recesso (…) Lei dovrà restituire alla Banca tutti i compensi a Lei precedentemente eventualmente corrisposti a titolo di incentivazione in virtù dei provvedimenti di cui sopra senza necessità di formale richiesta da parte della Banca (…)” ; d) che, pertanto, sulla base delle espresse disposizioni contrattuali, debitamente approvate per iscritto ex art. 1341 c.c., la CP_3 si era impegnata a restituire tale compenso aggiuntivo in ipotesi di recesso proveniente dal promotore;
e) che, con raccomandata del 20.9.2015, essa resistente comunicava il proprio intento di determinare la cessazione degli effetti del contratto per giusta causa, a seguito di numerose asserite inadempienze imputabili ad;
f) che, pertanto, la CP_1
avrebbe diritto di ripetere tale compenso straordinario, ex art. 2033 c.c., sulla CP_4 base di quanto stabilito dalle disposizioni contrattuali debitamente approvate ed a fronte della natura “anticipatoria” di tale emolumento, trattandosi, in sostanza, di un acconto provvigionale, ex se subordinato al raggiungimento dei risultati specificamente indicati nell'allegato alla documentazione contrattuale, ; g) che, pertanto, a fronte del mancato raggiungimento degli obbiettivi cui era subordinata la esigibilità del diritto a conseguire il suddetto corrispettivo, tali compensi sarebbero stati esautorati della propria ratio giustificatrice;
h) che, infatti, la avrebbe percepito e mantenuto gli importi CP_3 erogati (e relativi al periodo tra agosto 2013 e febbraio 2014) senza aver mai raggiunto il cd. Obiettivo FNT1 progressivo al cui conseguimento, peraltro, era subordinato il rinnovo del compenso straordinario;
i) che, pertanto, non solo la aveva interrotto CP_4
l'erogazione del suddetto emolumento ma che il mancato raggiungimento degli obiettivi, unito alle anticipate dimissioni della rendevano le somme erogate un indebito CP_3 pagamento;
j) che, comunque, gli addotti motivi di “giusta causa” posti alla base delle dimissioni spiegate dalla (concernenti, in estrema sintesi, l'aver disatteso CP_3
Pag. 4 di 16 l'impegno di collocare la stessa presso una filiale di imminente aperura, la mancata creazione di un team, di strutture idonee a fornire gli strumenti di attrazione per la clientela, fondamentali nell'attività di procacciamento di affari, la mancata implementazione, a differenza di quanto previamente promesso, di corsi di formazione specifici) non potevano dirsi in alcun modo fondati, dal momento che tali doglianze avrebbero ad oggetto aspetti integralmente rientranti nell'autonomia organizzativa e gestionale del promotore, per nulla imputabili ad e, comunque, inidonei – per la CP_1 loro genericità – a fondare la cd. giusta causa del recesso;
k) che, ad ogni buon conto, la sarebbe stata affiancata da tre figure professionali poste a suo supporto, CP_3 deputate ad implementare la sua competenza e formazione, ossia un Tutor:
[...]
un Business Manager, ed un Executive Manager, Per_1 Persona_2 Per_3
; l) che la stessa avrebbe svolto, su iniziativa della ricorrente, diversi corsi di
[...] formazione, con annessi numerosi confronti operativi tra colleghi, organizzati e tenuti dal Business Manager, con cadenza mensile;
m) che, pertanto, l'assenza di una causa giustificatrice delle dimissioni del promotore avrebbe comportato l'onere di corrispondere la cd. indennità da mancato preavviso, ex artt. 2118 e 1750 c.c.; n) che la stessa resistente avrebbe beneficiato di “Benefit Polizza” e della “rata IPad” , oggetto di trattenuta da parte della dal netto da corrispondere al Promotore, indebitamente CP_4 versate e trattenute dalla trattandosi, ex art. 11 del Contratto, di oneri e CP_3 contributi a carico dell'agente e, pertanto, percepite mantenute sine causa.
Si è costituita in giudizio parte resistente, la quale, nel contestare tutto quanto ex adverso articolato, ha dedotto sinteticamente: 1) che le clausole vessatorie sottoscritte dalla resistente, ivi inclusa quella che prevedeva la restituzione delle somme incamerate a titolo di “compenso straordinario” in caso di recesso del promotore, sarebbero inoperanti, in quanto non vi sarebbe stato il rispetto degli oneri cui è subordinata l'efficacia delle clausole stesse, dal momento che il requisito della specifica approvazione per iscritto non può dirsi integrato dal generico richiamo in blocco delle condizioni generali di contratto o di gran parte di esse, circostanza verificatasi nel caso di specie, e considerato che sia nel contratto che nella lettera di intenti e nella lettera volta a disciplinare le misure incentivanti, si operava un generico richiamo a tutte o alla maggior parte delle clausole pattuite nei documenti contrattuali, ricomprendendovi, peraltro, anche disposizioni del tutto avulse, ex art. 1341 co. 2 c.c., dal vaglio di vessatorietà, non comportando, queste ultime, alcuna limitazione o diversa distribuzione
Pag. 5 di 16 delle rispettive responsabilità o limitazioni di facoltà ecc., confondendosi, pertanto, normalissime clausole tese a disciplinare gli aspetti normativi ed economici del rapporto instaurato con disposizioni realmente limitative dei diritti del Promotore, come quella su cui, oggi, la ricorrente fonda la pretesa restitutoria;
2) che i compensi straordinari non potrebbero essere comunque qualificati a titolo di acconti o anticipi provvigionali, essendo palese, dal tenore letterale delle statuizioni negoziali, la loro natura di incentivi, destinati, pertanto, a formare un quid pluris volto a sommarsi alle provvigioni;
3) che, stante la diversa natura giuridica della posta creditoria vantata da , trattandosi di CP_1 un compenso ulteriore idoneo a sommarsi a quanto pattuito a titolo provvigionale, controparte non potrebbe pretenderne la restituzione a titolo di pagamento indebito ex art. 2033 c.c., quanto, piuttosto, di arricchimento sine causa (rimedio non specificamente articolato), dovendosi, oltretutto, fare riferimento anche a quanto disposto nell'art. 1185
c.c., non potendo il debitore pretendere la restituzione di quanto pagato e dovuto al creditore, anche ove abbia ignorato l'esistenza del termine;
4) che le dimissioni della sarebbero supportate da giusta causa, rappresentata nella lettera con cui veniva CP_3 comunicato il recesso, nella quale quest'ultima dava atto di come la avesse CP_4 integralmente disatteso le promesse e le prospettive professionali delineate in sede di trattative, avendo collocato la promotrice, per più di sette mesi, in una sede inidonea, priva di rudimentali sportelli bancari adibiti a front-office, servizi di clientela ecc.
(necessari nell'espletamento dell'attività di “procacciamento”), non avendo affatto investito nella sua formazione professionale, rispondendo con una totale assenza di supporto formativo e di crescita, dal momento che i referenti indicati da controparte nel proprio atto introduttivo erano tutt'altro che presenti in loco e, ad ogni buon conto, carenti nella coordinazione e nell'assistenza nei confronti dei promotori, la cui attività doveva essere valorizzata ed orientata.
La causa è stata istruita documentalmente e tramite prove testimoniali.
Pervenuta sul ruolo dell'odierno Giudicante in data 28.5.2025, la stessa è stata trattenuta in decisione, all'esito dell'udienza cartolare di discussione, in data 25.6.2025, previa concessione dei termini per il deposito di note conclusive autorizzate.
*
La domanda è fondata solo parzialmente e nei termini che seguono.
Tra le parti è incontestabilmente intercorso un rapporto inquadrabile nella fattispecie di cui al n. 3 dell'art. 409 c.p.c., regolato da più fonti negoziali integranti il contratto
Pag. 6 di 16 dell'8.8.2013 (doc. 5), ossia la lettera di intenti del maggio 2013 (doc.3 ) e la lettera di incentivazione dell'8.8.2013 (doc. 4).
Ciò che costituisce oggetto del contendere nell'odierno giudizio è, in primo luogo, la debenza dell'obbligo dell'agente di restituire quanto riscosso in termini di “compenso straordinario”, nonché l'obbligo della stessa di corrispondere l'indennità da mancato preavviso, stante l'esplicito disposto di cui all'art. 1750 c.c., a tenore del quale se è a tempo indeterminato, ciascuna delle parti può recedere dal contratto dandone preavviso all'altra entro un termine stabilito, nonché il vaglio circa la sussistenza dei presupposti per ripetere quanto illegittimamente incamerato a titolo di “benefit polizza” e servizi I-
Pad.
Ebbene, a fronte di una certa sovrapposizione di concetti introdotti mediante la domanda attorea, occorre fare un po' di chiarezza ed enucleare la causa petendi posta alla base della propria domanda restitutoria.
Infatti, il ricorrente ha, da una parte, chiesto la restituzione delle somme erogate a titolo di incentivazione (come espressamente pattuito nella lettera sottoscritta dalla controparte) dal momento che l'art.
3.1. di suddetto accordo stabiliva: “Con riferimento ai provvedimenti di incentivazione (…) qualora la cessazione dal contratto di Agenzia avvenisse per Suo recesso (…) Lei dovrà restituire alla tutti i compensi a Lei CP_4 precedentemente eventualmente corrisposti a titolo di incentivazione in virtù dei provvedimenti di cui sopra senza necessità di formale richiesta da parte della CP_4
(…)” e, dall'altra, ha sottolineato come la natura di tale erogazione (corrisposta a titolo di acconto provvigionale) e il mancato concreto raggiungimento degli obiettivi funzionali all'erogazione dell'indennità, unita al prematuro recesso dal contratto di collaborazione, avrebbero reso, ex post, indebita l'erogazione economica effettuata, con conseguente possibilità, per il preponente, di agire ex art. 2033 c.c., per la restituzione di quanto corrisposto pur in assenza di una valida controprestazione eseguita e, quindi, determinandosi una sopravvenuta carenza del substrato causale-giustificativo della suddetta erogazione, assumendo, pertanto, i contorni di un pagamento sine causa.
Come appare ictu oculi evidente, purtuttavia, i due profili sono e devono rimanere distinti, dovendo gli stessi essere esaminati in via separata. Da una parte, infatti, occorre precisare come il punto 3.1. della lettera di incentivazione non preveda affatto un onere di restituzione dei compensi straordinari erogati subordinatamente al mancato raggiungimento degli obiettivi, bensì l'indistinto obbligo di restituire ed il
Pag. 7 di 16 corrispondente diritto di ottenere, ad nutum e, quindi, prescindendo dal regolare espletamento dell'incarico e dal raggiungimento degli obiettivi, quanto corrisposto a titolo di incentivazione e, quindi, anche il compenso straordinario.
Ed infatti, le conseguenze relative all'ipotesi di mancato raggiungimento degli obiettivi, in rapporto all'onere di erogare gli introiti incentivanti, è disciplinato dall'art. 2, allorquando, come pure evidenziato dal ricorrente, si prevede non la restituzione del compenso bensì l'interruzione, pro futuro, della erogazione del medesimo:“ad ogni singola Scadenza la Banca verificherà il raggiungimento dell'obiettivo di FNT1 preventivamente concordato di cui alla precedente tabella e: (…) c) nel caso in cui il risultato di FNT1 fosse inferiore al 50% del relativo obiettivo di FNT1, il compenso straordinario verrà automaticamente interrotto fino alla scadenza successiva, senza necessità di comunicazione alcuna”. (Punto 2.6, art. 2)”.
Ebbene, aldilà del fatto che ciò incide, come si vedrà, sulla qualificazione giuridica del suddetto introito, quello che rileva, in via preliminare, è sottolineare come sia necessario effettuare, da una parte, un vaglio sulla sussistenza dell'obbligo restitutorio in base all'espresso disposto normativo di cui all'art.
3.1 della Lettera e, dall'altro, un esame sostanziale dell'obbligo di restituzione in base alla natura del suddetto compenso, potendosi pervenire ad affermane la matrice “indebita” del pagamento solo allorquando si accerti che, effettivamente, tale somma fosse stata erogata a titolo di acconto sul pagamento provvigionale.
Ebbene, con riferimento al primo profilo, coglie nel segno l'eccezione di parte resistente relativamente alla natura vessatoria della clausola che prevedeva il suddetto obbligo restitutorio ed il mancato soddisfacimento dei requisiti di cui all'art. 1341 c.c.
Ferma la natura incontestabilmente vessatoria di detta disposizione, dal momento che – come accennato – essa limita la libertà dell'altra parte nell'esercizio del diritto di recesso, stabilendo che, indipendentemente dalle ragioni sottese alle dimissioni, dalla legittimità dell'esercizio del diritto e dall'effettivo conseguimento degli obiettivi,
l'agente debba restituire tutti gli importi incamerati a titolo di incentivazione e pur senza espressa formale richiesta della Banca, non risultano rispettati i parametri cui resta subordinata l'efficacia della clausola vessatoria ex art. 1341 co. 2 c.c.
Come noto, il requisito della specifica approvazione per iscritto ex art. 1341 comma 2
c.c., non appare essere pienamente rispettato nell'ipotesi di richiamo in blocco di tutte le
Pag. 8 di 16 condizioni generali di contratto o di gran parte di esse, comprese quelle prive di carattere vessatorio, poiché con tale modalità non è garantita l'attenzione del contraente debole verso la clausola a lui sfavorevole, in quanto ricompresa tra le altre richiamate.
Ed infatti, il co. 2 dell'art. 1341 c.c. espressamente stabilisce: “In ogni caso non hanno effetto, se non sono specificamente approvate per iscritto, le condizioni che stabiliscono, a favore di colui che le ha predisposte, limitazioni di responsabilita', facolta' di recedere dal contratto o di sospenderne l'esecuzione, ovvero sanciscono a carico dell'altro contraente decadenze, limitazioni alla facolta' di opporre eccezioni, restrizioni alla liberta' contrattuale nei rapporti coi terzi, tacita proroga o rinnovazione del contratto, clausole compromissorie o deroghe alla competenza dell'autorita' giudiziaria”.
Ne deriva, pertanto, che le clausole comportanti limitazioni meritano una specifica approvazione che non può esaurirsi nel generale richiamo di tutte le condizioni generali di contratto “in blocco”, snaturandosi, in questo modo, la ratio stessa della disposizione, che – a differenza di quanto avviene con le altre condizioni generali di contratto, ove si rimette alla diligenza media del contraente ed al principio di autoresponsabilità la possibilità di conoscere le condizioni pattuite, ponendo, sull'altro contraente, un più blando onere di garantire solo la conoscibilità delle suddette – ove si tratti di clausole vessatorie esige un più pregnante obbligo in capo a chi ha redatto la disposizione, proprio funzionale a condurre l'altra parte a conoscere e non ignorare le previsioni a sé sfavorevoli, nell'ambito di contrattazioni accompagnate da moduli prestampati e non negoziati.
Pertanto, va dato seguito al principio di diritto affermato dalla giurisprudenza di legittimità, la quale, aderendo all'indirizzo più rigoroso della miglior dottrina, ha precisato di recente che "il richiamo in blocco di tutte le condizioni generali di contratto
o di gran parte di esse, comprese quelle prive del carattere vessatorio, e la sottoscrizione indiscriminata delle stesse, sia pure apposta sotto la loro elencazione secondo il numero d'ordine, non determina la validità e l'efficacia, ai sensi dell'art.
1341, secondo comma, c.c. di quelle onerose, non potendosi ritenere che in tal caso sia garantita l'attenzione del contraente debole verso la clausola a lui sfavorevole fra quelle richiamate" (Cass. 11 giugno 2012, n. 9492).
Pag. 9 di 16 Non integra, quindi, il requisito della specifica approvazione per iscritto ex art. 1341 comma 2 c.c. il richiamo in blocco di tutte le condizioni generali di contratto o di gran parte di esse, comprese quelle prive di carattere vessatorio, e quindi la loro sottoscrizione indiscriminata, poiché con tale modalità non è garantita l'attenzione del contraente debole verso la clausola a lui sfavorevole, in quanto ricompresa tra le altre richiamate: trattasi infatti di una modalità di approvazione della clausola vessatoria tale da rendere oggettivamente difficoltosa la percezione della stessa, giacché la genericità di tale riferimento priva l'approvazione della specificità richiesta dall'art. 1341 c.c., in quanto la norma richiede non solo la sottoscrizione separata, ma anche la scelta di una tecnica redazionale idonea a suscitare l'attenzione del sottoscrittore sul significato delle clausole specificamente approvate (Tribunale di Reggio Emilia, 24.4.2018, n.623).
Ebbene, riportando tali coordinate ermeneutiche al caso di specie, è agevole constatare come il disposto qui attenzionato (contenuto nel punto 3.1. della lettera di intenti) è parte di un accordo negoziale collaterale composto da 3 articoli, tutti complessivamente richiamati, ex art. 1341 co. 2 c.p.c., nella parte finale del documento negoziale ai fini della approvazione.
E, dunque, appare autoevidente come il generico riferimento a tutte le fattispecie negoziali contenute nella lettera non consenta di ritenere che siano stati rispettati i parametri di efficacia della clausola vessatoria.
Del resto, ed in ogni caso, la medesima tecnica redazionale è stata utilizzata nel contratto stipulato il 19.8.2013 (nel quale vengono omnicomprensivamente richiamati, per relationem, quasi tutti gli articoli di cui il contratto di agenzia era composto, ivi inclusi quelli contenenti disposizioni non integranti vessatorietà, come ad esempio l'art. 5, volto a disciplinare le modalità di svolgimento dell'incarico) nonché nella lettera di intenti
(avente peraltro contenuto di negozio preparatorio e, in quanto tale, sostituito integralmente dal contratto successivamente stipulato nell'agosto del 2013), in cui si assiste ad un generico richiamo delle clausole riportate nello schema negoziale, ivi incluse quelle contenenti disposizioni non integranti i presupposti di cui all'art. 1341 co.
2 c.p.c.
Ne deriva, dunque, che la nullità parziale della fattispecie di cui all'art.
3.1. della lettera di incentivazione renda inoperante l'obbligo restitutorio in essa previsto.
Quanto all'altro profilo oggetto di vaglio in questa sede, lo stesso è infondato.
Pag. 10 di 16 Come si è già detto, parte resistente ha sottolineato come la fondatezza dell'obbligo restitutorio poggiasse sulla natura del compenso corrisposto (a titolo di anticipo di quanto dovuto in termini di provvigione) e, dunque, sulla natura – da vagliarsi ex post – indebita del suddetto pagamento, dal momento che lo scioglimento prematuro del rapporto, unito al mancato raggiungimento degli obiettivi, avrebbe qualificato in ottica retrospettiva come indebito l'emolumento riscosso.
Nello specifico, secondo la tesi di , le somme erogate alla resistente in qualità di CP_1 compensi straordinari, altro non sarebbero che anticipi/acconti delle provvigioni non ancora maturate e che, nel caso di specie, mai sarebbero maturate a fronte del recesso della dal contratto di agenzia. CP_3
La deduzione non trova riscontro oggettivo nella documentazione versata in atti.
L'anticipo provvigionale è un emolumento corrisposto in via anticipata al promotore/agente nell'ottica prospettiva di remunerarlo sulla scorta dell'attività che andrà in concreto ad espletare nell'esecuzione del mandato e, pertanto, trova la sua ratio giustificatrice nella necessità di corrispondere, in via anticipata, anche per consentire allo stesso di sostenere al meglio le spese legate all'esercizio delle proprie incombenze, quanto causalmente connesso con la propria produttività. Ne deriva, pertanto, che tale introito ha natura pur sempre provvigionale ed è legato alla mole di incarichi portati a buon fine ed all'esito positivo del procacciamento di clientela, pur essendo erogato in un momento antecedente alla sua maturazione.
Pertanto, nell'ipotesi in cui l'agente non dovesse conseguire i risultati sperati e programmati, tale pagamento diverrebbe indebito ex post, venendo meno la relativa causa solvendi.
Ebbene, in tema di ripetizione di indebito per costante giurisprudenza della Corte di
Cassazione
“l'onere della prova grava sul creditore istante, il quale è tenuto a provare i fatti costitutivi della sua pretesa, perciò, sia l'avvenuto pagamento, sia la mancanza di una causa che lo giustifichi (ovvero il venir meno di questa), prova che può essere fornita dimostrando
l'esistenza di un fatto negativo contrario, o anche mediante presunzioni". (Cass. 13 novembre 2003, n. 1146; Cass. 10 novembre 2010, n. 22872); anche mediante testimoni
(Cass. 9 agosto 2010, n. 18483).” (vedi da ultimo Cass. 14/05/2012 n.7501).
Pag. 11 di 16 Nel caso di specie parte ricorrente non ha dimostrato che tale emolumento avesse natura di anticipo delle provvigioni né, tantomeno, che la parte resistente non avesse portato a termine gli obiettivi connessi al compenso straordinario.
In ordine al primo profilo, appare evidente, da una semplice interpretazione letterale del contenuto della lettera di incentivazione, come tutti gli introiti in essa delineati, proprio al fine di promuovere ed incentivare, nelle fasi iniziali, l'attività svolta dall'agente, non assumessero la valenza di anticipi sulle future provvigioni, bensì avessero carattere di emolumenti iniziali aggiuntivi rispetto alla provvigione ordinariamente conseguita sulla scorta della produttività concretamente resa.
Nella parte definitoria relativa alla natura dei provvedimenti di incentivazione, infatti, si legge chiaramente di cosa si tratti, dal momento che viene esplicitato: “la intende CP_4 incentivare l'inizio della sua attività di promotore finanziario di riconoscendole, CP_1 in sostituzione di qualsiasi piano di incentivazione (…), un incentivo provvigionale come di seguito meglio precisato”.
Trattasi, dunque, di un quid pluris rispetto alla provvigione ordinaria.
L'art. 2 del medesimo accordo, poi, nel parlare specificamente del compenso straordinario, lo definisce quale integrazione provvigionale, e, nel delineare le modalità di accredito del suddetto emolumento, parla di un introito corrispondente ad euro
4.500,00 mensili lordi, riconosciuti per una durata massima di 48 mesi, e subordinatamente al vaglio del quantum di provvigioni guadagnate.
Si tratta, in sostanza, di un'integrazione del compenso proporzionata al guadagno mensile ordinario e, pertanto, calcolato, nel quantum, ex post, una volta vagliato il raggiungimento dei singoli obiettivi periodici.
Non solo, il punto.
2.6. precisava che: “ad ogni singola scadenza la Banca verificherà il raggiungimento dell'obiettivo FNT1 preventivamente concordato” al fine di rinnovare l'erogazione del compenso straordinario.
Ne deriva, dunque: a) che non si tratta di un acconto della provvigione ordinaria, ma di un incentivo aggiuntivo ed ultroneo, garantito, pur in misura variabile nel quantum, nei primi mesi (massimo 48) di svolgimento dell'attività di promozione;
b) che si palesa quale emolumento che viene erogato solo ex post, a fronte di un vaglio effettivo sulla produttività del singolo agente e ponderato sul quantum complessivo delle provvigioni ordinarie.
Pag. 12 di 16 Di tale evidenza si ha conferma anche solo osservando la remunerazione periodica delle somme (contenuta nelle fatture versate in atti dal ricorrente)
Ad ogni buon conto, ed anche qualora tale emolumento fosse stato interpretato quale anticipo provvigionale, la domanda non avrebbe meritato comunque accoglimento, dal momento che la Banca ricorrente non ha dimostrato in alcun modo l'ammontare delle provvigioni che la resistente avrebbe illegittimamente trattenuto (a fonte della natura ridotta degli obiettivi raggiunti) essendosi limitata ad allegare un documento di formazione unilaterale contenente un riepilogo (di oscura comprensione) degli incentivi erogati, oltre ad un generico riconteggio delle somme dovute (doc. 8).
Sarebbe stato onere del ricorrente, invece, dimostrare precipuamente che la resistente avesse ricevuto ed incamerato somme indebite in quanto relative a margini di attività di promozione mai concretamente svolta, non essendo sufficiente dedurre ed allegare la natura indebita dell'emolumento periodico erogato a fronte del recesso della resistente
(intervenuto a due anni dalla stipula del contratto e quando, peraltro, la stessa non percepiva più l'introito integrativo).
Ed infatti, in tema di ripetizione di indebito oggettivo, la prova dell'inesistenza della causa debendi (nella specie, relativa all'erroneo doppio pagamento della medesima somma) incombe sulla parte che propone la domanda, trattandosi di elemento costitutivo della stessa ancorché abbia ad oggetto fatti negativi, dei quali può essere data prova mediante dimostrazione di uno specifico fatto positivo contrario o anche mediante presunzioni da cui desumersi il fatto negativo.
Con riferimento all'indennità da mancato preavviso, occorre al riguardo considerare che l'art. 1750 c.c. in tema di contratto di agenzia prevede che “Se il contratto di agenzia è a tempo indeterminato, ciascuna delle parti può recedere dal contratto stesso dandone preavviso all'altra entro un termine stabilito. Il termine di preavviso non può comunque essere inferiore ad un mese per il primo anno di durata del contratto, a due mesi per il secondo anno iniziato, a tre mesi per il terzo anno iniziato, a quattro mesi per il quarto anno, a cinque mesi per il quinto anno e a sei mesi per il sesto anno e per tutti gli anni successivi. Le parti possono concordare termini di preavviso di maggiore durata, ma il preponente non può osservare un termine inferiore a quello posto a carico dell'agente”. Nella suindicata versione dell'art. 1750 c.c., introdotta dal D. Lgs.
303/1991, è stato eliminato il riferimento alla possibilità di sostituire il preavviso con il pagamento di un'indennità, espressamente prevista nella versione ante 1991. Tuttavia,
Pag. 13 di 16 l'istituto dell'indennità di mancato preavviso permanga tutt'ora, grazie alla contrattazione collettiva e individuale, per cui tale indennità continua ad essere dovuta in ogni caso di recesso esercitato in mancanza del dovuto preavviso, ad eccezione della sola ipotesi di scioglimento per giusta causa. Nonostante il mutamento del dato normativo, infatti, la contrattazione collettiva ha mantenuto l'istituto dell'indennità di mancato preavviso.
Peraltro, la previsione del preavviso è stata altresì disciplinata dall'art. 13 dello stesso contratto di agenzia.
È noto che per quanto attiene al concetto di "giusta causa", la formula dell'art. 2119 c.c., peraltro richiamata anche dall'art.1751 c.c., è pacificamente estesa anche al rapporto di agenzia, con la conseguenza che per giusta causa deve intendersi una "causa che non consenta la prosecuzione, anche provvisoria, del rapporto".
In altri termini, va affermata l'applicabilità anche al rapporto di agenzia dell'istituto del recesso per giusta causa, previsto dall'art.2119 c.c., per l'evidente analogia che sussiste tra la disciplina del recesso nel contratto di agenzia e quella dello scioglimento del rapporto di lavoro subordinato, fondati entrambi su di un rapporto fiduciario (in questo senso si è mossa la stessa sentenza rescindente che ha espressamente richiamato l'art.2119 c.c.).
Ebbene, come noto, in questi casi, per fondare il recesso per giusta causa,
l'inadempimento deve essere di tale intensità da far venire meno l'elemento fiduciario posto alla base del rapporto (ex multis, Trib Trieste, sent. 202/2015), impedendone la prosecuzione, anche provvisoria.
Non risulta che, nel caso di specie, fossero emerse circostanze tali da impedire la prosecuzione, pur temporanea, del rapporto di lavoro, idonee a fondare una giusta causa di recesso.
Ebbene, la giurisprudenza considera, a mero titolo esemplificativo, cause idonee ad eludere il termine di preavviso, il mancato pagamento delle provvigioni, la violazione dell'esclusiva, il rifiuto sistematico di dar corso alle proposte dell'agente ecc.
Nel caso di specie, invece, parte resistente ha posto alla base della causa del mancato preavviso comportamenti che, per quanto astrattamente idonei ad integrare inadempimento (considerando che l'art. 1749 c.c. obbliga il preponente ad agire in buona fede nei rapporti con l'agente) non si palesano di una gravità tale da giustificare il mancato rispetto del termine contrattuale.
Pag. 14 di 16 Del resto, la giurisprudenza ha espressamente escluso che situazioni di contrasto interno, nonché la complessiva adozione delle politiche del preponente (non condivise e diverse da quelle prospettate all'agente in fase di trattative) possano fondare la giusta causa del recesso (CdA Roma sent. n. 3593/2021).
La infatti, ha dedotto, nella lettera di dimissioni, che le cause principali del CP_3 recesso sarebbero da rinvenire nelle promesse disattese inerenti: a) all'apertura della nuova filiale (avvenuta solo 7 mesi dopo) avvenuta in una sede inadeguata allo scopo di garantire la proficua attività dell'agente (essendo persino carente di sportelli ed ATM);
b) alla prospettata presenza di un team e di referenti per lo svolgimento dell'attività e per la crescita professionale, in realtà insussistente, che avrebbe determinato un sostanziale isolamento della stessa resistente.
Ebbene tali circostanze, afferendo ad aspetti relativi alla complessiva gestione dell'attività da parte del preponente non sono elementi tali da ritenere integrata la giusta causa, non si tratta, cioè, di un inadempimento di tale intensità da rendere del tutto improseguibile, anche temporaneamente, il rapporto.
Non sono dovute, invece, le somme richieste a titolo di benefit polizza e rata I-Pad in quanto, anche rispetto ad esse, parte ricorrente non ha dimostrato la debenza dell'insoluto (avendo allegato, in via esclusiva, un documento di formazione unilaterale relativo ad un generico riconteggio delle somme dovute, debitamente contestato dalla
. CP_3
Sulla scorta dell'articolato argomentativo sopra congegnato, parte resistente deve essere condannata al pagamento di euro 127,35 a titolo di indennità da mancato preavviso.
Trattandosi di un credito di valore sono dovuti altresì gli interessi nella misura legale dalla data delle dimissioni a quella della pubblicazione della sentenza.
La domanda deve essere, per il resto, integralmente rigettata.
Nella regolamentazione delle spese non può che tenersi conto del netto divario tra petitum (31.780,33) e decisum (euro 127,35), circostanza che giustifica la compensazione delle spese di lite.
Ed infatti, per giurisprudenza consolidata, l'art. 92 c.p.c. deve essere interpretato nel senso che, nel caso di rilevante divario tra petitum e decisum, l'attore parzialmente vittorioso non può essere condannato alla rifusione di un'aliquota delle spese di lite in favore della controparte;
può soltanto disporsi la compensazione totale o parziale, in
Pag. 15 di 16 presenza degli altri presupposti previsti dall'art. 92 c.p.c., comma 2 (Cass., Sez. Un., 31 ottobre 2022, n. 32061).
P.Q.M.
Il Tribunale di Teramo, in funzione di Giudice del Lavoro, definitivamente pronunciando nel giudizio iscritto al R.G. n. 330/2021 così provvede:
• accoglie parzialmente la domanda e, per l'effetto, condanna parte resistente al pagamento della somma di euro 127,35 a titolo di indennità da mancato preavviso, oltre interessi come in parte motiva;
• compensa integralmente le spese di lite tra le parti.
Teramo, 25.6.2025 Il Giudice
Dott.ssa Daniela d'Adamo
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