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Sentenza 30 luglio 2025
Sentenza 30 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Vicenza, sentenza 30/07/2025, n. 1203 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Vicenza |
| Numero : | 1203 |
| Data del deposito : | 30 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI VICENZA
Il Tribunale di Vicenza, Sezione Seconda Civile, riunito in camera di consiglio in persona dei
Signori Magistrati:
dott.ssa Giovanna Sanfratello Presidente rel.
dott.ssa Biancamaria Biondo Giudice
dott. ssa Francesca Grassi Giudice
ha pronunciato la seguente
S EN TEN ZA
nella causa iscritta al n. 5756 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno 2022 ,
promossa da
nata a [...] il [...] (C.F. Parte_1
) rappresentata e difesa dall'avvocato TIRINI MANUELA C.F._1
contro
, nato a [...] il [...] (C.F. ) Controparte_1 C.F._2
rappresentata e difesa dall'avvocato LEONI CHIARA
1 e con l'intervento del
, in persona del Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Controparte_2
Vicenza.
In punto: separazione giudiziale.
Conclusioni della ricorrente:
1. sussistendone tutte le condizioni di legge, dichiarare la separazione personale dei coniugi, ed ordinarne l'annotazione nel relativo Registro dello Stato civile del Comune competente;
Per
2. vista la maggiore età dei figli e ma la non raggiunta autosufficienza economica da Per_2
parte dei medesimi, in considerazione del fatto che il signor non vede sostanzialmente CP_1
mai i figli ed utilizza altresì in via esclusiva la casa familiare (ad oggi indivisa)sia gli arredi tutti che la compongono (inclusi quelli di esclusiva proprietà della ricorrente), disporre che il padre versi, a titolo di contributo al mantenimento dei due figli (appunto maggiorenni ma economicamente non autosufficienti), in via anticipata ed entro il giorno 5 di ogni mese, la
Per_ somma mensile di euro 850,00 (euro 450 per ed euro 400 per ), rivalutabili Per_2
annualmente secondo gli indici ISTAT o della diversa somma che verrà ritenuta di giustizia.
Tale somma dovrà essere corrisposta a far data dalla domanda;
3. per quanto attiene alle spese straordinarie, disporre che queste vengano suddivise nella misura del 50% tra i genitori. Per le spese straordinarie, per la qualificazione delle stesse e per la determinazione di quelle che necessitino o meno del consenso dell'altro genitore per la suddivisione al 50%, si chiede che le parti facciano espresso riferimento al Protocollo in vigore
2 presso il Tribunale di Vicenza con esplicita previsione a che le spese di locazione della stanza a
Per_ Padova ove frequenta l'università vengano anch'esse suddivise tra i genitori;
4. dare atto che i coniugi sono entrambi economicamente autosufficienti e nulla è dovuto dall'uno all'altro a titolo di contributo al mantenimento;
5. emettere ogni altro provvedimento di ragione o di giustizia.
Conclusioni del resistente:
voglia l'Ill.mo Tribunale adito, visto l'esito negativo il tentativo di conciliazione, pronunciare la separazione personale fra le parti alle seguenti condizioni: - attesa la rinuncia alla domanda formulata dalla ricorrente, dichiarare cessata la materia del contendere in ordine alla domanda di addebito della separazione, in ogni caso infondata e indimostrata per i motivi dedotti;
-
a conferma dei provvedimenti provvisori, porre a carico del sig. un Controparte_1
contributo al mantenimento della figlia non superiore a € 325,00 mensili, annualmente Per_2
rivalutabile in base agli indici ISTAT, da versare entro il giorno 15 di ogni mese sul c/c della
Per sig.ra disporre, inoltre, a carico del sig. un contributo al mantenimento di Pt_1 CP_1
non superiore a € 325,00 mensili che entrambi i genitori verseranno pro quota direttamente al figlio entro il giorno 15 di ogni mese, con suddivisione delle spese straordinarie al 50% secondo il protocollo in uso presso il locale Tribunale. - Nulla disporre a titolo di mantenimento personale reciproco attesa l'autosufficienza economica di entrambi i coniugi.
2 In ogni caso: spese e compensi legali integralmente rifusi.
Conclusioni del Pubblico Ministero:
3 chiede l'accoglimento del ricorso, rimettendosi al giudice in relazione al quantum del mantenimento.
FATTO E DIRITTO
Premesso che:
Con ricorso depositato in data 07/11/2022 , posto di aver contratto Parte_1
matrimonio con in data 23/05/2002 e che dall'unione erano nati i figli Controparte_1
Per_
, in data 9.8.2002 e in data 2.12.2004, ha dedotto che il rapporto coniugale era entrato Per_2
in irreversibile crisi a causa dell'infedeltà del coniuge e;
che, essendo divenuta intollerabile la prosecuzione della convivenza, la medesima, in data 7.12.2021, aveva lasciato la casa coniugale;
con il consenso del marito, assieme ai figli, per trasferirsi a Bologna, città dove lavorava quale professore universitario;
ha chiesto che fosse dichiarata la separazione personale dei coniugi con addebito al marito e che fosse disposto a carico di quest'ultimo un contributo al mantenimento dei figli nella misura di euro 600,00 ciascuno, oltre al 50% delle spese straordinarie.;
con comparsa depositata in data 30.1.2023 si è costituito in giudizio Controparte_1
aderendo alla domanda di separazione, ma contestando la fondatezza della domanda di addebito;
ha chiesto che il contributo al mantenimento della figlia fosse determinato in euro 225,00,
Per_ mentre per il figlio , studente a Padova e dunque non convivente con la madre, ha chiesto di versare il contributo al suo mantenimento nella misura di euro 275,00, altrettanto imponendo a carico della madre e di suddividere le spese straordinarie per il 30% a carico suo e per il 70% a carico della ricorrente;
all'esito dell'udienza presidenziale del 9.2.2023 il presidente delegato ha autorizzato i coniugi a
4 vivere separati ed ha determinato il contributo paterno nella misura di euro 350,00 per ciascun
Per_ figlio, con versamento diretto in favore del figlio , perché non residente con la madre;
esaurita l'istruttoria la causa è stata trattenuta in decisione, previa acquisizione delle conclusioni del pubblico ministero;
Osserva:
l'irreversibilità della crisi coniugale non è oggetto di contestazione e va dunque accolta la domanda di separazione.
La domanda di addebito, formulata dalla ricorrente, è stata rinunciata, sicché posto che i figli della coppia sono entrambi maggiorenni ma non ancora autosufficienti, l'unica questione controversa attiene al contributo al mantenimento.
La casa coniugale, sita in Farao entrami studenti Vicentino, si compone di due unità
catastalmente distinte, l'una di proprietà del marito e l'altra della moglie. Allo stato vi abita il marito, il quale dunque non sostiene oneri abitativi. La dichiarazione dei redditi più recente si riferisce all'anno d'imposta 2022 e dalla stessa si evince un reddito imponibile di euro 37.363,
con un'imposta netta di euro 7.922: sottraendo detta somma dal reddito imponibile si ottiene l'importo di euro 29.441 che, diviso per 12 mensilità, determina il reddito mensile netto di euro
2.453,41.
Quanto alla ricorrente, per il medesimo anno d'imposta, la stessa ha dichiarato un reddito imponibile di euro 78.001 con un'imposta netta di euro 25.854: il reddito annuo netto è quindi di euro 52.147 che, diviso per 12 mensilità, corrisponde ad ero 4.345,58 mensili;
la madre è poi gravata dal canone per l'appartamento che conduce in locazione dal 1.7.2023 (cf doc. 17) e che
5 ammonta a 1000 euro mensili.
Per_ I figli sono entrambi studenti: la secondogenita vive a Bologna con la madre, mentre , dopo avere frequentato la facoltà di giurisprudenza a Bologna, dove si era trasferito a settembre del
2021, l'anno successivo si è iscritto alla facoltà di filosofia a Padova, dove, secondo l'allegazione materna, si è trasferito dal 15 giugno del 2022, conducendo una stanza in locazione.
Il padre sostiene invece che, ferma restando la decisione unilaterale della madre di stipulare il suddetto contratto di affitto in Padova per il figlio, il giovane non sarebbe più convivente con lei, ma al contrario, condurrebbe una vita autonoma e anzi avrebbe trascorso l'estate del 2022
con il padre nella casa familiare e avrebbe svolto una piccola attività estiva per un mese,
allegazioni tutte contestate dalla madre.
In tale contesto, va detto che l'istruttoria orale espletata è consistita nella testimonianza di due familiari della ricorrente che hanno riferito, de relato, di avere appreso da quest'ultima che la frequentazione tra il padre e i figli è del tutto sporadica, né il resistente ha articolato istanze istruttorie volte a dimostrare che il figlio, quando non si trova a Padova, abbia nell'abitazione paterna il suo principale contesto abitativo al quale far riferimento.
Reputa il Collegio, a fronte delle allegazioni radicalmente discordi dei genitori, da un lato che la residenza anagrafica del figlio non abbia carattere dirimente, d'altro canto che è assai più
Per_ verosimile che , il quale già si era trasferito a Bologna prima ancora che la madre e la sorella lo raggiungessero, continui a tornare a Bologna quando i suoi impegni di studio glielo consentono e che non si siano elementi, neppure presuntivi, per far ritenere che invece abbia deciso di far ritorno nella casa familiare e che quindi siano a carico del padre tutte le incombenze connesse all'attività di studente del figlio.
6 Non essendo peraltro il figlio intervenuto nel giudizio per formulare una domanda concorrente con quella della madre, reputa il Collegio di disporre il contributo al suo mantenimento in favore della parte ricorrente e di determinarlo, a far data dalla presente decisione, nella misura di euro 400,00 per ciascun figlio, somma che appare congrua e proporzionata al reddito dei genitori.
Le spese straordinaria vanno suddivise tra i genitori per metà e disciplinate secondo il protocollo adottato dal Tribunale di Vicenza.
L'esito della controversia e in particolare la misura del riconoscimento del contributo al mantenimento della prole giustifica la compensazione delle spese processuali.
P.Q.M.
Il Tribunale di Vicenza, definitivamente pronunciando tra le parti, ogni contraria domanda,
istanze ed eccezione disattesa, così provvede:
dichiara la separazione personale di e;
Parte_1 Controparte_1
pone a carico di l'obbligo di versare, entro il giorno 15 di ogni mese, a titolo Controparte_1
Per_ di contributo al mantenimento dei figli e a far data dalla presente decisione, la Per_2
somma mensile di euro 400,00 per ciascun figlio, con rivalutazione annuale secondo gli indici
Istat, oltre al 50% delle spese straordinarie, secondo il protocollo adottato dal Tribunale di
Vicenza.
Compensa tra le parti le spese di lite.
Così deciso in Vicenza, nella camera di consiglio del 13.5.2025
Il Presidente est.
7 Dott.ssa Giovanna Sanfratello
8
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI VICENZA
Il Tribunale di Vicenza, Sezione Seconda Civile, riunito in camera di consiglio in persona dei
Signori Magistrati:
dott.ssa Giovanna Sanfratello Presidente rel.
dott.ssa Biancamaria Biondo Giudice
dott. ssa Francesca Grassi Giudice
ha pronunciato la seguente
S EN TEN ZA
nella causa iscritta al n. 5756 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno 2022 ,
promossa da
nata a [...] il [...] (C.F. Parte_1
) rappresentata e difesa dall'avvocato TIRINI MANUELA C.F._1
contro
, nato a [...] il [...] (C.F. ) Controparte_1 C.F._2
rappresentata e difesa dall'avvocato LEONI CHIARA
1 e con l'intervento del
, in persona del Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Controparte_2
Vicenza.
In punto: separazione giudiziale.
Conclusioni della ricorrente:
1. sussistendone tutte le condizioni di legge, dichiarare la separazione personale dei coniugi, ed ordinarne l'annotazione nel relativo Registro dello Stato civile del Comune competente;
Per
2. vista la maggiore età dei figli e ma la non raggiunta autosufficienza economica da Per_2
parte dei medesimi, in considerazione del fatto che il signor non vede sostanzialmente CP_1
mai i figli ed utilizza altresì in via esclusiva la casa familiare (ad oggi indivisa)sia gli arredi tutti che la compongono (inclusi quelli di esclusiva proprietà della ricorrente), disporre che il padre versi, a titolo di contributo al mantenimento dei due figli (appunto maggiorenni ma economicamente non autosufficienti), in via anticipata ed entro il giorno 5 di ogni mese, la
Per_ somma mensile di euro 850,00 (euro 450 per ed euro 400 per ), rivalutabili Per_2
annualmente secondo gli indici ISTAT o della diversa somma che verrà ritenuta di giustizia.
Tale somma dovrà essere corrisposta a far data dalla domanda;
3. per quanto attiene alle spese straordinarie, disporre che queste vengano suddivise nella misura del 50% tra i genitori. Per le spese straordinarie, per la qualificazione delle stesse e per la determinazione di quelle che necessitino o meno del consenso dell'altro genitore per la suddivisione al 50%, si chiede che le parti facciano espresso riferimento al Protocollo in vigore
2 presso il Tribunale di Vicenza con esplicita previsione a che le spese di locazione della stanza a
Per_ Padova ove frequenta l'università vengano anch'esse suddivise tra i genitori;
4. dare atto che i coniugi sono entrambi economicamente autosufficienti e nulla è dovuto dall'uno all'altro a titolo di contributo al mantenimento;
5. emettere ogni altro provvedimento di ragione o di giustizia.
Conclusioni del resistente:
voglia l'Ill.mo Tribunale adito, visto l'esito negativo il tentativo di conciliazione, pronunciare la separazione personale fra le parti alle seguenti condizioni: - attesa la rinuncia alla domanda formulata dalla ricorrente, dichiarare cessata la materia del contendere in ordine alla domanda di addebito della separazione, in ogni caso infondata e indimostrata per i motivi dedotti;
-
a conferma dei provvedimenti provvisori, porre a carico del sig. un Controparte_1
contributo al mantenimento della figlia non superiore a € 325,00 mensili, annualmente Per_2
rivalutabile in base agli indici ISTAT, da versare entro il giorno 15 di ogni mese sul c/c della
Per sig.ra disporre, inoltre, a carico del sig. un contributo al mantenimento di Pt_1 CP_1
non superiore a € 325,00 mensili che entrambi i genitori verseranno pro quota direttamente al figlio entro il giorno 15 di ogni mese, con suddivisione delle spese straordinarie al 50% secondo il protocollo in uso presso il locale Tribunale. - Nulla disporre a titolo di mantenimento personale reciproco attesa l'autosufficienza economica di entrambi i coniugi.
2 In ogni caso: spese e compensi legali integralmente rifusi.
Conclusioni del Pubblico Ministero:
3 chiede l'accoglimento del ricorso, rimettendosi al giudice in relazione al quantum del mantenimento.
FATTO E DIRITTO
Premesso che:
Con ricorso depositato in data 07/11/2022 , posto di aver contratto Parte_1
matrimonio con in data 23/05/2002 e che dall'unione erano nati i figli Controparte_1
Per_
, in data 9.8.2002 e in data 2.12.2004, ha dedotto che il rapporto coniugale era entrato Per_2
in irreversibile crisi a causa dell'infedeltà del coniuge e;
che, essendo divenuta intollerabile la prosecuzione della convivenza, la medesima, in data 7.12.2021, aveva lasciato la casa coniugale;
con il consenso del marito, assieme ai figli, per trasferirsi a Bologna, città dove lavorava quale professore universitario;
ha chiesto che fosse dichiarata la separazione personale dei coniugi con addebito al marito e che fosse disposto a carico di quest'ultimo un contributo al mantenimento dei figli nella misura di euro 600,00 ciascuno, oltre al 50% delle spese straordinarie.;
con comparsa depositata in data 30.1.2023 si è costituito in giudizio Controparte_1
aderendo alla domanda di separazione, ma contestando la fondatezza della domanda di addebito;
ha chiesto che il contributo al mantenimento della figlia fosse determinato in euro 225,00,
Per_ mentre per il figlio , studente a Padova e dunque non convivente con la madre, ha chiesto di versare il contributo al suo mantenimento nella misura di euro 275,00, altrettanto imponendo a carico della madre e di suddividere le spese straordinarie per il 30% a carico suo e per il 70% a carico della ricorrente;
all'esito dell'udienza presidenziale del 9.2.2023 il presidente delegato ha autorizzato i coniugi a
4 vivere separati ed ha determinato il contributo paterno nella misura di euro 350,00 per ciascun
Per_ figlio, con versamento diretto in favore del figlio , perché non residente con la madre;
esaurita l'istruttoria la causa è stata trattenuta in decisione, previa acquisizione delle conclusioni del pubblico ministero;
Osserva:
l'irreversibilità della crisi coniugale non è oggetto di contestazione e va dunque accolta la domanda di separazione.
La domanda di addebito, formulata dalla ricorrente, è stata rinunciata, sicché posto che i figli della coppia sono entrambi maggiorenni ma non ancora autosufficienti, l'unica questione controversa attiene al contributo al mantenimento.
La casa coniugale, sita in Farao entrami studenti Vicentino, si compone di due unità
catastalmente distinte, l'una di proprietà del marito e l'altra della moglie. Allo stato vi abita il marito, il quale dunque non sostiene oneri abitativi. La dichiarazione dei redditi più recente si riferisce all'anno d'imposta 2022 e dalla stessa si evince un reddito imponibile di euro 37.363,
con un'imposta netta di euro 7.922: sottraendo detta somma dal reddito imponibile si ottiene l'importo di euro 29.441 che, diviso per 12 mensilità, determina il reddito mensile netto di euro
2.453,41.
Quanto alla ricorrente, per il medesimo anno d'imposta, la stessa ha dichiarato un reddito imponibile di euro 78.001 con un'imposta netta di euro 25.854: il reddito annuo netto è quindi di euro 52.147 che, diviso per 12 mensilità, corrisponde ad ero 4.345,58 mensili;
la madre è poi gravata dal canone per l'appartamento che conduce in locazione dal 1.7.2023 (cf doc. 17) e che
5 ammonta a 1000 euro mensili.
Per_ I figli sono entrambi studenti: la secondogenita vive a Bologna con la madre, mentre , dopo avere frequentato la facoltà di giurisprudenza a Bologna, dove si era trasferito a settembre del
2021, l'anno successivo si è iscritto alla facoltà di filosofia a Padova, dove, secondo l'allegazione materna, si è trasferito dal 15 giugno del 2022, conducendo una stanza in locazione.
Il padre sostiene invece che, ferma restando la decisione unilaterale della madre di stipulare il suddetto contratto di affitto in Padova per il figlio, il giovane non sarebbe più convivente con lei, ma al contrario, condurrebbe una vita autonoma e anzi avrebbe trascorso l'estate del 2022
con il padre nella casa familiare e avrebbe svolto una piccola attività estiva per un mese,
allegazioni tutte contestate dalla madre.
In tale contesto, va detto che l'istruttoria orale espletata è consistita nella testimonianza di due familiari della ricorrente che hanno riferito, de relato, di avere appreso da quest'ultima che la frequentazione tra il padre e i figli è del tutto sporadica, né il resistente ha articolato istanze istruttorie volte a dimostrare che il figlio, quando non si trova a Padova, abbia nell'abitazione paterna il suo principale contesto abitativo al quale far riferimento.
Reputa il Collegio, a fronte delle allegazioni radicalmente discordi dei genitori, da un lato che la residenza anagrafica del figlio non abbia carattere dirimente, d'altro canto che è assai più
Per_ verosimile che , il quale già si era trasferito a Bologna prima ancora che la madre e la sorella lo raggiungessero, continui a tornare a Bologna quando i suoi impegni di studio glielo consentono e che non si siano elementi, neppure presuntivi, per far ritenere che invece abbia deciso di far ritorno nella casa familiare e che quindi siano a carico del padre tutte le incombenze connesse all'attività di studente del figlio.
6 Non essendo peraltro il figlio intervenuto nel giudizio per formulare una domanda concorrente con quella della madre, reputa il Collegio di disporre il contributo al suo mantenimento in favore della parte ricorrente e di determinarlo, a far data dalla presente decisione, nella misura di euro 400,00 per ciascun figlio, somma che appare congrua e proporzionata al reddito dei genitori.
Le spese straordinaria vanno suddivise tra i genitori per metà e disciplinate secondo il protocollo adottato dal Tribunale di Vicenza.
L'esito della controversia e in particolare la misura del riconoscimento del contributo al mantenimento della prole giustifica la compensazione delle spese processuali.
P.Q.M.
Il Tribunale di Vicenza, definitivamente pronunciando tra le parti, ogni contraria domanda,
istanze ed eccezione disattesa, così provvede:
dichiara la separazione personale di e;
Parte_1 Controparte_1
pone a carico di l'obbligo di versare, entro il giorno 15 di ogni mese, a titolo Controparte_1
Per_ di contributo al mantenimento dei figli e a far data dalla presente decisione, la Per_2
somma mensile di euro 400,00 per ciascun figlio, con rivalutazione annuale secondo gli indici
Istat, oltre al 50% delle spese straordinarie, secondo il protocollo adottato dal Tribunale di
Vicenza.
Compensa tra le parti le spese di lite.
Così deciso in Vicenza, nella camera di consiglio del 13.5.2025
Il Presidente est.
7 Dott.ssa Giovanna Sanfratello
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