Sentenza 8 gennaio 2025
Decreto cautelare 4 febbraio 2025
Ordinanza cautelare 28 febbraio 2025
Inammissibile
Sentenza 19 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Venezia, sez. III, sentenza 08/01/2025, n. 31 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Venezia |
| Numero : | 31 |
| Data del deposito : | 8 gennaio 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00031/2025 REG.PROV.COLL.
N. 00818/2024 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il NE
(Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 818 del 2024, proposto da
Infrastrutture Wireless Italiane s.p.a., in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dall’avvocato Alessandro Tudor, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Comune di Bassano del Grappa, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall’avvocato Marina Perona, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
nei confronti
A.R.P.A.V. – Agenzia Regionale per la Prevenzione e Protezione Ambientale del NE, Regione del NE, non costituite in giudizio;
per l’annullamento,
del provvedimento del Comune di Bassano del Grappa prot. n. 34408/2024 del 21.5.2024, avente ad oggetto “Provvedimento di annullamento in autotutela ex art. 21-nonies della Legge n. 241/1990 del provvedimento autorizzatorio formatosi ai sensi dell’art. 44 del D.lgs. 259/03 ss.mm.ii. relativo all’istanza presentata tramite Suap con nr. 08936640963-15022023-1317 e Prot. REP_PROV_VI/VI-SUPRO 69308 del 16-02-2023, ed assunta al protocollo comunale con prot. nt. 2023/11129” , nonché, per quanto occorrer possa e nei limiti di interesse della ricorrente, dei seguenti atti:
- delibera del Consiglio comunale di Bassano del Grappa n. 18 del 24.3.2022, avente ad oggetto “Approvazione del Regolamento di localizzazione delle stazioni radio base di telefonia mobile trasmissione dati” ;
- regolamento del Comune di Bassano del Grappa per il governo dei processi di localizzazione delle stazioni radio base per la telefonia mobile e rete dati (ELAB D), approvato con la delibera consiliare sub punto 2.;
- Tavola di zonizzazione del territorio comunale – territorio CENTRO-SUD (TAV B) allegata al regolamento del Comune di Bassano del Grappa per il governo dei processi di localizzazione delle stazioni radio base per la telefonia mobile e rete dati, approvata con la delibera consiliare sub punto 2.;
- ogni altro atto presupposto, connesso e/o consequenziale.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio del Comune di Bassano del Grappa;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell’udienza pubblica del giorno 23 ottobre 2024 il dott. Giampaolo De Piazzi e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. Infrastrutture Wireless Italiane s.p.a. (di seguito, breviter , Inwit) presentava il 16 febbraio 2023 al comune di Bassano del Grappa un’istanza ex artt. 43, 44 e 49 d.lgs. n. 259 del 2003 per l’installazione di un nuovo impianto, da collocare in un terreno censito al foglio 9, mappale 1444 del catasto terreni, classificato dal piano degli interventi (di seguito, breviter , P.I.) del predetto Comune come area per attrezzature sportive e verdi, non soggetto a vincoli e posto in prossimità di un’intersezione stradale a rotatoria. Il Comune di Bassano del Grappa, previa comunicazione dei motivi ostativi all’accoglimento dell’istanza, in data 12 giugno 2023 emetteva il provvedimento di diniego dell’istanza.
Questo Tribunale con sentenza di data 8 maggio 2024 n. 927 accoglieva il ricorso promosso da Inwit contro il diniego di installazione dell’impianto, emesso dopo il decorso del termine normativamente previsto per la formazione del silenzio assenso.
2. Il Comune di Bassano del Grappa con nota prot. n. 31450 del 10 maggio 2024 avviava un procedimento di secondo grado volto all’annullamento d’ufficio dell’autorizzazione già formatasi e, successivamente alla ricezione delle osservazioni procedimentali di Inwit, emetteva il provvedimento prot. n. 34408 del 21 maggio 2024 di annullamento in autotutela della predetta autorizzazione.
In particolare il Comune evidenziava che l’intervento ricade in zona «B», ritenuta inidonea alla collocazione di impianti di comunicazione sulla base della « tavola di zonizzazione del territorio comunale - Tavola B » allegata al regolamento comunale relativo alla localizzazione delle stazioni radio base (di seguito, breviter , s.r.b.), precisando che le aree inidonee rappresentano circa un terzo della superficie comunale e sono poste fra le zone vietate e quelle totalmente idonee. Inoltre, il Comune rappresentava che nelle vicinanze dell’area indicata da Inwit vi è un sito dichiarato di particolare interesse oggetto di tutela, rilevava che nel progetto di installazione della s.r.b. non figuravano forme di mitigazione dell’impatto della stessa sul bene tutelato ed evidenziava che dalle tavole di zonizzazione emergeva la presenza nelle immediate vicinanze del posto di installazione di numerose zone denominate «C», idonee alla collocazione di s.r.b..
Da ultimo il Comune riteneva sussistere l’interesse pubblico per l’annullamento d’ufficio, e confutava le osservazioni procedimentali presentate da Inwit, sostenendo di avere il potere di inibire in determinate aree di particolare interesse la collocazione di s.r.b., e rimarcando la necessità dell’intervento in autotutela in conseguenza dell’intervenuta formazione del silenzio assenso.
3. Inwit notificava tempestivo ricorso con cui impugnava il richiamato provvedimento, chiedendone l’annullamento, unitamente agli ulteriori atti impugnati.
Con il primo motivo la ricorrente, richiamati i presupposti per l’esercizio del potere di annullamento d’ufficio, ne deduceva la carenza sostenendo innanzi tutto la mancanza di un vizio di legittimità da emendare in sede di autotutela, che il Comune aveva individuato nel contrasto dell’autorizzazione formatasi per silenzio assenso con il regolamento comunale per la localizzazione delle s.r.b.. Secondo la ricorrente, sarebbe illegittimo l’art. 5 del predetto regolamento che individua alcune zone del territorio comunale come inidonee alla collocazione di s.r.b. richiamando l’art. 4 d.m. n. 381 del 1998, in quanto si configurerebbe un divieto generalizzato di localizzazione disposto al fine della tutela della salute, potere riservato dal legislatore allo Stato in base alla legge n. 36 del 2001 ed al d.P.C.M. 8 luglio 2003, rilevando che quest’ultimo aveva superato il ricordato d.m. n. 381 del 1998. La ricorrente ribadiva inoltre che i Comuni non possono introdurre mediante previsioni regolamentari oneri procedimentali non previsti dal legislatore.
Con il secondo motivo la ricorrente contestava l’assenza di un interesse pubblico che giustifichi l’annullamento dell’autorizzazione formatasi per SI . In particolare, la ricorrente evidenziava l’inesistenza dell’interesse indicato nel provvedimento di autotutela, rappresentato dalle esigenze di tutela di un luogo di pregio presente nelle vicinanze (Villa Bianchini d’Alberigo), in quanto l’area prescelta per l’installazione della s.r.b. non risulta gravata da alcun vincolo paesaggistico, ambientale o culturale. Inoltre, la ricorrente rilevava che il Comune non aveva effettuato alcun bilanciamento fra l’interesse pubblico asseritamente perseguito con ulteriori interessi pubblici parimenti rilevanti, come quello allo sviluppo della rete di telecomunicazioni ed all’accesso ai servizi digitali.
Con il terzo motivo la ricorrente deduceva che il provvedimento di autotutela non aveva in alcun modo preso in considerazione e valutato gli interessi del relativo destinatario, come invece imposto dall’art. 21-nonies legge n. 241 del 1990.
Con il quarto motivo la ricorrente sosteneva che il Comune aveva altresì errato nell’applicazione del ricordato regolamento comunale in quanto le cd. zone B possono essere ritenute astrattamente inidonee solo se sussistono gli ulteriori presupposti legati alla tutela dai campi elettromagnetici, mentre l’area prescelta è un mero terreno erboso che non costituisce un giardino ovvero un parco urbano e per il quale non si configura una presenza stabile e continuativa di persone per almeno quattro ore al giorno.
Con il quinto ed ultimo motivo la ricorrente - premesso che il provvedimento impugnato richiama l’art. 20 delle norme tecnico operative del piano degli interventi (di seguito, breviter , n.t.o. del P.I.) che disciplina le distanze dei fabbricati da particolari aree o manufatti insalubri o pericolosi - rilevava che il Comune non aveva indicato le ragioni per le quali l’impianto si pone in contrasto con la richiamata norma pianificatoria. Inoltre, ricordato che l’area su cui allocare l’impianto risulta classificata «Area per attrezzature sportive e verdi» , la ricorrente richiamava la compatibilità degli impianti di telecomunicazione con qualsiasi destinazione urbanistica, essendo gli stessi assimilati alle opere di urbanizzazione primaria dall’art. 43 d.lgs. n. 259 del 2003.
4. Si costituiva il Comune di Bassano del Grappa, che confutava le argomentazioni esposte dalla ricorrente ritenendo sussistenti i presupposti per l’esercizio del potere di annullamento d’ufficio e sostenendo la legittimità delle disposizioni regolamentari sulla cui base era intervenuto in autotutela. Il Comune evidenziava inoltre che con detto regolamento non aveva introdotto generalizzati divieti di localizzazione degli impianti ma aveva esercitato i poteri ad esso spettanti in subiecta materia .
5 In vista della pubblica udienza fissata per la discussione del merito del giudizio, entrambe le parti dimettevano memorie difensive e di replica.
6. Alla pubblica udienza del 23 ottobre 2024 la causa passava in decisione.
7. Il ricorso è fondato.
L’art. 21-nonies, comma 1, legge n. 241 del 1990 fissa i presupposti per il legittimo esercizio del potere di annullamento d’ufficio, che consistono nell’illegittimità del provvedimento su cui si interviene, nell’esistenza di un interesse pubblico alla rimozione del provvedimento, negli interessi del soggetto destinatario dell’atto di autotutela e degli eventuali controinteressati, nonché nel decorso di un termine ragionevole comunque non superiore a dodici mesi dal momento di emanazione del provvedimento da annullare. I presupposti contemplati nella norma devono tutti coesistere per la legittimità dell’intervento in autotutela.
Nel caso oggetto del presente giudizio non sussistono i primi tre presupposti richiesti dalla norma.
7.1. Con riferimento al presupposto rappresentato dall’illegittimità del provvedimento da annullare, il Comune lo ha individuato nel contrasto dell’autorizzazione con il regolamento comunale per la localizzazione delle s.r.b., posto che il sito indicato dalla ricorrente ricade nella cd. « Zona B - inidonea », nella quale l’art. 5, comma 1, lett. b) di detto regolamento non consente l’installazione di tali impianti (salvi i casi ivi indicati) a tutela delle disposizioni contenute nell’art. 4 d.m. n. 381 del 1998. La norma regolamentare prosegue al secondo capoverso elencando i vari luoghi che ricadono nell’ambito della predetta zona, precisando che in essi si deve avere la permanenza stabile e continuativa di persone per almeno quattro ore.
Il provvedimento de quo individua poi un ulteriore contrasto da rimuovere in autotutela, rappresentato dalla presenza di un luogo di pregio (Villa Bianchini d’Alberigo) nelle vicinanze del sito prescelto per l’insediamento dell’impianto della ricorrente.
Il vizio di legittimità che l’impugnato provvedimento di annullamento d’ufficio si ripropone di rimuovere non sussiste.
Sotto il primo profilo, l’art. 5, comma 1, lett. b) del regolamento comunale per la localizzazione delle s.r.b. prescrive al primo capoverso che nella cd. zona B non è consentita l’installazione di impianti di telecomunicazioni « a tutela delle disposizioni contenute nell’art. 4 del DM 381/98 ». Dal contenuto della riportata disposizione regolamentare, e per effetto dell’espresso richiamo all’art. 4 d.m. n. 381 del 1998, emerge che essa interviene nella materia dei valori limite di esposizione della popolazione ai campi elettromagnetici, come confermato dal contenuto dei successivi capoversi, nei quali si attesta che le zone ritenute inidonee prevedono la presenza stabile e continuativa di persone per almeno quattro ore al giorno e si ritiene inopportuno per esse collocare impianti dotati di determinate frequenze.
In base a quanto previsto dall’art. 8, comma 6, legge n. 36 del 2001 i comuni hanno il potere di emanare regolamenti per assicurare il corretto insediamento urbanistico e territoriale degli impianti e minimizzare l’esposizione della popolazione ai campi elettromagnetici, ma solo con riferimento a siti sensibili individuati in modo specifico e senza alcuna possibilità di introdurre limitazioni alla localizzazione di s.r.b. in aree generalizzate del territorio comunale.
Inoltre, in base al combinato disposto degli artt. 44, commi 1 e 3, d.lgs. n. 259 del 2003 e 14, comma 1, legge n. 36 del 2001 il rispetto dei limiti di esposizione, dei valori di attenzione e degli obiettivi di qualità è materia demandata in via esclusiva dal legislatore alle Agenzie Regionali per la Protezione dell’Ambiente.
L’art. 5, comma 1, lett. b), del ricordato regolamento non individua in modo specifico determinati siti ritenuti sensibili (quali scuole, ospedali, case di riposo, ecc.), ma prevede un limite fortemente condizionante all’insediamento di s.r.b. in tutte le parti del territorio comunale ricondotte alla cd. zona B, espressamente definite inidonee, ed inoltre fonda espressamente tale limite sulle esigenze di tutela della popolazione rispetto all’esposizione a campi elettromagnetici.
In considerazione della ratio e delle finalità che emergono dalla richiamata disposizione regolamentare, la stessa risulta eccedere i limiti del potere attribuito ai comuni dall’art. 8, comma 6, legge n. 36 del 2001, e risulta perciò illegittima, profilandosi finanche il vizio di incompetenza relativamente alle finalità di tutela della popolazione, demandate dal legislatore ad altri soggetti.
Sul punto non coglie nel segno il richiamo effettuato dalla difesa comunale alla recente sentenza del Consiglio di Stato n. 5236/2024 - che ha ritenuto legittimo il predetto regolamento - atteso che tale pronuncia si riferisce alla diversa zona A, alla quale il regolamento de quo riconduce asili, scuole, ospedali, residenze per anziani, edifici di particolare valore storico ed architettonico, parchi, ecc.
Attesa l’illegittimità della previsione regolamentare sulla quale il provvedimento di annullamento d’ufficio ravvisa l’invalidità dell’autorizzazione da rimuovere, quest’ultima si sottrae al vizio che il Comune resistente pretende di attribuirle. Di conseguenza, non sussiste il primo - fondamentale - presupposto richiesto dall’art. 21-nonies, comma 1, legge n. 241 del 1990.
Né sussiste l’ulteriore profilo sul quale l’amministrazione comunale pretende di ravvisare l’illegittimità dell’autorizzazione formatasi per silenzio assenso, rappresentato dalla vicinanza con un sito di pregio oggetto di tutela. Infatti, i Comuni possono impedire l’installazione di impianti di telecomunicazione sui siti ritenuti sensibili, ma non anche nelle vicinanze degli stessi, per cui non sussiste il dedotto contrasto che nell’intento comunale legittimerebbe l’intervento in autotutela. Inoltre, nel provvedimento impugnato non risulta descritto quale sarebbe l’impatto arrecato dalla s.r.b. alla villa tutelata, per cui risulta fondata anche la censura di difetto di motivazione e di istruttoria.
7.2. Non sussiste neppure il secondo presupposto richiesto dal legislatore per disporre l’annullamento d’ufficio, rappresentato dall’interesse pubblico alla rimozione del provvedimento illegittimo, interesse che, per consolidato orientamento della giurisprudenza, dev’essere diverso dal mero interesse al ripristino della legalità violata e deve consistere in un interesse pubblico effettivo e concreto (Consiglio di Stato, sez. IV, 3 settembre 2024, n. 7367).
Nel provvedimento di autotutela impugnato non risulta alcun riferimento ad interessi pubblici, effettivi e concreti, che giustifichino la rimozione dell’autorizzazione formatasi per silenzio assenso, rinvenendosi solo richiami all’esigenza di ripristino della legalità violata, rappresentata dalla contrarietà al regolamento comunale più volte citato (la cui previsione per quanto attiene le cd. zone inidonee risulta illegittima, come appena evidenziato), nonché il riferimento al sito tutelato, aspetto parimenti infondato per quanto esposto.
7.3. Parimenti non sussiste il terzo presupposto contemplato nell’art. 21-nonies, comma 1, legge n. 241 del 1990, rappresentato dalla comparazione fra gli interessi pubblici e quelli del privato destinatario dell’atto di autotutela, aspetto totalmente assente nel provvedimento impugnato.
L’assenza delle condizioni necessarie per il valido esercizio del potere di annullamento d’ufficio comporta l’illegittimità del provvedimento impugnato, con accoglimento dei primi tre motivi di ricorso, ed esime il Collegio dallo scrutinio del quarto e quinto motivo di ricorso, concernenti profili marginali ed in qualche modo collegati ai precedenti.
8. L’accoglimento del ricorso comporta l’annullamento del provvedimento prot. n. 34408 del 21 maggio 2024, nonché dell’art. 5 del regolamento comunale già citato nella parte di interesse, relativa alle cd. zone B, e della relativa tavola di zonizzazione del territorio comunale.
9. Le spese di giudizio vanno poste a carico della parte soccombente e si liquidano nella misura indicata in dispositivo, mentre vanno compensate nei confronti di A.R.P.A.V. e della Regione NE, cui non sono imputabili i provvedimenti censurati e che non hanno svolto attività difensiva.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il NE (Sezione Terza), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e, per l’effetto, annulla i provvedimenti impugnati secondo quanto indicato in motivazione.
Condanna il comune di Bassano del Grappa alla rifusione delle spese di giudizio in favore della ricorrente, che si liquidano in € 3.000,00, oltre spese generali 15%, i.v.a. e c.p.a. come per legge, nonché al rimborso del contributo unificato, secondo quanto previsto dall’art. 13, comma 6-bis.1, del d.P.R. n. 115 del 2002.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Così deciso in Venezia nella camera di consiglio del giorno 23 ottobre 2024 con l’intervento dei magistrati:
Carlo Polidori, Presidente
Andrea De Col, Primo Referendario
Giampaolo De Piazzi, Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Giampaolo De Piazzi | Carlo Polidori |
IL SEGRETARIO