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Sentenza 20 gennaio 2026
Sentenza 20 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Sicilia, sez. IV, sentenza 20/01/2026, n. 596 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Sicilia |
| Numero : | 596 |
| Data del deposito : | 20 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 596/2026
Depositata il 20/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della SICILIA Sezione 4, riunita in udienza il 03/06/2025 alle ore 09:45 con la seguente composizione collegiale:
SALVUCCI DA, Presidente
VENTURA EZIO, Relatore
FERLA GIROLAMO, Giudice
in data 03/06/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 4417/2019 spedito il 14/06/2019
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Augusta - Indirizzo_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
Difensore_3 - CF_Difensore_3
Difensore_4 - CF_Difensore_4
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 4651/2018 emessa dalla Commissione Tributaria Provinciale SIRACUSA sez. 1 e pubblicata il 17/12/2018
Atti impositivi:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 1121/2013/4802 TARSU/TIA 2007
a seguito di discussione in camera di consiglio Richieste delle parti:
Come infra riportate.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto depositato in data 14/06/2019 Ricorrente_1, nato a [...] il Data_Nascita_1, propone appello contro il Comune di Augusta, avverso la sentenza n. 4651/18 emessa dalla Commissione Tributaria
Provinciale di Siracusa il 07/12/2018 e depositata il 17/12/2018, relativa all'avviso di accertamento n.
1121/2013/4802 del 22/11/2013, per il pagamento di € 188,00 a titolo di Tarsu 2007, sanzioni, interessi ed accessori.
Il ricorrente eccepisce in primo grado il diritto alla riduzione della tassa e l'erronea applicazione della sanzione.
La C.T.P. con la gravata sentenza dichiara cessata la materia del contendere e compensa tra le parti le spese di lite.
Lamenta l'appellante:
● la mancata acquiescenza al provvedimento impugnato, poiché il relativo pagamento è stato effettuato a titolo cautelare per evitare danni maggiori;
● il mancato annullamento del provvedimento da parte della C.T.P. solo a seguito della mancata costituzione del Comune;
● l'insussistenza dei presupposti per la dichiarazione di cessazione della materia del contendere, in assenza del soddisfacimento dei propri interessi;
● il diritto alla riduzione della tassa, poiché l'art. 2 del regolamento comunale dispone che, nelle zone in cui la raccolta dei rifiuti urbani non è effettuata, la tassa in questione è dovuta nella misura del 40% qualora i locali o le aree siano ubicati entro la distanza stradale di un km dal più vicino punto di raccolta nella zona perimetrale o di fatto servita.
Conclude perché la Corte voglia disporre che, in ossequio all'art. 2 del Regolamento comunale, la tassa contestata sia liquidata al 40% dell'importo calcolato, ed ordinare il rimborso della somma non dovuta.
Con controdeduzioni depositate in data 14/05/2025 si costituisce il Comune di Augusta, rappresentato e difeso dagli avv.ti Difensore_1, Difensore_3, Difensore_2 e Difensore_4, rilevando:
● dalla sentenza impugnata si evince che la cessazione della materia del contenere è stata richiesta dal ricorrente a seguito del pagamento del tributo, e non risulta dalla sentenza medesima che questi in primo grado abbia chiesto il rimborso dell'eccedenza;
● nessuna prova ha fornito il ricorrente in merito al diritto alla riduzione, comunque insussistente in quanto il comune nell'individuare l'evasione ha certamente tenuto conto che la distanza dell'immobile dal più vicino cassonetto del servizio di raccolta non superava la distanza regolamentare.
Conclude perché la Corte voglia dire inammissibile l'appello e rigettarlo perché non provato e infondato, con condanna dell'appellante alle spese del giudizio.
In data 03/06/2025 la controversia viene trattata in camera di consiglio e quindi posta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La Corte, esaminata la documentazione prodotta e le argomentazioni delle parti, ritenuto:
■ che “L'istituto dell'acquiescenza al provvedimento amministrativo, sotto la specie dell'accettazione di esso, non trova applicazione nel diritto tributario, nel quale vige il principio generale secondo cui non può attribuirsi al puro e semplice riconoscimento, esplicito o implicito, fatto dal contribuente, di essere tenuto al pagamento di un tributo, e contenuto in atti della procedura di accertamento e di riscossione (denunce, adesioni, pagamenti, domande di rateizzazione o di altri benefici), l'effetto di precludere ogni contestazione in ordine all'"an debeatur", salvo che non siano scaduti i termini di impugnazione e che non possa considerarsi estinto il rapporto tributario” (Cass. Ordinanza n. 26515 del 08/09/2022);
nella fattispecie in esame la proposizione del ricorso, intervenuta successivamente all'avvenuto pagamento, esclude in radice l'acquiescenza all'avviso di accertamento oggetto di impugnazione;
■ che, quanto al merito dell'appello, in tema di Tarsu “l'onere della prova dei fatti costituenti fonte dell'obbligazione tributaria spetta all'amministrazione, per quanto attiene alla quantificazione della tassa, mentre l'onere di provare eventuali esenzioni o riduzioni tariffarie è posto a carico dell'interessato (oltre all'obbligo della denuncia, D.Lgs. n. 507 del 1993, ex art. 70)” (Cass. Sentenza n. 2623 del 2023);
parte appellante tuttavia non prova documentalmente la circostanza dedotta (locali ubicati entro la distanza stradale di un km dal più vicino punto di raccolta nella zona perimetrale o di fatto servita), peraltro espressamente esclusa dal Comune nella propria comparsa di costituzione;
■ che null'altro va esaminato nel presente giudizio, atteso che ai sensi dell'art. 56 del d.lgs. n. 546/1992 «
Le questioni ed eccezioni non accolte nella sentenza della corte di giustizia tributaria di primo grado, che non sono specificamente riproposte in appello, s'intendono rinunciate»;
■ che per quanto sopra è da rigettarsi nel merito l'appello proposto, con conseguente conferma dell'avviso di accertamento oggetto di impugnazione;
■ che le spese seguono la soccombenza, e vanno liquidate come in dispositivo avuto riguardo alla tariffa professionale di riferimento, al valore della controversia e all'attività difensiva svolta;
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della Sicilia, Sezione staccata di Siracusa, rigetta l'appello e conferma la legittimità dell'avviso di accertamento impugnato. Condanna parte appellante al pagamento delle spese del presente grado di giudizio, che liquida in € 233,00, oltre accessori di legge, in favore del
Comune di Augusta.
Così deciso in Siracusa in data 03 giugno 2025.
Il Relatore Il Presidente
EZ RA DA VU
Depositata il 20/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della SICILIA Sezione 4, riunita in udienza il 03/06/2025 alle ore 09:45 con la seguente composizione collegiale:
SALVUCCI DA, Presidente
VENTURA EZIO, Relatore
FERLA GIROLAMO, Giudice
in data 03/06/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 4417/2019 spedito il 14/06/2019
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Augusta - Indirizzo_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
Difensore_3 - CF_Difensore_3
Difensore_4 - CF_Difensore_4
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 4651/2018 emessa dalla Commissione Tributaria Provinciale SIRACUSA sez. 1 e pubblicata il 17/12/2018
Atti impositivi:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 1121/2013/4802 TARSU/TIA 2007
a seguito di discussione in camera di consiglio Richieste delle parti:
Come infra riportate.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto depositato in data 14/06/2019 Ricorrente_1, nato a [...] il Data_Nascita_1, propone appello contro il Comune di Augusta, avverso la sentenza n. 4651/18 emessa dalla Commissione Tributaria
Provinciale di Siracusa il 07/12/2018 e depositata il 17/12/2018, relativa all'avviso di accertamento n.
1121/2013/4802 del 22/11/2013, per il pagamento di € 188,00 a titolo di Tarsu 2007, sanzioni, interessi ed accessori.
Il ricorrente eccepisce in primo grado il diritto alla riduzione della tassa e l'erronea applicazione della sanzione.
La C.T.P. con la gravata sentenza dichiara cessata la materia del contendere e compensa tra le parti le spese di lite.
Lamenta l'appellante:
● la mancata acquiescenza al provvedimento impugnato, poiché il relativo pagamento è stato effettuato a titolo cautelare per evitare danni maggiori;
● il mancato annullamento del provvedimento da parte della C.T.P. solo a seguito della mancata costituzione del Comune;
● l'insussistenza dei presupposti per la dichiarazione di cessazione della materia del contendere, in assenza del soddisfacimento dei propri interessi;
● il diritto alla riduzione della tassa, poiché l'art. 2 del regolamento comunale dispone che, nelle zone in cui la raccolta dei rifiuti urbani non è effettuata, la tassa in questione è dovuta nella misura del 40% qualora i locali o le aree siano ubicati entro la distanza stradale di un km dal più vicino punto di raccolta nella zona perimetrale o di fatto servita.
Conclude perché la Corte voglia disporre che, in ossequio all'art. 2 del Regolamento comunale, la tassa contestata sia liquidata al 40% dell'importo calcolato, ed ordinare il rimborso della somma non dovuta.
Con controdeduzioni depositate in data 14/05/2025 si costituisce il Comune di Augusta, rappresentato e difeso dagli avv.ti Difensore_1, Difensore_3, Difensore_2 e Difensore_4, rilevando:
● dalla sentenza impugnata si evince che la cessazione della materia del contenere è stata richiesta dal ricorrente a seguito del pagamento del tributo, e non risulta dalla sentenza medesima che questi in primo grado abbia chiesto il rimborso dell'eccedenza;
● nessuna prova ha fornito il ricorrente in merito al diritto alla riduzione, comunque insussistente in quanto il comune nell'individuare l'evasione ha certamente tenuto conto che la distanza dell'immobile dal più vicino cassonetto del servizio di raccolta non superava la distanza regolamentare.
Conclude perché la Corte voglia dire inammissibile l'appello e rigettarlo perché non provato e infondato, con condanna dell'appellante alle spese del giudizio.
In data 03/06/2025 la controversia viene trattata in camera di consiglio e quindi posta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La Corte, esaminata la documentazione prodotta e le argomentazioni delle parti, ritenuto:
■ che “L'istituto dell'acquiescenza al provvedimento amministrativo, sotto la specie dell'accettazione di esso, non trova applicazione nel diritto tributario, nel quale vige il principio generale secondo cui non può attribuirsi al puro e semplice riconoscimento, esplicito o implicito, fatto dal contribuente, di essere tenuto al pagamento di un tributo, e contenuto in atti della procedura di accertamento e di riscossione (denunce, adesioni, pagamenti, domande di rateizzazione o di altri benefici), l'effetto di precludere ogni contestazione in ordine all'"an debeatur", salvo che non siano scaduti i termini di impugnazione e che non possa considerarsi estinto il rapporto tributario” (Cass. Ordinanza n. 26515 del 08/09/2022);
nella fattispecie in esame la proposizione del ricorso, intervenuta successivamente all'avvenuto pagamento, esclude in radice l'acquiescenza all'avviso di accertamento oggetto di impugnazione;
■ che, quanto al merito dell'appello, in tema di Tarsu “l'onere della prova dei fatti costituenti fonte dell'obbligazione tributaria spetta all'amministrazione, per quanto attiene alla quantificazione della tassa, mentre l'onere di provare eventuali esenzioni o riduzioni tariffarie è posto a carico dell'interessato (oltre all'obbligo della denuncia, D.Lgs. n. 507 del 1993, ex art. 70)” (Cass. Sentenza n. 2623 del 2023);
parte appellante tuttavia non prova documentalmente la circostanza dedotta (locali ubicati entro la distanza stradale di un km dal più vicino punto di raccolta nella zona perimetrale o di fatto servita), peraltro espressamente esclusa dal Comune nella propria comparsa di costituzione;
■ che null'altro va esaminato nel presente giudizio, atteso che ai sensi dell'art. 56 del d.lgs. n. 546/1992 «
Le questioni ed eccezioni non accolte nella sentenza della corte di giustizia tributaria di primo grado, che non sono specificamente riproposte in appello, s'intendono rinunciate»;
■ che per quanto sopra è da rigettarsi nel merito l'appello proposto, con conseguente conferma dell'avviso di accertamento oggetto di impugnazione;
■ che le spese seguono la soccombenza, e vanno liquidate come in dispositivo avuto riguardo alla tariffa professionale di riferimento, al valore della controversia e all'attività difensiva svolta;
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della Sicilia, Sezione staccata di Siracusa, rigetta l'appello e conferma la legittimità dell'avviso di accertamento impugnato. Condanna parte appellante al pagamento delle spese del presente grado di giudizio, che liquida in € 233,00, oltre accessori di legge, in favore del
Comune di Augusta.
Così deciso in Siracusa in data 03 giugno 2025.
Il Relatore Il Presidente
EZ RA DA VU