Articolo 50 della Legge 22 aprile 1869, n. 5026
Articolo 49Articolo 51
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15 gennaio 1870
Art. 50. null era' il mandato, quando si tratti di spesa che ecceda la somma stanziata nel relativo capitolo del bilancio, e non vi si possa far fronte col fondo di riserva.

Sara' pure assoluto il rifiuto della Corte quando, secondo il di lei giudizio, l'imputazione della somma portata dal mandato sarebbe riferibile ad un capitolo gia' esaurito del bilancio, e non a quello indicato nel mandato dal Ministro che lo ha emesso di conformita' modificata, quanto alla registrazione dei mandati di pagamento, la disposizione dell' articolo 14 della Legge 14 agosto 1862, n. 800 .

Entrata in vigore il 15 gennaio 1870