Sentenza 31 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 31/12/2025, n. 35011 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 35011 |
| Data del deposito : | 31 dicembre 2025 |
Testo completo
Oscuramento disposto
'AULA B'
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE QUARTA CIVILE
Composta dagli Ill.mi Signori Magistrati:
Dott.ssa LUCIA ESPOSITO
- Presidente -
Dott.ssa GABRIELLA MARCHESE
- Consigliera -
Dott. FABRIZIO GANDINI
- Consigliere -
Dott. RICCARDO ROSETTI
- Consigliere -
Dott. ANGELO CERULO
- Consigliere Rel.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Numero registro generale 17809/2021 Numero sezionale 3930/2025 Numero di raccolta generale 35011/2025 Data pubblicazione 31/12/2025
R.G.N. 17809/2021 Cron. Rep. P.U. 30/9/2025
Esposizione all'amianto e status di vittima del dovere.
sul ricorso 17809-2021 proposto da: RE AN, ZA RT, ZA ARMANDO, in qualità di eredi di ZA IU, rappresentati e difesi, in forza di procura conferita in calce al ricorso, dagli avvocati LUIGI SANDIROCCO ed EZIO BONANNI, con domicilio eletto presso lo studio dell'ultimo difensore
- ricorrenti -
contro
MINISTERO DELLA DIFESA E MINISTERO DELL'INTERNO, in persona dei rispettivi Ministri pro tempore, rappresentati e difesi ex lege dall'Avvocatura generale dello Stato e domiciliati presso i suoi uffici, in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI, 12
controricorrenti
-
per la cassazione della sentenza n. 338 del 2021 della CORTE D'APPELLO DI L'AQUILA, depositata il 27 maggio 2021 (R.G.N. 503/2020).
Firmato Da: ANGELO CERULO Emesso Da: TRUSTPRO QUALIFIED CA 1 Serial: 369a43137b2e0097-Firmato Da: LUCIA ESPOSITO Emesso Da: TRUSTPRO QUALIFIED CA 1 Seriale: 417c03e6599aa
Oscuramento disposto
Numero registro generale 17809/2021 Numero sezionale 3930/2025 Numero di raccolta generale 35011/2025 Data pubblicazione 31/12/2025
Udita la relazione della causa, svolta all'udienza dal Consigliere Angelo Cerulo. Udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Generale STEFANO VISONÀ, che ha concluso per il rigetto del ricorso. Udita, per i ricorrenti, l'avvocata LAURA OSTILI, in sostituzione, per delega verbale, dell'avvocato EZIO BONANNI, che ha insistito per l'accoglimento del ricorso. Udito, per i controricorrenti, l'avvocato dello Stato MASSIMO GIANNUZZI, che ha ribadito le conclusioni rassegnate nel controricorso.
FATTI DI CAUSA
1.- Con la sentenza indicata in epigrafe, la Corte d'appello di L'Aquila ha accolto il gravame del Ministero della Difesa e del Ministero dell'Interno e, in riforma della pronuncia del Tribunale di Pescara, ha accertato che i benefici previsti dall'art. 1, commi 563 e 564, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, non spettano ai signori NN DO, ER LA, MA LA, eredi del signor IU LA, morto a causa del mesotelioma pleurico contratto, ad avviso dei ricorrenti, per l'esposizione all'amianto nel servizio prestato presso l'Ospedale militare di Chieti e nelle diverse missioni in Italia e all'estero (in Kosovo, Afghanistan, Bosnia, Libano). A fondamento della decisione, la Corte di merito ha argomentato che il signor IU LA è stato sempre impiegato in ordinarie mansioni infermieristiche, riconducibili ai compiti normalmente svolti nell'àmbito di un laboratorio di analisi di Chieti dal 1992 al 2010 o nella vita militare. Le condizioni di lavoro, pur gravose, possono integrare la dipendenza da causa di servizio, ma non sono idonee a fondare l'attribuzione dello status di vittima del dovere in relazione all'unico fattore di rischio specificamente dedotto in causa (l'esposizione all'amianto).
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Oscuramento disposto
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2.- Contro la sentenza d'appello ricorrono per cassazione ne 31/12/2025 NN DO, ER LA, MA LA, articolando tre motivi di censura, illustrati da memoria in prossimità della trattazione camerale originariamente disposta. 3.- Il Ministero della Difesa e il Ministero dell'Interno resistono con controricorso. 4.- Il ricorso, dopo infruttuosa trattazione camerale, è stato fissato all'udienza pubblica del 30 settembre 2025. 5.- Il Pubblico Ministero ha depositato memoria, concludendo per il rigetto del ricorso. 6.- All'udienza, il Pubblico Ministero ha esposto le conclusioni motivate, già rassegnate nella memoria, e i difensori delle parti hanno svolto le loro difese, formulando le richieste riportate in epigrafe. RAGIONI DELLA DECISIONE 1. Con il primo motivo (art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ.), i ricorrenti denunciano violazione e falsa applicazione dell'art. 1, commi 563, 564 e 565, della legge n. 266 del 2005 e dell'art. 1 del decreto del Presidente della Repubblica 7 luglio 2006, n. 243. Avrebbe errato la Corte di merito nel negare la sussistenza di <<condizioni ambientali e operative avverse non sovrapponibili a quelle del profilo professionale infermiere di un laboratorio di analisi» (pagina 17 del ricorso), a fronte dell'esposizione prolungata a polveri di amianto tanto nel periodo trascorso presso l'Ospedale militare di Chieti quanto nelle numerose missioni all'estero. Nelle ipotesi indicate, la straordinarietà sarebbe implicita nella stessa circostanza dello svolgimento del servizio in strutture o mezzi che abbiano comportato esposizione all'amianto» (pagina 24 del ricorso). 2.- Con la seconda doglianza (art. 360, primo comma, n. 3 e n. 5, cod. proc. civ.), i ricorrenti prospettano violazione e falsa applicazione degli artt. 113, 115 e 116 cod. proc. civ. e degli artt. 61 e 62 cod. proc. civ. e addebitano alla sentenza d'appello di avere recepito le risultanze
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della relazione di verificazione acquisita nel giudizio pendente dinanzi al TAR Lazio, che avrebbe trascurato di analizzare l'esposizione ad amianto nel periodo anteriore al 1999, e di non aver valutato l'esaustiva relazione del consulente designato dal Tribunale di Pescara, che comproverebbe, per contro, l'esposizione ad amianto durante il servizio prestato presso l'Ospedale militare di Chieti e nelle molteplici missioni all'estero. 3.- Con il terzo mezzo (art. 360, primo comma, n. 4, cod. proc. civ.), i ricorrenti censurano la sentenza per violazione e falsa applicazione dell'art. 112 cod. proc. civ. e/o degli artt. 24 e 111 Cost. e per violazione e falsa applicazione dell'art. 132 cod. proc. civ. e/o degli artt. 24 e 111 Cost. In primo luogo, i giudici del gravame non si sarebbero pronunciati sulle allegazioni addotte a fondamento della domanda, in linea con le enunciazioni di principio di questa Corte sulle vittime di patologie asbesto-correlate (Cass., sez. lav., 19 gennaio 2021, n. 823). La sentenza d'appello, inoltre, sarebbe nulla, in quanto sorretta da motivazione apparente, meramente tautologica. Nel disconoscere la straordinarietà delle condizioni ambientali e operative, la Corte territoriale non avrebbe offerto spiegazioni di sorta. 4.- È prioritario l'esame della terza critica, che verte su un vizio radicale della sentenza impugnata, per violazione del principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato e per irrimediabili anomalie
della motivazione.
La doglianza dev'essere disattesa, in entrambi i profili in cui si articola.
4.1. Anzitutto, la Corte di merito, nell'interpretazione delle domande proposte, ha ponderato in maniera logica e approfondita le deduzioni di fatto e di diritto che gli odierni ricorrenti hanno svolto a supporto delle domande e che hanno il loro asse portante in una
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prolungata esposizione all'amianto in tutti i periodi del servizio° prestato. Nessun vizio di omessa pronuncia, pertanto, si può imputare alla pronuncia d'appello, che ha indagato funditus le peculiarità delle condizioni di servizio al fine di escludere la sussistenza dei presupposti tipizzati dall'art. 1, comma 564, della legge n. 266 del 2005 e inequivocabilmente allegati per suffragare la tutela assistenziale
richiesta.
4.2. In secondo luogo, la Corte territoriale non ha mancato di attardarsi sulle ragioni dell'accoglimento del gravame e della riforma della pronuncia del giudice di prime cure. La ratio decidendi è corroborata da un percorso argomentativo lineare e intelligibile, scevro delle anomalie radicali adombrate dai ricorrenti, le sole che de iure condito possano essere sindacate in sede di legittimità per violazione dell'obbligo costituzionale (art. 111, sesto comma, Cost.) di motivare i provvedimenti giurisdizionali (Cass., S.U., 7 aprile 2014, n. 8053; negli stessi termini, Cass., S.U., 3 novembre 2016, n. 22232). 5.- La motivazione non solo è adeguata e rispettosa dell'obbligo sancito dall'art. 111, sesto comma, Cost., ma è anche esente dalle violazioni prospettate con la prima e con la seconda censura, che si prestano a una disamina congiunta e devono essere complessivamente disattese.
5.1. Come ha osservato il Sostituto Procuratore Generale nella memoria scritta (pagina 2), la causa petendi delle domande proposte ha il suo nucleo saliente nell'esposizione all'amianto e nella rilevanza di tale fattore di rischio alla stregua dell'art. 1, comma 564, della legge n. 266 del 2005. Sul ruolo eziologico dell'esposizione all'amianto si attardano le deduzioni del ricorso per cassazione e la stessa pronuncia del TAR Lazio
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Numero registro generale 17809/2021 Numero sezionale 3930/2025 Numero di raccolta generale 35011/2025 Data pubblicazione:
n. 80 del 2022 (cfr., in particolare, punto 13.3.), passata in 108 31/12/2025 e richiamata dai ricorrenti nella memoria illustrativa. Si deve poi precisare che la pronuncia impugnata, nella sua parte essenziale, poggia sull'inidoneità dell'esposizione tratteggiata dai ricorrenti a integrare le particolari condizioni ambientali e operative enucleate dall'art. 1, comma 564, della legge n. 266 del 2005 e dal d.P.R. n. 243 del 2006. Da quest'angolazione, la Corte di merito rimarca che le situazioni lavorative dedotte a sostegno della domanda, a tutto voler concedere, possono legittimare il riconoscimento della dipendenza da causa di servizio (in tal senso, pagine 6 e 9 della sentenza d'appello).
5.2. Ciò posto, occorre rilevare che la nozione di "particolari condizioni", recepita dai giudici d'appello, si rivela conforme a diritto e non incorre negli errores in iudicando denunciati nel ricorso e volti anche, come l'Ufficio della Procura Generale e i controricorrenti hanno evidenziato, a sollecitare un più appagante coordinamento dei dati probatori acquisiti al processo. Questa Corte, nel dare continuità ai principi espressi da Cass., S.U., 21 settembre 2017, n. 21969, e nel puntualizzare l'orientamento richiamato a più riprese dai ricorrenti, da ultimo nella memoria illustrativa e all'udienza (Cass., sez. lav., 13 febbraio 2019, n. 4238, e, in termini analoghi, Cass., sez. lav., 19 gennaio 2021, n. 823, cit.), ha chiarito che le particolari condizioni ambientali e operative non s'identificano nella dipendenza da causa di servizio, che i ricorrenti nella memoria illustrativa (pagina 2) ritengono già acclarata da una pronuncia inoppugnabile del giudice amministrativo. Tali condizioni postulano un quid pluris, un elemento che comporti l'esistenza od il sopravvenire di un fattore di rischio maggiore rispetto alla normalità di quel particolare compito» (Cass., sez. lav., 12 ottobre 2022, n. 29819, in motivazione, pagina 7).
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Numero di raccolta generale 35011/2025
Ne discende che «[p]uò considerarsi "particolare" la causa a 31/12/2025 che non sia comune alla platea degli occupati che svolgano il medesimo servizio (altrimenti tutti gli invalidi per servizio sarebbero anche vittime del dovere), sicché il rischio generico connesso con l'insalubrità ambientale (cui pur si ricollega il diverso sistema della responsabilità civile risarcitoria) non consente in sé l'estensione della tutela assistenziale delle vittime del dovere, ancorata ad un particolare rischio e non alla mera illegittimità delle condizioni di svolgimento del lavoro ordinario» (sentenza n. 29819 del 2022, cit., in motivazione, pagina 13, in termini generali e, peraltro, con precipuo riguardo a una vicenda attinente all'esposizione ad amianto). 5.3.- L'esclusione di ogni automatismo, che attribuisca la tutela in virtù della mera insalubrità delle condizioni di lavoro, rappresenta il fulcro della decisione d'appello ed è stata ribadita in molteplici occasioni da questa Corte (fra le più recenti, Cass., sez. lav., 4 dicembre 2025, n. 31698, 29 giugno 2025, n. 17449 e n. 17442, 27 giugno 2025, n. 17376, 16 giugno 2025, n. 16194, e 15 giugno 2025, n. 15978), con argomentazioni che la memoria illustrativa dei ricorrenti non induce a rimeditare, postulando una straordinarietà in re ipsa per una violazione dell'art. 2087 cod. civ. che ha caratterizzato in generale il contesto lavorativo dell'epoca. Alla luce della corretta regula iuris prima richiamata, la Corte territoriale ha esaminato le particolari mansioni assegnate al maresciallo LA, pertinenti ai compiti d'istituto (cfr., in tal senso, anche la pagina 2 della memoria del Pubblico Ministero), e le diverse condizioni in cui esse sono state svolte. In virtù di tale disamina e in coerenza con l'indirizzo che questa Corte ha da ultimo consolidato, i giudici d'appello hanno escluso in punto di fatto che la dedotta insalubrità per esposizione all'amianto, valorizzata anche nell'esposizione del secondo motivo e nella memoria
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Oscuramento disposto
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illustrativa, sia idonea in concreto a configurare quel quid pluris 31/12/2025 alla mera dipendenza da causa di servizio. 6.- Il ricorso, in definitiva, dev'essere nel suo complesso respinto. 7.- Le spese del presente giudizio possono essere compensate, in quanto l'intervento chiarificatore di questa Corte sulle questioni dibattute è successivo al deposito del ricorso e investe tematiche di rilevante complessità, che hanno richiesto la trattazione in pubblica udienza.
8. L'integrale rigetto del ricorso impone di dare atto dei presupposti dell'obbligo dei ricorrenti di versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per la stessa impugnazione, ove sia dovuto (Cass., S.U., 20 febbraio 2020, n. 4315). 9.- L'attinenza del giudizio dati sensibili, riguardanti la salute, impone di omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei ricorrenti e del loro dante causa, ove la presente sentenza sia riprodotta in qualsiasi forma (art. 52, comma 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196).
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso;
compensa le spese del presente giudizio. Dichiara la sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dei ricorrenti, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per la stessa impugnazione, a norma del comma 1-bis dell'art. 13 del d.P.R. n. 115 del 2002, ove dovuto. Dispone, in caso di riproduzione in qualsiasi forma della presente sentenza, l'omissione delle generalità e degli altri dati identificativi dei ricorrenti e del loro dante causa, ai sensi dell'art. 52, comma 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Quarta Sezione
civile del 30 settembre 2025. Il Consigliere estensore Angelo Cerulo
La Presidente
UC TO
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