Sentenza 4 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Catania, sentenza 04/04/2025, n. 498 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Catania |
| Numero : | 498 |
| Data del deposito : | 4 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
CORTE D'APPELLO DI CATANIA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte d'Appello di Catania, Seconda Sezione Civile, composta dai Sigg.:
Dott. Nicolò Crascì Presidente rel.
Dott.ssa Claudia Cottini Consigliere
Dott. Giacomo Rota Consigliere
Riunita in camera di consiglio, letti gli atti ed udito il relatore, ha pronunziato la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile iscritta al n. 1426/2023 R.G.A.C.C. promossa da:
(nato a [...] il [...], c.f. , rappresentato e Parte_1 CP_1 CodiceFiscale_1
difeso per procura in atti dall'Avv. Agata Indelicato (del Foro di Catania) presso il cui indirizzo di p.e.c. è elett.te domiciliato,
Ricorrente
contro
: P.IVA
(c.f. 380 871), in persona del Sindaco p.t., contumace, Parte_2
Resistente
OGGETTO: liquidazione di compensi di avvocato ex art. 14 D.Lgs. 150/2011.
§§§
Con ricorso ex art. 281undecies del 7.11.2023 l'Avv. Michele Gagliano – premesso di aver rappresentato e difeso il nel giudizio di appello (incoato Parte_2
avverso la sentenza del Tribunale Civile di Catania n. 1464/2002 del 28.11.2002, che aveva accolto la domanda del Geom. di condanna di detta Controparte_2
Amministrazione Comunale al pagamento dei compensi reclamati per l'attività di
all'avv. Michele Gagliano l'importo a saldo di € 4.300,00, oltre al riconoscimento delle spese forfetarie al 15% già indicate nelle fatture e note spese, agli oneri di legge, interessi al tasso moratorio a decorrere dal 21.12.13, oltre le spese del presente giudizio e gli onorari secondo valore medio ai sensi del DM 147/22; conseguentemente condannare il convenuto al pagamento delle complessiva somma di € 4.300,00 oltre al riconoscimento delle spese forfetarie al 15% già indicate nelle fatture e note spese, agli oneri di legge, interessi al tasso moratorio a decorrere dal
21.12.13, oltre le spese del presente giudizio e gli onorari secondo valore medio ai sensi del DM 147/22; con vittoria di spese e c compensi difensivi ai sensi DM
147/22”.
Il , ritualmente evocato in contraddittorio, non si è costituito in Parte_2
giudizio. Lo stesso ricorrente, tuttavia, ha diligentemente allegato agli atti la nota dell'Amministrazione con cui viene significato che con Deliberazione del 26.10.2023 quel Consiglio Comunale ha dichiarato lo stato di dissesto finanziario ex artt. 244 e segg. T.U. 267/2000. Sopravvenienza questa – va osservato sin d'ora – che nessun rilievo si presta ad assumere quanto all'ammissibilità ed alla procedibilità della domanda attorea: infatti, dalla data della dichiarazione di dissesto dell'ente locale, e sino all'approvazione del rendiconto, non possono bensì essere intraprese o proseguite azioni esecutive nei confronti dell'ente per i debiti che rientrano nella competenza dell'organo straordinario di liquidazione, ma nessuna conseguenza si ha per quanto riguarda le azioni di cognizione, le quali possono continuare ad essere promosse contro l'ente dissestato neppure essendo, pervero, prevista alcuna perdita della capacità processuale dell'ente locale ovvero alcuna sostituzione dell'organo della procedura agli organi istituzionali dell'ente (ex ceteris Cass. 1191/2001 e Cass.
16959/2016).
Venuti in udienza, il ricorrente insisteva in domanda. Discussa la causa, all'esito la
Corte poneva la causa in decisione.
§§§
Ritiene la Corte di dover dare atto che il ricorrente abbia debitamente documentato sia di essere stato regolarmente officiato dal di assumerne la Parte_2
rappresentanza e difesa nel giudizio di appello anzidetto, ai sensi della stessa
Deliberazione della Giunta Comunale n. 113 del 30.9.2003 con cui veniva, anzitutto, rilasciata autorizzazione al Sindaco ad intraprendere il giudizio medesimo;
sia di avere effettivamente svolto l'attività professionale nella specie demandatagli, instaurando il giudizio con rituale citazione e rappresentando, successivamente, quell'Amministrazione sino all'assegnazione della causa a sentenza.
I compensi di cui il ricorrente reclama il pagamento vanno ratione temporis quantificati non ai sensi del D.M. 55/2014 (cui risulta informata la prodotta fattura n.
5/2015) quanto invece, essendosi l'attività difensiva esaurita nel corso di quel 2009, ai sensi della tariffa, infine abrogata, ex D.M. 127/2004.
In mancanza agli atti di causa di notula redatta ai sensi del regolamento di cui farsi dunque applicazione i compensi nella specie di spettanza dell'Avv. Gagliano vengono, pertanto, così determinati dalla Corte, una volta dato atto che il valore della causa patrocinata, al tempo, dallo stesso odierno ricorrente era di € 26.336,05
(importo – questo – soltanto di assai poco superiore al minimo di € 25.900,01 dello scaglione dunque da applicarsi):
- per diritti di avvocato: posizione e archivio € 77,00, disamina € 19,00, per la domanda introduttiva del giudizio € 77,00, autentica di firma € 19,00, per il versamento del contributo unificato € 19,00, iscrizione causa a ruolo € 19,00, formazione fascicolo € 19,00, per la partecipazione a n. 2 udienze € 78,00, consultazioni con il cliente € 77,00, corrispondenza informativa € 77,00, notificazione citazione € 19,00, esame relata di notifica € 19,00,
- per onorari giudiziali: studio della controversia € 530,00, consultazioni con il cliente € 270,00, ricerca dei documenti € 150,00, preparazione e redazione dell'atto introduttivo del giudizio € 480,00, assistenza n. 2 udienze € 240,00.
Conseguentemente, a definizione del proposto ricorso ex art. 14 D.Lgs. 150/2011, va liquidato in favore del ricorrente Avv. Michele Gagliano - a compenso dell'attività di patrocinio prestata in favore del Comune d Milo in seno al giudizio contenzioso celebratosi presso questa Corte e definito con la citata sentenza n. 651/2009 del
29.4.2009 - il complessivo importo di € 2.189,00.
E poiché è documentato che, al netto delle spese vive di complessivi € 329,68 (per le quali veniva staccata la succitata fattura n. 14/2004), il ricorrente abbia già riscosso, in acconto, la somma di € 730,65 (di cui a detta fattura n. 13/2004), il Parte_2
deve essere dunque condannato al pagamento in favore dello stesso ricorrente
[...]
del saldo di € 1.458,35, oltre rimborso forfettario per spese generali nonché – se dovuti - c.p.a. ed IVA nella misura di legge.
Le spese del presente procedimento vanno fatte seguire alla soccombenza della resistente Amministrazione, e si liquidano – tenuto conto del decisum e sulla base dei parametri ex D.M. 147/2022 (del cui scaglione da € 1.100,01 ad € 5.200,00 deve dunque farsi applicazione), nonché avuto riguardo alla minima complessità del giudizio – nell'importo complessivo (cui, ai sensi della Tabella 2, si perviene sommando € 212,50 x fase studio + € 212,50 x fase introduttiva + € 425,50 x fase di trattazione;
e null'altro stante la sommarietà del rito) di cui in dispositivo.
P Q M
La Corte - definitivamente pronunciando sulla domanda proposta dall'Avv. Michele
Gagliano nei confronti del con ricorso ex art. 14 D.Lgs. 150/2011 Parte_2
del 7.11.2023 - così provvede:
- condanna per le causali di cui in motivazione il al pagamento Parte_2
in favore del ricorrente della somma di € 1.458,35 per compensi professionali, oltre rimborso forfettario per spese generali nonché – se dovuti - c.p.a. ed IVA nella misura di legge,
- condanna il al pagamento delle spese del procedimento, che si Parte_2
liquidano in complessivi € 850,50 a titolo di compensi professionali, oltre rimborso forfettario per spese generali come per legge nonché – se dovuti -
c.p.a. ed IVA.
Così deciso in Catania nella camera di consiglio del 3.IV.2025.
Il Presidente est.
(Dr. Nicolò Crascì)