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Sentenza 17 aprile 2025
Sentenza 17 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Viterbo, sentenza 17/04/2025, n. 281 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Viterbo |
| Numero : | 281 |
| Data del deposito : | 17 aprile 2025 |
Testo completo
R.G. 2389/2024
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE ORDINARIO DI VITERBO
SEZIONE CIVILE
Composto dai Magistrati: Dr. Eugenio Maria Turco Presidente Rel. Dr.ssa Francesca Capuzzi Giudice Dr. Davide Palmieri Giudice ha emesso la seguente SENTENZA nella causa iscritta al RG N. 2389/2024 avente ad oggetto: rettificazione sesso ex art. 1, Legge del 14.04.1982 n. 164 e art. 31 D.Lgs. n. 150/2011, promossa da:
( ) nata a [...] il [...] e Parte_1 C.F._1 residente a [...], con l' Avv. Giovanni GUERCIO del foro di Roma come da procura in atti RICORRENTE
PUBBLICO MINISTERO PRESSO IL TRIBUNALE DI VITERBO Interventore ex lege CONCLUSIONI: all'udienza del 06.04.2025 il procuratore di parte attrice ha rassegnato le conclusioni riportandosi al proprio atto introduttivo
MOTIVI DELLA DECISIONE
si è rivolta a questo Tribunale chiedendo di procedere alla rettifica degli Parte_1 atti dello stato civile, con attribuzione, nei suoi riguardi, del nuovo sesso - da femminile a maschile - del nome, da sostituire dal proprio prenome ” con quello di Parte_1
“ ”, oltre all'autorizzazione sottoporsi a trattamento medico-chirurgico per Parte_2
l'adeguamento dei suoi caratteri sessuali a quelli maschili.
A sostegno della domanda ha dedotto: a) che fin dall'infanzia aveva sempre manifestato una sua natura psicologica e comportamentale tipicamente maschile pur essendo un individuo di sesso biologico femminile, tanto che, per adeguare l'aspetto fisico alla sua psiche, aveva assunto l'aspetto e gli atteggiamenti di un uomo;
b) che, sentendo soggettivamente propria l'identità sessuale maschile, viveva con sofferenza la propria condizione con notevoli problemi nell'integrazione sociale, avendo perciò forte interesse ad essere autorizzata ad un trattamento chirurgico al fine di adeguare i propri caratteri sessuali a quelli maschili;
c) che in ragione di tanto aveva già da tempo preso contatti con l'Azienda Ospedaliera “San Camillo-Forlanini” di Roma, nonché con gli psicologi del suddetto nosocomio, i quali avevano redatto una esaustiva relazione psico-sessuale attestante la sua condizione di disforia di genere, in ragione della quale, dopo avere seguito una terapia ormonale virilizzante (All.4), aveva poi assunto l'aspetto esteriore di un uomo;
d) che tale ambigua situazione provocava un enorme disagio nel vivere quotidiano di un soggetto, esteriormente maschile, ma riportante ancora delle generalità anagrafiche femminili essendo egli, inoltre, conosciuto all'interno della comunità ove viveva con il nome di “ ”; Parte_2 Alla luce di tanto, poiché sussistevano i presupposti per l'accoglimento della domanda sulla base delle conclusioni articolate in atti ha chiesto l'emissione di sentenza al riguardo. Nel corso del processo, dopo l'ascolto del ricorrente, all'udienza del 09.04.2025 sulla base della documentazione in atti la causa veniva trattenuta in decisione.
La domanda è fondata. Dalla documentazione medica in atti si evince che parte ricorrente si era rivolta al Servizio Adeguamento tra identità Fisica e Identità presso l'Azienda Ospedaliera San Camillo Forlanini di Roma Psichica, sottoponendosi ad un percorso psicodiagnostico, dal quale era emersa a una diagnosi di marcata e persistente “Incongruenza di Genere” come risultante dalla relazione in atti e datata 24.10.2024 (all. 3). Dalla medesima documentazione risulta, inoltre, che tale condizione aveva ingenerato nell'istante una profonda difficoltà, piuttosto radicata e altamente limitativa, circa la sua libertà personale e ciò sia nelle relazioni sociali che nelle pratiche amministrative quotidiane, anche a causa del possedere documenti anagrafici al femminile che ella avverte come a sé non appartenenti. E' poi emerso, che la parte, a causa della propria compromessa condizione esistenziale, aveva intrapreso una terapia ormonale mascolinizzante e iniziato a presentarsi al maschile con il nome in tutti gli ambiti di vita, circostanze queste che depongono ulteriormente a Parte_2 favore di uno stabile orientamento dell'interessata nell'assunzione totale e definitiva del sesso maschile. Alla luce di tali risultanze, onde consentire il completamento della transazione sociale della parte, appare legittimo accogliere la domanda di rettifica degli atti dello stato civile. Ciò senza procedere ad intervento chirurgico, non risultando comunque necessario, ai fini della rettifica, disporre un previo intervento chirurgico demolitorio o ricostruttivo allorquando il soggetto, come nella specie, abbia raggiunto un accettabile livello di identificazione della propria immagine grazie al ricorso a procedure meno invasive ma, comunque, idonee. Tale rilievo si impone in primo luogo per garantire compiutamente la libertà di autodeterminazione dell'individuo: assumendo, infatti, l'intervento chirurgico quale prerequisito indefettibile ai fini della rettifica del sesso, si finirebbe per tradurre in una illegittima imposizione ciò che, invece, in considerazione dell'incidenza che tale intervento può avere sui diritti fondamentali della persona, è rimesso all'esclusiva determinazione dell'individuo. Il carattere dell'indefettibilità va, inoltre, escluso anche alla luce dell'orientamento giurisprudenziale, ormai consolidato e del tutto condivisibile, secondo cui il concetto di identità sessuale è idoneo a ricomprendere non solo fattori esterni, costituendo questi ultimi solo alcuni degli elementi rilevanti per l'identificazione di genere, ma anche tutti gli altri ulteriori fattori di natura strettamente piscologica e sociale che risultino comunque idonei a tale identificazione (Corte Cost. 221/2015; Corte Cost. n. 161/1985; Cass. 15138/2015). Si aggiunge, inoltre, l'art. 1 della Legge n. 164/1982 non prevede, fra i presupposti indispensabili per procedere alla rettifica, il trattamento chirurgico, disponendo solo che tale trattamento debba essere autorizzato solo se necessario. Tale trattamento, infatti, secondo la indicata normativa è da ritenere, per contro, necessario solo in caso in cui occorra assicurare alla persona interessata “.. uno stabile equilibrio psicofisico ed in cui la discrepanza tra sesso anatomico e la psicosessualità determini un atteggiamento conflittuale di rifiuto dei propri organi sessuale”. Alla luce delle considerazioni svolte la domanda merita, pertanto, accoglimento. Nulla sulle spese attesa la mancata contestazione della domanda
P.Q.M.
Il Tribunale di Viterbo definitivamente pronunciando così provvede: 1) Accoglie la domanda e, per l'effetto, ordina all'ufficiale dello stato civile del Comune competente di rettificare l'atto di nascita di Parte_1
( ) nata a [...] il [...] nel senso di sostituire C.F._1
l'indicazione del sesso femminile con quello maschile e di sostituire, altresì, il nome attuale di con quello di;
Parte_1 Parte_2
2) Autorizza a sottoporsi a trattamento medico-chirurgico per Parte_1
l'adeguamento dei suoi caratteri sessuali a quelli maschili
3) Nulla sulle spese.
4) Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di rito. Così deciso in Viterbo nella camera di consiglio del 17.04.2025
IL PRESIDENTE est. Dr. Eugenio Maria Turco
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE ORDINARIO DI VITERBO
SEZIONE CIVILE
Composto dai Magistrati: Dr. Eugenio Maria Turco Presidente Rel. Dr.ssa Francesca Capuzzi Giudice Dr. Davide Palmieri Giudice ha emesso la seguente SENTENZA nella causa iscritta al RG N. 2389/2024 avente ad oggetto: rettificazione sesso ex art. 1, Legge del 14.04.1982 n. 164 e art. 31 D.Lgs. n. 150/2011, promossa da:
( ) nata a [...] il [...] e Parte_1 C.F._1 residente a [...], con l' Avv. Giovanni GUERCIO del foro di Roma come da procura in atti RICORRENTE
PUBBLICO MINISTERO PRESSO IL TRIBUNALE DI VITERBO Interventore ex lege CONCLUSIONI: all'udienza del 06.04.2025 il procuratore di parte attrice ha rassegnato le conclusioni riportandosi al proprio atto introduttivo
MOTIVI DELLA DECISIONE
si è rivolta a questo Tribunale chiedendo di procedere alla rettifica degli Parte_1 atti dello stato civile, con attribuzione, nei suoi riguardi, del nuovo sesso - da femminile a maschile - del nome, da sostituire dal proprio prenome ” con quello di Parte_1
“ ”, oltre all'autorizzazione sottoporsi a trattamento medico-chirurgico per Parte_2
l'adeguamento dei suoi caratteri sessuali a quelli maschili.
A sostegno della domanda ha dedotto: a) che fin dall'infanzia aveva sempre manifestato una sua natura psicologica e comportamentale tipicamente maschile pur essendo un individuo di sesso biologico femminile, tanto che, per adeguare l'aspetto fisico alla sua psiche, aveva assunto l'aspetto e gli atteggiamenti di un uomo;
b) che, sentendo soggettivamente propria l'identità sessuale maschile, viveva con sofferenza la propria condizione con notevoli problemi nell'integrazione sociale, avendo perciò forte interesse ad essere autorizzata ad un trattamento chirurgico al fine di adeguare i propri caratteri sessuali a quelli maschili;
c) che in ragione di tanto aveva già da tempo preso contatti con l'Azienda Ospedaliera “San Camillo-Forlanini” di Roma, nonché con gli psicologi del suddetto nosocomio, i quali avevano redatto una esaustiva relazione psico-sessuale attestante la sua condizione di disforia di genere, in ragione della quale, dopo avere seguito una terapia ormonale virilizzante (All.4), aveva poi assunto l'aspetto esteriore di un uomo;
d) che tale ambigua situazione provocava un enorme disagio nel vivere quotidiano di un soggetto, esteriormente maschile, ma riportante ancora delle generalità anagrafiche femminili essendo egli, inoltre, conosciuto all'interno della comunità ove viveva con il nome di “ ”; Parte_2 Alla luce di tanto, poiché sussistevano i presupposti per l'accoglimento della domanda sulla base delle conclusioni articolate in atti ha chiesto l'emissione di sentenza al riguardo. Nel corso del processo, dopo l'ascolto del ricorrente, all'udienza del 09.04.2025 sulla base della documentazione in atti la causa veniva trattenuta in decisione.
La domanda è fondata. Dalla documentazione medica in atti si evince che parte ricorrente si era rivolta al Servizio Adeguamento tra identità Fisica e Identità presso l'Azienda Ospedaliera San Camillo Forlanini di Roma Psichica, sottoponendosi ad un percorso psicodiagnostico, dal quale era emersa a una diagnosi di marcata e persistente “Incongruenza di Genere” come risultante dalla relazione in atti e datata 24.10.2024 (all. 3). Dalla medesima documentazione risulta, inoltre, che tale condizione aveva ingenerato nell'istante una profonda difficoltà, piuttosto radicata e altamente limitativa, circa la sua libertà personale e ciò sia nelle relazioni sociali che nelle pratiche amministrative quotidiane, anche a causa del possedere documenti anagrafici al femminile che ella avverte come a sé non appartenenti. E' poi emerso, che la parte, a causa della propria compromessa condizione esistenziale, aveva intrapreso una terapia ormonale mascolinizzante e iniziato a presentarsi al maschile con il nome in tutti gli ambiti di vita, circostanze queste che depongono ulteriormente a Parte_2 favore di uno stabile orientamento dell'interessata nell'assunzione totale e definitiva del sesso maschile. Alla luce di tali risultanze, onde consentire il completamento della transazione sociale della parte, appare legittimo accogliere la domanda di rettifica degli atti dello stato civile. Ciò senza procedere ad intervento chirurgico, non risultando comunque necessario, ai fini della rettifica, disporre un previo intervento chirurgico demolitorio o ricostruttivo allorquando il soggetto, come nella specie, abbia raggiunto un accettabile livello di identificazione della propria immagine grazie al ricorso a procedure meno invasive ma, comunque, idonee. Tale rilievo si impone in primo luogo per garantire compiutamente la libertà di autodeterminazione dell'individuo: assumendo, infatti, l'intervento chirurgico quale prerequisito indefettibile ai fini della rettifica del sesso, si finirebbe per tradurre in una illegittima imposizione ciò che, invece, in considerazione dell'incidenza che tale intervento può avere sui diritti fondamentali della persona, è rimesso all'esclusiva determinazione dell'individuo. Il carattere dell'indefettibilità va, inoltre, escluso anche alla luce dell'orientamento giurisprudenziale, ormai consolidato e del tutto condivisibile, secondo cui il concetto di identità sessuale è idoneo a ricomprendere non solo fattori esterni, costituendo questi ultimi solo alcuni degli elementi rilevanti per l'identificazione di genere, ma anche tutti gli altri ulteriori fattori di natura strettamente piscologica e sociale che risultino comunque idonei a tale identificazione (Corte Cost. 221/2015; Corte Cost. n. 161/1985; Cass. 15138/2015). Si aggiunge, inoltre, l'art. 1 della Legge n. 164/1982 non prevede, fra i presupposti indispensabili per procedere alla rettifica, il trattamento chirurgico, disponendo solo che tale trattamento debba essere autorizzato solo se necessario. Tale trattamento, infatti, secondo la indicata normativa è da ritenere, per contro, necessario solo in caso in cui occorra assicurare alla persona interessata “.. uno stabile equilibrio psicofisico ed in cui la discrepanza tra sesso anatomico e la psicosessualità determini un atteggiamento conflittuale di rifiuto dei propri organi sessuale”. Alla luce delle considerazioni svolte la domanda merita, pertanto, accoglimento. Nulla sulle spese attesa la mancata contestazione della domanda
P.Q.M.
Il Tribunale di Viterbo definitivamente pronunciando così provvede: 1) Accoglie la domanda e, per l'effetto, ordina all'ufficiale dello stato civile del Comune competente di rettificare l'atto di nascita di Parte_1
( ) nata a [...] il [...] nel senso di sostituire C.F._1
l'indicazione del sesso femminile con quello maschile e di sostituire, altresì, il nome attuale di con quello di;
Parte_1 Parte_2
2) Autorizza a sottoporsi a trattamento medico-chirurgico per Parte_1
l'adeguamento dei suoi caratteri sessuali a quelli maschili
3) Nulla sulle spese.
4) Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di rito. Così deciso in Viterbo nella camera di consiglio del 17.04.2025
IL PRESIDENTE est. Dr. Eugenio Maria Turco