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Sentenza 31 maggio 2025
Sentenza 31 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lucca, sentenza 31/05/2025, n. 387 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lucca |
| Numero : | 387 |
| Data del deposito : | 31 maggio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 4116/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di LUCCA
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Alice Croci, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 4116/2023 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'Avv. Parte_1 C.F._1
ANDREINI PAOLA, presso il cui studio è elettivamente domiciliato a Lucca, via
Burlamacchi 32 e in Indirizzo Telematico presso il difensore Avv. ANDREINI PAOLA;
RICORRENTE contro
(C.F. ) in persona del Ministro in Controparte_1 P.IVA_1 carica, con il patrocinio dell'AVVOCATURA DELLO STATO DI FIRENZE, presso i cui uffici è legalmente domiciliato a Firenze, via degli Arazzieri 4, come da procura in atti;
CONVENUTO
Oggetto: opposizione a decreto di revoca dell'ammissione al patrocinio a spese dello
Stato
CONCLUSIONI
Come precisate all'udienza del 31 gennaio 2025, da intendersi qui trascritte.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
ha proposto opposizione avverso il decreto di revoca della sua Parte_1 ammissione al patrocinio a spese dello Stato nel procedimento n. R.G. 1104/2020, pronunciato da questo Tribunale, Sezione lavoro, dott.ssa Manfredini, in data 30/11/2023, depositato e comunicato il 01/12/2023.
pagina 1 di 12 L'odierno ricorrente era stato ammesso al beneficio in parola con delibera del C.O.A. di
Lucca del 10/01/2020 per promuovere ricorso davanti al Giudice del lavoro contro la società teso ad ottenere la riqualificazione del rapporto di lavoro, il Controparte_2 relativo recupero delle differenze retributive e contributive ed il risarcimento dei danni per l'insorgenza di una malattia professionale. Parte opponente ha in questa sede dedotto che: nel ricorso promosso davanti al Giudice del lavoro, premesso di essere stato assunto alle dipendenze di detta società dal novembre 2011 dapprima con una serie di contratti di lavoro intermittente a tempo determinato e pieno con inquadramento operaio comune 1° livello settore Edilizia e, da febbraio 2015, con contratto a tempo indeterminato e pieno con inquadramento operaio di 2° livello del settore Edilizia e di aver invece svolto mansioni di gestione di carrozzeria, addetto alla verniciatura, alla saldatura, alla smerigliatura, alla lucidatura e lavorazioni accessorie, chiedeva di ricondurre il contratto alla qualifica di operaio specializzato di V livello settore Metalmeccanica Industria o, in subordine, alla qualifica di operaio IV livello settore Edilizia;
deduceva altresì di avere svolto lavoro straordinario e chiedeva il risarcimento di un danno differenziale per malattia professionale;
rappresentava infine che l'Ispettorato del Lavoro aveva archiviato il proprio esposto basandosi sulla falsa rappresentazione dei fatti fornita dal datore di lavoro;
nel procedimento si costituiva la contestando le domande del ricorrente;
Controparte_2 nel corso dell'istruttoria venivano ascoltati alcuni testimoni indicati da parte ricorrente e alcuni testimoni indicati da parte resistente;
al termine dell'udienza tenutasi il 30/01/2023, la propria difesa chiedeva l'audizione di uno dei testimoni indicati da parte resistente che da quest'ultima non era stato citato, sig. , parte resistente si opponeva Persona_1 chiedendo che, nella denegata ipotesi di una sua ammissione, fossero escussi anche tutti gli altri testimoni indicati dalle parti, richiesta cui nulla opponeva parte ricorrente;
il Giudice si riservava e con successiva ordinanza del 16/03/2023, ritenuta la causa matura per la decisione, rinviava per la discussione all'udienza del 14/09/2023 con termine per note difensive fino a 10 giorni prima;
all'udienza di discussione il Giudice invitava le parti a fare un conteggio sulla base dell'inquadramento a secondo livello del ricorrente dalla data del
21/10/2013 anziché da febbraio 2015; con tale impostazione risultava una differenza retributiva di € 2.904,21; all'udienza del 30/11/2023 le parti precisavano le conclusioni ed il Giudice emetteva sentenza di rigetto n. 354/2023, avverso la quale egli ha proposto appello ad oggi pendente, e revocava l'ammissione del ricorrente al patrocinio a spese dello
Stato sul presupposto dell'avere agito in giudizio con colpa grave, così argomentando: il ricorrente “è risultato soccombente in relazione a tutte le domande proposte” e “nella sentenza emessa all'esito del giudizio si è dato conto che la decisione si conforma alla normativa in tema di CCNL applicabile ai rapporti di lavoro, alla costante giurisprudenza
pagina 2 di 12 sempre in punto di CCNL applicabile (avendo le parti nel caso sottoscritto un contratto di lavoro con espresso riferimento al CCNL Industria Edilizia), all'assenza di prove in ordine all'asserito lavoro straordinario e, per la domanda di danno differenziale, tiene conto dell'assoluta carenza di elementi idonei a supportare una qualche responsabilità del datore di lavoro in relazione alle malattie professionali indicate nel ricorso. Deve qui aggiungersi che l'Ispettorato del Lavoro, già intervenuto in passato su richiesta del lavoratore, a seguito dell'ispezione aveva ritenuto corretto l'operato della società specie anche in punto di CCNL applicato”.
I motivi posti a fondamento dell'opposizione sono i seguenti:
- Il Giudice del Lavoro ha ritenuto coincidenti i motivi di rigetto dell'azione con i presupposti della sussistenza della colpa grave.
- Le ragioni indicate sono erronee.
- In particolare, laddove il Giudice rileva che “la decisione si conforma alla normativa in tema di CCNL applicabile ai rapporti di lavoro, alla costante giurisprudenza sempre in punto di CCNL applicabile (avendo le parti nel caso sottoscritto un contratto di lavoro con espresso riferimento al CCNL Industria
Edilizia)”, non tiene conto di tutte le domande formulate dal ricorrente, che non ha chiesto soltanto l'applicazione di un diverso ccnl, ma, in tesi alternativa, il riconoscimento della giusta retribuzione e, in ipotesi, l'inquadramento nel livello 4 anziché nel livello 2 stante le attività effettivamente svolte all'interno dell'azienda di carrozziere/verniciatore/saldatore specializzato.
- Quanto “all'assenza di prove in ordine all'asserito lavoro straordinario”, l'assunto
è smentito dall'avere dichiarato il teste sentito all'udienza del 17/01/2022, che Tes_1 il lavorava con orario 8:00-12:00 e 13:00-18:00, ossia 9 ore giornaliere e Pt_1 non 8.
- Con riguardo al richiesto danno differenziale, l'affermazione, contenuta nel decreto impugnato, “dell'assoluta carenza di elementi idonei a supportare una qualche responsabilità del datore di lavoro in relazione alle malattie professionali indicate nel ricorso”, non tiene conto del fatto che il ha prodotto in giudizio Pt_1 documentazione medica e , dalla quale emerge che la sintomatologia CP_3 CP_4 del tunnel carpale bilaterale con riduzione della forza al IV e V dito della mano sinistra e ipoestesia regione del nervo ulnare di sinistra è compatibile con l'uso delle attrezzature come le mole da taglio, le levigatrici, le pistole ad aria compressa, il trapano a colonna, la troncatrice e le smerigliatrici.
pagina 3 di 12 - Quanto alla notazione finale del provvedimento “Deve qui aggiungersi che
l'Ispettorato del Lavoro, già intervenuto in passato su richiesta del lavoratore, a seguito dell'ispezione aveva ritenuto corretto l'operato della società specie anche in punto di CCNL applicato”, ha dato atto di avere sottoposto al Giudice, nel ricorso introduttivo, una serie di incongruenze, che l'istruttoria giudiziale avrebbe dovuto approfondire ma che non ha fatto.
- La proposta conciliativa formulata dal Giudice all'udienza del 14/09/2023, consistente nell'inquadrare nel secondo livello il ricorrente a partire dall'ottobre
2013 anziché da febbraio 2015 e conseguentemente riconoscere le relative differenze retributive e contributive, nonché quanto riportato in proposito nella motivazione della sentenza, contrasta con la ritenuta sussistenza di un'ipotesi di colpa grave nell'azione proposta.
Si è costituito in giudizio il contestando le ragioni Controparte_1 dell'opposizione e ritenendo correttamente revocato il patrocinio a spese dello Stato alla luce della condotta processuale gravemente colposa tenuta dal ricorrente. Difatti, i presupposti di fatto e di diritto dell'azione promossa davanti al Giudice del lavoro sono stati sconfessati dall'istruttoria giudiziale, tanto che il Tribunale, istruita la causa con l'assunzione di prove testimoniali, ha rigettato tutte le domande proposte, ravvisandone la palese infondatezza: il contratto applicato era quello corretto, come evincibile dall'attività svolta dal datore di lavoro risultante dall'oggetto sociale e non contestata;
l'inquadramento
è risultato corretto alla luce delle prove testimoniali assunte;
le rivendicazioni in materia di lavoro straordinario e ferie non godute, oltre che legate alla questione dell'inquadramento, sono risultate indimostrate;
nessun danno differenziale risarcibile è stato ravvisato non essendo stato provato alcun illecito del datore di lavoro. Peraltro, la fondatezza delle pretese del era già stata esclusa dall'Ispettorato del Lavoro, il cui intervento era Pt_1 stato richiesto prima dell'introduzione del giudizio dallo stesso ricorrente. In definitiva, secondo il , il ha deciso di agire in giudizio nonostante lo sfavorevole CP_1 Pt_1 accertamento compiuto dall'Ispettorato del Lavoro, senza disporre di prove idonee a sostegno delle proprie pretese ed invocando, senza fondamento alcuno, l'inattendibilità dei testi escussi nel giudizio e già sentiti in precedenza dall'Ispettorato. Né alcun rilievo ai fini della presente decisione può assumere il proposto appello avverso la sentenza emessa.
***
L'opposizione è fondata e va accolta.
pagina 4 di 12 Il Giudice del lavoro ha revocato l'ammissione del ricorrente al patrocinio a spese dello
Stato per avere questi agito in giudizio con colpa grave.
Il provvedimento è stato così motivato: “rilevato che il ricorrente è risultato soccombente in relazione a tutte le domande proposte, che nella sentenza emessa all'esito del giudizio si
è dato conto che la decisione si conforma alla normativa in tema di CCNL applicabile ai rapporti di lavoro, alla costante giurisprudenza sempre in punto di CCNL applicabile
(avendo le parti nel caso sottoscritto un contratto di lavoro con espresso riferimento al
CCNL Industria Edilizia), all'assenza di prove in ordine all'asserito lavoro straordinario
e, per la domanda di danno differenziale, tiene conto dell'assoluta carenza di elementi idonei a supportare una qualche responsabilità del datore di lavoro in relazione alle malattie professionali indicate nel ricorso. Deve qui aggiungersi che l'Ispettorato del
Lavoro, già intervenuto in passato su richiesta del lavoratore, a seguito dell'ispezione aveva ritenuto corretto l'operato della società specie anche in punto di CCNL applicato”.
Come chiarito dalla giurisprudenza di legittimità, la valutazione della fondatezza del decreto di revoca è disancorata dal giudizio sul merito dell'azione giudiziaria proposta, dovendo basarsi esclusivamente sul dolo o sulla colpa grave nell'azione o nella resistenza in giudizio e non sull'infondatezza della domanda nel merito (cfr., ex plurimis, Cass.
4.09.2018 n. 21610; Cass. n. 20270 del 22.08.2017). In altre parole, l'accertamento della sussistenza del presupposto per la revoca dell'ammissione al patrocinio a spese dello Stato non comporta una nuova valutazione delle questioni inerenti il merito, ma impone di verificare se vi siano la colpa grave o la mala fede che giustifichino la revoca.
È opportuno, al fine di effettuare tale accertamento, ripercorrere i fatti della causa per la cui proposizione l'odierno opponente era stato ammesso al patrocinio a spese dello Stato.
Nel ricorso ex art. 414 c.p.c. introdotto nei confronti di ed avente ad Controparte_2 oggetto “Riqualificazione del rapporto di lavoro, recupero delle differenze retributive e contributive e risarcimento del danno differenziale per malattia professionale”, l'odierno opponente deduceva che, nel corso del rapporto di lavoro, era stato inquadrato come operaio qualificato di 1° e poi di 2° livello del settore Edilizia, ma aveva invece svolto mansioni di carrozziere, addetto alla verniciatura, alla saldatura, alla smerigliatura, alla lucidatura e lavorazioni accessorie gestendo le riparazioni e la manutenzione delle macchine operatrici, mansioni riconducibili alla qualifica di operaio specializzato di V livello settore Metalmeccanica Industria. Assumeva inoltre che, nel corso del rapporto di lavoro, osservava il seguente orario: dal lunedì al venerdì dalle ore 8:00 alle ore 12:00 e dalle ore 13:00 alle ore 18:00 ed in alcuni giorni fino alle ore 19:00, altresì lavorando due sabati al mese dalle ore 8:00 alle ore 13:00, avendo pertanto svolto almeno 8 ore di lavoro pagina 5 di 12 straordinario durante la settimana e 5 ore di lavoro straordinario durante i sabati. Ancora, lamentava che nel corso del rapporto di lavoro aveva goduto di una settimana di ferie durante l'anno, mentre negli anni 2011 e 2016 non ne aveva fruito affatto.
In punto di fatto, il ricorrente precisava che, per poter svolgere il proprio lavoro, aveva creato all'interno del capannone sito in Via L. Boccherini 25/27 a Porcari, dentro l'officina attrezzata, uno scaffale ed un piano di lavoro come da fotografie allegate e che, con la collaborazione del meccanico aveva costruito nel capannone anche un Tes_2 aspiratore per allontanare le vernici e la polvere di smeriglio. Aveva analiticamente indicato il materiale ordinato ed altresì i plurimi fornitori (“In particolare il materiale per la saldatura veniva acquistato da E_
, con sede a Empoli, Via Luigi Pirandello n. 5, le vernici, gli abrasivi e
[...] altro materiale presso , con sede in Via di UG n. 54, Controparte_6
UG (Lu), altra vernice e bullonerie presso la ferramenta , Controparte_7 con sede in Via Roma n. 36 angolo Via Pacini n. 5 in Porcari (Lu), le bombole per saldatura e altro materiale presso con sede in Loc. Carbonaia n. 1, Badia CP_8
ZZ LT (Lu), le lamiere ed il ferro presso CI SE & GL
SN con sede in Via G. Puccini 609, Porcari, Lucca e , con sede Controparte_9 in Via di Tiglio 1509, Lucca, altre lamiere in ferro ed il legno presso , con CP_10 CP_1 sede in Via dell'Acquacalda n. 809, Lucca, altro presso con CP_12 sede in Via Pesciatina 486, Gragnano, Lucca, le lame per le benne presso CP
, con sede in Via Romana n. 175/A, Montecarlo Lucca e
[...] Controparte_14
con sede in Via I Maggio Borgo a Mozzano” si legge nel ricorso).
[...]
Nello stesso atto introduttivo della causa di lavoro, il ricorrente odierno opponente dava atto di avere depositato, in data 05/10/2017, un esposto nei confronti della Controparte_2
e che, nel corso delle indagini disposte dalla Procura, venivano acquisite fatture fornite
[...] dall'ex datore di lavoro e venivano assunte sommarie informazioni testimoniali. Riportava altresì che la Procura aveva concluso ritenendo che egli avesse effettuato lavori di verniciatura non continuativamente ed aveva prodotto i relativi atti di indagine contestando la validità della documentazione sul piano probatorio e l'inattendibilità di talune dichiarazioni. Concludeva in proposito ritenendo che dall'istruttoria del giudizio sarebbe emerso, contrariamente alle conclusioni raggiunte dalla Procura, che egli, durante tutto il periodo nel quale aveva lavorato alle dipendenze della aveva svolto Controparte_2 non le mansioni previste dai livelli primo e secondo del contratto Edilizia, bensì quelle di operaio specializzato quinto livello del settore Metalmeccanica Industria.
Il diverso inquadramento del lavoratore aveva chiaramente inciso sulla retribuzione percepita e, alla luce di una perizia di parte, veniva indicata una differenza di € 56.324,27.
pagina 6 di 12 Inoltre, aveva dedotto di avere contratto, nel corso degli anni trascorsi lavorando presso la società convenuta in assenza della predisposizione di adeguate misure di protezione, malattie che gli hanno comportato un'invalidità riconosciuta dall' già nel 2018, poi CP_4 aumentata, per quadro spondilodiscopatico lombare con protrusioni discali multiple e con ernia discale e nel 2019 gli è stata diagnosticata la sindrome del tunnel carpale bilaterale, malattia risultata compatibile con le vibrazioni meccaniche trasmesse al sistema mano- braccio.
L'odierno opponente formulata, nel giudizio di lavoro, prove testimoniali e per interpello e richiedeva consulenza tecniche d'ufficio, rassegnando le seguenti conclusioni: “accertare e dichiarare che il Sig. , nel periodo dal 02/11/2011 al 15/06/2017, ha Parte_1 svolto alle dipendenze della mansioni di gestione di carrozzeria, Controparte_2 addetto alla sverniciatura, verniciatura, saldatura, smerigliatura, lucidatura e lavorazioni accessorie delle macchine c.d. movimento terra, in completa autonomia, osservando il seguente orario dal lunedì al venerdì dalle ore 8 alle ore 12,00 e dalle ore 13,00 alle ore
18,00 e per tre giorni a settimana alle ore 19,00 oltre a due sabati al mese dalle ore 8,00 alle ore 13,00 usufruendo di una sola settimana di ferie durante gli anni dal 2012 al 2015 e nessun giorno nel 2011 e nel 2016 e, per l'effetto:
- in tesi, dichiarare che il Sig. ha diritto all'applicazione del Parte_1 contratto collettivo settore Metalmeccanica-Industria ed all'inquadramento con qualifica di operaio specializzato di V livello;
- in tesi alternativa, dichiarare che il Sig. ha diritto a percepire, Parte_1 per il periodo durante il quale è stato assunto dalla , la retribuzione Controparte_15 sufficiente e proporzionata prevista dall'art. 36 Cost. commisurando la stessa al contratto
Metalmeccanica-Industria per la qualifica di operaio specializzato di V livello;
- in ipotesi, dichiarare che il Sig. ha diritto al superiore Parte_1 inquadramento del contratto edilizia applicato quale operaio 4° livello e
- conseguentemente, in ognuno dei predetti casi, accertare e dichiarare che il Sig.
ha diritto alle differenze retributive non percepite per il periodo dal Parte_1
02/11/2011 al 15/06/2017 e pertanto condannare la , in persona Controparte_2 del legale rappresentante p.t., a corrispondere al ricorrente la somma complessiva di €
56.324,27, a titolo di retribuzioni non percepite, ratei di 13ª mensilità, festività, indennità sostituiva delle ferie e dei permessi non goduti e T.F.R. per il periodo dal 02/11/2011 al
15/06/2017, oltre al rimborso delle spese sostenute o comunque condannare la
[...]
in persona del legale rappresentante p.t., a corrispondere al ricorrente CP_2 quella diversa somma, maggiore o minore, che sarà accertata in corso di causa, oltre rivalutazione monetaria e interessi legali;
pagina 7 di 12 - accertare e dichiarare altresì che il Sig. ha contratto durante il Parte_1 periodo di lavoro presso la malattie professionali per le quali ha Controparte_2 diritto ad essere integralmente risarcito dal datore di lavoro e conseguentemente condannare la , in persona del suo legale rappresentante p.t., al Controparte_2 risarcimento del danno differenziale subito dal Ricorrente;
- condannare la alla rifusione delle spese e compensi Controparte_2 professionali del giudizio oltre al rimborso delle spese generali ed accessori di legge da disporsi in favore dell'erario stante l'ammissione del ricorrente al Patrocinio a Spese dello
Stato”.
A fronte delle contestazioni mosse dalla società convenuta il Giudice, fallito il tentativo di conciliazione, ha ammesso le prove orali e sono stati sentiti sette testimoni nel corso di quattro udienze. Dopo di che la causa è stata ritenuta matura per la decisione.
Nella sentenza n. 354/2023 del 30/11/2023 il Giudice ha rigettato le domande formulate dal ricorrente.
Indipendentemente dalle valutazioni di merito operate, con riguardo alla motivazione del provvedimento di revoca del patrocinio a spese dello Stato facente riferimento all'inquadramento del lavoratore, è sufficiente osservare che, come messo in luce dall'odierno opponente, le pretese avanzate in giudizio non si esaurivano nel richiesto inquadramento nell'ambito del ccnl Industria anziché Edilizia, ossia non trovavano tutte il loro presupposto nel relativo accoglimento, rivendicando altresì il ricorrente, come sopra riportato per citazione dal ricorso, un superiore inquadramento nel ccnl Edilizia, con le conseguenti differenze retributive.
Da segnalare ulteriormente, in relazione a tale aspetto, che all'udienza del 14/09/2023 il
Giudice del lavoro ha evidenziato ai difensori che, ai fini della decisione e ritenuto utile evitare una c.t.u., occorreva “disporre di conteggi, possibilmente condivisi, che tengano conto
- dell'inquadramento al II livello del CCNL contrattualmente previsto a partire dal
21.10.2013,
- delle ferie non godute avuto riguardo a quanto risulta dalle buste paga considerando fruite le ferie ivi indicate, per gli straordinari che risultano prestati sulla base delle buste paga e per le festività lavorate (come da buste paga) delle differenze retributive conseguenti, anche in termini di
13^, 14^ e TFR”, concedendo all'uopo termini alle parti e rinviando per la discussione della causa.
Inoltre, nella motivazione della sentenza di rigetto emessa si legge: “Dal conteggio prodotto dalla difesa della società, al quale si rinvia, emerge una differenza di € 2904,21
pagina 8 di 12 comprensiva di € 199,83 per TFR secondo un calcolo che anche a detta della difesa del ricorrente, ove si considerino buoni i criteri espressi da questa Giudice, è corretto talché il ricorso potrà essere accolto limitatamente a questa differenza retributiva”.
Proseguendo nell'esame delle motivazioni del provvedimento opposto, non può non rilevarsi che l'affermazione relativa all'assenza di prove circa l'effettuazione di ore di lavoro straordinario – circostanza che nella sua oggettività risulta smentita dall'escussione testimoniale condotta in giudizio e dalle istanze istruttorie comunque articolate – risulta viziata nel procedimento logico seguito, nella misura in cui si limita ad attribuire rilievo alla ritenuta infondatezza della domanda in quanto non provata, senza evidenziare elementi rivelatori di una condotta gravemente colposa.
Le medesime considerazioni valgono per il riferimento fatto alla “carenza di elementi idonei a supportare una qualche responsabilità del datore di lavoro in relazione alle malattie professionali indicate nel ricorso”, anch'essa evidentemente riferita alle risultanze probatorie e, quindi, al giudizio di infondatezza della domanda all'esito dell'istruttoria svolta, tenuto conto delle deduzioni articolate in ricorso e che sul punto è stata svolta istruttoria testimoniale.
Infine, il riferimento ai precedenti accertamenti effettuati dall'Ispettorato del Lavoro non denota alcuna colpa grave nell'introduzione del ricorso, tenuto conto che il ricorrente aveva in quella sede analiticamente confutato le valutazioni operate.
È utile riportare le deduzioni in proposito espresse: “Nell'annotazione di PG datata
28/11/2017 depositata in data 06/12/2017 (doc. 32) si legge: “ci viene riferito dai presenti che i lavori di carrozzeria sono commissionati all'esterno”. Nel corso dei successivi accertamenti la per confermare la predetta circostanza depositava Controparte_2 una serie di fatture (n. 44) emesse dall' dal 2011 al 2018 Parte_2
(che si depositano anche nel presente giudizio doc. 33). Analizzandone attentamente il contenuto emerge che la fattura 506/2011 del 20/10/11 è ininfluente perché si riferisce a lavori eseguiti su un mezzo IVECO EUROTECH prima che il Sig. fosse assunto Pt_1 dalla , mentre le fatture dalla n. 543 del 2016 in poi sono altrettanto Controparte_2 ininfluenti perché si riferiscono al periodo di malattia del Sig. e dopo che lo Pt_1 stesso era stato licenziato. Le fatture emesse negli anni dal 2012 al 25/07/2016 però, contrariamente a quanto dedotto dalla , non confermano affatto che la Controparte_2
abbia fatto riparare i macchinari da lavoro fuori sede. Le fatture Controparte_2 prodotte dalla dimostrano che la , Controparte_2 Parte_2 negli anni dal 2011 al 2018, ha riparato le auto FORD, FORD FIESTA, FORD TRANSIT,
pagina 9 di 12 FIAT PANDA, PORCHE CARRERA 911, PORCHE CAYENNE, ma non i mezzi da lavoro dei quali si occupava il Sig. . Parte_1
E' pacifico ed indiscusso che nell'esposto il Sig. avesse dichiarato Parte_1 che Egli riparava e manuteneva i macchinari addetti al movimento-terra e non le auto aziendali come le FORD o le PORCHE.
Peraltro l' non avrebbe potuto riparare le macchine Parte_2 movimento terra date le loro dimensioni. Occorre considerare infatti che una macchina operatrice come quelle che il Sig. riparava abitualmente arrivano a misurare Pt_1 anche 7 metri di lunghezza e 3 metri di altezza e non possono entrare in una carrozzeria come può essere l' . Parte_2
…
La ha altresì depositato nel corso delle indagini n. 57 fatture della Controparte_2 [...]
(che si depositano anche nel presente giudizio doc. 34) e n. 7 fatture CP_6 della AC (che si depositano anche nel presente giudizio doc. 35). Con riferimento a queste ultime si legge sempre nella raccomandata inviata alla Procura relativa all'esito delle indagini (vedi doc. 29) che si ricaverebbe dai quantitativi l'attività
“non continuativa” di verniciatura. Ebbene preliminarmente merita osservare che nel valutare i quantitativi degli ordinativi non si è tenuto conto di alcune rilevanti circostanze.
La prima è che la non si riforniva soltanto dalla Controparte_2 Controparte_6 per l'acquisto del materiale di carrozzeria, ma anche presso altre ditte (che sono state sopra elencate) e la seconda e più importante è che il Sig. non ha Parte_1 denunciato di aver svolto soltanto lavori di verniciatura, bensì di occuparsi – da solo - anche della pulizia, della sverniciatura e della saldatura delle macchine c.d. movimento terra.
Occorre considerare che la utilizza una serie di macchinari industriali Controparte_2 per eseguire tutte le operazioni che richiedono un movimento terra per scavi e rilevati.
Dette macchine, durante le operazioni, subiscono danni, si forano, si spezzano, si usurano ecc.. Il Sig. , quando ad esempio veniva riportata in Ditta una Parte_1 operatrice, una spazzatrice o un'escavatrice danneggiata come prima cosa doveva pulirla dalla terra e dal cemento che si era depositato, individuare il guasto, sverniciare, scartavetrare, sostituire il pezzo o saldare il lamierato, scartavetrarlo di nuovo e poi verniciarlo.
E' proprio esaminando attentamente dette fatture ed il materiale oggetto delle forniture che emerge, al contrario, che trattasi dei quantitativi che sono necessari - ad una sola persona - per svolgere le predette operazioni.
pagina 10 di 12 Il materiale ordinato dalla per i lavori commissionati al Sig. Controparte_2
non si limitava, come sopra detto, a quello acquistato dalla Parte_1 [...]
perché oltre alla pulizia dei macchinari e alla sverniciatura e CP_6 verniciatura il Sig. si occupava dei lavori di fabbro e della Parte_1 saldatura. La nel periodo dal 2012 al 2016 ha infatti acquistato Controparte_2 periodicamente e costantemente il materiale per la saldatura da CP_5 Pt_3
e filo, bobine, beccucci per filo e per gas e miscela.
[...] Pt_4
Le indagini espletate si sono basate su documenti forniti dalla che Controparte_2 però sono stati valutati senza il necessario approfondimento.
Le fatture della sono state ritenute rilevanti, quando Parte_2 invece sono assolutamente ininfluenti, perché dimostrano la riparazione delle auto aziendali fuori sede ma non la riparazione delle macchine “movimento terra” fuori sede.
Le fatture della sono state anch'esse ritenute rilevanti al fine di Controparte_6 dimostrare quantitativi limitati, nonostante si trattasse solo di parte del materiale perché la
non aveva consegnato le altre fatture degli acquisti. In ogni caso non Controparte_2
è stata fatta una corretta valutazione dei quantitativi acquistati, valutazione che doveva essere fatta in base a quello che era il lavoro complessivamente svolto dal Sig. Parte_1
, non solo di verniciatura, ma di tutte le operazioni preparatorie e delle
[...] riparazioni.
Infine, ma non certo per importanza, sono state poi ritenute attendibili le testimonianze dei dipendenti della , ma le loro dichiarazioni, in quanto si trattava di Controparte_2 personale ancora assunto, erano e sono da ritenersi tutt'altro che attendibili perché i dipendenti sono legati al datore di lavoro da una più che comprensibile fedeltà.
Alla luce di quanto sopra dedotto, contrariamente alle conclusioni raggiunte dalla
Procura, emerge che il Sig. , durante tutto il periodo nel quale è Parte_1 stato dipendente della , ha svolto non le mansioni previste dai livelli Controparte_2 primo e secondo del contratto edilizia, bensì quelle di operaio specializzato quinto livello del settore Metalmeccanica Industria” (pag. 11-15 del ricorso promosso davanti al Giudice del lavoro).
L'avere adito il Giudice al fine di ottenere, nell'ambito di un giudizio, ciò che sino ad allora, sulla base degli accertamenti condotti dall'Ispettorato del Lavoro, non era stato riconosciuto, indipendentemente da ogni valutazione sulla fondatezza o meno delle argomentazioni spese e sopra riportate, non rappresenta una condotta rivelatrice, di per sé, di una colpa grave, né si rinvengono nel decreto opposto ulteriori motivazioni idonee a giustificare la revoca del patrocinio a spese dello Stato in relazione a tale aspetto.
pagina 11 di 12 Sulla base delle considerazioni espresse, il decreto di revoca dell'ammissione di Parte_1
al patrocinio a spese dello Stato nel giudizio n. RG 1104/2020 deve essere
[...] annullato, provvedendosi con separato decreto in relazione alla richiesta di liquidazione del compenso del difensore.
Le spese processuali, tenuto conto del tenore delle difese espresse dal nella CP_1 comparsa depositata, che non hanno aggravato l'onere difensivo incombente sulla parte ricorrente, si dichiarano compensate.
P.Q.M.
Il Tribunale di Lucca così provvede:
- Revoca il decreto emesso il 30/11/2023 e comunicato il 01/12/2023 nel giudizio di lavoro n. 1104/2020, con il quale è stata revocata per colpa grave l'ammissione di al patrocinio a spese dello Stato;
Parte_1
- Compensa le spese processuali.
Lucca, 31/05/2025.
Il Giudice
Dott.ssa Alice Croci
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di LUCCA
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Alice Croci, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 4116/2023 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'Avv. Parte_1 C.F._1
ANDREINI PAOLA, presso il cui studio è elettivamente domiciliato a Lucca, via
Burlamacchi 32 e in Indirizzo Telematico presso il difensore Avv. ANDREINI PAOLA;
RICORRENTE contro
(C.F. ) in persona del Ministro in Controparte_1 P.IVA_1 carica, con il patrocinio dell'AVVOCATURA DELLO STATO DI FIRENZE, presso i cui uffici è legalmente domiciliato a Firenze, via degli Arazzieri 4, come da procura in atti;
CONVENUTO
Oggetto: opposizione a decreto di revoca dell'ammissione al patrocinio a spese dello
Stato
CONCLUSIONI
Come precisate all'udienza del 31 gennaio 2025, da intendersi qui trascritte.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
ha proposto opposizione avverso il decreto di revoca della sua Parte_1 ammissione al patrocinio a spese dello Stato nel procedimento n. R.G. 1104/2020, pronunciato da questo Tribunale, Sezione lavoro, dott.ssa Manfredini, in data 30/11/2023, depositato e comunicato il 01/12/2023.
pagina 1 di 12 L'odierno ricorrente era stato ammesso al beneficio in parola con delibera del C.O.A. di
Lucca del 10/01/2020 per promuovere ricorso davanti al Giudice del lavoro contro la società teso ad ottenere la riqualificazione del rapporto di lavoro, il Controparte_2 relativo recupero delle differenze retributive e contributive ed il risarcimento dei danni per l'insorgenza di una malattia professionale. Parte opponente ha in questa sede dedotto che: nel ricorso promosso davanti al Giudice del lavoro, premesso di essere stato assunto alle dipendenze di detta società dal novembre 2011 dapprima con una serie di contratti di lavoro intermittente a tempo determinato e pieno con inquadramento operaio comune 1° livello settore Edilizia e, da febbraio 2015, con contratto a tempo indeterminato e pieno con inquadramento operaio di 2° livello del settore Edilizia e di aver invece svolto mansioni di gestione di carrozzeria, addetto alla verniciatura, alla saldatura, alla smerigliatura, alla lucidatura e lavorazioni accessorie, chiedeva di ricondurre il contratto alla qualifica di operaio specializzato di V livello settore Metalmeccanica Industria o, in subordine, alla qualifica di operaio IV livello settore Edilizia;
deduceva altresì di avere svolto lavoro straordinario e chiedeva il risarcimento di un danno differenziale per malattia professionale;
rappresentava infine che l'Ispettorato del Lavoro aveva archiviato il proprio esposto basandosi sulla falsa rappresentazione dei fatti fornita dal datore di lavoro;
nel procedimento si costituiva la contestando le domande del ricorrente;
Controparte_2 nel corso dell'istruttoria venivano ascoltati alcuni testimoni indicati da parte ricorrente e alcuni testimoni indicati da parte resistente;
al termine dell'udienza tenutasi il 30/01/2023, la propria difesa chiedeva l'audizione di uno dei testimoni indicati da parte resistente che da quest'ultima non era stato citato, sig. , parte resistente si opponeva Persona_1 chiedendo che, nella denegata ipotesi di una sua ammissione, fossero escussi anche tutti gli altri testimoni indicati dalle parti, richiesta cui nulla opponeva parte ricorrente;
il Giudice si riservava e con successiva ordinanza del 16/03/2023, ritenuta la causa matura per la decisione, rinviava per la discussione all'udienza del 14/09/2023 con termine per note difensive fino a 10 giorni prima;
all'udienza di discussione il Giudice invitava le parti a fare un conteggio sulla base dell'inquadramento a secondo livello del ricorrente dalla data del
21/10/2013 anziché da febbraio 2015; con tale impostazione risultava una differenza retributiva di € 2.904,21; all'udienza del 30/11/2023 le parti precisavano le conclusioni ed il Giudice emetteva sentenza di rigetto n. 354/2023, avverso la quale egli ha proposto appello ad oggi pendente, e revocava l'ammissione del ricorrente al patrocinio a spese dello
Stato sul presupposto dell'avere agito in giudizio con colpa grave, così argomentando: il ricorrente “è risultato soccombente in relazione a tutte le domande proposte” e “nella sentenza emessa all'esito del giudizio si è dato conto che la decisione si conforma alla normativa in tema di CCNL applicabile ai rapporti di lavoro, alla costante giurisprudenza
pagina 2 di 12 sempre in punto di CCNL applicabile (avendo le parti nel caso sottoscritto un contratto di lavoro con espresso riferimento al CCNL Industria Edilizia), all'assenza di prove in ordine all'asserito lavoro straordinario e, per la domanda di danno differenziale, tiene conto dell'assoluta carenza di elementi idonei a supportare una qualche responsabilità del datore di lavoro in relazione alle malattie professionali indicate nel ricorso. Deve qui aggiungersi che l'Ispettorato del Lavoro, già intervenuto in passato su richiesta del lavoratore, a seguito dell'ispezione aveva ritenuto corretto l'operato della società specie anche in punto di CCNL applicato”.
I motivi posti a fondamento dell'opposizione sono i seguenti:
- Il Giudice del Lavoro ha ritenuto coincidenti i motivi di rigetto dell'azione con i presupposti della sussistenza della colpa grave.
- Le ragioni indicate sono erronee.
- In particolare, laddove il Giudice rileva che “la decisione si conforma alla normativa in tema di CCNL applicabile ai rapporti di lavoro, alla costante giurisprudenza sempre in punto di CCNL applicabile (avendo le parti nel caso sottoscritto un contratto di lavoro con espresso riferimento al CCNL Industria
Edilizia)”, non tiene conto di tutte le domande formulate dal ricorrente, che non ha chiesto soltanto l'applicazione di un diverso ccnl, ma, in tesi alternativa, il riconoscimento della giusta retribuzione e, in ipotesi, l'inquadramento nel livello 4 anziché nel livello 2 stante le attività effettivamente svolte all'interno dell'azienda di carrozziere/verniciatore/saldatore specializzato.
- Quanto “all'assenza di prove in ordine all'asserito lavoro straordinario”, l'assunto
è smentito dall'avere dichiarato il teste sentito all'udienza del 17/01/2022, che Tes_1 il lavorava con orario 8:00-12:00 e 13:00-18:00, ossia 9 ore giornaliere e Pt_1 non 8.
- Con riguardo al richiesto danno differenziale, l'affermazione, contenuta nel decreto impugnato, “dell'assoluta carenza di elementi idonei a supportare una qualche responsabilità del datore di lavoro in relazione alle malattie professionali indicate nel ricorso”, non tiene conto del fatto che il ha prodotto in giudizio Pt_1 documentazione medica e , dalla quale emerge che la sintomatologia CP_3 CP_4 del tunnel carpale bilaterale con riduzione della forza al IV e V dito della mano sinistra e ipoestesia regione del nervo ulnare di sinistra è compatibile con l'uso delle attrezzature come le mole da taglio, le levigatrici, le pistole ad aria compressa, il trapano a colonna, la troncatrice e le smerigliatrici.
pagina 3 di 12 - Quanto alla notazione finale del provvedimento “Deve qui aggiungersi che
l'Ispettorato del Lavoro, già intervenuto in passato su richiesta del lavoratore, a seguito dell'ispezione aveva ritenuto corretto l'operato della società specie anche in punto di CCNL applicato”, ha dato atto di avere sottoposto al Giudice, nel ricorso introduttivo, una serie di incongruenze, che l'istruttoria giudiziale avrebbe dovuto approfondire ma che non ha fatto.
- La proposta conciliativa formulata dal Giudice all'udienza del 14/09/2023, consistente nell'inquadrare nel secondo livello il ricorrente a partire dall'ottobre
2013 anziché da febbraio 2015 e conseguentemente riconoscere le relative differenze retributive e contributive, nonché quanto riportato in proposito nella motivazione della sentenza, contrasta con la ritenuta sussistenza di un'ipotesi di colpa grave nell'azione proposta.
Si è costituito in giudizio il contestando le ragioni Controparte_1 dell'opposizione e ritenendo correttamente revocato il patrocinio a spese dello Stato alla luce della condotta processuale gravemente colposa tenuta dal ricorrente. Difatti, i presupposti di fatto e di diritto dell'azione promossa davanti al Giudice del lavoro sono stati sconfessati dall'istruttoria giudiziale, tanto che il Tribunale, istruita la causa con l'assunzione di prove testimoniali, ha rigettato tutte le domande proposte, ravvisandone la palese infondatezza: il contratto applicato era quello corretto, come evincibile dall'attività svolta dal datore di lavoro risultante dall'oggetto sociale e non contestata;
l'inquadramento
è risultato corretto alla luce delle prove testimoniali assunte;
le rivendicazioni in materia di lavoro straordinario e ferie non godute, oltre che legate alla questione dell'inquadramento, sono risultate indimostrate;
nessun danno differenziale risarcibile è stato ravvisato non essendo stato provato alcun illecito del datore di lavoro. Peraltro, la fondatezza delle pretese del era già stata esclusa dall'Ispettorato del Lavoro, il cui intervento era Pt_1 stato richiesto prima dell'introduzione del giudizio dallo stesso ricorrente. In definitiva, secondo il , il ha deciso di agire in giudizio nonostante lo sfavorevole CP_1 Pt_1 accertamento compiuto dall'Ispettorato del Lavoro, senza disporre di prove idonee a sostegno delle proprie pretese ed invocando, senza fondamento alcuno, l'inattendibilità dei testi escussi nel giudizio e già sentiti in precedenza dall'Ispettorato. Né alcun rilievo ai fini della presente decisione può assumere il proposto appello avverso la sentenza emessa.
***
L'opposizione è fondata e va accolta.
pagina 4 di 12 Il Giudice del lavoro ha revocato l'ammissione del ricorrente al patrocinio a spese dello
Stato per avere questi agito in giudizio con colpa grave.
Il provvedimento è stato così motivato: “rilevato che il ricorrente è risultato soccombente in relazione a tutte le domande proposte, che nella sentenza emessa all'esito del giudizio si
è dato conto che la decisione si conforma alla normativa in tema di CCNL applicabile ai rapporti di lavoro, alla costante giurisprudenza sempre in punto di CCNL applicabile
(avendo le parti nel caso sottoscritto un contratto di lavoro con espresso riferimento al
CCNL Industria Edilizia), all'assenza di prove in ordine all'asserito lavoro straordinario
e, per la domanda di danno differenziale, tiene conto dell'assoluta carenza di elementi idonei a supportare una qualche responsabilità del datore di lavoro in relazione alle malattie professionali indicate nel ricorso. Deve qui aggiungersi che l'Ispettorato del
Lavoro, già intervenuto in passato su richiesta del lavoratore, a seguito dell'ispezione aveva ritenuto corretto l'operato della società specie anche in punto di CCNL applicato”.
Come chiarito dalla giurisprudenza di legittimità, la valutazione della fondatezza del decreto di revoca è disancorata dal giudizio sul merito dell'azione giudiziaria proposta, dovendo basarsi esclusivamente sul dolo o sulla colpa grave nell'azione o nella resistenza in giudizio e non sull'infondatezza della domanda nel merito (cfr., ex plurimis, Cass.
4.09.2018 n. 21610; Cass. n. 20270 del 22.08.2017). In altre parole, l'accertamento della sussistenza del presupposto per la revoca dell'ammissione al patrocinio a spese dello Stato non comporta una nuova valutazione delle questioni inerenti il merito, ma impone di verificare se vi siano la colpa grave o la mala fede che giustifichino la revoca.
È opportuno, al fine di effettuare tale accertamento, ripercorrere i fatti della causa per la cui proposizione l'odierno opponente era stato ammesso al patrocinio a spese dello Stato.
Nel ricorso ex art. 414 c.p.c. introdotto nei confronti di ed avente ad Controparte_2 oggetto “Riqualificazione del rapporto di lavoro, recupero delle differenze retributive e contributive e risarcimento del danno differenziale per malattia professionale”, l'odierno opponente deduceva che, nel corso del rapporto di lavoro, era stato inquadrato come operaio qualificato di 1° e poi di 2° livello del settore Edilizia, ma aveva invece svolto mansioni di carrozziere, addetto alla verniciatura, alla saldatura, alla smerigliatura, alla lucidatura e lavorazioni accessorie gestendo le riparazioni e la manutenzione delle macchine operatrici, mansioni riconducibili alla qualifica di operaio specializzato di V livello settore Metalmeccanica Industria. Assumeva inoltre che, nel corso del rapporto di lavoro, osservava il seguente orario: dal lunedì al venerdì dalle ore 8:00 alle ore 12:00 e dalle ore 13:00 alle ore 18:00 ed in alcuni giorni fino alle ore 19:00, altresì lavorando due sabati al mese dalle ore 8:00 alle ore 13:00, avendo pertanto svolto almeno 8 ore di lavoro pagina 5 di 12 straordinario durante la settimana e 5 ore di lavoro straordinario durante i sabati. Ancora, lamentava che nel corso del rapporto di lavoro aveva goduto di una settimana di ferie durante l'anno, mentre negli anni 2011 e 2016 non ne aveva fruito affatto.
In punto di fatto, il ricorrente precisava che, per poter svolgere il proprio lavoro, aveva creato all'interno del capannone sito in Via L. Boccherini 25/27 a Porcari, dentro l'officina attrezzata, uno scaffale ed un piano di lavoro come da fotografie allegate e che, con la collaborazione del meccanico aveva costruito nel capannone anche un Tes_2 aspiratore per allontanare le vernici e la polvere di smeriglio. Aveva analiticamente indicato il materiale ordinato ed altresì i plurimi fornitori (“In particolare il materiale per la saldatura veniva acquistato da E_
, con sede a Empoli, Via Luigi Pirandello n. 5, le vernici, gli abrasivi e
[...] altro materiale presso , con sede in Via di UG n. 54, Controparte_6
UG (Lu), altra vernice e bullonerie presso la ferramenta , Controparte_7 con sede in Via Roma n. 36 angolo Via Pacini n. 5 in Porcari (Lu), le bombole per saldatura e altro materiale presso con sede in Loc. Carbonaia n. 1, Badia CP_8
ZZ LT (Lu), le lamiere ed il ferro presso CI SE & GL
SN con sede in Via G. Puccini 609, Porcari, Lucca e , con sede Controparte_9 in Via di Tiglio 1509, Lucca, altre lamiere in ferro ed il legno presso , con CP_10 CP_1 sede in Via dell'Acquacalda n. 809, Lucca, altro presso con CP_12 sede in Via Pesciatina 486, Gragnano, Lucca, le lame per le benne presso CP
, con sede in Via Romana n. 175/A, Montecarlo Lucca e
[...] Controparte_14
con sede in Via I Maggio Borgo a Mozzano” si legge nel ricorso).
[...]
Nello stesso atto introduttivo della causa di lavoro, il ricorrente odierno opponente dava atto di avere depositato, in data 05/10/2017, un esposto nei confronti della Controparte_2
e che, nel corso delle indagini disposte dalla Procura, venivano acquisite fatture fornite
[...] dall'ex datore di lavoro e venivano assunte sommarie informazioni testimoniali. Riportava altresì che la Procura aveva concluso ritenendo che egli avesse effettuato lavori di verniciatura non continuativamente ed aveva prodotto i relativi atti di indagine contestando la validità della documentazione sul piano probatorio e l'inattendibilità di talune dichiarazioni. Concludeva in proposito ritenendo che dall'istruttoria del giudizio sarebbe emerso, contrariamente alle conclusioni raggiunte dalla Procura, che egli, durante tutto il periodo nel quale aveva lavorato alle dipendenze della aveva svolto Controparte_2 non le mansioni previste dai livelli primo e secondo del contratto Edilizia, bensì quelle di operaio specializzato quinto livello del settore Metalmeccanica Industria.
Il diverso inquadramento del lavoratore aveva chiaramente inciso sulla retribuzione percepita e, alla luce di una perizia di parte, veniva indicata una differenza di € 56.324,27.
pagina 6 di 12 Inoltre, aveva dedotto di avere contratto, nel corso degli anni trascorsi lavorando presso la società convenuta in assenza della predisposizione di adeguate misure di protezione, malattie che gli hanno comportato un'invalidità riconosciuta dall' già nel 2018, poi CP_4 aumentata, per quadro spondilodiscopatico lombare con protrusioni discali multiple e con ernia discale e nel 2019 gli è stata diagnosticata la sindrome del tunnel carpale bilaterale, malattia risultata compatibile con le vibrazioni meccaniche trasmesse al sistema mano- braccio.
L'odierno opponente formulata, nel giudizio di lavoro, prove testimoniali e per interpello e richiedeva consulenza tecniche d'ufficio, rassegnando le seguenti conclusioni: “accertare e dichiarare che il Sig. , nel periodo dal 02/11/2011 al 15/06/2017, ha Parte_1 svolto alle dipendenze della mansioni di gestione di carrozzeria, Controparte_2 addetto alla sverniciatura, verniciatura, saldatura, smerigliatura, lucidatura e lavorazioni accessorie delle macchine c.d. movimento terra, in completa autonomia, osservando il seguente orario dal lunedì al venerdì dalle ore 8 alle ore 12,00 e dalle ore 13,00 alle ore
18,00 e per tre giorni a settimana alle ore 19,00 oltre a due sabati al mese dalle ore 8,00 alle ore 13,00 usufruendo di una sola settimana di ferie durante gli anni dal 2012 al 2015 e nessun giorno nel 2011 e nel 2016 e, per l'effetto:
- in tesi, dichiarare che il Sig. ha diritto all'applicazione del Parte_1 contratto collettivo settore Metalmeccanica-Industria ed all'inquadramento con qualifica di operaio specializzato di V livello;
- in tesi alternativa, dichiarare che il Sig. ha diritto a percepire, Parte_1 per il periodo durante il quale è stato assunto dalla , la retribuzione Controparte_15 sufficiente e proporzionata prevista dall'art. 36 Cost. commisurando la stessa al contratto
Metalmeccanica-Industria per la qualifica di operaio specializzato di V livello;
- in ipotesi, dichiarare che il Sig. ha diritto al superiore Parte_1 inquadramento del contratto edilizia applicato quale operaio 4° livello e
- conseguentemente, in ognuno dei predetti casi, accertare e dichiarare che il Sig.
ha diritto alle differenze retributive non percepite per il periodo dal Parte_1
02/11/2011 al 15/06/2017 e pertanto condannare la , in persona Controparte_2 del legale rappresentante p.t., a corrispondere al ricorrente la somma complessiva di €
56.324,27, a titolo di retribuzioni non percepite, ratei di 13ª mensilità, festività, indennità sostituiva delle ferie e dei permessi non goduti e T.F.R. per il periodo dal 02/11/2011 al
15/06/2017, oltre al rimborso delle spese sostenute o comunque condannare la
[...]
in persona del legale rappresentante p.t., a corrispondere al ricorrente CP_2 quella diversa somma, maggiore o minore, che sarà accertata in corso di causa, oltre rivalutazione monetaria e interessi legali;
pagina 7 di 12 - accertare e dichiarare altresì che il Sig. ha contratto durante il Parte_1 periodo di lavoro presso la malattie professionali per le quali ha Controparte_2 diritto ad essere integralmente risarcito dal datore di lavoro e conseguentemente condannare la , in persona del suo legale rappresentante p.t., al Controparte_2 risarcimento del danno differenziale subito dal Ricorrente;
- condannare la alla rifusione delle spese e compensi Controparte_2 professionali del giudizio oltre al rimborso delle spese generali ed accessori di legge da disporsi in favore dell'erario stante l'ammissione del ricorrente al Patrocinio a Spese dello
Stato”.
A fronte delle contestazioni mosse dalla società convenuta il Giudice, fallito il tentativo di conciliazione, ha ammesso le prove orali e sono stati sentiti sette testimoni nel corso di quattro udienze. Dopo di che la causa è stata ritenuta matura per la decisione.
Nella sentenza n. 354/2023 del 30/11/2023 il Giudice ha rigettato le domande formulate dal ricorrente.
Indipendentemente dalle valutazioni di merito operate, con riguardo alla motivazione del provvedimento di revoca del patrocinio a spese dello Stato facente riferimento all'inquadramento del lavoratore, è sufficiente osservare che, come messo in luce dall'odierno opponente, le pretese avanzate in giudizio non si esaurivano nel richiesto inquadramento nell'ambito del ccnl Industria anziché Edilizia, ossia non trovavano tutte il loro presupposto nel relativo accoglimento, rivendicando altresì il ricorrente, come sopra riportato per citazione dal ricorso, un superiore inquadramento nel ccnl Edilizia, con le conseguenti differenze retributive.
Da segnalare ulteriormente, in relazione a tale aspetto, che all'udienza del 14/09/2023 il
Giudice del lavoro ha evidenziato ai difensori che, ai fini della decisione e ritenuto utile evitare una c.t.u., occorreva “disporre di conteggi, possibilmente condivisi, che tengano conto
- dell'inquadramento al II livello del CCNL contrattualmente previsto a partire dal
21.10.2013,
- delle ferie non godute avuto riguardo a quanto risulta dalle buste paga considerando fruite le ferie ivi indicate, per gli straordinari che risultano prestati sulla base delle buste paga e per le festività lavorate (come da buste paga) delle differenze retributive conseguenti, anche in termini di
13^, 14^ e TFR”, concedendo all'uopo termini alle parti e rinviando per la discussione della causa.
Inoltre, nella motivazione della sentenza di rigetto emessa si legge: “Dal conteggio prodotto dalla difesa della società, al quale si rinvia, emerge una differenza di € 2904,21
pagina 8 di 12 comprensiva di € 199,83 per TFR secondo un calcolo che anche a detta della difesa del ricorrente, ove si considerino buoni i criteri espressi da questa Giudice, è corretto talché il ricorso potrà essere accolto limitatamente a questa differenza retributiva”.
Proseguendo nell'esame delle motivazioni del provvedimento opposto, non può non rilevarsi che l'affermazione relativa all'assenza di prove circa l'effettuazione di ore di lavoro straordinario – circostanza che nella sua oggettività risulta smentita dall'escussione testimoniale condotta in giudizio e dalle istanze istruttorie comunque articolate – risulta viziata nel procedimento logico seguito, nella misura in cui si limita ad attribuire rilievo alla ritenuta infondatezza della domanda in quanto non provata, senza evidenziare elementi rivelatori di una condotta gravemente colposa.
Le medesime considerazioni valgono per il riferimento fatto alla “carenza di elementi idonei a supportare una qualche responsabilità del datore di lavoro in relazione alle malattie professionali indicate nel ricorso”, anch'essa evidentemente riferita alle risultanze probatorie e, quindi, al giudizio di infondatezza della domanda all'esito dell'istruttoria svolta, tenuto conto delle deduzioni articolate in ricorso e che sul punto è stata svolta istruttoria testimoniale.
Infine, il riferimento ai precedenti accertamenti effettuati dall'Ispettorato del Lavoro non denota alcuna colpa grave nell'introduzione del ricorso, tenuto conto che il ricorrente aveva in quella sede analiticamente confutato le valutazioni operate.
È utile riportare le deduzioni in proposito espresse: “Nell'annotazione di PG datata
28/11/2017 depositata in data 06/12/2017 (doc. 32) si legge: “ci viene riferito dai presenti che i lavori di carrozzeria sono commissionati all'esterno”. Nel corso dei successivi accertamenti la per confermare la predetta circostanza depositava Controparte_2 una serie di fatture (n. 44) emesse dall' dal 2011 al 2018 Parte_2
(che si depositano anche nel presente giudizio doc. 33). Analizzandone attentamente il contenuto emerge che la fattura 506/2011 del 20/10/11 è ininfluente perché si riferisce a lavori eseguiti su un mezzo IVECO EUROTECH prima che il Sig. fosse assunto Pt_1 dalla , mentre le fatture dalla n. 543 del 2016 in poi sono altrettanto Controparte_2 ininfluenti perché si riferiscono al periodo di malattia del Sig. e dopo che lo Pt_1 stesso era stato licenziato. Le fatture emesse negli anni dal 2012 al 25/07/2016 però, contrariamente a quanto dedotto dalla , non confermano affatto che la Controparte_2
abbia fatto riparare i macchinari da lavoro fuori sede. Le fatture Controparte_2 prodotte dalla dimostrano che la , Controparte_2 Parte_2 negli anni dal 2011 al 2018, ha riparato le auto FORD, FORD FIESTA, FORD TRANSIT,
pagina 9 di 12 FIAT PANDA, PORCHE CARRERA 911, PORCHE CAYENNE, ma non i mezzi da lavoro dei quali si occupava il Sig. . Parte_1
E' pacifico ed indiscusso che nell'esposto il Sig. avesse dichiarato Parte_1 che Egli riparava e manuteneva i macchinari addetti al movimento-terra e non le auto aziendali come le FORD o le PORCHE.
Peraltro l' non avrebbe potuto riparare le macchine Parte_2 movimento terra date le loro dimensioni. Occorre considerare infatti che una macchina operatrice come quelle che il Sig. riparava abitualmente arrivano a misurare Pt_1 anche 7 metri di lunghezza e 3 metri di altezza e non possono entrare in una carrozzeria come può essere l' . Parte_2
…
La ha altresì depositato nel corso delle indagini n. 57 fatture della Controparte_2 [...]
(che si depositano anche nel presente giudizio doc. 34) e n. 7 fatture CP_6 della AC (che si depositano anche nel presente giudizio doc. 35). Con riferimento a queste ultime si legge sempre nella raccomandata inviata alla Procura relativa all'esito delle indagini (vedi doc. 29) che si ricaverebbe dai quantitativi l'attività
“non continuativa” di verniciatura. Ebbene preliminarmente merita osservare che nel valutare i quantitativi degli ordinativi non si è tenuto conto di alcune rilevanti circostanze.
La prima è che la non si riforniva soltanto dalla Controparte_2 Controparte_6 per l'acquisto del materiale di carrozzeria, ma anche presso altre ditte (che sono state sopra elencate) e la seconda e più importante è che il Sig. non ha Parte_1 denunciato di aver svolto soltanto lavori di verniciatura, bensì di occuparsi – da solo - anche della pulizia, della sverniciatura e della saldatura delle macchine c.d. movimento terra.
Occorre considerare che la utilizza una serie di macchinari industriali Controparte_2 per eseguire tutte le operazioni che richiedono un movimento terra per scavi e rilevati.
Dette macchine, durante le operazioni, subiscono danni, si forano, si spezzano, si usurano ecc.. Il Sig. , quando ad esempio veniva riportata in Ditta una Parte_1 operatrice, una spazzatrice o un'escavatrice danneggiata come prima cosa doveva pulirla dalla terra e dal cemento che si era depositato, individuare il guasto, sverniciare, scartavetrare, sostituire il pezzo o saldare il lamierato, scartavetrarlo di nuovo e poi verniciarlo.
E' proprio esaminando attentamente dette fatture ed il materiale oggetto delle forniture che emerge, al contrario, che trattasi dei quantitativi che sono necessari - ad una sola persona - per svolgere le predette operazioni.
pagina 10 di 12 Il materiale ordinato dalla per i lavori commissionati al Sig. Controparte_2
non si limitava, come sopra detto, a quello acquistato dalla Parte_1 [...]
perché oltre alla pulizia dei macchinari e alla sverniciatura e CP_6 verniciatura il Sig. si occupava dei lavori di fabbro e della Parte_1 saldatura. La nel periodo dal 2012 al 2016 ha infatti acquistato Controparte_2 periodicamente e costantemente il materiale per la saldatura da CP_5 Pt_3
e filo, bobine, beccucci per filo e per gas e miscela.
[...] Pt_4
Le indagini espletate si sono basate su documenti forniti dalla che Controparte_2 però sono stati valutati senza il necessario approfondimento.
Le fatture della sono state ritenute rilevanti, quando Parte_2 invece sono assolutamente ininfluenti, perché dimostrano la riparazione delle auto aziendali fuori sede ma non la riparazione delle macchine “movimento terra” fuori sede.
Le fatture della sono state anch'esse ritenute rilevanti al fine di Controparte_6 dimostrare quantitativi limitati, nonostante si trattasse solo di parte del materiale perché la
non aveva consegnato le altre fatture degli acquisti. In ogni caso non Controparte_2
è stata fatta una corretta valutazione dei quantitativi acquistati, valutazione che doveva essere fatta in base a quello che era il lavoro complessivamente svolto dal Sig. Parte_1
, non solo di verniciatura, ma di tutte le operazioni preparatorie e delle
[...] riparazioni.
Infine, ma non certo per importanza, sono state poi ritenute attendibili le testimonianze dei dipendenti della , ma le loro dichiarazioni, in quanto si trattava di Controparte_2 personale ancora assunto, erano e sono da ritenersi tutt'altro che attendibili perché i dipendenti sono legati al datore di lavoro da una più che comprensibile fedeltà.
Alla luce di quanto sopra dedotto, contrariamente alle conclusioni raggiunte dalla
Procura, emerge che il Sig. , durante tutto il periodo nel quale è Parte_1 stato dipendente della , ha svolto non le mansioni previste dai livelli Controparte_2 primo e secondo del contratto edilizia, bensì quelle di operaio specializzato quinto livello del settore Metalmeccanica Industria” (pag. 11-15 del ricorso promosso davanti al Giudice del lavoro).
L'avere adito il Giudice al fine di ottenere, nell'ambito di un giudizio, ciò che sino ad allora, sulla base degli accertamenti condotti dall'Ispettorato del Lavoro, non era stato riconosciuto, indipendentemente da ogni valutazione sulla fondatezza o meno delle argomentazioni spese e sopra riportate, non rappresenta una condotta rivelatrice, di per sé, di una colpa grave, né si rinvengono nel decreto opposto ulteriori motivazioni idonee a giustificare la revoca del patrocinio a spese dello Stato in relazione a tale aspetto.
pagina 11 di 12 Sulla base delle considerazioni espresse, il decreto di revoca dell'ammissione di Parte_1
al patrocinio a spese dello Stato nel giudizio n. RG 1104/2020 deve essere
[...] annullato, provvedendosi con separato decreto in relazione alla richiesta di liquidazione del compenso del difensore.
Le spese processuali, tenuto conto del tenore delle difese espresse dal nella CP_1 comparsa depositata, che non hanno aggravato l'onere difensivo incombente sulla parte ricorrente, si dichiarano compensate.
P.Q.M.
Il Tribunale di Lucca così provvede:
- Revoca il decreto emesso il 30/11/2023 e comunicato il 01/12/2023 nel giudizio di lavoro n. 1104/2020, con il quale è stata revocata per colpa grave l'ammissione di al patrocinio a spese dello Stato;
Parte_1
- Compensa le spese processuali.
Lucca, 31/05/2025.
Il Giudice
Dott.ssa Alice Croci
pagina 12 di 12