Sentenza 14 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Como, sentenza 14/04/2025, n. 305 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Como |
| Numero : | 305 |
| Data del deposito : | 14 aprile 2025 |
Testo completo
N. 3957/2023, R.G. DIV.
Repubblica Italiana
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI COMO
SEZIONE PRIMA CIVILE riunito in camera di consiglio, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati: dott.ssa Barbara Cao Presidente dott. Alessandro Petronzi Giudice rel. est. dott.ssa Martina R. Manenti Giudice ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa sopra indicata promossa con ricorso depositato il 28/11/2023 , da
1) Parte_1
nato/a COMO il 13/06/1978 cittadino/a: italiano Cod. Fisc. C.F._1
residente in [...] con l'Avv. Annalisa Foti
e
2) Controparte_1
nato/a COMO il 20/11/1977 cittadino/a: italiana Cod. Fisc. C.F._2
residente in [...] con l'Avv. Annalisa Foti
i quali hanno contratto matrimonio con rito civile, in Oltrona di San Mamette (CO) , in data 12/05/2007 ,
(anno 2007 , atto n. 2 , parte 1 ) 1
(passata in giudicato, v. documenti in atti). con i seguenti figli minori/maggiorenni non economicamente indipendenti:
- ( nata a [...] in data [...], Persona_1 CodiceFiscale_3
FATTO
I coniugi sopra indicati, con ricorso depositato in data 28/11/2023 ed integrazioni del 22/05/2024 , richiedevano pronuncia divorzile alle seguenti condizioni:
1. assegnare la dimora coniugale, già di proprietà esclusiva della sig.ra alla Controparte_1
medesima, unitamente al mobilio, arredi, corredi e suppellettili, nell'interesse della figlia minore , ivi stabilmente convivente;
Per_1
2. affidare la figlia minore ad entrambi i genitori come per legge (54/2006) anche per Per_1
l'esercizio congiunto della responsabilità genitoriale, eccezion fatta per le decisioni di ordinaria amministrazione che saranno prese singolarmente dal genitore con cui si trova la figlia al momento dell'assunzione della decisione stessa, impegnandosi a cooperare per la sua equilibrata crescita psico fisica in ogni ambito della vita, seguendo le inclinazioni della figlia e favorendo in ogni modo duraturi e significativi rapporti con entrambe le linee parentali;
3. la figlia minore resterà collocata presso l'abitazione materna in Oltrona di San Mamette, via
Roma n. 27 anche ai fini della residenza anagrafica;
4. Ai fini del piano genitoriale si specifica che la figlia frequenta il secondo anno Per_1
dell'Istituto Superiore G. Terragni in Olgiate Comasco (liceo) con gli orari sopra riportati;
è iscritta in palestra, che frequenta un paio di volte alla settimana e partecipa attivamente alle attività oratoriane presso il Comune di residenza;
5. Il padre potrà vedere e tenere con sé la figlia minore un giorno infrasettimanale (indicandolo sin da ora nel mercoledì dalle ore 18,00 sino alle ore 22,00 orario entro il quale il padre avrà cura di riportare la figlia presso l'abitazione materna), oltre a week end alternati dal sabato pomeriggio alla domenica dopo cena, con accompagnamento a cura del padre presso l'abitazione materna;
6. a titolo di contributo al mantenimento della figlia il padre verserà mensilmente la somma di
€ 250,00 entro il giorno 20 di ogni mese sul conto corrente intestato alla sig.ra CP_1
2 presso Banca Intesa San Paolo filiale di Appiano GE (coordinate iban note al sig.
con rivalutazione Istat annuale, oltre al 50% delle spese straordinarie, come da Parte_1
Protocollo in uso presso l'intestato Tribunale, che i coniugi dichiarano di aver ricevuto in copia e di accettare;
7. i coniugi si impegnano ad effettuare il passaggio di proprietà dell'autovettura Renault Clio
FP615XT già utilizzata in via esclusiva dalla moglie in favore della stessa, entro la data della separazione;
8. i coniugi si impegnano a dividere il conto corrente ad oggi in comune presso la Banca Intesa
San Paolo ove confluiscono gli stipendi di entrambi, nonchè ove risultano appoggiate le utenze con addebito diretto (Enel luce e gas, telefonia fissa intestate al marito e che dovranno essere volturate a nome della moglie, entro la data della separazione dei coniugi);
9. la moglie rinuncia ad ogni pretesa sul deposito titoli del marito, che alla data del 15/11/2023 ammonta a € 205.533,00, posto di aver beneficiato del trasferimento di proprietà della casa coniugale con atto notarile a rogito dott. dell'anno 2021 Per_2
10. La moglie rinuncia altresì ad ogni pretesa sul fondo di investimenti intestato al marito, presso l'ufficio postale di Appiano GE per € 3.500,00.-
11. il sig. che ha già lasciato la casa coniugale andando a vivere dai propri genitori, Parte_1
disposti ad ospitarlo temporaneamente, entro il 31/12/2024 trasferirà altrove la propria residenza, ad oggi registrata presso l'ufficio anagrafe del Comune di Oltrona di San Mamette
(CO);
12. durante le festività comandate i coniugi seguiranno il criterio dell'alternanza (anni dispari col padre e anni pari con la madre), partendo dalle prossime festività natalizie, ove la figlia trascorrerà la vigilia di Natale con la madre ed il giorno di Natale col padre, staranno col padre, ferma restando la libertà dei genitori di negoziare accordi diversi e durante il periodo estivo (dal termine della scuola alla sua ripresa) la figlia minore potrà trascorrere due settimane, anche non consecutive con il padre e trascorrere le vacanze con i nonni paterni;
13. i genitori si dovranno comunicare i rispettivi periodi feriali entro il 31 marzo di ogni anno;
14. i coniugi dichiarano di essere allo stato autosufficienti economicamente, pertanto nulla si richiedono reciprocamente a titolo di contributo al proprio mantenimento;
3 15. i coniugi presteranno autorizzazione per il rilascio dei documenti validi per l'espatrio per la figlia minore;
16. i coniugi hanno dichiarato di accettare le sopraestese condizioni, che contengono il piano genitoriale per la figlia minore e le altre disposizioni patrimoniali, e hanno danno atto reciprocamente di non avere altro a pretendere l'uno dall'altro e di aver accettato, previa presa visione, il Protocollo d'intesa in uso presso l'intestato Tribunale.
Le parti hanno chiesto di sostituire l'udienza con il deposito di NOTE SCRITTE e hanno dichiarato di non volersi conciliare.
E' stata data comunicazione al PM degli atti del procedimento ex artt. 70 e 71 c.p.c..
DIRITTO
Sussistono le condizioni di legge per procedere alla pronuncia di divorzio, dovendosi ritenere provato che i coniugi vivono separati fin dall'udienza di comparizione innanzi al Presidente del Tribunale di
Como, nel procedimento di separazione, e che detto stato di separazione personale dei coniugi prosegue tuttora, dal momento che i coniugi non si sono più riconciliati e non hanno ripreso neppure in via temporanea la convivenza, mentre è ormai decorso il termine normativamente previsto per l'ottenimento della pronuncia di divorzio;
al contempo dalle risultanze di causa e da quanto dedotto dalle stesse parti deve ritenersi definitivamente venuta meno ogni forma di comunione sia materiale che spirituale tra i coniugi e che la stessa non possa più essere ricostituita.
Quanto alle ulteriori questioni controverse ritiene il Collegio che le conclusioni rassegnate dalle parti congiuntamente possono essere fatte proprie dal Tribunale, essendo le stesse conformi a diritto, non contrarie a norme imperative e rispondenti all'interesse della prole.
L'ascolto della prole deve valutarsi manifestamente superfluo (art. 337-octies cod. civ.), alla luce degli esiti dell'udienza di comparizione delle parti e tenuto conto dei contenuti dell'accordo.
PER QUESTI MOTIVI
il Tribunale di COMO, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando in camera di consiglio,
DICHIARA lo scioglimento
4 del matrimonio contratto dai coniugi
Parte_2
in data 12/05/2007
, in Oltrona di San Mamette (CO) con atto iscritto nei registri dello Stato Civile del Comune di Oltrona di San Mamette
(anno 2007 , atto n. 2, parte 1),
Omologa le condizioni di divorzio concordate dalle parti;
Dispone che i rapporti tra le parti siano regolati in conformità alle condizioni stabilite dalle stesse, come indicate in parte narrativa, da intendersi qui trascritte. prende atto degli ulteriori accordi intervenuti tra le parti;
dà atto che le parti hanno rinunciato all'impugnazione della odierna sentenza.
Manda alla Cancelleria perché trasmetta copia autentica del dispositivo della sentenza, passata in giudicato, all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Oltrona San Mamette perché provveda alle annotazioni e agli ulteriori incombenti di legge.
Così deciso in COMO, il 11.4.2025
Il Giudice rel. est Il Presidente
Dott. Alessandro Petronzi Dott.ssa Barbara Cao
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