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Sentenza 26 settembre 2025
Sentenza 26 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli Nord, sentenza 26/09/2025, n. 3530 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli Nord |
| Numero : | 3530 |
| Data del deposito : | 26 settembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
In nome del popolo italiano
TRIBUNALE ORDINARIO DI NAPOLI NORD
Il Tribunale ordinario di Napoli Nord, in funzione di giudice del lavoro ed in composizione monocratica nella persona della dott.ssa Stefania Coppo, ha pronunciato all'esito della trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c. la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 4231/2023 R.G. promossa da
, rappresentato e difeso dall'avv. LICCARDI DOMENICO e avv. Parte_1
LICCARDI ALFONSO come da procura in atti
- ricorrente
Contro
, in persona del Controparte_1
legale rappresentante pro-tempore, rappresentata e difesa dall'avv. FALSO FRANCESCO come da procura in atti
- resistente
1
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. La presente decisione viene resa all'esito trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c. prevista per l'udienza del 25.9.2025.
2. Il presente giudizio ha ad oggetto la richiesta di riconoscimento del TFR pari ad €
2.123,36 e delle ultime tre mensilità pari ad € 3.599,16 (marzo, aprile e maggio 2021)
a carico del fondo di garanzia di cui all'art. 2 della l. n. 297 del 1982 sulla base del rapporto di lavoro svolto alle dipendenze della società Gallo Trasporti srl fino al
22.5.2021.
A sostegno della domanda parte ricorrente ha dedotto:
- di avere lavorato alle dipendenze della Gallo Trasporti srl a far data dal 5.9.2017 al 22.5.2021 e di non avere ricevuto il pagamento delle ultime tre mensilità e del
TFR;
- di avere presso il Tribunale di Napoli– sezione lavoro – depositato ricorso per sequestro conservativo ante causam ex art. 671 c.p.c. nei confronti del datore di lavoro;
che la vertenza era stata conciliata in data 06/10/2021 con accordo di pagamento da parte dell'azienda della somma di euro 3.500,00 per i titoli dedotti in giudizio (retribuzioni e tfr);
- che, atteso l'omesso pagamento a cura dell'azienda, erano stati notificati il verbale di conciliazione, munito di formula esecutiva, e il precetto di pagamento il 23.11.2021;
- che, rimasta senza esito la intimazione di pagamento, in data 08.02.2022 era stato eseguito pignoramento mobiliare presso il debitore con esito negativo;
- che era stata adita nuovamente l'autorità Giudiziaria per il pagamento del tfr ed
è stato emesso il decreto ingiuntivo n.1228/21 in data 01.12.2021, per la somma di euro 4.316,99; che il decreto, provvisoriamente esecutivo, unitamente al precetto, era stato notificato alla Gallo Trasporti s.r.l. in data 04.01.2022; che, rimasta senza esito la intimazione di pagamento, in data 08.02.2022 era stato
2 eseguito, anche per questo titolo, pignoramento mobiliare presso il debitore con esito negativo;
- che, unitamente ad altri due dipendenti, era stato depositato innanzi al
Tribunale di Napoli ricorso di fallimento, R.G. 134/2022 Pref., che è stato dichiarato, con provvedimento del 19.4.22, improcedibile, essendo il credito sotto soglia, seppur cumulato a quello di altri dipendenti;
- che, stante la assenza di beni immobiliari intestati alla debitrice società, come da visura ipotecaria in atti, il credito vantato non poteva essere recuperato da Gallo
Trasporti s.r.l.; che, in data 06.06.2022, era stata presentata domanda all' CP_1
di Napoli per l'intervento del Fondo di Garanzia per il T.F.R. ex art.2 L.297/82 e per i Crediti Diversi dal TFR ex artt.1 e 2 D.Lgs. 80/92.
L' ha chiesto il rigetto del ricorso deducendo che le domande amministrative CP_1
erano state respinte in quanto il ricorrente non aveva fornito adeguata dimostrazione dell'infruttuosità delle procedure esecutive e che l'Ufficio amministrativo con nota PEC dd. 03.01.2023 aveva richiesto la copia del verbale di pignoramento mobiliare presso l'unità produttiva della società.
L' ha inoltre contestato, con riferimento ai crediti diversi dal TFR, l'esistenza di CP_1
un valido titolo esecutivo, la prova della insolvenza del datore di lavoro relativamente ai mesi di febbraio, marzo ed aprile 2021; inoltre, l' ha dedotto CP_1 che la retribuzione da prendere come riferimento per il ricorrente era lo stipendio tabellare pari ad euro 1.768,21 e che l'importo massimo da prendere in considerazione era di 998,18 lordi mensili (retribuzione inferiore o uguale ad euro
2.159,48).
3. Tanto premesso, la giurisprudenza di legittimità ha chiarito che “una lettura della legge nazionale orientata nel senso voluto dalla direttiva CE n. 987 del 1980 consente, secondo una ragionevole interpretazione, l'ingresso ad un'azione nei confronti del Fondo di garanzia anche quando l'imprenditore non sia in concreto assoggettato al fallimento e
l'esecuzione forzata si riveli infruttuosa. L'espressione "non soggetto alle disposizioni del
R.D. n. 267 del 1942" va quindi interpretata nel senso che l'azione della citata L. n. 297 del
1982, ex art. 2, comma 5, trova ingresso quante volte il datore di lavoro non sia assoggettato
a fallimento, vuoi per le sue condizioni soggettive vuoi per ragioni ostative di carattere
3 oggettivo. Ove pertanto l'accertamento del credito in sede fallimentare sia stato impedito a causa della chiusura anticipata della procedura per insufficienza dell'attivo, il credito stesso può essere accertato anche in sede diversa da quella fallimentare e il lavoratore può CP_ conseguire le prestazioni del Fondo di garanzia costituito presso l' alle condizioni previste dalla L. n. 297 del 1982, art. 2, comma 5 (Cass., 8529/2012, cit.).
4.3. Il comma 5 dell'art. 2 regola una fattispecie diversa, perchè si applica qualora il datore di lavoro non sia soggetto alle disposizioni della legge fallimentare: ricorrendo questa situazione e sussistendo le altre due condizioni di cui si è sopra detto (la cessazione del rapporto di lavoro e
l'inadempimento, in tutto o in parte, del datore di lavoro), il lavoratore o i suoi aventi causa possono fare domanda di pagamento del trattamento di fine rapporto al Fondo di garanzia,
"semprechè, a seguito dell'esperimento dell'esecuzione forzata per la realizzazione del credito relativo a detto trattamento, le garanzie patrimoniali siano risultate in tutto o in parte insufficienti". In tal caso, in luogo della prova dell'insolvenza del datore di lavoro, la legge richiede due diversi requisiti: c) la dimostrazione che il datore di lavoro "non è soggetto alle disposizioni del R.D. 16 marzo 1942, n. 267"; d) la prova che le garanzie patrimoniali del medesimo datore di lavoro sono risultate in tutto o in parte insufficienti. In altre parole, riguardo a quest'ultimo requisito, poichè il lavoratore non può ottenere nei confronti del proprio datore di lavoro, per dimostrarne l'insolvenza, l'apertura di uno dei procedimenti esecutivi concorsuali fra quelli indicati, deve almeno provare che non sussiste, anche solo in parte, la garanzia patrimoniale generica dell'art. 2740 c.c.; e tale prova, secondo il dettato della legge, viene pure desunta, in base all'utilizzazione di una diversa presunzione legale, da un altro fatto (inequivocabilmente certo), essendo necessario (ma in tal caso anche sufficiente) che il lavoratore dimostri di avere proceduto - in modo serio e adeguato, ancorchè, eventualmente, infruttuoso all'esperimento dell'esecuzione forzata individuale (cfr. in tal senso, Cass. 27/10/2009, n. 22647; Cass. 16/6/1998, n. 6004;
Cass. 9/3/2001, n. 3511; Cass. 26/2/2004, n. 3939)” (Cassazione civile, sez. lav.,
28/03/2017, n. 7924). Inoltre, secondo la giurisprudenza, “in caso di insolvenza di datore di lavoro non soggetto - come nella specie - alle disposizioni della legge fallimentare, grava sul lavoratore, che invochi l'intervento del Fondo di garanzia L. n. 297 del 1982, ex art. 2, l'onere di dimostrare che, a seguito dell'esperimento dell'esecuzione forzata, le garanzie patrimoniali siano risultate in tutto o in parte insufficienti, e ha precisato che, a tal
4 fine, non basta l'esistenza di una mera parvenza di esecuzione, quale deve considerarsi
l'inutile esperimento di un tentativo di pignoramento mobiliare presso il debitore, quando non risultino effettuate idonee ricerche sul debitore medesimo in ordine alla eventuale titolarità, in capo allo stesso, di crediti verso terzi o di beni e diritti immobiliari, seguite, se positive, da esecuzione forzata ai sensi, rispettivamente, dell'art. 543 c.p.c. e ss., e art. 555
c.p.c. e ss. (cfr. Cass. n. 4666 del 2002 e 10953 del 2003). Dovendo pertanto ritenersi che l'esito negativo della procedura individuale di esecuzione forzata non sia di per sè solo sufficiente al fine di ottenere il pagamento di quanto dovuto dal Fondo di garanzia, risultando piuttosto meramente funzionale all'accertamento dell'insufficienza totale o parziale delle garanzie patrimoniali del datore di lavoro inadempiente, coerentemente con il disposto dell'art. 2740 c.c. e con l'assunzione in via sussidiaria delle obbligazioni già gravanti sul datore di lavoro da parte del
Fondo di garanzia (così ancora Cass. n. 12105 del 2008), resta da ribadire che le ricerche imposte al lavoratore costituiscono in quest'ottica mera espressione dell'ordinaria diligenza che l'ordinamento richiede a qualunque titolare di una situazione giuridica di vantaggio, quale ne sia il contenuto, per poterla utilizzare conformemente alla sua funzione e trarne la corrispondente utilità (cfr. Cass. nn.
4783 del 2003 e 12105 del 2008 entrambe citt.), dovendo semplicemente escludersi che, una volta effettuate tali ricerche, il lavoratore debba necessariamente esperire procedure esecutive che appaiano prima facie infruttuose o aleatorie, essendo i loro costi certi, secondo un criterio di ragionevole probabilità, superiori ai benefici futuri
(cfr. Cass. n. 14447 del 2004)” (Cassazione civile, sez. lav., 05/09/2016, n. 17593): in applicazione di tali principi, la Suprema Corte ha ritenuto che l'infruttuosa esecuzione mobiliare esperita nei confronti del datore di lavoro non è idonea, di per sé sola, a dimostrare l'insolvenza dello stesso, se nulla sia stato documentato
(anche) in ordine alla consistenza del patrimonio immobiliare del datore di lavoro debitore e in ordine all'inidoneità di tale patrimonio immobiliare ad operare come garanzia generica dell'obbligazione gravante sul datore di lavoro nei confronti del lavoratore (Cassazione civile, sez. lav., 05/09/2016, n. 17593). In altri termini, “Il lavoratore, creditore del t.f.r. nei confronti di datore di lavoro non soggetto a fallimento, per chiedere il pagamento del trattamento al Fondo di garanzia istituito presso l' è tenuto a CP_
5 verificare la mancanza o l'insufficienza della garanzia del patrimonio del datore di lavoro con un serio tentativo di esecuzione. Qualora si prospetti la possibilità di ulteriori forme di esecuzione è tenuto a esperire quelle che appaiano fruttuose secondo il principio dell'ordinaria diligenza, ma non è tenuto a esperire azioni esecutive che appaiano infruttuose o aleatorie, quando, per queste ultime, i costi certi superino i benefici futuri, valutati secondo un criterio di probabilità” (Cassazione civile sez. lav. 29 luglio 2004 n.
14447).
Inoltre, secondo il condivisibile orientamento della Suprema Corte, “l'intervento del Fondo di garanzia istituito presso l' per la realizzazione dei crediti di lavoro nei CP_1 confronti del datore di lavoro inadempiente che non sia assoggettabile alle procedure concorsuali - previsto dall'art. 2, comma 5, della l. n. 297 del 1982 e dall'art. 2, comma 2, del d.lgs. n. 80 del 1992 - rispondendo ad un'esigenza di socializzazione del rischio da inadempimento e da insolvenza che pone a carico dell'ente previdenziale, cui spetta il diritto di surroga, i rischi connessi alla procedura di recupero del credito, è subordinato all'assolvimento, da parte del lavoratore, dell'onere di agire "in executivis" nei confronti del datore di lavoro secondo un criterio che va conformato, sia nei tempi che nei modi, alla misura dell'ordinaria diligenza nell'esercizio dell'azione esecutiva individuale;
ne consegue che il lavoratore non è tenuto ad esperire l'esecuzione in tempi prestabiliti, ma solo al rispetto di quelli relativi al procedimento previdenziale, e può limitarsi ad intraprendere una delle possibili forme di esecuzione, con l'onere, in caso di esito infruttuoso di quella prescelta, di compiere ulteriori attività di ricerca dei beni solo allorché si prospetti la possibilità di una nuova esecuzione fruttuosa e ragionevole. Tale ultima ipotesi, escluso un onere indistinto di ricerca di beni e/o condebitori, si verifica, dal punto di vista oggettivo, in presenza di beni che risultano dagli atti agevolmente aggredibili, senza un particolare dispendio economico e temporale, e dal punto di vista soggettivo, in presenza di altri condebitori solidalmente e illimitatamente responsabili oppure, in caso di soci limitatamente responsabili di una società di capitali cancellata ed estinta, allorché risulti positivamente dimostrato che tali soci abbiano riscosso somme in base al bilancio finale di liquidazione”
(cfr. Cass, n. 14020 del 07/07/2020).
4. Facendo applicazione di tali principi al caso in esame, va evidenziato che risulta documentato da parte del ricorrente tentativo di intraprendere una procedura
6 esecutiva, tentativo che ha avuto esito negativo. In particolare, il ricorrente ha documentato in data 08.02.2022 il tentativo di due pignoramenti mobiliari, ciascuno per ogni titolo a base di esso, che hanno avuto esito negativo ed di aver depositato innanzi al Tribunale di Napoli il ricorso di fallimento, rubricato al n.134/22 PREF, che è stato dichiarato improcedibile. Quanto al mancato pignoramento presso la sede operativa eccepito dall' la difesa di parte ricorrente ha provato di aver CP_1
fatto riferimento all'unica indicazione desumibile dalla visura camerale del
22.02.2022, depositata con note di trattazione scritta, visura dalla quale non risulta alcuna sede operativa e/o locale ma unicamente la sede legale dove risulta eseguito il tentativo di pignoramento.
5. In presenza di tutti i presupposti di legge il ricorso va accolto e l' va CP_1 condannato al pagamento del TFR, la cui quantificazione non è oggetto di contestazione, e delle ultime tre mensilità.
Quanto, alle ultime tre mensilità, la quantificazione va determinata in relazione al massimale corrispondente al triplo della misura massima del trattamento straordinario di integrazione salariale mensile. Per la determinazione del massimale, in applicazione del massimale mensile di euro 998,18 moltiplicato per 3, relativo alla percezione di una retribuzione mensile fino a euro 2.159,48, la somma dovuta a titolo di ultime tre mensilità a carico del fondo di garanzia è pari ad €
2.994,54.
Conseguentemente, va riconosciuto il diritto della parte ricorrente alla corresponsione del trattamento di fine rapporto pari ad € 2.123,36 - come quantificato nel decreto ingiuntivo richiamato in ricorso - oltre interessi legali e rivalutazione monetaria dalla data di cessazione del rapporto (22.5.2021) al saldo, nonchè dei crediti di lavoro diversi pari a € 2.994,54, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria dalla data di presentazione della domanda ex art. 2, comma 5, D.Lgs. 80/1992 al saldo, con condanna dell' al pagamento delle dette CP_1 somme.
5. Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano nella misura indicata nel dispositivo, da distrarsi ex art. 93 c.p.c.,
7
P Q M
Il Tribunale ordinario di Napoli Nord, in funzione di Giudice del lavoro, definitivamente pronunciando e disattesa ogni diversa istanza, eccezione o deduzione, così provvede:
- condanna l' al pagamento in favore della ricorrente della somma di € 2.123,36 a titolo CP_1
di TFR ed € 2.994,54 a titolo di ultime tre mensilità, oltre accessori previsti per legge come indicati in parte motiva;
- condanna l' al pagamento in favore della parte ricorrente delle spese di lite che CP_1
liquida in complessivi euro 1870,00 oltre rimborso forfettario spese generali al 15 %, IVA E
CPA, da distrarsi ex art. 93 c.p.c.
Aversa, 26.9.2025 IL GIUDICE
d.ssa Stefania Coppo
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