Ordinanza cautelare 7 aprile 2023
Sentenza breve 13 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Venezia, sez. I, sentenza breve 13/06/2025, n. 982 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Venezia |
| Numero : | 982 |
| Data del deposito : | 13 giugno 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 13/06/2025
N. 00982/2025 REG.PROV.COLL.
N. 00331/2023 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
ex art. 74 cod. proc. amm.;
sul ricorso numero di registro generale 331 del 2023, proposto da
-OMISSIS- rappresentato e difeso dall'avvocato Giovanni Adami, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero dell'Interno - Questura Venezia, in persona del Ministro pro tempore , rappresentati e difesi dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato, domiciliataria ex lege in Venezia, piazza San Marco, 63;
per l'annullamento
del provvedimenti di DASPO, emesso il 13 dicembre 2022, notificato il 22 dicembre 2022, con il quale il Questore della Provincia di Venezia ha vietato al ricorrente, ai sensi dell’art. 6 della legge n. 401 del 1989, come modificata dal d.l. 22 dicembre 1994, n. 717, convertito nella legge 24 febbraio 95 n. 45, dal d.lgs. n. 377 del 2001, dalla legge n. 41 del 2007 e da ultimo dal d.l. 22 agosto 2014, convertito nella legge 17 ottobre 2014, n. 146, di accedere “ a tutti i luoghi del territorio nazionale ed estero UE dove si svolgono manifestazioni sportive relative alla disciplina del CALCIO, della Nazionale Italiana di calcio ed Under 21, delle categorie di serie A, B, LEGA Pro, L.N.D., Eccellenza, oltre alle amichevoli adeguatamente pubblicizzate” per la DURATA DI ANNI TRE (3) ”.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio della Questura di Venezia e del Ministero dell'Interno;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 16 aprile 2025 il dott. Filippo Dallari e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Considerato che:
- ai sensi dell’art. 72- bis c.p.a., “ 1. Il presidente, quando i ricorsi siano suscettibili di immediata definizione, anche a seguito della segnalazione dell’ufficio per il processo, fissa la trattazione alla prima camera di consiglio successiva al ventesimo giorno dal perfezionamento, anche per il destinatario, dell’ultima notificazione e, altresì, al decimo giorno dal deposito del ricorso. ….
2. Se è possibile definire la causa in rito, in mancanza di eccezioni delle parti, il collegio sottopone la relativa questione alle parti presenti. …. Se la causa non è definibile in rito, il collegio con ordinanza fissa la data dell’udienza pubblica. In ogni caso la decisione è adottata con sentenza in forma semplificata” ;
- la pronuncia di improcedibilità del gravame può quindi essere effettuata con sentenza in forma semplificata a seguito della camera di consiglio all’uopo fissata ex art. 72- bis c.p.a.;
Rilevato che:
- con ordinanza n. 184 del 7-4-2023 questa Sezione ha respinto la domanda cautelare proposta da parte ricorrente, compensando le spese della relativa fase di giudizio;
- la parte ricorrente ha dichiarato (con nota depositata in giudizio il 14 aprile 2025) di non avere più interesse alla decisione del ricorso ed ha chiesto declaratoria in conformità;
- alla camera di consiglio del 16 aprile 2025, fissata ai fini della verifica della permanenza dell'interesse, nessuno è comparso, e la causa è stata trattenuta in decisione con avviso della possibile definizione della stessa con sentenza in forma semplificata;
Ritenuto pertanto che:
- alla luce di quanto rappresentato dalla parte ricorrente, deve essere dichiarata l’improcedibilità del ricorso per sopravvenuta carenza di interesse;
- sussistono le condizioni per compensare le spese, stante la peculiarità della fattispecie;
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e dell’articolo 10 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi altro dato idoneo ad identificare parte ricorrente.
Così deciso in Venezia nella camera di consiglio del giorno 16 aprile 2025 con l'intervento dei magistrati:
Leonardo Pasanisi, Presidente
Filippo Dallari, Primo Referendario, Estensore
Alberto Ramon, Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Filippo Dallari | Leonardo Pasanisi |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.