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Sentenza 11 febbraio 2025
Sentenza 11 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Siracusa, sentenza 11/02/2025, n. 138 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Siracusa |
| Numero : | 138 |
| Data del deposito : | 11 febbraio 2025 |
Testo completo
N.R.G.1058 / 2024
TRIBUNALE ORDINARIO DI SIRACUSA
Sezione Lavoro
VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 2024 / 1058 tra
Parte_1
RICORRENTE
e
Controparte_1
CONVENUTO/I
Oggi 11 febbraio 2025, alle ore 10:05 , innanzi al dott. Maddalena Vetta, sono comparsi:
Per nessuno compare Parte_1
Per l'avv. . , oggi sostituito dall'avv. CRISTINA DE Controparte_1 CP_2
LUCA
Per l'ASP di nessuno compare CP_1
L'avv. DE LUCA insiste in memoria e nel rigetto del ricorso alla luce delle conclusioni della CTU-
Il Giudice si ritira in camera di consiglio. All'esito, decide la causa come da sentenza allegata al presente verbale dando lettura del dispositivo e delle ragioni di fatto e di diritto della decisione.
Il Giudice
dott.ssa Maddalena Vetta
1 N.R.G.1058 / 2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI SIRACUSA
Sezione Lavoro e Previdenza
Il giudice del Tribunale di Siracusa dott. Maddalena Vetta, in funzione di Giudice del Lavoro, dando pubblica lettura del dispositivo e dell'esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione, all'udienza del 11/02/2025 , ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. R.G. 1058 /2024 tra
( ), nato a [...] il [...], Parte_1 C.F._1
elettivamente domiciliato in Pachino (SR), via Libertà n. 7, presso lo studio dell'avv. LUCCHESI
Salvatore, che lo rappresenta e difende giusta procura come in atti;
- ricorrente contro con sede centrale in Controparte_3
Roma, in persona del presidente legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in
, Corso Gelone n. 90, presso la sede Prov.le e rappresentato e difeso dall'avv. CP_1 CP_1
per mandato generale alle liti del 22.03.2024 per notaio di CP_2 Persona_1
Fiumicino, rep. n.37875 racc. n. 7313;
e nei confronti di
, in persona del legale rappresentante Controparte_4
pro tempore, con sede in , Corso Gelone n. 90; CP_1
-resistente
Avente ad oggetto: OPPOSIZIONE A.T.P.- accertamento dei requisiti per il riconoscimento della pensione di inabilità civile ai sensi della Legge n. 118/71, DLgs 509/88 o dell'assegno ordinario di invalidità ai sensi della Legge n. 222/1984 e dello status di portatore di handicap in condizioni di gravità ai sensi della Legge 104/90.
2 RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Preliminarmente osserva il giudicante che risulta rispettato il termine perentorio di trenta giorni dalla dichiarazione di dissenso per il deposito del ricorso introduttivo del giudizio (tenuto conto che la dichiarazione di dissenso è stata depositata in data 19.02.2024 ed il ricorso in opposizione è stato depositato il 14.03.2024). Il ricorso appare, poi, notificato all solo ai fini della Controparte_5
litis,denuntiatio
Nel merito, deve rilevarsi che la contestazione proposta afferisce l'accertamento del requisito sanitario legittimante il riconoscimento della pensione di inabilità o in subordine dell'assegno di invalidità in favore del ricorrente, nonché dello status di portatore di handicap in condizioni di gravità, pretesa che il CTU nominato nel giudizio per ATP ha ritenuto infondata.
Il CTU nominato in sede di ATP, dr. nella relazione scritta depositata in data Persona_2
17.12.2023, ha concluso per l'insussistenza del requisito sanitario richiesto. Nello specifico, il CTU ha osservato che: sin dal 10/1/2022 è invalido al 68% ed è portatore di Parte_1
handicap senza connotazione di gravità ai sensi del comma 1 articolo 3 della legge 104/92”
Il CTU, pertanto, ha negato la sussistenza dei requisiti per la concessione della pensione di inabilità civile o dell'assegno ordinario di invalidità civile e per il riconoscimento dello status di portatore di handicap in condizioni di gravità.
La relazione del CTU appare ben motivata, dettagliatamente descrittiva delle condizioni del ricorrente quali riscontrate all'esame obiettivo e non suscettibile di censure.
Tuttavia, a fronte delle superiori conclusioni, depositava tempestivamente atto Parte_1
di contestazione delle conclusioni peritali e instaurava il presente giudizio di merito, deducendo che il CTU aveva sottostimato le patologie del ricorrente, incorrendo in un grave errore valutativo.
In conseguenza dell'instaurazione del presente giudizio, veniva nominato un nuovo CTU, in persona del dott. , il quale, all'esito dell'esame peritale, confermava Persona_3
sostanzialmente i risultati degli accertamenti eseguiti durante la fase di ATP, concludendo nel senso di ritenere non sussistenti i requisiti per il riconoscimento della pensione di inabilità o dell'assegno di invalidità e per il riconoscimento dello status di portatore di handicap in situazione di gravità, in quanto accertava che: “Le suddette patologie sono state esaustivamente documentate in atti sanitari, di facile evidenziazione clinica e ad incidenza funzionale di grado tale da determinare nel ricorrente, secondo le Tabelle Valutative di Invalidità Civile vigenti del 05.02.1992, una riduzione della capacità lavorativa generica non superiore al 68%, a decorrere dalla data di presentazione della domanda amministrativa del 10.01.2022. Ritengo, quindi, che il ricorrente non possiede i requisiti medico legali utili per usufruire della pensione di inabilità civile al 100% o, in subordine,
3 dell'assegno mensile di invalidità né ritengo che li possedesse alla data di presentazione della domanda amministrativa del 10.01.2022 né alla data della visita effettuata in data 23.12.2022 dalla
Commissione Sanitaria dell' di né all'epoca di giudizio di A.T.P del 08.11.2023. CP_6 CP_1
Ritengo, inoltre, che, per il suddetto complesso patologico, esistono i requisiti medico-legali per il riconoscimento di soggetto portatore di handicap in situazione di NON gravità, ai sensi del comma
1 art. 3 legge 104/92, ma NON esistono i requisiti richiesti per il riconoscimento dello stato di gravità, ai sensi del comma 3 art. 3 della legge 104/92, in quanto le minorazioni sopra descritte
NON riducono, come da esame clinico-strumentale, l'autonomia personale in modo da rendere necessario un intervento assistenziale permanente, continuativo e globale nella sfera individuale ed in quella relazionale”.
All'esito dell'udienza del 11.02.2025 la causa viene decisa mediante deposito della presente sentenza.
L'opposizione deve ritenersi infondata.
In base alla consulenza tecnica d'ufficio non sussistono i requisiti medico-legali perché il ricorrente possa usufruire del beneficio economico richiesto, né alla data di presentazione della domanda amministrativa, né durante l'iter amministrativo e/o giudiziario.
Entrambe le relazioni del CTU appaiono ben motivate, dettagliatamente descrittive delle condizioni del ricorrente quali riscontrate all'esame obiettivo e non suscettibili di censure;
pertanto, non ritiene il giudicante di dovere effettuare ulteriori approfondimenti, né avanzare richieste di chiarimenti, né rinnovi dell'elaborato peritale (sul punto cfr. Cass. Sez. 1, Sentenza n. 5277 del 10/03/2006; Cass.
Sez. L, Sentenza n. 23413 del 10/11/2011).
Il ricorso, pertanto, va rigettato.
Le spese di lite non seguono la soccombenza ai sensi dell'art. 91 c.p.c. sussistendo in atti la dichiarazione reddituale ex art. 152 disp. att. c.p.c. inferiore ai limiti di legge e devono pertanto essere dichiarate irripetibili. Le spese della consulenza tecnica d'ufficio vengono definitivamente poste a carico dell' . CP_1
P.Q.M.
definitivamente pronunciando sull'opposizione proposta da con ricorso Parte_1
depositato in data 14.03.2024 a seguito di ATP:
- rigetta l'opposizione e per l'effetto conferma l'accertamento sanitario di cui alla relazione peritale depositata l'11.09.2024 a firma del dott. ; Persona_3
- pone definitivamente a carico dell' le spese della consulenza tecnica d'ufficio, liquidate CP_1
con separato decreto;
4 - dichiara irripetibili le spese del giudizio.
Siracusa, 11/02/2025
Il Giudice
dott.ssa Maddalena Vetta
5
TRIBUNALE ORDINARIO DI SIRACUSA
Sezione Lavoro
VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 2024 / 1058 tra
Parte_1
RICORRENTE
e
Controparte_1
CONVENUTO/I
Oggi 11 febbraio 2025, alle ore 10:05 , innanzi al dott. Maddalena Vetta, sono comparsi:
Per nessuno compare Parte_1
Per l'avv. . , oggi sostituito dall'avv. CRISTINA DE Controparte_1 CP_2
LUCA
Per l'ASP di nessuno compare CP_1
L'avv. DE LUCA insiste in memoria e nel rigetto del ricorso alla luce delle conclusioni della CTU-
Il Giudice si ritira in camera di consiglio. All'esito, decide la causa come da sentenza allegata al presente verbale dando lettura del dispositivo e delle ragioni di fatto e di diritto della decisione.
Il Giudice
dott.ssa Maddalena Vetta
1 N.R.G.1058 / 2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI SIRACUSA
Sezione Lavoro e Previdenza
Il giudice del Tribunale di Siracusa dott. Maddalena Vetta, in funzione di Giudice del Lavoro, dando pubblica lettura del dispositivo e dell'esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione, all'udienza del 11/02/2025 , ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. R.G. 1058 /2024 tra
( ), nato a [...] il [...], Parte_1 C.F._1
elettivamente domiciliato in Pachino (SR), via Libertà n. 7, presso lo studio dell'avv. LUCCHESI
Salvatore, che lo rappresenta e difende giusta procura come in atti;
- ricorrente contro con sede centrale in Controparte_3
Roma, in persona del presidente legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in
, Corso Gelone n. 90, presso la sede Prov.le e rappresentato e difeso dall'avv. CP_1 CP_1
per mandato generale alle liti del 22.03.2024 per notaio di CP_2 Persona_1
Fiumicino, rep. n.37875 racc. n. 7313;
e nei confronti di
, in persona del legale rappresentante Controparte_4
pro tempore, con sede in , Corso Gelone n. 90; CP_1
-resistente
Avente ad oggetto: OPPOSIZIONE A.T.P.- accertamento dei requisiti per il riconoscimento della pensione di inabilità civile ai sensi della Legge n. 118/71, DLgs 509/88 o dell'assegno ordinario di invalidità ai sensi della Legge n. 222/1984 e dello status di portatore di handicap in condizioni di gravità ai sensi della Legge 104/90.
2 RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Preliminarmente osserva il giudicante che risulta rispettato il termine perentorio di trenta giorni dalla dichiarazione di dissenso per il deposito del ricorso introduttivo del giudizio (tenuto conto che la dichiarazione di dissenso è stata depositata in data 19.02.2024 ed il ricorso in opposizione è stato depositato il 14.03.2024). Il ricorso appare, poi, notificato all solo ai fini della Controparte_5
litis,denuntiatio
Nel merito, deve rilevarsi che la contestazione proposta afferisce l'accertamento del requisito sanitario legittimante il riconoscimento della pensione di inabilità o in subordine dell'assegno di invalidità in favore del ricorrente, nonché dello status di portatore di handicap in condizioni di gravità, pretesa che il CTU nominato nel giudizio per ATP ha ritenuto infondata.
Il CTU nominato in sede di ATP, dr. nella relazione scritta depositata in data Persona_2
17.12.2023, ha concluso per l'insussistenza del requisito sanitario richiesto. Nello specifico, il CTU ha osservato che: sin dal 10/1/2022 è invalido al 68% ed è portatore di Parte_1
handicap senza connotazione di gravità ai sensi del comma 1 articolo 3 della legge 104/92”
Il CTU, pertanto, ha negato la sussistenza dei requisiti per la concessione della pensione di inabilità civile o dell'assegno ordinario di invalidità civile e per il riconoscimento dello status di portatore di handicap in condizioni di gravità.
La relazione del CTU appare ben motivata, dettagliatamente descrittiva delle condizioni del ricorrente quali riscontrate all'esame obiettivo e non suscettibile di censure.
Tuttavia, a fronte delle superiori conclusioni, depositava tempestivamente atto Parte_1
di contestazione delle conclusioni peritali e instaurava il presente giudizio di merito, deducendo che il CTU aveva sottostimato le patologie del ricorrente, incorrendo in un grave errore valutativo.
In conseguenza dell'instaurazione del presente giudizio, veniva nominato un nuovo CTU, in persona del dott. , il quale, all'esito dell'esame peritale, confermava Persona_3
sostanzialmente i risultati degli accertamenti eseguiti durante la fase di ATP, concludendo nel senso di ritenere non sussistenti i requisiti per il riconoscimento della pensione di inabilità o dell'assegno di invalidità e per il riconoscimento dello status di portatore di handicap in situazione di gravità, in quanto accertava che: “Le suddette patologie sono state esaustivamente documentate in atti sanitari, di facile evidenziazione clinica e ad incidenza funzionale di grado tale da determinare nel ricorrente, secondo le Tabelle Valutative di Invalidità Civile vigenti del 05.02.1992, una riduzione della capacità lavorativa generica non superiore al 68%, a decorrere dalla data di presentazione della domanda amministrativa del 10.01.2022. Ritengo, quindi, che il ricorrente non possiede i requisiti medico legali utili per usufruire della pensione di inabilità civile al 100% o, in subordine,
3 dell'assegno mensile di invalidità né ritengo che li possedesse alla data di presentazione della domanda amministrativa del 10.01.2022 né alla data della visita effettuata in data 23.12.2022 dalla
Commissione Sanitaria dell' di né all'epoca di giudizio di A.T.P del 08.11.2023. CP_6 CP_1
Ritengo, inoltre, che, per il suddetto complesso patologico, esistono i requisiti medico-legali per il riconoscimento di soggetto portatore di handicap in situazione di NON gravità, ai sensi del comma
1 art. 3 legge 104/92, ma NON esistono i requisiti richiesti per il riconoscimento dello stato di gravità, ai sensi del comma 3 art. 3 della legge 104/92, in quanto le minorazioni sopra descritte
NON riducono, come da esame clinico-strumentale, l'autonomia personale in modo da rendere necessario un intervento assistenziale permanente, continuativo e globale nella sfera individuale ed in quella relazionale”.
All'esito dell'udienza del 11.02.2025 la causa viene decisa mediante deposito della presente sentenza.
L'opposizione deve ritenersi infondata.
In base alla consulenza tecnica d'ufficio non sussistono i requisiti medico-legali perché il ricorrente possa usufruire del beneficio economico richiesto, né alla data di presentazione della domanda amministrativa, né durante l'iter amministrativo e/o giudiziario.
Entrambe le relazioni del CTU appaiono ben motivate, dettagliatamente descrittive delle condizioni del ricorrente quali riscontrate all'esame obiettivo e non suscettibili di censure;
pertanto, non ritiene il giudicante di dovere effettuare ulteriori approfondimenti, né avanzare richieste di chiarimenti, né rinnovi dell'elaborato peritale (sul punto cfr. Cass. Sez. 1, Sentenza n. 5277 del 10/03/2006; Cass.
Sez. L, Sentenza n. 23413 del 10/11/2011).
Il ricorso, pertanto, va rigettato.
Le spese di lite non seguono la soccombenza ai sensi dell'art. 91 c.p.c. sussistendo in atti la dichiarazione reddituale ex art. 152 disp. att. c.p.c. inferiore ai limiti di legge e devono pertanto essere dichiarate irripetibili. Le spese della consulenza tecnica d'ufficio vengono definitivamente poste a carico dell' . CP_1
P.Q.M.
definitivamente pronunciando sull'opposizione proposta da con ricorso Parte_1
depositato in data 14.03.2024 a seguito di ATP:
- rigetta l'opposizione e per l'effetto conferma l'accertamento sanitario di cui alla relazione peritale depositata l'11.09.2024 a firma del dott. ; Persona_3
- pone definitivamente a carico dell' le spese della consulenza tecnica d'ufficio, liquidate CP_1
con separato decreto;
4 - dichiara irripetibili le spese del giudizio.
Siracusa, 11/02/2025
Il Giudice
dott.ssa Maddalena Vetta
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