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Sentenza 19 dicembre 2025
Sentenza 19 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 19/12/2025, n. 6670 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 6670 |
| Data del deposito : | 19 dicembre 2025 |
Testo completo
Corte d'appello di Napoli
VIII sezione civile
Nel processo civile d'appello, iscritto al n. 5365/2021 R.G., pendente tra e con ordinanza depositata il 31.07.2025, Parte_1 CP_1
questa Corte così disponeva: “ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., in sostituzione dell'udienza di discussione ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c., assegna termine sino al 19/12/2025 per il deposito di note illustrative e conclusive”.
La Corte, lette le note scritte depositate dalla sola parte appellata, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. e visti gli atti di causa, alle ore 12.35, orario successivo a quello di chiusura al pubblico della Cancelleria, decide la lite come da sentenza che segue, procedendo al contestuale deposito della stessa, che tiene luogo della lettura del dispositivo e delle ragioni di fatto e di diritto della decisione.
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI NAPOLI
VIII sezione civile riunita in camera di consiglio in persona dei magistrati:
- dr. Alessandro Cocchiara - Presidente -
- dr. Alberto Canale - Consigliere - - dr. Massimiliano Sacchi - Consigliere Relatore -
ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c., ha pronunziato la seguente:
S E N T E N Z A nel processo civile d'appello iscritto al n. 5365/2021 del ruolo generale degli affari contenziosi, avverso la sentenza n. 1868/2021 del
Tribunale di Santa RI Capua Vetere, pubblicata in data 27.05.2021, pendente
TRA
(P.IVA: , in persona del suo legale rapp.te, Parte_2 P.IVA_1
rappresentata e difesa dagli Avv.ti Ciro Palumbo (C.F. Parte_3
) e OR EL OV (C.F. , C.F._1 C.F._2
giusta procura in calce all'atto di appello;
APPELLANTE
E
(P. IVA: , in persona dell'Amministratore Controparte_1 P.IVA_2
Unico legale rappresentante, CP_2 CP_3
( , rappresentata e difesa, giusta procura C.F._3
depositata in atti, dall'Avv. Armando Buttitta (C.F. C.F._4
);
[...]
APPELLATA
Oggetto: pagamento corrispettivo del subappaltatore;
eccezione di inadempimento.
pag. 2/21 Conclusioni:
per l'appellante, in ordine alla quale, stante il mancato deposito di note scritte in sostituzione dell'udienza del 19.12.2025, debbono ritenersi richiamate le conclusioni di cui all'atto di appello: “in riforma della sentenza appellata, accogliere l'opposizione proposta al decreto ingiuntivo n. 851/2014 e per l'effetto disporne la revoca, con conseguente rigetto di qualsiasi pretesa economica da parte della nei confronti della - Condannare la al CP_4 Parte_2 CP_4
ristoro dei danni subiti da questa parte, e dovuti alla mancata ultimazione delle opere appaltate, che l'Ill.mo Giudice adito vorrà determinare secondo il suo prudente apprezzamento, anche in via equitativa;
- In via subordinata, nel caso di mancato accoglimento dell'opposizione, vogliasi dichiarare nullo il contratto di subappalto intercorso tra la e la in data 15.11.2012. - Con Parte_2 CP_4
vittoria di spese e competenze di lite del doppio grado di giudizio, da attribuirsi ai procuratori anticipatari.”.
Per l'appellata, “I) Preliminarmente, ritenere e dichiarare Controparte_1
inammissibile ed improcedibile, anche prima facie ex art. 348 bis c.p.c.
e/o per mancato rispetto delle prescrizioni imposte dall'art. 342 c.p.c., come modificato dall'art. 54 del decreto legge n. 83 del 2012, convertito nella legge n. 134 del 2012, e nel merito comunque con ogni statuizione, rigettare l'appello proposto dalla per le motivazioni indicate Parte_1
in narrativa. II) Sempre preliminarmente, in via istruttoria, si insiste, ove occorra, sull'ammissione dei mezzi istruttori formulati in primo grado e non ammessi e di cui al IV motivo in “diritto” della presente comparsa di
pag. 3/21 costituzione e di risposta. III) In ogni caso, confermare in toto, ove occorra anche con diversa motivazione, la sentenza del Tribunale di
Santa RI Capua Vetere, n. 1868/2021 R. Sent., pubblicata il
27.05.2021; e in particolare confermarla nelle parti in cui ha rigettato
l'opposizione a decreto ingiuntivo nella sua interezza, ha confermato il decreto ingiuntivo 851/2014 dichiarandolo interamente esecutivo, ha rigettato le domande presentate dalla e ha condannato la Parte_1
società al pagamento, in favore della società Parte_1 Controparte_1
di € 13.430,00 oltre IVA, CPA e spese generali come per legge per le spese del giudizio. IV) In via subordinata, nell'ipotesi di modifica della sentenza di primo grado e/o revoca del decreto monitorio, condannare, per i titoli
e le causali di cui in premessa, la in persona del legale Parte_1
rappresentante pro-tempore a pagare in favore di la Controparte_1
complessiva somma di € 91.255,63
(novantunomiladuecentocinquantacinque/63), oltre interessi ex art. 5 D.
Lgs. 231/02 dalla data di ogni fattura, od in subordine dal 18.10.2013
(data di messa in mora), sino al soddisfo. V) In ogni caso dichiarare inammissibili e/o con ogni statuizione rigettare tutte le domande ed eccezioni avanzate nel presente giudizio da in quanto Parte_1
infondate in fatto ed in diritto e comunque sprovviste di prova. VI) In ogni caso, con vittoria di spese, competenze ed onorari del giudizio monitorio e di entrambi i gradi di giudizio, oltre gli accessori di legge.”.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
§ 1.
pag. 4/21 Con ricorso ex artt. 633 c.p.c. e ss., la deduceva che: - in Controparte_1
data 15.11.2012, stipulava, con la un contratto di Parte_1
subappalto avente ad oggetto l'esecuzione di lavori di manutenzione straordinaria per il ripristino del grave ammaloramento del piano viabile in tratti della SS 290 “di Alimena” e che, inoltre, procedeva anche ad una fornitura di calcestruzzo in favore della controparte;
- a seguito dell'esecuzione di tali prestazioni, restava creditrice della complessiva somma di euro 91.255,63, risultante dalla sommatoria del residuo importo da pagarsi in relazione alle fatture n. 15 del
31.05.2013, n. 18 del 25.06.2013 e n. 25 del 29.06.2013.
Sulla scorta di tali premesse, la chiedeva al Tribunale di Santa CP_1
RI Capua Vetere di ingiungere alla il pagamento della somma Pt_1
di euro 91.255,63, oltre interessi di cui al d.lgs. n. 231/2002 e, con decreto n. 851/2014, il Tribunale accoglieva il ricorso, ordinando il pagamento di quanto richiesto, con l'aggiunta delle spese processuali.
Con citazione, notificata in data 24.06.2014, la , nell'opporsi al Pt_1
decreto ingiuntivo, notificatole in data 23/05/2014, eccepiva che la si era resa inadempiente all'obbligo previsto dall'art. 8 del CP_1
contratto, avendo abbandonato il cantiere senza aver ultimato le lavorazioni, come da essa già segnalato con propria comunicazione del
27.7.2013, e, successivamente alla contestazione da parte della stazione appaltante, con lettera del 28.10.2013. CP_5
Tanto premesso, la subappaltante chiedeva al Tribunale di dichiarare la risoluzione del contratto di subappalto in ragione dell'inadempimento della , nonché di condannare la stessa al CP_1
pag. 5/21 risarcimento dei danni conseguenti all'iscrizione di essa opponente nel casellario informatico dell'Autorità di Vigilanza sui contratti pubblici per l'avvenuta risoluzione del contratto di appalto stipulato con l' CP_5
La , nel costituirsi in giudizio, deduceva che le opere, oggetto di CP_1
subappalto, erano state regolarmente ultimate e che per esse la Pt_1
aveva già ricevuto il saldo dall mentre quanto all'importo di CP_5
euro 56.430,63, ad essa spettante per la fornitura di calcestruzzo, non oggetto del subappalto, l'opposta deduceva che l'avvenuta fornitura del materiale non era stata contestata dalla con la citazione in Pt_1
opposizione.
Con la memoria di cui all'art. 183 comma 6, primo termine c.p.c., la deduceva, inoltre, che la non aveva dimostrato di aver Pt_1 CP_1
utilizzato il calcestruzzo per le lavorazioni oggetto del subappalto. Solo con comparsa conclusionale, infine, la eccepiva la nullità del Pt_1
contratto di subappalto per contrasto con la norma imperativa che, negli appalti di opera pubblica, prescrive la necessità dell'autorizzazione, da parte della stazione appaltante, alla stipula del subappalto.
Il Tribunale concedeva in corso di causa la provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto, limitatamente alla somma di euro
56.430,63, oltre interessi ai sensi dell'art. 5 del D.l.gs n. 231/2002.
pag. 6/21 La causa veniva, quindi, istruita mediante il raccoglimento dell'interrogatorio formale del legale rappresentante della , CP_1
nonché mediante l'escussione dei testi indotti da entrambe le parti.
Concessi i termini di cui all'art. 190 c.p.c. per il deposito delle comparse conclusionali e le memorie di replica, all'esito il Tribunale di Santa
RI Capua Vetere definiva il giudizio con la sentenza indicata in epigrafe, con la quale così provvedeva: “• Rigetta l'opposizione a decreto ingiuntivo nella sua interezza;
• Per l'effetto conferma il decreto ingiuntivo 851/2014 dichiarandolo interamente esecutivo;
• Rigetta le domande presentate dalla • Condanna la società Parte_2 Parte_2
al pagamento, in favore della società , di € 13.430,00 oltre Controparte_1
IVA, CPA e spese generali come per legge per le spese del giudizio.”.
§ 2.
Avverso la sentenza de qua, non notificata ai fini della decorrenza del termine di cui all'art. 325 c.p.c., interponeva appello, con atto notificato il 23.12.2021, nel rispetto del termine semestrale di cui all'art. 327
c.p.c., la sollecitandone la riforma, in conformità delle sopra Parte_2
riportate conclusioni.
Con comparsa del 1.12.2022, la si costituiva in giudizio, CP_1
eccependo preliminarmente l'inammissibilità dell'appello ex artt. 342 e
348-bis c.p.c. e contestandone, nel merito, la fondatezza.
All'esito di plurimi rinvii per la precisazione delle conclusioni, la Corte, come da ordinanza depositata il 31.07.2025, dinanzi riportata, disponeva, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., la sostituzione dell'udienza pag. 7/21 per la precisazione delle conclusioni e per la discussione orale ex art. 281 sexies c.p.c., mediante concessione alle parti del termine fino al
19.12.2025 per il deposito di note scritte contenenti le sole istanze e conclusioni.
Con il medesimo provvedimento, inoltre, il fascicolo veniva scardinato dal ruolo del precedente Consigliere relatore, dott. A. Quaranta, ed assegnato alla relazione del Consigliere, dott. M. Sacchi.
Scaduti i termini accordati alle parti, sulle conclusioni dalle stesse rassegnate nelle note rispettivamente depositate, la causa era decisa dal Collegio.
§ 3.
Il Tribunale di Santa RI Capua Vetere, in via preliminare, rigettava l'eccezione, proposta dall'opponente con la comparsa conclusionale, di nullità del contratto di subappalto, per la pretesa violazione dell'art. 21
l. 646/1982, rilevando che risultava documentata, dall'opposta,
l'avvenuta autorizzazione, da parte dell al subappalto dei lavori, CP_5
appartenenti alla categoria OS21 e OG3, da eseguirsi ad opera della
. CP_1
Passando ad esaminare l'eccezione di inadempimento, sollevata dall'opponente, il Tribunale la respingeva, ritenendo provato l'adempimento dell'opposta.
In primo luogo, il Giudice escludeva che l'opponente aveva contestato l'avvenuta fornitura di calcestruzzo da parte della e, per tale CP_1
motivo, riteneva dovuto il pagamento del credito di euro 56.430,63,
pag. 8/21 risultante dalle fatture 15/2013 (per il residuo importo di euro
45.177,63) e 25/2013 di euro 11.253,00.
In particolare, il Tribunale riconosceva che la “contestazione, da parte dell'opponente, in relazione alla fornitura di calcestruzzo si è avuta solo con la I memoria ex art. 183 comma 6 c.p.c. ove si legge che la Pt_1
contesta che l 'opposta non avrebbe dato prova di aver utilizzato il calcestruzzo di cui alle suddette fatture 15 e 25 per le lavorazioni subappaltate”, ritenendola tardivamente proposta.
Peraltro, il primo Giudice escludeva che la contestazione de qua fosse conferente rispetto alla fornitura del materiale, in quanto con essa la si era limitata a lamentare che il calcestruzzo fornito dall'opposta Pt_1
non era stato utilizzato nell'esecuzione delle opere subappaltate e considerato che l'opposta, con il ricorso, aveva chiesto il pagamento del prezzo della fornitura del materiale e non delle spese sostenute per il materiale impiegato nelle lavorazioni del subappalto.
Quanto alla somma di euro 34.825,00, richiesta dalla quale CP_1
residuo dovuto per l'esecuzione del subappalto, il Tribunale riteneva che fosse stata dimostrata l'avvenuta ultimazione dei lavori da parte della subappaltatrice. A tal fine valorizzava quanto riferito dal teste
[...]
, responsabile di cantiere designato dalla stessa Testimone_1
opponente, il quale affermava che la ultimava le lavorazioni CP_4
“nell'ambito del 3 SAL, nel giugno 2013… Preciso che i lavori svolti dalla
sono quelli elencati nell'allegato n. 1 al contratto di subappalto, CP_4
ovvero l'elenco prezzi”, chiarendo anche che “in ordine ai lavori eseguiti non ci furono contestazioni da parte della Direzione Lavori” e che, anzi, pag. 9/21 le prove di carico sui terreni di fondazione eseguite da imprese incaricate dalla committente ebbero esito positivo. CP_5
Inoltre, il Tribunale riteneva plausibile quanto affermato dal teste
[...]
in ordine alla mancata ultimazione dei lavori di posa in opera Tes_1
dell'asfalto sulla SS 290 Alimena, che “non furono eseguiti in quanto già era stato raggiunto l'importo di cui al contratto di subappalto, che doveva essere di € 350.000,00”.
Ad avviso del Giudice, anche quanto affermato dal teste
[...]
, direttore dei lavori induceva ad escludere Tes_2 CP_5
l'inadempimento della , consistente nella mancata ultimazione CP_1
delle lavorazioni, avendo il teste dichiarato che “quando è stato predisposto il III SAL, la stazione appaltante ha verificato la regolarità e il completamento delle opere e ha “provveduto al pagamento del 3° SAL corrispondendo alla la somma di € 1.241.184,51””, documento Parte_2
nell'ambito del quale erano contabilizzate anche le opere oggetto di subappalto.
Inoltre, il primo Giudice riteneva che nonostante “il , nel Pt_4
soffermarsi sui diversi lavori subappaltati, effettua delle specificazioni negative in merito a taluni di essi”, nessuna di dette specificazioni riguardava l'invocato inadempimento.
In particolare, il Tribunale, dopo aver escluso che la avesse fatto Pt_1
valere la garanzia per i vizi delle opere eseguite, sosteneva che il teste aveva riferito la sussistenza di profili di inesatto adempimento Tes_2
da parte della , quali la parziale esecuzione della compattazione CP_1
pag. 10/21 del piano di posa, non coincidenti con quelli fatti valere dalla . In Pt_1
ogni caso, il primo Giudice riteneva la dichiarazione del teste , in Tes_2
ordine alla parziale esecuzione delle suddette lavorazioni, meno attendibile rispetto alla dichiarazione di avvenuto completamento delle opere da parte del teste . Testimone_1
Le dichiarazioni dell'altro teste, , a tenore delle Testimone_3
quali la aveva abbandonato il cantiere prima del CP_1
completamento delle opere, erano considerate anch'esse meno attendibili in quanto “il teste primariamente si limita a un generico “E ' vero ” relativamente alla portata del capo 3” e, nella parte in cui specificava i termini in cui aveva appreso dell'inadempimento della
, riferiva di un incontro con il legale rappresentante CP_1
dell'appaltatrice e che questi gli aveva riferito di aver abbandonato il cantiere per problematiche economiche, nonché di una mail relativa al noleggio di mezzi, ma entrambi gli aspetti non erano corrispondenti all'inadempimento lamentato dalla , consistente nella mancata Pt_1
ultimazione delle lavorazioni.
In ultimo, il Giudice di prime cure affermava che le dichiarazioni del teste , essendo questi il direttore tecnico della all'epoca Tes_1 Pt_1
dei fatti, erano maggiormente attendibili rispetto a quelle rese dal teste
. Tes_3
§ 4.
Ciò posto, occorre muovere dall'esame del motivo di appello, invero articolato per ultimo, mediante cui l'appellante sosteneva che la pag. 11/21 pretesa creditoria era infondata, in quanto l'opposta non aveva dato prova dell'avvenuta autorizzazione del subappalto da parte dell CP_5
Il motivo è inammissibile, siccome non redatto a norma dell'art. 342
c.p.c..
Come innanzi chiarito, infatti, il Tribunale riteneva che fosse stata fornita la prova dell'avvenuta autorizzazione al subappalto da parte dell avendo la allegato la delibera dell' con cui CP_5 CP_1 CP_5
veniva concessa l'autorizzazione.
Ebbene, rispetto a tale ratio decidendi, l'appellante non articolava alcuna critica specificamente rivolta a contestare il ragionamento del
Giudice ed a farne emergere l'eventuale erroneità, ma si limitava ad una pedissequa riproposizione dell'eccezione di nullità sollevata con la comparsa conclusionale di primo grado, avendo, a pagina 8 dell'atto di appello, laconicamente ribadito che “la non ha dimostrato che CP_4
sia stata rilasciata l'autorizzazione della stazione appaltante, in mancanza di siffatta preventiva autorizzazione, il rapporto negoziale inter partes , concretizzandosi, per ammissione della stessa appellata, in subappalto di opera pubblica, o meglio, di parte di essa, è in contrasto con una norma imperativa, e tanto ne determina la nullità ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 1418 c.c.”.
Ne segue che, essendo in parte qua l'appello del tutto disancorato dal percorso argomentativo della sentenza di primo grado, la censura vada ritenuta inammissibile.
§ 5.
pag. 12/21 EL pari inammissibile, per analoghe considerazioni, risulta il motivo mediante cui l'appellante contestava la fondatezza del credito azionato dalla per la fornitura di calcestruzzo. CP_1
In proposito, deve rimarcarsi, invero, che il primo Giudice, nel rigettare l'omologo motivo opposizione, sosteneva che l'eccezione della Pt_1
fosse tardiva, essendo stata proposta solo con la memoria di cui all'art. 183, VI comma primo termine c.p.c., e, in ogni caso, infondata, in quanto la mancata utilizzazione del calcestruzzo nell'esecuzione delle lavorazioni oggetto del subappalto non escludeva la debenza di quanto richiesto, dalla , a titolo di corrispettivo della fornitura. CP_1
Ebbene, la , nel gravare con l'atto di appello tale parte della Pt_1
sentenza, si limitava alla mera riproposizione dell'originaria eccezione,
a mente della quale “parte opposta non ha dato prova di aver utilizzato il calcestruzzo di cui alle fatture n. 15 e 25 per le lavorazioni subappaltate e quindi sotto questo punto di vista le somme di cui alla ingiunzione sono prove del carattere della esigibilità e della certezza”, incorrendo, quindi, nel medesimo vizio dinanzi rilevato in relazione all'altra censura della quale si è detto.
§ 6.
Con ulteriore motivo, la censurava la sentenza lamentando Parte_1
l'erronea valutazione, ad opera del Giudice, delle risultanze dell'istruttoria svolta in primo grado.
L'appellante, in particolare, sosteneva che il primo Giudice aveva rigettato l'opposizione, valorizzando le dichiarazioni del teste pag. 13/21 , anziché le “più attente osservazioni del teste Testimone_1
, direttore dei lavori dell' il quale, come riportato dal Giudice Pt_4 CP_5
in sentenza, aveva espresso delle considerazioni negative sullo svolgimento dei lavori, cosa che emerge in maniera inequivocabile dalla comunicazione dell' di cui il Tribunale non aveva tenuto conto. CP_5
L'appellante, tra l'altro, invocava il contenuto di documentazione, da essa prodotta unitamente all'atto di appello, di cui deduceva l'utilizzabilità siccome formatasi solo nel 2019, dopo il maturare delle preclusioni istruttorie, inerenti a contestazioni rivolte dall circa CP_5
la qualità del materiale impiegato e, in specie, del calcestruzzo.
Inoltre, opinava l'istante, anche il teste Testimone_4
affermava che la aveva ingiustificatamente interrotto i lavori CP_1
per ragioni economiche, come comunicatogli dal legale rappresentante della società opposta e come risultante dalla comunicazione via e-mail dalla stessa inoltrata alla . Pt_1
Il Tribunale, piuttosto che tener conto di quanto affermato dai testi e , fondava la decisione su quanto dichiarato dal solo Tes_2 Tes_4
teste , il quale aveva escluso che la fosse Testimone_1 CP_1
inadempiente.
Tra l'altro, il Giudice aveva anche omesso di valorizzare il contenuto della corrispondenza tra le parti, da cui emergeva che , nel CP_1
luglio 2013, dichiarava di non potere eseguire le lavorazioni appaltate per difficoltà economiche.
pag. 14/21 Infine, anche il pagamento, da parte di essa ingiunta, di una parte della fattura n. 18 del 2013, non era singolare, come sostenuto dal Giudice, ma si spiegava considerando che, alla data del pagamento, non era ancora intervenuto l'abbandono del cantiere ad opera della . CP_1
§ 7.
Il motivo è infondato.
Preliminarmente, giova rammentare che la , con la citazione in Pt_1
opposizione, eccepiva l'inadempimento della , deducendo che la CP_1
stessa “è stata del tutto inadempiente ai propri obblighi contrattuali, abbandonando ingiustificatamente il cantiere e le lavorazioni, senza ultimarle” neanche a seguito della “comunicazione del 27.7.2013 (con cui essa opponente, n.d.r.) rappresentava alla opposta che in seguito ad un sopralluogo non risultavano ancora ultimate alcune categorie di lavori, quali: lavori di completamento di barriere di protezioni in acciaio
e segnaletica, lavori di finitura, manto in misto granulometrico per tutto il tratto interessato dai lavori…, manto in conglomerato bituminoso per tutto il tratto”.
Ne segue che, avendo l'opponente contestato l'inadempimento della in relazione alla mancata ultimazione delle opere e non alla CP_1
qualità dei materiali o delle lavorazioni, la documentazione dalla stessa prodotta unitamente all'atto di appello, anche ove ritenuta ammissibile siccome formatasi nel 2019, dopo il decorso dei termini per articolazioni istruttorie, non sia probante.
pag. 15/21 Ed in effetti, dalla citata documentazione emerge che, con comunicazione datata 2019, aveva contestato alla che, CP_5 Pt_2
relativamente alle lavorazioni eseguite, non era stato adoperato calcestruzzo conforme a quello previsto. Si tratta, quindi, di una contestazione inconferente ai fini in esame, in quanto concernente un profilo di inadempimento diverso da quello originariamente sotteso all'atto di opposizione (abbandono del cantiere e sospensione ingiustificata dei lavori).
Ciò premesso, rileva il Collegio che correttamente il Giudice abbia ritenuto assolto dalla l'onere probatorio. CP_1
Le lavorazioni oggetto del contratto di subappalto erano, invero, indicate all'art. 2 del contratto e consistevano in “trivellazione pali, movimento di materiali e demolizioni, opere di fondazioni indirette, opere d'arte minori, opere di consolidamento, sovrastruttura per carreggiata stradale, barriere di protezione e segnaletica, opere di protezione idraulica, opere di finitura e lavori diversi”, per il corrispettivo di euro 350.000,00.
In primo grado, poi, l'opposta depositava la contabilità delle suddette lavorazioni, (cfr. doc. 21 produzione ), per complessivi euro 350 CP_1
mila, nonché la comunicazione, da essa trasmessa all' in data CP_6
18.6.2013, nella quale dichiarava che le lavorazioni oggetto del subappalto, intercorso con la , erano state ultimate il 13.6.2013. Pt_2
Il contenuto di tale documentazione era, poi, corroborato dalle dichiarazioni dei testi e , Testimone_2 Testimone_1
pag. 16/21 escussi in primo grado alle udienze del 12.12.2016 e del 7.7.2016, dalle quali, come condivisibilmente sostenuto dal Tribunale, emerge che le lavorazioni oggetto del contratto di subappalto siano state ultimate dalla . CP_1
, direttore dei lavori riferiva, infatti, che le opere Testimone_5 CP_5
eseguire dalla corrispondevano a quelle oggetto della CP_1
contabilità depositata dalla subappaltatrice stessa e che “Quando è stato predisposto il 3 SAL dall dopo aver verificato la regolarità e il CP_5
completamento delle opere previste, l ha provveduto al pagamento CP_5
del 3° SAL corrispondendo alla la somma di € 1.241.185,51”. Parte_1
Il teste , dopo aver rilevato di essere stato “incaricato dal sig. Tes_1
, legale rappresentante della come responsabile Testimone_6 Parte_2
di cantiere dal settembre 2012 fino alle dimissioni del luglio 2013”, riferiva che “Con riferimento ai lavori di subappalto, la li ha CP_4
ultimati nell'ambito del 3 SAL, nel giugno 2013. Preciso che i lavori svolti dalla sono quelli elencati nell'allegato n. 1 al contratto di CP_4
subappalto, ovvero l'elenco prezzi”.
Rispetto a tali risultanze istruttorie non appaiono decisive le dichiarazioni del teste arch. invocate Testimone_4
dall'appellante.
Infatti, l'affermazione dallo stesso resa, secondo cui la CO.EO abbandonava il cantiere, oltre ad essere sconfessata dalle prove dinanzi richiamate, non è nemmeno confortata, come pretenderebbe l'appellante, dal tenore della mail del 22.7.2013, inoltrata dall'opposta pag. 17/21 all'opponente. Corretta appare, infatti, la valutazione che, del contenuto di tale mail, già operava il primo Giudice, nel senso che in essa la subappaltatrice, dopo avere dichiarato che i lavori oggetto di subappalto erano stati ultimati in data 13 giugno 2013 (dovendosi l'indicazione 2012, contenuta nella mail, ritenere chiaramente il frutto di un mero errore), manifestava la propria indisponibilità, per ragioni economiche, ad anticipare i costi occorrenti per eseguire le ulteriori lavorazioni. In particolare, tale ultima locuzione, lungi dall'avvalorare l'assunto di una sopravvenuta incapacità della sub appaltatrice di completare i lavori di subappalto, deve intendersi come riferita all'appalto principale, rispetto al quale la società opposta asseriva di potere operare solo un nolo a freddo dei mezzi, escludendo impiego di personale ed acquisto di materiale.
Riguardo, poi, alla testimonianza , della cui erronea valutazione Pt_4
ad opera del Giudice l'appellante si doleva, giova ribadire che, nel passo di deposizione dinanzi richiamato, pure valorizzato dal Tribunale, si legge chiaramente che i lavori oggetto di subappalto venivano regolarmente ultimati. Tanto, di per sé, è sufficiente a ritenere provato l'adempimento, rispetto alla specifica contestazione (di mancata ultimazione delle opere) fatta valere dall'originaria opponente.
Infine, la giustificazione addotta dall'appellante, al fine di motivare il pagamento di gran parte della fattura n. 18 del 2013, non convince.
Se, in effetti, come emerge dal complesso delle risultanze dinanzi esaminate, appare ragionevole ritenere che aveva ultimato i CP_4
lavori, a giugno del 2013, è logico affermare che la società sub pag. 18/21 committente abbia pagato, in data 18.7.2013, euro 313.425,00, in parziale adempimento della predetta fattura, non sull'erroneo presupposto che controparte avesse regolarmente adempiuto, ma perché, in effetti, tale adempimento era effettivo.
In conclusione, quindi, l'appello deve essere rigettato.
Resta, ovviamente, assorbito l'esame della riconvenzionale di danni, reiterata dall'appellante, essendo risultata carente la prova del lamentato inadempimento dell'originaria opposta.
§ 8.
Quanto alle spese processuali del grado di appello, le stesse debbono seguire la soccombenza dell'appellante, tenuto conto dell'integrale rigetto dell'impugnazione.
La relativa liquidazione viene operata, come in dispositivo, a norma del D.M. 55/14, come aggiornato con D.M. n. 147/2022, con applicazione dello scaglione delle cause di valore compreso tra
52.001,00 e 260.000,00, secondo il criterio del disputatum, con riconoscimento dei compensi tabellari medi, fatta eccezione per le fasi di trattazione e decisoria, rispetto alle quali appare congruo il riconoscimento dei minimi stante la ridotta attività difensiva rispetto ad esse espletata.
Deve, da ultimo, darsi atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dell'appellante, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per l'impugnazione.
pag. 19/21
P. Q. M.
La Corte d'Appello, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da avverso la sentenza in epigrafe indicata, così provvede: Parte_2
a) rigetta l'appello;
b) condanna la alla rifusione, in favore della Parte_2 CP_1
delle spese processuali del grado di appello, che liquida in
[...]
euro 9.603,00 per compenso, oltre rimborso forfettario per spese generali nella misura del 15%, IVA e CPA come per legge;
c) dà atto che sussistono i presupposti, ai sensi dell'art. 13, comma
1-quater del d.P.R. 115/2002, per il versamento, da parte della di un ulteriore importo pari al contributo unificato Parte_2
dovuto per l'impugnazione.
Così deciso nella camera di consiglio, in data 19/12/2025.
Il Consigliere relatore Il Presidente
dr. Massimiliano Sacchi dr. Alessandro Cocchiara
(Il presente provvedimento è stato redatto con la collaborazione dell dott.ssa Alessia Pasquariello). CP_7
pag. 20/21 pag. 21/21
VIII sezione civile
Nel processo civile d'appello, iscritto al n. 5365/2021 R.G., pendente tra e con ordinanza depositata il 31.07.2025, Parte_1 CP_1
questa Corte così disponeva: “ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., in sostituzione dell'udienza di discussione ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c., assegna termine sino al 19/12/2025 per il deposito di note illustrative e conclusive”.
La Corte, lette le note scritte depositate dalla sola parte appellata, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. e visti gli atti di causa, alle ore 12.35, orario successivo a quello di chiusura al pubblico della Cancelleria, decide la lite come da sentenza che segue, procedendo al contestuale deposito della stessa, che tiene luogo della lettura del dispositivo e delle ragioni di fatto e di diritto della decisione.
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI NAPOLI
VIII sezione civile riunita in camera di consiglio in persona dei magistrati:
- dr. Alessandro Cocchiara - Presidente -
- dr. Alberto Canale - Consigliere - - dr. Massimiliano Sacchi - Consigliere Relatore -
ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c., ha pronunziato la seguente:
S E N T E N Z A nel processo civile d'appello iscritto al n. 5365/2021 del ruolo generale degli affari contenziosi, avverso la sentenza n. 1868/2021 del
Tribunale di Santa RI Capua Vetere, pubblicata in data 27.05.2021, pendente
TRA
(P.IVA: , in persona del suo legale rapp.te, Parte_2 P.IVA_1
rappresentata e difesa dagli Avv.ti Ciro Palumbo (C.F. Parte_3
) e OR EL OV (C.F. , C.F._1 C.F._2
giusta procura in calce all'atto di appello;
APPELLANTE
E
(P. IVA: , in persona dell'Amministratore Controparte_1 P.IVA_2
Unico legale rappresentante, CP_2 CP_3
( , rappresentata e difesa, giusta procura C.F._3
depositata in atti, dall'Avv. Armando Buttitta (C.F. C.F._4
);
[...]
APPELLATA
Oggetto: pagamento corrispettivo del subappaltatore;
eccezione di inadempimento.
pag. 2/21 Conclusioni:
per l'appellante, in ordine alla quale, stante il mancato deposito di note scritte in sostituzione dell'udienza del 19.12.2025, debbono ritenersi richiamate le conclusioni di cui all'atto di appello: “in riforma della sentenza appellata, accogliere l'opposizione proposta al decreto ingiuntivo n. 851/2014 e per l'effetto disporne la revoca, con conseguente rigetto di qualsiasi pretesa economica da parte della nei confronti della - Condannare la al CP_4 Parte_2 CP_4
ristoro dei danni subiti da questa parte, e dovuti alla mancata ultimazione delle opere appaltate, che l'Ill.mo Giudice adito vorrà determinare secondo il suo prudente apprezzamento, anche in via equitativa;
- In via subordinata, nel caso di mancato accoglimento dell'opposizione, vogliasi dichiarare nullo il contratto di subappalto intercorso tra la e la in data 15.11.2012. - Con Parte_2 CP_4
vittoria di spese e competenze di lite del doppio grado di giudizio, da attribuirsi ai procuratori anticipatari.”.
Per l'appellata, “I) Preliminarmente, ritenere e dichiarare Controparte_1
inammissibile ed improcedibile, anche prima facie ex art. 348 bis c.p.c.
e/o per mancato rispetto delle prescrizioni imposte dall'art. 342 c.p.c., come modificato dall'art. 54 del decreto legge n. 83 del 2012, convertito nella legge n. 134 del 2012, e nel merito comunque con ogni statuizione, rigettare l'appello proposto dalla per le motivazioni indicate Parte_1
in narrativa. II) Sempre preliminarmente, in via istruttoria, si insiste, ove occorra, sull'ammissione dei mezzi istruttori formulati in primo grado e non ammessi e di cui al IV motivo in “diritto” della presente comparsa di
pag. 3/21 costituzione e di risposta. III) In ogni caso, confermare in toto, ove occorra anche con diversa motivazione, la sentenza del Tribunale di
Santa RI Capua Vetere, n. 1868/2021 R. Sent., pubblicata il
27.05.2021; e in particolare confermarla nelle parti in cui ha rigettato
l'opposizione a decreto ingiuntivo nella sua interezza, ha confermato il decreto ingiuntivo 851/2014 dichiarandolo interamente esecutivo, ha rigettato le domande presentate dalla e ha condannato la Parte_1
società al pagamento, in favore della società Parte_1 Controparte_1
di € 13.430,00 oltre IVA, CPA e spese generali come per legge per le spese del giudizio. IV) In via subordinata, nell'ipotesi di modifica della sentenza di primo grado e/o revoca del decreto monitorio, condannare, per i titoli
e le causali di cui in premessa, la in persona del legale Parte_1
rappresentante pro-tempore a pagare in favore di la Controparte_1
complessiva somma di € 91.255,63
(novantunomiladuecentocinquantacinque/63), oltre interessi ex art. 5 D.
Lgs. 231/02 dalla data di ogni fattura, od in subordine dal 18.10.2013
(data di messa in mora), sino al soddisfo. V) In ogni caso dichiarare inammissibili e/o con ogni statuizione rigettare tutte le domande ed eccezioni avanzate nel presente giudizio da in quanto Parte_1
infondate in fatto ed in diritto e comunque sprovviste di prova. VI) In ogni caso, con vittoria di spese, competenze ed onorari del giudizio monitorio e di entrambi i gradi di giudizio, oltre gli accessori di legge.”.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
§ 1.
pag. 4/21 Con ricorso ex artt. 633 c.p.c. e ss., la deduceva che: - in Controparte_1
data 15.11.2012, stipulava, con la un contratto di Parte_1
subappalto avente ad oggetto l'esecuzione di lavori di manutenzione straordinaria per il ripristino del grave ammaloramento del piano viabile in tratti della SS 290 “di Alimena” e che, inoltre, procedeva anche ad una fornitura di calcestruzzo in favore della controparte;
- a seguito dell'esecuzione di tali prestazioni, restava creditrice della complessiva somma di euro 91.255,63, risultante dalla sommatoria del residuo importo da pagarsi in relazione alle fatture n. 15 del
31.05.2013, n. 18 del 25.06.2013 e n. 25 del 29.06.2013.
Sulla scorta di tali premesse, la chiedeva al Tribunale di Santa CP_1
RI Capua Vetere di ingiungere alla il pagamento della somma Pt_1
di euro 91.255,63, oltre interessi di cui al d.lgs. n. 231/2002 e, con decreto n. 851/2014, il Tribunale accoglieva il ricorso, ordinando il pagamento di quanto richiesto, con l'aggiunta delle spese processuali.
Con citazione, notificata in data 24.06.2014, la , nell'opporsi al Pt_1
decreto ingiuntivo, notificatole in data 23/05/2014, eccepiva che la si era resa inadempiente all'obbligo previsto dall'art. 8 del CP_1
contratto, avendo abbandonato il cantiere senza aver ultimato le lavorazioni, come da essa già segnalato con propria comunicazione del
27.7.2013, e, successivamente alla contestazione da parte della stazione appaltante, con lettera del 28.10.2013. CP_5
Tanto premesso, la subappaltante chiedeva al Tribunale di dichiarare la risoluzione del contratto di subappalto in ragione dell'inadempimento della , nonché di condannare la stessa al CP_1
pag. 5/21 risarcimento dei danni conseguenti all'iscrizione di essa opponente nel casellario informatico dell'Autorità di Vigilanza sui contratti pubblici per l'avvenuta risoluzione del contratto di appalto stipulato con l' CP_5
La , nel costituirsi in giudizio, deduceva che le opere, oggetto di CP_1
subappalto, erano state regolarmente ultimate e che per esse la Pt_1
aveva già ricevuto il saldo dall mentre quanto all'importo di CP_5
euro 56.430,63, ad essa spettante per la fornitura di calcestruzzo, non oggetto del subappalto, l'opposta deduceva che l'avvenuta fornitura del materiale non era stata contestata dalla con la citazione in Pt_1
opposizione.
Con la memoria di cui all'art. 183 comma 6, primo termine c.p.c., la deduceva, inoltre, che la non aveva dimostrato di aver Pt_1 CP_1
utilizzato il calcestruzzo per le lavorazioni oggetto del subappalto. Solo con comparsa conclusionale, infine, la eccepiva la nullità del Pt_1
contratto di subappalto per contrasto con la norma imperativa che, negli appalti di opera pubblica, prescrive la necessità dell'autorizzazione, da parte della stazione appaltante, alla stipula del subappalto.
Il Tribunale concedeva in corso di causa la provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto, limitatamente alla somma di euro
56.430,63, oltre interessi ai sensi dell'art. 5 del D.l.gs n. 231/2002.
pag. 6/21 La causa veniva, quindi, istruita mediante il raccoglimento dell'interrogatorio formale del legale rappresentante della , CP_1
nonché mediante l'escussione dei testi indotti da entrambe le parti.
Concessi i termini di cui all'art. 190 c.p.c. per il deposito delle comparse conclusionali e le memorie di replica, all'esito il Tribunale di Santa
RI Capua Vetere definiva il giudizio con la sentenza indicata in epigrafe, con la quale così provvedeva: “• Rigetta l'opposizione a decreto ingiuntivo nella sua interezza;
• Per l'effetto conferma il decreto ingiuntivo 851/2014 dichiarandolo interamente esecutivo;
• Rigetta le domande presentate dalla • Condanna la società Parte_2 Parte_2
al pagamento, in favore della società , di € 13.430,00 oltre Controparte_1
IVA, CPA e spese generali come per legge per le spese del giudizio.”.
§ 2.
Avverso la sentenza de qua, non notificata ai fini della decorrenza del termine di cui all'art. 325 c.p.c., interponeva appello, con atto notificato il 23.12.2021, nel rispetto del termine semestrale di cui all'art. 327
c.p.c., la sollecitandone la riforma, in conformità delle sopra Parte_2
riportate conclusioni.
Con comparsa del 1.12.2022, la si costituiva in giudizio, CP_1
eccependo preliminarmente l'inammissibilità dell'appello ex artt. 342 e
348-bis c.p.c. e contestandone, nel merito, la fondatezza.
All'esito di plurimi rinvii per la precisazione delle conclusioni, la Corte, come da ordinanza depositata il 31.07.2025, dinanzi riportata, disponeva, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., la sostituzione dell'udienza pag. 7/21 per la precisazione delle conclusioni e per la discussione orale ex art. 281 sexies c.p.c., mediante concessione alle parti del termine fino al
19.12.2025 per il deposito di note scritte contenenti le sole istanze e conclusioni.
Con il medesimo provvedimento, inoltre, il fascicolo veniva scardinato dal ruolo del precedente Consigliere relatore, dott. A. Quaranta, ed assegnato alla relazione del Consigliere, dott. M. Sacchi.
Scaduti i termini accordati alle parti, sulle conclusioni dalle stesse rassegnate nelle note rispettivamente depositate, la causa era decisa dal Collegio.
§ 3.
Il Tribunale di Santa RI Capua Vetere, in via preliminare, rigettava l'eccezione, proposta dall'opponente con la comparsa conclusionale, di nullità del contratto di subappalto, per la pretesa violazione dell'art. 21
l. 646/1982, rilevando che risultava documentata, dall'opposta,
l'avvenuta autorizzazione, da parte dell al subappalto dei lavori, CP_5
appartenenti alla categoria OS21 e OG3, da eseguirsi ad opera della
. CP_1
Passando ad esaminare l'eccezione di inadempimento, sollevata dall'opponente, il Tribunale la respingeva, ritenendo provato l'adempimento dell'opposta.
In primo luogo, il Giudice escludeva che l'opponente aveva contestato l'avvenuta fornitura di calcestruzzo da parte della e, per tale CP_1
motivo, riteneva dovuto il pagamento del credito di euro 56.430,63,
pag. 8/21 risultante dalle fatture 15/2013 (per il residuo importo di euro
45.177,63) e 25/2013 di euro 11.253,00.
In particolare, il Tribunale riconosceva che la “contestazione, da parte dell'opponente, in relazione alla fornitura di calcestruzzo si è avuta solo con la I memoria ex art. 183 comma 6 c.p.c. ove si legge che la Pt_1
contesta che l 'opposta non avrebbe dato prova di aver utilizzato il calcestruzzo di cui alle suddette fatture 15 e 25 per le lavorazioni subappaltate”, ritenendola tardivamente proposta.
Peraltro, il primo Giudice escludeva che la contestazione de qua fosse conferente rispetto alla fornitura del materiale, in quanto con essa la si era limitata a lamentare che il calcestruzzo fornito dall'opposta Pt_1
non era stato utilizzato nell'esecuzione delle opere subappaltate e considerato che l'opposta, con il ricorso, aveva chiesto il pagamento del prezzo della fornitura del materiale e non delle spese sostenute per il materiale impiegato nelle lavorazioni del subappalto.
Quanto alla somma di euro 34.825,00, richiesta dalla quale CP_1
residuo dovuto per l'esecuzione del subappalto, il Tribunale riteneva che fosse stata dimostrata l'avvenuta ultimazione dei lavori da parte della subappaltatrice. A tal fine valorizzava quanto riferito dal teste
[...]
, responsabile di cantiere designato dalla stessa Testimone_1
opponente, il quale affermava che la ultimava le lavorazioni CP_4
“nell'ambito del 3 SAL, nel giugno 2013… Preciso che i lavori svolti dalla
sono quelli elencati nell'allegato n. 1 al contratto di subappalto, CP_4
ovvero l'elenco prezzi”, chiarendo anche che “in ordine ai lavori eseguiti non ci furono contestazioni da parte della Direzione Lavori” e che, anzi, pag. 9/21 le prove di carico sui terreni di fondazione eseguite da imprese incaricate dalla committente ebbero esito positivo. CP_5
Inoltre, il Tribunale riteneva plausibile quanto affermato dal teste
[...]
in ordine alla mancata ultimazione dei lavori di posa in opera Tes_1
dell'asfalto sulla SS 290 Alimena, che “non furono eseguiti in quanto già era stato raggiunto l'importo di cui al contratto di subappalto, che doveva essere di € 350.000,00”.
Ad avviso del Giudice, anche quanto affermato dal teste
[...]
, direttore dei lavori induceva ad escludere Tes_2 CP_5
l'inadempimento della , consistente nella mancata ultimazione CP_1
delle lavorazioni, avendo il teste dichiarato che “quando è stato predisposto il III SAL, la stazione appaltante ha verificato la regolarità e il completamento delle opere e ha “provveduto al pagamento del 3° SAL corrispondendo alla la somma di € 1.241.184,51””, documento Parte_2
nell'ambito del quale erano contabilizzate anche le opere oggetto di subappalto.
Inoltre, il primo Giudice riteneva che nonostante “il , nel Pt_4
soffermarsi sui diversi lavori subappaltati, effettua delle specificazioni negative in merito a taluni di essi”, nessuna di dette specificazioni riguardava l'invocato inadempimento.
In particolare, il Tribunale, dopo aver escluso che la avesse fatto Pt_1
valere la garanzia per i vizi delle opere eseguite, sosteneva che il teste aveva riferito la sussistenza di profili di inesatto adempimento Tes_2
da parte della , quali la parziale esecuzione della compattazione CP_1
pag. 10/21 del piano di posa, non coincidenti con quelli fatti valere dalla . In Pt_1
ogni caso, il primo Giudice riteneva la dichiarazione del teste , in Tes_2
ordine alla parziale esecuzione delle suddette lavorazioni, meno attendibile rispetto alla dichiarazione di avvenuto completamento delle opere da parte del teste . Testimone_1
Le dichiarazioni dell'altro teste, , a tenore delle Testimone_3
quali la aveva abbandonato il cantiere prima del CP_1
completamento delle opere, erano considerate anch'esse meno attendibili in quanto “il teste primariamente si limita a un generico “E ' vero ” relativamente alla portata del capo 3” e, nella parte in cui specificava i termini in cui aveva appreso dell'inadempimento della
, riferiva di un incontro con il legale rappresentante CP_1
dell'appaltatrice e che questi gli aveva riferito di aver abbandonato il cantiere per problematiche economiche, nonché di una mail relativa al noleggio di mezzi, ma entrambi gli aspetti non erano corrispondenti all'inadempimento lamentato dalla , consistente nella mancata Pt_1
ultimazione delle lavorazioni.
In ultimo, il Giudice di prime cure affermava che le dichiarazioni del teste , essendo questi il direttore tecnico della all'epoca Tes_1 Pt_1
dei fatti, erano maggiormente attendibili rispetto a quelle rese dal teste
. Tes_3
§ 4.
Ciò posto, occorre muovere dall'esame del motivo di appello, invero articolato per ultimo, mediante cui l'appellante sosteneva che la pag. 11/21 pretesa creditoria era infondata, in quanto l'opposta non aveva dato prova dell'avvenuta autorizzazione del subappalto da parte dell CP_5
Il motivo è inammissibile, siccome non redatto a norma dell'art. 342
c.p.c..
Come innanzi chiarito, infatti, il Tribunale riteneva che fosse stata fornita la prova dell'avvenuta autorizzazione al subappalto da parte dell avendo la allegato la delibera dell' con cui CP_5 CP_1 CP_5
veniva concessa l'autorizzazione.
Ebbene, rispetto a tale ratio decidendi, l'appellante non articolava alcuna critica specificamente rivolta a contestare il ragionamento del
Giudice ed a farne emergere l'eventuale erroneità, ma si limitava ad una pedissequa riproposizione dell'eccezione di nullità sollevata con la comparsa conclusionale di primo grado, avendo, a pagina 8 dell'atto di appello, laconicamente ribadito che “la non ha dimostrato che CP_4
sia stata rilasciata l'autorizzazione della stazione appaltante, in mancanza di siffatta preventiva autorizzazione, il rapporto negoziale inter partes , concretizzandosi, per ammissione della stessa appellata, in subappalto di opera pubblica, o meglio, di parte di essa, è in contrasto con una norma imperativa, e tanto ne determina la nullità ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 1418 c.c.”.
Ne segue che, essendo in parte qua l'appello del tutto disancorato dal percorso argomentativo della sentenza di primo grado, la censura vada ritenuta inammissibile.
§ 5.
pag. 12/21 EL pari inammissibile, per analoghe considerazioni, risulta il motivo mediante cui l'appellante contestava la fondatezza del credito azionato dalla per la fornitura di calcestruzzo. CP_1
In proposito, deve rimarcarsi, invero, che il primo Giudice, nel rigettare l'omologo motivo opposizione, sosteneva che l'eccezione della Pt_1
fosse tardiva, essendo stata proposta solo con la memoria di cui all'art. 183, VI comma primo termine c.p.c., e, in ogni caso, infondata, in quanto la mancata utilizzazione del calcestruzzo nell'esecuzione delle lavorazioni oggetto del subappalto non escludeva la debenza di quanto richiesto, dalla , a titolo di corrispettivo della fornitura. CP_1
Ebbene, la , nel gravare con l'atto di appello tale parte della Pt_1
sentenza, si limitava alla mera riproposizione dell'originaria eccezione,
a mente della quale “parte opposta non ha dato prova di aver utilizzato il calcestruzzo di cui alle fatture n. 15 e 25 per le lavorazioni subappaltate e quindi sotto questo punto di vista le somme di cui alla ingiunzione sono prove del carattere della esigibilità e della certezza”, incorrendo, quindi, nel medesimo vizio dinanzi rilevato in relazione all'altra censura della quale si è detto.
§ 6.
Con ulteriore motivo, la censurava la sentenza lamentando Parte_1
l'erronea valutazione, ad opera del Giudice, delle risultanze dell'istruttoria svolta in primo grado.
L'appellante, in particolare, sosteneva che il primo Giudice aveva rigettato l'opposizione, valorizzando le dichiarazioni del teste pag. 13/21 , anziché le “più attente osservazioni del teste Testimone_1
, direttore dei lavori dell' il quale, come riportato dal Giudice Pt_4 CP_5
in sentenza, aveva espresso delle considerazioni negative sullo svolgimento dei lavori, cosa che emerge in maniera inequivocabile dalla comunicazione dell' di cui il Tribunale non aveva tenuto conto. CP_5
L'appellante, tra l'altro, invocava il contenuto di documentazione, da essa prodotta unitamente all'atto di appello, di cui deduceva l'utilizzabilità siccome formatasi solo nel 2019, dopo il maturare delle preclusioni istruttorie, inerenti a contestazioni rivolte dall circa CP_5
la qualità del materiale impiegato e, in specie, del calcestruzzo.
Inoltre, opinava l'istante, anche il teste Testimone_4
affermava che la aveva ingiustificatamente interrotto i lavori CP_1
per ragioni economiche, come comunicatogli dal legale rappresentante della società opposta e come risultante dalla comunicazione via e-mail dalla stessa inoltrata alla . Pt_1
Il Tribunale, piuttosto che tener conto di quanto affermato dai testi e , fondava la decisione su quanto dichiarato dal solo Tes_2 Tes_4
teste , il quale aveva escluso che la fosse Testimone_1 CP_1
inadempiente.
Tra l'altro, il Giudice aveva anche omesso di valorizzare il contenuto della corrispondenza tra le parti, da cui emergeva che , nel CP_1
luglio 2013, dichiarava di non potere eseguire le lavorazioni appaltate per difficoltà economiche.
pag. 14/21 Infine, anche il pagamento, da parte di essa ingiunta, di una parte della fattura n. 18 del 2013, non era singolare, come sostenuto dal Giudice, ma si spiegava considerando che, alla data del pagamento, non era ancora intervenuto l'abbandono del cantiere ad opera della . CP_1
§ 7.
Il motivo è infondato.
Preliminarmente, giova rammentare che la , con la citazione in Pt_1
opposizione, eccepiva l'inadempimento della , deducendo che la CP_1
stessa “è stata del tutto inadempiente ai propri obblighi contrattuali, abbandonando ingiustificatamente il cantiere e le lavorazioni, senza ultimarle” neanche a seguito della “comunicazione del 27.7.2013 (con cui essa opponente, n.d.r.) rappresentava alla opposta che in seguito ad un sopralluogo non risultavano ancora ultimate alcune categorie di lavori, quali: lavori di completamento di barriere di protezioni in acciaio
e segnaletica, lavori di finitura, manto in misto granulometrico per tutto il tratto interessato dai lavori…, manto in conglomerato bituminoso per tutto il tratto”.
Ne segue che, avendo l'opponente contestato l'inadempimento della in relazione alla mancata ultimazione delle opere e non alla CP_1
qualità dei materiali o delle lavorazioni, la documentazione dalla stessa prodotta unitamente all'atto di appello, anche ove ritenuta ammissibile siccome formatasi nel 2019, dopo il decorso dei termini per articolazioni istruttorie, non sia probante.
pag. 15/21 Ed in effetti, dalla citata documentazione emerge che, con comunicazione datata 2019, aveva contestato alla che, CP_5 Pt_2
relativamente alle lavorazioni eseguite, non era stato adoperato calcestruzzo conforme a quello previsto. Si tratta, quindi, di una contestazione inconferente ai fini in esame, in quanto concernente un profilo di inadempimento diverso da quello originariamente sotteso all'atto di opposizione (abbandono del cantiere e sospensione ingiustificata dei lavori).
Ciò premesso, rileva il Collegio che correttamente il Giudice abbia ritenuto assolto dalla l'onere probatorio. CP_1
Le lavorazioni oggetto del contratto di subappalto erano, invero, indicate all'art. 2 del contratto e consistevano in “trivellazione pali, movimento di materiali e demolizioni, opere di fondazioni indirette, opere d'arte minori, opere di consolidamento, sovrastruttura per carreggiata stradale, barriere di protezione e segnaletica, opere di protezione idraulica, opere di finitura e lavori diversi”, per il corrispettivo di euro 350.000,00.
In primo grado, poi, l'opposta depositava la contabilità delle suddette lavorazioni, (cfr. doc. 21 produzione ), per complessivi euro 350 CP_1
mila, nonché la comunicazione, da essa trasmessa all' in data CP_6
18.6.2013, nella quale dichiarava che le lavorazioni oggetto del subappalto, intercorso con la , erano state ultimate il 13.6.2013. Pt_2
Il contenuto di tale documentazione era, poi, corroborato dalle dichiarazioni dei testi e , Testimone_2 Testimone_1
pag. 16/21 escussi in primo grado alle udienze del 12.12.2016 e del 7.7.2016, dalle quali, come condivisibilmente sostenuto dal Tribunale, emerge che le lavorazioni oggetto del contratto di subappalto siano state ultimate dalla . CP_1
, direttore dei lavori riferiva, infatti, che le opere Testimone_5 CP_5
eseguire dalla corrispondevano a quelle oggetto della CP_1
contabilità depositata dalla subappaltatrice stessa e che “Quando è stato predisposto il 3 SAL dall dopo aver verificato la regolarità e il CP_5
completamento delle opere previste, l ha provveduto al pagamento CP_5
del 3° SAL corrispondendo alla la somma di € 1.241.185,51”. Parte_1
Il teste , dopo aver rilevato di essere stato “incaricato dal sig. Tes_1
, legale rappresentante della come responsabile Testimone_6 Parte_2
di cantiere dal settembre 2012 fino alle dimissioni del luglio 2013”, riferiva che “Con riferimento ai lavori di subappalto, la li ha CP_4
ultimati nell'ambito del 3 SAL, nel giugno 2013. Preciso che i lavori svolti dalla sono quelli elencati nell'allegato n. 1 al contratto di CP_4
subappalto, ovvero l'elenco prezzi”.
Rispetto a tali risultanze istruttorie non appaiono decisive le dichiarazioni del teste arch. invocate Testimone_4
dall'appellante.
Infatti, l'affermazione dallo stesso resa, secondo cui la CO.EO abbandonava il cantiere, oltre ad essere sconfessata dalle prove dinanzi richiamate, non è nemmeno confortata, come pretenderebbe l'appellante, dal tenore della mail del 22.7.2013, inoltrata dall'opposta pag. 17/21 all'opponente. Corretta appare, infatti, la valutazione che, del contenuto di tale mail, già operava il primo Giudice, nel senso che in essa la subappaltatrice, dopo avere dichiarato che i lavori oggetto di subappalto erano stati ultimati in data 13 giugno 2013 (dovendosi l'indicazione 2012, contenuta nella mail, ritenere chiaramente il frutto di un mero errore), manifestava la propria indisponibilità, per ragioni economiche, ad anticipare i costi occorrenti per eseguire le ulteriori lavorazioni. In particolare, tale ultima locuzione, lungi dall'avvalorare l'assunto di una sopravvenuta incapacità della sub appaltatrice di completare i lavori di subappalto, deve intendersi come riferita all'appalto principale, rispetto al quale la società opposta asseriva di potere operare solo un nolo a freddo dei mezzi, escludendo impiego di personale ed acquisto di materiale.
Riguardo, poi, alla testimonianza , della cui erronea valutazione Pt_4
ad opera del Giudice l'appellante si doleva, giova ribadire che, nel passo di deposizione dinanzi richiamato, pure valorizzato dal Tribunale, si legge chiaramente che i lavori oggetto di subappalto venivano regolarmente ultimati. Tanto, di per sé, è sufficiente a ritenere provato l'adempimento, rispetto alla specifica contestazione (di mancata ultimazione delle opere) fatta valere dall'originaria opponente.
Infine, la giustificazione addotta dall'appellante, al fine di motivare il pagamento di gran parte della fattura n. 18 del 2013, non convince.
Se, in effetti, come emerge dal complesso delle risultanze dinanzi esaminate, appare ragionevole ritenere che aveva ultimato i CP_4
lavori, a giugno del 2013, è logico affermare che la società sub pag. 18/21 committente abbia pagato, in data 18.7.2013, euro 313.425,00, in parziale adempimento della predetta fattura, non sull'erroneo presupposto che controparte avesse regolarmente adempiuto, ma perché, in effetti, tale adempimento era effettivo.
In conclusione, quindi, l'appello deve essere rigettato.
Resta, ovviamente, assorbito l'esame della riconvenzionale di danni, reiterata dall'appellante, essendo risultata carente la prova del lamentato inadempimento dell'originaria opposta.
§ 8.
Quanto alle spese processuali del grado di appello, le stesse debbono seguire la soccombenza dell'appellante, tenuto conto dell'integrale rigetto dell'impugnazione.
La relativa liquidazione viene operata, come in dispositivo, a norma del D.M. 55/14, come aggiornato con D.M. n. 147/2022, con applicazione dello scaglione delle cause di valore compreso tra
52.001,00 e 260.000,00, secondo il criterio del disputatum, con riconoscimento dei compensi tabellari medi, fatta eccezione per le fasi di trattazione e decisoria, rispetto alle quali appare congruo il riconoscimento dei minimi stante la ridotta attività difensiva rispetto ad esse espletata.
Deve, da ultimo, darsi atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dell'appellante, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per l'impugnazione.
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P. Q. M.
La Corte d'Appello, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da avverso la sentenza in epigrafe indicata, così provvede: Parte_2
a) rigetta l'appello;
b) condanna la alla rifusione, in favore della Parte_2 CP_1
delle spese processuali del grado di appello, che liquida in
[...]
euro 9.603,00 per compenso, oltre rimborso forfettario per spese generali nella misura del 15%, IVA e CPA come per legge;
c) dà atto che sussistono i presupposti, ai sensi dell'art. 13, comma
1-quater del d.P.R. 115/2002, per il versamento, da parte della di un ulteriore importo pari al contributo unificato Parte_2
dovuto per l'impugnazione.
Così deciso nella camera di consiglio, in data 19/12/2025.
Il Consigliere relatore Il Presidente
dr. Massimiliano Sacchi dr. Alessandro Cocchiara
(Il presente provvedimento è stato redatto con la collaborazione dell dott.ssa Alessia Pasquariello). CP_7
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