Sentenza 29 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Catanzaro, sentenza 29/04/2025, n. 448 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Catanzaro |
| Numero : | 448 |
| Data del deposito : | 29 aprile 2025 |
Testo completo
Corte di Appello di Catanzaro
Sezione seconda civile
Repubblica italiana
In nome del popolo italiano
Procedimento n. 444/2022 r.g.a.c.
La Corte di Appello, riunita in camera di consiglio con modalità telematiche e così composta: dott.ssa Carmela Ruberto (Presidente); dott.ssa Silvana Ferriero (Consigliere); dott. Antonio Rizzuti (Consigliere relatore);
ha pronunciato la presente
Sentenza
Nella causa civile n. 444/2022 del ruolo generale degli affari civili contenziosi, avente ad oggetto risarcimento danni da reato, vertente tra:
, nata a [...] il [...] e residente in [...]Parte_1
(CS), alla contrada Salinella n. 14, codice fiscale , in proprio C.F._1
(essendo divenuta maggiorenne nelle more del giudizio di primo grado), rappresentata e difesa, dall'avv. Salvatore Vetere del Foro di Cosenza, con studio professionale alla via F. Acri n. 3, con indirizzo di posta elettronica certificata:
Email_1
Appellante in via principale
, codice fiscale , rappresentato e difeso, in CP C.F._2
virtù di procura rilasciata in calce alla comparsa di costituzione e risposta, dall'avv.
Francesco Infelise, con domicilio in Rende (CS), alla via P. A. Cabral n. 6, con indirizzo di posta elettronica certificata: Email_2
Appellato/appellante incidentale
1
per il procuratore dell'appellante in via principale : “Voglia Parte_1
l'Ecc.ma Corte d' Appello adita, - disattesa e respinta ogni diversa e contraria istanza, eccezione, deduzione e difesa - ed in accoglimento del proposto appello, riformata ed annullata la sentenza gravata nel solo capo impugnato col presente atto, accogliere in toto la domanda attrice e, per l'effetto, riconosciuta la percentuale di invalidità stabilita dal C.T.U. dr. nella consulenza tecnica d'ufficio espletata nel Per_1
corso del giudizio di primo grado, condannare al ristoro dei danni subiti CP dalla odierna appellante, minore all'epoca dei fatti di causa, ed in favore della stessa nella misura di euro 100.000,00 o nella diversa maggiore e/o minore misura che sarà ritenuta di giustizia e determinata secondo equità. Col favore delle spese e competenze del doppio grado di giudizio in applicazione del principio generale della soccombenza
e da distrarsi in favore dell'Erario stante l'ammissione di parte attrice al beneficio del gratuito patrocinio a spese dello Stato.” per il procuratore dell'appellato/appellante in via incidentale : “In CP via preliminare, anche ai sensi dell'art. 348 bis e ter, dichiarare l'appello della Pt_1
inammissibile per carenza delle condizioni estremative ex lege
[...]
predeterminate e/o infondato in fatto e diritto per le ragioni di cui sopra;
sul proposto appello incidentale da parte dell' ed in riforma della sentenza CP impugnata, si chiede di accertare e dichiarare l'irrilevanza, l'inammissibilità, la non utilizzabilità di tutta la documentazione processuale riferita al minore , CP
in quanto in parte formato in spreto alla normativa ed alle prescrizioni vigenti in subiecta materia. Fra cui anche norme di rango costituzionale;
sul proposto appello incidentale da parte dell' ed in riforma della sentenza impugnata, si CP chiede di rigettare l'avversa originaria azione sia sull'an che sul quantum, poiché infondata in fatto e diritto stante la carenza probatoria ut supra riepilogata;
sul proposto appello incidentale da parte dell' ed in riforma della sentenza CP impugnata, per le ragioni testé riassunte dichiarare la nullità dell'elaborato peritale a firma del dott. , in ragione delle gravi violazioni commesse, previo Per_1
annullamento se del caso della sentenza di prime cure, con remissione innanzi al
Tribunale di Cosenza e con rinnovazione delle operazioni risultate allo stato del tutto inficiate;
sul proposto appello incidentale da parte dell' ed in riforma CP
2 della sentenza impugnata, si chiede di accertare, ove si ritenesse di confermare una ipotetica responsabilità dell' per i fatti di causa, di valutare la CP sussistenza delle scriminanti per dolo e colpa oltre all'induzione in errore incolpevole ed inevitabile, e per l'effetto rigettare l'avversa originaria azione risarcitoria. In ogni caso, si chiede il pagamento delle spese e dei compensi di lite ex art. 93 c.p.c.”.
Svolgimento del processo
1. Il giudizio di primo grado dinanzi al Tribunale di Cosenza
Con atto di citazione, notificato il 6.9.2013, , in proprio ed in qualità di Parte_2
genitore esercente la responsabilità genitoriale sulla minore (nata il Parte_1
12.4.1999), ha convenuto in giudizio, dinanzi al Tribunale di Cosenza, , CP
al fine di ottenerne la condanna al pagamento della somma di euro 100.000,00 a titolo di risarcimento del danno non patrimoniale e morale causato alla minore ed in euro 50.000,00
(o delle diverse somme ritenute di giustizia), a titolo di risarcimento del danno morale subito iure proprio per effetto delle condotte illecite, accertate a seguito di procedimento penale instaurato nei confronti del convenuto per il reato di cui all'art. 609 quater c.p., concluso con l'emissione di sentenza di non doversi procedere per concessione del perdono giudiziale, emessa dal Tribunale per i Minorenni di Catanzaro e fondata sull'accertamento della responsabilità dell'imputato.
A fondamento della domanda, ha sostenuto che: a) nel mese di maggio Parte_2 del 2012, aveva scoperto che la propria figlia, , all'epoca appena Parte_1
tredicenne, stava intrattenendo rapporti di natura sessuale con uomini, anche maggiorenni, conosciuti tramite social-network e siti telematici o piattaforme di incontri online;
tra questi, era stato individuato il convenuto, , all'epoca CP
ancora minorenne;
a seguito della denuncia sporta presso le competenti autorità, era scaturito un procedimento penale a carico del convenuto, conclusosi, dinanzi al
Tribunale per i Minorenni di Catanzaro, con sentenza di concessione del perdono giudiziale, la quale, peraltro, aveva accertato la consumazione del reato di atti sessuali con minorenne;
la condotta del convenuto aveva pregiudicato lo sviluppo della sessualità della ed aveva causato alla stessa, infraquattordicenne, un evidente Pt_1
danno non patrimoniale di natura psico-fisica e, di riflesso, un danno morale alla madre
3 per l'avvenuta compromissione del rapporto tra la stessa e la figlia, divenuto ingestibile senza l'ausilio di un esperto.
Con comparsa di costituzione e risposta del 9.5.2014, si è costituito in giudizio il convenuto, contestando il fondamento della domanda e rilevando che: a) gli esiti del procedimento penale a suo carico per il reato di cui all'art. 609 quater c.p. erano stati condizionati da acquisizioni illegittime e caratterizzati da numerose incongruenze e contraddizioni, con particolare riferimento alle dichiarazioni rese dalla e Pt_1 dall'amica ( ) coinvolta nella medesima vicenda che aveva riguardato una Persona_2
serie di altri soggetti adulti e, come minore, il solo;
b) la sentenza del Tribunale CP
per i Minorenni di Catanzaro, con cui gli era stato concesso il perdono giudiziale, era di proscioglimento ed il convenuto l'aveva accettata, soltanto per evitare i fastidi del dibattimento;
c) il fatto, ove mai provato, era scusabile, anche perché la ragazza dichiarava nelle chat di avere età maggiore rispetto a quella reale;
d) i danni lamentati, ad ogni modo, non erano riconducibili alla condotta del convenuto, anche in ragione dei numerosi soggetti maggiorenni che avevano interagito con la ragazza e la sua amica.
La causa è stata istruita con la documentazione prodotta dalle parti, l'interrogatorio formale del convenuto, l'esame dei testimoni e l'espletamento di una consulenza tecnica d'ufficio medico-legale, al fine di accertare la correlazione tra i danni lamentati ed il fatto allegato dall'attrice come causa nonché gli eventuali postumi subiti dalla minore.
La causa, quindi, è stata trattenuta in decisione all'udienza del 18.10.2021, previa assegnazione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c. per la presentazione di comparse conclusionali e note di replica.
2. La sentenza n. 108/2022 del Tribunale di Cosenza, all'esito del giudizio di primo grado
Con sentenza n. 108/2022, pubblicata il 22.1.2022, il Tribunale di Cosenza ha così deciso: a) ha accolto la domanda formulata da in qualità di genitore Parte_2
esercente la responsabilità genitoriale sulla minore , condannando Parte_1
al risarcimento del danno non patrimoniale (impropriamente indicato CP come “danno morale” in dispositivo), quantificato nella misura di euro 12.325,00, oltre interessi e spese legali;
b) ha rigettato quella proposta dalla Filice in proprio;
c) ha
4 condannato il convenuto al rimborso delle spese di giudizio, peraltro, disponendone il pagamento in favore dell'Erario ai sensi dell'art. 133 del d.p.r. n. 115/2002.
In sintesi, il Tribunale ha rilevato che: a) non poteva applicarsi al caso di specie la previsione di cui all'art. 652 c.p.p., in relazione all'efficacia del giudicato penale in sede civile, anche, perché, trattandosi di procedimento a carico di minore, era applicabile l'art. 10 del d.p.r. n. 448/1988, secondo cui la sentenza penale emessa dal
Tribunale per i Minorenni non ha efficacia di giudicato nel giudizio civile per le restituzioni e il risarcimento del danno causato dal reato, cosicché si rendeva necessaria una autonoma verifica da parte del giudice civile sulla configurabilità o meno del reato;
b) la questione relativa alla illegittima acquisizione di elementi di prova nel procedimento penale era irrilevante, dato che doveva essere sollevata nell'ambito del procedimento penale;
c) dalle risultanze documentali del procedimento penale e dalle prove raccolte in corso di causa si evinceva che vi erano stati atti sessuali tra la minore e , identificato con lo pseudonimo di “Fabio19” sulle Parte_1 CP
piattaforme online;
d) in particolare, dalle “chat” (ossia delle conversazioni telematiche) esaminate, emergeva che la minore e l avevano avuto, perlomeno, CP
un rapporto sessuale di tipo orale, oltre a numerose conversazioni a carattere sessuale, in cui il convenuto aveva fatto insistenti richieste alla di altri incontri;
e) in Pt_1
sede di interrogatorio formale, il convenuto aveva negato il suo coinvolgimento nella vicenda, affermando che i messaggi delle chat erano stati inviati, verosimilmente, da suoi amici che avevano avuto libero accesso al proprio computer e, in ogni caso, che era stato tratto in inganno sull'età della ragazza, la quale appariva di età di circa 15/16 anni, ma tali affermazioni non erano credibili;
f) sulla scorta dell'espletata consulenza tecnica d'ufficio, sebbene vi fosse un richiamo atecnico ad una pregressa violenza subita dalla , era provato un danno di natura psichica, consistito in una Pt_1
“Sindrome Depressivo-Ansiosa Reattiva, medio-grave e Disturbo dell'Adattamento”, causa di un'invalidità stimabile nel 5% , a fronte del 20% rilevato dal consulente tecnico di ufficio, poiché era emerso che, nel medesimo periodo, la minore aveva avuto rapporti della medesima natura con altri soggetti, cosicché tale danno doveva essere commisurato alla percentuale di invalidità suddetta e liquidato, in via equitativa ai sensi dell'art. 1226 c.c., nella somma di euro 12.325,00 (dui cui euro 8.803,00 per danno biologico), in applicazione delle c.d. tabelle di Milano ed operando una personalizzazione massima in virtù del fatto che il danno derivava da reato.
5 3. Il presente giudizio di appello
Con atto di citazione in appello, notificato a mezzo posta elettronica certificata il
23.3.2022, ha proposto gravame avverso la sentenza del Tribunale di Parte_1
Cosenza, lamentando l'erroneità e contraddittorietà della la sentenza impugnata, per avere il primo giudice: a) dapprima, ritenuto accertata la penale responsabilità del convenuto per il reato di cui all'art. 609 quater c.p., per, poi, discostarsi, erroneamente, dalle risultanze della consulenza tecnica d'ufficio, sebbene ritenuta corretta dal punto di vista scientifico, in tema di quantificazione del danno;
b) in particolare, posto a carico del convenuto, solamente, una frazione, pari al 5%, del danno psichico complessivamente riconosciuto (pari al 25%), disattendendo, tuttavia, la valutazione del consulente tecnico di ufficio che aveva addebitato alla condotta del convenuto una incidenza causale del 20%, invertendo, con ciò, l'ordine fattuale e temporale degli accadimenti.
Ha, quindi, concluso chiedendo una nuova quantificazione del danno a suo favore, nei termini precisati in epigrafe.
Con comparsa di costituzione, presentata il 9.6.2022, si è costituito in giudizio
[...]
, eccependo, preliminarmente, l'inammissibilità del gravame ai sensi degli artt. CP
342 e 348 bis e ter c.p.c., in quanto contenente contestazioni generiche e frutto di valutazioni non condivisibili delle risultanze istruttorie del giudizio di primo grado, senza individuare le norme o i principi di diritto che si assumevano violati.
Ha, quindi, spiegato appello incidentale basato su quattro motivi, lamentando: I) il rigetto dell'eccezione, sollevata in primo grado, in ordine alla illegittimità della produzione della documentazione della difesa, avente ad oggetto gli atti del procedimento penale conclusosi davanti al Tribunale per i minorenni di Catanzaro, con particolare riferimento alle conversazioni telematiche, asseritamente avvenute tra
[...]
e ed ai verbali di individuazione fotografica del 18.10.2012 e CP Parte_1
del 22.10.2012, poiché materiale probatorio acquisito dalla Procura presso il Tribunale di Cosenza o su delega della stessa, allorché, essendo l' individuato come CP
soggetto minorenne, sussisteva la competenza funzionale della Procura della
Repubblica presso il Tribunale per i minorenni;
II) da un lato, la mancanza prova certa
6 sulla data dell'evento illecito;
dall'altro, l'erronea valutazione del Tribunale di attribuire all'appellato la responsabilità per un danno pari alla invalidità del 5% (sul totale del 20 % riconosciuto), sebbene molti altri soggetti, tra l'altro, adulti avessero avuto rapporti più intensi con la;
III) la mancanza di prova sulla sua Pt_1 responsabilità e, comunque, l'erroneità della considerazione del Tribunale circa l'onere dell' di attivare tutti gli accorgimenti per verificare di non trovarsi al cospetto di CP
una persona minore degli anni quattordici, trascurando, tuttavia, sia che era stato indotto in errore circa la reale età di sia che si trattava di minore di Parte_1
età, con sviluppo cognitivo diverso da quello di un adulto;
IV) la nullità della consulenza tecnica d'ufficio, per avere il perito d'ufficio acquisito e, poi, utilizzato nella sua attività peritale, senza il rispetto delle norme procedurali, le relazioni della dott.ssa e della dott.ssa Ha concluso come sopra riportato. Persona_3 Persona_4
Acquisito il fascicolo d'ufficio di primo grado, all'udienza del 23.10.2024, sostituita dal deposito telematico di note scritte ex art. 127 ter c.p.c., la Corte ha trattenuto la causa in decisione, assegnando i termini ex art. 190 c.p.c. per comparse conclusionali e note di replica.
In data 29.10.2024, ha depositato la comparsa conclusionale l'appellante principale, la quale ha replicato ai motivi di appello incidentale, sostenendo che: a) l'eccezione di inutilizzabilità degli atti del procedimento penale avrebbe dovuto essere proposta in sede penale;
b) vi era certezza processuale in ordine alla commissione dei fatti, anche circa l'arco temporale in cui si erano verificati i fatti;
c) l' non aveva dato la CP
prova, come era suo onere, circa l'asserita induzione sullo status di minore della
; d) la consulenza tecnica d'ufficio non presentava vizi procedurali ed il Pt_1
consulente aveva fornito esaustivi chiarimenti in contraddittorio tra le parti sulle attività peritali svolte e, del resto, le sue conclusioni non erano state mai messe in discussione.
In data 28.12.2024, ha depositato la memoria di replica l'appellato/appellante incidentale, replicando alle difese avversarie, contestando l'atteggiamento di Parte_1
dinanzi al consulente tecnico di ufficio, allorché era stato riferito di un unico
[...]
episodio, sebbene dagli atti e emergessero molteplici e più gravi rispetto a quello oggetto di causa.
Il 2.1.2025 ha depositato la memoria di replica l'appellante principale.
Motivi della decisione
7 1. L'oggetto del presente giudizio di appello
Tenuto conto, da un lato, della decisione del Tribunale di Cosenza e, dall'altro, dei motivi di impugnazione nonché dei motivi dell'appello incidentale, appare opportuno chiarire che il presente giudizio, ha ad oggetto: a) l'eccezione di inammissibilità dell'appello principale, ai sensi degli artt. 342 e 348 bis e ter c.p.c., sollevata dall' ; b) la correttezza o meno della valutazione effettuata dal giudice di prime CP cure in relazione all'accertamento della responsabilità di per i fatti posti a CP
fondamento della domanda di risarcimento del danno di , censurata Parte_1 dall'appellante in via incidentale sia in ordine all'utilizzo, a fini di prova, degli atti del procedimento penale (primo motivo di appello incidentale) sia con riguardo alla valutazione degli elementi acquisiti per individuare l' come l'autore dell'illecito CP
posto a fondamento della domanda di risarcimento del danno e per escludere, comunque, l'errore scusabile sulla età della (prima parte del secondo motivo di Pt_1
appello incidentale;
terzo motivo di appello incidentale); c) la correttezza o meno della valutazione circa la determinazione e la quantificazione del danno da parte del
Tribunale, censurata sia dall'appellante in via principale (cfr. il motivo di impugnazione principale) che, sotto diverso profilo, dall'appellante incidentale, e la connessa questione relativa alla validità e rilevanza della consulenza tecnica d'ufficio espletata nel giudizio di primo grado (seconda parte del secondo motivo di appello incidentale;
quarto motivo di appello incidentale); d) la regolamentazione delle spese di lite.
Non è oggetto del presente giudizio di appello la domanda di risarcimento del danno presentata nel giudizio di primo grado da , madre della , in Parte_2 Pt_1
proprio, giacché la pronuncia di rigetto del Tribunale non è stata impugnata e deve considerarsi passata in giudicato.
2. L'eccezione di inammissibilità dell'appello principale ex artt. 342 e 348 bis
c.p.c.
Non deve essere delibata l'eccezione di inammissibilità dell'appello ex art. 348 bis
c.p.c., sollevata dalla difesa dell' , peraltro, in maniera alquanto generica, da CP
8 ritenersi implicitamente disattesa, dato che l'ordinanza ex art. 348-ter c.p.c. può essere pronunciata solo all'udienza di cui all'art. 350 c.p.c., prima di procedere alla trattazione della causa e sentite le parti (v. Cass., sez. I, n. 15786/2021; sez. lavoro, n. 10409/2020; sez.
6-III, n. 19333/2018).
E' infondata l'eccezione formulata dalla difesa dell'appellato ai sensi dell'art. 342
c.p.c., in quanto l'atto di appello principale deve ritenersi conforme ai canoni dell'art. 342 c.p.c., come interpretato dalla costante giurisprudenza (v., ad esempio, Cass. Civ. sez. VI, n. 21336 del 14.9.2017), poiché indica, in maniera alquanto chiara, sia le parti ed i capi della sentenza impugnata, che le ragioni poste a fondamento delle censure mosse, nonché la loro rilevanza ai fini della invocata riforma della sentenza sul tema controverso.
D'altra parte, la compiuta difesa dell'appellato-appellante incidentale sul merito delle questioni sollevate con l'impugnazione rende evidente che la stessa ne abbia ben compreso la valenza giuridica
3. Il merito del giudizio di appello
Si tratta, a questo punto, di esaminare il merito del giudizio, esaminando, prioritariamente,
i primi tre motivi di appello incidentale, concernenti l'an della domanda di risarcimento del danno proposta da nei confronti di , in relazione al Parte_1 CP
fatto illecito costituito dal rapporto sessuale consensuale di tipo orale, consumato tra i due tra il marzo e l'aprile del 2012, allorché la ragazza (classe 1999) era infraquattordicenne (cosicché si presume, per legge, la invalidità del consenso) e l' (classe 1994) aveva diciassette anni, tanto da configurare l'ipotesi del reato di CP cui all'art. 609 quater c.p.
3.1. L'an della domanda di risarcimento del danno (i primi tre motivi dell'appello incidentale).
Come già sommariamente esposto, , con il primo motivo rubricato CP
“Inutilizzabilità atti acquisiti in modo illecito”, ha censurato il rigetto da parte del
Tribunale dell'eccezione, sollevata in primo grado, in ordine alla illegittimità della
9 produzione della documentazione della difesa di controparte e riferita agli atti del procedimento penale conclusosi davanti al Tribunale per i minorenni di Catanzaro, con particolare riferimento alle conversazioni telematiche, asseritamente avvenute tra l e ed ai verbali di individuazione fotografica del 18.10.2012 CP Parte_1
e del 22.10.2012, poiché materiale probatorio acquisito dalla Procura ordinaria presso il
Tribunale di Cosenza o su delega della stessa, allorché l'allora minore CP
era già stato individuato come soggetto minorenne e, quindi, sussisteva la competenza esclusiva, funzionale ed inderogabile della Procura della Repubblica presso il Tribunale per i minorenni.
Il motivo è infondato.
In primo luogo, considerato che la compiuta identificazione dell'autore del reato ipotizzato nella persona è avvenuta a seguito della ricognizione Persona_5
fotografica dell'ottobre del 2012, risulta alquanto evidente che, fino a quella data, la
Procura presso il Tribunale di Cosenza (c.d. Procura ordinaria) aveva legittimamente svolto le indagini, difettando elementi obiettivi per ritenere che l'autore del reato ipotizzato forse un soggetto minorenne. D'altra parte, le indagini riguardavano una serie di altri soggetti maggiori di età.
Del resto, come chiarito dalla giurisprudenza penale, a sezioni unite, della Corte di
Cassazione, “la vaghezza dei parametri identificativi del "momento" di insorgenza dell'obbligo di procedere agli adempimenti previsti dall'art. 335 cod. proc. pen. è per certi aspetti ineludibile” e tale da determinare, anche se, a rigore, non una vera e propria discrezionalità, la “naturale fluidità” dello scrutinio dei fatti che concretamente possono determinare l'insorgenza dell'obbligo di iscrizione della notizia di reato (cfr.
Cass., penale, sezioni unite n. 40538/2009).
Ne consegue che l'iscrizione del nominativo dell' nell'apposito registro delle CP
notizie di reato soltanto dopo la suddetta individuazione fotografica può considerarsi legittima.
Ad ogni modo - anche ipotizzando, astrattamente, che il Pubblico ministero “ordinario”
e la polizia giudiziaria dallo stesso delegata per compiere le indagini abbiano compiuto atti investigativi, pur in presenza di elementi obiettivi per ritenere che il fatto reato per cui procedevano era addebitabile ad un minore di età (con conseguente competenza del
Pubblico ministero “minorile”) - non ne deriverebbe la inutilizzabilità dei risultati delle indagini suddette, non essendo previsto alcun sindacato sulla tempestività
10 dell'iscrizione della notizia di reato, non essendo, comunque, prevista alcuna sanzione di inutilizzabilità per le indagini compiute o disposte da un Pubblico ministero incompetente e potendo dar luogo l'eventuale tardiva iscrizione del nome della persona cui il reato è attribuito nel relativo registro soltanto a responsabilità disciplinare del
Pubblico ministero (cfr. la costante giurisprudenza penale, tra cui, oltre alle pronuncia a sezioni unite, n. 40538/2009; Cass. sez. III, n. 19665/2018; sez. VI, n. 4844/2018; sez.
V, n. 22340/2008).
Con il secondo motivo di appello incidentale, rubricato “Data evento illecito ed incidenza causale”, l' ha rilevato, nella prima parte della censura, che non vi CP era prova certa sulla data dell'evento illecito, dato che nell'atto introduttivo del giudizio si indicava come periodo dei presunti accadimenti l'Aprile del 2012, mentre,
l'imputazione nel procedimento penale faceva riferimento al Marzo del 2012 e, invece, per come evidenziato dal consulente tecnico di ufficio, l'episodio oggetto di controversia sarebbe avvenuto nel mese di Maggio del 2011.
Con il terzo motivo di appello incidentale, rubricato “erronea applicazione art. 609 quater e confusione sullo status di minore di ”, l'appellato, nel ribadire la CP mancanza di prova sulla sua responsabilità, ha lamentato l'erroneità della considerazione del Tribunale circa l'onere dell' di attivare tutti gli accorgimenti CP
per verificare di non trovarsi al cospetto di una persona minore degli anni quattordici, trascurando, tuttavia, sia che era stato indotto in errore circa la reale età di Parte_1
, la quale aveva dichiarato di avere la stessa età dell'amica , ovvero
[...] Persona_2
circa 14/15 anni, per come era emerso, anche, dalle prove testimoniali;
sia che si trattava di minore di età, con sviluppo cognitivo diverso da quello di un adulto.
Entrambi i motivi sono infondati.
E' indubbio che il fatto illecito posto a fondamento della domanda di risarcimento del danno proposta dalla sia costituito da un atto sessuale di tipo orale e di natura Pt_1 consensuale, avvenuto nell'aprile del 2012.
La circostanza che nella imputazione del procedimento penale si faccia riferimento ad
“epoca prossima al marzo 2012” non contraddice l'indicazione temporale dell'aprile del 2012 contenuta nell'atto di citazione introduttivo del giudizio di primo grado, atteso che il fatto in questione si evince, essenzialmente, dalle conversazioni telematiche dei protagonisti, avvenute il 29.4.2012, in cui vi sono chiari riferimenti alla avvenuta consumazione di un rapporto sessuale nei giorni precedenti (su cui v. infra).
11 Né la prova del fatto illecito dell'aprile del 2012 è smentita dalla circostanza che la
, esaminata dal consulente tecnico di ufficio, ha fatto riferimento, nel ripotare le Pt_1
notizia amnestiche, ad un episodio, non meglio indicato, di violenza sessuale subito nel maggio del 2011, trattandosi, evidentemente, di un fatto diverso e non oggetto di causa
(sulla questione si avrà modo di ritornare nell'esame dei motivi di impugnazione concernenti la quantificazione del danno).
Premesso questo, ritiene la Corte che, contrariamente all'assunto dell'appellante incidentale, risulti comprovata la sua responsabilità per il fatto illecito di cui si tratta, come ritenuto dal Tribunale, la cui motivazione deve intendersi richiamata. Tale responsabilità si evince dagli atti prodotti dalla parte attrice e relativi al procedimento penale svoltosi dinanzi al Tribunale per i Minorenni di Catanzaro, conclusosi con sentenza di perdono giudiziale a favore dell'imputato, da cui emerge, in modo chiaro, la condotta tenuta dall' e la natura delittuosa della stessa, in quanto CP
riconducibile alla fattispecie incriminatrice di cui all'art. 609 quater c.p. (sulla rilevanza di prova nel giudizio civile degli atti del procedimento penale, v., ad esempio,
Cass. n. 31010/2023).
Appare sufficiente, sul punto, richiamare il contenuto, in verità inequivocabile, delle chat intercorse tramite il social network “badoo” tra l' (che utilizzava, per come CP
dallo stesso ammesso, il nickname: ) e la (nickname: ) e, CP_2 Pt_1 Per_6
segnatamente, di quella delle ore 22.43.22 del 19.4.2012, da cui si evince che i due si erano già incontrati almeno una volta (“Ti andrebbe di rivederci?”) e, soprattutto, di quelle delle ore 15 e seguenti del 29.4.2012, in cui la riferiva al suo Pt_1
interlocutore che il giorno prima aveva avuto un rapporto sessuale di tipo orale in autovettura con un tale di venti anni il quale aveva mostrato apprezzamento (“p.s. mi ha detto niente male”), cosicché la affermava di essere diventata più esperta Pt_1
(“sono migliorata”) e che con il suo interlocutore era stato il primo atto sessuale di quel tipo (“cn te è stato il primo”).
Ulteriori riscontri si desumono dalla sentenza del Tribunale per i minorenni di
Catanzaro, con cui è stato concesso il perdono giudiziale per il reato suddetto all' , il quale lo ha accettato, e dalle deposizioni testimoniali dei fratelli CP
( e ) e del padre della che hanno riferito di avere scoperto le Tes_1 Tes_2 Pt_1
chat della congiunta e di avere letto le conversazioni suddette.
12 D'altra parte, come rilevato dal Tribunale, l' , in sede di interrogatorio formale, CP
ha ammesso di essere stato iscritto al social network “badoo” con il nickname
” e al social network “Facebook” con il profilo ” e di avere, per Emai_3 CP
il tramite dei suddetti canali telematici, avuto contatti con . Parte_1
Per quanto il giovane abbia negato di avere avuto rapporti sessuali con la , Pt_1
l'avvenuto riconoscimento fotografico avvenuto nel corso del procedimento penale ed il tenore delle conversazioni citate lo smentisce e, del resto, il tentativo di spiegarle con l'utilizzo del suo computer da parte di non meglio indicati amici non convince affatto, sia per l'inverosimiglianza della giustificazione sia perché essa è rimasta completamente sfornita di prova.
E', inoltre, condivisibile il rilievo del primo giudice che ha escluso un errore scusabile dell' in ordine all'età della , rilevando che l'illecito posto a fondamento CP Pt_1
della domanda di risarcimento del danno è costituito da un fatto che integra la fattispecie di reato di cui all'art. 609 quater c.p.c., per la quale, ai sensi dell'art. 602 quater c.p., l'errore sull'età della minore non ha rilevanza, se non quando l'autore del fatto reato dimostri l'inevitabilità dell'errore medesimo (che, tuttavia, nella circostanza,
è rimasto indimostrato, non essendo sufficiente, a tal fine, la circostanza che la minore si presentasse nelle conversazioni telematiche come persona di età superiore agli anni quattordici, non avendo l' ha adottato alcun accorgimento volto a verificare CP
l'effettiva età della ragazzina: cfr. la giurisprudenza penale, tra cui Cass. n. 13312/2023;
n. 24820/2015; n. 12475/2015; n. 3651/2013).
4. La natura e l'entità del danno risarcibile. La valutazione della consulenza tecnica d'ufficio
Come accennato, l'appellante in via principale, , lamenta l'erroneità Parte_1
della sentenza di primo grado, nella parte in cui si è discostata dalla quantificazione del danno non patrimoniale, effettuata dal consulente tecnico d'ufficio, riducendo la misura di invalidità derivante dal danno di natura psichica subito in conseguenza del fatto illecito per cui è causa al 5%, sebbene il perito d'ufficio avesse valutato una percentuale di invalidità nel 25%, di cui aveva addebitato la responsabilità al convenuto nella misura del 20%, in considerazione del rilievo che la , successivamente al fatto, Pt_1
avrebbe subito ad opera di altri soggetti una diversa molestia sessuale.
13 A sua volta, , con la seconda parte del secondo motivo di appello CP
incidentale, ha criticato la valutazione del Tribunale di attribuire all'appellato la responsabilità per un danno pari alla invalidità del 5%, sebbene molti altri soggetti, tra l'altro adulti, avessero avuto rapporti sessuali, anche più invasivi, con la;
Pt_1 mentre, con il quarto motivo, rubricato “Nullità CTU e carenza prova presunti danni”, ha eccepito la nullità della consulenza tecnica d'ufficio, per avere il perito d'ufficio acquisito e, poi, utilizzato, nella sua attività peritale, senza il rispetto delle norme procedurali, del contraddittorio e delle preclusioni processuali, le relazioni della dott.ssa e della dott.ssa non ritualmente prodotte in Persona_3 Persona_4
giudizio.
I suddetti motivi di appello incidentale sono, nel complesso, fondati ed il loro accoglimento assorbe la questione sollevata con l'appello principale.
La consulenza tecnica d'ufficio, espletata dal dott. sulla persona di Per_1
e volta a verificare le conseguenze di natura psichica del fatto illecito Parte_1
per cui è causa, in effetti, presenta vizi di forma e di sostanza che la rendono inutilizzabile e, comunque, inattendibile in ordine alle conclusioni formulate.
In relazione al primo profilo, si osserva che il perito, nella relazione peritale, ha espressamente affermato di avere esaminato le relazioni della dott.ssa Persona_3
e della dott.ssa tuttavia, non acquisite ritualmente agli atti di causa, Persona_4
giacché la prima gli è stata consegnata informalmente dall'appellante principale, mentre la seconda è stata acquisita di iniziativa dello stesso consulente d'ufficio.
Per quanto il perito d'ufficio, convocato a chiarimenti, abbia affermato la sostanziale irrilevanza della relazione della dottoressa , deve rilevarsi, tuttavia, che, da un Per_3
lato, non ha rilasciato analoga dichiarazione con riguardo alla relazione della dottoressa dall'altro, il fatto stesso di avere indicato questi documenti come atti esaminati Per_4
nello svolgimento della perizia ne inficia il risultato, trattandosi, come detto, di fonti di prova non acquisite regolarmente.
Ad ogni modo, la suddetta consulenza tecnica d'ufficio, come accennato, non apporta elementi utili ai fini del presente giudizio, perché: a) nel determinare il danno di natura psichica sofferto dalla giovane, si fonda, pressoché unicamente, su due dati amnestici, peraltro non comprovati sulla base delle risultanze istruttorie, concernenti, rispettivamente: 1) una presunta violenza di natura sessuale in danno della da Pt_1
parte di un soggetto non indicato, risalente al maggio del 2011, che aveva “portato,
14 verosimilmente, ad uno sconvolgimento drammatico della sua vita”, ossia un fatto del tutto diverso da quello oggetto di causa (atto sessuale consensuale con l' CP
dell'aprile del 2012); 2) l'insorgere di una patologia di interesse psichiatrico
(“sindrome depressivo-ansiosa reattiva medio-grave e disturbo dell'adattamento”), dopo la violenza subita nel maggio del 2011, tuttavia, sempre, “secondo i racconto della perizianda” e non già su elementi obiettivi acquisiti al processo;
b) trascura la circostanza, emergente con estrema chiarezza dagli atti di causa (cfr., in particolare, la citata comunicazione di notizia di reato del 28.12.2012), che la ragazzina, nello stesso periodo in cui si è verificato il fatto da cui trae origine la presente controversia (aprile del 2012), ha intrattenuto rapporti della stessa natura di quello avuto con l con CP
numerosi altri uomini, tra l'altro, maggiorenni;
c) attribuisce valenza, anche, a presunte ulteriori molestie sessuali subite dalla ragazza all'età di diciassette anni, anch'esse riferite in sede di anamnesi (peraltro, con atteggiamento elusivo: “sollecitata nella relazione anamnestica e valutativa è essenziale nella narrazione, ed evita di parlare dell'evento traumatico”), ma prive di riscontro negli atti di causa;
d) il notevole lasso di tempo intercorso tra l'accadimento dei fatti reato (2012) e l'accertamento medico- legale effettuato dal consulente tecnico di ufficio (2021), in mancanza di qualsiasi informazione obiettiva circa la storia clinica dell'attrice, non permette di accertare, con sufficiente grado di probabilità, se il disturbo riscontrato sia causalmente riferibile proprio alla condotta criminosa posta in essere dall' ovvero, in tutto o in parte, CP
ad altri fattori o situazioni;
e) lo stesso perito, del resto, rileva che la , in sede di Pt_1
anamnesi, aveva riferito che, dopo la violenza subita nel 2011, si era “chiusa in sé stessa”, ma soltanto dopo la successiva “molestia sessuale, sotto forma di tentativo di violenza”, subita all'età di diciassette anni (ossia nel 2016 all'incirca), aveva cominciato a lamentare una sintomatologia caratterizzata da depressione del tono dell'umore, perdita di interessi, apatia, chiusura, ritiro sociale, senso di solitudine ed inadeguatezza, tant'è che, nel 2018, si era rivolta ad una psicologa.
D'altra parte, deve osservarsi che il danno biologico di natura psichica consiste in una lesione dell'equilibrio psichico, tale da configurare gli estremi di una vera e propria malattia inquadrabile dal punto di vista nosologico, sulla base di elementi di fatto che devono essere allegati e comprovati dalla parte che domanda il risarcimento del danno e che, nella fattispecie in esame, sono stati allegati in maniera alquanto generica - ossia
15 in termini, non meglio specificati, di lesione della integrità psicofisica e di compromissione della propria sfera sessuale - e rimasti sforniti di prova.
Nel caso di specie, infatti, parte attrice non ha né allegato specifici lesioni della sua integrità psicofisica né prodotto alcuna documentazione medica, comprovante trattamenti sanitari di qualsiasi genere (accertamenti, diagnosi, cure o prescrizioni), da cui desumere disturbi o patologie di natura psichica causalmente riferibili ai fatti per cui è causa, cosicché anche una nuova consulenza tecnica d'ufficio non potrebbe supplire a tali carenze di allegazione e di prova (tanto meno cercando di “recuperare”, tramite i dati amnestici, elementi essenziali per comprovare la lesione psichica ed il nesso di causalità con il fatto illecito per cui è causa).
Ne deriva che, contrariamente all'assunto del Tribunale, non può riconoscersi a alcun risarcimento per la lesione della integrità psicofisica e la Parte_1
compromissione della propria sfera sessuale.
Diversamente deve ritenersi in relazione alla componente di danno non patrimoniale che, a fini meramente descrittivi, viene definito “morale” e che attiene alla dimensione interiore della persona offesa, quale sofferenza soggettiva e turbamento psicologico, in dipendenza del fatto illecito.
Tale tipo di danno, quale sofferenza soggettiva conseguente al fatto illecito altrui, non è in re ipsa (in tal senso, ex multis, Cass. civ. sez. III 22.07.2024 n. 20269, Cass. civ. sez.
III 3.03.2023 n. 6444), ma è, come il danno non patrimoniale in generale, un danno
“conseguenza”, per il cui risarcimento, pertanto, occorre la prova della sua sussistenza.
Tuttavia, esso può essere provato con ogni mezzo di prova e anche per presunzioni (in tal senso Cass. civ. sez. III n. 2788/2019, sez. I, n. 9385/2018).
Premesso questo, osserva la Corte che sia del tutto ragionevole presumere, secondo regole di logica ed esperienza, che la vicenda oggetto di causa - segnatamente, il reato di natura sessuale cui è rimasta vittima;
la scoperta della vicenda Parte_1
medesima da parte dei familiari;
il coinvolgimento nel procedimento penale che ne è scaturito;
la verosimile progressiva presa di coscienza da parte sua che il giovane aveva approfittato della sua ingenuità - rapportata all'età della ragazza CP all'epoca del fatto (tredici anni circa) abbiano determinato in quest'ultima un non trascurabile turbamento emotivo, di cui vi è riscontro, del resto, nella deposizione testimoniale dei suoi fratelli e del padre (che hanno riferito che, dopo i fatti, la Pt_1
ha smesso di frequentare amicizie ed ha perso un anno scolastico).
16 Stante la natura non patrimoniale del danno morale e la conseguente inesistenza di parametri oggettivi di valutazione, per la sua liquidazione è necessario fare applicazione del criterio equitativo (in tal senso, ad esempio, Cass., sez. III n.
22272/2018; n. 11947/2006, n. 13066/2004, n. 1637/2000; nonché la copiosa giurisprudenza penale).
La determinazione quantitativa del danno morale causato dalla commissione di reati sessuali in danno di minori d'età deve tener conto dell'intensità della violazione della libertà morale e fisica nella sfera sessuale del minore, del turbamento psichico determinato e delle conseguenze sul piano psicologico individuale e dei rapporti intersoggettivi, degli effetti proiettati nel tempo nonché dell'incidenza del fatto criminoso sulla personalità della vittima (Cass. pen. sez. 3, 9.3.2011 n. 13686; Cass. pen. sez. 3, 12.3.2018 n. 10802).
Tenuto conto, dunque, dell'effettiva intensità dell'offesa arrecata alla vittima del reato;
del fatto che l'illecito si è consumato in un'unica occasione, ma che le chat dal contenuto sessuale si sono ripetute per diverso tempo;
della circostanza che quello per cui è causa è stato solo uno dei molteplici episodi di cui la è rimasta vittima nel Pt_1
medesimo arco temporale;
nonché delle concrete modalità esecutive dell'azione criminosa che paiono esenti da forme, oltre che di violenza e sopraffazione, di attività fraudolenta o di adescamento nonché della differenza di età tra le parti (l' era, CP all'epoca, anch'egli minorenne), si reputa equo liquidare all'attrice, a titolo risarcitorio,
l'importo di euro 9.000,00 in valori attuali.
L'importo corrisponde nella sostanza (con arrotondamento per difetto), anche, alla media della liquidazione del danno all'autodeterminazione di media entità, secondo le c.d. Tabelle di Milano del 2024, pari a euro 7.555,00 (media tra € 4.650,00 ad €
10.460,00), aumentato del 20%, ossia fino a 9.066,00 (in ragione del fatto che nel caso in esame viene lesa non soltanto la libertà del consenso, essendo invalido quello dato dalla minore, ma, anche, il diritto al libero e consapevole sviluppo della propria sessualità).
Su tale importo devono essere computati gli interessi legali sulla somma devalutata alla data dell'illecito (aprile del 2012) e annualmente rivalutata fino alla data della pubblicazione della presente decisione, oltre interessi successivi fino al saldo, per come stabilito nella sentenza del Tribunale, rimasta incensurata in ordine al riconoscimento degli interessi compensativi.
17 Consegue, quindi, il rigetto dell'appello principale e, in parziale accoglimento dell'appello incidentale ed in riforma della sentenza impugnata, la determinazione del risarcimento del danno nel quantum sopra indicato.
5. La regolamentazione delle spese di lite
Le spese di lite seguono la soccombenza, valutata tenuto conto dell'esito complessivo della lite e, segnatamente, dell'accoglimento, nei limiti sopra precisati, della domanda di risarcimento del danno proposta da nei confronti di Parte_1 CP
e, quanto al giudizio di primo grado, sono state liquidate dal Tribunale di Cosenza con valutazione, sul punto, non censurata e che, peraltro, non necessita di modifiche nemmeno in relazione al valore della controversia, rapportato all'entità del diritto riconosciuto (dovendosi applicare, pur sempre, i criteri relativi alle cause di scaglione valore da 5.201,00 a 26.000,00 euro).
Le spese possono liquidarsi, quanto al giudizio di appello, in complessivi euro 4.888,00
(euro 1.134,00 per la fase di studio della controversia;
euro 921,00 per la fase introduttiva del giudizio;
euro 922,00 per la fase di trattazione ed euro 1.911,00 per la fase decisoria), oltre accessori di legge (rimborso forfetario per spese generali, i.v.a. e c.p.a.), in applicazione dei parametri medi della tariffa forense (d.m. n. 55/2014, come modificato dal d.m. n. 147/2022), fatta eccezione per la fase di trattazione/istruttoria, da liquidarsi secondo i parametri minimi, tenuto conto del fatto che l'attività difensiva è stata limitata alla rivalutazione del materiale istruttorio acquisito nel giudizio di primo grado. Essendo ammessa al patrocinio a spese dello Stato, il Parte_1
pagamento, peraltro, dovrà essere effettuato in favore dell'erario, ai sensi dell'art. 133 del d.p.r. n. 115/2002.
Sussistono, inoltre, le condizioni per la declaratoria, ai sensi dell'art. 13, comma 1- quater, del d.P.R. n. 115/2002, dell'obbligo dell'appellante principale, in ragione dell'integrale rigetto dell'impugnazione, di pagare l'ulteriore importo, a titolo di contributo unificato pari a quello per l'impugnazione, sempre che sia dovuto
(accertamento demandato alla Cancelleria;
la risulta ammessa al patrocinio a Pt_1
spese dello Stato).
Conseguono le pronunce di cui al dispositivo.
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P.Q.M.
La Corte d'Appello di Catanzaro, seconda sezione civile, definitivamente decidendo sull'appello proposto da avverso la sentenza del Tribunale di Parte_1
Cosenza n. 108/2022, pubblicata il 22.1.2022, disattesa ogni contraria domanda, istanza o eccezione, così provvede:
- respinge l'appello principale;
- in parziale accoglimento dell'appello incidentale ed in parziale riforma della sentenza impugnata, condanna al pagamento nei confronti di , a CP Parte_1
titolo di risarcimento del danno morale sofferto a causa della condotta illecita descritta in motivazione, della somma di euro 9.000,00 (novemila/00), oltre interessi legali calcolati come in motivazione e, ulteriori interessi legali sulla somma così determinata,
a far data dalla pubblicazione della presente sentenza;
- conferma nel resto la sentenza impugnata;
- condanna al rimborso delle spese del giudizio di appello in favore di CP
, liquidate in euro 4.888,00, oltre i.v.a., c.p.a. e rimborso forfettario Parte_1
come per legge, disponendone il pagamento in favore dell'Erario ex art. 133 del d.p.r.
n. 115/2002;
- dichiara che sussistono i presupposti per porre a carico dell'appellante principale l'obbligo del versamento di un ulteriore contributo unificato pari a quello dovuto l'impugnazione, se dovuto.
Così deciso da remoto, nella camera di consiglio del 22.4.2025
Il Consigliere rel. ed est. Il Presidente
dott. Antonio Rizzuti dott.ssa Carmela Ruberto
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