Sentenza 11 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Locri, sentenza 11/02/2025, n. 197 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Locri |
| Numero : | 197 |
| Data del deposito : | 11 febbraio 2025 |
Testo completo
Sentenza nr. ___________/___________
TRIBUNALE DI LOCRI
SEZIONE CIVILE
Controversie in materia di lavoro e previdenza
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice dott.ssa Maria Fenucci, all'udienza del 11/02/2025, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa iscritta al n. 1958 / 2021 reg.gen.sez.lavoro, e vertente
TRA
(C.F. ), nella qualità di erede Parte_1 C.F._1
di (C.F. ), rappresentato e difeso Persona_1 C.F._2
dall'avv. Francesco Giampaolo, con il quale è elettivamente domiciliato in
Bovalino (RC), Via vico I Crotone, n. 25
Ricorrente
CONTRO
, in persona del legale rappresentante p.t. Controparte_1
Resistente contumace
OGGETTO: indennità sostitutiva di preavviso
Conclusioni: per le parti, come in atti e nel verbale dell'odierna udienza
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 28/06/2021, il ricorrente, come in epigrafe rappresentato e difeso, ha esposto:
- che, in data 03/04/1984, il sig. è stato assunto alle Persona_1
dipendenze dell (ex A.s.l n. Controparte_2
9 di Locri), con la qualifica di operatore socioassistenziale, in virtù di contratto di lavoro a tempo indeterminato;
- che, in data 21/04/2014, il sig. è deceduto in costanza di rapporto Per_1
di lavoro;
- che il decesso del lavoratore subordinato implica l'automatica interruzione del contratto di lavoro per impossibilità sopravvenuta della prestazione;
- che, in particolare, la morte del lavoratore consente ai familiari del medesimo di subentrare nei rapporti economici scaturenti dalla risoluzione del rapporto di lavoro e di ottenere la corresponsione di una indennità, il cui importo risulta dalla somma del TFR e dell'indennità di mancato preavviso;
- che tale indennità deve essere calcolata sulla retribuzione in atto al momento della risoluzione del rapporto, tenendo conto di tutti gli elementi retributivi a carattere continuativo, degli eventuali ratei di tredicesima mensilità e delle altre mensilità aggiuntive;
- che il sig. , dipendente dell' di Persona_1 CP_1 Controparte_1
dal 03/04/1984, percepiva uno stipendio mensile di € 1.665,74;
- che, pertanto, in qualità di erede del sig. , avrebbe Persona_1
dovuto percepire un'indennità pari a € 4.997,22 (ossia, € 1.665,74 stipendio mensile x n. 3 mensilità);
- che grava sul datore di lavoro l'obbligo di erogare l'indennità sostitutiva di preavviso, conformemente a quanto previsto dall'art. 2118 c.c.;
- che ha diritto ad ottenere la corresponsione della somma dovuta a titolo di mancato preavviso per il decesso del sig. . Persona_1 3
Alla luce di quanto esposto, ha formulato le seguenti conclusioni:
“Piaccia all'Ill.mo Tribunale adito, in funzione di giudice del lavoro, respinta ogni contraria istanza, eccezione e difesa: accertare e dichiarare, per i motivi meglio esposti in narrativa, il diritto dell'odierno ricorrente all'attribuzione e riconoscimento dell'indennità sostitutiva del mancato preavviso spettante a seguito del decesso del sig. e per l'effetto condannare Persona_1
l' , in persona del legale Controparte_2
rappresentante p. t, al pagamento della somma di euro 4.997,22 o della somma maggiore o minore ritenuta di giustizia, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria dalla data del dovuto fino all'effettivo soddisfo;
Con vittoria di spese ,diritti ed onorari del giudizio da distrarsi ex art 93 c.p.c in favore del procuratore costituito.”.
Ritualmente instauratosi il contraddittorio, l , Controparte_1
sebbene convenuta in giudizio, non si è costituita.
Con provvedimento del 14/05/2024, questo giudicante ha disposto l'integrazione del contraddittorio nei confronti degli altri aventi diritto e, nella specie, nei confronti del sig. , altro erede del sig. CP_3 [...]
secondo quanto si evince dalla dichiarazione sostitutiva di atto di Per_1
notorietà versata in atti.
All'esito della rituale notifica del ricorso introduttivo, il sig.
[...]
non si è costituito. CP_3
All'udienza odierna, all'esito della discussione orale, il giudice ha deciso, come da sentenza con motivazione contestuale, della quale ha dato lettura.
*** Preliminarmente va ribadita la contumacia dell , Controparte_1
già dichiarata da questo giudicante all'udienza del 08/03/2022.
È vero che la mancata costituzione di una parte in giudizio non equivale ad ammissione dell'esistenza dei fatti dedotti dall'attore a fondamento della propria domanda, non escludendosi il potere-dovere del giudice di accertare se, 4
da parte dell'attore, sia stata data dimostrazione probatoria dei fatti costitutivi e giustificativi della pretesa (Cass. 12.7.2006 n.15777); ciò non di meno, tale condotta processuale costituisce elemento liberamente apprezzabile dallo stesso giudice ai fini della decisione (Cass. 20.2.2006 n.3601).
Nella specie, può certamente affermarsi che il contegno tenuto dalla parte resistente ha contribuito alla costruzione del quadro probatorio.
Parte ricorrente agisce per il conseguimento dell'indennità sostitutiva di preavviso del sig. deceduto in costanza di rapporto di lavoro. Parte_1
L'art. 2118 c.c. stabilisce che: “ [I]. Ciascuno dei contraenti può recedere dal contratto di lavoro a tempo indeterminato, dando il preavviso nel termine e nei modi stabiliti [dalle norme corporative] (1), dagli usi o secondo equità
[21094, 21102, 2121, 2122, 2244; 98 att.].
[II]. In mancanza di preavviso, il recedente è tenuto verso l'altra parte a un'indennità equivalente all'importo della retribuzione che sarebbe spettata per il periodo di preavviso.
[III]. La stessa indennità è dovuta dal datore di lavoro nel caso di cessazione del rapporto per morte del prestatore di lavoro”.
Pertanto, la morte del prestatore di lavoro in costanza di rapporto di lavoro integra una delle ipotesi in cui il datore di lavoro è tenuto a corrispondere l'indennità sostitutiva di preavviso.
La giurisprudenza sembra aver definitivamente superato la tesi della natura risarcitoria dell'indennità di preavviso (sostenuta, ad esempio, da Cass. n.
6406/1992 e Cass. n. 12046/1993) affermandone, a partire da Cass.S.U., n.
7914/1994, la natura retributiva (Cass. n. 13395/1999; Cass. n. 1397/1998; Cass.
n. 1354/1997; Cass. n. 121/1998), con la conseguenza che, sul lavoratore che chieda gli emolumenti retributivi non percepiti, grava l'onere di provare la sussistenza del rapporto di lavoro e di allegare l'inadempimento: una volta ottemperato tale onere, incombe sul datore di lavoro l'onere di provare di aver versato la retribuzione dovuta e, dunque, di aver adempiuto. 5
Infatti, in applicazione dei principi generali in materia di obbligazioni, il creditore che agisca, come nel caso di specie, per l'adempimento deve dare la prova della fonte negoziale o legale del suo diritto e, se previsto, del termine di scadenza, mentre può limitarsi ad allegare l'inadempimento della controparte: sarà il debitore convenuto a dover fornire la prova del fatto estintivo del diritto, costituito dall'avvenuto adempimento (Cassazione civile, SS.UU., sentenza
30/10/2001 n. 13533; Sez. 3, Sentenza n. 826 del 20/01/2015).
Nella specie, il sig. è deceduto in data 21/04/2015, Persona_1
allorquando era dipendente dell di , come si evince dalle CP_1 Controparte_1
certificazioni uniche relative agli anni 2014, 2015 e 2016 versate in atti e dalle buste paga relative agli anni 2013, 2014 e 2015, rilasciate dal datore di lavoro, dalle quali si evince la data di inizio del rapporto.
In particolare, dalla busta paga del mese di aprile 2015, si evince la data di cessazione del rapporto, indicata nel 30 aprile 2015, ossia successivamente e a causa del decesso del sig. , avvenuto il 21 aprile 2015 (come si Persona_1
evince dal certificato di morte versato in atti).
Dinanzi all'allegazione del rapporto di lavoro e della cessazione dello stesso a causa del decesso del prestatore di lavoro, il datore di lavoro, che non si
è costituito in giudizio, non ha provato di aver adempiuto all'obbligazione sullo stesso gravante, relativa al pagamento dell'indennità sostitutiva del preavviso.
Pertanto, il ricorso va accolto, essendo stata dimostrata la spettanza dell'indennità sostitutiva di preavviso in capo al sig. , deceduto Persona_1
in costanza di rapporto di lavoro e non essendo stato dimostrato, dal datore di lavoro, il pagamento della stessa.
Con riferimento alla quantificazione dell'indennità spettante, i conteggi operati da parte ricorrente, non contestati dall'azienda resistente, possono essere accreditati nel corso del presente giudizio, in quanto congrui e coerenti con la documentazione allegata.
Ne discende che l' va condannata a Controparte_1 6
corrispondere, a titolo di indennità sostitutiva di preavviso per il sig.
[...]
, in favore dell'odierno ricorrente, in qualità di erede del sig. Per_1 [...]
, la somma di € 4.997,22, oltre interessi e rivalutazione come per Per_1
legge, dal dovuto al soddisfo.
Le spese di lite, come liquidate in dispositivo, seguono la soccombenza e vanno, dunque poste a carico dell con distrazione Controparte_1
in favore del difensore del ricorrente, dichiaratosi antistatario atteso che la contumacia non esclude la condanna alla refusione delle spese di lite della parte soccombente (Cass. Ordinanza n. 373/2015).
Si giustifica l'applicazione dei minimi tariffari, in ragione dell'assenza di questioni di fatto e di diritto spiccatamente complesse.
P.Q.M.
Il Tribunale di Locri, in funzione di Giudice del Lavoro, definitivamente pronunciandosi sul ricorso proposto da Parte_1
N.R.G. 1958/2021, disattesa ogni contraria istanza, così provvede:
-Dichiara la contumacia dell Controparte_1
- Accoglie il ricorso per quanto di ragione e, per l'effetto, condanna l' in persona del legale rappresentante p.t., a Controparte_1
corrispondere, in favore di nella qualità di erede di Parte_1 [...]
, la somma di € 4.997,22, oltre interessi e rivalutazione come per Per_1
legge, dal dovuto al soddisfo, a titolo di indennità sostitutiva di preavviso del sig. ; Persona_1
- Condanna l in persona del legale Controparte_1
rappresentante p.t., alla refusione delle spese di lite, che liquida in € 1314,00, oltre accessori, come per legge, da distrarsi in favore del difensore del ricorrente, dichiaratosi antistatario.
Locri, 11/02/2025
Il giudice
Dott.ssa Maria Fenucci