Ordinanza cautelare 12 luglio 2018
Sentenza 22 marzo 2022
Ordinanza cautelare 20 gennaio 2023
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Lecce, sez. II, sentenza 22/03/2022, n. 484 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Lecce |
| Numero : | 484 |
| Data del deposito : | 22 marzo 2022 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 22/03/2022
N. 00484/2022 REG.PROV.COLL.
N. 00674/2018 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia
Lecce - Sezione Seconda
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 674 del 2018, proposto da
LA Roma, rappresentata e difesa dall'avvocato Carlo Verusio, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Comune di Ceglie Messapica, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall'avvocato Giovanni De Nigris, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
nei confronti
NA Moro, rappresentata e difesa dall'avvocato Pietro Nacci, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
Sonia Martuci, non costituita in giudizio;
per l'annullamento
della determinazione comunale n. 269 del 24.4.2018 con cui il responsabile dell'Area Pianificazione del Territorio del Comune di Ceglie Messapica approvava la graduatoria definitiva delle assegnazioni alloggi ERP disponibili in ambito comunale, previa riduzione del punteggio in danno della ricorrente comunicata con provvedimento prot. n. 0012929 del 20 aprile 2018 e di ogni altro atto amministrativo, consequenziale e presupposto.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio di: Comune di Ceglie Messapica, NA Moro;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 16 marzo 2022 il dott. Roberto Michele Palmieri e uditi per le parti l’avv. F. Giorgino, in sostituzione dell’avv. G. De Nigris, per il Comune resistente, e l’avv. P. Nacci per la controinteressata;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. La ricorrente ha impugnato la determinazione comunale n. 269 del 24.4.2018, con cui il responsabile dell'Area Pianificazione del Territorio del Comune di Ceglie Messapica ha approvato la graduatoria definitiva delle assegnazioni alloggi ERP disponibili in ambito comunale, previa riduzione del punteggio in danno della ricorrente, comunicata con provvedimento prot. n. 0012929 del 20 aprile 2018.
A sostegno del ricorso, la ricorrente ha dedotto la violazione dell’art. 5 L.R. n. 10/14.
Ha chiesto pertanto l’annullamento dell’atto impugnato, con vittoria delle spese di lite.
Costituitosi in giudizio, il Comune di Ceglie Messapica ha chiesto il rigetto del ricorso, con vittoria delle spese di lite.
Nella camera di consiglio dell’11.7.2018 è stata rigettata la domanda di tutela cautelare.
All’udienza pubblica del 16.3.2022 il ricorso è stato trattenuto in decisione.
2. Con l’unico motivo di gravame, la ricorrente deduce l’illegittima decurtazione di un punto dalla graduatoria provvisoria relativa all’assegnazione degli immobili in esame, in violazione dell’art. 5, punto a16 della L.R. n. 10/14. In particolare, la ricorrente ha dedotto che il canone dell'alloggio abitativo sito nel comune di Gemonio (VA), da lei condotto in locazione, ammonta ad € 300,00 mensili, a fronte di un reddito del nucleo familiare certificato in € 6.207,41 per l'anno 2017, e pertanto entro i limiti (importo del canone maggiore del 30% del reddito mensile) stabiliti dalla suddetta previsione normativa.
Il motivo è infondato.
2.1. L’art. 5, lett. a16) L.R. n. 10/14 (Nuova disciplina per l'assegnazione e la determinazione dei canoni di locazione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica) prevede un punteggio aggiuntivo in favore dei: “ richiedenti che abitino in un alloggio il cui canone locativo incida in misura non inferiore al 30 per cento sul reddito annuo complessivo del nucleo familiare determinato ai sensi del comma 1, lettera e), dell'articolo 3: punti 1 ”.
In relazione ai requisiti per l’assegnazione, l’art. 3 co. 1 lett. b) stabilisce che può conseguire assegnazione di alloggio di edilizia residenziale pubblica: “ chi ha la residenza anagrafica o attività lavorativa esclusiva o principale nel comune o in uno dei comuni compresi nell'ambito territoriale cui si riferisce il bando di concorso, […] ”.
2.2. Alla luce di tale ultima previsione normativa, è pertanto evidente che ha diritto a partecipare al bando il richiedente che abbia la residenza anagrafica o attività lavorativa esclusiva o principale nel comune o in uno dei comuni compresi nell’ambito territoriale cui si riferisce il bando di concorso.
3. Ciò chiarito, emerge dagli atti di causa che, prima della formazione della graduatoria definitiva, la ricorrente non aveva più la residenza anagrafica in Via -OMISSIS-, avendo trasferito la stessa dapprima nel comune di Gemonio (VA) dal 11.03.2017 al 29.08.2017 e, successivamente, nuovamente in Ceglie Messapica alla via -OMISSIS-, presso l’abitazione dei propri genitori, senza corresponsione di alcun canone locativo.
Per tali ragioni, la ricorrente aveva perduto – prima della formazione della graduatoria definitiva – il requisito premiale di cui al citato art. 5 lett. a16 L.R. n. 10/14, letto in combinato disposto con l’art. 3 co. 1 lett. b), non corrispondendo, all’interno del territorio del Comune di Ceglie Messapica, alcun canone di locazione, e men che meno un canone incidente “ in misura non inferiore al 30 per cento sul reddito annuo complessivo del nucleo familiare ”.
Ne consegue che del tutto legittimamente ( rectius : doverosamente) l’Amministrazione le ha decurtato n. 1 punto in graduatoria, avendo la ricorrente perduto il suddetto requisito premiale.
4. Alla luce di tali considerazioni, il ricorso è infondato.
Ne consegue il suo rigetto.
5. Sussistono giusti motivi, legati alla natura delle questioni esaminate, per la compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia Lecce - Sezione Seconda definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo rigetta.
Compensa le spese di lite.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Lecce, nella camera di consiglio del giorno 16 marzo 2022, con l'intervento dei magistrati:
Antonella Mangia, Presidente
Roberto Michele Palmieri, Consigliere, Estensore
Nino Dello Preite, Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Roberto Michele Palmieri | Antonella Mangia |
IL SEGRETARIO