Articolo 122 del Codice del consumo
Articolo 92Articolo 94
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23 ottobre 2005
Art. 122. Colpa del danneggiato 1. Nelle ipotesi di concorso del fatto colposo del danneggiato il risarcimento si valuta secondo le disposizioni dell' articolo 1227 del codice civile .
2. Il risarcimento non e' dovuto quando il danneggiato sia stato consapevole del difetto del prodotto e del pericolo che ne derivava e nondimeno vi si sia volontariamente esposto.
3. Nell'ipotesi di danno a cosa, la colpa del detentore di questa e' parificata alla colpa del danneggiato.
Note all' art. 122 :
- L' art. 1227 del codice civile e' il seguente:
«Art. 1227 (Concorso del fatto colposo del creditore).
- Se il fatto colposo del creditore ha concorso a cagionare il danno, il risarcimento e' diminuito secondo la gravita' della colpa e l'entita' delle conseguenze che ne sono derivate il risarcimento non e' dovuto per i danni che il creditore avrebbe potuto evitare usando l'ordinaria diligenza».
Entrata in vigore il 23 ottobre 2005
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