Articolo 4 della Legge 23 marzo 1958, n. 270
Articolo 3Articolo 5
Versione
25 aprile 1958
Art. 4.
I titoli da valutare sono i seguenti:
a) voto di laurea;
b) servizio militare;
c) titoli accademici o tecnici posseduti in aggiunta al titolo richiesto per l'ammissione al concorso;
d) pubblicazioni di carattere tecnico-scientifico;
e) attivita' professionale eventualmente svolta.
Per la valutazione dei titoli e' assegnato un massimo di 10 punti ripartiti come segue:
4 punti per il titolo indicato alla lettera a);
2 punti per il titolo indicato alla lettera b);
2 punti per i titoli indicati alla lettera c);
1 punto per i titoli indicati alla lettera d);
1 punto per il titolo indicato alla lettera e).
Entrata in vigore il 25 aprile 1958
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