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Sentenza 4 febbraio 2025
Sentenza 4 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Trieste, sentenza 04/02/2025, n. 21 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Trieste |
| Numero : | 21 |
| Data del deposito : | 4 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI TRIESTE
SEZIONE SECONDA CIVILE
Composta dai Signori Magistrati:
Dott. Sergio GORJAN Presidente est.
Dott. Marina VITULLI Consigliere
Dott. Giuliano BERARDI Consigliere
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A Oggetto: nella CAUSA CIVILE in grado d'appello iscritta al n° opposizione a precetto
237 del Ruolo Generale dell'anno 2024.
T R A
– pi –, sedente in Mappano rappresentata Parte_1 P.IVA_1
e difesa dagl'avv. Francesco Fusco e Federico Frignani del foro di
Torino, con domicilio eletto presso lo studio dei difensori in Torino
via Bligny n° 15, giusta procura citata nella citazione datata
8.7.2024;
APPELLANTE
E
– pi –, sedente in Sorso, rappresentata e difesa CP_1 P.IVA_2
dall'avv. Carlotta Giordano del foro di Cuneo, con domicilio eletto in Saluzzo c.so Roma n° 20 presso lo studio del difensore come da mandato indicato nella comparsa depositata il 29.11.2024;
APPELLATA
E
– pi – sedente in – non Controparte_2 P.IVA_3 CP_2
costituito; APPELLATO
Oggetto della causa: opposizione a precetto, appello avverso la sentenza n° 352/24 resa il 13.3.2024 dal Tribunale di Udine.
Causa discussa e decisa all'udienza del 22.1.2025.
CONCLUSIONI Della società appellante: In via principale,
- dichiarare la nullità e/o illegittimità dell'atto opposto;
- annullare l'atto opposto;
In subordine, nella denegata e non creduta ipotesi in cui si ritenga ammissibile ai sensi della L. 160/2019 l'assoggettamento degli impianti de quibus al Canone Unico sia da parte del sia da parte della CP_2 [...] rimettersi alla Corte Costituzionale la questione di legittimità costituzionale Parte_2 dell'articolo 1, commi dal 816 al 828 l. 160/2019 in relazione all'articolo 53 della Costituzione. Per l'effetto
- dichiarare la nullità e/o illegittimità dell'atto opposto;
- annullare l'atto opposto;
In via ulteriormente subordinata, nella denegata e non creduta ipotesi di mancato accoglimento della domanda attorea, contenere la sanzione nel minimo edittale;
In ogni caso, con vittoria di spese, onorari e rimborso forfettario ex art. 15 t.f.
Della società appellata: Respingere l'appello proposto dall' e, Parte_1 conseguentemente, confermare in toto la sentenza n. 352/24 del Tribunale di Udine
In ogni caso Con vittoria di spese, diritti ed onorari oltre CPA e rimborso forfettario come per legge.
Ragioni della decisione in fatto
La quale concessionaria del servizio di riscossione CP_1
coattiva delle entrate tributaria del ebbe a Controparte_2
notificare alla avviso d'accertamento del mancato Parte_1
pagamento del CUP relativo all'anno 2022 in dipendenza dell'installazione di 15 cartelloni pubblicitari stradali – su strada regionale - nell'ambito territoriale del . Controparte_2
La propose opposizione a detto accertamento avanti Parte_1
il Tribunale di Udine poiché non legittimata nella specie la CP_1
ad esigere il Cup e, comunque, la pretesa azionata configurava
[...]
una duplicazione di imposizione sul medesimo presupposto tributario. Il Tribunale friulano adito, all'esito della trattazione istruttoria della questione consistita in acquisizione di documenti, ebbe a rigettare l'opposizione svolta.
Avverso la sentenza resa dal Giudice udinese interpone appello la
, svolgendo le seguenti puntuali censure: Parte_1
il primo Giudice è incorso nella violazione della disposizione ex art 12 preleggi poiché ha adottato interpretazione “storica “ del disposto vigente di legge in contrasto con le indicazioni desumibili dal tenore letterale del testo di legge e con l'insegnamento già
reso da altri Giudici di merito;
il Tribunale non ha osservato quanto disposto dall'art 1 comma
816 legge 160/2019 e dall'art 23 Cost. in quanto la titolarità a richiedere il Canone Unico Patrimoniale consegue alla proprietà
sulla strada dove è installato con abrogazione dell'imposta comunale ex d.lgs. 507/93;
il Giudice friulano ha erroneamente interpretato la norma ex art
1 comma 819 legge 160/19 posto che detta disposizione non prevede affatto un tributo per l'occupazione ed uno per la diffusione pubblicitaria, riesumando la precedente disciplina, invece innovata dalla citata legge che non individua più il come l'unico CP_2
soggetto destinatario del corrispettivo correlato alla diffusione pubblicitaria;
erroneamente, poi, il Tribunale conferma il proprio errore,
dianzi indicato, richiamando la norma ex art 1 comma 817 legge
160/19, come ritengono altri Giudici di merito, posto che la conservazione del gettito tributario va correlata con la possibilità
di rimodulazione della tariffa e, non già, con il puro mantenimento della tassazione su tutte le insegne pubblicitarie apposte nel territorio comunale;
il Giudice udinese ha errato anche nell'interpretazione del disposto ex art 1 comma 835 legge 160/19, posto che il CUP ha natura di entrata quale corrispettivo per la concessione all'installazione del cartellone pubblicitario, sicché il titolare del diritto a riscuotere detto corrispettivo è l'Ente che rilascia detta concessione.
Resiste la , chiedendo il rigetto del gravame. CP_1
All'udienza del 23 dicembre 2024 si costituiva il contraddittorio avanti l'Istruttore ed era dichiarata la contumacia del CP_2
, regolarmente vocato ma non costituitosi.
[...]
Quindi l'Istruttore, ritenuta la causa definibile ex art 352 cod.
proc. civ., ha fatto precisare le conclusioni alle parti e rimesse le stesse avanti il Collegio per la decisione.
All'udienza del 22.1.2025 le parti, depositate le scritture difensive finali, hanno pertrattato la questione che il Collegio
definiva nella susseguente camera di consiglio come illustrato nella presente sentenza.
In diritto
L'originaria opposizione all'atto di accertamento, spiccato dalla
, svolta dalla ha fondamento giuridico e va CP_1 Parte_1
accolta con conseguente integrale riforma della sentenza impugnata.
A ragione la società appellante ha dedotto, sotto vari profili,
errore del primo Giudice in ordine all'interpretazione delle norme poste dalla legge 160/19, in quanto questi ne ha sostanzialmente postulato una continuità con la pregressa disciplina in materia di
Tosap ed imposta di pubblicità, posta dal d.lgs. 507/93. Viceversa la nuova normativa ha carattere innovativo proprio con relazione all'individuazione dell'ambito territoriale di sua applicazione.
Difatti mentre il disposto ex art 1 d.lgs. 507/93 correlava il pagamento della tassa in materia di apposizione di mezzi di diffusione pubblicitaria alla sua effettuazione nell'ambito del territorio comunale, la disposizione ex art 1 comma 816 legge 160/19,
in collegamento con la norma ex comma 818 citata legge, limita la legittimazione del ad escutere il corrispettivo per la CP_2
diffusione pubblicitaria lungo le strade – non in sua proprietà -
in relazione ai centri abitati.
La Suprema Corte – Cass. sez. 1 n° 6336/96 - ha avuto modo di individuare detto concetto con il richiamo al disposto ex art 2 del
Codice della Strada – raggruppamento di case segnalate da apposito cartello stradale – sicché la nuova norma in tema di corrispettivo per la pubblicità limita l'esazione a favore dei Comuni – con popolazione superiore a 10 mila abitanti - al solo tratto di strada non comunale di attraversamento dei “ centri abitati “ e non già per la sola circostanza fattuale che detta strada è sita sul territorio amministrativo comunale.
Rimangono così esclusi i tratti di strada non di proprietà comunale siti all'esterno dei centri abitati, come nella specie quelli in cui sono stati allogati i 15 cartelloni pubblicitari oggetto dell'accertamento opposto in questa causa – la strada è di proprietà
regionale che ha regolarmente rilasciato la concessione all'uso pubblicitario -.
Non appare dirimente il richiamo al principio della neutralità
afferente il gettito della tassa avente natura di corrispettivo,
disposto ex art 1 comma 817, posto che il risultato non necessariamente può raggiungersi con il solo mantenimento della pregressa disciplina, ma pure con la – anche - indicata rimodulazione tariffaria.
Inoltre va notato come la norma ex art 1 comma 819 della citata legge disciplina le due precedenti tasse - la lett. a) l'ex Tosap –
occupazione spazio pubblico – e la lett. B) l'ex tributo afferente i messaggi pubblicitari con la specifica previsione che, in detta ultima ipotesi, il canone compensa anche l'occupazione del suolo pubblico.
E significativamente la disposizione ex lett. b) solo con riguardo al mezzo pubblicitario apposto in area privata, ma visibile da luogo pubblico, opera cenno al “ territorio comunale “ ossia prescinde dal limite del “ centro abitato ” previsto invece per la pubblicità
apposte lungo le strade pubbliche.
Dunque in effetti le disposizioni portate nella legge 160/19 in tema di contributo afferente la pubblicità vanno valutate nella loro portata normativa in relazione a quanto dettato dalla fonte legislativa vigente e non anche con richiamo alla pregressa disciplina, appositamente abrogata e sostituita, come erroneamente
- ad opinione di questa Corte – fatto dal Giudice friulano.
Attesa la novità della materia e l'esistenza di difforme interpretazione giurisprudenziale reputa la Corte d'avvalersi della facoltà, ex art 92 cod. proc. civ., di compensare tra le parti le spese di ambedue in gradi del giudizio.
P. Q. M.
La Corte d'Appello di Trieste,
definitivamente pronunziando, contrariis rejectis
accoglie l'appello proposto dalla con la citazione datata Parte_1
8.7.2024, e per l'effetto in integrale riforma della sentenza n° 352/24 resa il 13.3.2024 dal Tribunale di
Udine,
accoglie l'opposizione spiegata dalla società appellante avverso l'avviso d'accertamento spiccato dalla e notificato il CP_1
13.7.2022, che annulla.
Compensa tra le parti le spese di ambedue i gradi del giudizio.
Così deliberato in Trieste nella camera di consiglio del 22 gennaio
2025.
Il Presidente est.
Sergio Gorjan
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI TRIESTE
SEZIONE SECONDA CIVILE
Composta dai Signori Magistrati:
Dott. Sergio GORJAN Presidente est.
Dott. Marina VITULLI Consigliere
Dott. Giuliano BERARDI Consigliere
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A Oggetto: nella CAUSA CIVILE in grado d'appello iscritta al n° opposizione a precetto
237 del Ruolo Generale dell'anno 2024.
T R A
– pi –, sedente in Mappano rappresentata Parte_1 P.IVA_1
e difesa dagl'avv. Francesco Fusco e Federico Frignani del foro di
Torino, con domicilio eletto presso lo studio dei difensori in Torino
via Bligny n° 15, giusta procura citata nella citazione datata
8.7.2024;
APPELLANTE
E
– pi –, sedente in Sorso, rappresentata e difesa CP_1 P.IVA_2
dall'avv. Carlotta Giordano del foro di Cuneo, con domicilio eletto in Saluzzo c.so Roma n° 20 presso lo studio del difensore come da mandato indicato nella comparsa depositata il 29.11.2024;
APPELLATA
E
– pi – sedente in – non Controparte_2 P.IVA_3 CP_2
costituito; APPELLATO
Oggetto della causa: opposizione a precetto, appello avverso la sentenza n° 352/24 resa il 13.3.2024 dal Tribunale di Udine.
Causa discussa e decisa all'udienza del 22.1.2025.
CONCLUSIONI Della società appellante: In via principale,
- dichiarare la nullità e/o illegittimità dell'atto opposto;
- annullare l'atto opposto;
In subordine, nella denegata e non creduta ipotesi in cui si ritenga ammissibile ai sensi della L. 160/2019 l'assoggettamento degli impianti de quibus al Canone Unico sia da parte del sia da parte della CP_2 [...] rimettersi alla Corte Costituzionale la questione di legittimità costituzionale Parte_2 dell'articolo 1, commi dal 816 al 828 l. 160/2019 in relazione all'articolo 53 della Costituzione. Per l'effetto
- dichiarare la nullità e/o illegittimità dell'atto opposto;
- annullare l'atto opposto;
In via ulteriormente subordinata, nella denegata e non creduta ipotesi di mancato accoglimento della domanda attorea, contenere la sanzione nel minimo edittale;
In ogni caso, con vittoria di spese, onorari e rimborso forfettario ex art. 15 t.f.
Della società appellata: Respingere l'appello proposto dall' e, Parte_1 conseguentemente, confermare in toto la sentenza n. 352/24 del Tribunale di Udine
In ogni caso Con vittoria di spese, diritti ed onorari oltre CPA e rimborso forfettario come per legge.
Ragioni della decisione in fatto
La quale concessionaria del servizio di riscossione CP_1
coattiva delle entrate tributaria del ebbe a Controparte_2
notificare alla avviso d'accertamento del mancato Parte_1
pagamento del CUP relativo all'anno 2022 in dipendenza dell'installazione di 15 cartelloni pubblicitari stradali – su strada regionale - nell'ambito territoriale del . Controparte_2
La propose opposizione a detto accertamento avanti Parte_1
il Tribunale di Udine poiché non legittimata nella specie la CP_1
ad esigere il Cup e, comunque, la pretesa azionata configurava
[...]
una duplicazione di imposizione sul medesimo presupposto tributario. Il Tribunale friulano adito, all'esito della trattazione istruttoria della questione consistita in acquisizione di documenti, ebbe a rigettare l'opposizione svolta.
Avverso la sentenza resa dal Giudice udinese interpone appello la
, svolgendo le seguenti puntuali censure: Parte_1
il primo Giudice è incorso nella violazione della disposizione ex art 12 preleggi poiché ha adottato interpretazione “storica “ del disposto vigente di legge in contrasto con le indicazioni desumibili dal tenore letterale del testo di legge e con l'insegnamento già
reso da altri Giudici di merito;
il Tribunale non ha osservato quanto disposto dall'art 1 comma
816 legge 160/2019 e dall'art 23 Cost. in quanto la titolarità a richiedere il Canone Unico Patrimoniale consegue alla proprietà
sulla strada dove è installato con abrogazione dell'imposta comunale ex d.lgs. 507/93;
il Giudice friulano ha erroneamente interpretato la norma ex art
1 comma 819 legge 160/19 posto che detta disposizione non prevede affatto un tributo per l'occupazione ed uno per la diffusione pubblicitaria, riesumando la precedente disciplina, invece innovata dalla citata legge che non individua più il come l'unico CP_2
soggetto destinatario del corrispettivo correlato alla diffusione pubblicitaria;
erroneamente, poi, il Tribunale conferma il proprio errore,
dianzi indicato, richiamando la norma ex art 1 comma 817 legge
160/19, come ritengono altri Giudici di merito, posto che la conservazione del gettito tributario va correlata con la possibilità
di rimodulazione della tariffa e, non già, con il puro mantenimento della tassazione su tutte le insegne pubblicitarie apposte nel territorio comunale;
il Giudice udinese ha errato anche nell'interpretazione del disposto ex art 1 comma 835 legge 160/19, posto che il CUP ha natura di entrata quale corrispettivo per la concessione all'installazione del cartellone pubblicitario, sicché il titolare del diritto a riscuotere detto corrispettivo è l'Ente che rilascia detta concessione.
Resiste la , chiedendo il rigetto del gravame. CP_1
All'udienza del 23 dicembre 2024 si costituiva il contraddittorio avanti l'Istruttore ed era dichiarata la contumacia del CP_2
, regolarmente vocato ma non costituitosi.
[...]
Quindi l'Istruttore, ritenuta la causa definibile ex art 352 cod.
proc. civ., ha fatto precisare le conclusioni alle parti e rimesse le stesse avanti il Collegio per la decisione.
All'udienza del 22.1.2025 le parti, depositate le scritture difensive finali, hanno pertrattato la questione che il Collegio
definiva nella susseguente camera di consiglio come illustrato nella presente sentenza.
In diritto
L'originaria opposizione all'atto di accertamento, spiccato dalla
, svolta dalla ha fondamento giuridico e va CP_1 Parte_1
accolta con conseguente integrale riforma della sentenza impugnata.
A ragione la società appellante ha dedotto, sotto vari profili,
errore del primo Giudice in ordine all'interpretazione delle norme poste dalla legge 160/19, in quanto questi ne ha sostanzialmente postulato una continuità con la pregressa disciplina in materia di
Tosap ed imposta di pubblicità, posta dal d.lgs. 507/93. Viceversa la nuova normativa ha carattere innovativo proprio con relazione all'individuazione dell'ambito territoriale di sua applicazione.
Difatti mentre il disposto ex art 1 d.lgs. 507/93 correlava il pagamento della tassa in materia di apposizione di mezzi di diffusione pubblicitaria alla sua effettuazione nell'ambito del territorio comunale, la disposizione ex art 1 comma 816 legge 160/19,
in collegamento con la norma ex comma 818 citata legge, limita la legittimazione del ad escutere il corrispettivo per la CP_2
diffusione pubblicitaria lungo le strade – non in sua proprietà -
in relazione ai centri abitati.
La Suprema Corte – Cass. sez. 1 n° 6336/96 - ha avuto modo di individuare detto concetto con il richiamo al disposto ex art 2 del
Codice della Strada – raggruppamento di case segnalate da apposito cartello stradale – sicché la nuova norma in tema di corrispettivo per la pubblicità limita l'esazione a favore dei Comuni – con popolazione superiore a 10 mila abitanti - al solo tratto di strada non comunale di attraversamento dei “ centri abitati “ e non già per la sola circostanza fattuale che detta strada è sita sul territorio amministrativo comunale.
Rimangono così esclusi i tratti di strada non di proprietà comunale siti all'esterno dei centri abitati, come nella specie quelli in cui sono stati allogati i 15 cartelloni pubblicitari oggetto dell'accertamento opposto in questa causa – la strada è di proprietà
regionale che ha regolarmente rilasciato la concessione all'uso pubblicitario -.
Non appare dirimente il richiamo al principio della neutralità
afferente il gettito della tassa avente natura di corrispettivo,
disposto ex art 1 comma 817, posto che il risultato non necessariamente può raggiungersi con il solo mantenimento della pregressa disciplina, ma pure con la – anche - indicata rimodulazione tariffaria.
Inoltre va notato come la norma ex art 1 comma 819 della citata legge disciplina le due precedenti tasse - la lett. a) l'ex Tosap –
occupazione spazio pubblico – e la lett. B) l'ex tributo afferente i messaggi pubblicitari con la specifica previsione che, in detta ultima ipotesi, il canone compensa anche l'occupazione del suolo pubblico.
E significativamente la disposizione ex lett. b) solo con riguardo al mezzo pubblicitario apposto in area privata, ma visibile da luogo pubblico, opera cenno al “ territorio comunale “ ossia prescinde dal limite del “ centro abitato ” previsto invece per la pubblicità
apposte lungo le strade pubbliche.
Dunque in effetti le disposizioni portate nella legge 160/19 in tema di contributo afferente la pubblicità vanno valutate nella loro portata normativa in relazione a quanto dettato dalla fonte legislativa vigente e non anche con richiamo alla pregressa disciplina, appositamente abrogata e sostituita, come erroneamente
- ad opinione di questa Corte – fatto dal Giudice friulano.
Attesa la novità della materia e l'esistenza di difforme interpretazione giurisprudenziale reputa la Corte d'avvalersi della facoltà, ex art 92 cod. proc. civ., di compensare tra le parti le spese di ambedue in gradi del giudizio.
P. Q. M.
La Corte d'Appello di Trieste,
definitivamente pronunziando, contrariis rejectis
accoglie l'appello proposto dalla con la citazione datata Parte_1
8.7.2024, e per l'effetto in integrale riforma della sentenza n° 352/24 resa il 13.3.2024 dal Tribunale di
Udine,
accoglie l'opposizione spiegata dalla società appellante avverso l'avviso d'accertamento spiccato dalla e notificato il CP_1
13.7.2022, che annulla.
Compensa tra le parti le spese di ambedue i gradi del giudizio.
Così deliberato in Trieste nella camera di consiglio del 22 gennaio
2025.
Il Presidente est.
Sergio Gorjan