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Sentenza 25 settembre 2025
Sentenza 25 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Pescara, sentenza 25/09/2025, n. 978 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Pescara |
| Numero : | 978 |
| Data del deposito : | 25 settembre 2025 |
Testo completo
N. 978/2022 R.G.
TRIBUNALE ORDINARIO di PESCARA
RESPONSABILITA' AQUILIANA E ALTRO CIVILE
VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 978/2022
Oggi 25 settembre 2025 alle ore 9,40 innanzi al dott. Lorella Scelli, sono comparsi:
Il procuratore di parte attrice chiede che la causa sia trattenuta a decisione e chiede che il Tribunale adito voglia
– In via istruttoria ammettere il teste cosi come richiesto e articolato nelle Testimone_1 memorie ex art. 183 comma VI n. 2 e come ammesso dal primo giudice;
– Nel merito
1)Affermare la responsabilità del nella produzione del sinistro per cui è causa e per Controparte_1
l'effetto:
2) condannare il al risarcimento dei danni subiti dall'attrice e quantificati in € Controparte_1
15,000/00 cosi come documentato dalle fatture n. 21/1298 del 07.12.21 e n. 22/520 del 25.05.22 della ditta Papa Auto;
3) Condannare il al pagamento del danno da fermo tecnico subito dall'attrice e da Controparte_1 valutarsi in via equitativa dal giudicante.
Con vittoria di spese e competenze di giudizio.
Sono presenti per gli Avv.ti Pietromartire e Di Berardino le quali precisano le proprie CP_2 conclusioni riportandosi alla comparsa di costituzione e risposta insistendo per l'accoglimento di quanto ivi rassegnato da intendersi come ritrascritto nelle presenti note. è del tutto estranea CP_2 agli accadimenti denunciati da parte attrice in quanto la sua competenza afferisce alla gestione del
Sistema Idrico Integrato che non contempla la canalizzazione delle acque piovane. Invece, è ormai acclarato che, i danni asseritamente riportati dall'autovettura condotta dal Sig. sono Testimone_1 da ascrivere proprio alla carenza di illuminazione del tratto di strada oggetto del sinistro ed alle condizioni climatiche, come dai dati pluviometrici depositati, che, comunque, avrebbero dovuto consigliare una guida più cauta. Il contratto di servizio del 10.12.2015 all'art. 6, comma 8, esclude, che pagina 1 di 11 la sola possa essere ritenuta responsabile in via esclusiva per le acque meteoriche, prevedendo CP_2 forme di collaborazione per la gestione delle acque piovane proprio con l'ente civico interessato nel caso di fognatura mista. Il avrebbe dovuto realizzare una condotta idrica deputata Controparte_1 alla canalizzazione delle acque piovane e ciò non ha fatto.
L'avv. Capobianco chiede il rigetto delle avverse domande si riporta alle conclusioni versate in atti e chiede che la causa venga spedita a decisione con vittoria di spese e competenze del giudizio.
Il Giudice fa presente che si ritirerà in camera di consiglio per la decisione all'esito della trattazione delle ulteriori cause dell'odierna udienza e autorizza alle ore 10,12 i predetti difensori ad allontanarsi, evidenziando che sarà data lettura della sentenza anche in loro assenza;
tornata in udienza all'esito della camera di consiglio alle ore 17,40 il Giudice dott.ssa Lorella Scelli pronuncia ex art. 281 sexies c.p.c. la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. 978/2022 r.g., vertente tra
(P.I. ), con sede in Cepagatti (PE) alla via Nazionale Adriatica Km 51 355 Parte_1 P.IVA_1
s.n. in persona del legale rappresentante pro - tempore rappresentata e difesa Parte_2 dall'avv. Aurelia Di Nunzio
ATTRICE
e
(P.I. ) con sede legale in alla Piazza Italia n. 1, in Controparte_1 P.IVA_2 CP_1 persona del Sindaco pro-tempore, Avv. Carlo Masci, rappresentato e difeso dall'avv. Antonio
Capobianco
CONVENUTO
nonchè
in house providing (C.F. , in persona dell'Ing. in CP_2 P.IVA_3 Controparte_3 qualità di Presidente del Consiglio di Amministrazione e legale rappresentante pro-tempore con sede legale in via Maestri del Lavoro d'Italia, 81 a ed ivi elettivamente domiciliata presso CP_1
l'Ufficio Legale degli Avv.ti Nicolina Pietromartire e Anna Maria Di Berardino pagina 2 di 11 TERZA CHIAMATA
CONCLUSIONI
Come in atti.
Premesso:
Con atto di citazione del 04.03.2022 la società conveniva in giudizio, dinanzi Parte_1 all'intestato Tribunale, il ad oggetto di sentire accogliere le seguenti conclusioni: Controparte_1 dichiarare la responsabilità del per i fatti di cui è causa e per l'effetto Controparte_1 condannare il al risarcimento dei danni subiti dall'attrice e quantificati in € Controparte_1
16.520,61 più IVA oltre al danno da fermo tecnico nella misura che verrà accertata nel corso del giudizio o quella minore o maggiore ritenuta di giustizia dal giudicante.
Con vittoria di spese e competenze di giudizio.
Parte attorea precisava che socio della il giorno 08.10.2021 alle ore Testimone_1 Parte_1
04:00 circa, era alla guida dell'autovettura Ford Ranger targata FL587EH, di proprietà dell'attrice e percorreva, in , la via Caravaggio di con direzione di marcia Montesilvano-Pescara; CP_1 CP_1 giunto in prossimità dell'intersezione con via Antonio Paoloemilio, transitava sul tombino posto nel mezzo della corsia direzione , il cui coperchio fuoriusciva dalla sede determinando lo scoppio CP_1 del pneumatico posteriore destro dell'autovettura stessa cosicchè, il predetto mezzo, sbandava e l'autovettura e terminava il proprio percorso urtando con la parte anteriore del muro di contenimento della ferrovia che costeggia la strada.
Evidenziava che: l'autovettura riportava danni all'asse posteriore e alla parte anteriore del veicolo;
sul posto era intervenuta la Polizia Stradale la quale, effettuati i necessari rilievi, accertava che: a) il coperchio del tombino, ritrovato a circa cinque metri dalla sua sede, non era ben assicurato tanto che una volta riposizionato sobbalzava ad ogni passaggio di autovettura;
2) benché la strada fosse munita di impianto di pubblica illuminazione, lo stesso non era funzionante e la visibilità era scarsa.
Precisava che, al fine di evitare ulteriori incidenti, il personale della locale Questura rimaneva a controllare la viabilità in attesa dell'intervento degli operai del Comune debitamente avvisato.
Si costituiva il il quale per quanto qui interessa, eccepiva l'improcedibilità Controparte_1 dell'azione per omesso esperimento del tentativo obbligatorio di negoziazione assistita.
pagina 3 di 11 Con riferimento all'an debeatur sosteneva che la descrizione della dinamica risulta scarna e priva di alcun dettaglio capace di corroborare la veridicità delle dichiarazioni rese, laddove i rilievi eseguiti dai militi sopraggiunti, non chiariscono quale sia stata la reale causa del sinistro.
Con riferimento poi alla dinamica del sinistro ricostruita dagli agenti della Polizia locale sosteneva che la stessa è frutto di una elaborazione presuntiva in quanto i predetti non erano stati presenti durante la dinamica del sinistro.
Evidenziava la sussistenza del caso fortuito ravvisabile sia nella improvvisa quanto imprevedibile apertura del tombino, sia nel comportamento colposo del conducente del veicolo il quale non aveva adottato una condotta adeguata alle condizioni metereologiche attesa la presenza di copiosa pioggia che si riversava sul luogo del sinistro e l'assenza dell'illuminazione artificiale, elementi questi idonei a recidere il nesso causale necessario ai fini del perfezionamento della fattispecie invocata.
Con riferimento al quantum eccepiva che la richiesta avanzata fosse del tutto spropositata e palesemente eccessiva rispetto all'effettiva consistenza dei danni in quanto, per un verso, per la valutazione dei danni andava verificato lo stato di usura delle diverse componenti del veicolo e, per altro verso il perito incaricato, dell'Ing. per la stima dei danni, CP_4 Persona_1 aveva concluso la propria relazione riconoscendo un importo complessivo, al netto dell'IVA, di €
13.358,22.
Chiariva per pacifica giurisprudenza che, peraltro, l'imposta non vada versata nel caso in cui il beneficiario del pagamento a titolo risarcitorio possa portare in detrazione la relativa imposta.
Infine chiedeva che fosse disposto il differimento dell'udienza ex art. 269 c.p.c. al fine di chiamare in causa l' ( ) in quanto il sistema di Controparte_5 Controparte_6 collegamento delle acque fognarie presente sull'intero territorio comunale risulta gestito dall' CP_2 in virtù di una convenzione di affidamento del servizio idrico integrato che è regolamentata da
[...] apposito disciplinare tecnico (Delibera ATO n. 8 del 30.05.2005, regolata dalla convenzione sottoscritta in data 10.12.2015 fra l'ATO n. 4 del Pescarese (oggi e l' con scadenza Pt_3 CP_2
31.12.2027).
Si costituiva in giudizio l' in house providing, quale terza chiamata in causa la quale CP_2 eccepiva quanto segue:
1) spetta all'ente preposto alla manutenzione provvedere in tal senso con conseguente sua presumibile responsabilità ex art. 2051 c.c. per i danni causati dalla particolare conformazione della strada o delle sue pertinenze salvo provare il caso fortuito;
pagina 4 di 11 2) il conducente della Ford Ranger doveva ben rendersi conto dello stato del manto stradale che stava percorrendo essendo i fatti di causa avvenuti il giorno 08 ottobre 2021, in condizioni atmosferiche avverse con poca visibilità ambientale a causa della forte precipitazione piovosa di quel giorno come da certificato allegato da dove si evince che in quel giorno sulla città di il livello di CP_7 CP_1 precipitazione aveva raggiunto i 38,6 mm.;
3) il mancato funzionamento della pubblica illuminazione come accertato dalla Polizia Stradale è CP_ imputabile all custode della strada sia in forza del dettato di cui all'art. 24 del codice della strada sia in forza del Decreto Ministeriale del 05.11.2001;
4) il quantum della pretesa in quanto inammissibile, infondata e priva di riscontro rispetto all'effettivo valore del bene.
Precisava che se il tratto di strada fosse stato correttamente illuminato il insieme ad una Tes_1 condotta di guida più consona alle avverse condizioni meteo, avrebbe potuto evitare il sinistro.
Osservava inoltre che se il tombino si è scoperchiato significa che vi è stato un afflusso di acqua talmente forte da provocarne lo “scoppio”.
Sosteneva inoltre che, in forza del contratto di servizio del 10.12.2015, con il quale l' n. 2 Pt_3 affidava alla la gestione del servizio idrico integrato, che è quello applicabile ratione CP_2
Contr temporis alla fattispecie, stante l'attività della società riguardante “l'insieme dei servizi pubblici di captazione, adduzione e distribuzione di acqua ad usi civili di fognatura e di depurazione delle acque reflue” (art. 141, comma 2, D. Lgs. n. 152/2006) discende il discrimine sulla competenza delle acque: il trattamento di quelle reflue è in capo all'ente gestore mentre il trattamento di quelle bianche (pioggia) è in capo al CP_1
Istruita la causa a mezzo prove testimoniali, la stessa giungeva a decisione previo deposito di note Contr illustrative da parte dei rispettivi procuratori ad eccezione dell .
Considerato:
A)Con riferimento all'an debeatur
Preliminarmente con riferimento alla eccepita improcedibilità dell'azione per omesso esperimento del tentativo obbligatorio di negoziazione assistita, parte attrice in ottemperanza alla condizione di procedibilità e a quanto disposto nel corso dell'udienza del 19.10.2022 ha depositato, l'08.03.2023 la seguente documentazione: invito alla negoziazione assistita inviata a mezzo pec il 27.10.22; mancata adesione del del 16.11.22; adesione dell' in house providing del Controparte_1 CP_2
16.11.22; verbale di mancato accordo. pagina 5 di 11 Conseguentemente l'eccezione è stata superata.
E' noto che la fattispecie di cui all'art. 2051 c.c., nell'ambito della quale si prestano ad essere inquadrati i fatti di cui alla presente causa, individua un'ipotesi di responsabilità oggettiva e non una presunzione di colpa essendo sufficiente, per l'applicazione della stessa, la sussistenza del rapporto di custodia tra il responsabile e la cosa che ha dato luogo all'evento lesivo (Cass. 30.10.2008 n. 26051).
Perché tale responsabilità possa configurarsi in concreto, dunque, è sufficiente che sussista il nesso causale tra la cosa in custodia ed il danno arrecato, senza che rilevi, al riguardo, la condotta del custode e l'osservanza o meno di un obbligo di vigilanza, per cui tale tipo di responsabilità è esclusa solo dal caso fortuito, fattore che attiene non già ad un comportamento del responsabile, bensì al profilo causale dell'evento, riconducibile, non alla cosa (che ne è fonte immediata) ma ad un elemento esterno, recante i caratteri dell'oggettiva imprevedibilità ed inevitabilità e che può essere costituito anche dal fatto del terzo o dello stesso danneggiante (Cass.
6.7.2006 n. 15383).
Nella fattispecie sono intervenuti gli agenti della Polizia stradale, ufficio infortunistica, (cfr . all. 2 all'atto di citazione) i quali hanno ricostruito la dinamica del sinistro secondo quanto segue: “Il giorno
08.10.2021, allle ore 4,00 circa, conducente del veicolo, autocarro Ford Ranger tg. Testimone_1
FL587EH, percorreva via Caravaggio con direzione di marcia Montesilvano- Pescara, tratto di strada rettilineo a doppio senso di marcia, divisa da striscia di mezzeria longitudinale continua. Giunto in prossimità dell'intersezione con via Antonio Paoloemilio, ove al centro della corsia direzione , CP_1
è posto un tombino della fogna, nel passare su di esso, il tombino fuoriusciva dalla sede provocando lo scoppio del pneumatico posteriore destro, facendo perdere il controllo del veicolo al conducente che terminava la corsa urtando con la parte anteriore sul muro della ferrovia che costeggia la strada.
Dopo l'urto il conducente per ragioni di viabilità spostava il veicolo nel sottopassaggio di via Antonio
Paoloemilio. L'urto di grave entità si concretizzava sull'asse posteriore e nella parte anteriore del veicolo. Il conducente del veicolo, alla nostra richiesta se avesse bisogno di cure mediche, Tes_1 riferiva espressamente di stare bene e di non aver riportato alcuna lesione. Il veicolo, parzialmente marciante, veniva affidato al conducente che provvedeva a far intervenire un soccorso stradale per il recupero. Si precisa che sul luogo del sinistro non vi erano tracce di frenata e l'illuminazione pubblica presente ma non funzionante. Giova precisare che il tombino, sbalzato fuori dalla sede, veniva recuperato a circa 5 metri dalla sede e dopo averlo riposizionato, si accertava che lo stesso non era ben assicurato e ad ogni passaggio di autovetture, lo stesso sobbalzava perché non fissato bene,
pagina 6 di 11 pertanto per evitare ulteriori incidenti veniva effettuata viabilità da altro personale della locale
Questura in attesa di operai del Comune”.
La predetta relazione è stata confermata rispettivamente sia dall'intendente della Polizia di Stato, in servizio presso la Questura di , , indifferente, nel corso dell'udienza del CP_1 Testimone_2
15.03.2024 sia dal teste indifferente, agente scelto della Questura di nel corso Testimone_3 CP_1 dell'udienza del 20.11.2024.
Dall'analisi della documentazione in atti e precisamente dalla predetta relazione e dalla perizia redatta dal tecnico di fiducia incaricato dal comune di (cfr. all. 2 comparsa di costituzione del CP_1 con riproduzione fotografica) viene precisato rispettivamente nel primo documento Controparte_1 che “il tombino non era fissato bene” e, nel secondo, che il “tombino fosse privo di gancio di bloccaggio”.
Inoltre nella relazione elaborata dalla polizia stradale si evidenzia che la visibilità era scarsa (erano le
4:00 di notte) e l'illuminazione era insufficiente, poiché pur presente il relativo impianto, lo stesso non era funzionante.
Ne consegue che era onere del provvedere alla vigilanza e manutenzione sia della Controparte_1 via in parola sia del relativo tombino ivi insistente in quanto un tombino non fissato costituisce per il conducente di un veicolo una situazione di pericolo imprevedibile.
Nessun dubbio, permane, peraltro, in ordine all'accadimento del fatto dedotto in citazione, posto che esso non risulta contestato da parte di nessuno dei due enti convenuti.
In particolare, l'amministrazione comunale adduce l'imprevedibile apertura del tombino e il Contr comportamento colposo del conducente quali elementi idonei a recidere il nesso causale. L' invece, sostiene, per un verso che il tombino si sarebbe scoperchiato a causa di un afflusso di acqua talmente forte da provocarne lo scoppio e di cui la stessa non può essere ritenuta responsabile in quanto non ha competenza sulle acque piovane e, per altro verso, che il sinistro non si sarebbe verificato sia qualora il tratto di strada fosse stato correttamente illuminato dal comune, sia qualora il avesse Tes_1 adottato una condotta di guida consona allo stato dei luoghi.
Nel caso di specie, invero, era onere del dimostrare che il fatto si è verificato in assenza di CP_1 colpa del custode, nonostante avesse adottato tutte le cautele necessarie ad evitarlo, in conseguenza di un fatto fortuito. Dimostrazione, questa, che non è stata fornita da nessuno dei due Enti convenuti essendo la loro difesa concretata, piuttosto, nell'imputare vicendevolmente l'uno convenuto all'altro, non accertando né l'uno né l'altro le cause che avrebbero determinato l'anomalia del tombino pagina 7 di 11 considerando che non è stato provato se la stessa possa essere imputata alla pressione dei gas sottostanti o alla pioggia che si era riversata sulla strada.
Infatti entrambi si sono limitati ad addurre una mera supposizione delle cause che avrebbero determinato l'effetto dell'apertura del tombino e, peraltro, non è possibile assumere con certezza che, in assenza dell'evento atmosferico, non si sarebbe verificato il sinistro in quanto non è stata fornita alcuna prova in tal senso, anzi dalla documentazione in atti risulta un tombino privo di gancio di bloccaggio circostanza questa, che esula da ogni evento estraneo alla sua conformazione.
Ed invero, al riguardo, nell'ipotesi in esame, mentre è sufficiente all'attore provare che il dan-no lamentato derivi dalla cosa da altri custodita, senza necessità di provare, altresì, la condotta commissiva od omissiva del custode produttrice del danno, compete invece a quest'ultimo, l'onere della prova del caso fortuito (Cass.
4.12.1995 n. 12500).
Nessuna prova di evento imprevedibile ed eccezionale è stata fornita nella fattispecie, come pure risulta non provata la circostanza, rimasta allo stato di mera allegazione difensiva, secondo la quale la responsabilità dell'evento sarebbe da addossare alla condotta di guida del conducente del veicolo posto che se è vero che in condizioni atmosferiche di pioggia è giusto esigere che il conducente di un mezzo adotti tutte le cautele del caso, non pare, tuttavia, giustificabile che chi guida in condizioni di pioggia debba prevedere che su una via vi possa essere un tombino scoperchiato ovvero vi possa insistere un allagamento in mancanza di alcuna segnaletica in tal senso.
Alla luce di quanto rappresentato, dunque, deve ritenersi accertato il diritto dell'odierno attore a vedersi risarcito dei danni allo stesso cagionati dall'evento denunciato.
A fronte del nesso causale fra la fuoriuscita dell'acqua dal tombino (cosa in custodia del e CP_1
l'allagamento, l'amministrazione non ha dimostrato la ricorrenza, del caso fortuito. In particolare, rispetto al dedotto fenomeno atmosferico (nubifragio) spettava al dimostrare di aver tenuto in CP_1 buono stato manutentivo il tombino e che lo stesso avesse effettivamente raggiunto un carattere eccezionale, assolutamente imprevedibile per la stagione e per il luogo, mentre di tali prove non vi era traccia negli atti di causa, rappresentando una mera valutazione, non avente efficacia di fede Contr privilegiata, la produzione in giudizio da parte dell del certificato . CP_7
Contr Parimenti l non ha fornito alcuna prova che l'anomalia del tombino fosse da imputarsi all'entità della pioggia e non al rigurgito delle fogne e peraltro in qualità di Presidente del Controparte_3
Cont cda di e legale rappresentante, nel corso dell'interrogatorio formale deferitole ha dichiarato quanto segue:” Nulla so sul tombino di Via Caravaggio. In genere i tombini possono essere o fognari o di pagina 8 di 11 Cont Cont raccolta di acque bianche. gestisce la rete fognaria, mentre non compete ad la gestione delle Cont condotte separate per le acque meteoriche. In ogni caso non è proprietaria dei tombini né ha oneri di pulizia degli stessi. In ogni caso ai rimette alla convenzione in essere del SII. Mi riporto alla
Convenzione in ordine a quanto richiestomi. ….omissis Nulla so sulle condotte di Via Caravaggio anche perché sul punto ci sono gli uffici tecnici che se ne occupano.”
Ciò posto il gestore del servizio idrico integrato, in quanto affidatario delle opere, degli impianti e delle canalizzazioni funzionali all'esercizio del servizio di fognatura e depurazione delle acque reflue, è custode esclusivo dei predetti manufatti e, in tale veste, è responsabile ai sensi dell'art. 2051 c.c. dei danni a terzi derivanti da allagamenti di acque reflue dovuti al cattivo funzionamento della rete fognaria comunale.
Il in quanto ente proprietario della strada pubblica, è responsabile ai sensi dell'art. 2051 c.c. CP_1 dei danni derivanti da infiltrazioni d'acqua riconducibili alla cattiva manutenzione della sede stradale e al mancato deflusso delle acque meteoriche.
Ne consegue che in assenza delle predette prove va riconosciuta la responsabilità del gestore del servizio idrico integrato, in quanto custode della rete fognaria comunale, per i danni derivati.
Parallelamente, va affermata la responsabilità del quale ente proprietario della strada, per la CP_1 mancata manutenzione e l'assenza di sistemi di raccolta delle acque meteoriche, che contribuivano agli allagamenti. Contr Vanno quindi condannati in solido sia l sia il al risarcimento dei danni subiti e CP_1 quantificati dall'attore oltre interessi e rivalutazione dal giorno del sinistro.
B) Con riferimento al quantum:
La società attrice, nelle more del giudizio, ha provveduto alla riparazione del mezzo, come da fatture prodotte in giudizio e confermate dal legale rappresentante della società nella persona Controparte_9 di , legale rappresentante della predetta, indifferente, nel corso dell'udienza del 20.11.2024. Parte_4 per la complessiva euro 15.000,00 di cui euro 12.297,55 per sorte capitale ed iva per euro 2.702,98 ( cfr. fatture n. 07.12.2021 n. 21/1298, 25.05.2022 n. 22/520, 08.04.2022 n. 9 allegate alla prima memoria ex art. 183 c.p.c. n. 1 di parte attrice).
Pertanto, anche il quantum deve ritenersi provato al netto dell'iva per euro 12.297,55.
Sul punto è costante l'orientamento della giurisprudenza secondo cui il risarcimento del danno si estende agli oneri accessori e conseguenziali, se esso è liquidato in base alle spese da affrontare per riparare un veicolo cosicchè il risarcimento comprende anche l'IVA, pur se la riparazione non è ancora pagina 9 di 11 avvenuta – a meno che il danneggiato, per l'attività svolta, abbia diritto al rimborso o alla detrazione dell'IVA versata (cfr. ordinanza Cass. 27.08.2019 n.21739, Cass. n. 10023/1997; Cass. n. 1688/2010;
Cass. n. 14535/2013).
Ne consegue che dall'importo essendo va detratta l'iva.
Con riferimento alla richiesta di risarcimento per il fermo tecnico la Cassazione è unanime nel ritenere quanto segue: “ Ormai superato è, infatti, l'orientamento giurisprudenziale secondo cui il danno da fermo tecnico sarebbe in re ipsa con semplice onere per il danneggiato di dimostrare la mera non disponibilità del veicolo per la durata della riparazione;
recentemente la Corte di Cassazione ha infatti stabilito che “Il danno da fermo tecnico di veicolo incidentato deve essere allegato e dimostrato e la relativa prova non può avere ad oggetto la mera indisponibilità del veicolo, ma deve sostanziarsi nella dimostrazione o della spesa sostenuta per procacciarsi un mezzo sostitutivo, ovvero della perdita subita per la rinuncia forzata ai proventi ricavabili dall'uso dell'auto” (Cassazione civile , sez. III ,
14/03/2023 , n. 7358 15 marzo; conforme Cass. Civ., Sez. VI, 28/02/2020, n. 5447).
P.Q.M.
Il Tribunale di Pescara, in composizione monocratica, pronunziando in via definitiva, sulla domanda proposta da in persona del legale rappresentante pro-tempore, nei confronti del Parte_1 [...]
in persona del Sindaco pro-tempore, nonché con l'intervento anche dell' in CP_1 CP_2 house providing in persona del legale rappresentante pro-tempore, terza chiamata:
1)accerta e dichiara la responsabilità in solido del in persona del Sindaco pro- Controparte_1 tempore e in house providing in persona del legale rappresentante pro-tempore ai CP_2 sensi dell'art. 2051 c.c., per i danni patiti dall'attore in conseguenza del sinistro in oggetto;
2) condanna il in persona del Sindaco pro-tempore e in house Controparte_1 CP_2 providing in persona del legale rappresentante pro-tempore al risarcimento dei danni in solido per euro12.297,55 oltre interessi e rivalutazione dal giorno del sinistro per le ragioni di cui in motivazione;
3) condanna il in persona del Sindaco pro-tempore e in house Controparte_1 CP_2 providing in persona del legale rappresentante pro-tempore alla refusione, in solido, in favore dell'attore delle spese di lite, che liquida nella misura di € 5.077,00 per compensi oltre rimborso forfettario iva e cap come per legge.
Sentenza resa ex art. 281 sexies c.p.c. e letta all'udienza del 25.09.2025.
Pescara li, 25.09.2025 pagina 10 di 11
Il Giudice
dott.ssa Lorella Scelli
pagina 11 di 11
TRIBUNALE ORDINARIO di PESCARA
RESPONSABILITA' AQUILIANA E ALTRO CIVILE
VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 978/2022
Oggi 25 settembre 2025 alle ore 9,40 innanzi al dott. Lorella Scelli, sono comparsi:
Il procuratore di parte attrice chiede che la causa sia trattenuta a decisione e chiede che il Tribunale adito voglia
– In via istruttoria ammettere il teste cosi come richiesto e articolato nelle Testimone_1 memorie ex art. 183 comma VI n. 2 e come ammesso dal primo giudice;
– Nel merito
1)Affermare la responsabilità del nella produzione del sinistro per cui è causa e per Controparte_1
l'effetto:
2) condannare il al risarcimento dei danni subiti dall'attrice e quantificati in € Controparte_1
15,000/00 cosi come documentato dalle fatture n. 21/1298 del 07.12.21 e n. 22/520 del 25.05.22 della ditta Papa Auto;
3) Condannare il al pagamento del danno da fermo tecnico subito dall'attrice e da Controparte_1 valutarsi in via equitativa dal giudicante.
Con vittoria di spese e competenze di giudizio.
Sono presenti per gli Avv.ti Pietromartire e Di Berardino le quali precisano le proprie CP_2 conclusioni riportandosi alla comparsa di costituzione e risposta insistendo per l'accoglimento di quanto ivi rassegnato da intendersi come ritrascritto nelle presenti note. è del tutto estranea CP_2 agli accadimenti denunciati da parte attrice in quanto la sua competenza afferisce alla gestione del
Sistema Idrico Integrato che non contempla la canalizzazione delle acque piovane. Invece, è ormai acclarato che, i danni asseritamente riportati dall'autovettura condotta dal Sig. sono Testimone_1 da ascrivere proprio alla carenza di illuminazione del tratto di strada oggetto del sinistro ed alle condizioni climatiche, come dai dati pluviometrici depositati, che, comunque, avrebbero dovuto consigliare una guida più cauta. Il contratto di servizio del 10.12.2015 all'art. 6, comma 8, esclude, che pagina 1 di 11 la sola possa essere ritenuta responsabile in via esclusiva per le acque meteoriche, prevedendo CP_2 forme di collaborazione per la gestione delle acque piovane proprio con l'ente civico interessato nel caso di fognatura mista. Il avrebbe dovuto realizzare una condotta idrica deputata Controparte_1 alla canalizzazione delle acque piovane e ciò non ha fatto.
L'avv. Capobianco chiede il rigetto delle avverse domande si riporta alle conclusioni versate in atti e chiede che la causa venga spedita a decisione con vittoria di spese e competenze del giudizio.
Il Giudice fa presente che si ritirerà in camera di consiglio per la decisione all'esito della trattazione delle ulteriori cause dell'odierna udienza e autorizza alle ore 10,12 i predetti difensori ad allontanarsi, evidenziando che sarà data lettura della sentenza anche in loro assenza;
tornata in udienza all'esito della camera di consiglio alle ore 17,40 il Giudice dott.ssa Lorella Scelli pronuncia ex art. 281 sexies c.p.c. la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. 978/2022 r.g., vertente tra
(P.I. ), con sede in Cepagatti (PE) alla via Nazionale Adriatica Km 51 355 Parte_1 P.IVA_1
s.n. in persona del legale rappresentante pro - tempore rappresentata e difesa Parte_2 dall'avv. Aurelia Di Nunzio
ATTRICE
e
(P.I. ) con sede legale in alla Piazza Italia n. 1, in Controparte_1 P.IVA_2 CP_1 persona del Sindaco pro-tempore, Avv. Carlo Masci, rappresentato e difeso dall'avv. Antonio
Capobianco
CONVENUTO
nonchè
in house providing (C.F. , in persona dell'Ing. in CP_2 P.IVA_3 Controparte_3 qualità di Presidente del Consiglio di Amministrazione e legale rappresentante pro-tempore con sede legale in via Maestri del Lavoro d'Italia, 81 a ed ivi elettivamente domiciliata presso CP_1
l'Ufficio Legale degli Avv.ti Nicolina Pietromartire e Anna Maria Di Berardino pagina 2 di 11 TERZA CHIAMATA
CONCLUSIONI
Come in atti.
Premesso:
Con atto di citazione del 04.03.2022 la società conveniva in giudizio, dinanzi Parte_1 all'intestato Tribunale, il ad oggetto di sentire accogliere le seguenti conclusioni: Controparte_1 dichiarare la responsabilità del per i fatti di cui è causa e per l'effetto Controparte_1 condannare il al risarcimento dei danni subiti dall'attrice e quantificati in € Controparte_1
16.520,61 più IVA oltre al danno da fermo tecnico nella misura che verrà accertata nel corso del giudizio o quella minore o maggiore ritenuta di giustizia dal giudicante.
Con vittoria di spese e competenze di giudizio.
Parte attorea precisava che socio della il giorno 08.10.2021 alle ore Testimone_1 Parte_1
04:00 circa, era alla guida dell'autovettura Ford Ranger targata FL587EH, di proprietà dell'attrice e percorreva, in , la via Caravaggio di con direzione di marcia Montesilvano-Pescara; CP_1 CP_1 giunto in prossimità dell'intersezione con via Antonio Paoloemilio, transitava sul tombino posto nel mezzo della corsia direzione , il cui coperchio fuoriusciva dalla sede determinando lo scoppio CP_1 del pneumatico posteriore destro dell'autovettura stessa cosicchè, il predetto mezzo, sbandava e l'autovettura e terminava il proprio percorso urtando con la parte anteriore del muro di contenimento della ferrovia che costeggia la strada.
Evidenziava che: l'autovettura riportava danni all'asse posteriore e alla parte anteriore del veicolo;
sul posto era intervenuta la Polizia Stradale la quale, effettuati i necessari rilievi, accertava che: a) il coperchio del tombino, ritrovato a circa cinque metri dalla sua sede, non era ben assicurato tanto che una volta riposizionato sobbalzava ad ogni passaggio di autovettura;
2) benché la strada fosse munita di impianto di pubblica illuminazione, lo stesso non era funzionante e la visibilità era scarsa.
Precisava che, al fine di evitare ulteriori incidenti, il personale della locale Questura rimaneva a controllare la viabilità in attesa dell'intervento degli operai del Comune debitamente avvisato.
Si costituiva il il quale per quanto qui interessa, eccepiva l'improcedibilità Controparte_1 dell'azione per omesso esperimento del tentativo obbligatorio di negoziazione assistita.
pagina 3 di 11 Con riferimento all'an debeatur sosteneva che la descrizione della dinamica risulta scarna e priva di alcun dettaglio capace di corroborare la veridicità delle dichiarazioni rese, laddove i rilievi eseguiti dai militi sopraggiunti, non chiariscono quale sia stata la reale causa del sinistro.
Con riferimento poi alla dinamica del sinistro ricostruita dagli agenti della Polizia locale sosteneva che la stessa è frutto di una elaborazione presuntiva in quanto i predetti non erano stati presenti durante la dinamica del sinistro.
Evidenziava la sussistenza del caso fortuito ravvisabile sia nella improvvisa quanto imprevedibile apertura del tombino, sia nel comportamento colposo del conducente del veicolo il quale non aveva adottato una condotta adeguata alle condizioni metereologiche attesa la presenza di copiosa pioggia che si riversava sul luogo del sinistro e l'assenza dell'illuminazione artificiale, elementi questi idonei a recidere il nesso causale necessario ai fini del perfezionamento della fattispecie invocata.
Con riferimento al quantum eccepiva che la richiesta avanzata fosse del tutto spropositata e palesemente eccessiva rispetto all'effettiva consistenza dei danni in quanto, per un verso, per la valutazione dei danni andava verificato lo stato di usura delle diverse componenti del veicolo e, per altro verso il perito incaricato, dell'Ing. per la stima dei danni, CP_4 Persona_1 aveva concluso la propria relazione riconoscendo un importo complessivo, al netto dell'IVA, di €
13.358,22.
Chiariva per pacifica giurisprudenza che, peraltro, l'imposta non vada versata nel caso in cui il beneficiario del pagamento a titolo risarcitorio possa portare in detrazione la relativa imposta.
Infine chiedeva che fosse disposto il differimento dell'udienza ex art. 269 c.p.c. al fine di chiamare in causa l' ( ) in quanto il sistema di Controparte_5 Controparte_6 collegamento delle acque fognarie presente sull'intero territorio comunale risulta gestito dall' CP_2 in virtù di una convenzione di affidamento del servizio idrico integrato che è regolamentata da
[...] apposito disciplinare tecnico (Delibera ATO n. 8 del 30.05.2005, regolata dalla convenzione sottoscritta in data 10.12.2015 fra l'ATO n. 4 del Pescarese (oggi e l' con scadenza Pt_3 CP_2
31.12.2027).
Si costituiva in giudizio l' in house providing, quale terza chiamata in causa la quale CP_2 eccepiva quanto segue:
1) spetta all'ente preposto alla manutenzione provvedere in tal senso con conseguente sua presumibile responsabilità ex art. 2051 c.c. per i danni causati dalla particolare conformazione della strada o delle sue pertinenze salvo provare il caso fortuito;
pagina 4 di 11 2) il conducente della Ford Ranger doveva ben rendersi conto dello stato del manto stradale che stava percorrendo essendo i fatti di causa avvenuti il giorno 08 ottobre 2021, in condizioni atmosferiche avverse con poca visibilità ambientale a causa della forte precipitazione piovosa di quel giorno come da certificato allegato da dove si evince che in quel giorno sulla città di il livello di CP_7 CP_1 precipitazione aveva raggiunto i 38,6 mm.;
3) il mancato funzionamento della pubblica illuminazione come accertato dalla Polizia Stradale è CP_ imputabile all custode della strada sia in forza del dettato di cui all'art. 24 del codice della strada sia in forza del Decreto Ministeriale del 05.11.2001;
4) il quantum della pretesa in quanto inammissibile, infondata e priva di riscontro rispetto all'effettivo valore del bene.
Precisava che se il tratto di strada fosse stato correttamente illuminato il insieme ad una Tes_1 condotta di guida più consona alle avverse condizioni meteo, avrebbe potuto evitare il sinistro.
Osservava inoltre che se il tombino si è scoperchiato significa che vi è stato un afflusso di acqua talmente forte da provocarne lo “scoppio”.
Sosteneva inoltre che, in forza del contratto di servizio del 10.12.2015, con il quale l' n. 2 Pt_3 affidava alla la gestione del servizio idrico integrato, che è quello applicabile ratione CP_2
Contr temporis alla fattispecie, stante l'attività della società riguardante “l'insieme dei servizi pubblici di captazione, adduzione e distribuzione di acqua ad usi civili di fognatura e di depurazione delle acque reflue” (art. 141, comma 2, D. Lgs. n. 152/2006) discende il discrimine sulla competenza delle acque: il trattamento di quelle reflue è in capo all'ente gestore mentre il trattamento di quelle bianche (pioggia) è in capo al CP_1
Istruita la causa a mezzo prove testimoniali, la stessa giungeva a decisione previo deposito di note Contr illustrative da parte dei rispettivi procuratori ad eccezione dell .
Considerato:
A)Con riferimento all'an debeatur
Preliminarmente con riferimento alla eccepita improcedibilità dell'azione per omesso esperimento del tentativo obbligatorio di negoziazione assistita, parte attrice in ottemperanza alla condizione di procedibilità e a quanto disposto nel corso dell'udienza del 19.10.2022 ha depositato, l'08.03.2023 la seguente documentazione: invito alla negoziazione assistita inviata a mezzo pec il 27.10.22; mancata adesione del del 16.11.22; adesione dell' in house providing del Controparte_1 CP_2
16.11.22; verbale di mancato accordo. pagina 5 di 11 Conseguentemente l'eccezione è stata superata.
E' noto che la fattispecie di cui all'art. 2051 c.c., nell'ambito della quale si prestano ad essere inquadrati i fatti di cui alla presente causa, individua un'ipotesi di responsabilità oggettiva e non una presunzione di colpa essendo sufficiente, per l'applicazione della stessa, la sussistenza del rapporto di custodia tra il responsabile e la cosa che ha dato luogo all'evento lesivo (Cass. 30.10.2008 n. 26051).
Perché tale responsabilità possa configurarsi in concreto, dunque, è sufficiente che sussista il nesso causale tra la cosa in custodia ed il danno arrecato, senza che rilevi, al riguardo, la condotta del custode e l'osservanza o meno di un obbligo di vigilanza, per cui tale tipo di responsabilità è esclusa solo dal caso fortuito, fattore che attiene non già ad un comportamento del responsabile, bensì al profilo causale dell'evento, riconducibile, non alla cosa (che ne è fonte immediata) ma ad un elemento esterno, recante i caratteri dell'oggettiva imprevedibilità ed inevitabilità e che può essere costituito anche dal fatto del terzo o dello stesso danneggiante (Cass.
6.7.2006 n. 15383).
Nella fattispecie sono intervenuti gli agenti della Polizia stradale, ufficio infortunistica, (cfr . all. 2 all'atto di citazione) i quali hanno ricostruito la dinamica del sinistro secondo quanto segue: “Il giorno
08.10.2021, allle ore 4,00 circa, conducente del veicolo, autocarro Ford Ranger tg. Testimone_1
FL587EH, percorreva via Caravaggio con direzione di marcia Montesilvano- Pescara, tratto di strada rettilineo a doppio senso di marcia, divisa da striscia di mezzeria longitudinale continua. Giunto in prossimità dell'intersezione con via Antonio Paoloemilio, ove al centro della corsia direzione , CP_1
è posto un tombino della fogna, nel passare su di esso, il tombino fuoriusciva dalla sede provocando lo scoppio del pneumatico posteriore destro, facendo perdere il controllo del veicolo al conducente che terminava la corsa urtando con la parte anteriore sul muro della ferrovia che costeggia la strada.
Dopo l'urto il conducente per ragioni di viabilità spostava il veicolo nel sottopassaggio di via Antonio
Paoloemilio. L'urto di grave entità si concretizzava sull'asse posteriore e nella parte anteriore del veicolo. Il conducente del veicolo, alla nostra richiesta se avesse bisogno di cure mediche, Tes_1 riferiva espressamente di stare bene e di non aver riportato alcuna lesione. Il veicolo, parzialmente marciante, veniva affidato al conducente che provvedeva a far intervenire un soccorso stradale per il recupero. Si precisa che sul luogo del sinistro non vi erano tracce di frenata e l'illuminazione pubblica presente ma non funzionante. Giova precisare che il tombino, sbalzato fuori dalla sede, veniva recuperato a circa 5 metri dalla sede e dopo averlo riposizionato, si accertava che lo stesso non era ben assicurato e ad ogni passaggio di autovetture, lo stesso sobbalzava perché non fissato bene,
pagina 6 di 11 pertanto per evitare ulteriori incidenti veniva effettuata viabilità da altro personale della locale
Questura in attesa di operai del Comune”.
La predetta relazione è stata confermata rispettivamente sia dall'intendente della Polizia di Stato, in servizio presso la Questura di , , indifferente, nel corso dell'udienza del CP_1 Testimone_2
15.03.2024 sia dal teste indifferente, agente scelto della Questura di nel corso Testimone_3 CP_1 dell'udienza del 20.11.2024.
Dall'analisi della documentazione in atti e precisamente dalla predetta relazione e dalla perizia redatta dal tecnico di fiducia incaricato dal comune di (cfr. all. 2 comparsa di costituzione del CP_1 con riproduzione fotografica) viene precisato rispettivamente nel primo documento Controparte_1 che “il tombino non era fissato bene” e, nel secondo, che il “tombino fosse privo di gancio di bloccaggio”.
Inoltre nella relazione elaborata dalla polizia stradale si evidenzia che la visibilità era scarsa (erano le
4:00 di notte) e l'illuminazione era insufficiente, poiché pur presente il relativo impianto, lo stesso non era funzionante.
Ne consegue che era onere del provvedere alla vigilanza e manutenzione sia della Controparte_1 via in parola sia del relativo tombino ivi insistente in quanto un tombino non fissato costituisce per il conducente di un veicolo una situazione di pericolo imprevedibile.
Nessun dubbio, permane, peraltro, in ordine all'accadimento del fatto dedotto in citazione, posto che esso non risulta contestato da parte di nessuno dei due enti convenuti.
In particolare, l'amministrazione comunale adduce l'imprevedibile apertura del tombino e il Contr comportamento colposo del conducente quali elementi idonei a recidere il nesso causale. L' invece, sostiene, per un verso che il tombino si sarebbe scoperchiato a causa di un afflusso di acqua talmente forte da provocarne lo scoppio e di cui la stessa non può essere ritenuta responsabile in quanto non ha competenza sulle acque piovane e, per altro verso, che il sinistro non si sarebbe verificato sia qualora il tratto di strada fosse stato correttamente illuminato dal comune, sia qualora il avesse Tes_1 adottato una condotta di guida consona allo stato dei luoghi.
Nel caso di specie, invero, era onere del dimostrare che il fatto si è verificato in assenza di CP_1 colpa del custode, nonostante avesse adottato tutte le cautele necessarie ad evitarlo, in conseguenza di un fatto fortuito. Dimostrazione, questa, che non è stata fornita da nessuno dei due Enti convenuti essendo la loro difesa concretata, piuttosto, nell'imputare vicendevolmente l'uno convenuto all'altro, non accertando né l'uno né l'altro le cause che avrebbero determinato l'anomalia del tombino pagina 7 di 11 considerando che non è stato provato se la stessa possa essere imputata alla pressione dei gas sottostanti o alla pioggia che si era riversata sulla strada.
Infatti entrambi si sono limitati ad addurre una mera supposizione delle cause che avrebbero determinato l'effetto dell'apertura del tombino e, peraltro, non è possibile assumere con certezza che, in assenza dell'evento atmosferico, non si sarebbe verificato il sinistro in quanto non è stata fornita alcuna prova in tal senso, anzi dalla documentazione in atti risulta un tombino privo di gancio di bloccaggio circostanza questa, che esula da ogni evento estraneo alla sua conformazione.
Ed invero, al riguardo, nell'ipotesi in esame, mentre è sufficiente all'attore provare che il dan-no lamentato derivi dalla cosa da altri custodita, senza necessità di provare, altresì, la condotta commissiva od omissiva del custode produttrice del danno, compete invece a quest'ultimo, l'onere della prova del caso fortuito (Cass.
4.12.1995 n. 12500).
Nessuna prova di evento imprevedibile ed eccezionale è stata fornita nella fattispecie, come pure risulta non provata la circostanza, rimasta allo stato di mera allegazione difensiva, secondo la quale la responsabilità dell'evento sarebbe da addossare alla condotta di guida del conducente del veicolo posto che se è vero che in condizioni atmosferiche di pioggia è giusto esigere che il conducente di un mezzo adotti tutte le cautele del caso, non pare, tuttavia, giustificabile che chi guida in condizioni di pioggia debba prevedere che su una via vi possa essere un tombino scoperchiato ovvero vi possa insistere un allagamento in mancanza di alcuna segnaletica in tal senso.
Alla luce di quanto rappresentato, dunque, deve ritenersi accertato il diritto dell'odierno attore a vedersi risarcito dei danni allo stesso cagionati dall'evento denunciato.
A fronte del nesso causale fra la fuoriuscita dell'acqua dal tombino (cosa in custodia del e CP_1
l'allagamento, l'amministrazione non ha dimostrato la ricorrenza, del caso fortuito. In particolare, rispetto al dedotto fenomeno atmosferico (nubifragio) spettava al dimostrare di aver tenuto in CP_1 buono stato manutentivo il tombino e che lo stesso avesse effettivamente raggiunto un carattere eccezionale, assolutamente imprevedibile per la stagione e per il luogo, mentre di tali prove non vi era traccia negli atti di causa, rappresentando una mera valutazione, non avente efficacia di fede Contr privilegiata, la produzione in giudizio da parte dell del certificato . CP_7
Contr Parimenti l non ha fornito alcuna prova che l'anomalia del tombino fosse da imputarsi all'entità della pioggia e non al rigurgito delle fogne e peraltro in qualità di Presidente del Controparte_3
Cont cda di e legale rappresentante, nel corso dell'interrogatorio formale deferitole ha dichiarato quanto segue:” Nulla so sul tombino di Via Caravaggio. In genere i tombini possono essere o fognari o di pagina 8 di 11 Cont Cont raccolta di acque bianche. gestisce la rete fognaria, mentre non compete ad la gestione delle Cont condotte separate per le acque meteoriche. In ogni caso non è proprietaria dei tombini né ha oneri di pulizia degli stessi. In ogni caso ai rimette alla convenzione in essere del SII. Mi riporto alla
Convenzione in ordine a quanto richiestomi. ….omissis Nulla so sulle condotte di Via Caravaggio anche perché sul punto ci sono gli uffici tecnici che se ne occupano.”
Ciò posto il gestore del servizio idrico integrato, in quanto affidatario delle opere, degli impianti e delle canalizzazioni funzionali all'esercizio del servizio di fognatura e depurazione delle acque reflue, è custode esclusivo dei predetti manufatti e, in tale veste, è responsabile ai sensi dell'art. 2051 c.c. dei danni a terzi derivanti da allagamenti di acque reflue dovuti al cattivo funzionamento della rete fognaria comunale.
Il in quanto ente proprietario della strada pubblica, è responsabile ai sensi dell'art. 2051 c.c. CP_1 dei danni derivanti da infiltrazioni d'acqua riconducibili alla cattiva manutenzione della sede stradale e al mancato deflusso delle acque meteoriche.
Ne consegue che in assenza delle predette prove va riconosciuta la responsabilità del gestore del servizio idrico integrato, in quanto custode della rete fognaria comunale, per i danni derivati.
Parallelamente, va affermata la responsabilità del quale ente proprietario della strada, per la CP_1 mancata manutenzione e l'assenza di sistemi di raccolta delle acque meteoriche, che contribuivano agli allagamenti. Contr Vanno quindi condannati in solido sia l sia il al risarcimento dei danni subiti e CP_1 quantificati dall'attore oltre interessi e rivalutazione dal giorno del sinistro.
B) Con riferimento al quantum:
La società attrice, nelle more del giudizio, ha provveduto alla riparazione del mezzo, come da fatture prodotte in giudizio e confermate dal legale rappresentante della società nella persona Controparte_9 di , legale rappresentante della predetta, indifferente, nel corso dell'udienza del 20.11.2024. Parte_4 per la complessiva euro 15.000,00 di cui euro 12.297,55 per sorte capitale ed iva per euro 2.702,98 ( cfr. fatture n. 07.12.2021 n. 21/1298, 25.05.2022 n. 22/520, 08.04.2022 n. 9 allegate alla prima memoria ex art. 183 c.p.c. n. 1 di parte attrice).
Pertanto, anche il quantum deve ritenersi provato al netto dell'iva per euro 12.297,55.
Sul punto è costante l'orientamento della giurisprudenza secondo cui il risarcimento del danno si estende agli oneri accessori e conseguenziali, se esso è liquidato in base alle spese da affrontare per riparare un veicolo cosicchè il risarcimento comprende anche l'IVA, pur se la riparazione non è ancora pagina 9 di 11 avvenuta – a meno che il danneggiato, per l'attività svolta, abbia diritto al rimborso o alla detrazione dell'IVA versata (cfr. ordinanza Cass. 27.08.2019 n.21739, Cass. n. 10023/1997; Cass. n. 1688/2010;
Cass. n. 14535/2013).
Ne consegue che dall'importo essendo va detratta l'iva.
Con riferimento alla richiesta di risarcimento per il fermo tecnico la Cassazione è unanime nel ritenere quanto segue: “ Ormai superato è, infatti, l'orientamento giurisprudenziale secondo cui il danno da fermo tecnico sarebbe in re ipsa con semplice onere per il danneggiato di dimostrare la mera non disponibilità del veicolo per la durata della riparazione;
recentemente la Corte di Cassazione ha infatti stabilito che “Il danno da fermo tecnico di veicolo incidentato deve essere allegato e dimostrato e la relativa prova non può avere ad oggetto la mera indisponibilità del veicolo, ma deve sostanziarsi nella dimostrazione o della spesa sostenuta per procacciarsi un mezzo sostitutivo, ovvero della perdita subita per la rinuncia forzata ai proventi ricavabili dall'uso dell'auto” (Cassazione civile , sez. III ,
14/03/2023 , n. 7358 15 marzo; conforme Cass. Civ., Sez. VI, 28/02/2020, n. 5447).
P.Q.M.
Il Tribunale di Pescara, in composizione monocratica, pronunziando in via definitiva, sulla domanda proposta da in persona del legale rappresentante pro-tempore, nei confronti del Parte_1 [...]
in persona del Sindaco pro-tempore, nonché con l'intervento anche dell' in CP_1 CP_2 house providing in persona del legale rappresentante pro-tempore, terza chiamata:
1)accerta e dichiara la responsabilità in solido del in persona del Sindaco pro- Controparte_1 tempore e in house providing in persona del legale rappresentante pro-tempore ai CP_2 sensi dell'art. 2051 c.c., per i danni patiti dall'attore in conseguenza del sinistro in oggetto;
2) condanna il in persona del Sindaco pro-tempore e in house Controparte_1 CP_2 providing in persona del legale rappresentante pro-tempore al risarcimento dei danni in solido per euro12.297,55 oltre interessi e rivalutazione dal giorno del sinistro per le ragioni di cui in motivazione;
3) condanna il in persona del Sindaco pro-tempore e in house Controparte_1 CP_2 providing in persona del legale rappresentante pro-tempore alla refusione, in solido, in favore dell'attore delle spese di lite, che liquida nella misura di € 5.077,00 per compensi oltre rimborso forfettario iva e cap come per legge.
Sentenza resa ex art. 281 sexies c.p.c. e letta all'udienza del 25.09.2025.
Pescara li, 25.09.2025 pagina 10 di 11
Il Giudice
dott.ssa Lorella Scelli
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