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Sentenza 27 marzo 2025
Sentenza 27 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Locri, sentenza 27/03/2025, n. 390 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Locri |
| Numero : | 390 |
| Data del deposito : | 27 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Locri
Sezione civile
Controversie in materia di Lavoro e Previdenza
N. R.G. 1041/2024
Il Giudice Rodolfo Valentino Scarponi, lette le note di trattazione scritta tempestivamente depositate dalla sola parte resistente in sostituzione dell'udienza del
26.3.25 ex art. 127 ter cpc, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa proposta da
, elettivamente domiciliata Parte_1 C.F._1
in Locri, C. da Santa Margherita n. 2, presso lo studio dell'Avv. BADOLISANI
MARIA TERESA che la rappresenta e difende giusta procura in atti;
ricorrente contro
IN PERSONA DEL PRESIDENTE L.R.P.T., ( ), rappresentato e CP_1 P.IVA_1
difeso dall'Avv. LO SCALZO CHRISTIAN, giusta procura generale alle liti in atti ed elettivamente domiciliato presso la sede di Locri, in Via Matteotti 48; CP_1
resistente
OGGETTO: opposizione ad accertamento tecnico preventivo.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso ritualmente notificato e depositato il 12.4.2024 l'istante ha convenuto dinanzi a questo giudice l' esponendo di aver presentato domanda di rinnovo CP_1 dell'assegno ordinario di invalidità ex l. 222/1984, già riconosciuto con decreto di omologa del 8.5.2019 reso nel procedimento RG. n. 2180/2017 per il triennio 2018-
2021 (1.4.2018-1.4.2021), ma che a seguito di visita medico-legale, l'istituto respingeva la domanda per la mancanza della persistenza del requisito sanitario.
Dedotto di aver presentato ricorso per ATP (proc. n. 10/2023 R.G.) nella presente sede contestava le conclusioni presentate dal CTU deducendo che gli stati patologici denunciati le danno diritto alla provvidenza richiesta.
Costituitosi il contraddittorio, il convenuto si è opposto alla domanda eccependone l'infondatezza.
Chiesti chiarimenti al CTU nominato per la fase di ATPO, a seguito dell'udienza del
26.3.2025, sostituita dal deposito di note scritte ex art. 127 ter cpc, veniva adottata la sentenza che segue
*****
Ai sensi dell'art 445-bis c.p.c., comma 4, “Il giudice, terminate le operazioni di consulenza, con decreto comunicato alle parti, fissa un termine perentorio non superiore a trenta giorni, entro il quale le medesime devono dichiarare, con atto scritto depositato in cancelleria, se intendono contestare le conclusioni del consulente tecnico dell'ufficio”.
Nel caso di specie il deposito della CTU è stato comunicato in data 19.2.2024 e la dichiarazione è stata depositata il 15.3.2024 per cui detto termine essenziale è stato rispettato.
Il comma 6 prevede che “nei casi di mancato accordo la parte che abbia dichiarato di contestare le conclusioni del consulente tecnico dell'ufficio deve depositare, presso il giudice di cui al comma primo, entro il termine perentorio di trenta giorni dalla formulazione della dichiarazione di dissenso, il ricorso introduttivo del giudizio, specificando, a pena di inammissibilità, i motivi della contestazione”.
Il presente ricorso è stato depositato il 12.4.2024 per cui anche detto termine essenziale è stato rispettato. Il ricorso introduttivo deve contenere, a pena di inammissibilità, i motivi di contestazione.
Stante il contenuto della disposizione la specificità dei motivi deve essere intesa come esplicitazione delle ragioni della contestazione (l'errore di valutazione in cui sarebbe incorso il consulente) con indicazione delle ragioni per cui il dedotto errore, ove non commesso, avrebbe determinato una conclusione della consulenza diversa e specificamente il riconoscimento di quanto richiesto.
Infatti, il diritto sostanziale che connota il diritto ad agire in giudizio determina che questo deve essere letto in specifica aderenza al diritto sostanziale: non ogni dedotta erronea valutazione è quindi atta a determinare la sussistenza di un diritto a contestare la CTU in via giudiziale, ma solo quella che, nella prospettazione abbia determinato un errore tale che, non commesso, le conclusioni della consulenza sarebbero state tali da determinare il riconoscimento ultimo della pretesa.
Nel ricorso introduttivo parte opponente contesta le conclusioni rassegnate dal ctu evidenziando come il consulente non abbia tenuto in debita considerazione le patologie sofferte dall'istante nonché la documentazione offerta. Essendo la contestazione specifica il ricorso è ammissibile.
Il giudicante riteneva necessario convocare il consulente già nominato affinché rendesse chiarimenti circa le valutazioni operate e valutasse la documentazione medica sopravvenuta.
Ebbene il consulente con l'elaborato integrativo, che in tale sede si richiama, ha spiegato che le patologie sottoposte al suo esame “Discopatie in sede cervicale e lombo-sacrale a bassa incidenza funzionale” e “Incontinenza urinaria da sforzo” non possono considerarsi idonee a determinare un complesso invalidante tale da ridurre permanentemente a meno di un terzo la capacità di lavoro in occupazioni confacenti le attitudini della ricorrente, considerata anche l'attività lavorativa di impiegata svolta dalla stessa.
Allo stesso tempo, il Consulente ha compiutamente dato conto della documentazione medica sopravvenuta, in particolare, dei certificati medici del 28.11.2023 e del 12.3.2024 spiegando che “Relativamente al primo accertamento va rilevato come lo stesso sia del tutto sovrapponibile, ed in ogni sua parte, a quello eseguito in data
17/09/22 e depositato in sede di ATP. Va da sé, pertanto, come lo stesso non possa rappresentare documentazione medica, tra l'altro anche nell'attuale circostanza non suffragata da alcun approfondimento strumentale, da cui far discendere una condizione di aggravamento rispetto all'epoca delle operazioni peritali. Quanto invece alla diagnosi di “sindrome ansioso-depressiva reattiva” (a cosa non è dato sapere), dalla certificazione prodotta non emergono dati clinici tali da indurre a ritenere una sua reale e preponderante incidenza sulla capacità lavorativa della periziata al punto tale da determinare, singolarmente o in concausa con le altre patologie sofferte, una sua riduzione a meno di un terzo”.
Sulla scorta di tali valutazioni, il CTU ha concluso ribadendo che le patologie suelencate non sono idonee a ridurre permanentemente a meno di un terzo la capacità di lavoro in occupazioni confacenti le attitudini della ricorrente.
La profusa e compiuta valutazione effettuata dal consulente induce il giudicante ad escludere la necessità di qualsivoglia supplemento peritale, va evidenziato, inoltre, che la ricorrente non ha presentato alcuna osservazione a seguito dei chiarimenti resi.
Nulla sulle spese di lite stante la rituale dichiarazione ex art. 152 disp. att. c.p.c.
Le spese di consulenza tecnica sono a carico dell' e si liquidano come da CP_1
separato decreto emesso in pari data, considerate entrambe le fasi del giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale di Locri, in funzione di giudice del lavoro, così provvede:
a) rigetta il ricorso in opposizione;
b) nulla sulle spese di lite;
c) pone a carico dell' le spese di consulenza tecnica liquidate come da separato CP_1
decreto emesso in pari data.
Locri, 27/03/2025
Il Giudice
Dott. Rodolfo Valentino Scarponi
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Locri
Sezione civile
Controversie in materia di Lavoro e Previdenza
N. R.G. 1041/2024
Il Giudice Rodolfo Valentino Scarponi, lette le note di trattazione scritta tempestivamente depositate dalla sola parte resistente in sostituzione dell'udienza del
26.3.25 ex art. 127 ter cpc, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa proposta da
, elettivamente domiciliata Parte_1 C.F._1
in Locri, C. da Santa Margherita n. 2, presso lo studio dell'Avv. BADOLISANI
MARIA TERESA che la rappresenta e difende giusta procura in atti;
ricorrente contro
IN PERSONA DEL PRESIDENTE L.R.P.T., ( ), rappresentato e CP_1 P.IVA_1
difeso dall'Avv. LO SCALZO CHRISTIAN, giusta procura generale alle liti in atti ed elettivamente domiciliato presso la sede di Locri, in Via Matteotti 48; CP_1
resistente
OGGETTO: opposizione ad accertamento tecnico preventivo.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso ritualmente notificato e depositato il 12.4.2024 l'istante ha convenuto dinanzi a questo giudice l' esponendo di aver presentato domanda di rinnovo CP_1 dell'assegno ordinario di invalidità ex l. 222/1984, già riconosciuto con decreto di omologa del 8.5.2019 reso nel procedimento RG. n. 2180/2017 per il triennio 2018-
2021 (1.4.2018-1.4.2021), ma che a seguito di visita medico-legale, l'istituto respingeva la domanda per la mancanza della persistenza del requisito sanitario.
Dedotto di aver presentato ricorso per ATP (proc. n. 10/2023 R.G.) nella presente sede contestava le conclusioni presentate dal CTU deducendo che gli stati patologici denunciati le danno diritto alla provvidenza richiesta.
Costituitosi il contraddittorio, il convenuto si è opposto alla domanda eccependone l'infondatezza.
Chiesti chiarimenti al CTU nominato per la fase di ATPO, a seguito dell'udienza del
26.3.2025, sostituita dal deposito di note scritte ex art. 127 ter cpc, veniva adottata la sentenza che segue
*****
Ai sensi dell'art 445-bis c.p.c., comma 4, “Il giudice, terminate le operazioni di consulenza, con decreto comunicato alle parti, fissa un termine perentorio non superiore a trenta giorni, entro il quale le medesime devono dichiarare, con atto scritto depositato in cancelleria, se intendono contestare le conclusioni del consulente tecnico dell'ufficio”.
Nel caso di specie il deposito della CTU è stato comunicato in data 19.2.2024 e la dichiarazione è stata depositata il 15.3.2024 per cui detto termine essenziale è stato rispettato.
Il comma 6 prevede che “nei casi di mancato accordo la parte che abbia dichiarato di contestare le conclusioni del consulente tecnico dell'ufficio deve depositare, presso il giudice di cui al comma primo, entro il termine perentorio di trenta giorni dalla formulazione della dichiarazione di dissenso, il ricorso introduttivo del giudizio, specificando, a pena di inammissibilità, i motivi della contestazione”.
Il presente ricorso è stato depositato il 12.4.2024 per cui anche detto termine essenziale è stato rispettato. Il ricorso introduttivo deve contenere, a pena di inammissibilità, i motivi di contestazione.
Stante il contenuto della disposizione la specificità dei motivi deve essere intesa come esplicitazione delle ragioni della contestazione (l'errore di valutazione in cui sarebbe incorso il consulente) con indicazione delle ragioni per cui il dedotto errore, ove non commesso, avrebbe determinato una conclusione della consulenza diversa e specificamente il riconoscimento di quanto richiesto.
Infatti, il diritto sostanziale che connota il diritto ad agire in giudizio determina che questo deve essere letto in specifica aderenza al diritto sostanziale: non ogni dedotta erronea valutazione è quindi atta a determinare la sussistenza di un diritto a contestare la CTU in via giudiziale, ma solo quella che, nella prospettazione abbia determinato un errore tale che, non commesso, le conclusioni della consulenza sarebbero state tali da determinare il riconoscimento ultimo della pretesa.
Nel ricorso introduttivo parte opponente contesta le conclusioni rassegnate dal ctu evidenziando come il consulente non abbia tenuto in debita considerazione le patologie sofferte dall'istante nonché la documentazione offerta. Essendo la contestazione specifica il ricorso è ammissibile.
Il giudicante riteneva necessario convocare il consulente già nominato affinché rendesse chiarimenti circa le valutazioni operate e valutasse la documentazione medica sopravvenuta.
Ebbene il consulente con l'elaborato integrativo, che in tale sede si richiama, ha spiegato che le patologie sottoposte al suo esame “Discopatie in sede cervicale e lombo-sacrale a bassa incidenza funzionale” e “Incontinenza urinaria da sforzo” non possono considerarsi idonee a determinare un complesso invalidante tale da ridurre permanentemente a meno di un terzo la capacità di lavoro in occupazioni confacenti le attitudini della ricorrente, considerata anche l'attività lavorativa di impiegata svolta dalla stessa.
Allo stesso tempo, il Consulente ha compiutamente dato conto della documentazione medica sopravvenuta, in particolare, dei certificati medici del 28.11.2023 e del 12.3.2024 spiegando che “Relativamente al primo accertamento va rilevato come lo stesso sia del tutto sovrapponibile, ed in ogni sua parte, a quello eseguito in data
17/09/22 e depositato in sede di ATP. Va da sé, pertanto, come lo stesso non possa rappresentare documentazione medica, tra l'altro anche nell'attuale circostanza non suffragata da alcun approfondimento strumentale, da cui far discendere una condizione di aggravamento rispetto all'epoca delle operazioni peritali. Quanto invece alla diagnosi di “sindrome ansioso-depressiva reattiva” (a cosa non è dato sapere), dalla certificazione prodotta non emergono dati clinici tali da indurre a ritenere una sua reale e preponderante incidenza sulla capacità lavorativa della periziata al punto tale da determinare, singolarmente o in concausa con le altre patologie sofferte, una sua riduzione a meno di un terzo”.
Sulla scorta di tali valutazioni, il CTU ha concluso ribadendo che le patologie suelencate non sono idonee a ridurre permanentemente a meno di un terzo la capacità di lavoro in occupazioni confacenti le attitudini della ricorrente.
La profusa e compiuta valutazione effettuata dal consulente induce il giudicante ad escludere la necessità di qualsivoglia supplemento peritale, va evidenziato, inoltre, che la ricorrente non ha presentato alcuna osservazione a seguito dei chiarimenti resi.
Nulla sulle spese di lite stante la rituale dichiarazione ex art. 152 disp. att. c.p.c.
Le spese di consulenza tecnica sono a carico dell' e si liquidano come da CP_1
separato decreto emesso in pari data, considerate entrambe le fasi del giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale di Locri, in funzione di giudice del lavoro, così provvede:
a) rigetta il ricorso in opposizione;
b) nulla sulle spese di lite;
c) pone a carico dell' le spese di consulenza tecnica liquidate come da separato CP_1
decreto emesso in pari data.
Locri, 27/03/2025
Il Giudice
Dott. Rodolfo Valentino Scarponi