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Sentenza 27 maggio 2025
Sentenza 27 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Ragusa, sentenza 27/05/2025, n. 800 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Ragusa |
| Numero : | 800 |
| Data del deposito : | 27 maggio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1938/2021
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di RAGUSA
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Claudio Maggioni, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. R.G. 1938/2021 avente ad oggetto appello avverso sentenza del Giudice di pace promossa da:
P. IVA con il patrocinio Controparte_1 P.IVA_1 dell'avv. SAPIENZA SILVIA, presso il cui studio è elettivamente domiciliata, giusta procura in atti;
APPELLANTE
CONTRO
, C.F. , con il patrocinio dell'avv. DONATI GISELLA e Controparte_2 P.IVA_2 dell'avv. RIZZARDI RAFFAELA, elettivamente domiciliata presso l'Avvocatura provinciale sita in
– Palazzo Broletto, P.zza Paolo VI, 29; CP_2
P.I. con il patrocinio dell'avv. AZZARO Controparte_3 P.IVA_3
LOREDANA, presso il cui studio è elettivamente domiciliata, giusta procura in atti;
APPELLATI
, C.F. ; Controparte_4 P.IVA_4
, C.F. Controparte_5 P.IVA_5
, C.F. ; Controparte_6 P.IVA_6
, C.F. ; Controparte_7 P.IVA_7
, C.F. ; Controparte_8 P.IVA_8
APPELLATI CONTUMACI
CONCLUSIONI
Le parti hanno precisato le conclusioni come da note scritte in sostituzione dell'udienza del
27/05/2025.
pagina 1 di 5 ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DELLA DECISIONE
Con sentenza n. 135/2021 del 12/04/2021 il Giudice di pace di Modica ha parzialmente accolto l'opposizione proposta dalla ai sensi dell'art. 615 c.p.c. avverso Controparte_9 la cartella di pagamento n. 29720200000269345/000 limitatamente al ruolo formato e trasmesso dal dalla , dalla , dalla , Controparte_4 Controparte_2 Controparte_7 Controparte_8 dalla e dalla per un importo totale di € 10.163,71. Controparte_5 Controparte_6 Il Giudice di pace con la sentenza impugnata annullava l'opposta cartella di pagamento in relazione ai verbali di violazione del c.d.s. emessi dalle Prefetture di , , e dal CP_8 CP_7 CP_5 CP_6 CP_4
in quanto questi ultimi non si erano pronunciati sui ricorsi amministrativi presentati dalla CP_4 avverso i suddetti verbali, con conseguente formazione del Controparte_9 silenzio assenso. Il Giudice di pace rigettava invece la domanda di annullamento limitatamente al verbale emesso dalla Provincia di in quanto quest'ultima aveva dato prova documentale di CP_2 avere risposto con ordinanza di rigetto, notificata via PEC al procuratore dell'opponente, al ricorso amministrativo presentato dalla avverso il verbale n. 125631-V- Controparte_9
17. Il Giudice di pace compensava altresì le spese di lite tra le parti, in considerazione dell'accoglimento parziale dell'opposizione. Con l'atto di appello la ha censurato la suddetta sentenza per Controparte_9 violazione dell'art. 165 c.p.c. e della L. 689/1981; per violazione del Decreto del Ministero dell'Interno del 18.12.2017 in quanto non gli era stata notificata l'ordinanza di rigetto del ricorso amministrativo avverso il verbale n. 125631-V-17 emesso dalla Provincia di;
per violazione degli articoli 91 e CP_2
92 c.p.c. in quanto il Giudice di pace aveva erroneamente compensato le spese di lite tra le parti. Ha chiesto pertanto al Tribunale, in accoglimento dell'appello, di riformare la sentenza n. 135/2021 emessa dal Giudice di pace di Modica il 12/04/2021, disponendo l'annullamento della cartella di pagamento n. 29720200000269345/000 in relazione al verbale n. 125631-V-17 e condannando i convenuti, in solido tra loro, alle spese del primo grado di giudizio. Con vittoria di spese e compensi del presente grado di giudizio.
Si è costituita mediante comparsa di risposta la deducendo il proprio difetto di Controparte_3 legittimazione passiva. Ha chiesto pertanto al Tribunale, in via preliminare di dichiarare il suo difetto di legittimazione passiva;
nel merito ha chiesto, in via principale, di rigettare l'appello avverso la sentenza n. 135/2021; in subordine ha chiesto di condannare l'ente impositore a rimborsare a Controparte_3 la somma di cui la medesima potrebbe essere gravata in dipendenza del presente giudizio. Con
[...] vittoria di spese e compensi. Si è costituita mediante comparsa di risposta la deducendo l'infondatezza in fatto Controparte_2 ed in diritto dei motivi di appello e chiedendo al Tribunale di rigettare l'appello avverso la sentenza impugnata, con vittoria di spese e compensi.
Preliminarmente deve essere dichiarata la contumacia del della Controparte_4 CP_7
, della , della e della che, sebbene
[...] Controparte_8 Controparte_5 Controparte_6 ritualmente citati in giudizio, non si sono costituiti. Sempre in via preliminare deve essere rigettata l'eccezione di difetto di legittimazione passiva dell' in quanto, secondo la giurisprudenza di legittimità, “nei Controparte_10 giudizi di opposizione a cartella esattoriale, infatti, l'interessato può agire indifferentemente nei confronti dell'ente impositore o dell'agente della riscossione (Sez. 5, Ordinanza n. 10528 del
28/04/2017, Rv. 644101 - 01). Se pertanto l'opposizione sia proposta contro ambedue, ambedue sono titolari d'una legittimazione processuale concorrente, come ripetutamente affermato da questa Corte
(ex multis, Sez. 6 - 5, Ordinanza n. 8186 del 29/03/2017, Rv. 643636 - 01)” (Cassazione, Sez. 3,
Sentenza n. 36656 del 2021). Ciò premesso, l'appello è parzialmente fondato e deve pertanto essere accolto per quanto di ragione.
pagina 2 di 5 È infondata la doglianza secondo cui la costituzione della dinanzi al Giudice di Controparte_2 pace di Modica è irrituale perché avvenuta consegnando i documenti necessari tramite PEC. Al riguardo bisogna anzitutto sottolineare che è inconferente il richiamo alla sentenza n. 12391 pronunciata dalla Corte di Cassazione il 21.5.2013, facendo la stessa riferimento alla costituzione in giudizio della parte attrice.
Appare pertinente al caso di specie il richiamo, operato dalla , alla sentenza n. Controparte_2 5160, pronunciata dalle Sezioni Unite della Corte di Cassazione il 4.3.2009, secondo cui “L'invio a mezzo posta dell'atto processuale destinato alla cancelleria (nella specie, memoria di costituzione in giudizio comprensiva di domanda riconvenzionale) - al di fuori delle ipotesi speciali relative al giudizio di cassazione, al giudizio tributario ed a quello di opposizione ad ordinanza ingiunzione - realizza un deposito dell'atto irrituale, in quanto non previsto dalla legge, ma che, riguardando un'attività materiale priva di requisito volitivo autonomo e che non necessariamente deve essere compiuta dal difensore, potendo essere realizzata anche da un "nuncius", può essere idoneo a raggiungere lo scopo, con conseguente sanatoria del vizio ex art. 156, terzo comma, cod. proc. civ.; in tal caso, la sanatoria si produce con decorrenza dalla data di ricezione dell'atto da parte del cancelliere ai fini processuali, ed in nessun caso da quella di spedizione”. Orbene, la costituzione in giudizio a mezzo PEC (equivalente alla costituzione mediante invio a mezzo posta) nell'opposizione ai sensi dell'art. 615 c.p.c., anche se irrituale, è comunque idonea al raggiungimento dello scopo con conseguente sanatoria del vizio ai sensi dell'art. 156, terzo comma, c.p.c.
È infondata la doglianza secondo cui la non ha provato che la PEC, di cui è Controparte_2 allegata solo la ricevuta di consegna, inviata all'appellante il 7.5.2018 contenesse l'ordinanza di rigetto del ricorso amministrativo presentato avverso il verbale n. 125631-V-17 e secondo cui manca la sottoscrizione digitale sia della relata di notifica che deve accompagnare la suddetta PEC sia dell'ordinanza di rigetto. Invero, secondo la giurisprudenza di legittimità: “La produzione in giudizio di copia di un atto spedito con lettera raccomandata, unitamente all'avviso di ricevimento della stessa, fa presumere, ex art. 1335 c.c., la conoscenza di tale atto da parte del destinatario, al quale spetta, in conformità al principio di
"vicinanza della prova", l'onere di dimostrare che il plico conteneva un atto diverso o nessun documento” (Cassazione, Sez. 3 -, Ordinanza n. 964 del 15/01/2025). Secondo il citato orientamento, applicabile anche al caso di invio di un documento a mezzo PEC, è l'odierna appellante, in virtù del principio di vicinanza della prova, a dovere dimostrare che la PEC inviatale dalla conteneva un atto diverso dall'ordinanza di rigetto del ricorso Controparte_2 amministrativo avverso il verbale n. 125631-V-17.
La non ha dato tale prova. Controparte_9
È priva di fondamento l'eccezione secondo cui non sarebbe provato l'effettivo invio della suddetta PEC in quanto la ha allegato solo la ricevuta di consegna. Controparte_2 Invero, la ricevuta di consegna della PEC è successiva a quella di invio e dimostra non solo l'invio ma anche la effettiva consegna nella casella di destinazione.
È priva di fondamento l'eccezione secondo cui la relata di notifica che accompagna la PEC del
7.5.2018 non è sottoscritta digitalmente.
Invero, nel caso di invio di un documento a mezzo PEC non è necessaria la relata di notifica, essendo sufficiente la ricevuta di avvenuta consegna della mail nella casella di destinazione.
È priva di fondamento l'eccezione secondo cui l'ordinanza di rigetto del ricorso amministrativo avverso il verbale n. 125631-V-17 sarebbe illegittima per la mancanza della sottoscrizione digitale.
Invero, secondo l'art. 3 del D.lgs. n. 39/1993, “Nell'ambito delle pubbliche amministrazioni
l'immissione, la riproduzione su qualunque supporto e la trasmissione di dati, informazioni e documenti mediante sistemi informatici o telematici, nonché l'emanazione di atti amministrativi attraverso i medesimi sistemi, devono essere accompagnate dall'indicazione della fonte e del
pagina 3 di 5 responsabile dell'immissione, riproduzione, trasmissione o emanazione. Se per la validità di tali operazioni e degli atti emessi sia prevista l'apposizione di firma autografa, la stessa è sostituita dall'indicazione a stampa, sul documento prodotto dal sistema automatizzato, del nominativo del soggetto responsabile”. Nella specie, la firma autografa è stata sostituita dall'indicazione a stampa sull'ordinanza di rigetto del ricorso amministrativo del nominativo del soggetto responsabile.
Deve pertanto essere rigettato l'appello nei confronti della . Controparte_2
È fondato il motivo relativo alla violazione degli articoli 91 e 92 c.p.c. Invero, secondo il più recente orientamento della Suprema Corte, “In tema di spese processuali, l'accoglimento in misura ridotta, anche sensibile, di una domanda articolata in un unico capo non dà luogo a reciproca soccombenza, configurabile esclusivamente in presenza di una pluralità di domande contrapposte formulate nel medesimo processo tra le stesse parti o in caso di parziale accoglimento di un'unica domanda articolata in più capi, e non consente quindi la condanna della parte vittoriosa al pagamento delle spese processuali in favore della parte soccombente, ma può giustificarne soltanto la compensazione totale o parziale, in presenza degli altri presupposti previsti dall'art. 92, comma 2, c.p.c.” (Cass. Sez. unite n. 32061/2022). L'accoglimento, anche parziale, della domanda non giustifica la compensazione delle spese per cui il Giudice di pace avrebbe dovuto condannare le amministrazioni convenute soccombenti, in solido tra loro, a rimborsare per intero all'opponente le spese di lite. Inoltre, è titolare di una legittimazione processuale concorrente per cui Controparte_3 anch'essa deve essere considerata soccombente e deve essere condannata a rimborsare, in solido con le altre amministrazioni convenute soccombenti, alla le spese di lite Controparte_9 del primo grado di giudizio. In conclusione, in parziale accoglimento dell'appello, il la , la Controparte_4 Controparte_7
, la , la in Controparte_8 Controparte_5 Controparte_11 solido tra loro, devono essere condannate a rimborsare per intero alla odierna appellante le spese di lite del primo grado di giudizio, mentre l'appello deve essere rigettato per il resto. Le spese del presente grado di giudizio seguono la soccombenza ai sensi dell'art. 91 c.p.c. e si liquidano come da dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando nella causa iscritta al n. R.G. 1938/2021, previa dichiarazione della contumacia del della , della Controparte_4 Controparte_7 CP_8
, della e della :
[...] Controparte_5 Controparte_6 in accoglimento dell'appello e in parziale riforma della sentenza n. 135/2021 emessa dal Giudice di pace di Modica il 12/04/2021, condanna il la , la Controparte_4 Controparte_7 CP_8
, la , la in solido tra loro, a
[...] Controparte_5 Controparte_11 rimborsare alla le spese di lite del primo grado di giudizio che Controparte_9 liquida in € 264,00 per esborsi ed in € 2.000,00 per compenso, oltre a rimborso spese generali, Iva e Cpa;
rigetta per il resto l'appello; condanna il la , la , la , Controparte_4 Controparte_7 Controparte_8 Controparte_5 la in solido tra loro, a rimborsare alla Controparte_11 [...] le spese di lite del presente grado di giudizio, che liquida in € 174,00 per Controparte_9 esborsi ed in € 1.800,00 per compenso, oltre a rimborso spese generali, Iva e Cpa, disponendone la distrazione ex art. 93 c.p.c. in favore dell'avv. Silvia Sapienza;
pagina 4 di 5 condanna la a rimborsare alla le spese del Controparte_9 Controparte_2 presente grado di giudizio che liquida in € 1.800,00 per compenso, oltre a rimborso spese generali, Iva e Cpa.
Ragusa, 27/05/2025.
Il Giudice
dott. Claudio Maggioni
pagina 5 di 5
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di RAGUSA
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Claudio Maggioni, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. R.G. 1938/2021 avente ad oggetto appello avverso sentenza del Giudice di pace promossa da:
P. IVA con il patrocinio Controparte_1 P.IVA_1 dell'avv. SAPIENZA SILVIA, presso il cui studio è elettivamente domiciliata, giusta procura in atti;
APPELLANTE
CONTRO
, C.F. , con il patrocinio dell'avv. DONATI GISELLA e Controparte_2 P.IVA_2 dell'avv. RIZZARDI RAFFAELA, elettivamente domiciliata presso l'Avvocatura provinciale sita in
– Palazzo Broletto, P.zza Paolo VI, 29; CP_2
P.I. con il patrocinio dell'avv. AZZARO Controparte_3 P.IVA_3
LOREDANA, presso il cui studio è elettivamente domiciliata, giusta procura in atti;
APPELLATI
, C.F. ; Controparte_4 P.IVA_4
, C.F. Controparte_5 P.IVA_5
, C.F. ; Controparte_6 P.IVA_6
, C.F. ; Controparte_7 P.IVA_7
, C.F. ; Controparte_8 P.IVA_8
APPELLATI CONTUMACI
CONCLUSIONI
Le parti hanno precisato le conclusioni come da note scritte in sostituzione dell'udienza del
27/05/2025.
pagina 1 di 5 ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DELLA DECISIONE
Con sentenza n. 135/2021 del 12/04/2021 il Giudice di pace di Modica ha parzialmente accolto l'opposizione proposta dalla ai sensi dell'art. 615 c.p.c. avverso Controparte_9 la cartella di pagamento n. 29720200000269345/000 limitatamente al ruolo formato e trasmesso dal dalla , dalla , dalla , Controparte_4 Controparte_2 Controparte_7 Controparte_8 dalla e dalla per un importo totale di € 10.163,71. Controparte_5 Controparte_6 Il Giudice di pace con la sentenza impugnata annullava l'opposta cartella di pagamento in relazione ai verbali di violazione del c.d.s. emessi dalle Prefetture di , , e dal CP_8 CP_7 CP_5 CP_6 CP_4
in quanto questi ultimi non si erano pronunciati sui ricorsi amministrativi presentati dalla CP_4 avverso i suddetti verbali, con conseguente formazione del Controparte_9 silenzio assenso. Il Giudice di pace rigettava invece la domanda di annullamento limitatamente al verbale emesso dalla Provincia di in quanto quest'ultima aveva dato prova documentale di CP_2 avere risposto con ordinanza di rigetto, notificata via PEC al procuratore dell'opponente, al ricorso amministrativo presentato dalla avverso il verbale n. 125631-V- Controparte_9
17. Il Giudice di pace compensava altresì le spese di lite tra le parti, in considerazione dell'accoglimento parziale dell'opposizione. Con l'atto di appello la ha censurato la suddetta sentenza per Controparte_9 violazione dell'art. 165 c.p.c. e della L. 689/1981; per violazione del Decreto del Ministero dell'Interno del 18.12.2017 in quanto non gli era stata notificata l'ordinanza di rigetto del ricorso amministrativo avverso il verbale n. 125631-V-17 emesso dalla Provincia di;
per violazione degli articoli 91 e CP_2
92 c.p.c. in quanto il Giudice di pace aveva erroneamente compensato le spese di lite tra le parti. Ha chiesto pertanto al Tribunale, in accoglimento dell'appello, di riformare la sentenza n. 135/2021 emessa dal Giudice di pace di Modica il 12/04/2021, disponendo l'annullamento della cartella di pagamento n. 29720200000269345/000 in relazione al verbale n. 125631-V-17 e condannando i convenuti, in solido tra loro, alle spese del primo grado di giudizio. Con vittoria di spese e compensi del presente grado di giudizio.
Si è costituita mediante comparsa di risposta la deducendo il proprio difetto di Controparte_3 legittimazione passiva. Ha chiesto pertanto al Tribunale, in via preliminare di dichiarare il suo difetto di legittimazione passiva;
nel merito ha chiesto, in via principale, di rigettare l'appello avverso la sentenza n. 135/2021; in subordine ha chiesto di condannare l'ente impositore a rimborsare a Controparte_3 la somma di cui la medesima potrebbe essere gravata in dipendenza del presente giudizio. Con
[...] vittoria di spese e compensi. Si è costituita mediante comparsa di risposta la deducendo l'infondatezza in fatto Controparte_2 ed in diritto dei motivi di appello e chiedendo al Tribunale di rigettare l'appello avverso la sentenza impugnata, con vittoria di spese e compensi.
Preliminarmente deve essere dichiarata la contumacia del della Controparte_4 CP_7
, della , della e della che, sebbene
[...] Controparte_8 Controparte_5 Controparte_6 ritualmente citati in giudizio, non si sono costituiti. Sempre in via preliminare deve essere rigettata l'eccezione di difetto di legittimazione passiva dell' in quanto, secondo la giurisprudenza di legittimità, “nei Controparte_10 giudizi di opposizione a cartella esattoriale, infatti, l'interessato può agire indifferentemente nei confronti dell'ente impositore o dell'agente della riscossione (Sez. 5, Ordinanza n. 10528 del
28/04/2017, Rv. 644101 - 01). Se pertanto l'opposizione sia proposta contro ambedue, ambedue sono titolari d'una legittimazione processuale concorrente, come ripetutamente affermato da questa Corte
(ex multis, Sez. 6 - 5, Ordinanza n. 8186 del 29/03/2017, Rv. 643636 - 01)” (Cassazione, Sez. 3,
Sentenza n. 36656 del 2021). Ciò premesso, l'appello è parzialmente fondato e deve pertanto essere accolto per quanto di ragione.
pagina 2 di 5 È infondata la doglianza secondo cui la costituzione della dinanzi al Giudice di Controparte_2 pace di Modica è irrituale perché avvenuta consegnando i documenti necessari tramite PEC. Al riguardo bisogna anzitutto sottolineare che è inconferente il richiamo alla sentenza n. 12391 pronunciata dalla Corte di Cassazione il 21.5.2013, facendo la stessa riferimento alla costituzione in giudizio della parte attrice.
Appare pertinente al caso di specie il richiamo, operato dalla , alla sentenza n. Controparte_2 5160, pronunciata dalle Sezioni Unite della Corte di Cassazione il 4.3.2009, secondo cui “L'invio a mezzo posta dell'atto processuale destinato alla cancelleria (nella specie, memoria di costituzione in giudizio comprensiva di domanda riconvenzionale) - al di fuori delle ipotesi speciali relative al giudizio di cassazione, al giudizio tributario ed a quello di opposizione ad ordinanza ingiunzione - realizza un deposito dell'atto irrituale, in quanto non previsto dalla legge, ma che, riguardando un'attività materiale priva di requisito volitivo autonomo e che non necessariamente deve essere compiuta dal difensore, potendo essere realizzata anche da un "nuncius", può essere idoneo a raggiungere lo scopo, con conseguente sanatoria del vizio ex art. 156, terzo comma, cod. proc. civ.; in tal caso, la sanatoria si produce con decorrenza dalla data di ricezione dell'atto da parte del cancelliere ai fini processuali, ed in nessun caso da quella di spedizione”. Orbene, la costituzione in giudizio a mezzo PEC (equivalente alla costituzione mediante invio a mezzo posta) nell'opposizione ai sensi dell'art. 615 c.p.c., anche se irrituale, è comunque idonea al raggiungimento dello scopo con conseguente sanatoria del vizio ai sensi dell'art. 156, terzo comma, c.p.c.
È infondata la doglianza secondo cui la non ha provato che la PEC, di cui è Controparte_2 allegata solo la ricevuta di consegna, inviata all'appellante il 7.5.2018 contenesse l'ordinanza di rigetto del ricorso amministrativo presentato avverso il verbale n. 125631-V-17 e secondo cui manca la sottoscrizione digitale sia della relata di notifica che deve accompagnare la suddetta PEC sia dell'ordinanza di rigetto. Invero, secondo la giurisprudenza di legittimità: “La produzione in giudizio di copia di un atto spedito con lettera raccomandata, unitamente all'avviso di ricevimento della stessa, fa presumere, ex art. 1335 c.c., la conoscenza di tale atto da parte del destinatario, al quale spetta, in conformità al principio di
"vicinanza della prova", l'onere di dimostrare che il plico conteneva un atto diverso o nessun documento” (Cassazione, Sez. 3 -, Ordinanza n. 964 del 15/01/2025). Secondo il citato orientamento, applicabile anche al caso di invio di un documento a mezzo PEC, è l'odierna appellante, in virtù del principio di vicinanza della prova, a dovere dimostrare che la PEC inviatale dalla conteneva un atto diverso dall'ordinanza di rigetto del ricorso Controparte_2 amministrativo avverso il verbale n. 125631-V-17.
La non ha dato tale prova. Controparte_9
È priva di fondamento l'eccezione secondo cui non sarebbe provato l'effettivo invio della suddetta PEC in quanto la ha allegato solo la ricevuta di consegna. Controparte_2 Invero, la ricevuta di consegna della PEC è successiva a quella di invio e dimostra non solo l'invio ma anche la effettiva consegna nella casella di destinazione.
È priva di fondamento l'eccezione secondo cui la relata di notifica che accompagna la PEC del
7.5.2018 non è sottoscritta digitalmente.
Invero, nel caso di invio di un documento a mezzo PEC non è necessaria la relata di notifica, essendo sufficiente la ricevuta di avvenuta consegna della mail nella casella di destinazione.
È priva di fondamento l'eccezione secondo cui l'ordinanza di rigetto del ricorso amministrativo avverso il verbale n. 125631-V-17 sarebbe illegittima per la mancanza della sottoscrizione digitale.
Invero, secondo l'art. 3 del D.lgs. n. 39/1993, “Nell'ambito delle pubbliche amministrazioni
l'immissione, la riproduzione su qualunque supporto e la trasmissione di dati, informazioni e documenti mediante sistemi informatici o telematici, nonché l'emanazione di atti amministrativi attraverso i medesimi sistemi, devono essere accompagnate dall'indicazione della fonte e del
pagina 3 di 5 responsabile dell'immissione, riproduzione, trasmissione o emanazione. Se per la validità di tali operazioni e degli atti emessi sia prevista l'apposizione di firma autografa, la stessa è sostituita dall'indicazione a stampa, sul documento prodotto dal sistema automatizzato, del nominativo del soggetto responsabile”. Nella specie, la firma autografa è stata sostituita dall'indicazione a stampa sull'ordinanza di rigetto del ricorso amministrativo del nominativo del soggetto responsabile.
Deve pertanto essere rigettato l'appello nei confronti della . Controparte_2
È fondato il motivo relativo alla violazione degli articoli 91 e 92 c.p.c. Invero, secondo il più recente orientamento della Suprema Corte, “In tema di spese processuali, l'accoglimento in misura ridotta, anche sensibile, di una domanda articolata in un unico capo non dà luogo a reciproca soccombenza, configurabile esclusivamente in presenza di una pluralità di domande contrapposte formulate nel medesimo processo tra le stesse parti o in caso di parziale accoglimento di un'unica domanda articolata in più capi, e non consente quindi la condanna della parte vittoriosa al pagamento delle spese processuali in favore della parte soccombente, ma può giustificarne soltanto la compensazione totale o parziale, in presenza degli altri presupposti previsti dall'art. 92, comma 2, c.p.c.” (Cass. Sez. unite n. 32061/2022). L'accoglimento, anche parziale, della domanda non giustifica la compensazione delle spese per cui il Giudice di pace avrebbe dovuto condannare le amministrazioni convenute soccombenti, in solido tra loro, a rimborsare per intero all'opponente le spese di lite. Inoltre, è titolare di una legittimazione processuale concorrente per cui Controparte_3 anch'essa deve essere considerata soccombente e deve essere condannata a rimborsare, in solido con le altre amministrazioni convenute soccombenti, alla le spese di lite Controparte_9 del primo grado di giudizio. In conclusione, in parziale accoglimento dell'appello, il la , la Controparte_4 Controparte_7
, la , la in Controparte_8 Controparte_5 Controparte_11 solido tra loro, devono essere condannate a rimborsare per intero alla odierna appellante le spese di lite del primo grado di giudizio, mentre l'appello deve essere rigettato per il resto. Le spese del presente grado di giudizio seguono la soccombenza ai sensi dell'art. 91 c.p.c. e si liquidano come da dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando nella causa iscritta al n. R.G. 1938/2021, previa dichiarazione della contumacia del della , della Controparte_4 Controparte_7 CP_8
, della e della :
[...] Controparte_5 Controparte_6 in accoglimento dell'appello e in parziale riforma della sentenza n. 135/2021 emessa dal Giudice di pace di Modica il 12/04/2021, condanna il la , la Controparte_4 Controparte_7 CP_8
, la , la in solido tra loro, a
[...] Controparte_5 Controparte_11 rimborsare alla le spese di lite del primo grado di giudizio che Controparte_9 liquida in € 264,00 per esborsi ed in € 2.000,00 per compenso, oltre a rimborso spese generali, Iva e Cpa;
rigetta per il resto l'appello; condanna il la , la , la , Controparte_4 Controparte_7 Controparte_8 Controparte_5 la in solido tra loro, a rimborsare alla Controparte_11 [...] le spese di lite del presente grado di giudizio, che liquida in € 174,00 per Controparte_9 esborsi ed in € 1.800,00 per compenso, oltre a rimborso spese generali, Iva e Cpa, disponendone la distrazione ex art. 93 c.p.c. in favore dell'avv. Silvia Sapienza;
pagina 4 di 5 condanna la a rimborsare alla le spese del Controparte_9 Controparte_2 presente grado di giudizio che liquida in € 1.800,00 per compenso, oltre a rimborso spese generali, Iva e Cpa.
Ragusa, 27/05/2025.
Il Giudice
dott. Claudio Maggioni
pagina 5 di 5