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Sentenza 10 febbraio 2026
Sentenza 10 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Puglia, sez. XXII, sentenza 10/02/2026, n. 473 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Puglia |
| Numero : | 473 |
| Data del deposito : | 10 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 473/2026
Depositata il 10/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della PUGLIA Sezione 22, riunita in udienza il
14/01/2026 alle ore 14:30 con la seguente composizione collegiale:
LEUCI CLAUDIO LUIGI, Presidente e Relatore
DE GAETANIS GIOVANNI, Giudice
DE LORENZI ALESSANDRO, Giudice
in data 14/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 1786/2021 depositato il 19/07/2021
proposto da
Ag.entrate - Riscossione - Lecce - Via Grezar 00100 Roma RM
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Resistente_1 - CF_Resistente_1
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 269/2021 emessa dalla Commissione Tributaria Provinciale LECCE e pubblicata il 10/02/2021
Atti impositivi:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 05920190017098502000 IVA-ALTRO
a seguito di discussione in camera di consiglio
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La Commissione Tributaria Provinciale di Lecce sez.2^, con sentenza n.269/2021 resa il 20.01.2021 e depositata il 10.02.2021, accoglieva il ricorso proposto da Resistente_1 avverso la cartella n…..98502000 relativa al venir meno di una rateizzazione per non completo pagamento dell'ultima rata.
Disponeva il pagamento con ravvedimento dei soli interessi omessi. Compensava tra le parti le spese di giudizio.
Così decideva privilegiando il principio della specialità della norma che prevede l'applicazione dell'indennità di mora e degli accessori di legge rispetto alla norma di carattere ordinario che individua il sistema sanzionatorio.
Appellava l'Agenzia delle Entrate Riscossione ponendo eccezioni come segue:
A. improcedibilità del ricorso in primo grado per omessa mediazione;
B. difetto di legittimazione passiva per essere l'Agente della Riscossione mero esecutore dei ruoli trasmessi;
C. validità del D.lgs.471/1997 e diversità funzionale delle norme che prevedono la sanzione amministrativa e l'indennità di mora: era legittima l'iscrizione a ruolo dell'intera somma dovuta, al netto dei versamenti già effettuati, perché vi era stato un inadempimento di una rata successiva alla prima. Peraltro, il caso di lieve inadempimento era disciplinato legislativamente con tempi, modalità e misura del pagamento, non rispettati dal contribuente nel caso in esame.
Presentava controdeduzioni il contribuente insistendo per la conferma del giudicato.
Quanto all'eccezione al punto A), evidenziava la contraddittorietà delle affermazioni di controparte che da una parte sollevava il difetto di legittimazione passiva e poi rivendicava una possibilità di mediazione a cui non dava seguito.
Quanto all'eccezione al punto B), l'Agenzia delle Entrate Riscossione non aveva inteso chiamare in causa l'Ente creditore e quindi rispondeva direttamente sulla questione.
Quanto al punto C), si insisteva sulla correttezza del decisum avendo i primi giudici richiamato i principii di uguaglianza, ragionevolezza e proporzionalità, inseriti nella cornice costituzionale di perseguire la giusta imposizione nell'interesse pubblico di cui all'art.97 Cost.: gli interessi non pagati erano dovuti e non altro.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La decisione dei primi giudici deve essere confermata in quanto segue un ragionamento equilibrato aderente alla pochezza del dovuto raffrontato all'esosità della richiesta.
Il caso riguarda infatti il mancato pagamento di euro 97,01 a titolo di interessi per mero errore materiale nel pagamento dell'ultima rata, di cui era stata versata l'imposta e le sanzioni per complessivi euro 977,47.
Quanto all'eccezione sub A), la mediazione era saltata ma ciò non inibiva normativamente la Commissione di primo grado dal decidere, peraltro eventuali proposte conciliative potevano sempre essere avviate durante il contenzioso avviato.
Quanto all'eccezione sub B), l'Agenzia delle Entrate Riscossione ha di fatto rinunziato a coinvolgere l'Ufficio e quindi non può essere dichiarato il difetto di legittimazione passiva dovendo essa rispondere in proprio nell'odierno contenzioso della cartella emessa, rimasta unica interlocutrice costituita.
Quanto all'eccezione sub C), la normativa disciplina il mancato pagamento della rata con le conseguenze come applicate dall'Amministrazione.
Questo Collegio ritiene però che l'applicazione tout court della normativa di cui al D.lgs.471/1997 non sia applicabile al caso di specie trattandosi di lieve inadempimento, precisamente limitato a modica cifra per interessi sull'ultima rata. Peraltro, i rimedi suggeriti - con i tempi previsti – avrebbero senso dalla contestazione o dall'avviso del mancato pagamento, mentre in questo caso il contribuente ha sbagliato senza avvedersi e pertanto, a completamento della pratica di rateizzazione, deve pagare soltanto gli interessi dovuti.
Diversamente, come segnalato dai primi giudici, si violerebbe il principio di proporzionalità a fronte di un pagamento marginale che configura un mero errore materiale e appare equo e corretto dare al contribuente la possibilità di rimediare, nell'ottica collaborativa e di buona fede delle parti coinvolte.
L'appello dell'Agenzia delle Entrate non ha fondamento.
In funzione del rigore e dell'eccesso di scrupolo nell'applicazione della legge a cui può essere riconducibile la richiesta dell'Ufficio, anche in appello, si ritiene che esistano motivi per compensare tra le parti le spese di giudizio.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia tributaria di secondo grado della Puglia, sezione staccata di Lecce, rigetta l'appello dell'Agenzia delle Entrate Riscossione.
Dichiara compensate le spese di giudizio.
Lecce, 14 gennaio 2026
il Presidente relatore
AU IG LE
Depositata il 10/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della PUGLIA Sezione 22, riunita in udienza il
14/01/2026 alle ore 14:30 con la seguente composizione collegiale:
LEUCI CLAUDIO LUIGI, Presidente e Relatore
DE GAETANIS GIOVANNI, Giudice
DE LORENZI ALESSANDRO, Giudice
in data 14/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 1786/2021 depositato il 19/07/2021
proposto da
Ag.entrate - Riscossione - Lecce - Via Grezar 00100 Roma RM
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Resistente_1 - CF_Resistente_1
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 269/2021 emessa dalla Commissione Tributaria Provinciale LECCE e pubblicata il 10/02/2021
Atti impositivi:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 05920190017098502000 IVA-ALTRO
a seguito di discussione in camera di consiglio
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La Commissione Tributaria Provinciale di Lecce sez.2^, con sentenza n.269/2021 resa il 20.01.2021 e depositata il 10.02.2021, accoglieva il ricorso proposto da Resistente_1 avverso la cartella n…..98502000 relativa al venir meno di una rateizzazione per non completo pagamento dell'ultima rata.
Disponeva il pagamento con ravvedimento dei soli interessi omessi. Compensava tra le parti le spese di giudizio.
Così decideva privilegiando il principio della specialità della norma che prevede l'applicazione dell'indennità di mora e degli accessori di legge rispetto alla norma di carattere ordinario che individua il sistema sanzionatorio.
Appellava l'Agenzia delle Entrate Riscossione ponendo eccezioni come segue:
A. improcedibilità del ricorso in primo grado per omessa mediazione;
B. difetto di legittimazione passiva per essere l'Agente della Riscossione mero esecutore dei ruoli trasmessi;
C. validità del D.lgs.471/1997 e diversità funzionale delle norme che prevedono la sanzione amministrativa e l'indennità di mora: era legittima l'iscrizione a ruolo dell'intera somma dovuta, al netto dei versamenti già effettuati, perché vi era stato un inadempimento di una rata successiva alla prima. Peraltro, il caso di lieve inadempimento era disciplinato legislativamente con tempi, modalità e misura del pagamento, non rispettati dal contribuente nel caso in esame.
Presentava controdeduzioni il contribuente insistendo per la conferma del giudicato.
Quanto all'eccezione al punto A), evidenziava la contraddittorietà delle affermazioni di controparte che da una parte sollevava il difetto di legittimazione passiva e poi rivendicava una possibilità di mediazione a cui non dava seguito.
Quanto all'eccezione al punto B), l'Agenzia delle Entrate Riscossione non aveva inteso chiamare in causa l'Ente creditore e quindi rispondeva direttamente sulla questione.
Quanto al punto C), si insisteva sulla correttezza del decisum avendo i primi giudici richiamato i principii di uguaglianza, ragionevolezza e proporzionalità, inseriti nella cornice costituzionale di perseguire la giusta imposizione nell'interesse pubblico di cui all'art.97 Cost.: gli interessi non pagati erano dovuti e non altro.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La decisione dei primi giudici deve essere confermata in quanto segue un ragionamento equilibrato aderente alla pochezza del dovuto raffrontato all'esosità della richiesta.
Il caso riguarda infatti il mancato pagamento di euro 97,01 a titolo di interessi per mero errore materiale nel pagamento dell'ultima rata, di cui era stata versata l'imposta e le sanzioni per complessivi euro 977,47.
Quanto all'eccezione sub A), la mediazione era saltata ma ciò non inibiva normativamente la Commissione di primo grado dal decidere, peraltro eventuali proposte conciliative potevano sempre essere avviate durante il contenzioso avviato.
Quanto all'eccezione sub B), l'Agenzia delle Entrate Riscossione ha di fatto rinunziato a coinvolgere l'Ufficio e quindi non può essere dichiarato il difetto di legittimazione passiva dovendo essa rispondere in proprio nell'odierno contenzioso della cartella emessa, rimasta unica interlocutrice costituita.
Quanto all'eccezione sub C), la normativa disciplina il mancato pagamento della rata con le conseguenze come applicate dall'Amministrazione.
Questo Collegio ritiene però che l'applicazione tout court della normativa di cui al D.lgs.471/1997 non sia applicabile al caso di specie trattandosi di lieve inadempimento, precisamente limitato a modica cifra per interessi sull'ultima rata. Peraltro, i rimedi suggeriti - con i tempi previsti – avrebbero senso dalla contestazione o dall'avviso del mancato pagamento, mentre in questo caso il contribuente ha sbagliato senza avvedersi e pertanto, a completamento della pratica di rateizzazione, deve pagare soltanto gli interessi dovuti.
Diversamente, come segnalato dai primi giudici, si violerebbe il principio di proporzionalità a fronte di un pagamento marginale che configura un mero errore materiale e appare equo e corretto dare al contribuente la possibilità di rimediare, nell'ottica collaborativa e di buona fede delle parti coinvolte.
L'appello dell'Agenzia delle Entrate non ha fondamento.
In funzione del rigore e dell'eccesso di scrupolo nell'applicazione della legge a cui può essere riconducibile la richiesta dell'Ufficio, anche in appello, si ritiene che esistano motivi per compensare tra le parti le spese di giudizio.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia tributaria di secondo grado della Puglia, sezione staccata di Lecce, rigetta l'appello dell'Agenzia delle Entrate Riscossione.
Dichiara compensate le spese di giudizio.
Lecce, 14 gennaio 2026
il Presidente relatore
AU IG LE