Sentenza 16 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Firenze, sez. I, sentenza 16/01/2025, n. 53 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Firenze |
| Numero : | 53 |
| Data del deposito : | 16 gennaio 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00053/2025 REG.PROV.COLL.
N. 01280/2024 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1280 del 2024, proposto da
JE RA, rappresentata e difesa dall'avvocato Amedeo Stoppa, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero dell’Istruzione e del Merito, non costituito in giudizio;
per l’ottemperanza alla sentenza n. 435/2023, pubblicata il 03/10/2023, emessa dal Tribunale di Arezzo nell’ambito del procedimento RG n. 858/2023, provvedendo, anche direttamente, all’assegnazione alla ricorrente della carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente di ruolo delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado, prevista dall'art. 1, comma 121 della l. 13 luglio 2015 n. 107, per gli anni scolastici 2019/2020, 2020/2021, 2021/2022, 2022/2023 per un importo complessivo di euro 2.000,00.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 9 gennaio 2025 la dott.ssa Flavia Risso e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
Con la sentenza indicata in epigrafe è stato accertato e dichiarato il diritto della parte ricorrente al beneficio della carta elettronica del docente per l’aggiornamento e la formazione di cui all’art. 1, comma 121, della l. n. 107 del 2015 e a ricevere sulla carta l’accredito delle corrispondenti somme per gli anni scolastici indicati nella stessa sentenza.
La sentenza è passata in giudicato, come da attestazione della cancelleria del Tribunale dell’8 agosto 2024.
Dalla sua notifica alla sede reale dell’Amministrazione debitrice, effettuata il 13 ottobre 2023, è decorso il termine dilatorio di cui all’art. 14, comma 1, del d. l. n. 669 del 1996, convertito nella legge n. 30 del 1997, come successivamente modificato e integrato.
Con ricorso ritualmente proposto, la parte creditrice ha convenuto il Ministero debitore dinnanzi a questo Tribunale amministrativo regionale per ottenere l’ottemperanza del giudicato formatosi sul suddetto titolo giudiziale e per la nomina, in caso di ulteriore inadempienza dell’Amministrazione debitrice, di un commissario ad acta che provveda in sua sostituzione.
La ricorrente ha chiesto altresì di fissare, ai sensi dell’art. 114, comma 4, lett. e) c.p.a., la somma di denaro dovuta dalla resistente per ogni ritardo nell’esecuzione del giudicato.
Il Ministero intimato non si è costituito in giudizio, nonostante il ricorso sia stato ad esso notificato a mezzo PEC presso la competente Avvocatura distrettuale dello Stato all’indirizzo estratto dal Registro PP.AA.
All’udienza camerale del 9 gennaio 2025, la causa è stata quindi trattenuta in decisione.
Tutto quanto sopra premesso, il ricorso è fondato e deve pertanto essere accolto.
Infatti, non risulta dagli atti di causa che la sentenza della cui ottemperanza si tratta sia stata eseguita.
Pertanto, in accoglimento del ricorso per ottemperanza, deve essere ordinato al Ministero dell’istruzione e del merito di dare esecuzione al giudicato di che trattasi.
Si precisa che tale ordine non si estende alla parte della sentenza relativa alle spese legali.
Invero, in virtù del provvedimento di distrazione delle spese processuali in favore del difensore con procura della parte vittoriosa (art. 93 cod. proc. civ.), s’instaura, fra costui e la parte soccombente, un rapporto autonomo rispetto a quello fra i contendenti che, nei limiti della somma liquidata dal giudice, si affianca a quello di prestazione d'opera professionale fra il cliente vittorioso ed il suo procuratore. Ne deriva che il difensore distrattario è l'unico legittimato ad intimare il precetto di pagamento dell'importo delle spese e degli onorari e, analogamente, a chiedere l'esecuzione del giudicato con il rito dell'ottemperanza in sede di giudizio amministrativo (Cass. civ., Sez. III, 12 novembre 2008, n. 27041; T.A.R. Lazio, Sez. II, 24 febbraio 2015, n. 3275).
Per il caso di ulteriore inadempienza, il Tribunale nomina sin d’ora commissario ad acta il Direttore generale dell’Ufficio centrale del bilancio del Ministero resistente, con facoltà di delega ad un funzionario del medesimo Ufficio.
Il commissario così designato provvederà, entro il termine di sessanta giorni dalla richiesta che la parte interessata gli presenterà dopo che sia decorso inutilmente il termine assegnato al Ministero, a tutti gli adempimenti necessari per l’esecuzione della sentenza e al pagamento delle somme ancora dovute.
Si ritiene inoltre che il ritardo maturato dal Ministero nella corresponsione delle somme dovute giustifichi la condanna dell'Amministrazione resistente alla corresponsione di una penalità di mora in misura pari agli interessi legali spettanti sulla somma complessivamente dovuta, con decorrenza “ dal giorno della comunicazione o notificazione dell’ordine di pagamento disposto nella sentenza di ottemperanza ” - come stabilito dall'art. 114, comma 4, lett. e), penultimo periodo c.p.a., novellato dall'art. 1, comma 781, lett. a) della l. n. 208/2015 – e fino al il pagamento di quanto dovuto.
Le spese del presente giudizio, da distrarsi in favore del procuratore dichiaratosi antistatario, seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo, tenuto conto del carattere seriale e del non elevato livello di complessità della causa anche in relazione ai numerosi, analoghi, precedenti.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e, per l’effetto:
- ordina al Ministero dell’istruzione e del merito di dare immediata e integrale esecuzione alla sentenza in epigrafe indicata;
- per il caso di eventuale ulteriore inottemperanza, nomina quale commissario ad acta il Direttore generale dell’Ufficio centrale del bilancio del Ministero resistente, con facoltà di delega ad un funzionario del medesimo Ufficio, affinché provveda nei sessanta giorni successivi, su richiesta della parte interessata, ai necessari adempimenti;
- condanna il Ministero intimato al pagamento, in favore della ricorrente, della penalità di mora, di cui all'art. 114, comma 4, lett. e) c.p.a., in misura pari agli interessi legali calcolati sulle somme alla stessa dovute, con la decorrenza e fino al termine indicati in motivazione;
- condanna il Ministero resistente al pagamento delle spese del presente giudizio, che liquida in € 800,00 (ottocento/00), oltre oneri e accessori di legge, con distrazione in favore del procuratore antistatario.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Firenze nella camera di consiglio del giorno 9 gennaio 2025 con l'intervento dei magistrati:
Silvia La Guardia, Presidente
Flavia Risso, Consigliere, Estensore
Silvia De Felice, Primo Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Flavia Risso | Silvia La Guardia |
IL SEGRETARIO