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Sentenza 19 settembre 2025
Sentenza 19 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Caltanissetta, sentenza 19/09/2025, n. 366 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Caltanissetta |
| Numero : | 366 |
| Data del deposito : | 19 settembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI CALTANISSETTA
sezione civile
Il Collegio, riunito in camera di consiglio e composto dai Signori dr. Roberto Rezzonico Presidente dr. Emanuele De Gregorio Consigliere dr. Giovanni Battiato Giudice ausiliario relatore ha pronunciato la seguente
O R D I N A N Z A
nella causa civile iscritta al n.106/2022, avente ad oggetto ricorso ex art.702 bis c.p.c. per la liquidazione degli onorari ai sensi dell'art.14 D.Lgs. 150/2011
vertente tra
avv. nato a [...] il [...] c.f. Parte_1
, quale erede dell'avv. deceduta il 28.6.2022, difeso C.F._1 Persona_1
da sé stesso ai sensi e per gli effetti dell'art.86 del c.p.c. ed elettivamente domiciliato presso il suo studio, in Palermo via G. Arimondi 2/Q ì
- ricorrente -
contro
, nato a [...] il [...] c.f. , Controparte_1 C.F._2
rappresentato e difeso dall'avv. Pietro Di Piazza per procura in atti ed elettivamente domiciliato presso il suo studio in Mussomeli via E. Mattei 6 - resistente -
All'udienza di precisazione delle conclusioni del 24.4.2025 viene disposta la trattazione scritta della causa ex art.127 ter c.p.c., attese le disposizioni che in tal modo consentono lo svolgimento delle udienze civili ove non richiesta la presenza di soggetti diversi dai difensori, quindi le parti hanno depositato note di trattazione, concludendo come dai rispettivi atti. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso ex art.702 bis c.p.c. ritualmente notificato, l'avv. per mezzo Persona_1
del suo procuratore generale avv. , adisce la Corte d'Appello di Parte_1
Caltanissetta chiedendo la condanna di al pagamento degli onorari Controparte_1
professionali maturati in ragione dell'attività difensiva prestata in suo favore, nel doppio grado di giudizio innanzi al AL e successivamente innanzi alla Corte di Appello di
Caltanissetta, come di seguito esposto.
Il giudizio di primo grado era stato instaurato dinanzi al AL del Lavoro di
Caltanissetta (R.G. lavoro n.1260/06), con ricorso introdotto da Parte_2
contro l di Caltanissetta, relativo al conferimento della Controparte_2
posizione organizzativa . Pt_3
In tale giudizio ha conferito mandato all'avv. per Controparte_1 Persona_1
intervenire ad opponendum, difendendo la legittimità dell'incarico ricevuto.
Nel corso del giudizio erano state svolte le seguenti attività: redazione e deposito dell'atto di intervento ad opponendum;
partecipazione a tre udienze: 10 luglio 2007, 27 novembre 2007, 22 gennaio 2008;
deposito di note conclusive in data 8 novembre 2007; discussione finale in Camera di Consiglio all'udienza del 22 gennaio 2008;
opposizione alla richiesta di parte ricorrente di modifica della domanda introduttiva, accolta con ordinanza emessa in pari data (22 gennaio 2008).
Il procedimento si era concluso con sentenza n.684 del 27 maggio 2008, con la quale il
AL aveva rigettato il ricorso di , accogliendo le tesi difensive Parte_2
sostenute da e disponendo la compensazione integrale delle spese. CP_1
Per l'attività svolta è stata allegata dettagliata nota spese per complessivi € 7.056/13, oltre
CPA e IVA come per legge, calcolata con riferimento ai parametri medi previsti dal D.M.
n.127/2004, essendo tutte le attività espletate sotto la vigenza del suddetto decreto.
Il giudizio di appello era stato promosso dinanzi alla Corte d'Appello di Caltanissetta
(R.G. n. 267/2009) con ricorso notificato il 14 novembre 2009 da Parte_2
avverso la sentenza n.684/2008.
2 L'avv. aveva assunto la difesa di , svolgendo le seguenti attività: Per_1 CP_1
- deposito di memoria di costituzione, con atto di intervento ad opponendum, depositata il
9 aprile 2010;
- partecipazione a quattro udienze: 10 aprile 2010, 10 novembre 2010, 23 marzo 2011, 22
febbraio 2012;
- deposito di memoria conclusiva in data 31 gennaio 2012;
- discussione finale in Camera di Consiglio all'udienza del 22 febbraio 2012.
Il procedimento in appello si era concluso con sentenza n.67 del 22 febbraio 2012, con conferma integrale della decisione di primo grado e compensazione integrale delle spese.
Per l'attività svolta in secondo grado è stata allegata distinta nota spese per € 9.007/13,
oltre CPA e IVA, calcolata con riferimento ai parametri medi previsti dal D.M. n.127/2004,
essendo tutte le attività espletate sotto la vigenza del suddetto decreto.
Per l'effetto, l'ammontare complessivo dei compensi per l'attività svolta nei due gradi di giudizio ammontava a € 16.063,26, oltre CPA (4%), IVA (22%) e interessi di mora ex d.lgs.
n. 231/2002 dal 7.10.2014 (giorno successivo alla diffida) fino al saldo.
Allegava, con precisa indicazione delle date, gli atti difensivi depositati, i verbali delle udienze partecipate, gli estremi delle sentenze, la specifica delle somme richieste, la diffida al pagamento consegnata il 6.10.2014.
Con memoria di costituzione del 26.9.2022 si costituiva l'avv. , Parte_1
quale erede di deceduta a Palermo in data 28 giugno 2022, giusta Persona_1
testamento olografo del 25 giugno 2007 e pubblicato l'8 luglio 2022, rappresentato da sé
stesso ex art.86 c.p.c.
Con comparsa di risposta del 7 ottobre 2022 si costituiva il resistente , Controparte_1
avversando le pretese avanzate dalla ricorrente, anche a nome del proprio procuratore generale avv. . Parte_1
In particolare, contestava:
L'inammissibilità della domanda attorea, rilevando che la stessa non avrebbe fondamento giuridico e non proverebbe l'urgenza necessaria per il rito sommario utilizzato (art. 702 bis c.p.c. e artt.3, 4 e 14 del d.lgs. 150/2011).
3 L'inidoneità della documentazione prodotta da parte istante, sostenendo che la parcella datata 1 ottobre 2014 sarebbe priva di validità giuridica in quanto redatta successivamente alla nomina di procuratore generale conferita al figlio avv. in data Parte_1
21 marzo 2014, pertanto gli atti sottoscritti dalla Giunta sarebbero privi di efficacia.
La sussistenza di rapporti professionali e personali tra l'avv. e il resistente, Persona_1
di natura tale da escludere pretese ingiustificate e sollecitazioni in relazione agli onorari richiesti.
La mancata tempestiva impugnazione delle decisioni di primo grado che hanno decretato la compensazione integrale delle spese, con conseguente dedotta incapacità dell'istante di ottenere una sentenza più favorevole.
La circostanza che il resistente aveva consegnato acconti in diverse occasioni, con la conseguente necessità di audire testimoni quali colleghi e congiunti del resistente stesso,
per verificare la reale dinamica dei pagamenti effettuati, a tal proposito richiedendo:
“In via istruttoria, nel caso di prosecuzione del giudizio, l'audizione dei sig.ri CP_3
e sui seguenti capitolati di prova n.1 2 3 e la sig.ra Controparte_4 Testimone_1
nata a [...] il [...] e residente in [...] sui
capitolati di prova n.4 5 6 7:
1) Vero che nel periodo 2008 e 2012 ha accompagnato in diversi incontri professionali il
collega sig. per discutere con l'avvocato e lì venivano Controparte_1 Persona_1
consegnati dei soldi e sentiva parlare il sig. e l'Avvocato sullo CP_1 Persona_1
stato di una causa pendente presso il Foro di Caltanissetta;
2) Vero che in diverse circostanze il sig. , in maniera del tutto ironica, Controparte_1
lamentava all'avvocato i ripetuti acconti chiesti per il procedimento Persona_1
incardinato presso il Foro di Caltanissetta;
3) Vero che il sig. era preoccupato per le sorti del procedimento Controparte_1
incardinato presso il Foro di Caltanissetta;
4) Vero che nel mese di giugno 2014 accompagnava e/o faceva compagnia a suo marito per giungere a Palermo presso lo studio legale dell'Avvocato e arrivati sul Persona_1
posto non trovavate l'Avvocato ma l'Avvocato ; Persona_1 Parte_1
4 5) Vero che nel mese di giugno 2014 partecipava alla riunione del sig. Controparte_1
con l'Avv. presso lo studio dell'Avv. e il sig. Parte_1 Persona_1
raccontava all'interlocutore che aveva dato degli acconti alla madre CP_1 Per_1
per l'attività professionale prestata;
[...]
6) Vero che all'incontro descritto al punto 5 degli articolati di prova l'Avvocato
[...]
era sorpreso di quanto rappresentato degli acconti e pertanto le parti Parte_1
avevano deciso di comune accordo di rimandare la discussione in un altro momento dopo
aversi confrontato con la propria madre e professionista Avv. ; Persona_1
7) Vero che all'incontro presso lo studio dell'Avvocato il sig. non Persona_1 CP_1
aveva contezza dell'ammontare delle spese legali vantate dall'Avv. e Persona_1
giunti allo studio legale le somme rivendicate ed indicate nella nota spesa era di gran
lunga inferiore alle fatture che le vengono mostrate pari ad € 16.063,50”.
Con ordinanza del 10.3.2023 la Corte rigettava le richieste istruttorie formulate dal resistente, rinviando per la precisazione delle conclusioni, “ritenuta … l'inammissibilità dei
relativi capitoli di prova in quanto volti a demandare ai testi quesiti del tutto generici,
fondati su questioni ininfluenti ai fini del decidere, nonché idonei a demandare al teste
valutazioni soggettive.”
Disposta la trattazione scritta ex art.127 ter c.p.c., all'udienza del 24.4.2025 la causa viene trattenuta in decisione, concessi i termini di legge per le difese finali.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso ex art.702 bis c.p.c. in relazione agli artt.3, 4 e 14 del D.Lgs. n.150/2011, nonché dell'art.28 Legge Professionale, l'avv. quale erede Parte_1
dell'avv. , chiede la liquidazione dei compensi per l'assistenza prestata in Persona_1
primo e secondo grado, correttamente proponendo una domanda cumulativa per entrambi i gradi, anche in coerenza al principio di economia processuale.
E, invero, secondo l'insegnamento della Suprema Corte (da ultimo, Cass. sez.VI Ord.
n.496/2021) “Qualora la richiesta di pagamento riguardi compensi maturati in più gradi di giudizio, il difensore deve obbligatoriamente proporre un'unica domanda dinanzi al Giudice
che abbia conosciuto per ultimo della causa in cui sia stato svolto il patrocinio, essendo
5 l'unico in grado di apprezzare complessivamente le prestazioni svolte e di riconoscere al
difensore il giusto compenso, a meno che non risulti in capo al creditore un interesse,
oggettivamente valutabile, alla tutela frazionata del credito”.
Di poi, con riferimento al dato normativo alla cui stregua dovere procedere alla liquidazione delle spettanze professionali in assenza dell'accordo per la loro determinazione, occorre considerare che sia l'attività di patrocinio del grado avanti il
AL (concluso all'udienza di discussione del 22.1.2008), che la successiva avanti la
Corte (concluso all'udienza di discussione del 22.2.2012), ricadono nelle previsioni di cui al D.M. n.127/2004, allorché la prestazione professionale ha avuto inizio e si è completata nella vigenza della relativa regolamentazione.
Con riferimento allo scaglione di valore a cui fare riferimento, deve considerarsi che la controversia ha avuto ad oggetto la legittimità del conferimento di una posizione organizzativa presso l di Caltanissetta, in particolare Controparte_2
relativa all' – trattamento economico del personale. Pt_4
Il ricorrente , dipendente della suddetta Azienda, aveva impugnato Parte_2
la deliberazione con cui questa aveva affidato la posizione organizzativa ad
[...]
, contestando l'illegittimità, nullità e inefficacia della deliberazione e richiedendo CP_1
l'attribuzione della posizione.
Ai fini della liquidazione degli onorari professionali, il D.M. 26 maggio 2004 n.127 stabilisce criteri e parametri per la quantificazione del compenso dell'avvocato, prevedendo che, nei casi in cui non sia determinabile un valore certo della lite, debba farsi riferimento al valore presumibile della controversia.
Nella fattispecie in esame, la controversia si caratterizza per la sua complessità e per l'impossibilità di determinare un valore certo e immediato, atteso che la domanda è
relativa a una posizione organizzativa che si qualifica come un incarico e non come una somma di denaro immediatamente quantificabile.
Per tale motivo, in conformità al D.M. n. 127/2004, deve farsi riferimento al valore indeterminabile della lite.
Con riferimento alla nota spese relativa al giudizio avanti il AL (all.6 al ricorso) ed a
6 quella relativa al procedimento avanti la Corte d'appello (all.11), le stesse sono state calcolate facendo riferimento al valore della causa indeterminabile nella fascia media prevista dal D.M. n.127/2004, del tutto congrua considerata l'importanza delle questioni giuridiche e fattuali trattate, la difficoltà e il pregio dell'attività svolta.
Le singole attività svolte sono correttamente documentate da parte ricorrente (all. da 1 a
10 al ricorso), peraltro neppure contestate sul punto dal resistente, così come entrambe le nota spese risultano regolarmente consegnate in uno alla lettera di richiesta di pagamento in data 6.10.2014 (all.16 ibidem).
Per l'effetto, in considerazione dell'attività processuale di cui si è allegata documentazione,
deve procedersi alla seguente liquidazione, adottando i parametri medi dello scaglione corrispondente al valore indeterminabile della causa secondo il D.M. n.127/2004, così
come correttamente indicati da parte ricorrente:
giudizio avanti il AL
Diritti e spese
Voce Importo (€) Spese imponibili (€) Spese esenti (€)
Posizione archivio 90,00 15,00 0,00
23,00 0,00 0,00 Per_2
Mandato 23,00 0,00 0,00
Atto introduttivo, ricorso 90,00 0,00 0,00
Dattilo e collazione (n. 3) 81,00 25,00 0,00
Fascicolo e indice 23,00 0,00 0,00
Esame decreto fissazione udienza 23,00 0,00 0,00
Deposito atti 16,00 0,00 0,00
7 Voce
Notifica ricorso e decreto (n. 2)
Esame di ogni relata di notifica (n. 2)
Ricerca documenti
Esame scritti controparte (n. 2)
Esame documenti controparte (n. 2)
Partecipazione udienza del 10.07.07
Note difensive autorizzate del 08.11.07
Dattilo e collazione (n. 2)
Deposito in cancelleria
Esame note autorizz. controparte (n. 2)
Partecipazione udienza del 27.11.07
Esame ordinanza del 22.01.08
Partecipazione udienza del 22.01.08
Precisazione conclusioni
Esame conclusioni di ogni parte (n. 2)
Esame dispositivo
Importo (€) Spese imponibili (€) Spese esenti (€)
37,00 0,00 0,00
46,00 0,00 0,00
23,00 0,00 0,00
91,00 0,00 0,00
91,00 0,00 0,00
45,00 0,00 0,00
90,00 0,00 0,00
54,00 12,50 0,00
23,00 0,00 0,00
90,00 0,00 0,00
45,00 0,00 0,00
23,00 0,00 0,00
45,00 0,00 0,00
90,00 0,00 0,00
180,00 0,00 0,00
23,00 0,00 0,00
8 Voce
Esame sentenza definitiva
Ritiro detta
Procuratore domiciliatario
Corrispondenza informativa
Consultazioni cliente
Ritiro fascicolo
Nota spese
Dattilo e collazione
Totali
Onorari
Voce
Studio controversia
Consultazioni col cliente
Ricerca documenti
Redazione atto introduttivo, ricorso
Assistenza udienze (n. 3)
Redazione note conclusionali
Importo (€) Spese imponibili (€) Spese esenti (€)
45,00 0,00 0,00
23,00 0,00 0,00
45,00 0,00 0,00
90,00 0,00 0,00
90,00 0,00 0,00
23,00 0,00 0,00
45,00 0,00 0,00
27,00 5,00
1.737,00 57,50
Importo (€) (Minimo - Massimo)
732,00 (210,00 - 1.255,00)
370,00 (110,00 - 630,00)
190,00 (55,00 - 325,00)
582,00 (170,00 - 995,00)
435,00 (135,00 - 735,00)
1.425,00 (410,00 - 2.440,00)
9 Voce
Discussione in camera consiglio
Totale onorari
Riepilogo complessivo
Descrizione
Diritti
Onorari
Spese imponibili
Spese generali (12,5%)
Totale complessivo
Oltre CPA e IVA come per legge giudizio avanti la Corte d'appello
Diritti e spese
Voce
Posizione archivio
Disamina
Mandato
Atto di intervento del 09.04.10
Importo (€) (Minimo - Massimo)
750,00 (215,00 - 1.285,00)
4.484,00
Importo (€)
1.737,00
4.484,00
57,50
777,63
7.056,13
Importo (€) Spese imponibili (€) Spese esenti (€)
90,00 15,00 0,00
23,00 0,00 0,00
23,00 0,00 0,00
90,00 0,00 0,00
10 Voce
Dattilo e collazione
Fascicolo e indice
Deposito atti
Esame decreto fissazione udienza
Ricerca documenti
Esame scritti controparte (n. 2)
Esame documenti controparte (n. 2)
Partecipazione udienza del 14.04.10
Esame memoria controparte del 21.10.10
Partecipazione udienza del 10.11.10
Partecipazione udienza del 23.03.11
Memoria difensiva del 01.02.12
Dattilo e collazione
Deposito in cancelleria
Partecipazione udienza del 22.02.12
Precisazione conclusioni
Importo (€) Spese imponibili (€) Spese esenti (€)
54,00 20,00 0,00
26,00 0,00 0,00
16,00 0,00 0,00
26,00 0,00 0,00
23,00 0,00 0,00
91,00 0,00 0,00
91,00 0,00 0,00
45,00 0,00 0,00
45,00 0,00 0,00
45,00 0,00 0,00
45,00 0,00 0,00
90,00 0,00 0,00
54,00 20,00 0,00
23,00 0,00 0,00
45,00 0,00 0,00
90,00 0,00 0,00
11 Voce
Esame conclusioni di ogni parte (n. 2)
Esame dispositivo
Esame sentenza definitiva
Richiesta copia atti cancelleria
Ritiro detta
Corrispondenza informativa
Consultazioni cliente
Procuratore domiciliatario
Ritiro fascicolo
Nota spese
Dattilo e collazione
Per_3
Onorari
Voce
Studio controversia
Consultazioni col cliente
Ricerca documenti
Importo (€) Spese imponibili (€) Spese esenti (€)
100,00 0,00 0,00
23,00 0,00 0,00
45,00 0,00 0,00
14,00 0,00 0,00
23,00 0,00 0,00
90,00 0,00 0,00
90,00 0,00 0,00
45,00 0,00 0,00
23,00 0,00 0,00
45,00 0,00 0,00
27,00 5,00 0,00
1.663,00 60,00 0,00
Importo (€) (Minimo - Massimo)
915,00 (265,00 - 1.565,00)
460,00 (135,00 - 785,00)
248,00 (75,00 - 420,00)
12 Voce Importo (€) (Minimo - Massimo)
Redazione atto di intervento 932,00 (240,00 - 1.425,00)
Assistenza udienze (n. 4) 832,00 (240,00 - 1.420,00)
Redazione memoria difensiva 1.975,00 (565,00 - 3.385,00)
Discussione in camera consiglio 1.028,00 (295,00 - 1.760,00)
Totale onorari 6.290,00
Riepilogo complessivo
Descrizione Importo (€)
Diritti 1.663,00
Onorari 6.290,00
Spese imponibili 60,00
Spese generali (12,5%) 994,13
Totale complessivo 9.007,13
Oltre CPA e IVA come per legge
Riguardo l'avvenuto pagamento di acconti o l'accordo di una diversa parametrazione degli onorari, il resistente ha articolato dei capitoli di prova testimoniale del tutto generici e inconducenti, perciò inammissibili.
Il quantum debeatur trova quindi integralmente conferma nell'assenza di specifiche allegazioni da parte del resistente e pertanto, anche per il principio di non contestazione di cui all'art.115 c.p.c., la riduzione della somma ingiunta non può trovare accoglimento in difetto di elementi concreti di valutazione in senso contrario.
13 Né può ritenersi idonea, ai fini dell'assolvimento dell'onere di contestazione, una doglianza generica, tanto più in presenza di una prestazione professionale non specificamente censurata e di criteri di quantificazione del compenso dettagliati.
Le spese seguono la soccombenza e vanno poste a carico di , Controparte_1
liquidate secondo il D.M. n.147/2022, avuto riguardo allo scaglione di valore della causa da € 5.201/00 a € 26.000/00, sulla base dei parametri minimi, considerata l'importanza delle questioni giuridiche e fattuali trattate, la difficoltà e il pregio dell'attività svolta.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Caltanissetta, Sezione Civile, uditi i procuratori del ricorrente,
definitivamente pronunciando nella causa civile iscritta al r.g. n.106/2022, avente ad oggetto ricorso ex art.702 bis c.p.c. per la determinazione degli onorari ai sensi dell'art.14
D.Lgs. 150/2011, liquida in favore dell'avv. quale difensore di Persona_1 [...]
, i seguenti onorari: CP_1
€ 7.065,13 nel giudizio r.g. n.1260/06 avanti il AL del lavoro di Caltanissetta;
€ 9.007,13 nel giudizio r.g. n.267/09 avanti la Corte d'appello di Caltanissetta – sez. lavoro il tutto, oltre CPA e IVA nelle percentuali di legge e oltre interessi ex D.Lgs. n.131/2002
dalla data della consegna della diffida del 7.10.2014.
Condanna al pagamento delle superiori somme in favore di Controparte_1 [...]
, quale erede dell'avv. . Parte_1 Persona_1
Condanna a corrispondere le spese del giudizio a parte ricorrente, che Controparte_1
liquida in complessivi € 1.984/00 oltre 15% per rimborso forfetario spese, € 153/00 per spese esenti, C.P.A. e I.V.A. se dovuti.
Così deciso in Caltanissetta, nella camera di consiglio del 4 settembre 2025.
Il Giudice ausiliario relatore Il Presidente
(dr. Giovanni Battiato) (dr. Roberto Rezzonico)
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