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Sentenza 8 aprile 2025
Sentenza 8 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Salerno, sentenza 08/04/2025, n. 1560 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Salerno |
| Numero : | 1560 |
| Data del deposito : | 8 aprile 2025 |
Testo completo
Anno 2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI SALERNO
– PRIMA SEZIONE CIVILE –
Il Tribunale Ordinario di Salerno – prima sezione civile – in persona del Gop in funzione di
Giudice Unico, Avv. Ornella Mannino, al termine della discussione orale disposta ai sensi dell'art. 429 cod. proc. civ., ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta in primo grado al n. R.G. 6773/2021
TRA
e – in proprio e nella qualità di Presidente e legale Parte_1 Parte_2
rappresentante pro tempore del ” – rappresentati e difesi, giusta procura in calce CP_1
al ricorso introduttivo, dall'Avv. Michele Turi ed elettivamente domiciliata presso il suo studio un Eboli (SA) alla Piazza XXIV Maggio, n. 10
– ricorrenti –
– in persona del suo legale rappresentante pro tempore Controparte_2
– rappresentata e difesa da propri funzionari delegati
– resistente –
1 Avente ad oggetto: opposizione ordinanza ingiunzione protocollo n.
G5180021/4ZNVAOG2 emessa dall'
[...]
Controparte_3
– e notificata il 6 Agosto 2021.
[...]
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Si premette che la presente motivazione viene redatta in forma sintetica, in conformità alla riforma degli artt. 132 cod. proc. civ./118 Disp. attuaz. cod. proc. civ. di cui alla legge n.
69/2009, direttamente applicabile alla fattispecie. Con ricorso ex artt. 22 legge 24 novembre
1981, n. 689 e 22 D. Lgs. N. 150/2011, e – in proprio Parte_1 Parte_2
e nella qualità di Presidente e legale rappresentante pro tempore del “ ” – CP_1
proponevano opposizione contro l'ordinanza ingiunzione protocollo n.
G5180021/4ZNVAOG2 emessa dall' – Controparte_3 [...]
Controparte_3
– e notificata il 6 Agosto 2021 con la quale era loro ingiunto il pagamento di €
[...]
15.000,00, nonché la confisca degli apparecchi e del denaro eventualmente contenuto nei congegni, perché, all'esito del controllo operato in data 22 Maggio 2017 dalla Guardia di
Finanza di Eboli presso il “ ”, con sede in Eboli (SA) via Giovanni XXIII Controparte_4
nn. 37/39, all'interno del suo esercizio commerciale, erano rinvenuti numero tre apparecchi da intrattenimento di cui all'art. 110, co.7 lett. c) del R.D. 18-6-1931 n. 773 (T.U.L.P.S.) non conformi alla normativa vigente nonché privi dei nulla osta di cui all'art. 38 l. 23-12-2000,
n. 388 come modificato dall'art. 22 della l. 27-12-2002 n. 289.
Deducevano preliminarmente i ricorrenti l'estraneità del Sig. alla vicenda Parte_1
in quanto già al tempo dell'accesso dei militi della Guardia di Finanza di Eboli il legale rappresentante del Circolo era invece il Sig. , instando Parte_2
conseguentemente per l'estromissione dal giudizio del primo.
2 Eccepivano altresì la nullità dell'Ordinanza Ingiunzione per omessa notifica ad entrambi i ricorrenti del verbale di contestazione e sequestro amministrativo elevato dalla Guardia di
Finanza di Eboli in data 22 Maggio 2017 nonché per omissione della relata di notifica.
Instavano conseguentemente per l'annullamento dell'ordinanza ingiunzione impugnata,
ovvero, gradatamente, in caso di rigetto dell'impugnazione, per la riduzione degli importi ai minimi di legge.
Regolarmente instaurato il contraddittorio, si costituiva la resistente contrastando le avverse deduzioni ed instando per la conferma del provvedimento.
All'udienza dell'1 Aprile 2025, la causa, istruita in modo documentale, previo ritiro in
Camera di Consiglio, era decisa dandosi pubblicamente lettura del dispositivo della sentenza.
Deve premettersi che tutte le doglianze espresse dai ricorrenti concernono eccezioni preliminari, risultando assente qualsiasi contestazione inerente alle violazioni rilevate dai militi della Guardia di Finanza di Eboli nel citato verbale del 22 Maggio 2017 che devono considerarsi conseguentemente implicitamente ammesse.
Orbene, le predette eccezioni preliminari appaiono destituite di fondamento.
Deve preliminarmente rilevarsi che, come emerge dalla documentazione allegata dalla resistente (cfr. interrogazione in Anagrafe Tributaria Controparte_2
agli atti, eseguita dalla resistente in data 15 Giugno 2017), al 22 Maggio 2017 (data di elevazione del verbale da cui trae origine l'ordinanza ingiunzione impugnata) il Sig.
rivestiva, sin dal 26 Gennaio 2010, la qualifica di legale rappresentante Parte_1
dell'Associazione culturale ricreativa e sportiva “ ”. Il che esclude l'accoglimento CP_1
della richiesta di estromissione dal giudizio del . Parte_1
Egualmente destituita di fondamento è l'eccezione, anch'essa formulata dai ricorrenti,
concernente l'omessa notifica del verbale di contestazione, la quale risulta invece, dalla
3 documentazione allegata dalla resistente, eseguita sia nei confronti di entrambi i ricorrenti –
e – che al . Parte_1 Parte_2 CP_4
Parimenti infondata è l'eccezione concernente i difetti della notifica dell'ordinanza ingiunzione impugnata, essendo la stessa avvenuta a mezzo del sistema postale, come normativamente consentito, ed atteso che, in ogni caso, la stessa ha raggiunto lo scopo di portare l'atto a conoscenza dei destinatari che lo hanno successivamente impugnato.
Deve altresì rilevarsi che in corso di giudizio parte ricorrente ha dedotto la nullità della costituzione in giudizio dell' in quanto effettuata con il Controparte_2
“Direttore dell'Ufficio” territorialmente competente e non l'Avvocatura dello Stato
eseguendo altresì il disconoscimento della documentazione prodotta in copia dalla convenuta.
Orbene dette eccezioni appaiono palesemente infondate.
Quanto alla prima, si evidenzia che la convenuta è Controparte_2
legittimata a stare in giudizio sia personalmente, con i propri dipendenti, come accaduto nella fattispecie, che facendosi assistere dall'Avvocatura dello Stato.
Per quanto concerne il disconoscimento delle firme apposte in calce al verbale di contestazione e sequestro amministrativo, deve rilevarsi che, trattandosi di atto dotato di fede privilegiata, ai fini della sua contestazione occorre proporre querela di falso, ancorché detto avviso sia stato prodotto solo in copia fotostatica e non in originale.
Egualmente con riferimento alle notificazioni, deve rilevarsi che il destinatario che intenda contestare l'avvenuta esecuzione della notificazione, affermando di non aver mai ricevuto l'atto ed in particolare di non aver mai apposto la propria firma sull'avviso, ha l'onere di impugnarlo a mezzo della querela di falso ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 221 del c.p.c. del codice di rito (cfr, ex plurimis Cass. Civ., 8032/2004; Cass Civ., 8500/2005; Cass.
Civ., 24852/2006; Cass. Civ., 4193/2010).
4 L'impugnazione deve essere conseguentemente rigettata.
Venendo alla regolamentazione delle spese di lite, nulla può riconoscersi a tale titolo alla resistente, giacché essa si è difesa tramite un proprio funzionario, atteso che l'autorità
amministrativa che l'autorità amministrativa che ha emesso il provvedimento sanzionatorio, quando sta in giudizio personalmente o avvalendosi di un funzionario appositamente delegato (come è consentito dall'art. 23, comma 4, della legge 24 novembre
1981 n. 689), non può ottenere la condanna dell'opponente, che sia soccombente, al pagamento dei diritti di procuratore e degli onorari di avvocato, difettando le relative qualità
nel funzionario amministrativo che sta in giudizio, per cui sono, in tal caso, liquidabili in favore dell'ente le spese, diverse da quelle generali, che abbia concretamente affrontato in quel giudizio e purché risultino da apposita nota” (cfr. Cass. Civ., ordinanza n. 9900 del 15
Aprile 2021).
P.Q.M.
il Tribunale Ordinario di Salerno – prima sezione civile – in persona del Gop in funzione di
Giudice unico, Avv. Ornella Mannino, definitivamente pronunciando nella causa civile iscritta in primo grado al n. 6773/2021 R.G., ogni altra istanza, eccezione, difesa, e deduzione assorbita o disattesa, così provvede: 1) RIGETTA l'opposizione e, per l'effetto
CONFERMA l'ordinanza ingiunzione protocollo n. G5180021/4ZNVAOG2 emessa dall' Controparte_3
– – e notificata il 6 Agosto 2021;
[...] Controparte_3
2) COMPENSA le spese di giudizio.
Sentenza resa ex art. 429 cod. proc. civ.
Così deciso in Salerno, lì 1 Aprile 2025
Il Gop
Avv. Ornella Mannino
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI SALERNO
– PRIMA SEZIONE CIVILE –
Il Tribunale Ordinario di Salerno – prima sezione civile – in persona del Gop in funzione di
Giudice Unico, Avv. Ornella Mannino, al termine della discussione orale disposta ai sensi dell'art. 429 cod. proc. civ., ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta in primo grado al n. R.G. 6773/2021
TRA
e – in proprio e nella qualità di Presidente e legale Parte_1 Parte_2
rappresentante pro tempore del ” – rappresentati e difesi, giusta procura in calce CP_1
al ricorso introduttivo, dall'Avv. Michele Turi ed elettivamente domiciliata presso il suo studio un Eboli (SA) alla Piazza XXIV Maggio, n. 10
– ricorrenti –
– in persona del suo legale rappresentante pro tempore Controparte_2
– rappresentata e difesa da propri funzionari delegati
– resistente –
1 Avente ad oggetto: opposizione ordinanza ingiunzione protocollo n.
G5180021/4ZNVAOG2 emessa dall'
[...]
Controparte_3
– e notificata il 6 Agosto 2021.
[...]
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Si premette che la presente motivazione viene redatta in forma sintetica, in conformità alla riforma degli artt. 132 cod. proc. civ./118 Disp. attuaz. cod. proc. civ. di cui alla legge n.
69/2009, direttamente applicabile alla fattispecie. Con ricorso ex artt. 22 legge 24 novembre
1981, n. 689 e 22 D. Lgs. N. 150/2011, e – in proprio Parte_1 Parte_2
e nella qualità di Presidente e legale rappresentante pro tempore del “ ” – CP_1
proponevano opposizione contro l'ordinanza ingiunzione protocollo n.
G5180021/4ZNVAOG2 emessa dall' – Controparte_3 [...]
Controparte_3
– e notificata il 6 Agosto 2021 con la quale era loro ingiunto il pagamento di €
[...]
15.000,00, nonché la confisca degli apparecchi e del denaro eventualmente contenuto nei congegni, perché, all'esito del controllo operato in data 22 Maggio 2017 dalla Guardia di
Finanza di Eboli presso il “ ”, con sede in Eboli (SA) via Giovanni XXIII Controparte_4
nn. 37/39, all'interno del suo esercizio commerciale, erano rinvenuti numero tre apparecchi da intrattenimento di cui all'art. 110, co.7 lett. c) del R.D. 18-6-1931 n. 773 (T.U.L.P.S.) non conformi alla normativa vigente nonché privi dei nulla osta di cui all'art. 38 l. 23-12-2000,
n. 388 come modificato dall'art. 22 della l. 27-12-2002 n. 289.
Deducevano preliminarmente i ricorrenti l'estraneità del Sig. alla vicenda Parte_1
in quanto già al tempo dell'accesso dei militi della Guardia di Finanza di Eboli il legale rappresentante del Circolo era invece il Sig. , instando Parte_2
conseguentemente per l'estromissione dal giudizio del primo.
2 Eccepivano altresì la nullità dell'Ordinanza Ingiunzione per omessa notifica ad entrambi i ricorrenti del verbale di contestazione e sequestro amministrativo elevato dalla Guardia di
Finanza di Eboli in data 22 Maggio 2017 nonché per omissione della relata di notifica.
Instavano conseguentemente per l'annullamento dell'ordinanza ingiunzione impugnata,
ovvero, gradatamente, in caso di rigetto dell'impugnazione, per la riduzione degli importi ai minimi di legge.
Regolarmente instaurato il contraddittorio, si costituiva la resistente contrastando le avverse deduzioni ed instando per la conferma del provvedimento.
All'udienza dell'1 Aprile 2025, la causa, istruita in modo documentale, previo ritiro in
Camera di Consiglio, era decisa dandosi pubblicamente lettura del dispositivo della sentenza.
Deve premettersi che tutte le doglianze espresse dai ricorrenti concernono eccezioni preliminari, risultando assente qualsiasi contestazione inerente alle violazioni rilevate dai militi della Guardia di Finanza di Eboli nel citato verbale del 22 Maggio 2017 che devono considerarsi conseguentemente implicitamente ammesse.
Orbene, le predette eccezioni preliminari appaiono destituite di fondamento.
Deve preliminarmente rilevarsi che, come emerge dalla documentazione allegata dalla resistente (cfr. interrogazione in Anagrafe Tributaria Controparte_2
agli atti, eseguita dalla resistente in data 15 Giugno 2017), al 22 Maggio 2017 (data di elevazione del verbale da cui trae origine l'ordinanza ingiunzione impugnata) il Sig.
rivestiva, sin dal 26 Gennaio 2010, la qualifica di legale rappresentante Parte_1
dell'Associazione culturale ricreativa e sportiva “ ”. Il che esclude l'accoglimento CP_1
della richiesta di estromissione dal giudizio del . Parte_1
Egualmente destituita di fondamento è l'eccezione, anch'essa formulata dai ricorrenti,
concernente l'omessa notifica del verbale di contestazione, la quale risulta invece, dalla
3 documentazione allegata dalla resistente, eseguita sia nei confronti di entrambi i ricorrenti –
e – che al . Parte_1 Parte_2 CP_4
Parimenti infondata è l'eccezione concernente i difetti della notifica dell'ordinanza ingiunzione impugnata, essendo la stessa avvenuta a mezzo del sistema postale, come normativamente consentito, ed atteso che, in ogni caso, la stessa ha raggiunto lo scopo di portare l'atto a conoscenza dei destinatari che lo hanno successivamente impugnato.
Deve altresì rilevarsi che in corso di giudizio parte ricorrente ha dedotto la nullità della costituzione in giudizio dell' in quanto effettuata con il Controparte_2
“Direttore dell'Ufficio” territorialmente competente e non l'Avvocatura dello Stato
eseguendo altresì il disconoscimento della documentazione prodotta in copia dalla convenuta.
Orbene dette eccezioni appaiono palesemente infondate.
Quanto alla prima, si evidenzia che la convenuta è Controparte_2
legittimata a stare in giudizio sia personalmente, con i propri dipendenti, come accaduto nella fattispecie, che facendosi assistere dall'Avvocatura dello Stato.
Per quanto concerne il disconoscimento delle firme apposte in calce al verbale di contestazione e sequestro amministrativo, deve rilevarsi che, trattandosi di atto dotato di fede privilegiata, ai fini della sua contestazione occorre proporre querela di falso, ancorché detto avviso sia stato prodotto solo in copia fotostatica e non in originale.
Egualmente con riferimento alle notificazioni, deve rilevarsi che il destinatario che intenda contestare l'avvenuta esecuzione della notificazione, affermando di non aver mai ricevuto l'atto ed in particolare di non aver mai apposto la propria firma sull'avviso, ha l'onere di impugnarlo a mezzo della querela di falso ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 221 del c.p.c. del codice di rito (cfr, ex plurimis Cass. Civ., 8032/2004; Cass Civ., 8500/2005; Cass.
Civ., 24852/2006; Cass. Civ., 4193/2010).
4 L'impugnazione deve essere conseguentemente rigettata.
Venendo alla regolamentazione delle spese di lite, nulla può riconoscersi a tale titolo alla resistente, giacché essa si è difesa tramite un proprio funzionario, atteso che l'autorità
amministrativa che l'autorità amministrativa che ha emesso il provvedimento sanzionatorio, quando sta in giudizio personalmente o avvalendosi di un funzionario appositamente delegato (come è consentito dall'art. 23, comma 4, della legge 24 novembre
1981 n. 689), non può ottenere la condanna dell'opponente, che sia soccombente, al pagamento dei diritti di procuratore e degli onorari di avvocato, difettando le relative qualità
nel funzionario amministrativo che sta in giudizio, per cui sono, in tal caso, liquidabili in favore dell'ente le spese, diverse da quelle generali, che abbia concretamente affrontato in quel giudizio e purché risultino da apposita nota” (cfr. Cass. Civ., ordinanza n. 9900 del 15
Aprile 2021).
P.Q.M.
il Tribunale Ordinario di Salerno – prima sezione civile – in persona del Gop in funzione di
Giudice unico, Avv. Ornella Mannino, definitivamente pronunciando nella causa civile iscritta in primo grado al n. 6773/2021 R.G., ogni altra istanza, eccezione, difesa, e deduzione assorbita o disattesa, così provvede: 1) RIGETTA l'opposizione e, per l'effetto
CONFERMA l'ordinanza ingiunzione protocollo n. G5180021/4ZNVAOG2 emessa dall' Controparte_3
– – e notificata il 6 Agosto 2021;
[...] Controparte_3
2) COMPENSA le spese di giudizio.
Sentenza resa ex art. 429 cod. proc. civ.
Così deciso in Salerno, lì 1 Aprile 2025
Il Gop
Avv. Ornella Mannino
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