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Sentenza 10 aprile 2025
Sentenza 10 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Paola, sentenza 10/04/2025, n. 374 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Paola |
| Numero : | 374 |
| Data del deposito : | 10 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI PAOLA
Prima Sezione Civile
Il Tribunale di Paola, Prima Sezione Civile, in persona del Giudice dott. Maurizio Ruggiero, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 1107/2020 R.G., avente ad oggetto: fideiussione
TRA
, (C.F. ), rappresentato e difeso dall'avv. Sparano Parte_1 C.F._1
Raffaele Maria ed elettivamente domiciliato presso lo studio del medesimo, sito in Belvedere
Marittimo (CS), alla Via G. Fortunato n. 86, giusta procura in calce all'atto di citazione in opposizione a decreto ingiuntivo
OPPONENTE
E
(C.F. ), rappresentato e difeso dall'avv. Rosti CP C.F._2
Massimiliano ed elettivamente domiciliato presso lo studio del medesimo, sito in DI (CS), alla Via Bologna n. 16, giusta procura in calce al ricorso per decreto ingiuntivo
OPPOSTO
CONCLUSIONI
Come da note scritte in sostituzione dell'udienza del 15.1.2025, autorizzate dal giudice e depositate telematicamente dalle parti, qui da intendersi integralmente riportate e trascritte.
MOTIVAZIONE IN FATTO E DIRITTO
Con atto di citazione in opposizione a decreto ingiuntivo, notificato a mezzo pec in data 30.9.20, come da ricevute di accettazione e consegna in atti, conveniva in giudizio, dinanzi al Parte_1
Tribunale di Paola, , deducendo che: in data 24.7.20 gli veniva notificato il decreto CP
ingiuntivo n. 223/2020 – R.G. 679/2020, provvisoriamente esecutivo, emesso dal Tribunale di Paola in data 1.7.20, con cui gli veniva intimato di pagare al ricorrente la somma di € 24.750,34 oltre interessi, nonché il pagamento delle spese e competenze del procedimento monitorio liquidate in €
1 540,00 oltre spese generali, IVA, CPA come per legge;
la pretesa di pagamento era vantata in virtù di fideiussione personale sottoscritta in data 25.1.17; tale documento prevedeva che: “la fideiussione viene prestata in solido – primo rischio assoluto;
il Sig. locatore e/o i suoi aventi causa CP
e/o diritto potrà pertanto richiedermi direttamente a mezzo notifica con ufficiale giudiziario, il pagamento di quanto dovuto, ai sensi dell'art. 1944 c.c. senza preventiva escussione dei debitori principali e fino all'importo massimo di € 50.000”; la pretesa di pagamento era da considerarsi priva di fondamento, in quanto carente di qualsivoglia riferimento al rapporto principale, costituito da un contratto di locazione, nel caso di specie, solo genericamente richiamato;
inoltre sebbene la denominazione del documento riportasse la dicitura “Fideiussione Personale art. 1936 e s.s. c.c.”, considerato il tenore della clausola che prevedeva il pagamento di quanto dovuto, “senza preventiva escussione dei debitori”, tale rapporto poteva essere configurato come un contratto autonomo di garanzia e non come fideiussione;
in ogni caso, sia che si trattasse di fideiussione personale o di contratto autonomo di garanzia, era da ritenersi comunque nulla perché priva degli elementi essenziali e necessari al fine di identificare il contenuto dell'obbligazione principale, ovvero del contratto di locazione sottostante, del quale non venivano indicati né le parti contrattuali, né la tipologia di contratto, la sua durata, la data di stipula e la eventuale registrazione;
nella fideiussione si faceva altresì riferimento “al contratto di locazione commerciale con fidejussione personale Pag. 9 di 10”; tuttavia il contratto di locazione allegato al fascicolo del monitorio sottoscritto in data 25.1.17 era costituito da n. 10 pagine oltre n. 2 allegati planimetrici e risultava registrato presso l'Agenzia delle
Entrate di Paola in pari data al nr. 98 serie 3 e, in detto contratto, non era presente né la pagina 9 né la pagina 10 relativa alla fideiussione personale, la quale, appunto, non solo non risultava allegata, ma non risultava neanche oggetto di registrazione.
Pertanto, parte opponente domandava: in via preliminare, sospendersi inaudita altera parte la provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto;
nel merito, revocare l'opposto decreto ingiuntivo perché invalido o nullo, oltre che infondato, ingiusto ed illegittimo e dichiararsi che nulla doveva a per i titoli dedotti in giudizio;
con la emissione di ogni altro Parte_1 CP
necessario e consequenziale provvedimento di legge;
con vittoria di spese e competenze di lite da distrarsi in favore del procuratore antistatario.
Con comparsa di costituzione e risposta, tempestivamente depositata in data 11.1.21, si costituiva in giudizio l'opposto, , il quale domandava: preliminarmente, confermarsi l'efficacia CP
esecutiva, ai sensi del combinato disposto di cui agli artt. 642 co. 2 e 648 c.p.c., del decreto ingiuntivo n. 223/2020 emesso dal Tribunale di Paola;
nel merito, rigettarsi l'opposizione formulata dalla controparte, avverso il decreto ingiuntivo n. 223/2020, emesso dal Tribunale di Paola, con conferma dello stesso;
per l'effetto, accertarsi e dichiararsi che l'opposto ha diritto al pagamento di € 24.750,34,
2 con condanna di al pagamento della predetta somma o di quella maggiore o minore Parte_1
somma ritenuta di Giustizia, oltre interessi e rivalutazione monetaria, dalla maturazione al saldo, a favore dell'opposto; in ogni caso, condannarsi l'opponente al pagamento di spese, compensi professionali e rimborso forfettario al 15%, oltre I.V.A. e C.P.A.
Instaurato il contraddittorio, rigettata l'istanza ex art. 649 c.p.c. di parte opponente di sospensione della provvisoria esecuzione del D.I. opposto, le parti precisavano le conclusioni mediante deposito di note scritte autorizzate in sostituzione dell'udienza del 15.1.2025 e il Giudice assumeva la causa in decisione, con concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c., per lo scambio delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.
Risulta che il sig. , con intimazione di sfratto per morosità e contestuale richiesta di CP
emissione di decreto ingiuntivo notificata in data 3.7.19, citava in giudizio innanzi al Tribunale di
Paola, la , in persona del l.r.p.t., deducendo che detta società aveva Controparte_2
condotto in locazione, in virtù di contratto registrato in Paola (CS) il 25.1.17 con il n. 98 serie 3T, gli immobili siti in DI, Via B. Croce nn. 8, 10, 12, 14, 16 e 18 adibiti ad uso diverso dall'abitativo, identificati al N.C.E.U. nel Comune di DI al Foglio, 13 p.lla 160, sub 23 e sub 17, di proprietà̀ del creditore opposto e che il canone mensile di locazione era stato stabilito in misura progressiva e dal 1.5.17 era pari ad €. 1.600,00 mensili. Tuttavia la conduttrice non provvedeva al pagamento dei canoni relativi ai mesi da marzo 2018 a dicembre 2018 (10 mesi), compresi, per euro 400,00 al mese, per un totale di euro 4.000,00 (differenza rispetto al canone pattuito); da febbraio 2019 a settembre
2019 (8 mesi), compresi, per euro 1.600,00 al mese, per un totale di euro 12.800,00, oltre alla metà dell'imposta di registro per il 2018 pari ad euro 183,01 ed alla metà dell'imposta di registro per il
2019, di euro 174,00, oltre alle spese condominiali (art. 7 contratto) per euro 1.193,33, così per un totale generale di euro 15.950,35, oltre interessi.
La procedura veniva iscritta al R.C.A.G. 1282/2019, del Tribunale di Paola, che, all'esito dell'udienza di convalida dello sfratto, emetteva il D.I. n. 432/2019 del 27.9.19, nel sub proc. 1282-1/2019, per la somma totale di € 24.750,34, di cui € 18.350,34 a titolo di canoni scaduti ed € 6.400,00 a titolo di canoni successivi sino al gennaio 2020, oltre interessi e spese della procedura di intimazione liquidati in € 945,50 (di cui €145,50 per esborsi ed € 800,00 per compenso professionale).
Il predetto decreto ingiuntivo, in uno con l'atto di precetto, veniva notificato all'obbligata principale ai sensi dell'art. 140 c.p.c. previo deposito presso la casa comunale di Scalea, in data 25.10.19, come risulta dalla relata di notifica redatta dall'ufficiale giudiziario e diveniva definitivo in quanto non opposto.
Il creditore procedente ha prodotto altresì l'ordinanza di convalida dello sfratto per morosità n.
4941/2019 (R.G. 1282/19) emessa in data 279.19 dal Tribunale di Paola, in persona del Giudice
3 dott.ssa Elvezia Vetere, nonché il verbale di riconsegna dell'immobile, avvenuta bonariamente, in data 9.1.20 (cfr. verbale di riconsegna dell'immobile con constatazione dello stato dei luoghi e degli asseriti danni, sottoscritto da entrambe le parti, sig. e , l.r.p.t. della CP Parte_2
società Unipersonale, in DI il 9.1.20). Controparte_2
Risulta altresì che, a fronte del mancato pagamento delle somme ingiunte, il creditore opposto procedeva a notificare atto di pignoramento presso terzi, nei confronti dell'obbligata principale, per la somma totale di € 39.000,00, risultato infruttuoso (è allegato atto di pignoramento presso terzi del
26.11.19 notificato all'obbligata principale in data 6.12.19, come da relata di notifica redatta dell'ufficiale giudiziario nonché la dichiarazione negativa del terzo ex art. 547 c.p.c.).
Risulta prodotta “diffida e costituzione in mora per il pagamento dei canoni di locazione commerciale del 25.1.2017” del 12.12.2019 con la quale per il tramite del suo legale, diffidava CP T_
, nella sua qualità di fideiussore della Bet&Games S.r.l.s. Unipersonale, al pagamento delle
[...] somme dovute dall'obbligata principale in virtù del decreto ingiuntivo n. 432/2019.
Sicché, il sig. provvedeva a inoltrare al sig. una nuova diffida e CP Parte_1
costituzione in mora del 25.5.20, per il pagamento dei predetti canoni di locazione oltre interessi e spese legali come da decreto ingiuntivo reso dal Tribunale di Paola, nel procedimento n. 1282/19, regolarmente notificata per il tramite dell'Ufficiale Giudiziario, in data 27.5.20.
Con missiva del 5.6.20 il sig. , per il tramite del suo legale, avv. Raffaele Sparano, Parte_1
riscontrava a mezzo pec la suddetta diffida negando di aver mai prestato alcuna fideiussione a garanzia del diritto di credito nel rapporto obbligatorio tra il Sig. e la Società Bet&Games CP
Srls; di conseguenza affermava che nessun addebito poteva essergli imputato per l'inadempimento del debitore principale.
Risulta prodotto il contratto di locazione del 25.1.17, con il quale concedeva in CP
locazione, alla Bet&Games Srls Unipersonale, di , gli immobili di sua Parte_3
proprietà, siti in DI, Via B. Croce nn. 8, 10, 12, 14, 16 e 18 adibiti ad uso diverso dall'abitativo, identificati al N.C.E.U. nel Comune di DI al Foglio, 13 p.lla 160, sub 23 e sub 17, per la durata di 6 anni, con inizio il 01 febbraio 2017 e scadenza il 31 gennaio 2023.
E' stata versata in atti anche la fideiussione personale ex art. 1936 c.c., recante la medesima data del contratto di locazione, 25.1.17, con la quale il sig. , in relazione al suindicato contratto Parte_1
di locazione commerciale, si costituiva fideiussore in favore della Parte_4
e nei confronti del locatore, sig. nato a [...]
[...] CP
il 20.3.1936 ed ivi residente a[...] ed i suoi aventi causa e/o diritto, “in relazione all'esatto adempimento degli obblighi di cui al su esteso contratto, per tutte le obbligazioni direttamente connesse e/o da esso derivanti”.
4 La fideiussione de qua veniva prestata con l'esclusione dell'obbligo della preventiva escussione dei debitori principali, di cui al 2° comma dell'art. 1944 c.c., senza attendere la pronuncia dell'Autorità
Giudiziaria, fino all'importo massimo di € 50.000,00 nonché con la rinuncia a quanto previsto dall'art. 1957 c.c.
Vas evidenziato che “a norma degli artt. 1936 e 1942 cod. civ., l'obbligazione del fideiussore si configura come obbligazione accessoria, il cui oggetto, per la sorte capitale e per gli accessori, è naturalmente identico a quello dell'obbligazione principale, sicché ove l'oggetto non sia stato interamente determinato nel contratto di fideiussione…lo stesso resta sempre determinabile in relazione all'obbligazione garantita” (Cass. Sez. 3, Sentenza n. 18234 del 28/11/2003).
“Poiché l'obbligazione del fideiussore è un'obbligazione accessoria, il suo oggetto, in mancanza di pattuizione contraria che ne limiti la portata (art 1941, comma secondo, cod. civ.), è naturalmente identico a quello dell'obbligazione principale, sicché l'indeterminatezza dell'oggetto della fideiussione può essere logicamente dedotta solo se sia indeterminabile l'oggetto dell'obbligazione principale” (Cass. Sez. 2, Sentenza n. 438 del 06/02/1975).
“L'obbligazione principale e quella fideiussoria, benché fra loro collegate, mantengono una propria individualità non soltanto soggettiva - data l'estraneità del fideiussore al rapporto richiamato dalla garanzia - ma anche oggettiva, in quanto la causa fideiussoria è fissa ed uniforme, mentre
l'obbligazione garantita può basarsi su qualsiasi altra causa idonea allo scopo, con la conseguenza che la disciplina dell'obbligazione garantita non influisce su quella della fideiussione” (Cass. Sez.
U, Sentenza n. 2655 del 05/02/2008).
Nel caso di specie, il contratto di fideiussione allegato consente comunque l'individuazione del rapporto principale, collegato (Cass. Sez. U. n. 2655/2008), menzionando espressamente le parti del contratto di locazione commerciale, richiamato per relationem.
Con il contratto di fideiussione il sig. , “in riferimento al su esteso contratto di locazione Parte_1 commerciale”, si costituiva fideiussore in favore della “Bet&Games S.r.l. Unipersonale e nei confronti del locatore, sig. in relazione all'esatto adempimento degli obblighi di cui al CP
su esteso contratto, per tutte le obbligazioni direttamente connesse e/o da esso derivanti”.
Dunque, il rapporto principale è espressamente richiamato nel contratto di fideiussione e l'oggetto di quest'ultimo è determinato o quantomeno determinabile.
Comunque, l'indeterminatezza dell'oggetto della fideiussione non può essere logicamente dedotta, non essendo indeterminabile l'oggetto dell'obbligazione principale.
Si appalesano evidenti il collegamento tra i due contratti, stipulati entrambi in data 25.1.17, e lo scopo di garantire la società Bet&Games S.r.l.s. Unipersonale nei confronti del locatore, sig. CP
“in relazione all'esatto adempimento degli obblighi di cui al su esteso contratto”, ossia in relazione
5 alle obbligazioni scaturenti dal contratto di locazione, “per tutte le obbligazioni direttamente connesse e/o da esso derivanti”.
L'espresso riferimento al “contratto di locazione commerciale” e alle parti dello stesso, nonché il significativo dato temporale, ossia la stipula in pari data, non consentono di dubitare in ordine al fatto che il sig. abbia inteso garantire l'esatto adempimento della predetta locazione Parte_1 commerciale, che del resto risulta l'unico rapporto di tale natura intercorrente tra le citate parti.
Il contratto oggetto del presente giudizio si configura come un contratto di fideiussione, espressamente denominato, nell'intestazione, “fideiussione personale art. 1936 e seguenti del Codice civile”, in cui sono palesate l'intenzione del di costituirsi “fideiussore ai sensi degli artt. 1936 T_
e seguenti del Codice civile”, nonché l'accessorietà rispetto al contratto di locazione e la solidarietà.
Come evidenziato dalla Suprema Corte, “ai fini della distinzione tra contratto autonomo di garanzia e contratto di fideiussione”, non assume carattere decisivo nemmeno la presenza nell'accordo di una clausola "a prima richiesta", “dovendosi in ogni caso accertare la relazione causale in cui le parti hanno inteso porre l'obbligazione principale e l'obbligazione di garanzia, a tal fine trovando applicazione gli ordinari strumenti interpretativi nella disponibilità del giudice” (Cass. Sez. 1,
Sentenza n. 31105 del 04/12/2024).
Infine, va rilevato che “la garanzia fideiussoria, vergata in calce ad un contratto di locazione ed avente ad oggetto l'adempimento delle obbligazione del conduttore, è valida ed efficace anche ove tale pattuizione accessoria non risulti riprodotta nella copia registrata del suddetto contratto, atteso che il collegamento genetico tra i due contratti non estende al patto di garanzia l'obbligo di registrazione, previsto solo per la locazione dall'art. 1, comma 346, della l. n. 311 del 2004, e che
l'eventuale finalità di elusione fiscale espone l'evasore all'obbligo di pagamento dell'imposta, degli interessi e delle sanzioni, ma non comporta la nullità del contratto, in virtù del principio generale desumibile dall'art. 10, comma 3, ultimo periodo, della l. n. 212 del 2000” (Cass. Sez. 3, Sentenza
n. 5612 del 07/03/2017).
Alla luce delle esposte considerazioni, si rigetta l'opposizione; si conferma il decreto ingiuntivo opposto, già dichiarato provvisoriamente esecutivo.
Le spese di lite, liquidate come in dispositivo in base ai valori del D.M. n. 147 del 13/08/2022
(scaglione da € 5.201 a € 26.000), seguono la soccombenza di parte opponente, con applicazione dei valori minimi per la fase di trattazione, atteso il mancato svolgimento di attività istruttoria, e di quelli medi per le altre fasi.
Va evidenziato che, come chiarito dalla Suprema Corte, “la disposizione di cui al D.M. n. 55 del 2014
e s.m.i. prevede un compenso unitario per la fase istruttoria e per quella di trattazione, che pertanto con detta voce le ricomprende entrambe. Detto compenso, di conseguenza, come già affermato da
6 questa Corte (cfr Cass. 27 marzo 2023 n. 8561), spetta al procuratore della parte vittoriosa anche a prescindere dall'effettivo svolgimento, nel corso del grado del singolo giudizio di merito, di attività
a contenuto istruttorio, essendo sufficiente la semplice trattazione della causa” (Cass. Sez. 2,
Ordinanza n. 30219 del 2023).
P.Q.M.
Il Tribunale di Paola, Prima Sezione Civile, in persona del Giudice dott. Maurizio Ruggiero, definitivamente pronunziando sulle domande proposte nel giudizio n. 1107/2020 R.G., ogni contraria e diversa domanda ed eccezione rigettata e/o disattesa, così provvede:
1) rigetta l'opposizione;
2) conferma il decreto ingiuntivo opposto;
3) condanna l'opponente al pagamento, in favore dell'opposto, delle spese processuali, che si liquidano in € 4.237,00 per compenso professionale, oltre rimborso spese generali, iva e cpa come per legge
Paola, lì 10.4.25
Il Giudice dott. Maurizio Ruggiero
7
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI PAOLA
Prima Sezione Civile
Il Tribunale di Paola, Prima Sezione Civile, in persona del Giudice dott. Maurizio Ruggiero, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 1107/2020 R.G., avente ad oggetto: fideiussione
TRA
, (C.F. ), rappresentato e difeso dall'avv. Sparano Parte_1 C.F._1
Raffaele Maria ed elettivamente domiciliato presso lo studio del medesimo, sito in Belvedere
Marittimo (CS), alla Via G. Fortunato n. 86, giusta procura in calce all'atto di citazione in opposizione a decreto ingiuntivo
OPPONENTE
E
(C.F. ), rappresentato e difeso dall'avv. Rosti CP C.F._2
Massimiliano ed elettivamente domiciliato presso lo studio del medesimo, sito in DI (CS), alla Via Bologna n. 16, giusta procura in calce al ricorso per decreto ingiuntivo
OPPOSTO
CONCLUSIONI
Come da note scritte in sostituzione dell'udienza del 15.1.2025, autorizzate dal giudice e depositate telematicamente dalle parti, qui da intendersi integralmente riportate e trascritte.
MOTIVAZIONE IN FATTO E DIRITTO
Con atto di citazione in opposizione a decreto ingiuntivo, notificato a mezzo pec in data 30.9.20, come da ricevute di accettazione e consegna in atti, conveniva in giudizio, dinanzi al Parte_1
Tribunale di Paola, , deducendo che: in data 24.7.20 gli veniva notificato il decreto CP
ingiuntivo n. 223/2020 – R.G. 679/2020, provvisoriamente esecutivo, emesso dal Tribunale di Paola in data 1.7.20, con cui gli veniva intimato di pagare al ricorrente la somma di € 24.750,34 oltre interessi, nonché il pagamento delle spese e competenze del procedimento monitorio liquidate in €
1 540,00 oltre spese generali, IVA, CPA come per legge;
la pretesa di pagamento era vantata in virtù di fideiussione personale sottoscritta in data 25.1.17; tale documento prevedeva che: “la fideiussione viene prestata in solido – primo rischio assoluto;
il Sig. locatore e/o i suoi aventi causa CP
e/o diritto potrà pertanto richiedermi direttamente a mezzo notifica con ufficiale giudiziario, il pagamento di quanto dovuto, ai sensi dell'art. 1944 c.c. senza preventiva escussione dei debitori principali e fino all'importo massimo di € 50.000”; la pretesa di pagamento era da considerarsi priva di fondamento, in quanto carente di qualsivoglia riferimento al rapporto principale, costituito da un contratto di locazione, nel caso di specie, solo genericamente richiamato;
inoltre sebbene la denominazione del documento riportasse la dicitura “Fideiussione Personale art. 1936 e s.s. c.c.”, considerato il tenore della clausola che prevedeva il pagamento di quanto dovuto, “senza preventiva escussione dei debitori”, tale rapporto poteva essere configurato come un contratto autonomo di garanzia e non come fideiussione;
in ogni caso, sia che si trattasse di fideiussione personale o di contratto autonomo di garanzia, era da ritenersi comunque nulla perché priva degli elementi essenziali e necessari al fine di identificare il contenuto dell'obbligazione principale, ovvero del contratto di locazione sottostante, del quale non venivano indicati né le parti contrattuali, né la tipologia di contratto, la sua durata, la data di stipula e la eventuale registrazione;
nella fideiussione si faceva altresì riferimento “al contratto di locazione commerciale con fidejussione personale Pag. 9 di 10”; tuttavia il contratto di locazione allegato al fascicolo del monitorio sottoscritto in data 25.1.17 era costituito da n. 10 pagine oltre n. 2 allegati planimetrici e risultava registrato presso l'Agenzia delle
Entrate di Paola in pari data al nr. 98 serie 3 e, in detto contratto, non era presente né la pagina 9 né la pagina 10 relativa alla fideiussione personale, la quale, appunto, non solo non risultava allegata, ma non risultava neanche oggetto di registrazione.
Pertanto, parte opponente domandava: in via preliminare, sospendersi inaudita altera parte la provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto;
nel merito, revocare l'opposto decreto ingiuntivo perché invalido o nullo, oltre che infondato, ingiusto ed illegittimo e dichiararsi che nulla doveva a per i titoli dedotti in giudizio;
con la emissione di ogni altro Parte_1 CP
necessario e consequenziale provvedimento di legge;
con vittoria di spese e competenze di lite da distrarsi in favore del procuratore antistatario.
Con comparsa di costituzione e risposta, tempestivamente depositata in data 11.1.21, si costituiva in giudizio l'opposto, , il quale domandava: preliminarmente, confermarsi l'efficacia CP
esecutiva, ai sensi del combinato disposto di cui agli artt. 642 co. 2 e 648 c.p.c., del decreto ingiuntivo n. 223/2020 emesso dal Tribunale di Paola;
nel merito, rigettarsi l'opposizione formulata dalla controparte, avverso il decreto ingiuntivo n. 223/2020, emesso dal Tribunale di Paola, con conferma dello stesso;
per l'effetto, accertarsi e dichiararsi che l'opposto ha diritto al pagamento di € 24.750,34,
2 con condanna di al pagamento della predetta somma o di quella maggiore o minore Parte_1
somma ritenuta di Giustizia, oltre interessi e rivalutazione monetaria, dalla maturazione al saldo, a favore dell'opposto; in ogni caso, condannarsi l'opponente al pagamento di spese, compensi professionali e rimborso forfettario al 15%, oltre I.V.A. e C.P.A.
Instaurato il contraddittorio, rigettata l'istanza ex art. 649 c.p.c. di parte opponente di sospensione della provvisoria esecuzione del D.I. opposto, le parti precisavano le conclusioni mediante deposito di note scritte autorizzate in sostituzione dell'udienza del 15.1.2025 e il Giudice assumeva la causa in decisione, con concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c., per lo scambio delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.
Risulta che il sig. , con intimazione di sfratto per morosità e contestuale richiesta di CP
emissione di decreto ingiuntivo notificata in data 3.7.19, citava in giudizio innanzi al Tribunale di
Paola, la , in persona del l.r.p.t., deducendo che detta società aveva Controparte_2
condotto in locazione, in virtù di contratto registrato in Paola (CS) il 25.1.17 con il n. 98 serie 3T, gli immobili siti in DI, Via B. Croce nn. 8, 10, 12, 14, 16 e 18 adibiti ad uso diverso dall'abitativo, identificati al N.C.E.U. nel Comune di DI al Foglio, 13 p.lla 160, sub 23 e sub 17, di proprietà̀ del creditore opposto e che il canone mensile di locazione era stato stabilito in misura progressiva e dal 1.5.17 era pari ad €. 1.600,00 mensili. Tuttavia la conduttrice non provvedeva al pagamento dei canoni relativi ai mesi da marzo 2018 a dicembre 2018 (10 mesi), compresi, per euro 400,00 al mese, per un totale di euro 4.000,00 (differenza rispetto al canone pattuito); da febbraio 2019 a settembre
2019 (8 mesi), compresi, per euro 1.600,00 al mese, per un totale di euro 12.800,00, oltre alla metà dell'imposta di registro per il 2018 pari ad euro 183,01 ed alla metà dell'imposta di registro per il
2019, di euro 174,00, oltre alle spese condominiali (art. 7 contratto) per euro 1.193,33, così per un totale generale di euro 15.950,35, oltre interessi.
La procedura veniva iscritta al R.C.A.G. 1282/2019, del Tribunale di Paola, che, all'esito dell'udienza di convalida dello sfratto, emetteva il D.I. n. 432/2019 del 27.9.19, nel sub proc. 1282-1/2019, per la somma totale di € 24.750,34, di cui € 18.350,34 a titolo di canoni scaduti ed € 6.400,00 a titolo di canoni successivi sino al gennaio 2020, oltre interessi e spese della procedura di intimazione liquidati in € 945,50 (di cui €145,50 per esborsi ed € 800,00 per compenso professionale).
Il predetto decreto ingiuntivo, in uno con l'atto di precetto, veniva notificato all'obbligata principale ai sensi dell'art. 140 c.p.c. previo deposito presso la casa comunale di Scalea, in data 25.10.19, come risulta dalla relata di notifica redatta dall'ufficiale giudiziario e diveniva definitivo in quanto non opposto.
Il creditore procedente ha prodotto altresì l'ordinanza di convalida dello sfratto per morosità n.
4941/2019 (R.G. 1282/19) emessa in data 279.19 dal Tribunale di Paola, in persona del Giudice
3 dott.ssa Elvezia Vetere, nonché il verbale di riconsegna dell'immobile, avvenuta bonariamente, in data 9.1.20 (cfr. verbale di riconsegna dell'immobile con constatazione dello stato dei luoghi e degli asseriti danni, sottoscritto da entrambe le parti, sig. e , l.r.p.t. della CP Parte_2
società Unipersonale, in DI il 9.1.20). Controparte_2
Risulta altresì che, a fronte del mancato pagamento delle somme ingiunte, il creditore opposto procedeva a notificare atto di pignoramento presso terzi, nei confronti dell'obbligata principale, per la somma totale di € 39.000,00, risultato infruttuoso (è allegato atto di pignoramento presso terzi del
26.11.19 notificato all'obbligata principale in data 6.12.19, come da relata di notifica redatta dell'ufficiale giudiziario nonché la dichiarazione negativa del terzo ex art. 547 c.p.c.).
Risulta prodotta “diffida e costituzione in mora per il pagamento dei canoni di locazione commerciale del 25.1.2017” del 12.12.2019 con la quale per il tramite del suo legale, diffidava CP T_
, nella sua qualità di fideiussore della Bet&Games S.r.l.s. Unipersonale, al pagamento delle
[...] somme dovute dall'obbligata principale in virtù del decreto ingiuntivo n. 432/2019.
Sicché, il sig. provvedeva a inoltrare al sig. una nuova diffida e CP Parte_1
costituzione in mora del 25.5.20, per il pagamento dei predetti canoni di locazione oltre interessi e spese legali come da decreto ingiuntivo reso dal Tribunale di Paola, nel procedimento n. 1282/19, regolarmente notificata per il tramite dell'Ufficiale Giudiziario, in data 27.5.20.
Con missiva del 5.6.20 il sig. , per il tramite del suo legale, avv. Raffaele Sparano, Parte_1
riscontrava a mezzo pec la suddetta diffida negando di aver mai prestato alcuna fideiussione a garanzia del diritto di credito nel rapporto obbligatorio tra il Sig. e la Società Bet&Games CP
Srls; di conseguenza affermava che nessun addebito poteva essergli imputato per l'inadempimento del debitore principale.
Risulta prodotto il contratto di locazione del 25.1.17, con il quale concedeva in CP
locazione, alla Bet&Games Srls Unipersonale, di , gli immobili di sua Parte_3
proprietà, siti in DI, Via B. Croce nn. 8, 10, 12, 14, 16 e 18 adibiti ad uso diverso dall'abitativo, identificati al N.C.E.U. nel Comune di DI al Foglio, 13 p.lla 160, sub 23 e sub 17, per la durata di 6 anni, con inizio il 01 febbraio 2017 e scadenza il 31 gennaio 2023.
E' stata versata in atti anche la fideiussione personale ex art. 1936 c.c., recante la medesima data del contratto di locazione, 25.1.17, con la quale il sig. , in relazione al suindicato contratto Parte_1
di locazione commerciale, si costituiva fideiussore in favore della Parte_4
e nei confronti del locatore, sig. nato a [...]
[...] CP
il 20.3.1936 ed ivi residente a[...] ed i suoi aventi causa e/o diritto, “in relazione all'esatto adempimento degli obblighi di cui al su esteso contratto, per tutte le obbligazioni direttamente connesse e/o da esso derivanti”.
4 La fideiussione de qua veniva prestata con l'esclusione dell'obbligo della preventiva escussione dei debitori principali, di cui al 2° comma dell'art. 1944 c.c., senza attendere la pronuncia dell'Autorità
Giudiziaria, fino all'importo massimo di € 50.000,00 nonché con la rinuncia a quanto previsto dall'art. 1957 c.c.
Vas evidenziato che “a norma degli artt. 1936 e 1942 cod. civ., l'obbligazione del fideiussore si configura come obbligazione accessoria, il cui oggetto, per la sorte capitale e per gli accessori, è naturalmente identico a quello dell'obbligazione principale, sicché ove l'oggetto non sia stato interamente determinato nel contratto di fideiussione…lo stesso resta sempre determinabile in relazione all'obbligazione garantita” (Cass. Sez. 3, Sentenza n. 18234 del 28/11/2003).
“Poiché l'obbligazione del fideiussore è un'obbligazione accessoria, il suo oggetto, in mancanza di pattuizione contraria che ne limiti la portata (art 1941, comma secondo, cod. civ.), è naturalmente identico a quello dell'obbligazione principale, sicché l'indeterminatezza dell'oggetto della fideiussione può essere logicamente dedotta solo se sia indeterminabile l'oggetto dell'obbligazione principale” (Cass. Sez. 2, Sentenza n. 438 del 06/02/1975).
“L'obbligazione principale e quella fideiussoria, benché fra loro collegate, mantengono una propria individualità non soltanto soggettiva - data l'estraneità del fideiussore al rapporto richiamato dalla garanzia - ma anche oggettiva, in quanto la causa fideiussoria è fissa ed uniforme, mentre
l'obbligazione garantita può basarsi su qualsiasi altra causa idonea allo scopo, con la conseguenza che la disciplina dell'obbligazione garantita non influisce su quella della fideiussione” (Cass. Sez.
U, Sentenza n. 2655 del 05/02/2008).
Nel caso di specie, il contratto di fideiussione allegato consente comunque l'individuazione del rapporto principale, collegato (Cass. Sez. U. n. 2655/2008), menzionando espressamente le parti del contratto di locazione commerciale, richiamato per relationem.
Con il contratto di fideiussione il sig. , “in riferimento al su esteso contratto di locazione Parte_1 commerciale”, si costituiva fideiussore in favore della “Bet&Games S.r.l. Unipersonale e nei confronti del locatore, sig. in relazione all'esatto adempimento degli obblighi di cui al CP
su esteso contratto, per tutte le obbligazioni direttamente connesse e/o da esso derivanti”.
Dunque, il rapporto principale è espressamente richiamato nel contratto di fideiussione e l'oggetto di quest'ultimo è determinato o quantomeno determinabile.
Comunque, l'indeterminatezza dell'oggetto della fideiussione non può essere logicamente dedotta, non essendo indeterminabile l'oggetto dell'obbligazione principale.
Si appalesano evidenti il collegamento tra i due contratti, stipulati entrambi in data 25.1.17, e lo scopo di garantire la società Bet&Games S.r.l.s. Unipersonale nei confronti del locatore, sig. CP
“in relazione all'esatto adempimento degli obblighi di cui al su esteso contratto”, ossia in relazione
5 alle obbligazioni scaturenti dal contratto di locazione, “per tutte le obbligazioni direttamente connesse e/o da esso derivanti”.
L'espresso riferimento al “contratto di locazione commerciale” e alle parti dello stesso, nonché il significativo dato temporale, ossia la stipula in pari data, non consentono di dubitare in ordine al fatto che il sig. abbia inteso garantire l'esatto adempimento della predetta locazione Parte_1 commerciale, che del resto risulta l'unico rapporto di tale natura intercorrente tra le citate parti.
Il contratto oggetto del presente giudizio si configura come un contratto di fideiussione, espressamente denominato, nell'intestazione, “fideiussione personale art. 1936 e seguenti del Codice civile”, in cui sono palesate l'intenzione del di costituirsi “fideiussore ai sensi degli artt. 1936 T_
e seguenti del Codice civile”, nonché l'accessorietà rispetto al contratto di locazione e la solidarietà.
Come evidenziato dalla Suprema Corte, “ai fini della distinzione tra contratto autonomo di garanzia e contratto di fideiussione”, non assume carattere decisivo nemmeno la presenza nell'accordo di una clausola "a prima richiesta", “dovendosi in ogni caso accertare la relazione causale in cui le parti hanno inteso porre l'obbligazione principale e l'obbligazione di garanzia, a tal fine trovando applicazione gli ordinari strumenti interpretativi nella disponibilità del giudice” (Cass. Sez. 1,
Sentenza n. 31105 del 04/12/2024).
Infine, va rilevato che “la garanzia fideiussoria, vergata in calce ad un contratto di locazione ed avente ad oggetto l'adempimento delle obbligazione del conduttore, è valida ed efficace anche ove tale pattuizione accessoria non risulti riprodotta nella copia registrata del suddetto contratto, atteso che il collegamento genetico tra i due contratti non estende al patto di garanzia l'obbligo di registrazione, previsto solo per la locazione dall'art. 1, comma 346, della l. n. 311 del 2004, e che
l'eventuale finalità di elusione fiscale espone l'evasore all'obbligo di pagamento dell'imposta, degli interessi e delle sanzioni, ma non comporta la nullità del contratto, in virtù del principio generale desumibile dall'art. 10, comma 3, ultimo periodo, della l. n. 212 del 2000” (Cass. Sez. 3, Sentenza
n. 5612 del 07/03/2017).
Alla luce delle esposte considerazioni, si rigetta l'opposizione; si conferma il decreto ingiuntivo opposto, già dichiarato provvisoriamente esecutivo.
Le spese di lite, liquidate come in dispositivo in base ai valori del D.M. n. 147 del 13/08/2022
(scaglione da € 5.201 a € 26.000), seguono la soccombenza di parte opponente, con applicazione dei valori minimi per la fase di trattazione, atteso il mancato svolgimento di attività istruttoria, e di quelli medi per le altre fasi.
Va evidenziato che, come chiarito dalla Suprema Corte, “la disposizione di cui al D.M. n. 55 del 2014
e s.m.i. prevede un compenso unitario per la fase istruttoria e per quella di trattazione, che pertanto con detta voce le ricomprende entrambe. Detto compenso, di conseguenza, come già affermato da
6 questa Corte (cfr Cass. 27 marzo 2023 n. 8561), spetta al procuratore della parte vittoriosa anche a prescindere dall'effettivo svolgimento, nel corso del grado del singolo giudizio di merito, di attività
a contenuto istruttorio, essendo sufficiente la semplice trattazione della causa” (Cass. Sez. 2,
Ordinanza n. 30219 del 2023).
P.Q.M.
Il Tribunale di Paola, Prima Sezione Civile, in persona del Giudice dott. Maurizio Ruggiero, definitivamente pronunziando sulle domande proposte nel giudizio n. 1107/2020 R.G., ogni contraria e diversa domanda ed eccezione rigettata e/o disattesa, così provvede:
1) rigetta l'opposizione;
2) conferma il decreto ingiuntivo opposto;
3) condanna l'opponente al pagamento, in favore dell'opposto, delle spese processuali, che si liquidano in € 4.237,00 per compenso professionale, oltre rimborso spese generali, iva e cpa come per legge
Paola, lì 10.4.25
Il Giudice dott. Maurizio Ruggiero
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