Sentenza 22 luglio 2005
Massime • 1
In tema di responsabilità aquiliana del fornitore di laterizi inidonei per i danni cagionati dallo sfondellamento dell'immobile costruito con detti materiali (nella specie, un edificio destinato a istituto scolastico), la circostanza che, in base alle nozioni scientifiche e tecniche del momento, il materiale stesso non si possa considerare difettoso, non esclude la colpa del fornitore che non si sia fatto carico dei pericoli che l'adozione di una particolare configurazione geometrica del laterizio, unita alle sue caratteristiche fisiche, avrebbe potuto comportare all'atto della messa in opera del calcestruzzo, e non abbia segnalato alla utenza la probabilità di sfondellamento, poi verificatosi, in assenza di particolari accorgimenti nella esecuzione.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. I, sentenza 22/07/2005, n. 15504 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 15504 |
| Data del deposito : | 22 luglio 2005 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. LOSAVIO Giovanni - Presidente -
Dott. CAPPUCCIO Giammarco - rel. Consigliere -
Dott. SALVAGO Salvatore - Consigliere -
Dott. DEL CORE Sergio - Consigliere -
Dott. PETITTI Stefano - Consigliere -
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
TI S.P.A (già NA NE s.p.a.) in persona del legale rappresentante ing. AO NE, elettivamente domiciliata in Roma, Lungotevere dei Mellini 39, presso l'avv. D'ANGELANTONIO Claudio, che lo rappresenta e difende unitamente all'avv. Giovanni Riva giusta delega in atti;
- ricorrente -
contro
COMUNE di BONATE SOPRA, in persona del Sindaco p.t., Desilia CA, elettivamente domiciliato in Roma, via Cola di Rienzo 111, presso l'avv. D'AMATO Domenico, che lo rappresenta e difende unitamente all'avv. Carlo Simoncini giusta delega in atti;
- controricorrente -
e contro
1) ama s.r.l. in liquidazione ed ora in fallimento;
2) DI IR ing. TA in persona dell'erede RO LA;
3) AN ASS.NI S.P.A.
- intimati -
avverso la sentenza della Corte d'appello di Brescia n. 733 del 02.05/26.10.01. Udita la relazione della causa svolta nella Pubblica udienza del 26/05/05 dal Relatore Cons. Dott. G. Cappuccio;
Udito l'avv. D'Angelantonio per la ricorrente ed l'avv. D'Amato per il resistente;
Udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. ABBRITTI Pietro, che ha concluso per il rigetto.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con pronuncia 02.05/26.10.01 la Corte d'appello di Brescia confermava la sentenza resa dal tribunale di Bergamo tra le parti Comune di Bonate Sopra e NA NE s.p.a., A.M.A. s.r.l., Di AM TA, Milano Assicurazioni s.p.a..
Essendosi verificati, nei primi del 1985, fenomeni di sfondellamento nei locali di una scuola media costruita dall'A.M.A. con impiego di laterizi forniti dalla NA NE, il Comune aveva, con atto di citazione 11.09.85, chiesto il risarcimento dei danni alle due società che a loro volta, pur negando la propria responsabilità, avevano chiamato in causa l'una - l'AMA - il direttore dei lavori e l'altra - la NA NE - la propria assicuratrice Milano Assicurazioni. Il tribunale aveva affermato la responsabilità dell'AMA, appaltatrice dell'opera, per grave danno strutturale, ai sensi dell'art. 1669 c.c., provocato da errori costruttivi;
la responsabilità concorrente della NA NE, ai sensi dell'art. 2043 c.c., per l'inadeguatezza dei laterizi forniti;
escludeva, invece, ogni concorrente responsabilità del direttore dei lavori, ing. TA AM. Accoglieva, infine, l'azione di garanzia proposta dalla NA NE nei confronti della Milano Assicurazioni, rimettendo la causa sul ruolo per la definizione del rapporto tra le società A.M.A. e NA NE. Gli appelli, separatamente proposti dalla A.M.A. s.r.l. e dalla NA NE s.p.a., venivano riuniti dalla C.d.A. di Brescia che rigettava le eccezioni di prescrizione e decadenza, proposte sia dalla NA NE che dalla AMA, confermando, quanto alla prima, che le deficienze riscontrate dovevano inquadrarsi nella responsabilità prevista dall'art. 1669 c.c.; ribadendo, quanto alla seconda, che il Comune aveva agito a titolo di responsabilità extracontrattuale e non con l'azione di garanzia da vizi della cosa venduta e che, in conseguenza, il dies a quo della prescrizione quinquennale era iniziato a decorrere solo dalla manifestazione dei vizi, verificatasi all'inizio del 1985. Ribadiva, sulla base della c.t.u. esperita in primo grado, che la responsabilità dell'appaltatrice AMA dipendeva da errori costruttivi e quella della NA NE dalle inidonee proprietà fisiche e geometriche dei laterizi forniti e, presentandosi le due condotte come concausa dell'evento dannoso, giustamente il tribunale aveva affermato la solidarietà dell'obbligazione risarcitoria. Confermava, infine, l'estraneità all'obbligazione risarcitoria del direttore dei lavori - e, per l'ing. Di AM, deceduto in corso di causa, della sua erede ON LA - perché non poteva essergli addebitata alcuna violazione all'obbligo di verifica dei materiali, imposto dall'art. 14 rd 2233/39, dal momento che il capitolato speciale d'appalto non conteneva alcuna statuizione specifica per i laterizi. Veniva, di conseguenza, respinto anche l'appello incidentale della Milano Assicurazioni, che aveva proposto gli stessi motivi di gravame della propria assicurata.
Contro la sentenza d'appello, ricorre la NA NE s.p.a. con atto notificato alle controparti il 18.03.02, censurando la sentenza per quattro motivi. Resiste, con controricorso notificato il 24.04.02, il Comune di Bonate Sopra, mentre gli altri intimati non hanno svolto attività difensiva.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Col primo motivo, la ricorrente deduce violazione di legge in ordine alla mancata applicazione degli artt. 1495 ss cc. I vizi dei laterizi - dovendo il direttore dei lavori verificare l'eventuale non conformità anche con prove di laboratorio - dovevano essere rilevati e denunciati, a pena di decadenza, entro e non oltre sette giorni dalla consegna;
il termine annuale di prescrizione risultava ampiamente decorso, poiché la vendita era avvenuta nel 1978 e l'azione era stata iniziata nel 1985.
Col secondo motivo, si denunzia violazione degli artt. 2043 e 2947 cc. sostenendo che il dies a quo della prescrizione doveva essere fissato al 1978, quando si era verificata l'azione che si ritiene produttrice del danno e, per le ragioni già espresse, sussisteva la conoscibilità del difetto: non solo sarebbe aberrante la discrepanza tra i termini di prescrizione dell'azione contrattuale e quelli della azione extracontrattuale, ma lo stesso DPR 224/88, nel fissare in tre anni dalla data della conoscibilità del difetto la prescrizione del diritto al risarcimento, è confermativo della ricostruzione proposta.
I due motivi, strettamente connessi, possono essere esaminati (respinti) congiuntamente.
La possibilità che l'azione aquiliana venga esperita in concorso con quella contrattuale non è negata dalla ricorrente (ricorso, c. 11) ed è evidentemente rimesso alla scelta del danneggiato -che della scelta errata subirà le conseguenze - stabilire quale delle due azioni intende esperire. Nel caso, il Comune ha dichiarato espressamente di agire nei confronti della NA NE ai sensi dell'art. 2043 c.c., per responsabilità extracontrattuale e, data la diversità delle due azioni (Cass. 14909/02), non poteva il giudice del merito qualificare l'azione come garanzia per vizi di cosa venduta se non con una violazione del principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato, affermato dall'art. 112 c.p.c.. Inutilmente, perciò, la ricorrente insiste a dedurre la decadenza e la prescrizione in relazione ad una azione che non è mai stata proposta. È bensì vero che, in memoria, la ricorrente NE invoca la sentenza 13158/02 di questa Corte, che ha escluso la responsabilità ex art. 1669 c.c. del fornitore dei materiali, in quanto non ha partecipato alla costruzione dell'immobile in posizione di autonomia decisionale, ma il richiamo non è pertinente. Alla sentenza richiamata era stato posto il quesito se il fornitore dei laterizi potesse essere chiamato a rispondere ai sensi dell'art. 1669 c.c., responsabilità, palesemente, speciale, e la Cassazione,
richiamando conformi precedenti (Cass. 4 giugno 1999, n. 5455; 7 novembre 1984, n. 5624) ha escluso che al fornitore potesse essere addebitata una responsabilità extracontrattuale che si fonda su un rapporto specifico, ma non ha affatto escluso, poiché esulava dal tema del decidere, che al fornitore possa essere addebitata la responsabilità extracontrattuale generale, quella che trova il proprio fondamento nel principio del neminem laedere. Il dies a quo della prescrizione della azione di risarcimento extracontrattuale è dato dal manifestarsi dell'evento dannoso: non solo il dato è testuale (art. 2947.1 cc: in cinque anni dal giorno in cui il fatto si è verificato) ma è lo stesso sistema della prescrizione che, adeguandosi al principio codificato dall'art. 2935 cc, esclude una decorrenza anteriore del periodo estintivo. Nè
appare aberrante che l'azione aquiliana permanga anche dopo che l'azione contrattuale si è estinta: anzitutto, perché a fronte del principio posto dall'art. 2043 cc, sarebbe difficile giustificare la posizione privilegiata del costruttore e/o venditore rispetto a quella di qualsiasi altro autore del danno;
in secondo luogo, perché la possibilità di incorrere in responsabilità aquiliana fa parte del rischio d'impresa. Infine, perché si è pur sostenuto (Cass. 18995/03; 9060/95) che anche la prescrizione dell'azione di responsabilità contrattuale non può iniziare a decorrere prima del verificarsi del danno di cui si chiede il risarcimento, onde la discrepanza temporale tra le due tutele non è così pacifica come la ricorrente presuppone. In tal senso, del resto, è la prevalente giurisprudenza (Cass. 5164/03; 5428/02; 12577/95; 7727/90; 4833/86) anche successiva al dpr 224/88 (attuativo della direttiva CE 85/374) che, in quanto non applicabile a fatti anteriori al 30.07.88(art. 16) non può qui trovare utilizzazione, neppure a fini interpretativi. Col terzo motivo, si assume la violazione dell'art. 2043 c.c., per esser stata la società ritenuta responsabile pur in assenza di colpa mentre, con il quarto, si censura la sentenza per difetto di motivazione in ordine alla colpa della NA NE. Se, allo stato delle conoscenze scientifiche e tecniche dell'epoca (qui, nuovamente, viene richiamato il dpr 224/88, art. 6/e), il prodotto non poteva essere considerato difettoso, della condotta negligente ed imperita della società non vi era la prova, così come era carente la prova - e la motivazione - del Passerito concorso tra la colpa dell'impresa costruttrice e quella della fornitrice del laterizio. I due motivi, da esaminare congiuntamente, sono infondati. Ha rilevato la c.t.u., così come testualmente richiamata dalla sentenza d'appello:
"le cause dello sfondellamento risiedono in parte nelle caratteristiche del laterizio ed in parte nell'esecuzione. 8.1) Cause dipendenti dalle caratteristiche del laterizio:
Sono legate alle proprietà fisiche e geometriche del laterizio e principalmente:
8.1.1) eccessiva dilatazione per assorbimento di umidità;
8.1.2) coefficiente di dilatazione termica eccessivamente basso;
8.13) sagoma del laterizio che rende difficile la messa in opera del calcestruzzo nelle nervature della soletta stante anche l'inevitabile ostacolo rappresentato dai ferri situati nelle nervature 8.1.4) eventuali criccature preesistenti nei laterizi: non è stato possibile a sfondellamento avvenuto dare un giudizio sulla eventuale preesistenza di criccature.
8.2) Cause dipendenti dall'esecuzione:
Insufficienza nel riempimento di calcestruzzo nervature;
tale fatto può trovare una parziale giustificazione in quanto riportato al punto 8.1.3, 'si ritiene pero' che sarebbe stato possibile ovviare a tali inconvenienti nel seguente modo: appropriata ed accurata scelta della granulometria del calcestruzzo (con conseguente maggior dosaggio di cemento), vibratura (o più accurata vibratura) dei getti con opportuno sollevamento di ferri di armatura, uso di eventuale additivo fluidificante per il calcestruzzo".
Il dato, non controverso ed enunciato dalla stessa sentenza impugnata, che quella struttura di laterizio non era - all'epoca, lo fu successivamente- contraria alle regole della tecnica non comportava che il costruttore non dovesse farsi carico dei pericoli che l'adozione di quella particolare configurazione geometrica del laterizio, sommata alle sue caratteristiche fisiche, poteva comportare in sede di messa in opera del calcestruzzo. In sostanza, come afferma la sentenza impugnata con motivazione succinta ma ineccepibile, l'esperienza delle difficoltà pratiche si risolveva in negligenza ed imperizia del produttore, a fronte di un comportamento dell'utente ragionevolmente prevedibile ed inidoneo ad evitare fenomeni di sfondellamento. Non risulta, infatti, dalle deduzioni della società, che fosse stata segnalata alla utenza, la probabilità di sfondellamento in assenza di particolari accorgimenti nella esecuzione. Sussistono quindi sia la colpa sia adeguata motivazione, in punto di colpa, della sentenza impugnata. Le spese seguono la soccombenza.
P.Q.M.
rigetta il ricorso, condanna la parte ricorrente alle spese che liquida in E. 9.000, 00 per onorari, oltre alle spese vive in E. 100, 00, oltre alle spese generali ed accessori di legge.
Così deciso in Roma, il 26 maggio 2005.
Depositato in Cancelleria il 22 luglio 2005