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Sentenza 4 novembre 2025
Sentenza 4 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Salerno, sentenza 04/11/2025, n. 4424 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Salerno |
| Numero : | 4424 |
| Data del deposito : | 4 novembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1191/2020
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI SALERNO
- Sezione Seconda Civile -
Il Tribunale di Salerno, in composizione monocratica, in persona del giudice dr. Gustavo Danise, ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al numero n. R.G.A.C. 1191/2020, trattenuta in decisione con ordinanza ex art 127 ter cpc del 03.07.2025 con concessione dei termini ex art 190 cpc vertente t r a
(C.F. in pers del l.r. rappr arch e difesa dell'avv. Parte_1 P.IVA_1 Parte_2
AN NS giusta procura in atti e domiciliata presso lo studio del difensore;
.
- attore - contro
(C.F. ) con il patrocinio dell'avv. ALTIERI MARIA Controparte_1 C.F._1
OS e dell'avv. MOBILIO GIANFRANCO ( ) come da procura in atti ed C.F._2 elett.te domiciliato presso il domicilio del difensore.
- convenuto–
OGGETTO: proprietà/diritti reali/possesso/merito possessorio.
CONCLUSIONI: come da rispettivi atti introduttivi, comparse conclusionali e memorie di replica, da intendersi integralmente richiamati.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso per reintegra nel possesso, dopo aver esposto: - di essere proprietario di Controparte_1 un appartamento ubicato in Viale dei Pioppi n. 8 circondato da giardino riportato in catasto di Salerno al fol. 22, part.lla 294 sub 3; - di possedere animo domini e indisturbatamente dal novembre del 1980, anche una striscia di terreno della larghezza di circa 3 metri che corre lungo tutto il confine del lotto della società resistente delimitato da un muro in cemento armato costruito dalla stessa;
- che la società resistente,
[...]
ha posizionato una piattaforma su detta striscia di terreno, a monte, da viale dei Pioppi;
- che la Parte_1 resistente in particolare ha tentato di appropriarsene procedendo nel novembre del 2019 ad un pagina 1 di 9 accatastamento del sub 15 per installarvi, poi, a gennaio 2020 la piattaforma in cemento e ferro;
- che sulla parte a valle di detta striscia di terreno, a metà della stessa, insiste, tra l'altro, la legnaia dell'esponente e solo quest'ultimo ne ha il possesso come riconosciuto dal Tribunale di Salerno già nel 2014 con ordinanza del
18/08, nel procedimento segnato sotto il n. 3167/2014 confermata dalla successiva ordinanza del
30/10/2014 resa a seguito di reclamo della società resistente segnato sotto il n. 8018/2014; - che in particolare l'esponente notava in data 8/01/2020 la presenza di operai incaricati dalla resistente che CP_2 si erano introdotti nella parte alta di detta striscia ed avevano occluso con una alta paratia di lamiere la recinzione "a vista" preesistente per impedire la visione di ciò che stavano effettuando dietro la stessa;
- che alle immediate rimostranze dell'esponente, tali operai e successivamente lo stesso arch. , l.r. della Pt_2 società resistente, sospendevano le operazioni in corso, che riprendevano (intorno alle ore 16,30 dello stesso giorno) clandestinamente dopo aver appurato che il ricorrente si era allontanato dal posto;
- che il giorno successivo l'esponente rinveniva la installazione di una travatura preconfezionata in ferro calata con un carro gru su cui veniva poggiata una piattaforma, anche essa preassemblata, di circa 10 metri quadrati che impediva ad esso ricorrente l'utilizzo della striscia di terreno nel punto in cui arriva su viale dei Pioppi, ricorreva innanzi all'intestato Tribunale chiedendo la reintegra in possesso dei beni di sua proprietà e possesso esclusivo, previa riduzione in pristino dello stato dei luoghi.
Si costituiva la soc eccependo che il ricorrente non ha mai posseduto l'area di terreno Parte_1 oggetto della presente controversia, perché detta area era, ed è tutt'ora, inaccessibile dal fondo e CP_1 dalla contigua stretta fascia di terreno, sottoposta circa di quattro metri rispetto alla zonetta di terreno della superficie di circa dieci metri quadrati, oggetto di controversia;
che parte ricorrente confondeva la striscia di terreno sulla quale è ubicata la legnaia ed il serbatoio dell'acqua, con il minuscolo appezzamento di terreno descritto come “… la prima parte di detta striscia di terreno confinante con il viale dei Pioppi …”, laddove si tratta di due appezzamenti di terreno morfologicamente diversi, distinti e separati tra loro;
differenza che emerge anche dalla rilevazione catastale, in quanto, mentre la striscia di terreno confinante con la proprietà è CP_1 riportata in Catasto al foglio n. 22, p.lla 1606, parte del sub 13 per circa 60 mq (sessanta), la piccola zonetta della superficie di circa mq 9,00 (nove) definito come “… prima parte di detta striscia …” confinante con il viale dei Pioppi, è riportata con il n. di subalterno 15 del foglio n. 22, p.lla 1606; che detta zonetta di terreno è comunque assolutamente inaccessibile, sia dalla proprietà che dalla striscia di terreno CP_1 posta a valle e confinante con il fondo nella quale sono installati il serbatoio dell'acqua e la legnaia, CP_1 in quanto vi è un dislivello superiore ai 3,00 metri;
che mai l' o altra persona da questi incaricata CP_1 aveva messo piede in detta piazzola di terreno nella quale vegetavano fitti roveti;
che la piccola area di terreno è stata da sempre posseduta dalla società che ne è proprietaria per averla Controparte_3 acquistata con atto per notar del 19.12.2012, registrato ad Eboli il 27.12.2012 al n° 7791 e Persona_1 trascritto all'Agenzia del Territorio di Salerno in data 28.12.2012 ai nn. 52466/39627 e dai suoi danti causa;
pagina 2 di 9 che l'area, peraltro, è gravata da servitù di acquedotto, elettrodotto e di passaggio delle linee telefoniche che in effetti, tutt'ora l'attraversano; che la bouganville, piantata nel giardino di proprietà dell'avv. con il CP_1 passare degli anni, ha visto i suoi rami arrampicarsi per oltre quattro metri fino a raggiungere la zonetta di terreno di proprietà della società che dovendo la società Controparte_3 Pt_1 CP_3 consolidare la piazzola nella quale doveva essere allocata la nuova cabina ENEL, a servizio dell'intero quartiere (e quindi anche della casa di abitazione dell'avv. , in conformità alle disposizioni impartite CP_1 dall'ENEL, aveva dovuto recidere i rami che invadevano la proprietà della deducente;
tutto ciò asserito chiedeva il rigetto della domanda.
Dopo una lunga fase istruttoria (audizione di diversi informatori e CTU), Il Tribunale accoglieva il ricorso e concedeva la tutela interdittale richiesta dall' ordinanza che veniva confermata dal Collegio CP_1 in sede di reclamo con ordinanza del 25.01.2023.
Con atto del 24.03.2023 la soc Casa con vista instava per la prosecuzione del giudizio di merito possessorio. Si costituiva l' Si concedevano i termini ex art 183 co 6 cpc e con ordinanza del CP_1
01.12.24 venivano rigettate le istanze istruttorie rispettivamente richieste e si rinviava direttamente per la precisazione delle conclusioni. Con ordinanza ex art 127 ter cpc del 03.07.2025 la causa veniva trattenuta in decisione coi termini ex art 190 c.p.c.
Così ricostruiti i fatti processuali salienti, è necessario soffermarsi preliminarmente sul contenuto della prima memoria ex art 183 co 6 cpc del convenuto in cui ha chiesto, altresì, “di ritenere e dichiarare CP_1 la piena ed esclusiva proprietà in capo all'avv. della superficie di terreno della estensione di circa 10 metri Controparte_1 quadrati, per la metà già di sua proprietà e per l'altra metà posseduta pacificamente e continuativamente dal 1980 ad oggi, come riportata in Catasto del Comune di Salerno al Fol. 22, part.lla 1606 sub 31, in vista che anche sul resto della superficie, fino al confine sud del lotto , venga riconosciuto il diritto di proprietà dell'avv. nel giudizio Parte_1 CP_1 principale segnato sotto il n. 1337/2021 attualmente assegnato al dott. con prossima udienza fissata per il Controparte_4 giorno 18 ottobre 2023. Precisa, altresì, che la domanda oggetto di violazione dei diritti di proprietà e possesso dell'avv. ricomprende anche l'aggetto per circa 80 cm. di larghezza e per la lunghezza di circa m. 8 realizzato da CP_1 CP_3
e per essa dall'Arch nella qualità, successivamente alla proposizione del ricorso del 7 febbraio 2020, e come
[...] Pt_2 precisato nella istanza depositata in data 2 marzo 2020 in occasione della udienza del giorno 3 marzo e corredata di fotografie in cui si vede chiaramente il nuovo manufatto che si “sporge” oltre il confine di andando ad incidere Parte_1
e coprire quanto posseduto, pacificamente fino ad allora, dall'Avv. . CP_1
Controparte eccepiva l'inammissibilità di questa ulteriore domanda, e tale eccezione è fondata e meritevole di accoglimento.
A seguito della modifica apportata all'art 703 cpc dal D.L. 14 marzo 2005, n. 35 convertito con modificazioni dalla L. 14 maggio 2005, n. 80 come modificato dal D.L. 30 giugno 2005, n. 115 convertito con modificazioni dalla L. 17 agosto 2005, n. 168, la dottrina si è interrogata sugli effetti della novella pagina 3 di 9 rispetto al testo previgente della disposizione. E' stato affermato che l'istanza ex art 703 cpc non può mirare ad altro che a far proseguire il giudizio di merito possessorio con il thema decidendum già fissato in ricorso, escludendosi nuove allegazioni. E' stato evidenziato che pur presentando il giudizio una struttura bifasica, esso è retto dalla domanda di tutela interdittiva già presentata in ricorso, onde non è ammissibile una nuova domanda, ma solo la precisazione della domanda laddove si renda necessaria dalle difese dell'altra parte processuale.
E' del medesimo avviso anche la giurisprudenza di legittimità; infatti la S.C. di Cassazione ha chiarito che “Nel giudizio di reintegrazione da spoglio, sussiste domanda nuova, inammissibile a norma dell'art. 183
c.p.c., soltanto nel caso in cui, in corso di causa, venga indicato, come oggetto di spoglio, un bene diverso da quello menzionato nell'atto introduttivo, giacché alla privazione di un bene diverso corrisponde una controversia che esorbita dai limiti dell'originaria pretesa. Per contro, il solo mutamento della prospettazione di elementi relativi al possesso dello stesso bene (modalità, limiti, titolo giustificativo) o allo spoglio (modi d'esecuzione, clandestinità, violenza) non integra un mutamento ma una semplice modificazione della domanda” (Cass. civ. n. 11369/2019); nonché “Il procedimento possessorio, nel regime successivo alle modifiche introdotte dalla l. n. 353 del 1990, ma anteriore alle innovazioni di cui al d.l. n. 35 del 2005, conv. con mod. dalla l. n. 80 del 2005, è strutturato in due fasi, entrambe rette dal ricorso ex art. 703 c.p.c., la prima, a cognizione sommaria, limitata all'emanazione, con ordinanza reclamabile, dei provvedimenti interdittali ed alla fissazione, ai sensi dell'art. 183 c.p.c., di una udienza per la disamina del merito della pretesa possessoria e dell'eventuale richiesta di risarcimento del danno proposta con il suddetto ricorso, la seconda, invece, a cognizione piena, avente ad oggetto tale disamina, che si conclude con sentenza soggetta alle impugnazioni ordinarie. La domanda di risarcimento del danno da lesione del possesso, ove non sia stata formulata, a pena di inammissibilità, nel ricorso introduttivo, può essere, comunque, ancora avanzata all'udienza di trattazione individuata con il provvedimento interinale, ma solo ove sia consequenziale alla domanda riconvenzionale o alle eccezioni del convenuto” (Cass. civ. n. 5154/2019); ed infine che “Il procedimento possessorio, così come risultante dalle modifiche apportate all'art. 703 c.p.c. dal n.
35 del 2005 (convertito dalla legge n. 80 del 2005), pur essendo diviso in due fasi, conserva una struttura unitaria, nel senso che la fase eventuale di merito non è che la prosecuzione della fase sommaria. Da ciò consegue che la procura, conferita al difensore per l'introduzione di un giudizio possessorio, legittima l'avvocato, in mancanza di una diversa ed esplicita volontà della parte, a depositare altresì l'istanza di fissazione della trattazione del merito” (Cass. civ. n. 4845/2012).
Ne consegue che la domanda dell di conseguimento di tutela interdittale anche con riguardo CP_1 all'aggetto per circa 80 cm. di larghezza e per la lunghezza di circa m. 8 realizzato da Controparte_3 manufatto che si sporgerebbe, nella prospettiva di parte, oltre il confine di andando ad Parte_1 incidere e coprire quanto posseduto, pacificamente fino ad allora, dall rappresenta chiaramente una CP_1 domanda nuova che è inammissibile. Anche se il fatto è avvenuto ed è stato giù rilevato in pendenza della fase sommaria del giudizio possessorio, esso rappresenta un nuovo di spoglio diverso. Resta comunque la pagina 4 di 9 valutazione sul punto già espressa nell'ordinanza possessoria: l otterrà di fatto tutela interdittale CP_1 anche per l'aggiunta di questo nuovo aggetto con il comando imposto dalla controparte di astenersi dal frapporre ogni altro ostacolo all'esercizio del possesso del ricorrente sulla zonetta identificata nel NCU del
Comune di Salerno al foglio n. 22, p.lla 1606, subalterno 15.
Pertanto, pur essendo formalmente inammissibile la domanda sin dal procedimento possessorio, il ricorrente verrebbe ad essere tutelato nel suo possesso.
Inammissibile è anche la domanda di rivendica di proprietà formulata dall' sempre nella CP_1 memoria I termine ex art 183 co 6 cpc. Il petitum del giudizio possessorio ha ad oggetto il riconoscimento invocato dall' del possesso animo domini e indisturbatamente dal novembre del 1980, di una striscia di CP_1 terreno della larghezza di circa 3 metri che corre lungo tutto il confine del lotto della società resistente delimitato da un muro in cemento armato costruito dalla stessa. L'accertamento della proprietà di questa striscia di terreno esula dal presente giudizio e deve essere oggetto di una domanda giudiziaria autonoma.
Passando al merito, si richiama e conferma il contenuto dell'ordinanza del 01.12.24 che integralmente si riporta “ Facendo seguito al consolidato orientamento giurisprudenziale di legittimità secondo cui “Nel procedimento possessorio, la sentenza che definisce il giudizio a cognizione piena può basarsi esclusivamente sugli elementi raccolti in fase di cognizione sommaria, allorché questi consentano al giudice di decidere la causa senza escludere le sommarie informazioni fornite dai testimoni nella prima fase del procedimento, in quanto idonee a fondare, in sede di decisione, il libero convincimento del giudice” (Cass. Sentenza n. 1386 del 20/01/2009) e rilevato che il convenuto ha chiesto l'escussione del teste CP_1
già sentito come informatore nella fase possessoria mentre la controparte ha chiesto l'escussione dei testi Testimone_1
e anch'essi già escussi quali informatori nella fase cautelare;
Testimone_2 Testimone_3 ritenuta irrilevante l'escussione ulteriori dei due periti, rispettivamente indicati, in relazione al petitum processuale del giudizio di merito possessorio che costituisce prosecuzione della fase sommaria, attesa la struttura unitaria del procedimento
(Cass. n. 1142 del 2005), ed è funzionalmente destinata ad accertare, con cognizione piena, l'esistenza dei presupposti della tutela possessoria, prescindendo dalle questioni petitorie;
ritenuta superflua e non determinante la CTU richiesta da parte attrice …”.
Non è stata ammessa la prova testimoniale dei periti di parte che non avrebbero potuto apportare alcun contributo rilevante in questo giudizio, che ha ad oggetto l'accertamento di un fatto illecito, ossia un atto di spoglio del possesso ad immagine del diritto di proprietà sulla striscia di terreno invocato dall CP_1
Il Tribunale conferma il proprio convincimento formatosi sulla base delle dichiarazioni rese dagli informatori escussi in fase sommaria, che possono essere utilizzati per la decisione anche nel giudizio di merito possessorio secondo l'orientamento giurisprudenziale consolidato, e richiamato nell'ordinanza del
02.12.24.
Segnatamente veniva escusso, nell'udienza del 18.11.21 una prima volta , che Testimone_1 riferiva “conosco i luoghi di causa. La proprietà di L'ho frequentata in qualità di giardiniere. Ho lavorato quando CP_1 pagina 5 di 9 lui mi chiamava. Riconosco le foto che mi vengono mostrate (in allegato alla CTU). Le piante che si vedono nelle foto del
2010, 2012 e 2014 le ho potate sempre io. Effettuavo tale lavoro 1 o 2 volte l'anno. Ciò fino a quando è stata immessa la pedana cioè fino al 2020, 2021. Lo stato dei luoghi non era praticabile, per questo motivo io a volte anche con l'aiuto dell'avv o con i miei nipoti potavamo le piante per consentire il deposito di legna. Quando non era necessario la CP_1 lasciavamo più alta. Io stesso portavo la legna. La trasportavo su un furgone e la gettavo dall'altro lato, sulla striscia, attualmente sto consegnando la legna seguendo un altro percorso con entrata dall'altro lato. All'incirca devo percorrere 30 metri in più. Preciso che lo scarico della legna avveniva dalla strada dove fermavo il furgone. La bouganville parte dalla proprietà Ha un fusto di 30 anni circa. La paratia che si vede (foto 11 pag 17 della perizia) l'ho realizzata io più CP_1 di 20 anni fa perché il terreno era sconnesso e cadeva sempre terreno giù e quindi l'ho realizzata per contenere. Non ricordo la presenza di alcuna scala in ferro in prossimità della bouganville. L'avv. possiede un piccolo camino. I ciocchi di CP_1 legno che gli consegnavo erano di 10, 20 cm l'uno. Li lanciavo ad un metro e mezzo all'interno della proprietà. In genere consegnavo due o tre quintali di legna. A seconda degli anni effettuavo questa consegna una o due volte l'anno. Sui roghi era appoggiata vicino al muro una ringhiera al fine di evitare che terzi potessero entrare nella proprietà e cadessero di sotto e per contenere la Il pannello che si vede nella foto a pag 26 della relazione è stato realizzato all'inizio dei lavori per Parte_3 costruzione della piattaforma, prima non c'era. Originariamente c'era solo la e la ringhiera all'interno della Parte_3 proprietà”.
Tale dichiarazione veniva riscontrata dall'informatore che riferiva che “La striscia in Tes_4 questione è utilizzabile, precisamente l'avv. vi depositava la legna;
ho visto personalmente qualche anno un furgone CP_1 parcheggiato su viale dei Pioppi con una persona che lanciava tronchetti di legno non grandi all'interno della proprietà.
Nell'occasione tale furgone dava fastidio a me per l'accesso alla mia abitazione”.
Nell'udienza del 05.01.22 veniva escusso per la seconda volta il teste che Testimone_1 precisava “riconosco lo stato dei luoghi come rappresentato nella foto (si intende quella in bianco e nero acquisita nella precedente udienza). Quando vi era necessità di consegnare la legna all'avv. procedevo con l'aiuto dei miei CP_1 familiari a tagliare la bouganville per ridurne l'altezza e quindi lanciavo la legna col mio furgnone dalla strada. Il deposito di legno si trova a valle della pedana. Una volta lanciata la legna andavo dall'altra parte per sistemarla. Non era conveniente consegnare la legna direttamente entrando dall'altra parte perché il percorso è più lungo e quindi avrei dovuto trasportare le casse di legna a mano;
mentre così era tutto più semplice … I rami della legna che lanciavo erano piccolissimi”.
I testi di parte resistente, e non hanno reso dichiarazioni in Testimone_2 Testimone_3 grado di sconfessare il possesso vantato dall né la ricostruzione dei fatti offerta dal infatti, CP_1 Tes_1 in qualità di operai al servizio hanno riferito delle attività compiute nella proprietà dell'arch. dal Pt_2
2018 in poi.
La non ha indicato nuovi testimoni nella memoria II termine;
né la richiesta di Parte_1 espletamento di una CTU sulla consistenza e la potatura della pianta di buganvillea è rilevante ai fini della decisione. pagina 6 di 9 Non resta che confermare la valutazione già espressa in fase sommaria nel seguente passo della motivazione dell'ordinanza possessoria “…il possesso dell' sulla zonetta de qua è stato esercitato mediante CP_1 consegna della legna destinata al riscaldamento della sua abitazione. Il teste ha riferito infatti di aver potato le Tes_1 piante che si vedono nelle foto del 2010, 2012 e 2014 allegate in atti, per una due volte l'anno, fino al 2020; di aver potato i rami, facendosi a volta aiutare dallo stesso avv. al fine di lanciare i tronchetti di legno dall'altra parte, in basso, per CP_1 poi depositarli nella legnaia del ricorrente;
di aver anche trasportato la legna ogni volta che serviva;
che in alternativa avrebbe dovuto seguire un altro percorso con entrata dall'altro lato percorrendo 30 metri in più circa con la legna in mano;
che lo scarico della legna avveniva da viale dei Pioppi, dove fermava il furgone e che la bouganville preesistente partiva dalla proprietà che i ciocchi di legno che gli consegnava erano di 10, 20 cm l'uno; li lanciava ad un metro e mezzo CP_1 all'interno della proprietà; che in genere gli consegnava due o tre quintali di legna all'anno in una o due consegne.
Poiché le dichiarazioni rese da questo teste erano determinanti ai fini della decisione, lo scrivente lo escuteva nuovamente – per chiarimenti dopo l'acquisizione di una fotografia in bianco e nero fornita dall'informatore del resistente
[...] ed allegata agli atti – ed il riconosceva anche la suddetta foto che rappresentava lo stato pregresso dei Tes_4 Tes_1 luoghi;
ribadiva che all'atto della consegna della legna procedeva con l'aiuto dei suoi familiari a tagliare la bouganville per ridurne l'altezza e quindi lanciava la legna trasportata col suo furgone dalla strada (viale dei Pioppi); che il deposito di legno si trova a valle della pedana;
che una volta lanciata la legna andava dall'altra parte per sistemarla;
che non era conveniente consegnare la legna direttamente entrando dall'altra parte perché il percorso è più lungo e quindi avrebbe dovuto trasportare le casse di legna a mano;
mentre così era tutto più semplice;
che i rami della legna che lanciavo erano piccolissimi.
Tali dichiarazioni sono chiare, precise, puntuali, non inverosimili e plausibili;
motivo per cui non vi sono ragioni preconcette per dubitare dell'attendibilità di tale informatore, anche perché talune circostanze da lui riferite sono state confermate dalle dichiarazioni rese anche dagli altri informatori escussi;
in primis da uno degli operai Testimone_2 che ha realizzato la piattaforma per la società . Questi ha ribadito che al momento del loro accesso sul luogo Parte_1 esisteva sterpaglia che lui aveva tagliato unitamente agli altri operai “dalla strada”. In pratica per eseguire l'incarico commissionato di realizzazione della pedana, gli operai incaricati dall'arch. hanno potato, da viale dei Pioppi, la Pt_2 sterpaglia ed apposto la pedana con la gru. Se ciò è vero, non si può dubitare della plausibilità della condotta “analoga” descritta dal che “dalla strada” tagliava una parte della vegetazione e lanciava i tronchetti di legno sul fondo Tes_1 sottostante su incarico dell'avv. In secondo luogo l'informatore ha riferito di aver visto personalmente qualche CP_1 Tes_4 anno fa un furgone parcheggiato su viale dei Pioppi con una persona che lanciava tronchetti di legno non grandi all'interno della proprietà; che tale furgone dava pregiudizio anche a lui per l'accesso alla sua abitazione. In punto di diritto il possesso è un comportamento materiale, un potere di fatto sulla res ad immagine di un diritto reale, a cui l'ordinamento conferisce tutela giuridica. Gli elementi costitutivi del possesso sono il corpus possessionis, che si identifica nel comportamento del soggetto che agisce svolgendo un'attività corrispondente all'esercizio della proprietà o di altro diritto reale e l'animus possidendi, che si identifica nella intenzione di tenere la cosa come proprietario o come titolare di un altro diritto reale. Tale elemento, soggettivo, consente di distinguere il possesso dalla mera detenzione. In giurisprudenza si è sempre evidenziato che il possesso pagina 7 di 9 può essere esercitato anche per intervalli di tempo, a seconda delle esigenze del possessore, non facendo, la intermittenza, venir meno l'animus possidendi (Cass 1565/74; n 488/72; n 1428/94). Inoltre – e si tratta di un punto cruciale della controversia – è tutelato il possesso anche dello spazio sovrastante il fondo posseduto (in tal senso Cass. sentenza n. 12258 del 20/08/2002). Detta ultima pronuncia è molto rilevante per il caso di specie;
la zonetta ove la società resistente ha realizzato la piattaforma non consente, come visto, l'accesso diretto pedonale alla striscia di terreno sottostante (oggetto della tutela possessoria in favore dell' già riconosciuta nell'ordinanza cautelare del 2014) essendovi un dislivello di tre metri;
CP_1 ma il ricorrente l'ha sempre utilizzata (e quindi posseduta) in altezza, incaricando il di lanciare tocchetti di CP_1 Tes_1 legno che poi venivano raccolti sul fondo sottostante e conservati nella sua legnaia.
Come evidenziato dal collegio nell'ordinanza di rigetto del reclamo, quantunque si volesse prescindere dalle dichiarazioni rese dal va evidenziato che il protrarsi dei rami della bouganville, Tes_1 per tanti anni e fino al gennaio del 2020, sino al momento della realizzazione della piattaforma, resa possibile dal taglio dei rami operato dagli operai incaricati dal , già depone di per sé per la Pt_2 sussistenza del pregresso possesso dell' della zonetta in commento, e non rileva in senso contrario il CP_1 dislivello di 3 metri sussistente tra la piattaforma e la sottostante parte di striscia di terreno di larghezza
3,00 metri (cfr pag.25 della relazione svolta in fase sommaria) sia perché il medesimo CTU ha accertato che la piattaforma insiste sulla parte nord della striscia di terreno in possesso del ricorrente (sul CP_1 punto si legge in perizia che “alla luce del rilievo topografico effettuato e di tutto quanto descritto e documentato si evince chiaramente che l'area in questione, dove è stata realizzata la piattaforma insiste sulla parte nord della striscia di terreno in possesso del ricorrente Avv. B. Altieri. Per meglio chiarire il concetto si effettuano alcune considerazioni su base catastale inerente lo stato dei luoghi oggetto di causa. La attuale particella 1606 di proprietà della società resistente ” Parte_1 deriva dalla precedente particella 1497 come visibile dalla rappresentazione catastale (estratti di mappa wegis) al 2013
(particella 1497 prima dell'acquisto da parte della società resistente) ed attuale al 2020 (particella 1606 di proprietà della società resistente post demolizione e ricostruzione). Si precisa che le particelle (467 e 782) identificano la strada di Viale dei
Pioppi, così come emerso dal rilievo topografico. Come ben visibile dagli estratti di mappa wegis al 2013 (particella 1497) ed al 2020 (particella 1606) il confine nord delle particelle 1497 e 1606 è sempre rappresentato dalla particella 467 ed ancora più a nord dalla particella 782, ciò trova altresì riscontro negli elaborati progettuali in atti, in cui il confine nord di proprietà resistente è sempre la strada p. lla 467. confine NORD. Quindi la striscia di terreno di larghezza 3,00m, che si sviluppa su tutto il confine della p. lla 497, è comprensiva della porzione sovrastante, attualmente occupata dalla intera piattaforma
(aggettante e non) fino al confine stradale nord delimitato dalla particella 467. Detto confine con la strada (particella 467) è ubicato di fatto in corrispondenza dei due pali esistenti”), sia perché il possesso si espande anche in altezza soprattutto se viene esercitato dal possessore come provato nel caso di specie attraverso le dichiarazioni del che dalla strada lanciava i tocchetti di legno verso il basso in proprietà proprio dal Tes_1 CP_1 punto in cui è stata realizzata la piattaforma.
pagina 8 di 9 Con la costruzione della piattaforma, il ha quindi integrato uno spoglio sia violento che Pt_2 clandestino del possesso ad immagine del diritto di proprietà sulla zonetta de qua agitur;
possesso che deve essere tutelato e ripristinato.
Parte attrice va condannata alla rifusione delle spese di questo giudizio secondo soccombenza ma con liquidazione secondo i parametri minimi
P.Q.M.
Il Tribunale, in persona del Giudice dr Gustavo Danise, ogni diversa istanza e deduzione assorbita, respinta o disattesa, così definitivamente pronuncia:
1) Conferma il contenuto dell'ordinanza possessoria resa il 06.03.22 e per l'effetto, ordina a Parte_1
in pers. del l.r. di ripristinare lo stato preesistente dei luoghi, attraverso la rimozione di tutte le
[...] opere compiute come descritte in atti e di astenersi dal frapporre ogni altro ostacolo all'esercizio del possesso del ricorrente della superficie di terreno della estensione di circa 10 metri quadrati come riportata in Catasto del Comune di Salerno al Fol. 22, part.lla 1606 sub 15;
2) Condanna parte attrice alla rifusione delle spese di giudizio in favore di controparte che Parte_1 si liquidano in € 3.809,00 oltre rimborso forfettario spese al 15%, IVA e CPA se dovute come per legge;
3) Condanna parti attrici, in solido, al pagamento della CTU già liquidato con separato decreto;
Così deciso in Salerno
04/11/2025 IL GIUDICE
Dr. Gustavo Danise
pagina 9 di 9
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI SALERNO
- Sezione Seconda Civile -
Il Tribunale di Salerno, in composizione monocratica, in persona del giudice dr. Gustavo Danise, ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al numero n. R.G.A.C. 1191/2020, trattenuta in decisione con ordinanza ex art 127 ter cpc del 03.07.2025 con concessione dei termini ex art 190 cpc vertente t r a
(C.F. in pers del l.r. rappr arch e difesa dell'avv. Parte_1 P.IVA_1 Parte_2
AN NS giusta procura in atti e domiciliata presso lo studio del difensore;
.
- attore - contro
(C.F. ) con il patrocinio dell'avv. ALTIERI MARIA Controparte_1 C.F._1
OS e dell'avv. MOBILIO GIANFRANCO ( ) come da procura in atti ed C.F._2 elett.te domiciliato presso il domicilio del difensore.
- convenuto–
OGGETTO: proprietà/diritti reali/possesso/merito possessorio.
CONCLUSIONI: come da rispettivi atti introduttivi, comparse conclusionali e memorie di replica, da intendersi integralmente richiamati.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso per reintegra nel possesso, dopo aver esposto: - di essere proprietario di Controparte_1 un appartamento ubicato in Viale dei Pioppi n. 8 circondato da giardino riportato in catasto di Salerno al fol. 22, part.lla 294 sub 3; - di possedere animo domini e indisturbatamente dal novembre del 1980, anche una striscia di terreno della larghezza di circa 3 metri che corre lungo tutto il confine del lotto della società resistente delimitato da un muro in cemento armato costruito dalla stessa;
- che la società resistente,
[...]
ha posizionato una piattaforma su detta striscia di terreno, a monte, da viale dei Pioppi;
- che la Parte_1 resistente in particolare ha tentato di appropriarsene procedendo nel novembre del 2019 ad un pagina 1 di 9 accatastamento del sub 15 per installarvi, poi, a gennaio 2020 la piattaforma in cemento e ferro;
- che sulla parte a valle di detta striscia di terreno, a metà della stessa, insiste, tra l'altro, la legnaia dell'esponente e solo quest'ultimo ne ha il possesso come riconosciuto dal Tribunale di Salerno già nel 2014 con ordinanza del
18/08, nel procedimento segnato sotto il n. 3167/2014 confermata dalla successiva ordinanza del
30/10/2014 resa a seguito di reclamo della società resistente segnato sotto il n. 8018/2014; - che in particolare l'esponente notava in data 8/01/2020 la presenza di operai incaricati dalla resistente che CP_2 si erano introdotti nella parte alta di detta striscia ed avevano occluso con una alta paratia di lamiere la recinzione "a vista" preesistente per impedire la visione di ciò che stavano effettuando dietro la stessa;
- che alle immediate rimostranze dell'esponente, tali operai e successivamente lo stesso arch. , l.r. della Pt_2 società resistente, sospendevano le operazioni in corso, che riprendevano (intorno alle ore 16,30 dello stesso giorno) clandestinamente dopo aver appurato che il ricorrente si era allontanato dal posto;
- che il giorno successivo l'esponente rinveniva la installazione di una travatura preconfezionata in ferro calata con un carro gru su cui veniva poggiata una piattaforma, anche essa preassemblata, di circa 10 metri quadrati che impediva ad esso ricorrente l'utilizzo della striscia di terreno nel punto in cui arriva su viale dei Pioppi, ricorreva innanzi all'intestato Tribunale chiedendo la reintegra in possesso dei beni di sua proprietà e possesso esclusivo, previa riduzione in pristino dello stato dei luoghi.
Si costituiva la soc eccependo che il ricorrente non ha mai posseduto l'area di terreno Parte_1 oggetto della presente controversia, perché detta area era, ed è tutt'ora, inaccessibile dal fondo e CP_1 dalla contigua stretta fascia di terreno, sottoposta circa di quattro metri rispetto alla zonetta di terreno della superficie di circa dieci metri quadrati, oggetto di controversia;
che parte ricorrente confondeva la striscia di terreno sulla quale è ubicata la legnaia ed il serbatoio dell'acqua, con il minuscolo appezzamento di terreno descritto come “… la prima parte di detta striscia di terreno confinante con il viale dei Pioppi …”, laddove si tratta di due appezzamenti di terreno morfologicamente diversi, distinti e separati tra loro;
differenza che emerge anche dalla rilevazione catastale, in quanto, mentre la striscia di terreno confinante con la proprietà è CP_1 riportata in Catasto al foglio n. 22, p.lla 1606, parte del sub 13 per circa 60 mq (sessanta), la piccola zonetta della superficie di circa mq 9,00 (nove) definito come “… prima parte di detta striscia …” confinante con il viale dei Pioppi, è riportata con il n. di subalterno 15 del foglio n. 22, p.lla 1606; che detta zonetta di terreno è comunque assolutamente inaccessibile, sia dalla proprietà che dalla striscia di terreno CP_1 posta a valle e confinante con il fondo nella quale sono installati il serbatoio dell'acqua e la legnaia, CP_1 in quanto vi è un dislivello superiore ai 3,00 metri;
che mai l' o altra persona da questi incaricata CP_1 aveva messo piede in detta piazzola di terreno nella quale vegetavano fitti roveti;
che la piccola area di terreno è stata da sempre posseduta dalla società che ne è proprietaria per averla Controparte_3 acquistata con atto per notar del 19.12.2012, registrato ad Eboli il 27.12.2012 al n° 7791 e Persona_1 trascritto all'Agenzia del Territorio di Salerno in data 28.12.2012 ai nn. 52466/39627 e dai suoi danti causa;
pagina 2 di 9 che l'area, peraltro, è gravata da servitù di acquedotto, elettrodotto e di passaggio delle linee telefoniche che in effetti, tutt'ora l'attraversano; che la bouganville, piantata nel giardino di proprietà dell'avv. con il CP_1 passare degli anni, ha visto i suoi rami arrampicarsi per oltre quattro metri fino a raggiungere la zonetta di terreno di proprietà della società che dovendo la società Controparte_3 Pt_1 CP_3 consolidare la piazzola nella quale doveva essere allocata la nuova cabina ENEL, a servizio dell'intero quartiere (e quindi anche della casa di abitazione dell'avv. , in conformità alle disposizioni impartite CP_1 dall'ENEL, aveva dovuto recidere i rami che invadevano la proprietà della deducente;
tutto ciò asserito chiedeva il rigetto della domanda.
Dopo una lunga fase istruttoria (audizione di diversi informatori e CTU), Il Tribunale accoglieva il ricorso e concedeva la tutela interdittale richiesta dall' ordinanza che veniva confermata dal Collegio CP_1 in sede di reclamo con ordinanza del 25.01.2023.
Con atto del 24.03.2023 la soc Casa con vista instava per la prosecuzione del giudizio di merito possessorio. Si costituiva l' Si concedevano i termini ex art 183 co 6 cpc e con ordinanza del CP_1
01.12.24 venivano rigettate le istanze istruttorie rispettivamente richieste e si rinviava direttamente per la precisazione delle conclusioni. Con ordinanza ex art 127 ter cpc del 03.07.2025 la causa veniva trattenuta in decisione coi termini ex art 190 c.p.c.
Così ricostruiti i fatti processuali salienti, è necessario soffermarsi preliminarmente sul contenuto della prima memoria ex art 183 co 6 cpc del convenuto in cui ha chiesto, altresì, “di ritenere e dichiarare CP_1 la piena ed esclusiva proprietà in capo all'avv. della superficie di terreno della estensione di circa 10 metri Controparte_1 quadrati, per la metà già di sua proprietà e per l'altra metà posseduta pacificamente e continuativamente dal 1980 ad oggi, come riportata in Catasto del Comune di Salerno al Fol. 22, part.lla 1606 sub 31, in vista che anche sul resto della superficie, fino al confine sud del lotto , venga riconosciuto il diritto di proprietà dell'avv. nel giudizio Parte_1 CP_1 principale segnato sotto il n. 1337/2021 attualmente assegnato al dott. con prossima udienza fissata per il Controparte_4 giorno 18 ottobre 2023. Precisa, altresì, che la domanda oggetto di violazione dei diritti di proprietà e possesso dell'avv. ricomprende anche l'aggetto per circa 80 cm. di larghezza e per la lunghezza di circa m. 8 realizzato da CP_1 CP_3
e per essa dall'Arch nella qualità, successivamente alla proposizione del ricorso del 7 febbraio 2020, e come
[...] Pt_2 precisato nella istanza depositata in data 2 marzo 2020 in occasione della udienza del giorno 3 marzo e corredata di fotografie in cui si vede chiaramente il nuovo manufatto che si “sporge” oltre il confine di andando ad incidere Parte_1
e coprire quanto posseduto, pacificamente fino ad allora, dall'Avv. . CP_1
Controparte eccepiva l'inammissibilità di questa ulteriore domanda, e tale eccezione è fondata e meritevole di accoglimento.
A seguito della modifica apportata all'art 703 cpc dal D.L. 14 marzo 2005, n. 35 convertito con modificazioni dalla L. 14 maggio 2005, n. 80 come modificato dal D.L. 30 giugno 2005, n. 115 convertito con modificazioni dalla L. 17 agosto 2005, n. 168, la dottrina si è interrogata sugli effetti della novella pagina 3 di 9 rispetto al testo previgente della disposizione. E' stato affermato che l'istanza ex art 703 cpc non può mirare ad altro che a far proseguire il giudizio di merito possessorio con il thema decidendum già fissato in ricorso, escludendosi nuove allegazioni. E' stato evidenziato che pur presentando il giudizio una struttura bifasica, esso è retto dalla domanda di tutela interdittiva già presentata in ricorso, onde non è ammissibile una nuova domanda, ma solo la precisazione della domanda laddove si renda necessaria dalle difese dell'altra parte processuale.
E' del medesimo avviso anche la giurisprudenza di legittimità; infatti la S.C. di Cassazione ha chiarito che “Nel giudizio di reintegrazione da spoglio, sussiste domanda nuova, inammissibile a norma dell'art. 183
c.p.c., soltanto nel caso in cui, in corso di causa, venga indicato, come oggetto di spoglio, un bene diverso da quello menzionato nell'atto introduttivo, giacché alla privazione di un bene diverso corrisponde una controversia che esorbita dai limiti dell'originaria pretesa. Per contro, il solo mutamento della prospettazione di elementi relativi al possesso dello stesso bene (modalità, limiti, titolo giustificativo) o allo spoglio (modi d'esecuzione, clandestinità, violenza) non integra un mutamento ma una semplice modificazione della domanda” (Cass. civ. n. 11369/2019); nonché “Il procedimento possessorio, nel regime successivo alle modifiche introdotte dalla l. n. 353 del 1990, ma anteriore alle innovazioni di cui al d.l. n. 35 del 2005, conv. con mod. dalla l. n. 80 del 2005, è strutturato in due fasi, entrambe rette dal ricorso ex art. 703 c.p.c., la prima, a cognizione sommaria, limitata all'emanazione, con ordinanza reclamabile, dei provvedimenti interdittali ed alla fissazione, ai sensi dell'art. 183 c.p.c., di una udienza per la disamina del merito della pretesa possessoria e dell'eventuale richiesta di risarcimento del danno proposta con il suddetto ricorso, la seconda, invece, a cognizione piena, avente ad oggetto tale disamina, che si conclude con sentenza soggetta alle impugnazioni ordinarie. La domanda di risarcimento del danno da lesione del possesso, ove non sia stata formulata, a pena di inammissibilità, nel ricorso introduttivo, può essere, comunque, ancora avanzata all'udienza di trattazione individuata con il provvedimento interinale, ma solo ove sia consequenziale alla domanda riconvenzionale o alle eccezioni del convenuto” (Cass. civ. n. 5154/2019); ed infine che “Il procedimento possessorio, così come risultante dalle modifiche apportate all'art. 703 c.p.c. dal n.
35 del 2005 (convertito dalla legge n. 80 del 2005), pur essendo diviso in due fasi, conserva una struttura unitaria, nel senso che la fase eventuale di merito non è che la prosecuzione della fase sommaria. Da ciò consegue che la procura, conferita al difensore per l'introduzione di un giudizio possessorio, legittima l'avvocato, in mancanza di una diversa ed esplicita volontà della parte, a depositare altresì l'istanza di fissazione della trattazione del merito” (Cass. civ. n. 4845/2012).
Ne consegue che la domanda dell di conseguimento di tutela interdittale anche con riguardo CP_1 all'aggetto per circa 80 cm. di larghezza e per la lunghezza di circa m. 8 realizzato da Controparte_3 manufatto che si sporgerebbe, nella prospettiva di parte, oltre il confine di andando ad Parte_1 incidere e coprire quanto posseduto, pacificamente fino ad allora, dall rappresenta chiaramente una CP_1 domanda nuova che è inammissibile. Anche se il fatto è avvenuto ed è stato giù rilevato in pendenza della fase sommaria del giudizio possessorio, esso rappresenta un nuovo di spoglio diverso. Resta comunque la pagina 4 di 9 valutazione sul punto già espressa nell'ordinanza possessoria: l otterrà di fatto tutela interdittale CP_1 anche per l'aggiunta di questo nuovo aggetto con il comando imposto dalla controparte di astenersi dal frapporre ogni altro ostacolo all'esercizio del possesso del ricorrente sulla zonetta identificata nel NCU del
Comune di Salerno al foglio n. 22, p.lla 1606, subalterno 15.
Pertanto, pur essendo formalmente inammissibile la domanda sin dal procedimento possessorio, il ricorrente verrebbe ad essere tutelato nel suo possesso.
Inammissibile è anche la domanda di rivendica di proprietà formulata dall' sempre nella CP_1 memoria I termine ex art 183 co 6 cpc. Il petitum del giudizio possessorio ha ad oggetto il riconoscimento invocato dall' del possesso animo domini e indisturbatamente dal novembre del 1980, di una striscia di CP_1 terreno della larghezza di circa 3 metri che corre lungo tutto il confine del lotto della società resistente delimitato da un muro in cemento armato costruito dalla stessa. L'accertamento della proprietà di questa striscia di terreno esula dal presente giudizio e deve essere oggetto di una domanda giudiziaria autonoma.
Passando al merito, si richiama e conferma il contenuto dell'ordinanza del 01.12.24 che integralmente si riporta “ Facendo seguito al consolidato orientamento giurisprudenziale di legittimità secondo cui “Nel procedimento possessorio, la sentenza che definisce il giudizio a cognizione piena può basarsi esclusivamente sugli elementi raccolti in fase di cognizione sommaria, allorché questi consentano al giudice di decidere la causa senza escludere le sommarie informazioni fornite dai testimoni nella prima fase del procedimento, in quanto idonee a fondare, in sede di decisione, il libero convincimento del giudice” (Cass. Sentenza n. 1386 del 20/01/2009) e rilevato che il convenuto ha chiesto l'escussione del teste CP_1
già sentito come informatore nella fase possessoria mentre la controparte ha chiesto l'escussione dei testi Testimone_1
e anch'essi già escussi quali informatori nella fase cautelare;
Testimone_2 Testimone_3 ritenuta irrilevante l'escussione ulteriori dei due periti, rispettivamente indicati, in relazione al petitum processuale del giudizio di merito possessorio che costituisce prosecuzione della fase sommaria, attesa la struttura unitaria del procedimento
(Cass. n. 1142 del 2005), ed è funzionalmente destinata ad accertare, con cognizione piena, l'esistenza dei presupposti della tutela possessoria, prescindendo dalle questioni petitorie;
ritenuta superflua e non determinante la CTU richiesta da parte attrice …”.
Non è stata ammessa la prova testimoniale dei periti di parte che non avrebbero potuto apportare alcun contributo rilevante in questo giudizio, che ha ad oggetto l'accertamento di un fatto illecito, ossia un atto di spoglio del possesso ad immagine del diritto di proprietà sulla striscia di terreno invocato dall CP_1
Il Tribunale conferma il proprio convincimento formatosi sulla base delle dichiarazioni rese dagli informatori escussi in fase sommaria, che possono essere utilizzati per la decisione anche nel giudizio di merito possessorio secondo l'orientamento giurisprudenziale consolidato, e richiamato nell'ordinanza del
02.12.24.
Segnatamente veniva escusso, nell'udienza del 18.11.21 una prima volta , che Testimone_1 riferiva “conosco i luoghi di causa. La proprietà di L'ho frequentata in qualità di giardiniere. Ho lavorato quando CP_1 pagina 5 di 9 lui mi chiamava. Riconosco le foto che mi vengono mostrate (in allegato alla CTU). Le piante che si vedono nelle foto del
2010, 2012 e 2014 le ho potate sempre io. Effettuavo tale lavoro 1 o 2 volte l'anno. Ciò fino a quando è stata immessa la pedana cioè fino al 2020, 2021. Lo stato dei luoghi non era praticabile, per questo motivo io a volte anche con l'aiuto dell'avv o con i miei nipoti potavamo le piante per consentire il deposito di legna. Quando non era necessario la CP_1 lasciavamo più alta. Io stesso portavo la legna. La trasportavo su un furgone e la gettavo dall'altro lato, sulla striscia, attualmente sto consegnando la legna seguendo un altro percorso con entrata dall'altro lato. All'incirca devo percorrere 30 metri in più. Preciso che lo scarico della legna avveniva dalla strada dove fermavo il furgone. La bouganville parte dalla proprietà Ha un fusto di 30 anni circa. La paratia che si vede (foto 11 pag 17 della perizia) l'ho realizzata io più CP_1 di 20 anni fa perché il terreno era sconnesso e cadeva sempre terreno giù e quindi l'ho realizzata per contenere. Non ricordo la presenza di alcuna scala in ferro in prossimità della bouganville. L'avv. possiede un piccolo camino. I ciocchi di CP_1 legno che gli consegnavo erano di 10, 20 cm l'uno. Li lanciavo ad un metro e mezzo all'interno della proprietà. In genere consegnavo due o tre quintali di legna. A seconda degli anni effettuavo questa consegna una o due volte l'anno. Sui roghi era appoggiata vicino al muro una ringhiera al fine di evitare che terzi potessero entrare nella proprietà e cadessero di sotto e per contenere la Il pannello che si vede nella foto a pag 26 della relazione è stato realizzato all'inizio dei lavori per Parte_3 costruzione della piattaforma, prima non c'era. Originariamente c'era solo la e la ringhiera all'interno della Parte_3 proprietà”.
Tale dichiarazione veniva riscontrata dall'informatore che riferiva che “La striscia in Tes_4 questione è utilizzabile, precisamente l'avv. vi depositava la legna;
ho visto personalmente qualche anno un furgone CP_1 parcheggiato su viale dei Pioppi con una persona che lanciava tronchetti di legno non grandi all'interno della proprietà.
Nell'occasione tale furgone dava fastidio a me per l'accesso alla mia abitazione”.
Nell'udienza del 05.01.22 veniva escusso per la seconda volta il teste che Testimone_1 precisava “riconosco lo stato dei luoghi come rappresentato nella foto (si intende quella in bianco e nero acquisita nella precedente udienza). Quando vi era necessità di consegnare la legna all'avv. procedevo con l'aiuto dei miei CP_1 familiari a tagliare la bouganville per ridurne l'altezza e quindi lanciavo la legna col mio furgnone dalla strada. Il deposito di legno si trova a valle della pedana. Una volta lanciata la legna andavo dall'altra parte per sistemarla. Non era conveniente consegnare la legna direttamente entrando dall'altra parte perché il percorso è più lungo e quindi avrei dovuto trasportare le casse di legna a mano;
mentre così era tutto più semplice … I rami della legna che lanciavo erano piccolissimi”.
I testi di parte resistente, e non hanno reso dichiarazioni in Testimone_2 Testimone_3 grado di sconfessare il possesso vantato dall né la ricostruzione dei fatti offerta dal infatti, CP_1 Tes_1 in qualità di operai al servizio hanno riferito delle attività compiute nella proprietà dell'arch. dal Pt_2
2018 in poi.
La non ha indicato nuovi testimoni nella memoria II termine;
né la richiesta di Parte_1 espletamento di una CTU sulla consistenza e la potatura della pianta di buganvillea è rilevante ai fini della decisione. pagina 6 di 9 Non resta che confermare la valutazione già espressa in fase sommaria nel seguente passo della motivazione dell'ordinanza possessoria “…il possesso dell' sulla zonetta de qua è stato esercitato mediante CP_1 consegna della legna destinata al riscaldamento della sua abitazione. Il teste ha riferito infatti di aver potato le Tes_1 piante che si vedono nelle foto del 2010, 2012 e 2014 allegate in atti, per una due volte l'anno, fino al 2020; di aver potato i rami, facendosi a volta aiutare dallo stesso avv. al fine di lanciare i tronchetti di legno dall'altra parte, in basso, per CP_1 poi depositarli nella legnaia del ricorrente;
di aver anche trasportato la legna ogni volta che serviva;
che in alternativa avrebbe dovuto seguire un altro percorso con entrata dall'altro lato percorrendo 30 metri in più circa con la legna in mano;
che lo scarico della legna avveniva da viale dei Pioppi, dove fermava il furgone e che la bouganville preesistente partiva dalla proprietà che i ciocchi di legno che gli consegnava erano di 10, 20 cm l'uno; li lanciava ad un metro e mezzo CP_1 all'interno della proprietà; che in genere gli consegnava due o tre quintali di legna all'anno in una o due consegne.
Poiché le dichiarazioni rese da questo teste erano determinanti ai fini della decisione, lo scrivente lo escuteva nuovamente – per chiarimenti dopo l'acquisizione di una fotografia in bianco e nero fornita dall'informatore del resistente
[...] ed allegata agli atti – ed il riconosceva anche la suddetta foto che rappresentava lo stato pregresso dei Tes_4 Tes_1 luoghi;
ribadiva che all'atto della consegna della legna procedeva con l'aiuto dei suoi familiari a tagliare la bouganville per ridurne l'altezza e quindi lanciava la legna trasportata col suo furgone dalla strada (viale dei Pioppi); che il deposito di legno si trova a valle della pedana;
che una volta lanciata la legna andava dall'altra parte per sistemarla;
che non era conveniente consegnare la legna direttamente entrando dall'altra parte perché il percorso è più lungo e quindi avrebbe dovuto trasportare le casse di legna a mano;
mentre così era tutto più semplice;
che i rami della legna che lanciavo erano piccolissimi.
Tali dichiarazioni sono chiare, precise, puntuali, non inverosimili e plausibili;
motivo per cui non vi sono ragioni preconcette per dubitare dell'attendibilità di tale informatore, anche perché talune circostanze da lui riferite sono state confermate dalle dichiarazioni rese anche dagli altri informatori escussi;
in primis da uno degli operai Testimone_2 che ha realizzato la piattaforma per la società . Questi ha ribadito che al momento del loro accesso sul luogo Parte_1 esisteva sterpaglia che lui aveva tagliato unitamente agli altri operai “dalla strada”. In pratica per eseguire l'incarico commissionato di realizzazione della pedana, gli operai incaricati dall'arch. hanno potato, da viale dei Pioppi, la Pt_2 sterpaglia ed apposto la pedana con la gru. Se ciò è vero, non si può dubitare della plausibilità della condotta “analoga” descritta dal che “dalla strada” tagliava una parte della vegetazione e lanciava i tronchetti di legno sul fondo Tes_1 sottostante su incarico dell'avv. In secondo luogo l'informatore ha riferito di aver visto personalmente qualche CP_1 Tes_4 anno fa un furgone parcheggiato su viale dei Pioppi con una persona che lanciava tronchetti di legno non grandi all'interno della proprietà; che tale furgone dava pregiudizio anche a lui per l'accesso alla sua abitazione. In punto di diritto il possesso è un comportamento materiale, un potere di fatto sulla res ad immagine di un diritto reale, a cui l'ordinamento conferisce tutela giuridica. Gli elementi costitutivi del possesso sono il corpus possessionis, che si identifica nel comportamento del soggetto che agisce svolgendo un'attività corrispondente all'esercizio della proprietà o di altro diritto reale e l'animus possidendi, che si identifica nella intenzione di tenere la cosa come proprietario o come titolare di un altro diritto reale. Tale elemento, soggettivo, consente di distinguere il possesso dalla mera detenzione. In giurisprudenza si è sempre evidenziato che il possesso pagina 7 di 9 può essere esercitato anche per intervalli di tempo, a seconda delle esigenze del possessore, non facendo, la intermittenza, venir meno l'animus possidendi (Cass 1565/74; n 488/72; n 1428/94). Inoltre – e si tratta di un punto cruciale della controversia – è tutelato il possesso anche dello spazio sovrastante il fondo posseduto (in tal senso Cass. sentenza n. 12258 del 20/08/2002). Detta ultima pronuncia è molto rilevante per il caso di specie;
la zonetta ove la società resistente ha realizzato la piattaforma non consente, come visto, l'accesso diretto pedonale alla striscia di terreno sottostante (oggetto della tutela possessoria in favore dell' già riconosciuta nell'ordinanza cautelare del 2014) essendovi un dislivello di tre metri;
CP_1 ma il ricorrente l'ha sempre utilizzata (e quindi posseduta) in altezza, incaricando il di lanciare tocchetti di CP_1 Tes_1 legno che poi venivano raccolti sul fondo sottostante e conservati nella sua legnaia.
Come evidenziato dal collegio nell'ordinanza di rigetto del reclamo, quantunque si volesse prescindere dalle dichiarazioni rese dal va evidenziato che il protrarsi dei rami della bouganville, Tes_1 per tanti anni e fino al gennaio del 2020, sino al momento della realizzazione della piattaforma, resa possibile dal taglio dei rami operato dagli operai incaricati dal , già depone di per sé per la Pt_2 sussistenza del pregresso possesso dell' della zonetta in commento, e non rileva in senso contrario il CP_1 dislivello di 3 metri sussistente tra la piattaforma e la sottostante parte di striscia di terreno di larghezza
3,00 metri (cfr pag.25 della relazione svolta in fase sommaria) sia perché il medesimo CTU ha accertato che la piattaforma insiste sulla parte nord della striscia di terreno in possesso del ricorrente (sul CP_1 punto si legge in perizia che “alla luce del rilievo topografico effettuato e di tutto quanto descritto e documentato si evince chiaramente che l'area in questione, dove è stata realizzata la piattaforma insiste sulla parte nord della striscia di terreno in possesso del ricorrente Avv. B. Altieri. Per meglio chiarire il concetto si effettuano alcune considerazioni su base catastale inerente lo stato dei luoghi oggetto di causa. La attuale particella 1606 di proprietà della società resistente ” Parte_1 deriva dalla precedente particella 1497 come visibile dalla rappresentazione catastale (estratti di mappa wegis) al 2013
(particella 1497 prima dell'acquisto da parte della società resistente) ed attuale al 2020 (particella 1606 di proprietà della società resistente post demolizione e ricostruzione). Si precisa che le particelle (467 e 782) identificano la strada di Viale dei
Pioppi, così come emerso dal rilievo topografico. Come ben visibile dagli estratti di mappa wegis al 2013 (particella 1497) ed al 2020 (particella 1606) il confine nord delle particelle 1497 e 1606 è sempre rappresentato dalla particella 467 ed ancora più a nord dalla particella 782, ciò trova altresì riscontro negli elaborati progettuali in atti, in cui il confine nord di proprietà resistente è sempre la strada p. lla 467. confine NORD. Quindi la striscia di terreno di larghezza 3,00m, che si sviluppa su tutto il confine della p. lla 497, è comprensiva della porzione sovrastante, attualmente occupata dalla intera piattaforma
(aggettante e non) fino al confine stradale nord delimitato dalla particella 467. Detto confine con la strada (particella 467) è ubicato di fatto in corrispondenza dei due pali esistenti”), sia perché il possesso si espande anche in altezza soprattutto se viene esercitato dal possessore come provato nel caso di specie attraverso le dichiarazioni del che dalla strada lanciava i tocchetti di legno verso il basso in proprietà proprio dal Tes_1 CP_1 punto in cui è stata realizzata la piattaforma.
pagina 8 di 9 Con la costruzione della piattaforma, il ha quindi integrato uno spoglio sia violento che Pt_2 clandestino del possesso ad immagine del diritto di proprietà sulla zonetta de qua agitur;
possesso che deve essere tutelato e ripristinato.
Parte attrice va condannata alla rifusione delle spese di questo giudizio secondo soccombenza ma con liquidazione secondo i parametri minimi
P.Q.M.
Il Tribunale, in persona del Giudice dr Gustavo Danise, ogni diversa istanza e deduzione assorbita, respinta o disattesa, così definitivamente pronuncia:
1) Conferma il contenuto dell'ordinanza possessoria resa il 06.03.22 e per l'effetto, ordina a Parte_1
in pers. del l.r. di ripristinare lo stato preesistente dei luoghi, attraverso la rimozione di tutte le
[...] opere compiute come descritte in atti e di astenersi dal frapporre ogni altro ostacolo all'esercizio del possesso del ricorrente della superficie di terreno della estensione di circa 10 metri quadrati come riportata in Catasto del Comune di Salerno al Fol. 22, part.lla 1606 sub 15;
2) Condanna parte attrice alla rifusione delle spese di giudizio in favore di controparte che Parte_1 si liquidano in € 3.809,00 oltre rimborso forfettario spese al 15%, IVA e CPA se dovute come per legge;
3) Condanna parti attrici, in solido, al pagamento della CTU già liquidato con separato decreto;
Così deciso in Salerno
04/11/2025 IL GIUDICE
Dr. Gustavo Danise
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