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Sentenza 3 ottobre 2025
Sentenza 3 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bergamo, sentenza 03/10/2025, n. 1316 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bergamo |
| Numero : | 1316 |
| Data del deposito : | 3 ottobre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 917/2025
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI BERGAMO Sezione Prima Civile Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa Maria Concetta Elda Caprino Presidente dott.ssa Raffaella Cimminiello Giudice Relatore est. dott.ssa Angiola Arancio Giudice Onorario ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 917/2025 promossa da:
(C.F. ), nata a [...] il Parte_1 C.F._1 05/08/1990, rappresentata e difesa dall'Avv. CECILIA CONSONNI RICORRENTE contro
(C.F. ), nato in [...] il [...], Controparte_1 C.F._2 irreperibile RESISTENTE CONTUMACE
Per la minore (nata il [...]) il curatore speciale Avv. , Persona_1 Persona_2 nominato con ordinanza del 28/05/2025 con l'intervento del
PUBBLICO MINISTERO
OGGETTO: Scioglimento del matrimonio civile
CONCLUSIONI
Per la ricorrente: come da ricorso e da verbale di udienza del 16/09/2025
Per il curatore speciale: come da memoria di costituzione e da verbale di udienza del 16/09/2025
pagina 1 di 7 MOTIVI DELLA DECISIONE Con ricorso, ritualmente notificato in data 13/02/2025, la ricorrente, , premesso Parte_2 di aver contratto matrimonio civile in ARCENE in data 15/12/2012 con Controparte_1
e che dalla loro unione è nata la figlia minore il 23/04/2013, chiedeva al Tribunale di Per_1 pronunziare lo scioglimento del matrimonio civile, dichiarando altresì la decadenza dalla responsabilità genitoriale del resistente e riconoscendo a carico di quest'ultimo gli obblighi di mantenimento della prole.
All'udienza ex art. 473bis.21 c.p.c. tenutasi in data 28/05/2025, il Giudice relatore d., dichiarata la contumacia del resistente e sentita la sola parte ricorrente, confermava i provvedimenti di cui alla sentenza di separazione e, considerato il disposto di cui all'art. 473bis.8 lett. a) c.p.c., nominava curatore speciale della minore l'Avv. del Foro di Bergamo, invitandolo ad ascoltare Persona_2
e a costituirsi in giudizio nel termine di 10 giorni prima dell'udienza fissata il 16/09/2025 per Pt_3
l'ulteriore trattazione della causa.
All'udienza così fissata, il curatore speciale, costituitosi tempestivamente in giudizio, precisava le conclusioni come da memoria in atti e parte ricorrente insisteva per l'accoglimento delle domande formulate in ricorso. Il Giudice, ritenuta quindi la causa matura per la decisione, rimetteva la causa in decisione dinnanzi al Collegio, con riserva di riferire in Camera di consiglio.
1. La domanda di divorzio
La domanda di scioglimento del matrimonio contratto tra le parti è fondata e deve, pertanto, trovare accoglimento, essendosi protratto lo stato di separazione tra i coniugi per il periodo previsto dalla legge, non essendo stata eccepita un'intervenuta riconciliazione ed avendo la ricorrente dato atto che da allora non è ripresa la convivenza né una comunione di vita, stante altresì il contegno processuale tenuto dalla parte resistente che, seppur destinataria di regolari notifiche, ha deciso di non costituirsi.
Ricorrono pertanto gli estremi previsti dall'art. 3 n. 2 lett. b) L. 898/70 e successive modifiche (L.
55/2015) per la pronuncia dello scioglimento del matrimonio, dovendosi ritenere accertato che la comunione materiale e spirituale tra i coniugi non può essere mantenuta o ricostituita.
Va dunque emessa la richiesta pronuncia.
2. La domanda di decadenza della responsabilità genitoriale
Come chiarito dalla Corte di Cassazione (Cass. civ., Sez. I, Ord. n. 24708/2024), il provvedimento di decadenza rappresenta una misura estrema, avente funzione non sanzionatoria, ma preventiva, adottabile solo in presenza di condotte specifiche e concretamente pregiudizievoli, e deve essere giustificato da una valutazione di non affidabilità del genitore a curare gli interessi del figlio. Il giudice
è tenuto a verificare l'effettiva idoneità del genitore a prendersi cura del minore, tenendo conto del pagina 2 di 7 superiore interesse del minore e della sua salute emotiva e relazionale. La Suprema Corte ha invero stabilito che, ai fini della decadenza, è necessario esprimere una prognosi sull'effettiva e attuale possibilità di recupero delle capacità genitoriali, valutando se il genitore sia in grado di elaborare un progetto di cura e accudimento sulla base di fatti concreti e non su elementi indiziari generici.
Con particolare riguardo ai casi di irreperibilità prolungata di un genitore, la giurisprudenza di merito ha ritenuto che l'assenza del genitore dalla vita del figlio, sia sul piano affettivo che materiale, giustifichi la pronuncia ablativa in esame (Tribunale Ordinario Napoli Nord, n. 1686/2019), esplicandosi la funzione preventiva nell'intento di proteggere la stabilità emotiva e relazionale del minore.
Nel caso di specie, la minore ha raggiunto una condizione di stabilità, serenità ed equilibrio grazie all'ambiente familiare costruito dalla madre e dal suo attuale compagno, che riconosce come Per_1 figura maschile di riferimento. La minore ha dichiarato al curatore speciale Avv. Per_1 Persona_2 di non ricordare nulla del padre, di non possedere sue fotografie, e di non essere in grado di riconoscerlo se lo incontrasse per strada. In questo contesto, una eventuale ricomparsa del padre, che non ha mai mostrato alcun interesse né affettivo né materiale per la figlia, potrebbe sconvolgere gravemente la dimensione di tranquillità raggiunta dalla minore. Si reputa invero che la distanza del genitore, protratta per anni, abbia determinato una frattura irreversibile nel rapporto padre-figlia, peraltro mai realmente esistito.
La giurisprudenza più recente ha sottolineato che non è necessario che si sia già verificato un danno attuale, ma è sufficiente che la situazione sia tale da far apparire elevato e verosimile il rischio di un danno futuro (Cass. civ. n. 22006/2022). In tal senso, il mantenimento della responsabilità genitoriale in capo al resistente, pur in assenza di un esercizio concreto, rappresenterebbe un fattore di instabilità emotiva per la minore, che ha già costruito un proprio equilibrio affettivo e relazionale.
Pertanto, la pronuncia di decadenza si configura come strumento di tutela preventiva, volto a preservare la serenità e la continuità affettiva della minore, evitando che la sua crescita venga compromessa da interferenze esterne non desiderate e potenzialmente destabilizzanti.
In definitiva, viste anche le conclusioni del curatore speciale della minore, deve essere pronunciata la decadenza dalla responsabilità genitoriale del padre resistente.
In conseguenza alla pronuncia di decadenza dalla responsabilità genitoriale, deve essere confermato l'affido super-esclusivo della minore alla madre, alla quale viene conferito il potere di assumere tutte le decisioni, ivi incluse quelle di maggiore interesse per la figlia. E invero, è emerso evidente come, a fronte del disinteresse affettivo e materiale del padre, la signora abbia provveduto ad Pt_1 assistere materialmente e moralmente la figlia, garantendole una crescita armonica ed equilibrata. pagina 3 di 7
3. I provvedimenti economici a tutela della prole
La decadenza dalla potestà genitoriale non fa venir meno l'obbligo di mantenimento del figlio (Cass.
22678/2020).
Quanto alle statuizione economiche oggetto la gestione, è consolidato orientamento della Suprema
Corte che, al fine della determinazione dei contributi al mantenimento dei figli, la valutazione le condizioni economiche delle parti non richiede necessariamente l'accertamento dei redditi nello Stato nel loro preciso ammontare attraverso l'acquisizione di dati numerici o la rigorosa analisi contabile e finanziaria, essendo sufficiente una attendibile ricostruzione complessiva delle situazioni patrimoniali reddituali dei coniugi (Cass. Sez. I 23501/2007), ricostruzione che nel caso di specie ritiene il Tribunale di poter effettuare sulla base il materiale probatorio già gli atti.
L'assenza di informazioni in ordine alle condizioni economiche del resistente considerata la sua irreperibilità non è ostativa al riconoscimento di un assegno di mantenimento in favore della prole, trattandosi di obbligo assolutamente ineludibile da parte dei genitori in virtù delle disposizioni di cui agli articoli 147,148 e 160 c.c.
Ritiene pertanto il Tribunale che deve essere posto l'obbligo in capo al resistente di corrispondere alla ricorrente la somma mensile € 250 mensili, ritenuta da questo Tribunale quale contribuzione minimale indispensabile per il sostentamento di ciascun figlio, oltre al 50% delle spese straordinarie, come specificate in dispositivo.
Le questioni appena vagliate esauriscono la vicenda sottoposta al Tribunale essendo stati affrontati tutti gli aspetti rilevanti per la definizione del procedimento: gli argomenti di doglianza non espressamente esaminati sono stati dal Tribunale ritenuti non rilevanti ai fini della decisione e comunque inidonei a condurre a una conclusione di segno diverso.
4. Le spese di lite
Le spese di lite, attesa la natura necessaria del giudizio quanto alla domanda sullo status e vista la contumacia della parte resistente, che non ha quindi svolto difese, vengono dichiarate irripetibili e rimarranno a carico della parte che le ha anticipate.
Nulla è dovuto al Curatore Speciale per l'incarico svolto, avendo lo stesso rinunciato a qualsiasi compenso in virtù della propria carica di Consigliere dell'Ordine degli Avvocati.
P.Q.M.
Il Tribunale, in composizione collegiale, definendo il giudizio, pronunciando nella causa fra le parti di cui in epigrafe, ogni altra domanda anche istruttoria, istanza ed eccezione disattesa, così decide:
1. DICHIARA lo scioglimento del matrimonio civile contratto tra e Parte_1
, in ARCENE in data 15/12/2012 (iscritto nei Registri dello Stato Controparte_1
pagina 4 di 7 civile del Comune di Arcene anno 2012, atto n. 1 parte 11);
2. DICHIARA la decadenza di dalla responsabilità genitoriale nei confronti Controparte_1 della figlia minore ai sensi dell'art. 330 c.c.; Persona_1
3. DISPONE l'affidamento super-esclusivo della minore alla madre , con Parte_1 collocamento presso la stessa, e per l'effetto che ogni decisione di maggiore interesse per la minore verrà assunta dalla madre ai sensi dell'art. 337 quater c.c., comprese quelle di maggior interesse relative all'istruzione, all'educazione, alla salute e alla scelta della residenza abituale.
In particolare dispone che la madre possa provvedere autonomamente anche al disbrigo delle pratiche burocratiche relative a rilascio dei documenti validi per l'espatrio della minore, nonché autorizzare autonomamente la partecipazione della figlia minore alle uscite didattiche e alle gite scolastiche con pernottamento;
4. SOSPENDE le frequentazioni tra padre e figlia rimettendo ai Servizi Sociali territorialmente competenti, presso i quali il resistente dovrà eventualmente attivarsi nel caso vorrà ripristinare con serietà e continuità la relazione con la propria figlia, nel rispetto della volontà di quest'ultima;
5. PONE A CARICO del padre con decorrenza dalla data della pronuncia, un Controparte_1 contributo mensile per il mantenimento della minore pari ad € 250,00, rivalutabile annualmente secondo gli indici ISTAT, da pagare in via anticipata entro il 10 di ogni mese, oltre al 50% delle spese straordinarie, secondo il seguente schema: spese mediche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo:
a) visite specialistiche prescritte dal medico di assistenza primaria;
b) cure dentistiche, ortodontiche, e oculistiche presso strutture pubbliche;
c) accertamenti e trattamenti sanitari erogati o meno dal Servizio Sanitario Nazionale purché prescritti dal medico di assistenza primaria;
d) tickets sanitari, e) occhiali o lenti a contatto per uso non cosmetico se prescritti dallo specialista, previo invio da parte del medico di assistenza primaria;
f) farmaci, terapie ( ivi comprese cure termali e fisioterapiche) e test particolari ritenuti necessari, prescritti dal medico di assistenza primaria o dallo specialista dal primo indicato, anche se non coperti dal Servizio
Sanitario Nazionale, g) apparecchio funzionale (o apparecchio ortopedico) per uso non cosmetico;
spese mediche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: tutti quegli accertamenti, terapie, trattamenti, sanitari, farmaci, terapie e test particolari non erogati dal Servizio Sanitario Nazionale e/o non prescritti dal medico di assistenza primaria;
spese scolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) spese di pagina 5 di 7 iscrizione e frequenza scolastica e universitaria, ivi incluse assicurazione ed eventuale fondo cassa//contributo volontario per l'istituto, richiesti da istituti pubblici;
b) libri di testo;
c) materiale di corredo scolastico di inizio anno;
d) materiale di corredo scolastico pendente l' anno, nonché ivi compresa la dotazione richiesta dalla scuola per attività sportiva rientrante nella ordinaria programmazione didattica, purché richiesto per iscritto dall'istituto frequentato o necessario al corso universitario prescelto;
e) dotazione informatica (pc/tablet) richiesta per iscritto dalla scuola ovvero connessa al programma di studio differenziato (BES e DSA); f) gite scolastiche o uscite didattiche senza pernottamento;
g) trasporto pubblico sino all'istituto scolastico e ritorno;
h) corsi di recupero ove suggeriti per iscritto dall'istituto frequentato;
i) mensa;
spese scolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo:
a) spese di iscrizione e frequenza scolastica e universitaria, ivi incluse assicurazione ed eventuale fondo cassa e contributo volontario, richiesti da istituti privati;
b) corsi di specializzazione/master e corsi post-universitari in Italia e all'estero; c) gite scolastiche con pernottamento;
d) corsi di recupero e lezioni private non suggerite dall'istituto frequentato;
e) alloggio presso la sede universitaria;
spese extrascolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo:
a) tempo prolungato, pre-scuola e dopo-scuola; b) centro ricreativo estivo e/o gruppo estivo
(oratorio, grest, campus organizzati da scuole pubbliche o da enti territoriali o da associazioni sportive locali, parrocchie, oratori, o enti analoghi - da contenersi entro una somma pari ad €
200 complessivi annui per ciascun figlio); c) spese vive per sostenere l'esame teorico della patente presso la Motorizzazione Civile e le guide obbligatorie previste per legge presso l'autoscuola); d) spese di manutenzione ordinaria, bollo e assicurazione relative a mezzi di locomozione acquistati in accordo fra le parti;
spese extrascolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) corsi di istruzione, attività sportive, attività ricreative, musicali, artistiche e ludiche e pertinenti attrezzature inclusive dell'abbigliamento; b) spese di custodia, di accudimento (baby sitter), centro ricreativo estivo e/o gruppo estivo (oratorio, grest, campus) non menzionati nel punto precedente;
c) viaggi e vacanze;
d) spese per il conseguimento della patente presso autoscuole private (comprensivo di corso e lezioni pratiche) e) spese per l'acquisto di mezzi di locomozione e per la manutenzione straordinaria degli stessi.
Modalità di concertazione ex ante delle spese
Avuto riguardo alle spese straordinarie da concordare, il genitore, a fronte di una richiesta pagina 6 di 7 scritta dell'altro, dovrà manifestare un motivato dissenso per iscritto nell'immediatezza della richiesta (massimo 10 gg.) o fornire un preventivo alternativo;
in difetto il silenzio sarà inteso come consenso alla richiesta.
Modalità di documentazione e rimborso spese
Il genitore anticipatario delle spese dovrà inviare (a mezzo raccomandata o ogni mezzo che ne provi l'avvenuta ricezione per iscritto) all'altro genitore la documentazione comprovante l'esborso sostenuto entro 30 giorni. Per le spese senza concertazione, anche i documenti attestanti la necessità delle stesse.
Il rimborso dovrà avvenire entro i 15 giorni successivi alla richiesta o con il primo pagamento utile dell'assegno di mantenimento, ove previsto, con indicazione espressa della causale del pagamento.
Deducibilità fiscale e varie
La detrazione delle spese straordinarie ai fini Irpef sarà operata da entrambi i genitori nella stessa proporzione della quota di riparto delle spese stesse;
a tal fine ciascun genitore, anche ai fini del rimborso, si procurerà idonea documentazione fiscale intestata al minore o ad esso inequivocabilmente riferibile. Gli eventuali rimborsi e/o sussidi disposti dallo Stato e/o da qualsiasi altro Ente pubblico o privato per spese scolastiche e/o sanitarie relative alla prole vanno a beneficio di entrambi i genitori nella stessa proporzionale quota di riparto delle spese straordinarie.
Eventuali sussidi, integrazioni, aiuti disposti dallo Stato e/o da qualsiasi altro Ente Pubblico per spese scolastiche e/o sanitarie e/o sportive relative alla prole, anche se richiesti ed ottenuti da uno solo dei genitori, vanno a beneficio di entrambi i genitori e possono essere eccepiti in compensazione pro quota di eventuali somme allo stesso titolo dovute dal genitore non convivente in ragione della percentuale di suddivisione delle spese extra concordate.
6. ORDINA che la presente sentenza sia trasmessa a cura della cancelleria in copia autentica all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di ARCENE per la trascrizione, le annotazioni e le ulteriori incombenze di cui agli artt. 49 lett. g) e 69 lett. f) D.P.R.
3.11.2000 n. 396 (Ord. Stato
Civile) in conformità dell'art. 10 L.
1.12.1970 n. 898, come modificata dalla L.
6.3.1987 n.74;
7. NULLA per le spese.
Così deciso in Bergamo, nella camera di consiglio del 25/09/2025
Il Presidente
Maria Concetta Elda Caprino Il Giudice relatore est. Raffaella Cimminiello pagina 7 di 7
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI BERGAMO Sezione Prima Civile Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa Maria Concetta Elda Caprino Presidente dott.ssa Raffaella Cimminiello Giudice Relatore est. dott.ssa Angiola Arancio Giudice Onorario ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 917/2025 promossa da:
(C.F. ), nata a [...] il Parte_1 C.F._1 05/08/1990, rappresentata e difesa dall'Avv. CECILIA CONSONNI RICORRENTE contro
(C.F. ), nato in [...] il [...], Controparte_1 C.F._2 irreperibile RESISTENTE CONTUMACE
Per la minore (nata il [...]) il curatore speciale Avv. , Persona_1 Persona_2 nominato con ordinanza del 28/05/2025 con l'intervento del
PUBBLICO MINISTERO
OGGETTO: Scioglimento del matrimonio civile
CONCLUSIONI
Per la ricorrente: come da ricorso e da verbale di udienza del 16/09/2025
Per il curatore speciale: come da memoria di costituzione e da verbale di udienza del 16/09/2025
pagina 1 di 7 MOTIVI DELLA DECISIONE Con ricorso, ritualmente notificato in data 13/02/2025, la ricorrente, , premesso Parte_2 di aver contratto matrimonio civile in ARCENE in data 15/12/2012 con Controparte_1
e che dalla loro unione è nata la figlia minore il 23/04/2013, chiedeva al Tribunale di Per_1 pronunziare lo scioglimento del matrimonio civile, dichiarando altresì la decadenza dalla responsabilità genitoriale del resistente e riconoscendo a carico di quest'ultimo gli obblighi di mantenimento della prole.
All'udienza ex art. 473bis.21 c.p.c. tenutasi in data 28/05/2025, il Giudice relatore d., dichiarata la contumacia del resistente e sentita la sola parte ricorrente, confermava i provvedimenti di cui alla sentenza di separazione e, considerato il disposto di cui all'art. 473bis.8 lett. a) c.p.c., nominava curatore speciale della minore l'Avv. del Foro di Bergamo, invitandolo ad ascoltare Persona_2
e a costituirsi in giudizio nel termine di 10 giorni prima dell'udienza fissata il 16/09/2025 per Pt_3
l'ulteriore trattazione della causa.
All'udienza così fissata, il curatore speciale, costituitosi tempestivamente in giudizio, precisava le conclusioni come da memoria in atti e parte ricorrente insisteva per l'accoglimento delle domande formulate in ricorso. Il Giudice, ritenuta quindi la causa matura per la decisione, rimetteva la causa in decisione dinnanzi al Collegio, con riserva di riferire in Camera di consiglio.
1. La domanda di divorzio
La domanda di scioglimento del matrimonio contratto tra le parti è fondata e deve, pertanto, trovare accoglimento, essendosi protratto lo stato di separazione tra i coniugi per il periodo previsto dalla legge, non essendo stata eccepita un'intervenuta riconciliazione ed avendo la ricorrente dato atto che da allora non è ripresa la convivenza né una comunione di vita, stante altresì il contegno processuale tenuto dalla parte resistente che, seppur destinataria di regolari notifiche, ha deciso di non costituirsi.
Ricorrono pertanto gli estremi previsti dall'art. 3 n. 2 lett. b) L. 898/70 e successive modifiche (L.
55/2015) per la pronuncia dello scioglimento del matrimonio, dovendosi ritenere accertato che la comunione materiale e spirituale tra i coniugi non può essere mantenuta o ricostituita.
Va dunque emessa la richiesta pronuncia.
2. La domanda di decadenza della responsabilità genitoriale
Come chiarito dalla Corte di Cassazione (Cass. civ., Sez. I, Ord. n. 24708/2024), il provvedimento di decadenza rappresenta una misura estrema, avente funzione non sanzionatoria, ma preventiva, adottabile solo in presenza di condotte specifiche e concretamente pregiudizievoli, e deve essere giustificato da una valutazione di non affidabilità del genitore a curare gli interessi del figlio. Il giudice
è tenuto a verificare l'effettiva idoneità del genitore a prendersi cura del minore, tenendo conto del pagina 2 di 7 superiore interesse del minore e della sua salute emotiva e relazionale. La Suprema Corte ha invero stabilito che, ai fini della decadenza, è necessario esprimere una prognosi sull'effettiva e attuale possibilità di recupero delle capacità genitoriali, valutando se il genitore sia in grado di elaborare un progetto di cura e accudimento sulla base di fatti concreti e non su elementi indiziari generici.
Con particolare riguardo ai casi di irreperibilità prolungata di un genitore, la giurisprudenza di merito ha ritenuto che l'assenza del genitore dalla vita del figlio, sia sul piano affettivo che materiale, giustifichi la pronuncia ablativa in esame (Tribunale Ordinario Napoli Nord, n. 1686/2019), esplicandosi la funzione preventiva nell'intento di proteggere la stabilità emotiva e relazionale del minore.
Nel caso di specie, la minore ha raggiunto una condizione di stabilità, serenità ed equilibrio grazie all'ambiente familiare costruito dalla madre e dal suo attuale compagno, che riconosce come Per_1 figura maschile di riferimento. La minore ha dichiarato al curatore speciale Avv. Per_1 Persona_2 di non ricordare nulla del padre, di non possedere sue fotografie, e di non essere in grado di riconoscerlo se lo incontrasse per strada. In questo contesto, una eventuale ricomparsa del padre, che non ha mai mostrato alcun interesse né affettivo né materiale per la figlia, potrebbe sconvolgere gravemente la dimensione di tranquillità raggiunta dalla minore. Si reputa invero che la distanza del genitore, protratta per anni, abbia determinato una frattura irreversibile nel rapporto padre-figlia, peraltro mai realmente esistito.
La giurisprudenza più recente ha sottolineato che non è necessario che si sia già verificato un danno attuale, ma è sufficiente che la situazione sia tale da far apparire elevato e verosimile il rischio di un danno futuro (Cass. civ. n. 22006/2022). In tal senso, il mantenimento della responsabilità genitoriale in capo al resistente, pur in assenza di un esercizio concreto, rappresenterebbe un fattore di instabilità emotiva per la minore, che ha già costruito un proprio equilibrio affettivo e relazionale.
Pertanto, la pronuncia di decadenza si configura come strumento di tutela preventiva, volto a preservare la serenità e la continuità affettiva della minore, evitando che la sua crescita venga compromessa da interferenze esterne non desiderate e potenzialmente destabilizzanti.
In definitiva, viste anche le conclusioni del curatore speciale della minore, deve essere pronunciata la decadenza dalla responsabilità genitoriale del padre resistente.
In conseguenza alla pronuncia di decadenza dalla responsabilità genitoriale, deve essere confermato l'affido super-esclusivo della minore alla madre, alla quale viene conferito il potere di assumere tutte le decisioni, ivi incluse quelle di maggiore interesse per la figlia. E invero, è emerso evidente come, a fronte del disinteresse affettivo e materiale del padre, la signora abbia provveduto ad Pt_1 assistere materialmente e moralmente la figlia, garantendole una crescita armonica ed equilibrata. pagina 3 di 7
3. I provvedimenti economici a tutela della prole
La decadenza dalla potestà genitoriale non fa venir meno l'obbligo di mantenimento del figlio (Cass.
22678/2020).
Quanto alle statuizione economiche oggetto la gestione, è consolidato orientamento della Suprema
Corte che, al fine della determinazione dei contributi al mantenimento dei figli, la valutazione le condizioni economiche delle parti non richiede necessariamente l'accertamento dei redditi nello Stato nel loro preciso ammontare attraverso l'acquisizione di dati numerici o la rigorosa analisi contabile e finanziaria, essendo sufficiente una attendibile ricostruzione complessiva delle situazioni patrimoniali reddituali dei coniugi (Cass. Sez. I 23501/2007), ricostruzione che nel caso di specie ritiene il Tribunale di poter effettuare sulla base il materiale probatorio già gli atti.
L'assenza di informazioni in ordine alle condizioni economiche del resistente considerata la sua irreperibilità non è ostativa al riconoscimento di un assegno di mantenimento in favore della prole, trattandosi di obbligo assolutamente ineludibile da parte dei genitori in virtù delle disposizioni di cui agli articoli 147,148 e 160 c.c.
Ritiene pertanto il Tribunale che deve essere posto l'obbligo in capo al resistente di corrispondere alla ricorrente la somma mensile € 250 mensili, ritenuta da questo Tribunale quale contribuzione minimale indispensabile per il sostentamento di ciascun figlio, oltre al 50% delle spese straordinarie, come specificate in dispositivo.
Le questioni appena vagliate esauriscono la vicenda sottoposta al Tribunale essendo stati affrontati tutti gli aspetti rilevanti per la definizione del procedimento: gli argomenti di doglianza non espressamente esaminati sono stati dal Tribunale ritenuti non rilevanti ai fini della decisione e comunque inidonei a condurre a una conclusione di segno diverso.
4. Le spese di lite
Le spese di lite, attesa la natura necessaria del giudizio quanto alla domanda sullo status e vista la contumacia della parte resistente, che non ha quindi svolto difese, vengono dichiarate irripetibili e rimarranno a carico della parte che le ha anticipate.
Nulla è dovuto al Curatore Speciale per l'incarico svolto, avendo lo stesso rinunciato a qualsiasi compenso in virtù della propria carica di Consigliere dell'Ordine degli Avvocati.
P.Q.M.
Il Tribunale, in composizione collegiale, definendo il giudizio, pronunciando nella causa fra le parti di cui in epigrafe, ogni altra domanda anche istruttoria, istanza ed eccezione disattesa, così decide:
1. DICHIARA lo scioglimento del matrimonio civile contratto tra e Parte_1
, in ARCENE in data 15/12/2012 (iscritto nei Registri dello Stato Controparte_1
pagina 4 di 7 civile del Comune di Arcene anno 2012, atto n. 1 parte 11);
2. DICHIARA la decadenza di dalla responsabilità genitoriale nei confronti Controparte_1 della figlia minore ai sensi dell'art. 330 c.c.; Persona_1
3. DISPONE l'affidamento super-esclusivo della minore alla madre , con Parte_1 collocamento presso la stessa, e per l'effetto che ogni decisione di maggiore interesse per la minore verrà assunta dalla madre ai sensi dell'art. 337 quater c.c., comprese quelle di maggior interesse relative all'istruzione, all'educazione, alla salute e alla scelta della residenza abituale.
In particolare dispone che la madre possa provvedere autonomamente anche al disbrigo delle pratiche burocratiche relative a rilascio dei documenti validi per l'espatrio della minore, nonché autorizzare autonomamente la partecipazione della figlia minore alle uscite didattiche e alle gite scolastiche con pernottamento;
4. SOSPENDE le frequentazioni tra padre e figlia rimettendo ai Servizi Sociali territorialmente competenti, presso i quali il resistente dovrà eventualmente attivarsi nel caso vorrà ripristinare con serietà e continuità la relazione con la propria figlia, nel rispetto della volontà di quest'ultima;
5. PONE A CARICO del padre con decorrenza dalla data della pronuncia, un Controparte_1 contributo mensile per il mantenimento della minore pari ad € 250,00, rivalutabile annualmente secondo gli indici ISTAT, da pagare in via anticipata entro il 10 di ogni mese, oltre al 50% delle spese straordinarie, secondo il seguente schema: spese mediche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo:
a) visite specialistiche prescritte dal medico di assistenza primaria;
b) cure dentistiche, ortodontiche, e oculistiche presso strutture pubbliche;
c) accertamenti e trattamenti sanitari erogati o meno dal Servizio Sanitario Nazionale purché prescritti dal medico di assistenza primaria;
d) tickets sanitari, e) occhiali o lenti a contatto per uso non cosmetico se prescritti dallo specialista, previo invio da parte del medico di assistenza primaria;
f) farmaci, terapie ( ivi comprese cure termali e fisioterapiche) e test particolari ritenuti necessari, prescritti dal medico di assistenza primaria o dallo specialista dal primo indicato, anche se non coperti dal Servizio
Sanitario Nazionale, g) apparecchio funzionale (o apparecchio ortopedico) per uso non cosmetico;
spese mediche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: tutti quegli accertamenti, terapie, trattamenti, sanitari, farmaci, terapie e test particolari non erogati dal Servizio Sanitario Nazionale e/o non prescritti dal medico di assistenza primaria;
spese scolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) spese di pagina 5 di 7 iscrizione e frequenza scolastica e universitaria, ivi incluse assicurazione ed eventuale fondo cassa//contributo volontario per l'istituto, richiesti da istituti pubblici;
b) libri di testo;
c) materiale di corredo scolastico di inizio anno;
d) materiale di corredo scolastico pendente l' anno, nonché ivi compresa la dotazione richiesta dalla scuola per attività sportiva rientrante nella ordinaria programmazione didattica, purché richiesto per iscritto dall'istituto frequentato o necessario al corso universitario prescelto;
e) dotazione informatica (pc/tablet) richiesta per iscritto dalla scuola ovvero connessa al programma di studio differenziato (BES e DSA); f) gite scolastiche o uscite didattiche senza pernottamento;
g) trasporto pubblico sino all'istituto scolastico e ritorno;
h) corsi di recupero ove suggeriti per iscritto dall'istituto frequentato;
i) mensa;
spese scolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo:
a) spese di iscrizione e frequenza scolastica e universitaria, ivi incluse assicurazione ed eventuale fondo cassa e contributo volontario, richiesti da istituti privati;
b) corsi di specializzazione/master e corsi post-universitari in Italia e all'estero; c) gite scolastiche con pernottamento;
d) corsi di recupero e lezioni private non suggerite dall'istituto frequentato;
e) alloggio presso la sede universitaria;
spese extrascolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo:
a) tempo prolungato, pre-scuola e dopo-scuola; b) centro ricreativo estivo e/o gruppo estivo
(oratorio, grest, campus organizzati da scuole pubbliche o da enti territoriali o da associazioni sportive locali, parrocchie, oratori, o enti analoghi - da contenersi entro una somma pari ad €
200 complessivi annui per ciascun figlio); c) spese vive per sostenere l'esame teorico della patente presso la Motorizzazione Civile e le guide obbligatorie previste per legge presso l'autoscuola); d) spese di manutenzione ordinaria, bollo e assicurazione relative a mezzi di locomozione acquistati in accordo fra le parti;
spese extrascolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) corsi di istruzione, attività sportive, attività ricreative, musicali, artistiche e ludiche e pertinenti attrezzature inclusive dell'abbigliamento; b) spese di custodia, di accudimento (baby sitter), centro ricreativo estivo e/o gruppo estivo (oratorio, grest, campus) non menzionati nel punto precedente;
c) viaggi e vacanze;
d) spese per il conseguimento della patente presso autoscuole private (comprensivo di corso e lezioni pratiche) e) spese per l'acquisto di mezzi di locomozione e per la manutenzione straordinaria degli stessi.
Modalità di concertazione ex ante delle spese
Avuto riguardo alle spese straordinarie da concordare, il genitore, a fronte di una richiesta pagina 6 di 7 scritta dell'altro, dovrà manifestare un motivato dissenso per iscritto nell'immediatezza della richiesta (massimo 10 gg.) o fornire un preventivo alternativo;
in difetto il silenzio sarà inteso come consenso alla richiesta.
Modalità di documentazione e rimborso spese
Il genitore anticipatario delle spese dovrà inviare (a mezzo raccomandata o ogni mezzo che ne provi l'avvenuta ricezione per iscritto) all'altro genitore la documentazione comprovante l'esborso sostenuto entro 30 giorni. Per le spese senza concertazione, anche i documenti attestanti la necessità delle stesse.
Il rimborso dovrà avvenire entro i 15 giorni successivi alla richiesta o con il primo pagamento utile dell'assegno di mantenimento, ove previsto, con indicazione espressa della causale del pagamento.
Deducibilità fiscale e varie
La detrazione delle spese straordinarie ai fini Irpef sarà operata da entrambi i genitori nella stessa proporzione della quota di riparto delle spese stesse;
a tal fine ciascun genitore, anche ai fini del rimborso, si procurerà idonea documentazione fiscale intestata al minore o ad esso inequivocabilmente riferibile. Gli eventuali rimborsi e/o sussidi disposti dallo Stato e/o da qualsiasi altro Ente pubblico o privato per spese scolastiche e/o sanitarie relative alla prole vanno a beneficio di entrambi i genitori nella stessa proporzionale quota di riparto delle spese straordinarie.
Eventuali sussidi, integrazioni, aiuti disposti dallo Stato e/o da qualsiasi altro Ente Pubblico per spese scolastiche e/o sanitarie e/o sportive relative alla prole, anche se richiesti ed ottenuti da uno solo dei genitori, vanno a beneficio di entrambi i genitori e possono essere eccepiti in compensazione pro quota di eventuali somme allo stesso titolo dovute dal genitore non convivente in ragione della percentuale di suddivisione delle spese extra concordate.
6. ORDINA che la presente sentenza sia trasmessa a cura della cancelleria in copia autentica all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di ARCENE per la trascrizione, le annotazioni e le ulteriori incombenze di cui agli artt. 49 lett. g) e 69 lett. f) D.P.R.
3.11.2000 n. 396 (Ord. Stato
Civile) in conformità dell'art. 10 L.
1.12.1970 n. 898, come modificata dalla L.
6.3.1987 n.74;
7. NULLA per le spese.
Così deciso in Bergamo, nella camera di consiglio del 25/09/2025
Il Presidente
Maria Concetta Elda Caprino Il Giudice relatore est. Raffaella Cimminiello pagina 7 di 7