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Sentenza 15 novembre 2025
Sentenza 15 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Trapani, sentenza 15/11/2025, n. 772 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Trapani |
| Numero : | 772 |
| Data del deposito : | 15 novembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 981/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI TRAPANI
Il Tribunale, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati: dott. MI UV Presidente dott.ssa AN Lo CO Giudice relatore dott. Carlo Salvatore Hamel Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. r.g. 981/2024, promossa da:
(c.f. ), rappresentato e difeso dall'Avv. Parte_1 C.F._1
DE CE FR LO LI
RICORRENTE contro
(c.f. ) Controparte_1 CodiceFiscale_2
RESISTENTE CONTUMACE
e con l'intervento del Pubblico Ministero,
Conclusioni: come rassegnate nelle note conclusive
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso ritualmente depositato e notificato, rappresentava che, con Parte_1 sentenza parziale n. 703/2019, il Tribunale di Trapani aveva pronunciato lo scioglimento del matrimonio civile del ricorrente dalla resistente (trascritto nei Controparte_1 registri dello Stato Civile del Comune di Trapani al n. 26, parte I, anno 1999).
Deduceva che, con la successiva sentenza n. 499/2020, avente ad oggetto le questioni economiche, il Tribunale di Trapani aveva rigettato la domanda dell'ex moglie tesa all'ottenimento dell'assegno divorzile.
1 Aggiungeva che, su impulso della la Corte d'Appello, con sentenza n. CP_1
1511/2021, aveva riformato la predetta sentenza, obbligandolo a versare la somma mensile di
€ 150,00 a titolo di assegno divorzile. Sosteneva che il giudice dell'impugnazione aveva basato la riforma della sentenza di primo grado sulle sole dichiarazioni dell'appellante, senza attendere il deposito della documentazione richiesta all' , dalla quale, successivamente CP_2
pervenuta, era emersa la percezione da parte della di importi periodici superiori rispetto CP_1
a quelli dichiarati in giudizio.
Esponeva che, ottenuta la pronuncia di secondo grado, la aveva avviato CP_1
un'azione esecutiva nei suoi confronti per ottenere il pagamento degli arretrati dovuti a titolo di assegno divorzile. Segnalava la pendenza del pignoramento sulla propria busta paga.
Descriveva come migliorata la situazione della resistente, “in quanto la pensione di invalidità che percepisce ammonta a circa € 600,00 mensili e in ogni caso, con lei oggi convive stabilmente la madre (ex dipendente della Clinica Mangiagalli” di Milano oggi in quiescenza, proprietaria di un appartamento a Trapani via Archi e di un appartamento a
Milano ove mantiene la sua residenza) in un alloggio popolare di proprietà dello IACP, contrattualizzato a suo nome”.
Articolava dette circostanze quali capitoli di interrogatorio formale.
Pertanto, evidenziando che al momento dell'imposizione contributiva a suo carico la reale situazione reddituale della non era stata perspicuamente accertata, chiedeva la CP_1
revoca dell'assegno divorzile.
Infine, alla luce di quanto argomentato, solo inizialmente avanzava domanda di sospensione della efficacia della sentenza di seconde cure, cui poi rinunciava.
Veniva infatti invitato ad interloquire sul contenuto della domanda, chiarendo che i riferimenti alla pronuncia di seconde cure dovevano intendersi solo narrativi.
In atti conclusivi concentrava prevalentemente le deduzioni su quanto già segnalato in ricorso, ossia l'affermazione di un ulteriore peggioramento della propria condizione economica, derivante da un aggravio delle spese correnti dovute all'insorgenza di problemi di salute in capo alla nuova moglie e al figlio sedicenne.
*****
Non si costituiva la resistente di cui successivamente Controparte_1 veniva disposto l'interrogatorio formale.
2 Tuttavia, tale incombente non poteva essere espletato per la sua mancata comparizione.
All'esito la causa veniva avviata a decisione.
*****
Tanto premesso, giova preliminarmente rammentare che il neo-introdotto art. 473- bis.29 c.p.c. consente alle parti di chiedere la revisione dei provvedimenti a tutela dei minori e in materia di contributi economici alla condizione esplicita che siano sopravvenuti
“giustificati motivi”, da intendersi come nuove circostanze, così avallando la tendenza giurisprudenziale dominante (tra cui, a mero titolo esemplificativo, Cass. sent. n.
28436/2017).
Orbene, l'onere di dimostrare la sopravvenienza dei giustificati motivi che consentono di rivedere le determinazioni adottate in sede di separazione/divorzio dei coniugi è a carico dell'interessato, che deve provare un effettivo mutamento della situazione rispetto a quella valutata, anche in via consensuale, in sede di determinazione dell'assetto sia personale che economico.
*****
Nel caso di specie, l'unica questione oggetto di controversia concerne l'assegno divorzile.
In particolare, il ricorrente ha motivato la domanda di revoca di tale contributo in favore dell'ex moglie stigmatizzando innanzitutto precedenti deduzioni, che chiaramente non possono considerarsi elementi di novità, tali da consentire la rimodulazione dell'assetto vigente, trattandosi piuttosto di motivi di doglianza afferenti alla pronuncia di secondo grado per cui è pendente giudizio di revocazione avente ad oggetto le medesime questioni su cui è stato incardinato il presente giudizio.
Ma in secondo luogo il ricorrente ha valorizzato le odierne migliorate condizioni abitative della moglie (indiziariamente inferibili dalla mancata comparizione) e soprattutto l'aggravamento – questo ben ritraibile dalle allegazioni documentali - dei suoi carichi familiari, in dipendenza della patologia psichiatrica che nel 2023 ha condotto al riconoscimento di una percentuale di invalidità al 46 % della moglie oggi con lui convivente, oltre che al figlio pure affetto da patologie e sottoposto a valutazione anche nel 2023.
3 Alla luce delle superiori argomentazioni, oggi valorizzabili, il ricorso va accolto, ma appare opportuno chiarire come l'efficacia dispositiva della revoca non possa che valere dalla data della domanda (25.6.24 e dunque dalla mensilità di luglio 2024).
Infine, le spese processuali possono essere lasciate a carico di chi le ha sopportate, stante l'opzione processuale della contumacia scelta da parte resistente.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza domanda eccezione difesa disattesa e/o assorbita:
− revoca l'obbligo a carico del ricorrente di contribuire al mantenimento della resistente con decorrenza dalla mensilità di luglio 2024;
− lascia le spese a carico di chi le ha sopportate.
Così deciso in Trapani, nella camera di consiglio del 13.11.25
Il Giudice rel. est.
AN Lo CO
Il Presidente
MI UV
4
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI TRAPANI
Il Tribunale, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati: dott. MI UV Presidente dott.ssa AN Lo CO Giudice relatore dott. Carlo Salvatore Hamel Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. r.g. 981/2024, promossa da:
(c.f. ), rappresentato e difeso dall'Avv. Parte_1 C.F._1
DE CE FR LO LI
RICORRENTE contro
(c.f. ) Controparte_1 CodiceFiscale_2
RESISTENTE CONTUMACE
e con l'intervento del Pubblico Ministero,
Conclusioni: come rassegnate nelle note conclusive
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso ritualmente depositato e notificato, rappresentava che, con Parte_1 sentenza parziale n. 703/2019, il Tribunale di Trapani aveva pronunciato lo scioglimento del matrimonio civile del ricorrente dalla resistente (trascritto nei Controparte_1 registri dello Stato Civile del Comune di Trapani al n. 26, parte I, anno 1999).
Deduceva che, con la successiva sentenza n. 499/2020, avente ad oggetto le questioni economiche, il Tribunale di Trapani aveva rigettato la domanda dell'ex moglie tesa all'ottenimento dell'assegno divorzile.
1 Aggiungeva che, su impulso della la Corte d'Appello, con sentenza n. CP_1
1511/2021, aveva riformato la predetta sentenza, obbligandolo a versare la somma mensile di
€ 150,00 a titolo di assegno divorzile. Sosteneva che il giudice dell'impugnazione aveva basato la riforma della sentenza di primo grado sulle sole dichiarazioni dell'appellante, senza attendere il deposito della documentazione richiesta all' , dalla quale, successivamente CP_2
pervenuta, era emersa la percezione da parte della di importi periodici superiori rispetto CP_1
a quelli dichiarati in giudizio.
Esponeva che, ottenuta la pronuncia di secondo grado, la aveva avviato CP_1
un'azione esecutiva nei suoi confronti per ottenere il pagamento degli arretrati dovuti a titolo di assegno divorzile. Segnalava la pendenza del pignoramento sulla propria busta paga.
Descriveva come migliorata la situazione della resistente, “in quanto la pensione di invalidità che percepisce ammonta a circa € 600,00 mensili e in ogni caso, con lei oggi convive stabilmente la madre (ex dipendente della Clinica Mangiagalli” di Milano oggi in quiescenza, proprietaria di un appartamento a Trapani via Archi e di un appartamento a
Milano ove mantiene la sua residenza) in un alloggio popolare di proprietà dello IACP, contrattualizzato a suo nome”.
Articolava dette circostanze quali capitoli di interrogatorio formale.
Pertanto, evidenziando che al momento dell'imposizione contributiva a suo carico la reale situazione reddituale della non era stata perspicuamente accertata, chiedeva la CP_1
revoca dell'assegno divorzile.
Infine, alla luce di quanto argomentato, solo inizialmente avanzava domanda di sospensione della efficacia della sentenza di seconde cure, cui poi rinunciava.
Veniva infatti invitato ad interloquire sul contenuto della domanda, chiarendo che i riferimenti alla pronuncia di seconde cure dovevano intendersi solo narrativi.
In atti conclusivi concentrava prevalentemente le deduzioni su quanto già segnalato in ricorso, ossia l'affermazione di un ulteriore peggioramento della propria condizione economica, derivante da un aggravio delle spese correnti dovute all'insorgenza di problemi di salute in capo alla nuova moglie e al figlio sedicenne.
*****
Non si costituiva la resistente di cui successivamente Controparte_1 veniva disposto l'interrogatorio formale.
2 Tuttavia, tale incombente non poteva essere espletato per la sua mancata comparizione.
All'esito la causa veniva avviata a decisione.
*****
Tanto premesso, giova preliminarmente rammentare che il neo-introdotto art. 473- bis.29 c.p.c. consente alle parti di chiedere la revisione dei provvedimenti a tutela dei minori e in materia di contributi economici alla condizione esplicita che siano sopravvenuti
“giustificati motivi”, da intendersi come nuove circostanze, così avallando la tendenza giurisprudenziale dominante (tra cui, a mero titolo esemplificativo, Cass. sent. n.
28436/2017).
Orbene, l'onere di dimostrare la sopravvenienza dei giustificati motivi che consentono di rivedere le determinazioni adottate in sede di separazione/divorzio dei coniugi è a carico dell'interessato, che deve provare un effettivo mutamento della situazione rispetto a quella valutata, anche in via consensuale, in sede di determinazione dell'assetto sia personale che economico.
*****
Nel caso di specie, l'unica questione oggetto di controversia concerne l'assegno divorzile.
In particolare, il ricorrente ha motivato la domanda di revoca di tale contributo in favore dell'ex moglie stigmatizzando innanzitutto precedenti deduzioni, che chiaramente non possono considerarsi elementi di novità, tali da consentire la rimodulazione dell'assetto vigente, trattandosi piuttosto di motivi di doglianza afferenti alla pronuncia di secondo grado per cui è pendente giudizio di revocazione avente ad oggetto le medesime questioni su cui è stato incardinato il presente giudizio.
Ma in secondo luogo il ricorrente ha valorizzato le odierne migliorate condizioni abitative della moglie (indiziariamente inferibili dalla mancata comparizione) e soprattutto l'aggravamento – questo ben ritraibile dalle allegazioni documentali - dei suoi carichi familiari, in dipendenza della patologia psichiatrica che nel 2023 ha condotto al riconoscimento di una percentuale di invalidità al 46 % della moglie oggi con lui convivente, oltre che al figlio pure affetto da patologie e sottoposto a valutazione anche nel 2023.
3 Alla luce delle superiori argomentazioni, oggi valorizzabili, il ricorso va accolto, ma appare opportuno chiarire come l'efficacia dispositiva della revoca non possa che valere dalla data della domanda (25.6.24 e dunque dalla mensilità di luglio 2024).
Infine, le spese processuali possono essere lasciate a carico di chi le ha sopportate, stante l'opzione processuale della contumacia scelta da parte resistente.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza domanda eccezione difesa disattesa e/o assorbita:
− revoca l'obbligo a carico del ricorrente di contribuire al mantenimento della resistente con decorrenza dalla mensilità di luglio 2024;
− lascia le spese a carico di chi le ha sopportate.
Così deciso in Trapani, nella camera di consiglio del 13.11.25
Il Giudice rel. est.
AN Lo CO
Il Presidente
MI UV
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