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Sentenza 22 ottobre 2024
Sentenza 22 ottobre 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. III, sentenza 22/10/2024, n. 38789 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 38789 |
| Data del deposito : | 22 ottobre 2024 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso proposto da: BR TT nato a [...] il [...] avverso la sentenza del 04/05/2023 della CORTE APPELLO di PALERMO visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita jarelzione svolta dal Consigliere MARIA BEATRICE MAGRO;
•,5 . Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore LUIGI CUOMO che ha concluso chiedendo dichiararsi l'inammissibilità del ricorso Ricorso definito ex. art. 23 comma 8 D.L. 137/2020. Penale Sent. Sez. 3 Num. 38789 Anno 2024 Presidente: GALTERIO DONATELLA Relatore: MAGRO MARIA BEATRICE Data Udienza: 17/05/2024 RITENUTO IN FATTO 1.Con sentenza del 04/05/2023, la Corte di appello di Palermo, confermando la pronuncia resa all'esito del giudizio di primo grado, ha condannato IO NC e AL La UA alla pena di mesi quattro di reclusione ed euro 200,00 di multa, previa concessione delle circostanze attenuanti generiche ritenute equivalenti alle contestate aggravanti e alla recidiva, in ordine al reato ffi cui agli artt. 624 e 625 n.2 e n.7 cod. pen., per essersi impossessati, introducendosi all'interno del Villaggio Hinnera, immobile sottoposto a sequestro antimafia e affidato al Comune di Termini Imerese, dopo aver tagliato la recinzione metallica, di un divano- letto posto all'interno di un bilocale sito all'interno dell'immobile, caricandolo all'interno della loro autovettura. 2.Avverso la suddetta sentenza ricorre per cassazione IO NC, affidando il ricorso a tre motivi. 2.1. Con il primo motivo, il ricorrente deduce violazione di legge e vizio della motivazione per erronea applicazione dell'art. 49 cod. pen., posto che la Corte territoriale non ha adeguatamente valutato il profilo della concreta offensività della condotta posta in essere dal ricorrente rispetto al bene giuridico protetto, la cui carenza si evince dal precario stato dei luoghi, che versano in condizioni di totale abbandono;
dal disinteresse mostrato dall'ente proprietario alla conservazione del bene;
dallo scarso valore economico di quest'ultimo, trattandosi della sottrazione di un vecchio divano. Le rudimentali modalità del fatto, le pessime condizioni di conservazione del bene, sostanzialmente abbandonato come un rifiuto, nonché il suo irrilevante valore economico, sono indicati quali elementi significativi di una concreta inidoneità dell'azione a ledere l'interesse patrimoniale dell'ente, riconducibile all'art. 49 cod. pen. 2.2. Con il secondo motivo di ricorso, il ricorrente deduce violazione di legge e vizio della motivazione in ordine all'applicazione delle circostanze aggravanti di cui all'art. 625, nn. 2 e 7 cod. pen. In particolare, in ordine all'aggravante di cui all'art. 625 n.7 cod. pen., relativa alla destinazione pubblica del bene, il ricorrente rappresenta che agli atti non sono stati acquisiti elementi dai quali possa desumersi la consapevolezza che il Villaggio Himera fosse un bene confiscato alla mafia e quindi un bene pubblico. La polizia giudiziaria ha ritratto un cartello che indica la provenienza e la destinazione del bene affisso all'ingresso del Villaggio che, tuttavia, rileva il ricorrente, è collocato a notevole distanza dal punto di accesso di cui si sono avvalsi i due coimputati. Evidenzia, pertanto, di non essere consapevole dell'esistenza di un vincolo che gravava sul bene di cui si è impossessato, non avendo avuto accesso al villaggio per il tramite dell'ingresso principale ove era apposto il cartello e non essendo emerso dagli atti processuali che fosse a conoscenza dei luoghi. Peraltro, il ricorrente lamenta travisamento dei fatti in quanto erroneamente la Corte territoriale ha affermato che il coimputato La UA ha ammesso di aver praticato un foro sulla recinzione metallica, circostanza non veritiera, in quanto il coimputato si I, è limitato ad ammettere le proprie responsabilità, senza nulla proferire in ordine alla realizzazione del varco di accesso alla struttura alberghiera. 2.3. Con il terzo motivo di ricorso il ricorrente lamenta violazione di legge e vizio della motivazione in relazione al diniego di applicazione dell'art. 62, comma 4, cod. pen., di cui era stata fatta espressa richiesta con il quarto motivo di impugnazione. Evidenzia, al riguardo, l'incontrovertibíle stato di usura del divano sottratto, il suo scarso valore economico, come emerge dalle foto in atti nonché dalle stesse dichiarazioni rese dal luogotenente Di AN. Il giudice di merito non ha valutato la scarsa entità del pregiudizio patrimoniale cagionato con la condotta, da commisurarsi al valore della cosa al momento della consumazione del reato, e comunque da rapportarsi al valore di commerciabilità del bene, unitamente alle altre circostanze dell'azione. 3. Il Procuratore generale presso questa Corte, con la requisitoria scritta, ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità del ricorso. CONSIDERATO IN DIRITTO 1.11 ricorso è infondato. 2. In ordine al primo motivo di ricorso, si osserva che si ha il c.d. reato impossibile, previsto dall'art. 49, comma 2, cod. pen., quando, per l'inidoneità dell'azione o per l'inesistenza dell'oggetto, è impossibile l'evento dannoso o pericoloso. Si è, al riguardo, specificato che. l'inidoneità dell'azione - da valutarsi con riferimento al tempo del commesso reato in base al criterio di accertamento della prognosi postuma - deve essere assoluta, nel senso che la condotta dell'agente deve essere priva di astratta idoneità causale nella produzione dell'evento, per inefficienza strutturale o strumentale del mezzo usato, indipendentemente da cause estranee o estrinseche, ancorché riferibili all'agente (così, Sez. 1, n. 870 del 17/10/2019, Rv. 278085) o allorquando sia inesistente l'oggetto, affermandosi che l'insussistenza dell'oggetto, idoneo ad escludere la punibilità ai sensi dell'art. 49 cpv. cod. pen., deve essere effettuato con valutazione "ex ante" (si è affermato che costituisce tentativo punibile e non reato impossibile il comportamento di chi si introduce in una vettura per commettere furto di cose nella stessa contenute posto che, con valutazione "ex ante", nella vettura sono normalmente contenute cose che possono essere oggetto di furto, Sez.5, n. 84 del 09/12/1996 Ud. (dep. 09/01/1997 ) Rv. 206562). Ne segue, pertanto, che il reato è impossibile quando l'azione, malgrado la corrispondenza alla fattispecie criminosa, si prospetta, da un punto di vista astratto ed assumendo un'ottica ex ante, del tutto inidonea ad offendere l'interesse protetto. Nel caso in disamina, i giudici di merito, correttamente, hanno ritenuto infondata la doglianza relativa all'asserita inoffensività dell'azione, posto che, sotto il profilo oggettivo e materiale, il ricorrente era stato sorpreso dai carabinieri in flagranza di reato, come si evince 2 dalla sentenza di primo grado, precisamente allorquando gli imputati, usciti dal varco creato sulla recinsione metallica, ed avendo trasportando un divano letto contenuto all'interno del Villaggio Himera, l'avevano apposto, legato con una corda di nylon, sul portabagagli della vettura parcheggiata proprio in corrispondenza di tale varco, all'interno della quale venivano rinvenuti anche tre cuscini. Ne segue che l'azione contestata al ricorrente ha compiutamente realizzato l'evento dannoso, che si integra, per il reato di furto, con la sottrazione della cosa alla disponibilità del detentore e con la correlativa acquisizione del possesso da parte dell' agente. Tanto richiamato, la Corte territoriale ha affermato l'idoneità dell'azione a ledere il bene protetto dalla norma, a nulla rilevando, sotto il profilo della offesa, la circostanza che il sito ove il bene sottratto si trovava fosse stato oggetto di pregresse incursioni vandaliche e di spoliazione o versasse in condizioni di degrado, trattandosi di beni la cui conservazione e gestione è regolata da precise norme, quindi tutt'altro che abbandonati alla stregua di rifiuti, ma al contrario custoditi all'interno dei locali del Villaggio Himera, con apposita avvertenza esterna della connotazione e finalità del bene, ed evidenziando che il furto è stato prontamente denunciato dal rappresentante del Comune, persona offesa del reato. 3. In ordine alla seconda doglianza relativa alla circostanza, che il ricorrente assume non essere stata conosciuta, che il bene sottratto fosse soggetto a vincolo reale e destinato a funzione pubblica, di cui all'art. 625 n.7 cod. pen., si premette che l'art. 59, comma 2, cod. pen. stabilisce che le circostanze aggravanti sono valutate a carico dell'agente se da lui conosciute o ignorate per colpa o ritenute inesistenti per errore determinato da colpa. Pertanto, è necessario un coefficiente psicologico, anche se esso potrà concretarsi nella sola colpa, e che il titolo d'imputazi6ne soggettiva di un'aggravante che acceda a un reato doloso ben Potrà risiedere nella colpa. Ragion per cui una circostanza conoscibile ma non conosciuta, per negligenza, imprudenza o imperizia, potrà essere ascritta all'agente, pur se inerisca ad un reato doloso (Sez. 2, n. 6259 del 31/01/2006; Sez. 6, 6/12/1994, Innerti, Rv. 200902). Tanto premesso, si osserva che la Corte territoriale ha affermato che dal verbale di arresto e dal fascicolo fotografico è emerso che sul luogo era apposto un cartello, ben visibile, installato nel varco di ingresso del villaggio, ove era indicata la destinazione pubblica del bene, ritenendo, peraltro, non sostenibile che l'imputato abbia ignorato la natura pubblica del bene, solo perché aveva avuto accesso al Villaggio Himena da un varco principale e non conoscendo i luoghi. Ad ogni modo, anche a voler seguire la tesi difensiva secondo cui il ricorrente ignorava la natura pubblica del bene, il giudice di merito ha ritenuto che la natura pubblica del bene fosse perfettamente conoscibile a causa della collocazione, in corrispondenza del varco principale di accesso, di un cartello che ne indicava la natura e la finalità pubbliche, sicchè la circostanza aggravante in contestazione può essere ascritta all'agente anche se non conosciuta per negligenza, imprudenza o imperizia. Parimenti infondata è la doglianza relativa all'aggravante di cui al n.2 dell'art. 625 cod. pen., posto che il giudice di merito, richiamando il verbale di arresto, ha affermato che il coimputato La UA ha ammesso di aver praticato un foro nella recinzione metallica, in tal modo esercitando 3 \Li) violenza sulla cosa, e ha evidenziato Che sono stati rinvenuti, all'interno dell'autovettura parcheggiata innanzi al suddetto varco, degli attrezzi idonei a causare un taglio della rete di recinsione. Del resto, si ricorda che è consentito dedurre con il ricorso per cassazione il vizio di travisamento della prova, che ricorre allorquando il giudice di merito abbia fondato il proprio convincimento su una prova che non esiste o su un risultato di prova obiettivamente e incontestabilmente diverso da quello reale, mentre esula dall'area della deducibilità nel giudizio di cassazione il vizio di travisamento del fatto — dedotto dal ricorrente nel caso in disamina - essendo precluso al giudice di legittimità reinterpretare gli elementi di prova valutati dal giudice di merito e sovrapporre il proprio apprezzamento delle risultanze processuali a quello compiuto nei precedenti gradi di giudizio (ex plurimís, Sez. 3, n. 39729 del 18/06/2009, Rv. 244623; Sez. 5, n. 39048 del 25/09/2007, Rv. 238215). 4. Non è fondato neppure il motivo concernente il diniego dell'attenuante del danno di speciale tenuità formulato con il terzo motivo di ricorso. Al riguardo, si ricorda che ai fini della configurabilità della circostanza attenuante dell'avere agito per conseguire o dell'avere comunque conseguito un lucro di speciale tenuità prevista dall'art. 62, comma primo, n. 4, cod. pen., non si deve avere riguardo soltanto al valore venale del corpo del reato, ma anche al pregiudizio complessivo e al disvalore sociale recati con la condotta dell'imputato, in termini effettivi o potenziali (Sez. 3, n. 18013 del 05/02/2019, Rv. 27595.0). Con specifico riferimento al reato di furto, si è affermato che l'attenuante del danno di speciale tenuità presuppone ,un giudizio complessivo che prenda in considerazione tutti gli elementi della fattispecie concreta necessari per accertare non il solo danno patrimoniale, ma il danno criminale nella sua globalità, cosicché, ai fini della . sua configurabílità nél reato di furto, non possono essere ritenuti determinanti i soli parametri dell'entità lievissima del pregiudizio causato alla persona offesa e il valore irrisorio del bene sottratto (Sez. 5, n. 344 del 26/11/2021, Rv. 282402). Orbene, nel caso in disamina la Corte territoriale ha ritenuto che il divano-letto in questione, sebbene già usato, avesse un valore economico non di speciale tenuità, trattandosi di bene comunque servibile, idoneo a svolgere le funzioni cui è preposto, dunque rilevante economicamente sotto il profilo funzionale. Ma anche a prescindere da tale osservazione, la difesa tralascia integralmente il secondo addendo che deve presiedere alla valutazione richiesta dall'art. 62 n.4 cod. pen., costituito dalla speciale tenuità del danno o del pericolo derivante dalla condotta delittuosa. Il che impone una valutazione che si estende al di là della condotta isolatamente considerata, dovendo la valutazione richiesta all'interprete in termini di particolare tenuità coprire tanto l'elemento del lucro in concreto conseguito e, dunque, un fattore suscettibile di un apprezzamento squisitamente economico, quanto le conseguenze che da essa derivano e dunque i risvolti di natura criminale che vanno al di là, in quanto riferiti al bene giuridico protetto dalla norma incriminatrice, di una connotazione soltanto patrimoniale. Al riguardo, si osserva che la Corte territoriale ha fondato il diniego dell'attenuante invocata dalle difese effettuando una valutazione 4 complessiva del danno patrimoniale cagionato dall'agente, il quale aveva impiegato mezzi idonei per consentire un accesso appartato ma agevole al sito ove il bene era conservato, noncurante del cartello esterno che ne indicava la connotazione e la finalità pubblica, si era posizionato con l'auto in corrispondenza di tale varco, ed aveva sottratto il bene il cui valore economico è correlato alla sua incontroversa funzionalità, elementi sintomatici di un particolare disvalore della condotta non solo sotto il profilo patrimoniale. 5. Il ricorso, dunque, deve essere rigettato, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.
PQM
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Così deciso all'udienza del 17 maggio 2024 Il Consigliere estensore Il Presidente
udita jarelzione svolta dal Consigliere MARIA BEATRICE MAGRO;
•,5 . Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore LUIGI CUOMO che ha concluso chiedendo dichiararsi l'inammissibilità del ricorso Ricorso definito ex. art. 23 comma 8 D.L. 137/2020. Penale Sent. Sez. 3 Num. 38789 Anno 2024 Presidente: GALTERIO DONATELLA Relatore: MAGRO MARIA BEATRICE Data Udienza: 17/05/2024 RITENUTO IN FATTO 1.Con sentenza del 04/05/2023, la Corte di appello di Palermo, confermando la pronuncia resa all'esito del giudizio di primo grado, ha condannato IO NC e AL La UA alla pena di mesi quattro di reclusione ed euro 200,00 di multa, previa concessione delle circostanze attenuanti generiche ritenute equivalenti alle contestate aggravanti e alla recidiva, in ordine al reato ffi cui agli artt. 624 e 625 n.2 e n.7 cod. pen., per essersi impossessati, introducendosi all'interno del Villaggio Hinnera, immobile sottoposto a sequestro antimafia e affidato al Comune di Termini Imerese, dopo aver tagliato la recinzione metallica, di un divano- letto posto all'interno di un bilocale sito all'interno dell'immobile, caricandolo all'interno della loro autovettura. 2.Avverso la suddetta sentenza ricorre per cassazione IO NC, affidando il ricorso a tre motivi. 2.1. Con il primo motivo, il ricorrente deduce violazione di legge e vizio della motivazione per erronea applicazione dell'art. 49 cod. pen., posto che la Corte territoriale non ha adeguatamente valutato il profilo della concreta offensività della condotta posta in essere dal ricorrente rispetto al bene giuridico protetto, la cui carenza si evince dal precario stato dei luoghi, che versano in condizioni di totale abbandono;
dal disinteresse mostrato dall'ente proprietario alla conservazione del bene;
dallo scarso valore economico di quest'ultimo, trattandosi della sottrazione di un vecchio divano. Le rudimentali modalità del fatto, le pessime condizioni di conservazione del bene, sostanzialmente abbandonato come un rifiuto, nonché il suo irrilevante valore economico, sono indicati quali elementi significativi di una concreta inidoneità dell'azione a ledere l'interesse patrimoniale dell'ente, riconducibile all'art. 49 cod. pen. 2.2. Con il secondo motivo di ricorso, il ricorrente deduce violazione di legge e vizio della motivazione in ordine all'applicazione delle circostanze aggravanti di cui all'art. 625, nn. 2 e 7 cod. pen. In particolare, in ordine all'aggravante di cui all'art. 625 n.7 cod. pen., relativa alla destinazione pubblica del bene, il ricorrente rappresenta che agli atti non sono stati acquisiti elementi dai quali possa desumersi la consapevolezza che il Villaggio Himera fosse un bene confiscato alla mafia e quindi un bene pubblico. La polizia giudiziaria ha ritratto un cartello che indica la provenienza e la destinazione del bene affisso all'ingresso del Villaggio che, tuttavia, rileva il ricorrente, è collocato a notevole distanza dal punto di accesso di cui si sono avvalsi i due coimputati. Evidenzia, pertanto, di non essere consapevole dell'esistenza di un vincolo che gravava sul bene di cui si è impossessato, non avendo avuto accesso al villaggio per il tramite dell'ingresso principale ove era apposto il cartello e non essendo emerso dagli atti processuali che fosse a conoscenza dei luoghi. Peraltro, il ricorrente lamenta travisamento dei fatti in quanto erroneamente la Corte territoriale ha affermato che il coimputato La UA ha ammesso di aver praticato un foro sulla recinzione metallica, circostanza non veritiera, in quanto il coimputato si I, è limitato ad ammettere le proprie responsabilità, senza nulla proferire in ordine alla realizzazione del varco di accesso alla struttura alberghiera. 2.3. Con il terzo motivo di ricorso il ricorrente lamenta violazione di legge e vizio della motivazione in relazione al diniego di applicazione dell'art. 62, comma 4, cod. pen., di cui era stata fatta espressa richiesta con il quarto motivo di impugnazione. Evidenzia, al riguardo, l'incontrovertibíle stato di usura del divano sottratto, il suo scarso valore economico, come emerge dalle foto in atti nonché dalle stesse dichiarazioni rese dal luogotenente Di AN. Il giudice di merito non ha valutato la scarsa entità del pregiudizio patrimoniale cagionato con la condotta, da commisurarsi al valore della cosa al momento della consumazione del reato, e comunque da rapportarsi al valore di commerciabilità del bene, unitamente alle altre circostanze dell'azione. 3. Il Procuratore generale presso questa Corte, con la requisitoria scritta, ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità del ricorso. CONSIDERATO IN DIRITTO 1.11 ricorso è infondato. 2. In ordine al primo motivo di ricorso, si osserva che si ha il c.d. reato impossibile, previsto dall'art. 49, comma 2, cod. pen., quando, per l'inidoneità dell'azione o per l'inesistenza dell'oggetto, è impossibile l'evento dannoso o pericoloso. Si è, al riguardo, specificato che. l'inidoneità dell'azione - da valutarsi con riferimento al tempo del commesso reato in base al criterio di accertamento della prognosi postuma - deve essere assoluta, nel senso che la condotta dell'agente deve essere priva di astratta idoneità causale nella produzione dell'evento, per inefficienza strutturale o strumentale del mezzo usato, indipendentemente da cause estranee o estrinseche, ancorché riferibili all'agente (così, Sez. 1, n. 870 del 17/10/2019, Rv. 278085) o allorquando sia inesistente l'oggetto, affermandosi che l'insussistenza dell'oggetto, idoneo ad escludere la punibilità ai sensi dell'art. 49 cpv. cod. pen., deve essere effettuato con valutazione "ex ante" (si è affermato che costituisce tentativo punibile e non reato impossibile il comportamento di chi si introduce in una vettura per commettere furto di cose nella stessa contenute posto che, con valutazione "ex ante", nella vettura sono normalmente contenute cose che possono essere oggetto di furto, Sez.5, n. 84 del 09/12/1996 Ud. (dep. 09/01/1997 ) Rv. 206562). Ne segue, pertanto, che il reato è impossibile quando l'azione, malgrado la corrispondenza alla fattispecie criminosa, si prospetta, da un punto di vista astratto ed assumendo un'ottica ex ante, del tutto inidonea ad offendere l'interesse protetto. Nel caso in disamina, i giudici di merito, correttamente, hanno ritenuto infondata la doglianza relativa all'asserita inoffensività dell'azione, posto che, sotto il profilo oggettivo e materiale, il ricorrente era stato sorpreso dai carabinieri in flagranza di reato, come si evince 2 dalla sentenza di primo grado, precisamente allorquando gli imputati, usciti dal varco creato sulla recinsione metallica, ed avendo trasportando un divano letto contenuto all'interno del Villaggio Himera, l'avevano apposto, legato con una corda di nylon, sul portabagagli della vettura parcheggiata proprio in corrispondenza di tale varco, all'interno della quale venivano rinvenuti anche tre cuscini. Ne segue che l'azione contestata al ricorrente ha compiutamente realizzato l'evento dannoso, che si integra, per il reato di furto, con la sottrazione della cosa alla disponibilità del detentore e con la correlativa acquisizione del possesso da parte dell' agente. Tanto richiamato, la Corte territoriale ha affermato l'idoneità dell'azione a ledere il bene protetto dalla norma, a nulla rilevando, sotto il profilo della offesa, la circostanza che il sito ove il bene sottratto si trovava fosse stato oggetto di pregresse incursioni vandaliche e di spoliazione o versasse in condizioni di degrado, trattandosi di beni la cui conservazione e gestione è regolata da precise norme, quindi tutt'altro che abbandonati alla stregua di rifiuti, ma al contrario custoditi all'interno dei locali del Villaggio Himera, con apposita avvertenza esterna della connotazione e finalità del bene, ed evidenziando che il furto è stato prontamente denunciato dal rappresentante del Comune, persona offesa del reato. 3. In ordine alla seconda doglianza relativa alla circostanza, che il ricorrente assume non essere stata conosciuta, che il bene sottratto fosse soggetto a vincolo reale e destinato a funzione pubblica, di cui all'art. 625 n.7 cod. pen., si premette che l'art. 59, comma 2, cod. pen. stabilisce che le circostanze aggravanti sono valutate a carico dell'agente se da lui conosciute o ignorate per colpa o ritenute inesistenti per errore determinato da colpa. Pertanto, è necessario un coefficiente psicologico, anche se esso potrà concretarsi nella sola colpa, e che il titolo d'imputazi6ne soggettiva di un'aggravante che acceda a un reato doloso ben Potrà risiedere nella colpa. Ragion per cui una circostanza conoscibile ma non conosciuta, per negligenza, imprudenza o imperizia, potrà essere ascritta all'agente, pur se inerisca ad un reato doloso (Sez. 2, n. 6259 del 31/01/2006; Sez. 6, 6/12/1994, Innerti, Rv. 200902). Tanto premesso, si osserva che la Corte territoriale ha affermato che dal verbale di arresto e dal fascicolo fotografico è emerso che sul luogo era apposto un cartello, ben visibile, installato nel varco di ingresso del villaggio, ove era indicata la destinazione pubblica del bene, ritenendo, peraltro, non sostenibile che l'imputato abbia ignorato la natura pubblica del bene, solo perché aveva avuto accesso al Villaggio Himena da un varco principale e non conoscendo i luoghi. Ad ogni modo, anche a voler seguire la tesi difensiva secondo cui il ricorrente ignorava la natura pubblica del bene, il giudice di merito ha ritenuto che la natura pubblica del bene fosse perfettamente conoscibile a causa della collocazione, in corrispondenza del varco principale di accesso, di un cartello che ne indicava la natura e la finalità pubbliche, sicchè la circostanza aggravante in contestazione può essere ascritta all'agente anche se non conosciuta per negligenza, imprudenza o imperizia. Parimenti infondata è la doglianza relativa all'aggravante di cui al n.2 dell'art. 625 cod. pen., posto che il giudice di merito, richiamando il verbale di arresto, ha affermato che il coimputato La UA ha ammesso di aver praticato un foro nella recinzione metallica, in tal modo esercitando 3 \Li) violenza sulla cosa, e ha evidenziato Che sono stati rinvenuti, all'interno dell'autovettura parcheggiata innanzi al suddetto varco, degli attrezzi idonei a causare un taglio della rete di recinsione. Del resto, si ricorda che è consentito dedurre con il ricorso per cassazione il vizio di travisamento della prova, che ricorre allorquando il giudice di merito abbia fondato il proprio convincimento su una prova che non esiste o su un risultato di prova obiettivamente e incontestabilmente diverso da quello reale, mentre esula dall'area della deducibilità nel giudizio di cassazione il vizio di travisamento del fatto — dedotto dal ricorrente nel caso in disamina - essendo precluso al giudice di legittimità reinterpretare gli elementi di prova valutati dal giudice di merito e sovrapporre il proprio apprezzamento delle risultanze processuali a quello compiuto nei precedenti gradi di giudizio (ex plurimís, Sez. 3, n. 39729 del 18/06/2009, Rv. 244623; Sez. 5, n. 39048 del 25/09/2007, Rv. 238215). 4. Non è fondato neppure il motivo concernente il diniego dell'attenuante del danno di speciale tenuità formulato con il terzo motivo di ricorso. Al riguardo, si ricorda che ai fini della configurabilità della circostanza attenuante dell'avere agito per conseguire o dell'avere comunque conseguito un lucro di speciale tenuità prevista dall'art. 62, comma primo, n. 4, cod. pen., non si deve avere riguardo soltanto al valore venale del corpo del reato, ma anche al pregiudizio complessivo e al disvalore sociale recati con la condotta dell'imputato, in termini effettivi o potenziali (Sez. 3, n. 18013 del 05/02/2019, Rv. 27595.0). Con specifico riferimento al reato di furto, si è affermato che l'attenuante del danno di speciale tenuità presuppone ,un giudizio complessivo che prenda in considerazione tutti gli elementi della fattispecie concreta necessari per accertare non il solo danno patrimoniale, ma il danno criminale nella sua globalità, cosicché, ai fini della . sua configurabílità nél reato di furto, non possono essere ritenuti determinanti i soli parametri dell'entità lievissima del pregiudizio causato alla persona offesa e il valore irrisorio del bene sottratto (Sez. 5, n. 344 del 26/11/2021, Rv. 282402). Orbene, nel caso in disamina la Corte territoriale ha ritenuto che il divano-letto in questione, sebbene già usato, avesse un valore economico non di speciale tenuità, trattandosi di bene comunque servibile, idoneo a svolgere le funzioni cui è preposto, dunque rilevante economicamente sotto il profilo funzionale. Ma anche a prescindere da tale osservazione, la difesa tralascia integralmente il secondo addendo che deve presiedere alla valutazione richiesta dall'art. 62 n.4 cod. pen., costituito dalla speciale tenuità del danno o del pericolo derivante dalla condotta delittuosa. Il che impone una valutazione che si estende al di là della condotta isolatamente considerata, dovendo la valutazione richiesta all'interprete in termini di particolare tenuità coprire tanto l'elemento del lucro in concreto conseguito e, dunque, un fattore suscettibile di un apprezzamento squisitamente economico, quanto le conseguenze che da essa derivano e dunque i risvolti di natura criminale che vanno al di là, in quanto riferiti al bene giuridico protetto dalla norma incriminatrice, di una connotazione soltanto patrimoniale. Al riguardo, si osserva che la Corte territoriale ha fondato il diniego dell'attenuante invocata dalle difese effettuando una valutazione 4 complessiva del danno patrimoniale cagionato dall'agente, il quale aveva impiegato mezzi idonei per consentire un accesso appartato ma agevole al sito ove il bene era conservato, noncurante del cartello esterno che ne indicava la connotazione e la finalità pubblica, si era posizionato con l'auto in corrispondenza di tale varco, ed aveva sottratto il bene il cui valore economico è correlato alla sua incontroversa funzionalità, elementi sintomatici di un particolare disvalore della condotta non solo sotto il profilo patrimoniale. 5. Il ricorso, dunque, deve essere rigettato, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.
PQM
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Così deciso all'udienza del 17 maggio 2024 Il Consigliere estensore Il Presidente