Sentenza 9 settembre 1970
Massime • 4
Per l'art 1 della legge 31 marzo 1954,n 90, la retribuzione spettante ai lavoratori per le giornate festive e costituita dalla normale retribuzione globale di fatto giornaliera, compreso ogni elemento accessorio, da determinarsi mediante ragguaglio a quella corrispondente ad un sesto dell'orario settimanale contrattuale o, in difetto, a quello fissato dalla legge.*
Il premio di produzione viene corrisposto in misura globale, al termine dell'anno cui si riferisce,avuto riguardo ai mesi di presenza di ciascun lavoratore nel corso del detto anno ed a condizione che la produzione abbia raggiunto determinati risultati, cosi come previsto dall'accordo raggiunto in Sede di regolamentazione aziendale. Da tali dati di caratterizzazione economica e giuridica discende che il premio di produzione non puo altrimenti intendersi se non in termini compensativi di tutti i mesi di presenza lavorativa, fra i quali mesi non possono non essere compresi i giorni festivi ed i giorni spettanti a titolo di ferie. ( da tali principi la SC ha tratto la conseguenza che il premio di produzione non possa essere computato nella Determinazione del compenso dovuto per le festivita nazionali e infrasettimanali per il periodo feriale).*
Il premio di produzione e la gratifica natalizia sono emolumenti di derivazione meramente contrattuale per cui, al fine di individuare quali debbano essere gli elementi di calcolo per la loro valutazione, occorre far capo alla disciplina stabilita in Sede di regolamentazione collettiva.*
L'indennita sostitutiva di mensa che riveste carattere continuativo e rappresentativo, non gia di un rimborso di spesa, bensi l'equivalente di un corrispettivo in natura, cui il prestatore d'opera avrebbe altrimenti diritto, e che assume la fisionomia di compenso frazionabile fin dall'origine, e destinata ad incidere su tutte quelle spettanze che concorrono a formare il trattamento retributivo del lavoratore, nel quale va ricompreso anche il premio di anzianita.*
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. II, sentenza 09/09/1970, n. 1376 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 1376 |
| Data del deposito : | 9 settembre 1970 |
Testo completo
Per l'art 1 della legge 31 marzo 1954,n 90, la retribuzione spettante ai lavoratori per le giornate festive e costituita dalla normale retribuzione globale di fatto giornaliera, compreso ogni elemento accessorio, da determinarsi mediante ragguaglio a quella corrispondente ad un sesto dell'orario settimanale contrattuale o, in difetto, a quello fissato dalla legge.*